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7-06-2005
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1938: ANNO INFAME
Capitolo quattordicesimo
La politica svizzera di accoglienza dei profughi
La politica federale Nel corso del 1938 l’accoglienza dei profughi ha avuto un’evoluzione verso una sempre maggiore chiusura. Fino alla fine di marzo la Svizzera ha esplicato le sue procedure secondo le disposizioni della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ldds) e adeguandosi all’accordo internazionale in materia sottoscritto nel 1936 con la Società delle Nazioni.1 In conformità a questa intesa, la prassi consentiva l’entrata in Svizzera a coloro che erano provvisti di un passaporto valido. Le pratiche di accoglienza venivano espletate in seguito, dopo l’arrivo dei richiedenti nel territorio della Confederazione. Dal 1º aprile, adducendo come motivo il grande afflusso di ebrei in fuga dall’Austria in seguito all’Anschluss, si è avanzata la pretesa che i cittadini muniti di passaporto austriaco presentassero un visto rilasciato da un consolato svizzero all’estero. In mancanza di questo essi non avrebbero avuto la possibilità di accedere in Svizzera. Il visto doveva essere di soggiorno (contemporaneamente però Berna aveva provveduto a impartire alle sue rappresentanze all’estero l’ordine di non rilasciare più tali permessi a chi intendeva rifugiarsi in Svizzera) oppure di transito (che, sempre secondo le disposizioni federali, i consolati potevano rilasciare soltanto se il richiedente era in grado di presentare un visto di soggiorno di un paese terzo che garantiva di accoglierlo in maniera definitiva).2 Messo un argine alle entrate legali, si trattava poi di metterne uno anche alle entrate cosiddette illegali o clandestine.A questo si è prov-
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