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CONSULENTI DEL LAVORO ACCANTO AD IMPRESE E LAVORATORI

Il bilancio della Presidente del Cno, Marina Calderone, dopo oltre 10 mesi di emergenza e le priorità del nuovo anno

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A CURA DELLA REDAZIONE

Dopo oltre 10 mesi di lavoro in emergenza, particolarmente difficoltoso per i Consulenti del Lavoro chiamati a gestire in prima linea i bisogni di imprese e lavoratori colpiti dalle restrizioni imposte dal Governo a causa della pandemia da Covid-19, la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, fa un bilancio delle attività svolte dagli iscritti a sostegno del mondo del lavoro e traccia obiettivi e priorità della Categoria per il nuovo anno.

Presidente, un anno difficile quello appena trascorso per i Consulenti del Lavoro, messi a dura prova da burocrazia e adempimenti...

L’emergenza Covid-19 ha aperto uno scenario di crisi enorme per la nostra economia, il Paese e il modo di vivere e di lavorare. Nel 2020 i Consulenti del Lavoro hanno lavorato, giorno dopo giorno, per assistere quasi 2 milioni di imprese e i tantissimi lavoratori la-

sciati a casa dalle chiusure previste dai vari DPCM che si sono susseguiti. Un lavoro straordinario, che i numeri Inps sui trattamenti di cassa integrazione e i sussidi testimoniano. Milioni di soggetti, oggi titolari di questi strumenti di sostegno al reddito, lo sono anche grazie ai Consulenti del Lavoro, che hanno gestito il 90% delle richieste, diventando punto di riferimento di tante piccole e medie aziende. Numeri importanti che dovrebbero far riflettere sull’impegno profuso per il Paese dai professionisti e troppo spesso dimenticato dai provvedimenti varati dal Governo.

Cosa pensa delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2021?

Per quanto riguarda le professioni, credo che gli interventi a sostegno siano quanto di più importante e necessario. Li abbiamo chiesti da mesi, ne abbiamo necessità per consentire al comparto di potersi strutturare per il futuro. La cifra stanziata dalla Legge di Bilancio 2021 è sicuramente interessante, ma non sufficiente per coprire una platea molto vasta, come per l’appunto quella degli iscritti agli ordini professionali che conta più di 2 milioni di persone.

Cosa è mancato finora nei provvedimenti del governo per i professionisti?

È mancato certamente un approccio finalizzato alla valorizzazione di una componente essenziale della nostra economia come quella ordinistica, composta da 2,3 milioni di iscritti e che produce il 14% della ricchezza del Paese. Come se il comparto non fosse stato toccato affatto dalla crisi. Abbiamo visto investire miliardi di euro in misure tampone e a sostegno del lavoro dipendente e molto poco per la componente autonoma, che è parte integrante, oltre che strategica, dell’Italia.

Sono in arrivo, però, anche le risorse dell’Europa…

Sì, ma per contrastare gli effetti economici della pandemia e per attuare il Recovery Fund l’Europa ci chiede un cambio di mentalità, di ragionare in base ai risultati da raggiungere e soprattutto di essere bravi a fare programmazione e a spendere in modo oculato. Non sono, infatti, mancate le preoccupazioni degli economisti sul nostro Paese, tra i maggiori beneficiari delle risorse messe a di-

sposizione dalla Commissione europea, ma agli ultimi posti per la capacità di spesa. Si tratta di una sfida importante, che si porta dietro anche un’altra che è determinante e necessaria: l’innovazione della pubblica amministrazione. Troppe volte assistiamo ad una produzione normativa che prevede adempimenti che di per sé sono inutili, perché vanno a duplicarne altri già esistenti. Razionalizzare, semplificare e soprattutto fare in modo che ad ogni adempimento corrisponda davvero il soddisfacimento di un bisogno è determinante per vincere la sfida della semplificazione di cui il Paese necessita.

Semplificazione che voi avete più volte sollecitato…

Esattamente. Nel corso di questa emergenza ci siamo scontrati continuamente con difficoltà applicative e interpretative aggravate dai consueti ritardi nella pubblica amministrazione. L’utilizzo di strumenti complessi e non di rapida assegnazione in una situazione del tutto emergenziale ha fatto emergere la complessità del sistema burocratico-amministrativo del Paese. Innumerevoli, infatti, sono state le deroghe predisposte rispetto all’impianto vigente, la prolificazione di testi normativi spesso incongruenti, di circolari intempestive e di tempistiche non adatte a fronteggiare una situazione emergenziale come quella che stiamo tuttora vivendo. Con il risultato di rallentare i tempi di erogazione degli aiuti e moltiplicare i disagi per Consulenti del Lavoro, imprese e lavoratori.

Per concludere, quali priorità vi darete nel 2021?

Fra gli obiettivi del nuovo anno sarà prioritario per il Consiglio Nazionale dell’Ordine continuare ad essere vicino agli iscritti nel lavoro quotidiano, che continuerà anche nei prossimi mesi ad essere complicato in quanto legato alle evoluzioni dell’emergenza sanitaria. Proseguiremo il confronto con il Legislatore, per promuovere norme di facile comprensione e applicazione così da evitare il più possibile ripercussioni su aziende e lavoratori.

FONDAZIONE LAVORO: FORMAZIONE GRATUITA CON I FONDI INTERPROFESSIONALI

La Fondazione Consulenti per il Lavoro mette in campo, già da gennaio, nuove iniziative formative dedicate alle politiche attive, alla sicurezza e prevenzione e alla gestione flessibile dei rapporti di lavoro. È già possibile iscriversi alla prima delle quattro edizioni del corso “Teorie e tecniche per l’orientamento degli adulti” usufruendo della formazione gratuita sulle politiche attive del lavoro, attraverso il finanziamento ottenuto da Fondazione Lavoro con il Fondo interprofessionale Fondoprofessioni, a valere sull’Avviso 08/2020. Un progetto che ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le modalità pratiche per poter operare con gli strumenti delle politiche attive del lavoro messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni. La prima edizione del percorso formativo è sviluppata su 40 ore totali, di cui 24 ore in aula da remoto e 16 ore in FAD Asincrona, suddiviso in sei giornate (22 e 29 gennaio; 19 e 26 febbraio; 19 e 29 marzo dalle 9:00 alle 13:00). Per partecipare lo studio dovrà essere già in possesso dell'adesione al Fondoprofessioni. Iscrizioni aperte anche ai corsi, sempre organizzati dalla Fondazione Lavoro, in collaborazione con la Fondazione Studi, con il finanziamento del Fondo Interprofessionale FonARCom, a valere sull’Avviso 05/2018 SDI, che dà l’opportunità di formare gratuitamente i dipendenti dello studio di consulenza del lavoro e quelli delle aziende clienti, sulle tematiche della sicurezza e della flessibilità contrattuale. Come si legge sul sito della Fondazione Lavoro, è possibile far partecipare gratuitamente uno o più dipendenti ai seguenti due progetti formativi: “Organizzazione e Prevenzione, rischio COVID-19”; “La gestione flessibile dei rapporti di lavoro”. La partecipazione è a numero chiuso e ciascun percorso prevede 4 ore totali da frequentare in FAD Asincrona, attraverso la piattaforma a distanza messa a disposizione dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 15 ottobre 2021. Maggiori informazioni per partecipare su www.fondazionelavoro.it.

PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

A CURA DI FABIO FARETRA

DIREttoRE GEnERALE EnpACL

Il prossimo 1 marzo 2021 scatta l’applicazione della importante delibera adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, denominata “Provvedi-

mento straordinario di incentivazione

alla regolarità contributiva”, con la quale i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, vengono posti nella condizione di pervenire ad una posizione contributiva regolare e poter così accedere a tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla normativa dell’ENPACL.

Infatti, l’Ente può consentire agli iscritti di ricevere le varie tipologie di pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità), le prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie e altri sussidi) nonché partecipare alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo sviluppo dell’esercizio della professione (borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti finanziari, mutui, etc.) soltanto se in regola con la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nonché con i versamenti contributivi. Il Provvedimento prende a riferimento

tutti gli anni dal 1997 al 2018 com-

presi. Versare ora i contributi omessi per tali anni sarà vantaggioso: le sanzioni previste dal Provvedimento straordinario sono molto favorevoli.

Il Provvedimento svilupperà i propri effetti per soli 120 giorni e si concluderà alla fine del mese di giugno 2021. Durante tale periodo, sarà temporaneamente sospeso il regime del sistema sanzionatorio del contributo soggettivo e

del contributo integrativo, che verrà sostituito da un regime di grande favore. Infatti, in base le sanzioni normalmente applicate dall’Ente possono raggiungere il cento per cento di ciascun contributo dovuto. Nel periodo di applicazione del ‘Provvedimento straordinario’, invece, l’Ente applicherà le seguenti, più favorevoli sanzioni:

Peraltro, la sanzione è ridotta della metà nel caso di pagamento in unica soluzione e di due terzi in favore dei soggetti che hanno già in corso il pagamento rateale del proprio debito contributivo. Però, è maggiorata di dieci punti percentuali, con una misura minima della sanzione pari ad euro 400, nel caso in cui la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari ai fini IVA e/o del reddito professionale riferita a ciascuna annualità risulti presentata successivamente al 7 luglio 2020. L’ENPACL fornirà a tutti gli interessati sul sito web www.enpacl.it e/o con apposita comunicazione, i dati necessari all’individuazione del debito, al netto delle eventuali rate versate in relazione a piani di rientro già in atto, nonché delle relative sanzioni, ri-determinate in base al Provvedimento straordinario. Chi intende aderire manifesta all'ENPACL la sua volontà entro i successivi novanta giorni, rendendo apposita dichiarazione di adesione (la modulistica sarà pubblicata a breve sul sito internet dell’Ente).

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione, oppure

ratealmente, nel numero massimo di

120 rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, di cui la prima rata entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione. Sono dovuti gli interessi al tasso del due per cento annuo.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati con domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore oppure con il sistema dei pagamenti ‘pagoPA’.

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I GIOVANI CONSULENTI TRA INCERTEZZE E ASPETTATIVE

A CURA DI ANDREA BARBUSCIA

pREsIDEntE AssoCIAzIonE GIovAnI ConsULEntI DEL LAvoRo RomA

Siamo all’inizio del nuovo anno. Ormai sono quasi dodici mesi che ormai ci troviamo a vivere, lavorare e gestire la crisi pandemica che ha avvolto il nostro paese ed i risvolti che essa ha causato. È da più di un anno che siamo in trincea, combattendo con domande di cassa integrazione, autorizzazioni che tardano ad arrivare, un istituto previdenziale, il nostro principale interlocutore, ed un legislatore che invece di essere nostro alleato, si è e si sta rivelando il nostro primo ostacolo da superare; come se dietro i nostri adempimenti non ci fossero famiglie, persone che magari attendono l’arrivo della cassa integrazione per poter servire un piatto a tavola per la cena ai loro figli. Non possiamo, tra l’altro, dimenticare anche l’opera psicologica che abbiamo effettuato nei confronti dei nostri clienti, soprattutto coloro che operano nei settori del turismo e dello sport che dai provvedimenti sono stati i più colpiti, e che in molti casi, demoralizzati, abbiamo esortato a non mollare. Perché prima o poi ne usciremo, tutti insieme. Analizzando la crisi economica, e la conseguente crisi sociale, viene automatico porsi qualche domanda. E ad un anno di distanza, risposte chiare ancora non ne ho trovate, ed andando ancora più nello specifico e guardando alla nostra professione, soprattutto sul come e sul perché si sia scelto di operare in un determinato modo. Non ho trovato ad esempio risposta alla domanda sul perché non si è scelto di seguire l’indicazione del nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine, sulla necessità di creare un ammortizzatore unico, ad hoc, per la gestione della crisi, anziché far camminare nelle sabbie mobili di un coacervo di soluzioni diverse. Non ho capito ancora perché in una fase così delicata siano stati inseriti termini decadenziali per l’invio delle domande e soprattutto dei modelli sr41, quando di contro il nostro interlocutore può permettersi il lusso di autorizzare domande anche a distanza di mesi, con l’aggiunta aberrante e maleducata della mancata risposta ai vari solleciti effettuati. Allora, in un mondo ideale, per equità, se per noi opera la decadenza, per loro dovrebbe operare il silenzio assenso. Almeno combatteremmo ad armi pari. Non capisco neanche il perché dei trenta giorni, quando la norma l’ammortizzatore nasce prevede comunque sei mesi per la comunicazione dei dati all’istituto. Ma veramente la cosa che non ho, e che probabilmente non riuscirò mai a capire, da cittadino e da professionista è soprattutto il perché siamo finiti uno contro l’altro, invece di allearci per sconfiggere un nemico comune. Tra le domande che mi sono posto c’è sta anche quella “che succede se mi ammalo e non riesco ad adempiere?”. Qua una risposta purtroppo, me la sono

data, o meglio l’ho avuta leggendo e sentendo storie di colleghi che loro malgrado sono stati colpiti da questo brutto virus: il consulente del lavoro che non abbia un abbondante patrimonio personale o un’ottima polizza assicurativa non ha neanche il diritto di ammalarsi, ed in un periodo di piena pandemia, sembra un paradosso. Non c’è un esimente. Se lavori senza l’ausilio di collaboratori e se vieni ricoverato per un mese, all’uscita dall’ospedale devi trovarti a fare la conta anche dei danni subiti. Se non fosse quasi blasfemo, per la narrazione degli argomenti trattati, prenderei in prestito il libro di Primo Levi, se questo è un uomo, per dare un titolo a questo trattamento che ci è stato riservato. Molti di noi, soprattutto tra i giovani, sono in grande difficoltà, alcuni demoralizzati, che hanno pensato o stanno pensando di gettare anni sacrifici, perché non riescono a sostenere sulle pro-

prie spalle il peso della crisi. E questo non possiamo permetterlo, perché se qualcuno è costretto a mollare la dobbiamo vivere come una sconfitta per tutti quanti noi. Ma questo è quello che è stato. È il passato, che dobbiamo tenere sempre bene presente, ricordarcene perché quando ne saremo usciti tutto quello che abbiamo vissuto ci sembrerà molto più leggero. Mentre scrivo siamo anche nel mezzo anche di una crisi politica. Attualmente il governo in carica è dimissionario. L’augurio che faccio a chi verrà dopo, a chi ci dovrà portare fuori da questa crisi che oltre che sanitaria è anche economica, è quello di sapersi approcciare al proprio ruolo con umiltà e con la saggezza dei grandi, di saper ascoltare il tessuto produttivo che è la vera locomotiva del paese, di saper leggere le indicazioni del mondo dei professionisti, e qua mi viene da pensare e credere che se avessero dato ascolto alle indicazioni del nostro Consiglio Nazionale forse oggi tutte queste pene non le avremmo passate, forse davvero i lavoratori sospesi non avrebbero dovuto attendere mesi per vedersi corrispondere il trattamento dovuto. Forse un primo passo già lo si è fatto in tal senso. L’aver conquistato, grazie all’intervento della nostra Presidente, l’inserimento dei dati degli sr41 in unimens da maggio (ce la faranno ad adeguare i loro sistemi in tempo?) è già un’ammissione implicita che forse tutte

le nostre rimostranze avevano una solida e fondata base. L’augurio che faccio a tutti i colleghi, però contestualmente è anche poco verosimile, è quello di non fare in tempo ad usare questa nuova procedura. Vorrà dire che sarà finita l’emergenza sanitaria e non staremmo ancora a correre dietro domande di cassa integrazione e rilascio di autorizzazioni. C’è bisogno di un cambio di passo, da parte di tutti, e dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi che questo avvenga per venirne fuori quanto prima. Lavoreremo ancora più intensamente per aiutare i nostri clienti a districarsi nell’ormai groviglio di norme che si è venuto a creare, correremo ancora più forte cercando di coinvolgere ogni imprenditore ed ogni lavoratore per indirizzarli verso la strada giusta. L’unica cosa che vorremmo è lavorare senza incertezze normative e senza la scure di opinabili decadenze che oltre a non aver alcun senso logico non fanno altro che appesantire i rapporti tra istituzioni e operatori del settore. Buon 2021 a tutti i colleghi, nella speranza di trovarci quanto prima in presenza nei convegni organizzati dai vari consigli provinciali, e davanti un buon caffe domandarci “ti ricordi quando abbiamo dovuto gestire le casse covid?”… allora quello sarà veramente il momento in cui potremmo dire di esserne usciti.

LE ASSENZE DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER COVID-19

A CURA DI LOREDANA CAPOZZOLI

AnCL sU Up DI RomA

Anche per l’anno 2021, con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, i datori di lavoro dovranno affrontare e gestire le problematiche dovute all’assenze per COVID-19 dei lavoratori dipendenti. Tra le tipologie di assenze ritroviamo la quarantena e l’isolamento fiduciario. Il Ministero della Salute, con la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha evidenziato la differenza delle due tipologie di assenze e la durata delle stesse. Pertanto, si distingue quanto segue: a) La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane che sono venute a contatto con un positivo e che potrebbero essere esposte al rischio infettivo. Non devono avere contatti con nessuno. L’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. b) L’isolamento fiduciario riguarda i casi accertati da Covid-19 positivi al tampone. È necessaria la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da pervenire la trasmissione dell’infezione. Il periodo di contagiosità può essere diverso a seconda della presenza o meno dei sintomi e quindi la durata dell’isolamento può variare. La circolare, inoltre, riporta quattro differenti casi e la relativa gestione: 1.Casi positivi asintomatici: previsto isolamento di almeno 10 giorni e test molecolare negativo.

2.Casi positivi sintomatici: 10 giorni isolamento e test molecolare negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

3.Casi positivi a lungo termine: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate.

4.Contatti stretti asintomatici: quarantena di 14 giorni o quarantena di 10 giorni e test antigenico o molecolare negativo finale.

ESAMINIAMO ORA LE VARIE TIPOLOGIE DI ASSENZE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

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LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

A CURA DI EUFRANIO MASSI

EspERto In DIRItto DEL LAvoRo

I commi da 10 a 19 della legge n. 178/2020 prevedono alcune agevolazioni, sotto forma di sgravi contributivi, che, seppur abbastanza somiglianti, con altri sgravi previsti dal Legislatore negli anni scorsi, potrebbero aiutare i datori di lavoro nella ripartenza dopo la fine della crisi pandemica. Il condizionale è d’obbligo in quanto la situazione economica attuale con molte nebulosità all’orizzonte ed il rispetto di tutta una serie di adempimenti normativi rischiano di pesare alquanto sugli operatori e possono attenuare l’impatto che, si spera, sia positivo. I dubbi appena evidenziati nascono anche dal fatto che la fruizione dei benefici è fortemente condizionata da alcuni passaggi normativi anche di origine comunitaria che la rendono particolarmente difficoltose: è sperabile che a ciò non si aggiungano interpretazioni amministrative che, il più delle volte, appaiono finalizzate ad un rispetto “formale” più che “sostanziale” delle disposizioni, rallentandone il “godimento”.

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’art. 1, con i commi compresi tra 10 e 15, si occupa delle agevolazioni che tendono a favorire l’occupazione stabile dei giovani attraverso le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. E’ una norma a carattere sperimentale, di durata limitata nel tempo, a differenza di quella prevista dalla legge n. 205/2017 che, sia pure con importi più limitati, ha carattere strutturale. Destinatari sono i giovani che non debbono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). I benefici non riguardano i contratti di apprendistato (che fruiscono di un particolare “status” contributivo) ed i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli del personale con personale con qualifica dirigenziale, come si evince da un richiamo che il comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che è presa come riferimento dall’attuale Legislatore, alla normativa sulle “tutele crescenti” prevista dal D.L.vo n. 23/2015. La norma, seguendo un consolidato indirizzo amministrativo, riguarderà anche i soci delle cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, saranno assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.

La disposizione prende a specifico riferimento l’art. 1, commi da 100 a 105 e 107 della legge n. 205/1917, in ordine al quale l’INPS fornì le proprie indicazioni con la circolare n. 40/2018: di conseguenza, si ha motivo di ritenere che quest’ultima possa costituire “ la base amministrativa” per le future indicazioni dell’Istituto che, si spera, giungano presto e non a distanza di mesi o, addirittura di anni (è il caso dell’apprendistato professionalizzante per gli “over 29” titolari di un trattamento di NASPI, giunte a quasi due ann dalla pubblicazione in Gazzetta della norma).

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo sale a quarantotto mesi in favore dei datori di lavoro che effettueranno assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva (identificabile, a mio avviso, con la matricola INPS) ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per queste ultime Regioni si ha motivo di ritenere che l’assunzione, possa riguardare anche lavoratori residenti in altre Regioni: ovviamente il loro luogo di lavoro deve essere in una di quelle sopra individuate e il beneficio, usufruibile per quattro anni, resterà fino a quando la prestazione continuerà a svolgersi in tali ambiti territoriali. Poiché l’assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire anche con contratto di somministrazione, per la quantificazione temporale dell’agevolazione, seguendo un recente indirizzo espresso dall’INPS con il messaggio n. 72/2021, occorrerà verificare la sede dell’Agenzia che stipula con il lavoratore il contratto a tempo indeterminato.

Il richiamo al comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 porta ad una serie di questioni che vanno, subito affrontate.

La prima riguarda il campo di applicazione. Si fa riferimento ai datori di lavoro privati: in tale ambito sono compresi gli imprenditori ma anche coloro che non lo sono come gli studi professionali, le fondazioni, le associazioni senza fine di lucro, ecc. . Ma l’elencazione non si ferma qui : seguendo gli indirizzi esposti dall’INPS in precedenti circolari, si ha motivo che siano compresi nell’agevolazione:

a) Gli Enti pubblici economici; b) Gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici; c) Gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali; d) Le ex IPAB; e) Le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000; f) I consorzi di bonifica e quelli industriali; g) Gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

La seconda concerne la composizione dello sgravio: il comma 100 sopra richiamato fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile (secondo criteri che, seppur analoghi al passato, necessitano di una nota dell’Istituto) , con esclusione dei premi e contributi INAIL e, secondo un indirizzo consolidato, dei c.d. “contributi minori” come:

a) Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006); b) Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015; c) Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000; d) Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali; e) Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).

Il richiamo al comma 101 ha, come conseguenza, che i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata: l’unica eccezione riguarda il lavoratore che è stato assunto con l’agevolazione e che, durante la fruizione, risolve il proprio rapporto. Chi lo assumerà successivamente potrà “godere” dell’incentivo nei limiti del periodo restante che, ricordo, secondo l’ubicazione geografica della sede di lavoro potrà essere di trentasei o di quarantotto mesi, e ciò a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della nuova assunzione. Il richiamo alla norma del 2017 ed alle con-

PER I CONSU LENTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enpacl, nel corso della seduta del 13 novembre scorso, ha deliberato l’erogazione di un importo pari a 400,00 euro ad integrazione delle indennità di ultima istanza erogate dallo Stato per i mesi di marzo, aprile e maggio. I destinatari dell'integrazione sono i Consulenti del Lavoro, non cancellati, che abbiano già beneficiato delle indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2020, e successive modifiche, e non le abbiano restituite. Per fruire dell'integrazione non sarà necessario presentare alcuna domanda, perché sarà corrisposta sul medesimo IBAN utilizzato per l’accredito delle indennità di ultima istanza. Per ogni altra informazione scrivere a http://helpdesk.enpacl.it/.

seguenti disposizioni amministrative dell’INPS, se saranno confermate, fa sì che: a) Lo sgravio non possa essere riconosciuto se il lavoratore ha avuto, nella sua vita lavorativa, un precedente contratto a tempo indeterminato, risoltosi, “ante tempus”, anche dopo un brevissimo periodo (la circolare n. 49/2018 parlava anche della risoluzione durante il periodo di prova, come ostativa all’incentivo, cosa a mio avviso, assurda). L’unica eccezione riguarda il contratto di apprendistato (che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani) non “stabilizzatosi” al termine del periodo formativo; b) Il datore di lavoro non possa avere una conoscenza piena se il giovane ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Nl 2018 l’INPS mise a disposizione un applicativo per verificare la situazione, sottolineandone, però, il valore dichiarativo e non certificativo: questo significava “tenersi le mani libere” a fronte di un contratto stipulato prima del 2008 quando non c’erano le comunicazioni telematiche o a fronte della riqualificazione, come subordinato, di un rapporto di lavoro di collaborazione che non presentava gli elementi distintivi;

Ma altri vincoli sono correlati all’assunzione. L’esonero spetta se:

a) I datori di lavoro non hanno proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a sei mesi dal recesso, sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949; b) I datori di lavoro non procedono, nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la sospensione delle agevolazioni ed i recupero di quanto indebitamente ricevuto Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Da ciò discende che non viene riconosciuto se non c’è:

a) Regolarità contributiva; b) Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (sono quelle riportate nell’allegato al D.M. sul DURC); c) Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali; d) Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; e) Rispetto di diritti di precedenza; f) Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva. Su questo punto, tuttavia, si potrebbero aprire spiragli interpretativi positivi, alla luce del fatto che l’ammortizzatore sociale COVID-19 è stato, di recente, assimilato dall’INPS alle integrazioni salariali derivanti da forza maggiore e questo non escluderebbe la possibilità di nuove assunzioni; g) Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Il comma 4 dell’art. 4 ricorda che le norme non trovano applicazione alle prosecuzioni di contratto di contratto ed alle assunzioni previste dai commi 106 e 108 dell’art. 1, della legge n. 205/2017: di cosa si tratta?

Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei dodici mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma 106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono effettuate al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Le agevolazioni individuate sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Probabilmente, la richiesta alla Commissione Europea è determinata dal fatto che in alcune Regioni del centro sud lo sgravio ha una durata maggiore (quarantotto mesi).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

I commi da 16 a 19 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 un particolare beneficio in favore dei datori di lavoro che assumeranno donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Riprendendo la previsione contenuta nei commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, la norma afferma che la percentuale di sgravio è riconosciuta, in via sperimentale e non strutturale, nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.

Tale somma si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dovrebbe escludere, oltre ai premi e contributi INAIL, anche i c.d. “contributi minori” che ho elencato pocanzi parlando dell’incentivo per l’occupazione giovanile. Per comprendere la portata della novità che si intende introdurre, credo che sia necessario rifarsi alle disposizioni appena richiamate ed ai chiarimenti amministrativi, a suo tempo, emanati: in particolar modo, la circolare INPS n. 111/2013 e quella del Ministero del Lavoro n. 34/2013. Le assunzioni, in mancanza di una indicazione specifica del Legislatore, potranno essere a tempo indeterminato, anche part-time, ma anche dopo l’instaurazione del vincolo associativo seguito da un rapporto di lavoro subordinato nelle cooperative di produzione e lavoro, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 142/2001. Il beneficio non riguarda né il rapporto di lavoro domestico né, tantomeno il contratto di lavoro intermittente ove la prestazione dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro per attività di natura episodica e temporanea che non assicurano alcuna stabilità occupazionale. Il richiamo dei commi compresi tra 9 ed 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, effettuato dal comma 16 dell’art. 1 della legge n. 178 che sottolinea la sperimentalità biennale della disposizione impone alcuni chiarimenti che possono così sintetizzarsi:

a) Commi 9 e 10 dell’art. 4, della legge n. 92/2012: lo sgravio viene riconosciuto per la donna “over 50”, disoccupata da oltre dodici mesi che, prima aveva instaurato un rapporto a termine (con agevolazione al 50% che salvo indicazioni amministrative diverse, resta tale) e che, poi, vede il proprio rapporto consolidato attraverso la trasformazione a tempo indeterminato: qui il beneficio (pari al 100%) viene riconosciuto (par di capire) fino al diciottesimo mese dall’inizio del rapporto Se l’assunzione della donna “over 50”, disoccupata da oltre dodici mesi, avviene, da subito, con contratto a tempo indeterminato l’agevolazione, prevista dalla legge n. 178/2020, viene riconosciuta per diciotto mesi; b) Comma 11 dell’art. 4, della legge n. 92/2012: ci si riferisce alle donne di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020. In alternativa, il requisito sopra accennato deve essere in possesso da almeno 24 mesi per le donne ovunque residenti. Sul requisito della residenza si pronunciò, a suo tempo, il Ministero del Lavoro non ponendo un limite temporale.

Il beneficio viene, altresì, riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. Ovviamente, in caso di assunzione a tempo parziale, le agevolazioni sono in proporzione. E’ appena il caso di aggiungere che l’agevolazione contributiva non possa riferirsi ad un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non assicura la stabilità dell’occupazione. L’incentivo verrà riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali previste dall’ordinamento che, come per tutte le agevolazioni, sono quelle richiamate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, anche a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti, come sottolinea il comma 2 dell’art. 5 del disegno di legge. Il calcolo dell’incremento va effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al

tempo pieno: l’incremento va fatto tenendo presente anche il concetto di “impresa unica” al quale si riferisce l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013, richiamato anche dall’art. 31, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 150/2015. Tale concetto è, espressamente, richiamato dal comma 2 dell’art. 5, laddove si afferma che l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni del numero dei dipendenti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più al lavoro per:

a) Dimissioni volontarie: oggi, sono soltanto quelle rese con la procedura richiamata dall’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 e con i chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro; b) Invalidità; c) Pensionamento per raggiunti limiti di età: qui, alla luce delle novità introdotte anche di recente, andrà chiarito se rientrino nelle esclusioni i dipendenti che sono andati in pensione anticipatamente (ad esempio, con “quota 100”) o i lavoratori che hanno risolto il rapporto con la c.d. “APE”, che sotto l’aspetto normativo è un “prestito”: in questi ultimi casi, tuttavia, la questione può trovare una soluzione attraverso le dimissioni volontarie (ma non la risoluzione consensuale o il licenziamento); d) Riduzione volontaria dell’orario di lavoro; e) Licenziamento per giusta causa.

In passato, con l’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro chiarì che se il requisito occupazionale non risulta per tutti i mesi di fruizione ed il datore lo ha, comunque, goduto, esso dovrà essere restituito o recuperato coattivamente. Ma quali sono i requisiti dei quali, a norma dei richiami effettuati dall’art. 5 alle precedenti disposizioni contenute nella legge n. 92/2012, debbono essere in possesso le donne? Esse debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito: a) Da almeno sei mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020; b) Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Ma, cosa significa essere “prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”? La risposta la offre il D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro: sono non solo le donne disoccupate, ma anche quelle che in tale periodo non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per le prestazioni subordinate non è superiore agli 8.145 euro e per quelle autonome a 4.800 euro.

Per quel che concerne il requisito della residenza, in passato, si è fatto riferimento a quella effettiva, senza alcuna specificazione di durata temporale.

L’ultimo comma dell’art. 5 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: esso potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il c.d. “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1 marzo 2020 (con decorrenza dal successivo 19marzo) e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica. In base a quanto riportato nella sezione 3.1 del “Quadro” perché l’aiuto sia compatibile la Commissione richiede:

a) Che il tetto dei benefici non sia superiore a 800.000 euro per ogni impresa; b) Che l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021 e sulla base di un regime con budget previsionale; c) Che l’aiuto non riguardi aziende che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

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