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gli incentivi per la valorizzazione edilizia previsti dal decreto Crescita

l’abrogazione della comma 2 lettera c) dell’articolo 36 del codice dei contratti che prevedeva una procedura negoziata con la consultazione obbligatoria di almeno 15 operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 1 milione di euro.

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viene consentito alle stazioni appaltanti di decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. con l’introduzione del comma 9- bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10bis nell’articolo 95 del codice dei contratti con le seguenti precisazioni:

• le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

• viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

• nel criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

Per info e contatti: t.mazziotti@creditspa.it

Gli incentivi per la valorizzazione edilizia previsti dal decreto crescita

Le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquistano interi fabbricati per demolirli, ricostruirli e rivenderli entro i successivi 10 anni, pagano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Lo prevede l’articolo 7 ‘Incentivi per la valorizzazione edilizia’ del decreto Crescita (DL 34/2019) appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La ricostruzione deve essere conforme alla normativa antisismica, deve consentire il conseguimento della classe energetica A o B e può essere realizzata anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche. Nel caso in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e ad esse si aggiungono una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile. Secondo la legislazione vigente, l’imposta di registro è pari al 9% del valore dell’immobile, e si aggiunge alle imposte ipotecarie e catastali che complessivamente ammontano a 100 euro; con il decreto Crescita la tassazione si riduce a 600 euro complessivi. La novità è, dunque, interessante ma è una misura a tempo: il DL prevede che l’agevolazione sia valida fino al 31 dicembre 2021. La norma - si legge nella relazione illustrativa al DL - intende “incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate” al fine di “avviare un reale processo di rigenerazione urbana” e “innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti”. Dunque, “allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia” il decreto Crescita garantisce “un regime di tassazione agevolata all’impresa che si rendesse disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali”, migliorandone le caratteristiche energetiche e strutturali, e a “reimmetterli sul mercato”. Questo incentivo si affianca al potenziamento del sismabonus per l’acquisto di case antisismiche, previsto dallo stesso decreto Crescita: chi compra una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone sismiche 2 o 3 (non solo in zona 1) ha diritto alla detrazione del 75% del prezzo se la ricostruzione ha determinato il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si è passati a due classi di rischio inferiore.

Fonte: Edilportale.com

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