Progetti P&F febbraio 2018

Page 23

project-financing.it FEBBARIO 2018 - numero 1

>

News

Il Codice degli Appalti e i requisiti del concessionario della gara A cura del dott. Tommaso Mazziotti Direttore Generale Cred.it Spa I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del suddetto regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può

essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. Qualora il concessionario non esegua direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Le norme regolamentari esigono, per il concessionario (soggetto che rileva in funzione tecnico-gestionale ed esecutiva), la sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per il promotore (soggetto che rileva, generalmente, in funzione tecnico-finanziaria), in quanto le due figure possono non coincidere. Per questo il promotore, qualora aspiri all’affidamento della concessione, deve dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per il concessionario. Peraltro, l’art. 98 del DPR n. 554/99 è chiaro nello stabilire che gli aspiranti concessionari di lavori pubblici, se eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono possedere i requisiti di cui alle lettere

Se parliamo di Project Financing parliamo invece di promotore. In una procedura di project financing per individuare il ‘bando pubblicato’, utile per stabilire la disciplina applicabile alla fattispecie, occorre fare riferimento non tanto all’avviso pubblicato, quanto al bando pubblicato per indire la licitazione privata per la scelta dei soggetti che intendono competere con il promotore (bando inviato alla G.U.C.E. e affisso all’albo pretorio).

a), b), c) e d), co. 1, dell’art. 98 citato (il cui testo è integralmente trascritto nel bando di gara), oltre a quelli ordinari di qualificazione di cui al DPR n. 34/00 (richiamato dagli artt. 8 e 9, L.n. 109/94). Per info e contatti: t.mazziotti@creditspa.it

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.