FISCO
IMPOSTE LOCALI.
STOP PRELIEVO PER VETROFANIE PURAMENTE DECORATIVE DI ANTONIO GIGLIOTTI
DottoRE CommERCIALIstA E REvIsoRE LEGALE
Le vetrofanie decorative applicate sulle vetrine dell’attività commerciale, ove non siano obiettivamente idonee a far conoscere il nome, l’attività e i prodotti venduti all’interno dei locali, vanno esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità (ICP). È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 2901/07/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 10 dicembre. IL CASO Una S.r.l., esercente attività di vendita di cosmetici e di prodotti di benessere e bellezza in generale nonché alimentari, ha applicato alcune vetrofanie rappresentanti immagini stilizzate e anonime sulle vetrine del proprio negozio, previa consultazione con lo S.U.A.P., che le ha considerate non soggette a disciplina autorizzativa e tributaria. Ebbene, la Società citata ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento per ICP 2018 per l’omesso versamento dell'imposta riguardo alle suddette vetrofanie. L’OPINIONE DEL PRIMO GIUDICE La Commissione di primo grado ha ricon34
dotto le vetrofanie in questione alla nozione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, stante la rappresentazione di immagini stilizzate di flaconi, rossetti per stik mascara e altro, pertinenti all'attività commerciale della ricorrente. In particolare, il Collegio di prime cure ha ritenuto le immagini rappresentate nelle vetrofanie «particolarmente efficaci e accattivanti e tali da attirare l'attenzione del passante, specie di quello occasionale» nonché utili individuare l’attività commerciale esercitata all’interno dei locali, ossia la «vendita di prodotti cosmetici». LA TESI DELLA CONTRIBUENTE Dal canto suo, proponendo appello presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la Società contribuente ha osservato che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità