Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO
a cura di Tullio Pandolfi Italmopa
La Commissione Ue autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
S
ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 253 del 16 luglio 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Il Regolamento, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022, riporta negli allegati le liste aggiornate delle sostanze ammesse nella produzione biologica (fertilizzanti, additivi, fitofarmaci ecc.), che andranno a sostituire quelle attualmente contenute del Reg. (Ce) 889/2008. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del Reg. (Ue) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del Reg. (Ue) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. In estrema sintesi, di seguito sono riportati i riferimenti agli allegati che contengono le liste delle sostanze e dei prodotti ammessi. Sostanze attive nei prodotti fitosanitari Soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del Regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari: a) siano stati autorizzati a norma del Reg. (Ce) 1107/2009; b) siano utilizzati in
d’Italia
conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono; c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del Regolamento di esecuzione (Ue) 540/2011. Concimi, ammendanti e nutrienti Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali. Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti, tra gli altri, da vegetali, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Prodotti per la pulizia e la disinfezione Soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del Regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vege-
SETTEMBRE 2021 September
23