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QUESITI DEL MESE

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GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

A CURA DEL CENTRO STUDI

DEL ConsIgLIo pRovInCIALE DI RomA

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Una azienda intende adottare un piano di “Welfare “ : Il predetto piano è rivolto alla totalità dei lavoratori e riconoscere ai dipendenti un credito Welfare da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web . Si chiede se il riconoscimento di un premio presenza può essere un valore collettivo e come tale non soggetto a imposizione fiscale e previdenziale

Dal tenore del quesito sembra evincersi la volontà dell'azienda di inserire un piano di welfare. Il credito welfare di cui sarebbero destinatari i lavoratori (la totalità dei lavoratori in forza) sarebbe alimentato dal valore costituito da un cosiddetto "premio presenza". (che in quanto tale sembrerebbe differenziato da lavoratore a lavoratore in funzione della percentuale di assenza/presenza). Circa la finalità premiale dei piani di welfare, è opportuno ricordare come l'Agenzia delle entrate con la recente risoluzione 55E del 25 settembre 2020, abbia escluso il regime di esenzione previsto dall'art. 51 commi 2 e 3, ove i benefit previsti rispondano a finalità meramente retributive come sembra essere il caso il caso di una loro attribuzione in funzione delle presenze e delle assenze.

Buon pomeriggio volevo sapere cortesemente se a seguito della richiesta di moratoria generalizzata per gli ammortizzatori sociali da covid, sarà possibile inviare i modelli sr41 decaduti, che erano stati emessi dall'istituto entro il 31 12 2020, grazie mille per la risposta.

Il decreto legge "milleproroghe" n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito in legge n. 21 del 26 febbraio all'art. 11 comma 10 bis dispone che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021.

Azienda cede contratto di lavoro ad altro datore di lavoro ai sensi dell'art. 2112c.c. Precedentemente all'operazione societaria, l'azienda inviava comunicazione al MLPS di smart working per il lavoratore oggetto di trasferimento. Il cessionario, dovrà replicare nuovamente la comunicazione obbligatoria, oppure, l'obbligo è già assolto?

In caso di trasferimento di azienda, l’art. 2112 cc afferma che il lavoratore conserva tutti i propri diritti. Il datore di lavoro cessionario subentra al cedente. Non credo che sia necessaria una nuova comunicazione di smart working in quanto il rapporto continua in tale modalità senza soluzione di continuità. Non risulta che il Ministero del Lavoro abbia affrontato la questione.

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