IL MONDO DEL CONSULENTE N.118 DEL 2021

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GIURISPRUDENZA

SULL’APPLICABILITÀ DEL “BLOCCO” DEI LICENZIAMENTI ANCHE AL DIRIGENTE A CURA DI IOLANDA PICCININI

pRoF. oRD. DIRItto DEL LAvoRo (LUmsA – RomA) - AvvoCAto CAssAzIonIstA

Trib Roma, ord. 26 febbraio 2021, Giud. Conte (clicca qui per scaricare sentenza) Lavoro (rapporto di) – Dirigente d’azienda – Licenziamento per motivi oggettivi – “Blocco” dei licenziamenti introdotto dalla Legislazione emergenziale – Applicabilità – Conseguenze – Nullità – Reintegrazione nel posto di lavoro Il divieto di licenziamento introdotto dalla legislazione emergenziale a partire dal marzo 2020 si applica anche al licenziamento per motivi oggettivi di natura economica del dirigente d’azienda, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni via via prorogate, nonostante il riferimento all’art. 3 della L. n. 604 del 1966, stante la ratio di ordine pubblico del “blocco”, inteso ad evitare in via provvisoria che le conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro, dovendo ricomprendersi, tra questi, anche quelli dirigenziali, in quanto il riferimento al suddetto art. 3 mira ad identificare la natura della ragione passibile di essere posta a fondamento del recesso e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro in ragione della nullità del licenziamento intimato, trattandosi di violazione di disposizione imperativa che vieta il recesso. [massima a cura della redazione] L’innovativa interpretazione delle disposizioni emergenziali sul c.d. “blocco” dei licenziamenti contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Roma in commento stimola alcune riflessioni, che costituiscono una sorta di seconda puntata rispetto alle considerazioni svolte in un articolo, pubblicato 28

lo scorso anno su questa Rivista, dal titolo Sul licenziamento individuale del dirigente, ai tempi del Covid. Quello scritto, all’indomani del primo lockdown, aveva preso le mosse dal “blocco” (la nullità) dei licenziamenti – collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo - disposto a decorrere dal 17 marzo, dall’art. 46 del Decreto Cura Italia (n. 18 del 2020) integrato e modificato dall’art. 80 del Decreto Rilancio (n. 34 del 2020). Tuttavia, si era constatato che queste disposizioni, stante il loro tenore letterale, non riguardano i dirigenti e si erano espresse perplessità su questa esclusione – probabilmente dipesa dalla particolare fiduciarietà del rapporto di lavoro dirigenziale e per la ritenuta minor debolezza di tale personale – data la funzione provvisoria ed eccezionale della norma, volta a tutelare l’interesse dei lavoratori alla conservazione del posto in questa particolare situazione di contrazione del mercato per ragioni economiche ed oggettive. Dunque, nel mio precedente scritto avevo ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul licenziamento del dirigente d’azienda, partendo dall’art. 10 della L. n. 604 del 1966 che esclude l’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, in ragione della regola codicistica della libera recedibilità dal contratto di lavoro, salvo l’obbligo del preavviso o l’esistenza di una giusta causa, ex artt. 2118 e 2119 del Codice civile. Mi ero soffermata, inoltre, sulla nozione – di creazione giurisprudenziale e di origine contrattuale - di giustificatezza, distinta, dal punto di vista soggettivo e oggettivo,


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