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AMMINISTRATORI SENZA BUSSOLA CONTRO IL MOROSO
SENZA BUSSOLA CONTRO IL MOROSO
La Riforma del condominio concede la facoltà di sospendere i servizi comuni a chi non paga le spese. Ma la realtà è più complessa. E finora le sentenze dei giudici non sono state univoche
di Palmiro Fronte
Spettabile Redazione, nello stabile condominiale dove vivo, un condòmino ha maturato, nel tempo, un’importante morosità. È possibile procedere con la sospensione delle utenze?
L’articolo 63 Disposizioni Attuative del Codice civile, così come prevede la Riforma del 2012, contempla la possibilità per l’amministratore di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni, suscettibili di godimento separato. Due sono i presupposti necessari per poter procedere al distacco: una morosità del condòmino, protratta per un semestre e la possibilità del godimento separato dei servizi che si intendono sospendere. Secondo quanto stabilito dalla normativa, l’amministratore ha semplicemente la facoltà di sospensione, e non un obbligo, a meno che non gli venga imposto dall’assemblea, che può deliberare le modalità di sospensione della fornitura. A seguito della riforma del condominio, non è più necessario che l’amministratore agisca soltanto in presenza di una espressa autorizzazione contenuta nel regolamento dello stabile. Seppure la normativa preveda, in linea di principio, il potere di sospensione in capo all’amministratore, tale potere non è assoluto e discrezionalmente esercitabile dal rap- presentante del condominio. È, infatti, opportuno, rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione alla sospensione dei servizi.
Chiedere al magistrato La mancata preventiva domanda all’autorità giudiziaria potrebbe esporre l’amministratore a una responsabilità penale, ravvisandosi in tale ipotesi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, disciplinato all’articolo 392 del Codice penale. La circostanza trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte (numero 47276/2015), che ha condannato l’amministratore di un residence (equiparato all’amministratore di condominio, in ragione delle funzioni svolte) che aveva autonomamente sospeso il servizio della fornitura di energia elettrica a un condòmino moroso. Pertanto, onde evitare una simile situazione, l’amministratore dovrà preventivamente rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 Codice di procedura civile che, tuttavia, potrebbe anche non trovare accoglimento. La giurisprudenza di merito sul punto è assai discordante.
Le sentenze Secondo il Tribunale di Milano, infatti, la sospensione del servizio (nello speci
fico, del riscaldamento) non è consentita, in quanto si tratta di bene primario, costituzionalmente protetto (confrontare ordinanza del 24.10.2013). Conforme è anche l’orientamento del Tribunale di Bologna che con l’ordinanza del 15 settembre 2017, pur ammettendo la sussistenza dei requisiti necessari per procedere al distacco (durata ultrasemestrale della morosità e possibilità di godimento separato dei servizi comuni di riscaldamento e acqua) ha precisato che l’interesse meramente economico del condominio non può pregiudicare i diritti fondamentali del condòmino, come il godimento del riscaldamento, dell’elettricità e dell’acqua in quanto ritenuti servizi essenziali. Il Tribunale ha, quindi, aderito all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla non sospensione delle forniture, in considerazione del fatto che l’eventuale interruzione comporterebbe un danno grave e irreparabile nei confronti del condòmino moroso, contrario ai diritti fondamentali della persona, dovendosi ritenere preminente la tutela del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) rispetto ai diritti di natura patrimoniale.

Parere discorde Di parere contrario sono, invece, il Tribunale di Roma (ordinanza del 27.06.2014) e quello di Brescia. Quest’ultimo ha ordinato al condomino moroso di consentire ai tecnici incaricati dal condominio, la realizzazione della sospensione della fornitura del riscaldamento, mediante ingresso all’interno dei locali di sua proprietà e mediante interruzione dell’afflusso dell’acqua calda dalle tubazioni condominiali verso i radiatori posti all’interno dell’unità immobiliare (ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). Non vi è, dunque, un orientamento unitario in ordine alla possibilità di sospendere i servizi essenziali e tale situazione è destinata a permanere fino a quando non vi sarà un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione.