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FISCO

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LAVORO

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IMPOSTE LOCALI.

STOP PRELIEVO PER VETROFANIE PURAMENTE DECORATIVE

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DI ANTONIO GIGLIOTTI

DottoRE CommERCIALIstA E REvIsoRE LEGALE

Le vetrofanie decorative applicate sulle vetrine dell’attività commerciale, ove non siano obiettivamente idonee a far conoscere il nome, l’attività e i prodotti venduti all’interno dei locali, vanno esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità (ICP). È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 2901/07/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 10 dicembre.

IL CASO

Una S.r.l., esercente attività di vendita di cosmetici e di prodotti di benessere e bellezza in generale nonché alimentari, ha applicato alcune vetrofanie rappresentanti immagini stilizzate e anonime sulle vetrine del proprio negozio, previa consultazione con lo S.U.A.P., che le ha considerate non soggette a disciplina autorizzativa e tributaria. Ebbene, la Società citata ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento per ICP 2018 per l’omesso versamento dell'imposta riguardo alle suddette vetrofanie.

L’OPINIONE DEL PRIMO GIUDICE

La Commissione di primo grado ha ricondotto le vetrofanie in questione alla nozione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, stante la rappresentazione di immagini stilizzate di flaconi, rossetti per stik mascara e altro, pertinenti all'attività commerciale della ricorrente.

In particolare, il Collegio di prime cure ha ritenuto le immagini rappresentate nelle vetrofanie «particolarmente efficaci e accattivanti e tali da attirare l'attenzione del passante, specie di quello occasionale» nonché utili individuare l’attività commerciale esercitata all’interno dei locali, ossia la «vendita di prodotti cosmetici».

LA TESI DELLA CONTRIBUENTE

Dal canto suo, proponendo appello presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la Società contribuente ha osservato che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il

nome l'attività ed il prodotto di una

azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità

ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 6» (tra le altre, Cass. Civ., Sez. V, n. 5858/12 ).

Per la ricorrente è evidente come la

rappresentazione grafica di con-

tenitori stilizzati e colorati - qual è l'oggetto delle vetrofanie di cui all'avviso di accertamento impugnato - di per sé non possieda i requisiti ben specificati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra richiamata e come, pertanto, non possa in alcun modo considerarsi un "messaggio pubblicitario", come, tra l'altro, già escluso, nel caso di specie, dallo S.U.A.P.

Infatti, la rappresentazione come sopra descritta non può essere ragionevolmente considerata un invito ad acquistare questo o quel prodotto, perché i contenitori rappresentati sulle vetrofanie non recano nessun marchio, nessun logo e, in generale, nessun messaggio pubblicitario, né l'indicazione di informazioni o segni grafici che possano, anche solo genericamente e/o indirettamente, richiamare l'immagine e/o l'idea di uno specifico prodotto, per esempio, cosmetico, detersivo, medicinale, etc.

Le vetrofanie non rappresentano specificamente l'attività esercitata, giacché nel negozio in questione si vende qualsiasi genere di prodotto, dall'acqua alle zuppe, ai tè, etc. Secondo la ricorrente, quindi, nessuna funzione pubblicitaria può essere obiettivamente attribuita alle vetrofanie, per l'evidente e chiara assenza di qualsivoglia richiamo a prodotti effettivamente in commercio: le vetrofanie rappresentano semplicemente disegni di contenitori di vari colori non riconducibili, né alla Società accertata, né a nessuno specifico prodotto in vendita all'interno dell'esercizio commerciale. In conclusione, secondo la ricorrente, la reale e unica funzione delle vetrofanie in discorso è decorare le vetrine esterne, nonché limitare la visibilità, dall'esterno, degli scaffali e dei prodotti in vendita all'interno del negozio. L’appello della Società è stato accolto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello della contribuente è stato accolto in quanto, a giudizio della C.T.R. della Lombardia, le vetrofanie apposte sulle vetrine esterne di un’attività commerciale raffigu-

ranti immagini stilizzate e generiche, prive dell’idoneità obiettiva a far conoscere il nome, l’attività e i prodotti venduti al-

l’interno dei locali, sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità, in quanto non recano alcun messaggio pubblicitario, presupposto del tributo ai sensi del d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale in materia.

Il Collegio di secondo grado, in particolare, scrive: «Nel caso de quo si ritiene che la rappresentazione grafica di contenitori stilizzati e colorati - quale è l'oggetto delle vetrofanie di cui all'avviso di accertamento impugnato - di per sé non possieda i requisiti, tra l'altro ben specificati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dall'appellante. La suddetta rappresentazione non può essere ragionevolmente considerata un invito ad acquistare questo o quel prodotto, perché i contenitori rappresentati sulle vetrofanie, in modo stilizzato ed anonimo, non recano nessun marchio, nessun logo e, in generale, nessun messaggio pubblicitario, né l'indicazione di informazioni o segni grafici che possano, anche solo genericamente e/o indirettamente, richiamare l'immagine e/o l'idea di uno specifico prodotto, per esempio, cosmetico, detersivo, medicinale, etc. Pertanto, l'affermazione della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, ossia che le vetrofanie permettono di "ricollegare immediatamente quelle immagini alla particolare attività commerciale nella specie, proprio quella di vendita di prodotti cosmetici - esercitata nei locali retrostanti", non può essere condivisa: le vetrofanie non rappresentano specificamente l'attività di D. in quanto quest'ultima nel proprio negozio vende qualsiasi genere di prodotto dall'acqua alle zuppe, ai thé, etc., a parte creme e prodotti cosmetici in genere. Tanto meno tali vetrofanie riportano il nome o un simbolo distintivo riconducibile a D..

Difettando l'idoneità obiettiva, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra citata, delle immagini riprodotte nelle vetrofanie a far conoscere il nome, l'attività ed i prodotti di D., va accolta la motivazione dell'appellante, secondo la quale la reale ed unica funzione di tali vetrofanie è quella di decorare le vetrine esterne, nonché di cercare di evitare la visibilità, dall'esterno, degli scaffali e dei prodotti in vendita all'interno del negozio.

In conclusione, le vetrofanie in questione, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla società, nonché dei rilievi fotografici prodotti, non possono in alcun modo considerarsi un "messaggio pubblicitario", dunque, esse non possono essere assoggettate all'imposta prevista dal decreto legislativo 507/1993, nonché dal Regolamento dell'Imposta sulla Pubblicità».

ANNULLAMENTO DELL’ATTO

Insomma, in riforma della sentenza di primo grado, la C.T.R. ha annullato l'avviso impugnato e disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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