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L’Articolo 27 della Costituzione Italiana
from ViaLibera n. 3
by LiceoRummo
di Giuseppe Muccillo
«Laresponsabilitàpenaleèpersonale.
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L'imputatononèconsideratocolpevolesinoallacondannadefinitiva.
Lepenenonpossonoconsistereintrattamenticontrarialsensodiumanitàedevonotendereallarieducazionedelcondannato. Nonèammessalapenadimorte».
L'articolo27 dellaCostituzione sancisce importanti principi in materia di dirittopenale.
Primocomma
Il principio fondamentale espresso dal primo comma è quello della responsabilitàpenalepersonale:
Laresponsabilitàpenaleèpersonale.
Cioè, chiunque commetta un reato penale è responsabile personalmente. Non si può essere puniti per un fatto commesso da altre persone, in quanto la responsabilità penale ricade sul soggetto che ha commessoilfatto.
Secondocomma
L'imputatononèconsideratocolpevolesinoallacondannadefinitiva
Secondotaleprincipio,finoachenonvièunacondannadefinitiva,anche nel caso di un soggetto sottoposto ad indagine, non si può essere consideraticolpevoli.
Tale principio è una garanzia per il cittadino, in quanto obbliga a distinguere tra chi è indagato (sottoposto, quindi, a un'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria) e chi invece è condannato con una sentenza definitiva. Infatti, oggi, a causa dei social network, spesso si rischia di far confusione tra indagato e condannato e mettere alla gogna personechepoi,semmai,risultanoessereinnocenti.
Terzocomma
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitàedevonotendereallarieducazionedelcondannato. La pena stabilita deve essere giustamente inflitta nei confronti di chi ha commesso il reato, ma le modalità di pena non devono essere offensive del rispetto della persona (ad es. forme di tortura), cioè non deve essere contrariaalsensodiumanità.
Ciò, per evitare che il condannato, in carcere, venga sottoposto a trattamenti disumani, come accadeva in passato anche in Italia e come ancoraaccadeancoraoggiintantissimecarceridelmondo.
La pena, oltre al fine punitivo, privando il soggetto della libertà rinchiudendoloincarcere,deveavereancheunfinerieducativo,inquanto,deve garantire che il colpevole di reato possa essere, appunto, rieducato, ad esempiodandoglilapossibilitàdiimparareunlavoroodisvolgereattività che facciano in modo che il soggetto non si incattivisca e che, una volta scontatalapena,possareinserirsinellasocietà.
Quartocomma
Nonèammessalapenadimorte.
La nostra Costituzione riconosce i diritti e le libertà fondamentali all'uomo, quindi non ammette che l'individuo possa essere privato della vita.
Negli ultimi tempi, l'art 27 è stato alla ribalta delle cronache a causa del caso Cospito e del regime del 41 bis, ritenuto da molti antitetico al comma 3, in cui si legge che «la pena non deve essere contraria al senso diumanità»,principioviolatopropriodalsuddetto41bis.
Il 41-bis da oltre trent'anni è uno degli strumenti più utilizzati in materia di criminalità organizzata. È il regime definito “carcere duro”, nato dopo la strage di Capaci, per evitare che i detenuti per reati di mafia, e in seguitoancheperreatiditerrorismo,avesserorelazioniconleloroorganizzazioniecontinuasseroacomandarledalcarcere.Sibasasufortilimitazioni nei contatti con l'esterno e con gli altri detenuti e dura 4 anni. Il detenuto del 41-bis è in cella da solo ed ha solo due ore d'aria al giorno; lasocialitàèlimitataaungruppodimassimoquattropersoneeicolloqui possonoesserciunavoltaalmese.

Gran parte dei condannati al “carcere duro” ha commesso un reato di tipo mafioso, ma quattro detenuti su oltre settecento totali sono al 41bis per terrorismo interno e internazionale, e tra questi c'è anche l'anarchicoAlfredoCospito.
Cospito è un anarchico considerato uno dei capi di movimenti rivoluzionari,confinalitàterroristiche.Èincarceregiàda10anniperlagambizzazione, nel 2012, dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Mentre era in carcere, nel 2016, Cospito è stato accusato anche dell'attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Due ordigni erano stati piazzati all'interno di due cassonetti all'ingresso dello stabile, senza però causare né morti né feriti, per cui è stato condannato a 20 anni di reclusione con l'accusa di strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede la pena dell'ergastolo ostativo, che non permette di godere cioè di alcun beneficio.
Cospito, nel maggio scorso, è stato trasferito in regime di 41-bis per 4 anni,soprattuttoacausadeimessaggiedocumentiche,durantelostato di detenzione, ha inviato ai propri compagni anarchici, invitandoli a continuare la lotta anche utilizzando mezzi violenti, per cui, per protesta, ha iniziato uno sciopero della fame durato vari mesi, rischiando la morte e tutto ciò ha suscitato rivolte da parte di anarchici, in varie città. Il reclamodeisuoidifensori,perchiederelarevocadel41bis,però,èstato respinto.
Il 41-bis, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, è una tortura. Il regime del 41-bis e il carcere ostativo violano la Convenzione Europea deiDirittidell'Uomo,perlaprecisionel'Articolo3,cheproibiscelatortura,lepunizionieitrattamentiinumaniedegradanti.
Io credo molto nella rieducazione dei detenuti e quindi nel comma 3 dell'art.27, ma servirebbe un carcere diverso, perché il problema credo abbia a che fare anche col sovraffollamento delle carceri, col personale ridotto, con la mancanza di spazi che compromettono seriamente l'eventuale recupero dei detenuti, che invece dimostrano di voler migliorarementrescontanoleloropene.
Per quanto riguarda il 41-bis, invece, lo estenderei a chi ha commesso infanticidi, femminicidi e stragi: faccio fatica a pensare per queste personeunpercorsodieffettivarieducazione!