The World of il Consulente n. 52 del 2014

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n° 52 - anno IV - 20 gennaio 2014

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N°52 - 20 gennaio 2014 Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011 House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione mensile Direttore Responsabile Lorenzo Lelli Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano Redazione Eleonora Marzani Massimiliano Pastore Daniele Donati Giuseppe Marini Paolo Stern Andrea Tommasini Aldo Persi Responsabile Editoriale Andrea Tommasini Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it Segreteria: segreteria@cdlrm.it Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12 Redazione: TheWorldOfIlConsulente@cdlrm.it Questo numero è stato chiuso in redazione il 20-01-2014


Il nuovo valore aggiunto del CDL Editoriale Care lettrici e cari lettori, procedono spediti i lavori del Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, che lo scorso 15 gennaio ha siglato con la collega Marina Elvira Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale del nostro Ordine, un protocollo d’intesa riguardante l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro da parte dei l CDL Consulenti del Lavoro. Cambiano gli scenari e le prospettive del vecchio visto di conformità, che ora diviene una vera e propria dichiarazione di conformità del rispetto delle norme del lavoro, nominata ASSE.CO., con maggiori potenzialità e riconoscimenti. Le finalità della convenzione, sono, in sostanza, lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità e la semplificazione degli adempimenti a carico dell’Impresa. Il Consulente del Lavoro, in possesso dei requisiti individuati dal CNO, per essere abilitato al rilascio del nuovo certificato deve frequentare un corso di formazione obbligatorio specifico. Il Consiglio Nazionale rilascia l’ASSE.CO. a richiesta del datore di lavoro che produrrà una dichiarazione di responsabilità, riferita all’anno precedente, in cui asserisce la propria condotta priva d’illeciti nella gestione del personale; oltre alla dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro, riguardo la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del documento, attestante il rispetto nella gestione aziendale delle norme stabilite dal CCNL nonché la sua regolarità contributiva. Il Ministero del lavoro e il CNO pubblicheranno sui proprio siti una sorta di “white list” che raccoglierà i nominativi dei datori di lavoro ai quali verrà rilasciato questo nuovo documento di conformità. L’ASSE.CO. sarà destinato, in un prossimo futuro, a sostituire pertanto il tradizionale Durc, anche perché il CDL avrà l’onere di verificarne i requisiti ogni quattro mesi (nonostante la dichiarazione abbia validità annuale) in mancanza dei quali sarà

tenuto a chiederne la revoca. Questo nuovo strumento è anche finalizzato all’ottimizzazione delle risorse ispettive a disposizione dell’amministrazione, orientando l’attività di vigilanza in via prioritaria verso le aziende sprovviste di ASSE.CO.. Un po’ il meccanismo che era stato introdotto nel 2008 con la direttiva del Ministro Sacconi in tema di certificazione dei contratti di lavoro. Affinché questo importante strumento si dimostri una strategia vincente e senza vizi di sorta, deve essere monitorato e vigilato diligentemente. A tal fine, il nostro Consiglio Nazionale ed il predetto Ministero si riuniranno semestralmente in un tavolo di lavoro congiunto, proprio per vigilare e ottimizzare l’Asseverazione di Conformità. I privilegi sono molti ed grande il prestigio del Consulente, abilitato al rilascio della dichiarazione per l’ottenimento dell’di Asseverazione, ma altrettanto grandi anche le responsabilità. Per prevenire abusi, datori di lavoro e consulenti del lavoro saranno passibili di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. Trattandosi di responsabilità penale, ognuno risponderà personalmente di quanto avrà dichiarato, senza riflessi sull’altro soggetto coinvolto. Pertanto, nel caso di dichiarazione mendace del datore di lavoro in ordine ad esempio alla mancata occupazione di lavoratori irregolari, non potranno sortire conseguenze in capo al consulente del lavoro che avrà dato l’assenso al rilascio dell’ASSE. CO.. I consulenti potranno anche incorrere nelle sanzioni disciplinari già previste dalla legge n.12/1979 ove si configurassero sue responsabilità. Il protocollo d’intesa sottoscritto attesta, ancora una, volta il valore sociale della professione di Consulente del Lavoro che, in una logica di sussidiarietà, si pone garante della regolarità delle imprese nella sua quotidiana azione di promozione della legalità del lavoro.

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Sommario

In Focus

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Protocollo Nazionale tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dell’Ordine

Il nuovo valore aggiunto del CDL

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L’editoriale del Presidente

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di Adalberto Bertucci

Riepilogo attività Ordine dall’1 Dicembre 2013 al 15 Gennaio 2014

Asse.Co.

Il sistema di asseverazione dei Consulenti del Lavoro di Paolo Stern Consigliere Consiglio Provinciale di Roma

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Intesa vincente tra Consulenti del Lavoro ed Agenzia delle Entrate

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La Contribuzione soggettiva ed integrativa Il calendario 2014 di Fabio Faretra Direttore Generale

Consulenti e Confcommercio: un accordo importante di Paolo Stern Consigliere Consiglio Provinciale di Roma

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Lettera della Presidente Calderone

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Intervista a Vincenzo Elifani Presidente di Confapi Lazio

Nellla categoria dei Consulenti del Lavoro un illustre collega

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di Andrea Tommasini Redazione

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Il Garante della Privacy contro il nuovo Redditometro Strumento da migliorare!

di Lorenzo Lelli Direttore Responsabile “The World Of Il Consulente”

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Il decreto destinazione Italia

Misure in contrasto al lavoro sommerso ed irregolare di Massimiliano Matteucci CdL Centro Studi Roma

46 Ispezioni

Allo strapotere ispettivo ci pensa la Costituzione di Mauro Parisi Avvocato

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Diritto d’autore

l’INPS corregge le proprie posizioni di Michele Regina CdL Centro Studi Roma

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Quesiti del Consulente raccolti per voi a cura del Centro Studi di Roma



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Riepilogo attività Ordine dall’1 Dicembre 2013 al 15 Gennaio 2014 Al servizio della categoria e del territorio sono state erogate nel mese le seguenti attività che, per dovuta informazione e trasparenza andiamo a riepilogare

Consulenti N. 8 nuovi iscritti – n. 21 cancellati Praticanti n. 9 nuovi iscritti – n. 19 fine pratica – n. 4 praticante cancellato Commissione di Certificazione dei Contratti Conciliazione ed Arbitrato CPO Roma n. 79 istanze di certificazione Commissione Congruità Parcelle Consulenze Sportelli dedicati agli iscritti INPS: n. 2 giornate Aziende, n. 1 giornata Artigiani e Commercianti e n. 2 giornate Gestione Separata Equitalia n. 3 giornate Sportello Pensioni n. 3 giornate Protocolli d’Intesa Confcommercio Roma Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio Editoria Fiscal Focus - giornaliero Rivista del Lavoro – settimanale The World of Il Consulente – Mensile

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Intesa vincente tra Consulenti del Lavoro edAgenzia delle Entrate

È

stato siglato il 9 gennaio scorso tra il nostro Consiglio Provinciale ed il Direttore Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate Dott. Aldo Polito, un interessante protocollo d’intesa, mirato al miglioramento dei rapporti intercorrenti tra il contribuente rappresentato dal Consulente del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, e finalizzato a facilitare la conciliazione delle vicende tributarie mediante soluzioni legittime e trasparenti, favorendo la mediazione ed il dialogo tra le parti ed evitando di incorrere in eventuali vizi burocratici. L’Ordine con questo accordo si impegna ad evidenziare il carattere preventivo ed obbligatorio dell’Agenzia nei confronti del contribuente; a favorire la trasparenza ed un immediato scambio di comunicazioni anche mediante l’indicazione nell’istanza dell’indirizzo PEC e di ogni eventuale ulteriore recapito; ed infine a partecipare in modo assolutamente collaborativo al contraddittorio con l’Ufficio, in linea con quanto giustamente sancito dallo Statuto del Contribuente. A sua volta, l’Agenzia si impegna ad esaminare tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione, accogliendo tutte quelle legittime; a comunicare esclusivamente mediante i recapiti forniti in istanza, onde evitare inutili lungaggini e mancate

comunicazioni; a concedere al contribuente, su richiesta del CDL delegato, qualora ne sussistano legalmente i presupposti, la sospensione in tutto o in parte dell’esecuzione dell’atto impugnato, scongiurando evitabili danni patrimoniali a carico del contribuente a seguito dell’attivazione del procedimento amministrativo. L’Istituto si impegna espressamente a promuovere, anche su richiesta del consulente delegato, un collaborativo contraddittorio, sempre in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e secondo quanto sancito dallo Statuto del Contribuente e, se legittimo, di formulare prontamente una proposta di mediazione. Di grande rilievo, inoltre, con questo protocollo d’intesa, l’Agenzia si impegna ad informa-

re il CDL circa le modalità di perfezionamento della mediazione; a ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano leggermente inferiori o pagate in ritardo (ovviamente a condizione che le differenze irregolari siano state tempestivamente sanate); e nell’eventualità in cui il contraddittorio non avesse esito favorevole per il contribuente, a redigere una motivazione completa ed esaustiva delle motivazioni giustificanti il diniego dell’istanza. Tutte queste promesse sono evidentemente volte a limitare al massimo il rischio di vizio burocratico delle pratiche, ad ottimizzare i tempi e la qualità del lavoro di entrambe le parti e alla risoluzione tempestiva ed inconfutabile del contenzioso tributario.

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CPO Roma È prevista anche l’istituzione di un “osservatorio” sull’andamento dell’attività di mediazione tributaria, realizzato di concerto tra l’Agenzia ed il nostro Ordine, mediante periodici incontri volti all’individuazione e risoluzione di eventuali criticità ed al perfezionamento dell’accordo stesso. È anche previsto un costante controllo giurisprudenziale da parte di

entrambe le parti sugli Uffici delle Commissioni tributarie locali, mirato alla corretta ed efficace trattazione delle istanze oggetto di analisi e alla certezza dell’applicazione della giusta imposizione. Questo accordo appena siglato è un altro step verso il perfezionamento del nostro sistema amministrativo e tributario che, se applicato con dovizia e

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lealtà di intenti, può rivelarsi uno strumento vincente tendente all’ottimizzazione del rapporto tra amministrazione tributaria e contribuente, facendo riguadagnare all’Agenzia delle Entrate la persa fiducia da parte del cittadino, soprattutto anche grazie alla responsabile e competente mediazione ad opera del Consulente del lavoro.


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Consulenti e Confcommercio: un accordo importante di Paolo Stern Consigliere Consiglio Provinciale di Roma

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l 19 dicembre è stato sottoscritto un importante accordo (di seguito riportato) tra il Consiglio dell’Ordine e Confcommercio Roma. Pur rischiando di essere retorico ed iperbolico definirei, nel settore, tale accordo storico. Per la prima volta, in modo chiaro ed articolato, il mondo delle professioni e dell’associazionismo d’impresa stabiliscono un modello relazionale basato sul reciproco riconoscimento di competenze e funzioni e con il conseguente rispetto del ruolo da ciascuno giocato nel mercato del lavoro. Il punto d’incontro, che come tutte le cose semplici necessità lo sfrondamento di vecchi pregiudizi per essere trovato, si basa sul chi fa che cosa. Il professionista assiste la singola impresa nella gestione quotidiana e nello svolgimento delle incombenze previste dalla legge l’associazione fa politica sindacale, determina azioni collettive, crea una rete di infrastrutture di supporto al servizio degli associati. Semplice e lineare. Le cose rimesse al posto giusto determinano un ordine naturale alle stesse. I primi contatti tra le “delegazioni trattanti” del Consiglio dell’Ordine

e del direttivo di Confcommercio Roma hanno subito evidenziato storiche e reciproche diffidenze ma un minuto dopo le parti si sono trovate concordi nell’affermare che in un sistema dinamico e complesso, come è il nostro mercato economico, occorra attivare sinergie per avviare moltiplicatori di attività e non mantenere anacronistiche divisioni. Una lungimiranza di intenti, bisogna dare atto agli attuali vertici di Confcommercio, che non si ritrova con altre associazioni d’im-

prese che invece ritengono che la loro funzione (ed il loro tesoretto economico) passi esclusivamente attraverso un dumping economico sui servizi resi alle imprese a tutto scapito della qualità degli stessi. Chiarita la posizione ecco il succo dell’intesa: i consulenti del lavoro, nell’ambito della loro attività di assistenza alle imprese, evidenzieranno la funzione crescente affidata dal legislatore alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la Confcommercio, per tutta la durata dell’accordo, si asterrà dallo svolgere, direttamente o indirettamente, le attività riservate dalla L 12/79 ai consulenti del lavoro, ed anzi indirizzerà i propri associati ai consulenti del lavoro per dette attività. Nei prossimi numeri del nostro magazine torneremo sull’argomento dettagliando gli sviluppi e le possibilità scaturenti dall’accordo anche sulla base dell’emanando regolamento che la Commissione congiunta sta predisponendo.

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“Il mio soggiorno in Venezuela, dove la musica ha una valenza sociale enorme, e dove sono nate centinaia di orchestre giovanili, mi ha riconfermato che la musica salva davvero i ragazzi dalla criminalità, dalla prostituzione e dalla droga. Li ho visti, facendo musica insieme trovano se stessi” Claudio Abbado

Ringraziamo il Maestro Claudio Abbado anche Senatore a Vita della Repubblica Italiana, per tutta la Sua grande e luminosa esistenza costellata dal suo continuo trasmettere alle nuove generazioni la musica come momento di crescita e salvezza e come sviluppo di intere comunità che ha insegnato a ciascuno di noi. Il Presidente, Il Consiglio, la Redazione e la Categoria tutta


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Cari Colleghi, con soddisfazione Vi comunico che oggi, 15 gennaio 2014, è stato siglato l’accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione. Lo scopo della convenzione è lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. L’asseverazione, denominata ASSE.CO., verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della propria Fondazione Studi: uno strumento che consentirà di certificare la regolarità rispetto alla normativa in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro. La garanzia della regolarità certificata in questo modo dai Consulenti del Lavoro consentirà, agli stessi datori, di poter fare affidamento sulla correttezza dei propri adempimenti, semplificandone la gestione. Tutto questo rappresenta, non solo un’ulteriore funzione pubblica affidata all’Ordine, di cui viene ancora una volta riconosciuto il ruolo sussidiario, ma soprattutto un atto di responsabilità dei professinisti che lavorano al fianco delle Istituzioni per far funzionare meglio il nostro Paese. La ASSE.CO., rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro, avrà validità annuale e prevederà idonee verifiche quadrimestrali rivolte a constatare il permanere delle condizioni di regolarità: la convenzione, inoltre, contempla l’applicazione del regime sanzionatorio disciplinare e penale nel caso di falsa attestazione. L’elenco dei datori di lavoro che otterranno l’ASSE.CO. sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà liberamente consultabile. Le procedure per il rilascio della certificazione saranno oggetto di specifica attività formativa sulle cui modalità sarà nostra cura tenerVi prontamente informati. IL PRESIDENTE Marina Calderone

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Asse.Co.

Il sistema di asseverazione dei Consulenti del Lavoro

S lavoro.

di Paolo Stern Consigliere Consiglio Provinciale di Roma

i chiama Asse.Co.: asseverazione conformità dei rapporti di lavoro. Si tratta del frutto di un’intesa tra Ministero del Lavoro e Consulenti del Lavoro finalizzata ad avviare un sistema volontario di controllo delle imprese che possa qualificarle nei confronti dello stesso Ministero e dei terzi certificando la regolarità delle stesse nella gestione dei rapporti di

L’intesa parte da alcuni presupposti quali la parcellizzazione del mercato delle imprese, i limiti intrinseci dell’azione ispettiva, la presenza attiva e competente dei consulenti del lavoro nell’assistenza alle imprese e la loro esperienza maturata in tema di certificazione di contratti di lavoro. Sulla base di tali elementi si è costruito un sistema che favorisca le imprese “sane”, dia loro visibilità e garanzie e quindi virtuosi vantaggi competitivi nell’ottica di una promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità. Allo stesso modo, per evitare di ripetere errori e vizi che hanno incrinato la fiducia nei confronti di taluni schemi certificativi attualmente sul mercato, è previsto un pesante sistema sanzionatorio per gli attori della procedura che venissero meno alle loro responsabilità assunte con l’avvio del sistema di asseverazione. Andiamo ora ad illustrare brevemente il meccanismo dell’Asse.Co.. Per prima cosa possono avviare le imprese all’asseverazione solo i consulenti del lavoro che svolgano l’attività in forma di lavoro autonomo (per garantirne indipendenza e terzietà) e che risultino appositamente formati rispetto alle procedure di asseverazione. A tal fine, il Consiglio Nazionale individuerà i requisiti necessari nonché i percorsi di formazione obbligatoria.

La richiesta di asseverazione è libera e volontaria. Viene rivolta da una specifica impresa, intendendo come tale qualunque datore di lavoro, ad un consulente del lavoro. Il professionista accetta l’incarico e lo comunica al Consiglio Nazionale, ovvero alla Fondazione Studi a ciò delegata dallo stesso CN. A tale comunicazione sono allegate: a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a conoscenza del professionista; b) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza, come ad esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione. Gli elementi oggetto di specifica dichiarazione sono dettagliati in appositi allegati alla convenzione. Queste dichiarazioni sono rese ad un ordine professionale e pertanto con tutta la rilevanza che

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Nazionale ciò determina anche dal punto di vista sanzionatorio e di responsabilità del dichiarante ove le stesse non rispondessero a verità. I consulenti possono anche incorrere nelle sanzioni disciplinari già previste dalla legge n.12/1979 qualora ne ricorressero le fattispecie. Il consulente del lavoro, raccolte le dichiarazioni dell’impresa, avvia una verifica, un audit sulla stessa al fine di riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei CCNL, del regolare versamento dei contributi. In pratica mentre l’impresa dichiara elementi sostanziali del rapporto (non conoscibili da terzi) il consulente del lavoro accerterà che quanto discenda dalle dichiarazioni del datore di lavoro sia correttamente tradotto secondo le vigenti normative. In definitiva ognuno si assume le responsabilità che gli sono proprie davanti ai terzi. Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza dei requisiti di regolarità. In pratica accerta, con le modalità che saranno definite dallo specifico regolamento applicativo che sarà emanato dal CN CDL, che permangano, ad esempio, il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Un impegno gravoso e per nulla formale, basti ricordare quali siano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva per avere chiara evidenza di trovarsi di fronte ad un accertamento di sostanziale rego-

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larità dell’impresa. Il regolamento di prossima emanazione da parte del CN CDL evidenzierà come il datore di lavoro non sia spettatore negli audit periodici ma sia il soggetto che attesti che le evidenze formali trasmesse al consulente del lavoro per la sua verifica rispondano a verità. Una volta ultimato il fascicolo (dichiarazioni dell’impresa e rapporto di audit del consulente) arriva sulla scrivania dell’ente finale di asseverazione: il Consiglio Nazionale ovvero la Fondazione Studi dallo stesso delegata. Questo controlla la regolarità formale della documentazione, richiede eventualmente ogni integrazione opportuna, e rilascia o meno l’asseverazione nei successivi 30 giorni. Si tratta pertanto di un vero e proprio procedimento di certificazione di terza parte imparziale che risulta coerente con i canoni di quanto previsto dalla norma ISO 17021:2011. Elementi di rilievo della norma internazionale sono il criterio di imparzialità considerata come “presenza reale e percepita di obiettività”. L’azienda che fa richiesta delle certificazione, infatti, non presenta conflitti di interesse interni, sia legati agli organismi direttivi che relativi al lavoro dei dipendenti. Altro parametro è poi quello della competenza utile a gestire e controllare gli audit in modo adeguato e ad ottenere così la certificazione stessa. C’è poi il principio di trasparenza, ovvero quello di rendere visibili, pubbliche e non segrete tutte le operazioni interne all’azienda. Ci sono infine i parametri di: responsabilità nel reperire materiale utile al rilascio della certificazione e riser-


vatezza delle informazioni reperite. Tutti elementi perfettamente rilevabili nella procedura Asse.Co.. È di tutta evidenza che il sistema deve intendersi integrativo degli ordinari strumenti di controllo esistenti e che mira, proprio attraverso la funzione sussidiaria di esperti del settore, a favorire imprese che volontariamente si dotano in modo trasparente di uno strumento accessorio di verifica. L’ottenimento della asseverazione determina una serie di vantaggi per l’impresa: 1) previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienterà in via prioritaria nelle imprese che non siano in possesso dell’asseverazione. Restano salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento ispettivo; indagini demandate dall’autorità giudiziaria o amministrativa; controlli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente; 2) ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’asseverazione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti. È inoltre aperta la possibilità per le parti firmatarie del protocollo di intesa, di individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO. L’asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. Vantaggi rilevanti dunque che riecheggiano il sistema adottato dalla Direttiva Sacconi (l’ex ministro infatti sul suo Blog infatti plaude all’iniziativa rilevandone tutta la pubblica utilità) del 2008: non controllare chi è già controllato. Salvo evidenza contraria. I primi commenti sull’iniziativa sono di diverso tenore, per lo più positivi ma qualcuno evidenzia dubbi sull’efficacia o limiti del sistema. Il dibattito sull’argomento è di assoluta utilità anche al fine di recepirne spunti per la definizione del regolamento attuativo da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. In alcuni casi, anche da parte di competenti amici, si pone a confronto il sistema di asseverazione con quello di certificazione, quasi i due meccanismi fossero “concorrenti”. E’ esattamente l’inverso. Il sistema della certificazio-

ne dei contratti di lavoro, nell’ambito del quale i consulenti del lavoro sono protagonisti attivi, va pienamente ad integrarsi con quello della asseverazione che anzi ne costituisce un naturale completamento. Quindi qualunque confronto metodologico e procedurale tra i due sistemi risulta poco significativo essendone diverse fonti costitutive e finalità. Bisogna però anche evidenziare come non risulti corretto affermare che, a differenza della Asse.Co., la certificazione implichi un controllo anche sul merito del rapporto di lavoro poiché in gran parte dei casi il rapporto non è nemmeno instaurato, ovvero ci si riferisce a clausole che spiegheranno la loro forza in futuro. La certificazione, come è come evidenziato nell’art. 75 Dlgs 276/03, riguarda il contratto e mai si riferisce al rapporto. Sono le valutazioni della commissione che in taluni casi possono, e devono, spingersi ad una verifica del rapporto al fine di trarne elementi qualificanti l’effettiva volontà delle parti contraenti. Tale verifica, è bene ricordarlo, comunque è sempre e solo legata alle dichiarazioni rese dalle parti stesse. In ultimo sia il soggetto certificatore (Commissione) che quello asseveratore (Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro) garantiscono pienamente i necessari presupposti di terzietà. Quindi nessuna “competizione” o alternatività, anzi. Il consulente del lavoro, trovandosi assistere all’asseverazione, per esempio, in presenza di contratti atipici potrebbe, in forza del suo ruolo e delle sue responsabilità, spingere l’impresa a certificare detti contratti. Per quanto viene poi sostenuto come limite all’asseverazione, assenza di riscontri derivanti dalle dichiarazioni dei dipendenti, bisogna ricordare come la stessa si fondi su dichiarazioni del datore di lavoro, ossia del soggetto che si assume ogni responsabilità in merito. Quindi un elemento decisamente più “pesante” di una dichiarazione resa da un soggetto che, sia pure parte contrattuale, è “irresponsabile” nei riguardi della gestione degli adempimenti conseguenti. In conclusione il sistema Asse.Co. potrà essere compiutamente valutato solo alla luce del suo regolamento attuativo ma fin da subito appare come un interessante meccanismo che (a costo zero per la pubblica amministrazione) consente, con tutti i limiti proprio di ogni attività accertativa, di delineare un solco tra aziende sulla base di una competizione virtuosa basata sul rispetto delle regole del gioco. @Paolo Stern

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ENPACL

La Contribuzione soggettiva ed integrativa Il calendario 2014

di Fabio Faretra Direttore Generale

C

i sono novità riguardo le modalità di versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa da corrispondere all’Enpacl per l’anno 2014. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha deliberato una innovativa modalità di riscossione che consente di evitare il problema della concentrazione dei versamenti da parte degli iscritti nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

A partire dal mese di aprile 2014 e fino ad agosto compreso, sarà possibile per ciascun iscritto effettuare versamenti spontanei a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). I versamenti costituiranno anticipazioni di quanto dovuto per l’anno 2014. In sede di dichiarazione, ossia entro martedì 16 settembre 2014, si dovrà poi effettuare la scelta e ripartire quanto versato. In tale occasione, infatti, gli iscritti decideranno a che titolo imputare le anticipazioni e saranno posti nella condizione di scegliere se versare il saldo della contribuzione soggettiva Anno 2014

e/o della contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di martedì 16 dicembre 2014. Per ogni versamento spontaneo c’è piena libertà di determinazione degli importi. Il relativo pagamento verrà effettuato tramite M.Av., generabili attraverso l’apposita procedura presente nel sito web www. enpacl.it. I pagamenti potranno essere effettuati in una qualsiasi data compresa nel periodo 1 aprile - 18 agosto 2014. Il contributo di maternità sarà richiesto con la rata di settembre 2014, prima rata utile dopo l’appro-

Contribuzione soggettiva

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Contribuzione integrativa

vazione del bilancio consuntivo 2013. Anche il contributo integrativo minimo di euro 300,00 – dovuto da tutti gli iscritti e posto in riscossione per la prima volta nell’anno 2014 - sarà richiesto con la rata di settembre, in sede di dichiarazione obbligatoria. Si riportano in tabella causali e scadenze contributive. L’Ente è tuttora in attesa di essere autorizzato dai Ministeri vigilanti alla riscossione dei contributi obbligatori tramite il sistema dei versamenti unificati (modello F24). Non appena pervenuta tale autorizzazione, ne sarà data ampia informazione agli iscritti.

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Valentina Torresi, componente del Consiglio direttivo del Consiglio provinciale dell’Ordine di Roma, è il nuovo Sindaco dell’ENPACL. A Valentina vadano gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL.

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ORDINE NELLA VITA...

CDL CARD - LA FORZA DELL’UNIONE LA PRIMA CARTA SCONTO RISERVATA AI CONSULENTI DEL LAVORO

L’Ordine dei consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma con l’obiettivo di consolidare ed aumentare ulteriormente il senso di appartenenza ed il livello dei servizi offerto ai propri iscritti ha demandato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci la realizzazione della “CDL CARD”. La CDL CARD è in buona sostanza una carta sconti, gratuita, nominativa, e riservata esclusivamente ai consulenti del lavoro e rispettivi familiari, che consente un risparmio immediato in Italia e all'estero, presso gli esercizi convenzionati, sia pubblici, sia privati, selezionati con priorità nei confronti dei clienti degli stessi Consulenti del Lavoro e da essi segnalati alla Fondazione. La condizione di essere clienti non è certamente vincolante, in quanto, abbiamo ritenuto di voler dare la possibilità di accesso anche agli altri esercizi ritenuti comodi o strategici o che, in ogni caso, intendono riservare alla categoria quel segnale di attenzione nei nostri confronti che ogni giorno conquistiamo con il nostro servizio professionale ed umano, alle imprese ed alla società. Ciascun consulente ha facoltà di segnalare alla Fondazione, attraverso i recapiti di seguiti specificati, i propri clienti del settore Commercio o servizi interessati alla stipula di una convenzione a titolo non oneroso che possa riservare alla Categoria, sconti o “corsie preferenziali” per i titolari di Cdl Card nell’acquisto di beni o servizi. L’iniziativa è stata promossa ed attuata dalla nostra Presidenza attraverso la Fondazione Studi Oreste Bertucci con il duplice obiettivo, sia di rafforzare il senso di appartenenza della Categoria all’Ordine, sia di aiutarci a fidelizzare i nostri clienti ed ha immediatamente riscosso ampio consenso da parte dei titolari e dei convenzionati. I settori merceologici nei quali la Card esercita i propri ambiti d’azione, sono già molteplici e con il contributo di tutti i nostri iscritti contiamo di poter coprire quanto prima tutti i settori di mercato nella comune esigenza di risparmio. Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet www.cdlcard.it nella pagina dedicata oppure inviare una mail all’indirizzo info@fondazioneorestebertucci.it.


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Confapi Lazio

Intervista aVincenzo Elifani Presidente di Confapi Lazio

Nellla categoria dei Consulenti del Lavoro un illustre collega

di Andrea Tommasini Redazione

S

iamo andati ad intervistare un illustre collega della categoria, desideriamo ringraziare a nome della Presidenza per la sua straordinaria disponibilità andiamo a leggere e scopriamo insieme chie è questo Consulente del Lavoro.

Presidente Elifani, abbiamoletto sul suo curriculum vitae che Lei è imprenditore ma anche Consulente del Lavoro, ci vuole brevemente raccontare la sua storia lavorativa? Si, io nasco da una famiglia di imprenditori del settore delle pulizie e subito dopo la laurea in economia e commercio ho iniziato a lavorare nell’azienda fondata prima della Guerra da mio nonno Vincenzo. Dopo qualche anno però, spinto dal desiderio di migliorarmi, comunicai a mio padre e ai miei zii che avrei preso una pausa per frequentare il master in direzione aziendale alla Bocconi di Milano. Quella mia decisione non fu ben compresa, anzi fu molto criticata, tanto che alla fine del master mi dovetti cercare un lavoro per conto mio come responsabile del personale presso un’altra impresa operante nel settore delle

costruzioni meccaniche, che all’epoca aveva diverse commesse all’estero. Quel periodo fu molto importante per la mia formazione professionale perché mi fece capire che, tutto sommato, pur essendoci nato, non ero il classico “figlio di papà” e, inoltre, mi rese consapevole che avrei dovuto continuare a studiare per rendermi sempre più competente, libero e indipendente. Infatti, proprio in quegli anni, riuscì a prendere, con grandi sacrifici, perché mi dividevo tra lavoro, studio e famiglia ed ero diventato da poco padre per la prima volta, l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Ebbi inoltre la fortuna di conoscere un altro “padre” - professionalmente parlando - il Presidente Oreste Bertucci, che fu per me un grande e indimenticabile esempio di come la vita debba essere vissuta con coraggio, determinazione e coerenza. In seguito, una volta ottenuta

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l’abilitazione, iniziai la professione di Consulente del Lavoro, ma proprio quando pensavo che questa sarebbe stata l’attività principale per tutta la mia vita, ecco che la mia famiglia mi richiamò per affidarmi incarichi delicati e, in sostanza, per farmi continuare il lavoro di imprenditore, iniziato tanti anni prima da mio nonno Vincenzo. Da allora sono passati diversi anni ma, pur non svolgendo la professione in maniera prevalente, sono sempre rimasto iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro perché ho voluto mantenere un legame con quella che - professionalmente parlando - reputo la mia seconda “famiglia”. E invece come e quando è diventato Presidente di Confapi Lazio? Confapi Lazio è nata nel 2008, dopo che nel 2005 la Federlazio, che da sempre era stata l’associazione imprenditoriale


aderente e rappresentante di Confapi nella regione Lazio, decise di lasciare Confapi. La mia azienda, che all’epoca era associata a Federlazio non approvò quella scelta e così, a malincuore ma per coerenza, decidemmo di lasciare la Federlazio. Dopo un paio di anni, la dirigenza di Confapi nazionale, prendendo atto che la Federlazio non aveva più espresso alcuna intenzione di rientrare in Confapi, mi chiamò per sapere se avessi voglia di ricostituire un’associazione imprenditoriale che aderisse e la rappresentasse sul territorio della nostra regione. Io, un po’ inconsapevole delle difficoltà del compito che mi aspettava, ma animato da tanta passione ed entusiasmo, accettai quell’incarico. Così iniziai subito a contattare dapprima le imprese dei miei ami-

ci più stretti, e poi tutti gli altri imprenditori che man mano conoscevo per coinvolgerli nel progetto di costruire da zero una nuova associazione d’imprenditori. Se penso che all’inizio eravamo soltanto una ventina e che oggi siamo circa ottocento, devo riconoscere che abbiamo fatto un bel po’ di strada. Ci parli un po’ delle imprese associate a Confapi Lazio e di come stanno affrontando la crisi economica che stiamo attraversando. La maggior parte delle nostre imprese associate hanno la sede nella provincia di Roma, ma anche nelle province di Latina e Frosinone ci sono dei numeri molto interessanti. Per quanto riguarda invece le province di Viterbo e Rieti le consistenze sono meno rilevanti,

però ci siamo ripromessi, che nel prossimo futuro, ci concentreremo a consolidare la nostra presenza anche in queste due province. Le categorie prevalenti dei nostri associati riguardano ovviamente quelle in cui la Confapi ha sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro, e sono per l’appunto le aziende del comparto meccanico, edile, informatico, chimico e dei servizi. Poi abbiamo molte aziende appartenenti ai settori turistico, della sanità e dei trasporti, oltre ad avere associato anche tante aziende commerciali e artigiane. Riguardo la crisi economica che stiamo attraversando c’è da dire che è stata una crisi durissima e che persistendo ormai ininterrottamente dal 2008, purtroppo, ha inciso pesantemente tanto da costringere alla chiusura diverse aziende.

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Confapi Lazio Quelle che fino ad oggi hanno resistito sono tuttora in grossa difficoltà a causa di un’economia sostanzialmente ancora ferma e per il forte clima di sfiducia che ancora si respira. Solo poche aziende del settore turistico ed alimentare, oltre a quelle internazionalizzate, hanno resistito agli effetti della crisi e anzi, in alcuni casi, hanno avuto delle performances in controtendenza e davvero soddisfacenti. Cosa prevede per questo 2014? Riuscirà il nostro Paese a riprendersi? Purtroppo la crisi che sta vivendo il nostro Paese non è solo economico-finanziaria, ma è anche politico-istituzionale, e sinceramente, è proprio quest’ultima che mi preoccupa maggiormente, perché se non si riesce a venir fuori da questa non si riesce a uscire neanche da quella economico –finanziaria. Il rischio è che s’innesti

una terza crisi, di cui purtroppo si scorgono già dei segnali preoccupanti, e cioè una crisi sociale e morale. Per evitare tutto questo c’è bisogno che i nostri politici e amministratori smettano di litigare sul niente e comincino a metter mano seriamente a quelle riforme liberali di cui il nostro Paese ha urgente bisogno. Parlo della riforma del sistema elettorale, della riforma della giustizia, della riforma fiscale e del mercato del lavoro, e della riforma della pubblica amministrazione con un taglio deciso alla burocrazia e agli sprechi. Se i nostri politici affronteranno questi argomenti, con interventi seri e decisi, allora si troveranno le risorse e gli entusiasmi per poter far ripartire gli investimenti, l’occupazione e l’economia nel suo comples-

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so. È chiaro che non crediamo a soluzioni magiche dall’oggi al domani, visto che oramai sono tanti anni che riceviamo solo promesse vane e poco chiare, ma almeno confidiamo in una qualche iniziativa concreta necessaria a dare un segnale di svolta perché, a questo punto, non è in gioco solo il nostro futuro ma anche quello dei nostri figli e delle generazioni future. Grazie a nome della Presidente della categoria.


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Fiscale

Il Garante della Privacy contro il nuovo Redditometro Strumento da migliorare!

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di Lorenzo Lelli Direttore Responsabile “The World Of Il Consulente”

opo un’istruttoria durata quattro mesi, il Garante della Privacy ha dichiarato la sua contrarietà allo strumento del nuovo Redditometro nella sua forma attuale, decreto attuativo del 24 dicembre 2012. È stato dato il via libera allo strumento, ma con riserva: sono da rivedere e correggere alcune criticità di notevole importanza ai fini della correttezza dei dati e della tutela della privacy del contribuente.

Una delle problematiche rilevate dal Garante riguarda sostanzialmente l’utilizzo delle medie Istat, utilizzate nella “seconda fase” del sistema del nuovo redditometro, cioè nel caso in cui il contribuente in sede di contradditorio non avesse fornito spiegazioni convincenti sulle irregolarità segnalate dall’Agenzia. L’Authority al riguardo chiede che tali stime non vengano in nessun modo impiegate nello strumento accertativo: si tratta di dati presunti, non legati ad elementi certi. Oltretutto, a distanza di anni (i dati stimati portati in contraddittorio risalgono al 2009), è oggettivamente di estrema difficoltà, anche per il contribuente più collaborativo, ricostruire il proprio reddito e dimostrare l’infondatezza di spese non documentate. Inoltre, la richiesta di tali dati è in conflitto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per quel che concerne la riservatezza e la protezione dei dati personali. Un altro punto debole a carico del nuovo Redditometro consiste nella mancanza di qualità ed esattezza dei dati presenti nel database del Fisco. Il Garante sottolinea l’importanza e la necessità di rivedere le banche dati per renderle attendibili e migliorare la scelta dei parametri di riferimento. Al momento è troppo facile incappare in anomalie che rendono inesatta anche l’individuazione e la differenziazione della

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famiglia fiscale da quella anagrafica. L’esattezza della composizione della famiglia è infatti un elemento indispensabile ai fini della corretta ricostruzione del reddito familiare, dell’individuazione della tipologia di nucleo familiare e dell’attribuzione di determinati dati rilevanti, come ad esempio del corretto valore del fitto figurativo. Il nuovo Redditometro secondo il Garante è carente anche nella comunicazione con il cittadino. È doveroso da parte dell’Agenzia delle Entrate, in prima istanza, informare il contribuente inserendo nella dichiarazione dei redditi l’informativa che i dati espressi nel modello dichiarativo saranno utilizzati ai fini dell’accertamento con il sistema del Redditometro; e, in seconda istanza, specificando all’interessato, nella richiesta di chiarimenti e di invito al contradditorio, quali delle informazioni da fornire all’Agenzia sono obbligatorie e quali facoltative, precisando quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere. Così come è concepito, il Redditometro rischia di far perdere tempo e denaro a contribuenti e Pubblica Amministrazione, convocando utenti che in realtà non dovrebbero essere tenuti a giustificare le proprie spese. Oltre che essere carente nella tutela della riservatezza del citta-


dino accertato. Anche i parametri di riferimento sarebbero da rivedere. L’Authority sottolinea quanto la formazione dei campioni è estremamente lontana rispetto alla reale caratterizzazione della società italiana, sia dal punto di vista della composizione della famiglia, ricostruita dal Fisco esclusivamente in base alle dichiarazioni dei redditi; sia dal punto di vista territoriale. È impensabile infatti che la Nazione sia stata suddivisa, ai fini dell’accertamento, soltanto in cinque

macro-aree (nord est, nord ovest, centro, sud e isole), considerando che ciascuna di esse al suo interno presenta un’estrema disomogeneità socio-economica, che impedisce un’equa e fedele classificazione e caratterizzazione della popolazione. Il garante non boccia categoricamente il nuovo Redditometro, anzi ne autorizza l’utilizzo, a patto che lo strumento sia perfezionato con gli adeguamenti suggeriti e tutelando il diritto di riservatezza dei dati sensibili del contribuente.

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Lavoro

Ildecreto destinazione Italia Misure in contrasto al lavoro sommerso ed irregolare

di Massimiliano Matteucci CdL Centro Studi Roma

I

l decreto legge 23 dicembre 2013 numero 145, c.d. “decreto destinazione Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23/12/2013, ha introdotto alcune disposizioni riguardanti soprattutto la lotta al lavoro irregolare e la razionalizzazione di alcune attività degli organi ispettivi.

L’articolo 14, alla lettera a) comma 1, aumenta del 30% gli importi della maxisanzione per il lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell’attività imprenditoriale. Nello specifico le novità del comma 1 comportano che, a partire dal 24 dicembre 2013: • L’importo della “maxisanzione”, è pari ad un minimo di Euro 1950 fino ad un massimo di 15600 Euro contro i precedenti 1500 e 12000 Euro.; • L’importo aggiuntivo a giornata è pari a 195 euro contro i precedenti 150 Euro; • L’importo della c.d. “mini maxi sanzione”, è pari ad un minimo di 1300 Euro fino ad un massimo di 10400 euro contro i precedenti 1000 e 8000 Euro; • L’importo aggiuntivo diventa di 39 euro contro i precedenti 30 euro; Le novità, come già indicato, sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013, e potremmo dibattere a lungo, rimanendo comunque perplessi, sulla data di decorrenza di tale decreto, ciò nonostante mi preme ricordare come, in ordine a tali violazioni, sia sempre applicabile il principio del “tempus regit actum”, per cui se le stesse sono state compiute in data antecedente, seppur riscontrate dopo il 24 dicembre, trovano applicazione le vecchie sanzioni. Fortunatamente, restano valide le posizioni

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espresse dal Ministero del Lavoro, con la circolare numero 38 del 2010, soprattutto nella fattispecie in cui il trasgressore ha la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta. Andiamo ora ad analizzare gli aumenti sanzionatori in materia di orario di lavoro. La lettera b) del comma 1, aumenta, di dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18 – bis del D.L.vo n. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell’art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie. Le sanzioni appena richiamate riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali, mentre la “decuplicazione” degli importi non interessa la violazione dell’art. 10,comma 1, che disciplina la fruizione delle ferie. Qui, la disposizione resta immutata (da 100 a 600 Euro che salgono a 400 e 1500 Euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni): se la violazione concerne più di dieci dipendenti o si è verificata in almeno quattro anni, l’importo si eleva, rispet-


tivamente, ad 800 e a 4500 Euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta). Gli importi che aumentano dieci volte riguardano: a) il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1000 e 7500 Euro (prima andava da 100 a 750 Euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4000 a 15000 Euro (prima era compresa tra 400 e 1500 Euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco “pecuniario” che va da 10000 a 50000 Euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta; b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero -11 ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1000 a 7500 Euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4000 a 15000 Euro e da 10000 a 50000 Euro); c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1500 Euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3000 a 10000 Euro. Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9000 a 15000 Euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In relazione a tali aumenti è lecito approfondire anche il percorso che tali “importi” avranno ed in quale casse andranno.

Essi saranno destinati ad appositi capitoli del Ministero e serviranno a finanziare le attività di prevenzione e di promozione della vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, in parole povere andranno a “rimborsare” le spese sostenute ed i disagi sostenuti dal personale di vigilanza. Le stesse risorse potranno essere destinate come forme di implementazione e razionalizzazione nell’utilizzo dell’auto propria in un’ottica di economicità complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso da parte del personale di vigilanza. Queste misure, a parere di chi scrive, non possono che essere bocciate, in quanto l’educazione al rispetto delle regole non si ottiene con l’aumento delle sanzioni, ma rapportando queste ad una serie di fattori da analizzare di volta in volta, come la recidività. Inoltre è importante sottolineare come potrebbe configurasi un conflitto di interessi, mettendo a rischio la stessa imparzialità della pubblica amministrazione, laddove si cerchi di creare o forzare un collegamento tra sanzioni, trasgressore ed ispettore. Si spera, pertanto, che in sede di conversione vengano effettuati tutti i correttivi necessari per non produrre un’ulteriore norma confusionaria ed improduttiva per le imprese che hanno vitale necessità di norme su produttività e semplificazione.

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Lavoro

Ispezioni Allo strapotere ispettivo ci pensa la Costituzione

di Mauro Parisi Avvocato

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e l’ispezione del lavoro ci sembra abnorme, ci pensa la Costituzione. Addirittura la Costituzione! Sempre più spesso capita di sentire lamentele sull’ingestibile e, talvolta trabordante, potere dei funzionari che si occupano di lavoro e degli uffici a cui appartengono. Ma è possibile che in azienda –e all’azienda- essi possano fare di tutto?

Beh, magari proprio “di tutto”, non capita così spesso. Piuttosto, e sovente, accade che lo spirito di chi riceve il controllo (non gradendolo) sia esacerbato e che percepisca al peggio ciò che sta avvenendo. È però un dato di fatto che in molti casi non si comprenda affatto come e perché siano stati assunti i provvedimenti da parte degli ispettori. Spesso non si tratta solo di un problema di preparazione e di conoscenza della materia. Questo non comprendere suona talvolta come un vero e proprio “campanello di allarme”. È di un “sintomo”, insomma. È chiaro a tutti che l’ispettore – come qualsiasi soggetto che usa di poteri pubblici - non può essere legibus solutus. Ossia, libero da vincoli di legge. Anzi. La norma costituisce l’argine necessario entro cui si deve contenere necessariamente l’a-

zione di chi accede, verifica e assume provvedimenti in ambito ispettivo. Di più. In uno stato di diritto non dovrebbero esistere azioni “comprimenti” che non fosse oggetto di puntuale previsione di legge. Senza una legge apposita, in definitiva, si espandano e veleggiano la libertà del cittadino. Eppure – e qui sta il punto -, c’è quel “campanello d’allarme”. Spesso ci si interroga del perché i funzionari abbiano ragionato in un certo modo, procedendo a prendere provvedimenti così singolari (e, magari, nefasti) per l’azienda. Si leggono e rileggono i verbali, e ancora non si comprende un granché. Ci si impunta, si ci informa, si studia: ma nulla. La cosa non è normale, sia inteso. A prescindere dal livello di preparazione di chi si pone al cospetto di un provvedimento

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ispettivo, l’effetto dei più recenti interventi normativi (si dica, per esempio, del collegato lavoro L. 183/2010) è nel senso di rendere evidente e immediato a chiunque quali sono i fondamenti dell’ispezione e dei provvedimenti assunti. Nel verbale ispettivo, cioè, si dovrebbero sempre trovare chiaramente descritte, tanto le “prove”, quanto le “fonti” normative sulla cui base si agisce. Tanto per capirsi, gli ispettori dovrebbero sempre descrivere nei loro verbali qualcosa tipo: abbiamo trovato tre persone che lavoravano; abbiamo visto i contratti; abbiano visto che tra ciò che le persone dichiarano e ciò che era previsto negli atti sussiste una discrepanza, per cui… . Quel “per cui” (ovvero il motivo e il contenuto dei provvedimenti che vengono assunti) non è, però, cosa che possa essere la-


sciata al caso o alla volubile fantasia di chi agisce. Ed ecco allora spiegati i “campanelli”. O è chiaro a chi riceve il verbale ciò di cui si sta parlando; o c’è qualcosa che non va. E se “non va”, se la cosa non si comprende, se ci pare frutto di fantasia, il 90% delle volte è perché neppure esiste una legge che prevede e punisce il caso. È, insomma, la classica circostanza in cui può dirsi violato il principio di legalità. Niente legge precisa e puntuale, niente

punizioni. Si tratta in realtà di osservazioni banali, ma disattese in modo assolutamente endemico. Eppure, al riguardo, i limiti stabiliti dalla Costituzione sono chiarissimi. E insuperabili. Due, in particolare, sono le previsioni costituzionali che giocano un ruolo sul punto. L’articolo 14, comma 2, per cui “gli accertamenti e le ispezioni …a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”. E la previsione dell’articolo 23, per

cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Come dire che i funzionari ispettivi sono tenuti ad agire nei modi imposti dalla legge (oppure, a non poterlo fare tout court); e che obblighi di fare e richieste economiche (di qualunque natura) non possono essere pretesi, se ciò non è stabilito da una norma in modo espresso. E se lo dice pure la nostra Costituzione…

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INPS

Diritto d’autore l’INPS corregge le proprie posizioni

di Michele Regina CdL Centro Studi Roma

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ispetto alle posizioni espresse a settembre u.s. l’Inps rivede la propria posizione sul diritto d’autore. Ed infatti con il messaggio 19435 del 29.11 u.s. apporta variazioni al precedente messaggio n. 14712 del 18 settembre 2013 .

Con quest’ultimo erano state date inidicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. In particolare l’Istituto aveva esaminato con il messaggio di settembre u.s. 3 casi specifici sotto il profilo fiscale e contributivo . L’imposizione fiscale si declina in relazione alla soggettività dei titolari dei i proventi. Pertanto si distingueva ai fini dell’ utilizzazione economica del diritto d’autore : a) il titolare originario del diritto nell’esercizio della sua attività professionale; b) il titolare originario del diritto al di fuori dell’esercizio della sua attività professionale nonché un soggetto diverso dal titolare originario del diritto avente causa al suo sfruttamento economico a titolo gratuito ovvero oneroso. Ai fini contributivi delle somme accertate a seguito dell’ incrocio dei dati fiscali ed assicurativi ascrivibili ai compensi per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine, l’Inps osservava appunto l’esistenza dei citati 3 casi distinti nelle seguenti fattispecie :

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1. trattasi di un libero professionista iscritto ad una delle Casse professionali; 2. trattasi di un artista iscritto al Fpls ex ENPALS 3. trattasi di un lavoratore autonomo non rientrante nel novero degli artisti di cui al punto precedente e non iscritto ad una Cassa professionale. Nel caso 1 l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse. Nel caso 2 valgono le prescrizioni tipiche dei professionisti iscritti a detta gestione. Nel caso 3 l’INPS forniva indicazioni di assoggettamento alla GLA di tali compensi . A valle di approfondimenti effettuati in relazione a fattispecie concrete, l’istituto cambia ora opinione. Come detto nel messaggio n. 14712/2013 ( Messaggio n. 014802 del 19/09/2013), era stato prospettato l’assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls ex ENPALS né iscritto ad una Cassa Professionale ( si tratta del caso 3). L’Istituto ricorda che la norma istitutiva della GLA contempla, tra i soggetti obbligati al versamento,


oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (art. 53, comma 1 del TUIR), anche coloro che producono i redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c)-bis - del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR.

Per quanto sopra i compensi percepiti per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls ex Enpals né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

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CPO Roma Centro Studi Roma

Quesiti del Consulente raccolti per voi a cura delCentro Studi di Roma

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i seguito sono stati inseriti alcuni quesiti arrivati al Centro Studi dell’albo, in relazione all’attivazione del servizio di risposta a massimo due quesiti per ogni iscritto all’albo. Questo servizio ha data la possibilità a molti colleghi di richiedere una risposta ad un quesito particolare, ad un dubbio o alla necessità di un chiarimento. In questi primi mesi sono stati formulati moltissimi quesiti cui sono seguite risposte puntuali e precise su tantissimi temi che accompagnano ogni giorno tutti noi consulenti nell’attività professionale. Quesito 1 È possibile assumere un’impiegata part time (20 ore settimanali), presso studio professionale, che attualmente percepisce pensione sociale perché disagiata, in attesa al compimento dell’età pensionabile (fra tre anni), di percepire quella di vecchiaia, senza che l’Inps le tolga o le riduca la pensione? L’assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Il superamento della soglia reddituale determina l’esclusione dalla prestazione(nell’anno 2013 il limite di reddito era di euro 5.749,90 se richiedente non coniugato, mentre in caso di richiedente coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè era pari ad euro 11.499,80). Nel caso in cui il reddito dell’interessato fosse minore del ricordato limite l’importo dell’assegno verrebbe proporzionalmente ridotto Quesito 2 Si chiede se nel distacco, qualora parte o tutta la retribuzione del dipendente distaccato venga corrisposta dall’azienda distaccataria (sempreché ciò sia possibile e ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla distaccante), debbano essere eseguite dalla distaccataria, sulle somme da essa direttamente corrisposte, anche le ritenute fiscali ovvero se la distaccataria abbia il

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solo obbligo di comunicare il quantum degli importi erogati alla distaccante, che provvede in toto all’assoggettamento fiscale e contributivo. Nel distacco il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. In ogni caso è ammesso un rimborso da parte del distaccatario (Cass.SU 13 aprile 1989 n.1751) al distaccante e non già direttamente al lavoratore distaccato. Anche il trattamento contributivo e fiscale, che deve essere adempiuto in relazione all’inquadramento del distaccante, è a carico di quest’ultimo.I premi Inail, pur essendo a carico del datore di lavoro distaccante, sono calcolati sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario. Posto quanto sopra, qualora il distaccatario volesse riconoscere al lavoratore distaccato delle somme, in aggiunta alla normale retribuzione contrattuale e da considerarsi mere anticipazioni erogate per conto del suo effettivo datore di lavoro, le stesse dovranno essere comunicate al medesimo datore di lavoro distaccante per i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi. Quesito 3 Società srl in liquidazione, cessa il 31/12/2013 applica ccnl centro elaborazione dati, i dipendenti vengono presi in carico da una ditta individuale che svolge attività di studio professionale. La domanda, è : la ditta individuale si accolla tutti i costi per tfr, ferie, pr, rol dei dipendenti (anche pagamento delle addizionali comunali e regionali)di competenza della srl, anche se non è di fatto una operazione straoridnaria societaria, è fattibile questo evento? Il contratto che devo applicare come ditta individuale è il centro elaborazione dati o studi professionali? Se il passaggio del personale non avviene per operazione straordinaria (trasferimento d’azienda ex art. 2112 cc) ma per cessione di contratto saranno le parti (azienda cedente, lavoratore ceduto ed azienda cessionaria) a discinarne le modalità. Resta inteso che gli adempimenti di legge saranno eseguiti da ciascuna parte per quanto di propria competenza come in una ordinaria cessazione di rapporto di lavoro. Quesito 4 Buongiorno, un mio cliente mi pone il seguente quesito: “ Per l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra 2 contratti a termine, i giorni sono da intendersi lavorativi o di calendario”. Anche se convinta che gli stessi debbano essere considerati di calendario, non ho trovato alcun riferimento lavorativo in merito e il cliente mi chiede qualcosa di scritto e ufficiale.Sicura di un Vostro aiuto, L’ art. 5 del Dlgs 368/2001 definisce diversi intervalli temporali che devono essere interpretati testualmente e pertanto il riferimento è inequivocabilente ai giorni di calendario. Quesito 5 Ho una situazione di questo tipo. Un soggetto intende strutturare un call center con lavoratori dipendenti; recentemente ho verificato che è stato sottoscritto dalle varie organizzazioni, compreso la nostra Fondazione Studi un contratto ad hoc per tale attivita’. Mi urge sapere se per applicare detto recente contratto, sottoscritto a luglio del 2013 basta semplicemente attuare detto contratto o l’azienda in oggetto deve iscriversi alla Fondazione o ad altra ente per applicarlo, o quali sono le formalità

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CPO Roma Centro Studi Roma da espletare per l’applicazione di detto contratto. Il datore di lavoro è libero di definire il CCNL applicabile ai lavoratori della propria azienda, ferma restando la logica adeguatezza dello stesso rispetto all’attività svolta. L’applicazione del CCNL non obbliga il datore di lavoro all’iscrizione ad alcuna associazione datoriale; è comunque necessario verificare attentamente le norme in esso previste, sia per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori e sia per eventuali contestazioni da parte degli organi di controllo. È vero però che, al contrario, l’adesione ad una Associazione obbliga il datore all’applicazione integrale del CCNL . Tale situazione non necessariamente deve essere vista in senso negativo: specialmente in alcuni settori particolari o innovativi, dove la normativa può essere più insidiosa, la “copertura” ulteriore dell’associazione datoriale può rivelarsi essere estremamente utile.

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