project-financing.it APRILE 2018 - numero 3
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Cessione terreni per impianti fotovoltaici, tasse diverse per aree edificabili e agricole L’Agenzia delle Entrate si adegua ad una sentenza del 2014 della Cassazione L’Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della costituzione di un diritto reale di superficie su un terreno, finalizzata all’installazione di impianti di produzione di energia alternativa.
Con la Circolare 6/E del 20 aprile 2018, l’Agenzia ‘supera’ la propria posizione espressa nella Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, dopo che
quest’ultima è stata smentita dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 15333 del 4 luglio 2014 in materia di regime tributario applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica.
verso ed è soggetta a imposizione la differenza tra il prezzo di cessione e il costo rivalutato e maggiorato delle spese. Se, invece, viene ceduto il diritto di superficie di un terreno agricolo, il Cessione terreni per impianti foto- reddito diverso è imponibile esclusivoltaici, cosa ha affermato la Cas- vamente nell’ipotesi in cui non siano sazione nel 2014 trascorsi almeno cinque anni dall’acLa Cassazione ha, in primo luogo, quisto del terreno o dello stesso diritrichiamato il principio generale pre- to di superficie. Quindi, contrariamenvisto dall’articolo 9, comma 5 del te a quanto affermato nella Circolare TUIR, Testo Unico delle Imposizioni 36/E del 2013, il reddito derivante da sui Redditi (DPR 917/1986), secondo tale corrispettivo non può essere incui “ai fini delle imposte sui redditi, quadrato tra i redditi diversi derivanti le disposizioni relative alle cessioni a dall’assunzione di obblighi di permettitolo oneroso valgono anche per gli tere, in quanto, come affermato dalatti a titolo oneroso che importano la Suprema Corte, i redditi derivanti costituzione o trasferimento di diritti dall’assunzione di obblighi vanno reali di godimento”. ricollegati specificatamente a diritti Alle plusvalenze derivanti da tali ces- personali, piuttosto che a diritti reali. sioni - hanno spiegato i giudici - si rendono applicabili gli articoli 67 e Cessione terreni per impianti foto68 del TUIR, concernenti le cessioni voltaici, come calcolare la plusvaa titolo oneroso di terreni e aree fab- lenza bricabili. Ne consegue che, se la per- Chiarito che la costituzione del diritsona fisica cede il diritto di superficie to di superficie in esame genera una di un’area fabbricabile, il corrispettivo plusvalenza - qualora il terreno agripercepito costituisce un reddito di- colo sia posseduto da meno di cinque
anni e in ogni caso per le aree fabbricabili - la nuova Circolare individua anche le modalità di determinazione della stessa: la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. Ne consegue che, se ad essere ceduto è un diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza sarà data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto del diritto stesso. Se, invece, il diritto di superficie è ceduto in mancanza di un precedente un acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario del diritto in base al seguente criterio di tipo proporzionale: rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo (o dell’area fabbricabile) e il corrispettivo percepito per la costituzione di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno. 9