
10 minute read
CONGRESSI
Società lt&Ua.na di lar1Dgologla, d ' etologia e di rinologla.
La prima riunione della Società avverrà nella R. Università di Roma il 26 ottobre p. "· e le adunanze saranno continuate anche nei giorni successivi.
Advertisement
I temi proposti d!illa Commissione direttiva, composta dei sigg. professori : VJTTORIO GRAZZI (Firenze), FERDINANDO
MASSE! (N11poli), ADOLFO FASANO (Napùli), FRANCESCO EGIDI (Roma), e Gn: LJO MASINI (Genova), sono i seguenti: 1• natura e terapia dei papillomi laringe i; relatore sor·e F. :\fASSEI di Napoli. - 2° Importanza diagnostica della dei suoni per la oia craniense ed aerea nelle malattie auricolari; relatore dott. CORRADO CoRRADI, di Verona. - 3• Diaunosi e cura delle malattie dei seni annessi alle caoita nasali; relatore dott. GIUSEPPE STRAZZA, di Genova.
Oltre lo svolgimento di questi. temi sono già state annunziate dai soci varie comunicazioni scientifiche che saranno fatte nelle pubbliche adunanze dell'Associazione.
Il Direttore
Dott. STEFANO REGIS colonnello medico ispettore.
11 Collabora t ore por la R • :Marina
D.• TEODORICO ROSATI .llttlieo di f& etaue n · Redattore
NUTINI FEDERICO, Gerent e .
D.• RJDOLFO Lrvr Capitono medico• lnscrizione a matricola dei feriti sul laoo ro anche se aooentù i.

:Estratto ria..unt1vo del Regolamento per gli operai borghes i dipendentJ dal Ministero della Guerra.
R. Oecrero t2 g iugno !892.
Visita medica di ammissione.
§ :--. Il direttore sottopone a Yisita medica l'inèi,iduo da ammetter·si (eccettuate le donne) nello scopo essenziale di constatare le imperfezioni fisi che, che potesse avere, affinché in l'individuo stesso non possa attribuirle a causa di f'ervizio. Il risultato della visita medica deve inscriversi a tergo della dichiarazione 1 ossivero. Mod. N. 2.
§ 12. La visita de,·e pure essere in caso di riammissione .
17. Essa visita è pure ri chi esta per la insc r i::ione a ruCJlo. Prima di procedere ad esse inscrizioni, il direttore riunisce il Consiglio d'amministrazi one per far constatare in sua presenza l'idoneità fisica dei proposti, indipendentemente dada visita già passata all"allo dell'ammissione. L'idoneità fì:;ica é constatata (eccettuate le donne) mediante visita sanitaria e relativa dichiarazione del Consiglio.

18. Gli ufficiali sanitari, compl etan o l'apposita dichiarazione contenuta nei mod . n. l o 2 descrivendo chiaramente e dettagli atamente tutte le imper fezioni fisiche degli aspiranti, affinchè questi non possano in invocarle, come proven1enti Jal lavoro, allo scopo di ottenere indebitamente il colloca mento a l'ipo::o od in riforma. Gli ufficiali sanitari inoltre dopo la dichiarazione il loro parere sulla maggiore o minore altitudine dell'individuo ai lavori inerenti alla specialità c!.el suo servizio, specialmente pei lavoranti, i quali possono essere adibiti a la"vori faticosi.
Hl. Il Consiglio amministrativo, esaminata la dichiarazione medica, giudica se le imperfezioni siano tali da rendere inabile al laYoro, cui è destinato, l'individuo proposto, P quindi decide, inscrivendo la sua de t erminazione a seguito della dichia razione medica.
§ 31. Quando un operaio, inscritto a ruolo, od anche a vventizio, per causa diretta ed immediata di servizio (art . 12 del regolamento 24 noverr,bre 1889 e n. 4 dell'atto n. 2 del Giornale Milita r e, 1890, parte 1") morisse, o riportasse ferite o lesioni, tali per6 da renderlo subito o in prosieguo di tempo per sempre inabile al lavoro, il medesimo deve essere messo a matricola (anche in eccedenza al quadro orga nico, se occorre) sotto la data del giorno stesso in cui avvenne l'infortunio.

§ 38. P er le inscrizioni a matricola, da effettuarsi in base al § 31, alla bozza di stato di servizio deve essere s empre unita una copia autentica del ver bale, di cui all'art. 10 del regolamento a pprovato con H . Decreto 24 novembre 1889, n. 6568 {serie 3"). r > c·}Il verbale deve esprimere il giudizio: .[0 se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione o infermita ; t• se questo ratto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerar e come avvenuto per vera e propria causa dJ servizio.
Ora r io no r male di laooro.
§ 69 - a. Per gli operai della farm acia centrale militare..... l'ora rio è fissa to in ore 8.
Visita degli ope r ai uscenti .
§ 77. Ad ogni uscita degli ope ra i se ne devono visitare ah:uni, per accertarsi che non sieno esporta ti fraudole ntemente og getti. qualsiasi.
S econdo le prescr izioni stabilite dal direttore, l'ufficiale od impiegato, che assiste all'. uscita, indica al portinaio di servizio gli operai da visila rsi.
La visita deve aver luogo in awosita stanza alla pres:nza di detto ufficiale od impiegato, e deve passata cot dovuti riguardi.
Il numero operai da visitar!':i non deve es;:ere rotnore del 2 per cento.
Ciascun oper11 io de,·e obbedire alla ingiunz ione che il porti naio può essere in obbligo di far-7li per adempie:e !l. suo ÙO\'ere, nè de,·e orl opporsi , :;e da esso e vtsttato accuratamente. .
Le direzioni prescrivono le norme per la visita degli operat anche nel caso in cui i mede!;imi escano isolati durante l'orat·io ùi lavoro. delle lavoranti donne.
§ '78. Le lavoranti donne sono pure sottoposte a visita, ma per mezzo Ji una donna dele7ata dal direttore ed in luogo appartato.
T rattamento deg11 operai feriti sul lavoro, ammalati od in Ucenza .
Jncumbenti pel caso di operai feriti sul lavo r o e trattamento di detti operai.
S 99 . Quando un operaifl a matrtcùla, a l'uolo avq;nLizio riporta in ser-vizio ferite o lesioni, il capo operato o lavorante e l'impiegato, sotto la cui ' 'igilanza lavora l'mdtviduo, dispongono per le prime cure del .e. ne informano l'ufficiale di sezione od in sua assenza l uftJctale di servizio. Detto ufficiale pr ovvede perchè il ferito sia tosto visi tato dal medico, e se ciò non è possibile, sia trasportato ca:;a od all'ospedale e redige il rapporto mod. n. io,. a tergo quale il medico incaricato del servizio fare la sua dichiarazione, previa ''isita al fertlO se non l a- gia eseguita al momonto dell'infortunio. Il rapporto mod . n. 16 e poi presentato dal medico al vice di rettore che Yi annota le osservazioni che sono del caso in seguito alle waggiori informazioni da lui assunte sul fatlo e quindi lo al direttore, il quale decide se devesi o no procedere in conformità d l di:;posto dal titolo II del regolamento 24 novembre 1889 (Giornale militare 1890 parte I, dispe nsa I), I rapporti mo l. n. 16 de vono essere couser\·ati in a pposita ca r tella. a) quando è colpilo da malattia od infortunio non dipe ndenti da cause di servizio; b) quando deve prestare assistenza ai propri genitori , a lla moglie ed ai figli gravemente infermi, per' cui è impedito all'operaio stesso di recarsi al lavoro. s 111. La retrocessione di operai può anche aver luogo: a) quando per malattia od altre cause non dipendenti dal servizio l'operaio ' 'iene a perdE>re della sua forza od abilita in modo che la paga, che percepi::;ce, non corrisponda più alla sua reale produtti,•ita; b) Caus e di licen;; ia m ento.
L'operato ferito o leso per causa di r etta ed immediata di servizio (art. 12 del regolamento 24 novembre 1889) e n. 4 dell'alto o. 2 (Giornale militare 1890 parte I) ha diritto, anche se avventizio, alla paga intera di lavoro per la giornata in cui fu te rito o leso. Se l'operaio e a cottimo gli devono essere beneficate le ore d'int erruzione dal lavoro, quelle cioè decorrenti dal momento della ferita alla cessazione dell'orario di lavoro computando come ora intera la frazione di ora .
Nel giorno successivo, e per la durata della malattia, l'operaio ha diritto ad un sussidio eguale alla metà della paga di lavoro, ch e gli spetterebbe, se potesse lavorare.
Se però la ferila o lesione, di cui al 1° comma, è giudicata . grave, :1 direttore, tenuto anche conto delle particolar i condizioni economiche dell'operaio, può accordargli la paga intera per un periodo di tempo non maggiore- di tre mesi.
Trattam en to degli operai in caso di malattia o d i info rtunio .
§ 100. È anche fatta facoltà al direttore di accordare il sussidio della metà paga all'operaio, ancorché avventizio.
Nel 1o caso la metà paga può essere accordata dal direttore per un periodo di tre mesi, e nel 2• caso per un mese .
Tanto in un caso quanto nell'altro la metà paga può essere accordata a decorrere dal pr imo giorno dell'assenza, ma solo in seguito a domanda dell'interessato, per assenze di durata maggiore di giorni 5 e dopo che il direttore si sia accertato che l'assenza dipende dai motivi suaccennati.
Constatazio ne della du r ata della malattia dell'operaio ed autoriua:.ione del Ministe r o per corrispondere le paghe oltre un limite di tempo in caso di malattia o di infortunio.
§ 101. La du r a ta della malattia dell'operaio deve essere in qualunque caso constatata per mezzo di dichiar azione del medico incaricato del servizio sanitario della direzione. Il di rettore, se prevede che il provvedimento, di cui ai 99 e 100, abbia a continuare oltre ii limite stabilito in detti §§ ne riferisce in tempo utile e direttamente al Ministero motivando le sue proposte.
Trattamento degli indioidui agli ospedali od alle cu r e ba lnearie per ferite riportate in serouio e degli indioidui a ruolo ed a mat rico la chiam.ati alle armi per istruzione.
102 Quando un operaio, ancorché avventizio, per ferite riportate per causa di servizio, sia ricoverato in un ospe· dale, o ammesso eccezionalmente alle cur e balneari, cessa per lui il diritto alla paga giornaliera, ma la direzione, da cui l'operaio dipende, paga la retta d'ospedale, e l'operaio ha famiglia, corrisponde a questa il sussidio della metà paga. Alle spese di trasporto per recarsi alle cure balneari e pel ritorno deve provvedere lo stesso operaio, ma la direzione gli rilascia lo scontrino mod. F (§ 40 n. 7 del regolamento per l'applicazioue della convenzione 28 seLLembre 1882) affioche l'operaio possa conseguire il vantaggio della riduzione su l prezzo del traspo r to personale in ferrovia.

§ i27. Gli operai possono essere licenziati per: f) infermità. s 133. Il licenziamento per infei'rnila è pure ordinato dal direttore, senza che occorra speciale autorizzazione, e col preavviso 'di cui al 128, ne i seguenti casi: a) quando l'individuo è dichiarato affetto da ma lattia incurabile, la qusle lo renda inabile al lavoro, o anche, come nel caso di epilessia, possa rendere pericolosa la sua presenza al lavoro. b) quando l'individuo ·è affetto da malattia lunga e persistente e dopo una durala di mesi 6, senza che sia.vi probabilità di prossima tzuarigione. c) quando non é ritenuta sufficiente la retrocessione di una o più cla"si, di cui al § 111. per escl usione a matricola.
§ 13l. Il licenziame nto di un individuo, stato escluso per 3 volte dall'inscrizione a matricola, non può aver luogo se non dopo che il direttore ne avra riferito al Ministero con motivata relazione e che il Minister o ue abbia dato l'autorizzazione. Anche per tale licenziamento si da il preavviso di cui al § 128.
Licen::iamento di ope r ai che hanno diritto a pensione.
135. Gli operai, che, avendo già di ritto a pensione gli a rt. J. ::?, :3 della 3 luglio 1888, 8ono da licenziarsi, . . per infermità, g oà stata ri conosciuta dalle autorità mediche militari, r!eYono e:;sere invit-ati a regolare rlomanda uel collocamento a riposo od in riforma. Presentando essi ;wa tale domanda, il direttore. a seconda delle circostanze, determin a, se, fino a che non sia emanato il reiativo decreto po>:E;Ono continuare nel ser vizio, o se devono esset•e tenuti in licenza (::\ 114) .
Rifiutandosi in veee a presentare la domanda, il direttore fa le pr>atiche pe1· il collocamento a riposo od in riforma d'auto rita.
Collocamenti a riposo ed in riforma .
138. li collocamento a riposo ed in r iforma degli operai è regolato dall a legge 3 luglio 1888, n. 550-l. Le disposizioni sancite col regolamento approvato con R. Decreto 24 novembr e 1889, n. 6568, per gli uomini di truppa e le loro famiglie devono anche pt>r gli operai borghe.si contemplati nella lègge suddetta, in quanto sieno ad essi applicabili, e con le seguenti avvertenze: a) nelle \"isile sanital'ie l'idoneità degh operai deve essere giudicata m rapporto alla spec•alita del loro servizio. ed a tal fine agli altri documenti da consegna r si all'autorita deve unirsi la seguente dichia r azione: b) il direttore di sanità del corpo d'armata, dopo di avere emesso il parere prescritto dall'art. 26 del citato regolamento. rimette gli atti al direttore da cui dipende l'operaio, ed il direttore li fa pervenire direttamente al Ministero;

La Commissione sottoscritta dichia ra esplicitamente che é inabile a proseguire il servizio nella qualità cui è as segn a to.
§ l garzoni C()lpiti da infortunio sul lavoro non hanno diritto a pensione in base alla leg1[e 3 luglio 1888, non potendo essi venire inscPitli a matricola per non aver raggiunto l'età minima di 18 anni.

§ 140. Le di<>posizioni relative al trattamento degli operai feriti sul lavoro (§ 99, 100, 101, 102) sono applicabili an-:he ai garzoni. è a vece applicabile la disposizione di cui 9.1 3 l.
141. Qualora l'infortunio, da cui fu colpito il garzone, provenga da cause di servizio, e sia tale da r enderlo inabile a ripl'endere e C()otinuare il lavor o, il direttore fa sottoporre il garzone alla visita medica per parte della direzione dell'ospedale militare principale o succursale, attenendosi alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento approvalo con R. Decreto n. 6568 del 24 novembre 1889 (Giornale militare 1890, parte 1•, dispensa 1' .
Trattamento dei garzoni in caso di inoalidità o di mo r te per cause di serrizio.
!§ 142. Se l'infortun io proviene da cause di servizio, e produce invalidità assoluta, sarà C()rrisposta al garzone, una volta per sempre la som1pa di L. 7000 (seltemila) .
Nel caso in cui l'infortunio avesse causata la morte del gar·zone, ls detta é pagata unicamente ai suoi genitori e non vi hanno diritto alcuno nè i di lui eredi, ne cbi a termini di legge è cessionario.
Se l'infermità o le ferite provenienti da cause di servizio, cui andò soggetto-il garzone, sono quelle contempla te dalla lettera b dell'articolo 11 della legge 3 luglio 1888 è C()rrisposta al medesimo la somma di L. 4000 (quattro mila).
Nel caso in cui l'infermità o feri le incontrate per cause di servizio siano quelle di cui tratta la lettera c dell'articolo suddetto al garzone è corrisposta la somma di L. 3000 (tremila)
T A BELLA F. - Quadro or·ganico. Massima per gli operai a ruolo e matricola addetti alla farmacia centrale militare.
. f di 1' clas se N. 3. Paga giornaliera L. 3 t di classe » 10. id. » 2,50.
){ODELLO :'\. 1 41 s 99. - 1\egohlmentoverai borghe'l lHFfEZIO'\E ....... . _,.. ... .
•Oa coro{lilarsi a mano).
Rapporto
pe•• lesioni o ferite sofferte da .OJ)erai dell'ufficiale medico incaricato del sen izio sanitario pt·esso la Direzio ne , sulla natura delle lesioni o ferite e possib ili conseguenze .
Io qui sottoscritto ho visitato nominato nel precedente rap po rto e },o osservato fJu amo segu e:
Cre do n ecessari e N. . . giornate di da l laoor_..o saloo compliea.::ioni.
