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LEGGI GLI INTERESSI SENZA CONFLITTO

GLI INTERESSI SENZA CONFLITTO

Nel corso di un’assemblea un condomino moroso può votare anche la revoca di un decreto ingiuntivo a proprio carico. Ma va stabilito se ha contribuito alla formazione dei quorum costitutivo e deliberativo

di Umberto Anitori

Una sentenza del Tribunale di Palermo, depositata il 13 settembre 2017, ha stabilito il principio secondo il quale non sussiste alcun conflitto di interessi per la delibera che revoca l’esecuzione dei decreti ingiuntivi in danno dei morosi, anche se questi ultimi hanno partecipato alla votazione.

Il fatto Un condomino aveva impugnato la delibera con la quale l’assemblea aveva revocato la riscossione coattiva dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei condòmini morosi, perché alla votazione per la deliberazione avevano partecipato e votato gli stessi condòmini in debito, i quali ovvia

mente avevano un interesse contrario a quello del condominio nel suo complesso. Il Tribunale ha però respinto l’impugnazione, ricordando i precedenti giurisprudenziali per cui «per il sorgere del conflitto tra il condominio e il singolo condomino è necessario che questi sia portatore allo stesso tempo di un duplice interesse: uno

come condomino e uno come estraneo al condominio (e che l’interesse sia estraneo al godimento delle parti comuni e a quello delle unità abitative site nell’edificio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell’uno comporti il sacrificio dell’altro». Il Tribunale ha ricordato anche che «(...) le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno. Da nessuna norma si prevede che ai fini della costituzione dell’assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi». Tutto come prima D’altra parte, sottolinea il Tribunale, «il legislatore del 2012 nel riformare il condominio, nulla ha aggiunto in tema di disciplina del conflitto di interesse nell’ambito condominiale(...)». In sostanza, si riafferma il principio per cui «in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condòmini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria (Cassazione, 28 settembre 2015, n. 19131)». Nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condòmini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge

Conflitto di interessi In concreto, «la delibera in oggetto si è limitata alla revoca dell’esecuzione dei decreti ingiuntivi nei confronti dei condòmini morosi, potere che rientra nella normale gestione della cosa comune, non riscontrandosi una rinuncia alla riscossione di crediti condominiali nei loro confronti». A questo punto è bene ricordare che, in ambito condominiale, il conflitto di interessi si verifica solo in presenza di due condizioni: quando risulta dimostrato un sicuro contrasto tra particolari ragioni personali del condomino e l’interesse generale del condominio, quando il voto del condomino in conflitto di interessi abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza assembleare (Cassazione, sentenze 10754/2011 e 13004/2013). Di conseguenza, una volta accertato il conflitto di interessi di uno o più condòmini, per stabilire se la delibera possa essere considerata annullabile, bisogna stabilire se la presenza degli stessi abbia contribuito alla formazione dei quorum costitutivo e deliberativo e se il loro voto sia stato determinante per approvazione della delibera.

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