GM Gente in Movimento 3-2020

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Sicurezza

IL MAGAZINE DELL’IMPRENDITORE, DEL PROFESSIONISTA E DELLA FAMIGLIA

Fauna selvatica e obbligo di segnaletica La segnaletica è sempre obbligatoria in ragione dei pericoli specifici di ogni strada. a cura dell’On. Davide Calvi

U

n cervo selvatico invade la carreggiata stradale e causa un sinistro, urtando contro un’autovettura in transito: apparentemente una storia come tante. Si tratta di un episodio sul quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con una sentenza che riepiloga in modo analitico gli obblighi dell’ente proprietario della strada (Cass. III Sez. Civ., Sent. n.9259 del 20.5.2020). Le decisioni dei giudici di merito non avevano riconosciuto al conducente dell’autovettura le sue ragioni ma la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello e richiesto una nuova pronuncia, sulla base dei principi che ha enunciato. Il ricorrente lamentava che, al momento del sinistro, mancava sul tratto di strada un’adeguata segnaletica: i segnali di indicazione di pericolo esteso non erano ripetuti a seguito di ogni intersezione né lungo tutta la strada erano collocati catadiottri idonei a tenere lontana la fauna selvatica. La corte non si è pronunciata sull’obbligo di ripetizione della segnaletica di pericolo esteso:

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non era infatti provato che l’autovettura provenisse da una delle intersezioni in seguito alle quali la segnaletica non era stata ripetuta. L’attenzione della Corte si è focalizzata sulla mancanza dei catadiottri dissuasori per la selvaggina lungo il percorso stradale e sulle circostanze, riportate nelle sentenze di merito, che l’installazione di quel tipo di segnaletica risultava troppo costosa per l’ente proprietario della strada. Da ultimo, sul fatto che in seguito al sinistro sul tratto stradale in questione erano stati installati i catadiottri dissuasori. Proprio quest’ultima circostanza ha consentito alla Suprema Corte di apprezzare la concreta praticabilità dell’installazione dei catadiottri e la conseguente esigibilità della condotta quale dovere del proprietario della strada. La Cassazione ha fatto espresso riferimento al “carattere inderogabile del dovere, che incombe su ciascun ente custode di strade aperte al transito, di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza della circolazione degli

utenti che deve essere commisurato alla particolare natura e alla specifica entità dei pericoli (ulteriori e diversi da quelli comuni) prevedibilmente riferibili all’uso del tratto stradale considerato”. La Corte ha poi ricordato i consolidati principi di diritto in base ai quali “in tema di responsabilità civile per la manutenzione di una strada, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia astrattamente riferibile da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la Pubblica Amministrazione dal valutare in concreto se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti” specificando che accanto alla colpa specifica derivante dall’inosservanza di specifiche norme prescrittive vi può sempre essere la colpa generica consistente nella violazione delle regole generali di prudenza e perizia. Chiaro, quindi, il principio enunciato: sulla sicurezza stradale e, in particolare, sull’installazione di adeguata segnaletica, nulla possono le ragioni di bilancio. NUMERO 3 | MAGGIO - GIUGNO 2020


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