project-financing.it APRILE 2019 - numero 14
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Il parere legale
Il soccorso istruttorio processuale: applicazione e limiti A cura dell’avvocato Paolo Caputo
(…), ritenute tuttavia emendabili per via di soccorso istruttorio (…): Nel vigente quadro normativo del Codice dei contratti pub- 1) non aveva in alcun modo attestato di possedere i requiblici, il soccorso istruttorio c.d. “processuale” può essere siti di cui all’art. 5.2.1. n. 3 del Disciplinare di gara (ovvero invocato soltanto ove l’impresa esclusa dalla procedura di il requisito di ammissione relativo alla progettazione ed gara sia in grado di dimostrare in giudizio la natura me- esecuzione dei lavori edili e impiantistici); ramente formale dell’omessa dichiarazione posta a base 2) non aveva prodotto il documento di identità relativo alle della estromissione, provando in tale sede processuale il dichiarazioni pure prodotte (DGUE e dichiarazione ai fini possesso sostanziale del requisito di partecipazione sin dell’esecuzione)”; dal momento in cui avrebbe dovuto rendere la dichiara- per di più omettendo di allegare una attestazione SOA da zione mancante. cui poterli indirettamente desumere. Di modo che la staIl Consiglio di Stato, di recente, ha precisato i limiti di ap- zione appaltante aveva comminato l’estromissione dalla plicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, gara del predetto concorrente. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (recante il Codice Ciò nondimeno il TAR Marche, investito della questione dei contratti pubblici), nella sua particolare declinazione dall’impresa esclusa, ne aveva accolto le doglianze solin ambito processuale, ovverosia nell’ipotesi in cui, insor- levate avverso siffatta esclusione dichiarando la non inta una controversia in ordine alla esclusione di un con- dispensabilità di una attestazione SOA e reputando sussicorrente dalla procedura di gara, quest’ultimo invochi il stente la dichiarazione della menzionata ausiliaria circa il mancato esperimento dell’istituto medesimo, attestando possesso dei requisiti di qualificazione di che trattasi, con in sede di giudizio l’illegittimità di tale omissione con la conseguente censura dell’operato dell’amministrazione produzione della prova del requisito da dichiarare. per aver mancato di attivare il soccorso istruttorio in corso Segnatamente, con la pronuncia in commento è stato di gara (anche con riguardo alla mancata produzione della scrutinato il caso di un operatore economico estromesso copia del documento di identità suddetto). da una procedu- Avverso questa decisione del Giudice di prime cure è ra di gara indetta quindi insorta la stazione appaltante, reclamandone la riper l’affidamento forma innanzi al Consiglio di Stato. di una concessio- In esito ad una accurata istruttoria svolta in sede di appelne mista di lavori, lo, i Giudici di Palazzo Spada si sono infine risolti per l’acservizi e forniture coglimento delle ragioni dell’amministrazione appellante, per aver mancato accertando la legittimità della sua condotta e, pertanto, di fornire le occor- della misura espulsiva comminata. renti dichiarazioni Nella fattispecie, con la sentenza de qua è stato chiarisul possesso dei to anzitutto che nella documentazione depositata presrequisiti di qualificazione relativi alla progettazione ed so stazione appaltante dalla impresa concorrente non esecuzione dei lavori civili e impiantistici, fatti oggetto di risultava inclusa alcuna dichiarazione della ausiliaria sul avvalimento. possesso dei requisiti di capacità tecnica per i lavori qui Come ricordato dal Supremo Consesso nella pronuncia in rilievo, smentendosi così l’assunto da cui muoveva la qui disaminata, infatti, il seggio di gara aveva rilevato al pronuncia del Giudice di primo grado quanto ad un errore riguardo che l’ausiliaria del concorrente interessato, oltre di percezione del seggio di gara nello scrutinio della doad essere incorsa in “(…) carenze compilative del DGUE cumentazione stessa. 5