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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO
a cura di
Tullio Pandolfi
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 253 del 16 luglio 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Il Regolamento, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022, riporta negli allegati le liste aggiornate delle sostanze ammesse nella produzione biologica (fertilizzanti, additivi, fitofarmaci ecc.), che andranno a sostituire quelle attualmente contenute del Reg. (Ce) 889/2008. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del Reg. (Ue) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del Reg. (Ue) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. In estrema sintesi, di seguito sono riportati i riferimenti agli allegati che contengono le liste delle sostanze e dei prodotti ammessi.
Sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del Regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari: a) siano stati autorizzati a norma del Reg. (Ce) 1107/2009; b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono; c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del Regolamento di esecuzione (Ue) 540/2011.
Concimi, ammendanti e nutrienti
Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali.
Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale
Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti, tra gli altri, da vegetali, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale.
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
Soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del Regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vege-

tale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola. Soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del Regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del Reg. (Ce) n. 648/2004 e del Reg. (Ue) 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del Regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del Reg. (Ue) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del Reg. (Ce) 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del Reg. (Ue) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati soltanto se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del Regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati.
Ingredienti agricoli non biologici utilizzabili per la produzione di alimenti biologici trasformati
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del Reg. (Ue) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare detti ingredienti agricoli non biologici. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (Ue) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del Regolamento possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del Reg. (Ue) 2018/848.
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del Regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di Paesi terzi
L’articolo 45, paragrafo 2, del Reg. (Ue) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e caratteristiche nei Paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (Ue) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del Reg. (Ce) 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. 2. Gli alimenti biologici trasformati prodotti prima del 1° gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte. 3. I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del Reg. (Ce) 889/2008 prima del 1° gennaio 2022 rimangono validi fino alla fine del periodo di validità, ma non oltre il 31 dicembre 2022.
Abrogazione
Il Reg. (Ce) 889/2008 è abrogato. Gli allegati VII e IX di tale Regolamento continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la Strategia europea 2021-2027
La Commissione europea ha di recente pubblicato la Comunicazione (2021) 323 finale, nella quale è delineato il nuovo “Quadro strategico dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027”. Il nuovo quadro “stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall’evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale”, come si evince dallo stesso titolo della comunicazione “Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione”.
La comunicazione evidenzia i progressi significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro compiuti negli ultimi trent’anni e il ruolo sostanziale svolto dal sistema dell’Ue, registrando che tra il 1994 e il 2018 gli infortuni mortali sul lavoro nell’Ue sono diminuiti di circa il 70%. Due, in particolare, sono i fattori che contribuiscono a spiegare i risultati dell’approccio dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il sistema normativo avanzato sviluppato dall’Ue e dagli Stati membri al fine di stabilire le misure preventive e protettive per far fronte ai rischi professionali e l’approccio tripartito su cui il sistema stesso si basa. A tale proposito il Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea (Acsh) aveva contribuito, con un apposito parere del 2019, all’individuazione delle priorità per la definizione delle policy salute e sicurezza del 2021-2027. La comunicazione, nel sottolineare che le priorità del quadro preceden-




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te rimangono ancora oggi pertinenti, precisa che sono necessarie ulteriori azioni. Il quadro strategico si concentra pertanto su tre obiettivi fondamentali trasversali: • anticipare e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica; • migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; • migliorare la preparazione in caso di potenziali crisi sanitarie future. In particolare, la Commissione, per raggiungere tali obiettivi, nei prossimi anni: • continuerà l’aggiornamento del quadro legislativo in materia di salute e sicurezza, rivedendo entro il 2023 la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali; • avvierà, nel 2023, una consultazione delle parti sociali su valori limite ridotti per i fumi di saldatura, gli idrocarburi policiclici aromatici, l’isoprene e l’1,4-diossano nel quadro della direttiva cancerogeni (quinta modifica); • preparerà, entro la fine del 2022, in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, un’iniziativa non legislativa a livello dell’Ue in materia di salute mentale sul luogo. Queste ultime proposte sono, tra l’altro, in linea con le posizioni dei datori di lavoro sia in merito ai rischi psicosociali ed ergonomici e sulla salute mentale sul lavoro (preferibile, infatti, la proposta di iniziative non legislative, ad esempio guida e strumenti piuttosto che una direttiva in materia), sia in riferimento alle sostanze reprotossiche, (preferibile identificare un elenco prioritario piuttosto che un’estensione del campo di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni ai reprotossici). La Commissione promuoverà inoltre un approccio “zero vittime” (Vision Zero) ai decessi correlati al lavoro, migliorando la raccolta di dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali e analizzandone le cause. A tal fine istituirà un apposito gruppo di lavoro tripartito dell’Acsh.
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