project-financing.it MAGGIO 2019 - numero 15
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Con il decreto crescita nuove possibilità di cessione delle detrazioni sul risparmio energetico Sono diverse le novità introdotte dal decreto crescita sulla possibilità di cessione delle detrazioni relative agli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche. Con l’articolo 10 del dl 34/2009 si dispone che il soggetto avente diritto alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e per l’adozione di misure antisismiche, in luogo dell’utilizzo delle stesse, può ottenere lo sconto sul prezzo da parte del fornitore che deve aver eseguito gli interventi. Il fornitore, a sua volta, ottiene un credito d’imposta che può utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque rate annuali, ai sensi dell’art. 17, dlgs. 241/1997, senza alcuna limitazione.
Lo scorso aprile, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento direttoriale n. 100372/2019 con il quale ha definito le modalità con le quali deve essere comunicata la cessione del credito per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. Con riferimento agli interventi
realizzati sulle singole unità immobiliari, è stato disposto che i contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, sono possessori di redditi esclusi da Irpef, per disposizione vigente o perché l’imposta lorda risulta assorbita dalle detrazioni, di cui all’articolo 13, dpr 917/1986, che quindi, non potrebbero fruire della detrazione in questione, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. La cessione è possibile anche da parte dei contribuenti diversi da quelli precedenti, ma in tal
caso il credito deve essere assolutamente ceduto a fornitori o ad altri soggetti privati, con l’esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, che possono eseguire un’ulteriore cessione. Per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari da soggetti Irpef o da soggetti Ires dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dei cessionari identificati quali nuovi beneficiari deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio 2019, indicando: • la denominazione e codice fiscale del cedente; • la tipologia di intervento effettuato; • l’importo della spesa sostenuta e il corrispondente importo del credito cedibile; • i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento; • la denominazione e codice fiscale del nuovo beneficiario; • cessionario del credito, solo se è già intervenuta l’accettazione; • la data di cessione del credito; • il relativo ammontare; • la tipologia del cessionario. L’utilizzo in compensazione deve essere eseguito con la delega modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’accettazione che deve essere eseguita dal “Cassetto fiscale” del beneficiario, in ogni caso non prima del 5 agosto 2019, per le cessioni effettuate nel 2018, e mediante l’utilizzo di un nuovo codice tributo da istituire entro la fine di luglio prossimo. Fonte: Idealista.it 15