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Requisito di capacità finanziaria e professionale: in sede di gara differenze per i mezzi di prova
Il parere legale
Requisito di capacità finanziaria e professionale: in sede di gara differenze per i mezzi di prova
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commento della sentenza tAr, puglia, sez. II, sentenza 09/07/2018 n° 1036
A cura dell’avvocato Paolo Caputo
La pronuncia in commento costituisce un pratico indirizzo per gli operatori economici nell’interpretazione delle clausole di bando relativamente alle questioni che attengono i requisiti di qualificazione dell’impresa.
Come noto, fra i vari requisiti di partecipazione, il d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che vi possano essere criteri di selezione dei concorrenti che attengono l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. In particolare, l’art. 83, comma 7, rinvia la definizione della disciplina applicabile agli strumenti di prova previsti all’art. 86, commi 4 e 5, fermo restando che “gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie” (comma 1). In ogni caso, è proprio l’art. 86 a fornire una indicativa chiave di lettura sistematica, rinviando la definizione degli strumenti di prova all’Allegato XVII, parti I e II, nel quale sono contenute - in via graduata - tutte le varie opzioni percorribili per il conseguimento della prova del possesso di un requisito. Tuttavia, il G.A. si è soffermato nel sottolineare l’eterogeneità degli strumenti di prova che è necessariamente conseguente l'ontologica divaricazione che esiste tra i due criteri: d’altronde, la fatturazione è strumento principe di prova del requisito finanziario, legata com’è all’esercizio finanziario nell’ambito del quale essa si colloca, mentre non lo è per la capacità tecnico-professionale, legata invece all’annualità solare e, prevalentemente, alla prova di aver svolto
lavorazioni nel periodo definito dal bando come rilevante.
Se la fatturazione rileva per la prova del requisito finanziario, così non è automaticamente per quello tecnico-professionale, normalmente documentabile con i certificati di regolare esecuzione delle commesse o dei lavori che, avendo contenuto di certificazione anche della (buona e corretta) qualità di esecuzione, valgono a prova della capacità tecnica e professionale dell’esecutore/concorrente. Tuttavia, nella vicenda di specie, il Collegio ha ritenuto prevalente il dato normativo che assicura al concorrente di potersi avvalere di qualsiasi mezzo di prova, residuando alla P.A., facendo sì che la disposizione di cui al comma 1, ultimo capoverso,
dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 trovi una interpretazione estensiva, assorbente la graduazione di veicoli di prova dell’Allegato XVII, quest’ultimo evidentemente da considerare alla stregua di un dettaglio normativo non esaustivo né tassativo, bensì esemplificativo. (Fonte Altalex)
Per info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

