calvo-1938 anno infame.qxp
7-06-2005
23:17
Pagina 423
APPENDICE
Germania Doc. G-a16 La legge per il rinnovo dell’amministrazione pubblica [Emanata il 7 aprile 1933, estratto della quinta stesura del 22 marzo 1934]
[…] Art. 1 1) Ai fini del riordino dell’impiego nella funzione pubblica nazionale e della semplificazione amministrativa, i funzionari possono essere licenziati secondo le seguenti disposizioni, anche qualora non ne sussistano i presupposti ai sensi del diritto vigente. 2) Ai sensi di questa legge sono considerati funzionari diretti ed indiretti del Reich, funzionari diretti ed indiretti dei Länder e funzionari dei Comuni e di associazioni comunali, funzionari di enti di diritto pubblico, così come di istituzioni ed imprese equivalenti. I provvedimenti sono altresì applicabili ai funzionari dei servizi della previdenza sociale, ai quali incombono i diritti ed i doveri dei funzionari pubblici. […] Art. 2 1) I funzionari in servizio dal 9 novembre 1918 privi della formazione prescritta o consueta per la loro carriera o inidonei devono essere licenziati. L’intera retribuzione verrà corrisposta per un periodo di tre mesi successivi al licenziamento. 2) Non spetta alcun diritto ad assegni di aspettativa, pensioni, pensioni di reversibilità né il mantenimento della qualifica, del titolo, dell’uniforme e del distintivo di servizio. […] Art. 3 1) I funzionari di origine non ariana devono essere collocati in pensione (artt. 8 e ss.); nella misura in cui si tratti di cariche onorifiche, essi devono venire esonerati dal rapporto di servizio. 2) Il comma 1 non è applicabile ai funzionari in servizio antecedentemente alla data del 1º agosto 1914 o che durante il conflitto mondiale abbiano combattuto sul fronte per l’impero germanico o per i suoi alleati o il cui padre o figlio siano caduti nel suddetto conflitto. Il comma 1 non è inoltre
423