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Germania
Doc.G-a16 La legge per il rinnovo dell’amministrazione pubblica
[Emanata il 7 aprile 1933, estratto della quinta stesura del 22 marzo 1934]
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[…] Art.1 1) Ai fini del riordino dell’impiego nella funzione pubblica nazionale e della semplificazione amministrativa,i funzionari possono essere licenziati secondo le seguenti disposizioni,anche qualora non ne sussistano i presupposti ai sensi del diritto vigente. 2) Ai sensi di questa legge sono considerati funzionari diretti ed indiretti del Reich,funzionari diretti ed indiretti dei Länder e funzionari dei Comuni e di associazioni comunali,funzionari di enti di diritto pubblico, così come di istituzioni ed imprese equivalenti.I provvedimenti sono altresì applicabili ai funzionari dei servizi della previdenza sociale,ai quali incombono i diritti ed i doveri dei funzionari pubblici. […]
Art.2 1) I funzionari in servizio dal 9 novembre 1918 privi della formazione prescritta o consueta per la loro carriera o inidonei devono essere licenziati.L’intera retribuzione verrà corrisposta per un periodo di tre mesi successivi al licenziamento. 2) Non spetta alcun diritto ad assegni di aspettativa,pensioni,pensioni di reversibilità né il mantenimento della qualifica,del titolo,dell’uniforme e del distintivo di servizio. […]
Art.3 1) I funzionari di origine non ariana devono essere collocati in pensione (artt. 8 e ss.);nella misura in cui si tratti di cariche onorifiche,essi devono venire esonerati dal rapporto di servizio. 2) Il comma 1 non è applicabile ai funzionari in servizio antecedentemente alla data del 1º agosto 1914 o che durante il conflitto mondiale abbiano combattuto sul fronte per l’impero germanico o per i suoi alleati o il cui padre o figlio siano caduti nel suddetto conflitto.Il comma 1 non è inoltre
applicabile a funzionari di sesso femminile,i cui mariti siano caduti nel conflitto mondiale.Ulteriori eccezioni sono ammesse solo dal Ministro degli Interni del Reich in accordo con il corrispondente Ministro competente o con le massime autorità ivi residenti per i funzionari all’estero.
Art.4 1) I funzionari non in grado di offrire in ogni istante garanzie di adesione incondizionata allo Stato nazionale a causa dell’attività politica finora condotta possono essere licenziati.[…] […]
Il Cancelliere del Reich,Adolf Hitler Il Ministro degli Interni del Reich,Frick Il Ministro delle Finanze del Reich,Conte Schwerin von Krosigk
Doc.G-b17 Legge sulla cittadinanza tedesca.
Il Parlamento del Reich all'unanimità ha approvato la seguente legge che così viene promulgata:
Art.1 1) Il suddito dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici ordini verso di esso. 2) Lo status di suddito del Reich viene acquisito in accordo con i decreti del Reich e la Legge di Cittadinanza dello Stato.
Art.2 1) Un cittadino tedesco è un suddito dello Stato di sangue tedesco o affine,che dimostri con la sua condotta di voler servire fedelmente la Germania e il popolo tedesco. 2) La Cittadinanza del Reich viene acquisita attraverso la concessione di un Certificato Statale di Cittadinanza. 3) Il cittadino del Reich è l'unico detentore di tutti i diritti politici in accordo con la Legge.
Art.3 Il Ministro degli Interni del Reich,in coordinamento con il Vice Führer
emanerà le ordinanze legali ed amministrative per implementare e completare questa legge.
Norimberga 15 settembre 1935, al Congresso del Partito della Libertà
Il Führer cancelliere del Reich,Adolf Hitler Il Ministro degli Interni del Reich,Frick
Doc.G-c18 Primo decreto sulla cittadinanza tedesca.
Art.1 1) Fino all’emanazione di nuove disposizioni sulla cittadinanza sono considerati cittadini del Reich i cittadini tedeschi o di sangue affine in possesso del diritto di voto al Reichstag o ai quali il Ministro degli Interni d’accordo con il rappresentante del Führer ha concesso temporaneamente i diritti politici. 2) Il Ministro degli Interni d’accordo con il delegato del Führer può revocare tali diritti.
Art. 2 1) Le disposizioni di cui all’art. 1 sono applicabili anche ai cittadini di sangue misto giudeo. 2) È considerato di sangue misto giudeo chi ha uno o due nonni interamente ebrei ai sensi della teoria della razza,nel limite in cui non ricada sotto le disposizioni di cui all’art. 5 comma 2.Interamente ebreo è considerato a tali fini chiunque sia appartenuto alla comunità di religione ebraica.
Art.3 Solamente il cittadino del Reich può essere detentore di pieni diritti politici e civili e come tale esercitare il diritto di voto e ricoprire cariche pubbliche.Il Ministro degli Interni o un ufficio da egli autorizzato può ammettere temporanee deroghe nell’assegnazione di uffici pubblici.Le questioni attinenti alle organizzazioni religiose non vengono modificate.
Art.4 1) Un ebreo non può essere cittadino del Reich.Non gli è concesso il diritto di voto,né può ricoprire cariche pubbliche.
2) I funzionari ebrei sono collocati in pensione a partire dal 31 dicembre 1935.Qualora tali funzionari abbiano servito al fronte per il Reich tedesco o per i suoi alleati,fino al raggiungimento dell’età pensionabile ricevono l’intera indennità di servizio finora percepita,non maturano tuttavia anni di anzianità.Al raggiungimento della soglia di età la pensione deve essere ricalcolata in base alle ultime indennità di servizio utili. 3) Le questioni attinenti alle organizzazioni religiose non vengono modificate. 4) Il regolamento di servizio del corpo insegnante presso le scuole pubbliche ebraiche non viene modificato fino a nuova regolamentazione del sistema scolastico ebraico.
Art.5 1) È considerato ebreo chi possiede almeno tre quarti di pura razza ebraica.È applicabile l’art. 2 comma 2 lettera 2. 2) È considerato ebreo anche il cittadino di sangue misto con due nonni interamente ebrei che: a) sia appartenuto alla comunità di religione ebraica al momento dell’entrata in vigore della legge o vi abbia aderito successivamente, b) risulti sposato con una persona ebrea al momento dell’entrata in vigore della legge o contragga matrimonio in seguito con uno di essi, c) sia generato da un matrimonio con un ebreo,ai sensi del comma 1, contratto successivamente all’entrata in vigore della Legge sulla Tutela del Sangue e dell’Onore Tedeschi del 15 settembre 1935 (Gazzetta
Ufficiale del Reich I.p. 1146), d) sia generato da una relazione extraconiugale con una persona ebrea ai sensi del comma 1 o nato illegittimamente successivamente al 31 luglio 1936.
Art.6 1) Qualora esistano prescrizioni sulla purezza del sangue nelle leggi del Reich,o in provvedimenti del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e delle sue emanazioni,non definite dall’art. 5,queste non vengono modificate. 2) Altre disposizioni sulla purezza del sangue che non siano definite dall’art. 5, possono essere stabilite soltanto con l’autorizzazione del Ministro degli Interni e del delegato del Führer.Qualora tali disposizioni siano già esistenti,esse decadono dal 1 gennaio 1936 se non vengono ammesse dal Ministro degli Interni in accordo con il delegato del Führer.La richiesta di
ammissibilità deve essere inoltrata presso il Ministro degli Interni del Reich.
Art.7 Il Führer e Cancelliere del Reich può emanare esenzioni dalle disposizioni del decreto d’attuazione.
Berlino,il 14 novembre 1935. Il Führer e Cancelliere del Reich,Adolf Hitler Il Ministro degli Interni del Reich,Frick Il plenipotenziario del Führer,R.Hess,Ministro senza portafoglio