EDILIZIA
DL Semplificazioni: cosa cambia con la conversione in legge Dalle soglie per l’affidamento diretto dei lavori, all’iscrizione nell’anagrafe antimafia. Le principali modifiche
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opo la pubblicazione di luglio e la conversione in legge del 11 settembre scorso, è in vigore la legge n.120 di conversione del DL “Semplificazioni", decreto recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, contenente, tra le varie disposizioni, un pacchetto di misure mirate a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. In questa direzione si inquadrano le deroghe al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) estese fino al 31 dicembre 2021 che, secondo le intenzioni del legislatore, consentiranno aggiudicazioni più celeri.
Appalti Per l’affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, si rafforza quanto introdotto con il decreto “sblocca cantieri” nel 2019, in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti
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n° 05 - 2020
pubblici sotto soglia comunitaria. Sono affidati con affidamento diretto i lavori fino a 150mila euro e fino a 75mila euro per i servizi e le forniture (anziché 40 mila). È invece prevista la procedura negoziata, senza bando, con consultazione di almeno: 5 operatori per servizi e forniture fino alle soglie comunitarie e per lavori da 150mila euro e fino a 350mila euro. Dieci operatori per i lavori da 350mila a 1 milione di euro, 15 operatori per lavori da 1 milione sino alla soglia comunitaria (pari a 5 milioni 300mila euro per i lavori) Per queste procedure, per cui l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dall’avvio del procedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste dall’art. 93 del Codice), salvo ricorrano particolari esigenze. In base ad una modifica del Senato, resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codi-