Risponde Daniela Zeba, Pubblicista sul Sole 24 Ore e Libricondominio, blogger, gestisce uno studio di amministrazioni immobiliari a Ravenna. Formatore e docente in corsi di abilitazione e aggiornamento alla professione, è stata dirigente di associazioni di categoria.
LA VOSTRA POSTA
SPESE E LITI
Chi si dichiara dissenziente a una lite deliberata dal condominio è tenuto a pagare qualche spesa? No. L’articolo 1132 del Codice civile, al comma terzo, stabilisce che, «se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». Viceversa, nel caso in cui il condominio perda la causa, nulla avrà da pretendere al dissenziente.
Legale rappresentante e curatore speciale In quali casi nel condominio negli edifici è prevista la nomina del curatore speciale? L’articolo 65, comma 1, disposizioni attuative del Codice civile dispone che
8 - CONDOMINIO SC
«Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 codice procedura civile». La norma in esame è stata dettata dal legislatore al precipuo f ine di soddisfare le esigenze di carattere processuale di chi, in mancanza dell’amministratore condominiale, intenda iniziare o proseguire una controversia nei confronti dei condomini. Infatti, in tale ipotesi, in difetto della previsione della nomina del curatore speciale, la notif ica dell’atto processuale dovrebbe essere necessariamente effettuata, previa loro identif icazione, nei confronti di tutti i condomini, con evidenti diff icoltà soprattutto nei condominii di notevoli dimensioni. Parte della dottrina, muovendo dalla formulazione letterale della norma («contro
i partecipanti») ritiene che la nomina possa essere richiesta solo da un terzo estraneo al condominio e non già da uno dei partecipanti il quale intenda iniziare un giudizio nei confronti del condominio. Del resto, si è osservato, il condomino, in forza dell’articolo 1129, comma 1, Codice civile, ha la possibilità di chiedere all’autorità giudiziaria la nomina dell’amministratore destinato a rappresentare il condominio nei confronti del quale intende iniziare un giudizio. In dottrina si discute, inoltre, se la norma in esame trovi applicazione anche per i condomini con non più di otto partecipanti, per i quali, come è noto, a norma dell’articolo 1129, comma 1, Codice civile, la nomina dell’amministratore non è prevista come obbligatoria. Secondo la maggior parte degli autori, la previsione non investe il piccolo condominio in quanto in esso non può assumersi la «mancanza» di un legale rappresentante dei condomini atteso che in quella peculiare tipologia la legge non richiede la nomina dell’amministratore. Dal tenore letterale della disposizione codicistica emerge, inf ine, che l’istanza di nomina è comunque rimessa alla discrezione del terzo interessato. Quest’ultimo, infatti, rinunziando alla facoltà accordatagli dalla legge, potrà sempre decidere di evocare in giudizio tutti i condomini.
Amministratori, compenso obbligatorio La mancata indicazione del compenso dell’amministratore nel verbale di nomina produce annullabilità o nullità della nomina? L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile testualmente dispone: «L’amministratore, all’atto dell’accettazione del-