THE WORLD OF IL CONSULENTE N. 86 DEL 2017

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N. 86 - ANNO VII - DICEMBRE 2017

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HOUSE ORGAN DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA

Sgravi contributivi


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N°86– dicembre 2017 Periodico mensile Reg.Tribunale di Roma n.280 del 20 settembre 2011 House Organ del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Consiglio Provinciale di Roma dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro The worLd of

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LA RIVISTA HOUSE ORGAN DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA DELL'ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO INTERAMENTE DEDICATA ALLA CATEGORIA ED AI PROFESSIONISTI PUOI SFOGLIARE LA RIVISTA SU WWW.CONSULENTIDELLAVORO-ROMA.IT E ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

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Redazione Daniele Donati Giuseppe Marini Eleonora Marzani Massimiliano Pastore Paolo Stern Andrea Tommasini Responsabile Editoriale Andrea Tommasini Editore Adalberto Bertucci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Provinciale di Roma dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro IT 00145 Roma RM Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it Segreteria TheWorldOfIlConsulente@cdlrm.it Ente di Diritto Pubblico Legge 11 - 1 - 1979 N.12 Redazione redazione@cdlrm.it Questo numero è stato chiuso in redazione il 15 gennaio 2018

QUESTO NUMERO

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Lavoro 2018

EDITORIALE

si parte con gli sgravi contributivi ADALBERTO BERTUCCI PRESIDENTE CPO RM

Care Colleghe e cari Colleghi, i sindacati sono uniti e coesi sui temi fondamentali quali lavoro, previdenza, giovani e Fisco che devono rappresentare il fulcro principale di questo nuovo anno. Parlando di lavoro, anche in funzione delle prossime elezioni, le parole chiave per vincere la sfida col futuro devono necessariamente essere stabilità, certezze, diritti e tutele, creazione di occupazione. L’arrivo del 2018 è stato inaugurato con una ricca legge di Bilancio, con novità interessanti in tema di crescita tecnologica e digitalizzazione per citarne alcuni: la fattura elettronica, l’addio degli stipendi in contanti, gli incentivi per l’industria 4.0. Per quel che concerne il lavoro si parte subito con gli sgravi contributivi, con esclusione del premio INAIL, per gli assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti dal 1 gennaio 2018 giovani under 35: per trentasei mesi i datori di lavoro vedranno abbattersi del 50% gli oneri previdenziali a loro carico, per un massimo di 3mila euro annui. Lo stesso incentivo dal 2019 verrà però limitato agli under 30. Il beneficio è concesso anche in caso di trasformazione contrattuale se il lavoratore rientra nella fascia d’età di riferimento nel momento della trasformazione e ai contratti di apprendistato professionalizzanti per under 30. Per quest’ultima tipologia contrattuale sarà limitato al periodo di un anno e sarà fruibile successivamente all’agevolazione già in essere per l’apprendistato. Nessuno sgravio per le assunzioni di dirigenti e per i lavoratori domestici. Il principio di offrire occupazione con tutele e certezze ad una platea di giovani è lodevole e auspicato dai sindacati, nonostante alcuni limiti posti dal legislatore: in primo luogo per poter usufruire dello sconto il lavoratore in precedenza non deve mai essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in secondo luogo il tetto massimo dello sconto fissato in 3mila euro annui; infine, il datore non deve aver effettuato, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può risolvere il rapporto nei sei mesi successivi all’ottenimento dello sgravio del lavoratore assunto o di altro operante con la stessa mansione, pena la restituzione delle somme scontate. Precludere la possibilità di sgravare i contributi al datore perché il lavoratore scelto nella sua vita lavorativa è stato anche in minima parte assunto a tempo indeterminato discrimina una buona fascia di lavoratori e mina ai principii della meritocrazia sul posto di lavoro. Il tetto fissato a 3mila euro invece, chiaramente stabilito in considerazione del budget e dei vari incentivi erogati, è deludente, soprattutto se comparato allo sgravio offerto nel 2015 ammontante a poco più di 8mila euro annui. Compenserà l’onere derivante dallo sgravio contributivo totale dedicato al mondo del lavoro di determinate regioni del centro sud, le cui caratteristiche peculiari verranno espresse in apposita circolare Inps. In vista delle imminenti elezioni e in considerazione anche di quanto detto ultimamente dal Presidente Mattarella è apprezzato ogni sforzo istituzionale mirato ad offrire occupazione, anche se non sempre le norme riescono a centrare gli obiettivi appieno laddove creano posti di lavoro offrono al contempo dignità e speranza nel futuro!

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SOMMARIO

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EDITORIALE Lavoro 2018: si parte con gli sgravi contributivi

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Disabili e piccole imprese

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DI PIERGIORGIO CEFARO

Gli adempimenti delle aziende che distaccano lavoratori in ambito Europeo

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DI EUFRANIO MASSI

Computo dell’organico aziendale e telelavoro

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FISCALE Come cambiano le principali scadenze fiscali

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PASQUINO ‘A Legge de Bilancio pe’ er 2018 e le promesse elettorali

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QUESITI DEL MESE

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A CURA DEL CENTRO STUDI

CULTURA Isiamed e digitale. Coerenza cercasi 40 21

DI VITANTONIO LIPPOLIS

DI ALBERTO BOSCO

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DI ANTONIO GIGLIOTTI

DI ALESSIA NOVIELLO

LAVORO L’assegno di solidarietà

TRACCIABILITÀ Operazione trasparenza DI ANGELO PALETTA

DI MARCO BERTUCCI

GIOVANI Novità importanti per i soggetti in cerca di una nuova occupazione

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DI ANTONIO GIGLIOTTI

DI ADALBERTO BERTUCCI

CATEGORIA Anno nuovo propositi nuovi

FISCO E TASSE La platea dei soggetti obbligati

DI ANDREA TOMMASINI

#4YourLife del Bambino Gesù DI ANDREA TOMMASINI

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Riepilogo attività Ordine Anno 2017 Consulenti 34 nuovi iscritti – 77 cancellati Praticanti 100 nuovi iscritti – 87 fine pratica - 14 cancellati Consiglio n. 5 riunioni Assemblee iscritti n. 2 assemblee Commissione di Certificazione dei Contratti Conciliazione ed Arbitrato CPO Roma n. 95 istanze di certificazione Commissione Congruità Parcelle n. 20 Sportelli dedicati agli iscritti INPS: n. 33 giornate Aziende, n. 11 giornata Artigiani e Commercianti Sportello Pensioni n. 22 giornate Quesiti Centro Studi CPO Roma n. 135 quesiti risposti Editoria Fiscal Focus - giornaliero Rivista del Lavoro – settimanale The World of Il Consulente – Mensile Eventi formativi n. 47 incontri formativi per un totale di n. 208 ore formative

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Anno nuovo propositi nuovi

CATEGORIA

LE EVOLUZIONI E GLI OBIETTIVI PER I PROSSIMI DODICI MESI

DI MARCO BERTUCCI

CONSIGLIERE CPO ROMA

Generalmente nel mese di gennaio ognuno di noi si pone degli obiettivi da raggiungere nel corso dei dodici mesi.

Dobbiamo quindi anche come categoria capire quali sono le nuove necessitĂ di una grande Famiglia, appunto quella dei Consulenti del Lavoro, che ha mutato e continua a mutare pelle nel corso degli anni. La riforma del titolo di studio del 2007 6

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ha sancito la laurea quale titolo necessario per la iscrizione al registro dei praticanti. Un passaggio fondamentale rispetto ad altre professioni ordinistiche che giĂ registravano tale occorrenza oltre ad un naturale percorso di crescita culturale e professionale che la nostra splendida professione meritava. Nel corso di questi ultimi anni a fianco ad una rinnovata stima del mondo imprenditoriale nei confronti dei Consulenti del


CATEGORIA

lavoro e aumentata la richiesta di nuovi servizi. Il Consiglio nazionale e la Presidente Marina Calderone hanno saputo leggere queste richieste ed anche attraverso la collaborazione delle Fondazione Studi e della Fondazione Lavoro sono aumentate le nostre competenze sul mercato. C’è una forte richiesta di Colleghi con alta specializzazione e molto di questo parte dalla riforma del titolo di studio di ol-

tre dieci anni or sono. Nello stesso periodo però abbiamo, come categoria, registrato una contrazione dal versante praticanti. Una parte vitale della nostra giovane e quindi non numerosissima (ma qualificata) professione dipende e dipenderà anche dai futuri colleghi che, ovviamente, hanno necessità di svolgere i 18 mesi (altra ottima riforma) di praticantato. Ecco il nuovo proposito per il 2018!!! Aprire i nostri studi ai praticanti, facile a dirsi, meno a farsi (sembra ma non è così); Mi verrebbe da dire adotta un praticante, ma sappiamo bene che non facciamo un favore a l’aspirate collega, bensì a noi: 1) Il praticante (o la praticante) oltre ad essere fattivamente utili all’interno dei nostri uffici (non possiamo dimenticare certo i nostri 24 mesi di pratica…) potranno, se adeguatamente formati, coprire quei servizi di cui fino ad oggi non abbiamo voluto occuparci magari perché non abbiamo approfondito una materia (ricollocazione) o perché dovevamo girare per i clienti (sicurezza del lavoro); 2) Sarà colui o colei che una volta iscritto all’ordine ed alla nostra cassa di previdenza pagherà la nostra futura pensione (argomento già sufficiente ad aprire le nostre porte!!!). Ultimo ma non ultimo, come si suol dire, abbiamo un incentivo che ci mette a disposizione l’Enpacl. Infatti il Consulente del lavoro che accetterà un praticante vedrà estesa la copertura assicurativa della garanzia a) a tutti i propri famigliari. Di più, lo stesso praticante potrà beneficiare, sempre gratuitamente, della medesima copertura assicurativa. Un buon inizio per scegliere la nostra Famiglia.

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Novità importanti per i soggetti in cerca di una nuova occupazione

LA VOCE DEI GIOVANI

DI ALESSIA NOVIELLO CONSULENTE DEL LAVORO

Con l’avvento delle Politiche Attive, cambia radicalmente il concetto di ricerca di nuova occupazione.

Il 1° dicembre 2017, con Circolare n. 1, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ha fornito le istruzioni operative per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). In sostanza, il soggetto in stato di disoccupazione o che abbia ricevuto dal suo datore di lavoro il preavviso di licenziamento, per poter essere dichiarato disoccupato e di conseguenza accedere alle misure di politica attiva mirate, deve necessariamente rendere la dichiarazione in modalità online, sul sito dell’ANPAL. L’intento è certamente quello di rendere il soggetto parte attiva nella ricerca, consapevole delle reali possibilità di essere reintrodotto nel mercato del lavoro ed eventualmente, tramite un percorso di ricollo-

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cazione, diminuirne sensibilmente la distanza ed aumentare le sue competenze, così come previsto dal D.Lgs. 150 del 2015 La procedura telematica non appare particolarmente complessa, ma è chiaro che sempre di cambiamento si tratta. Fino alla fine di novembre, il cittadino che si trovava nelle condizioni sopra descritte, doveva recarsi presso il centro per l’impiego e rendere la sua dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in presenza di un operatore del centro per l’impiego. A partire dal 1° dicembre 2017, la procedura è diventata esclusivamente telematica e la DID è diventata DIDonline. Per poter accedere alla procedura telematica, il cittadino dovrà registrarsi sul portale dell’ANPAL all’indirizzo www.anpal.gov.it, nel caso in cui fosse già registrato sul portale di cliclavoro, potrà accedere utilizzando le stesse credenziali. In caso contrario,


LA VOCE DEI GIOVANI

una volta compilato il modulo, riceverà una accreditati ai servizi per l lavoro, di accedemail contenente la username e la password re ai dati relativi alle persone in stato di dicon cui potrà operare sul portale. Sarà an- soccupazione o a rischio di disoccupazione. che possibile rendere la propria dichiara- Attraverso il portale dell’ANPAL si avrà accesso alla banca dati inzione e procedere con la reformatica, questo permetgistrazione con l’aiuto di un terà finalmente di avere operatore del centro per l’imL’intento è certezza sullo status di dipiego, questo per facilitare certamente quello soccupazione dei lavorai soggetti che non hanno una di rendere il tori, nonché dello storico particolare dimestichezza relativo alle precedenti ascon le procedure informasoggetto parte sunzioni. Gli operatori del tiche. attiva nella settore avranno così la siE’ consigliabile munirsi prericerca, curezza del diritto a fruire ventivamente del codice PIN consapevole delle di eventuali incentivi e ririlasciato dall’INPS, che poreali possibilità di solverà in maniera struttrà essere richiesto: essere reintrodotto turale i problemi che si so• telematicamente sul sito nel mercato del no verificati negli ultimi www.inps.it; anni. Ricordiamo che i Cen• telefonicamente al numero lavoro ed tri per l’impiego non sono 803164; eventualmente, dotati di un sistema infor• recandosi presso la sede tramite un matico in grado di regiINPS di competenza. percorso di strare i dati su tutto il terAccedendo con il proprio ricollocazione, ritorio nazionale, per tanPIN, la DIDonline verrà rediminuirne to, la situazione che rilasa contestualmente al tersensibilmente la sciavano al richiedente, fomine della procedura teletografava esclusivamente matica. Se non si è in posdistanza ed la situazione territorialsesso del PIN, invece, la DID aumentare le sue mente competente, con tutverrà accettata con riserva competenze te le difficoltà del caso che e dovrà successivamente esci siamo trovati a gestire sere confermata presso il in questi anni e con il rischio concreto di acCentro per l’impiego. Tramite il portale dell’ANPAL sarà anche cedere ad un incentivo occupazionale senza possibile prendere un appuntamento con il averne i requisiti. La procedura al momenCentro per l’impiego, con l’ausilio della fun- to non è ancora attiva, siamo in attesa di una zione “agenda appuntamenti” e visionare le circolare operativa e del conseguente adeguamento delle procedure informatiche, ci richieste inviate. E’ bene ricordare che per poter mettere in auguriamo di essere pienamente operativi atto una misura di Politica Attiva, Naziona- entro inizio marzo 2018. I Consulenti del Lale o Regionale, la DID è uno dei requisiti es- voro, per il tramite della Fondazione consulenti per il lavoro, se delegati e accreditati senziali. Altra importante novità, introdotta dalla presso l’ANPAL, potranno operare con queLegge di Bilancio 2018, n.205/2017, sem- sto nuovo strumento e fornire ai propri clienpre in merito ai servizi forniti dall’ANPAL, ti una consulenza di qualità. Questa norma riguarda la possibilità per le Agenzie per il è un segnale di civiltà e rispetto che noi aclavoro e i soggetti iscritti all’albo nazionale cogliamo con grande soddisfazione.

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LAVORO

L’assegno di solidarietà FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

UN NUOVO STRUMENTO DI AMMORTIZZATORE SOCIALE DI APPREZZABILE FINALITÀ MA DI COMPLICATA FRUIZIONE DI PIERGIORGIO CEFARO CONSULENTE DEL LAVORO

Il mio primo contributo per questa autorevole rivista che ci vede come diretti interessati e protagonisti in prima linea è un approfondimento sul nuovo strumento di ammortizzatore sociale: l’Assegno di Solidarietà.

L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dal Fondo di integrazione salariale in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi azien-

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dali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Ai fini della validità dell’accordo di solidarietà, al medesimo deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di solida-


LAVORO

to (comprese eventuali proroghe) che inrietà e dal datore di lavoro. A norma dell’articolo 6, comma 9, del D.I. determinato, in costanza di assegno di son. 94343/2016, gli interventi e i trattamenti lidarietà sono possibili soltanto laddove quedi assegno di solidarietà sono autorizzati al- ste riguardino lavoratori con mansioni non la luce dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del disponibili nell’organico aziendale, salvo il D.M. n. 94033/2016 con riferimento alla caso in cui vi sia la necessità di sostituire causale del contratto di solidarietà, a men- lavoratori assenti dal lavoro per maternità. L’assegno di solidarietà può essere conceste dei quali il contratto di solidarietà: 1. non si applica nei casi di fine lavoro e fi- so per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quene fase lavorativa nei cantieri edili; 2. non è ammesso per i rapporti di lavoro st’ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di ria tempo determinato instaurati al fine di duzione di orario. Se in tasoddisfare esigenze di atle arco di tempo sono statività produttive soggette È apprezzabile che te già usufruite 52 settia fenomeni di natura stail legislatore cerchi mane di riduzione, la dogionale; di introdurre nuovi manda non potrà essere 3. i lavoratori part-time accolta. possono essere ammessi strumenti di In ogni caso la riduzione qualora sia dimostrato il ammortizzazione media oraria non può escarattere sociale soprattutto sere superiore al 60 per strutturale del part-time rivolti a quelle cento dell’orario giornanella preesistente orgaaziende che liero, settimanale o mennizzazione del lavoro (es: risultavano esclusi sile dei lavoratori interessono da escludere i partin precedenza ma sati. Per ciascun lavoratotime destinati a soddisfare la percentuale di ridure esigenze di natura stacome addetto ai zione complessiva dell’orario gionale o temporanea). lavori debbo di lavoro non può essere L’assegno di solidarietà si purtroppo superiore al 70 per cento pone come strumento alraccontare che di nell’arco dell’intero perioternativo al ricorso ai lifatto lo strumento do per il quale l’accordo di cenziamenti è assolutamente solidarietà è stipulato. collettivi. Tuttavia il legida migliorare Per l’ammissione all’asseslatore ritiene compatibigno di solidarietà i datori le con il medesimo la gedi lavoro devono presenstione di esuberi per il tramite di una procedura di licenziamento col- tare domanda esclusivamente in via telelettivo senza opposizione dei lavoratori al matica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro sette giorlicenziamento. L’articolo 4, comma 2, del D.M. 94033/2016, ni dalla data dell’accordo sindacale e la ridisciplina le ipotesi in cui le parti, per sod- duzione dell’attività lavorativa deve avere disfare temporanee esigenze di maggior la- inizio entro il trentesimo giorno successivo voro, ritengano di derogare, nel senso di alla data di presentazione della domanda, una minore riduzione di orario di lavoro, a allegando l’accordo collettivo aziendale e quanto concordato nell’accordo aziendale: l’elenco dei lavoratori in forza all’unità prole modalità di tale deroga devono essere duttiva, integrato con le informazioni inepreviste nell’accordo medesimo. renti alla qualifica, all’orario contrattuale e Nuove assunzioni, sia a tempo determina- alle altre informazioni presenti nel file in

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LAVORO

formato .CSV reperibile nell’area download della procedura. A norma degli artt. 6, c. 2 e 7, del D.I. n. 94343/2016, l’importo dell’assegno di solidarietà è calcolato in misura pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo così determinato è ridotto dell’importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al 5,84 per cento, e non può superare gli importi massimi mensili determinati dall’art. 3, c. 5, del D.lgs 148/2015.

Misura delle prestazioni

Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale e coincidenti con l’assegno di solidarietà sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi: a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. L’art. 29, c. 8, del D.lgs 148/2015, dispone che qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione

Finanziamento delle prestazioni

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persa. Con la circolare INPS di recente emanazione la n. 170 del 15/11/2017 sono state poste le istruzioni operative circa l’anticipazione del datore di lavoro delle prestazioni e il conguaglio a credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto. È apprezzabile che il legislatore cerchi di introdurre nuovi strumenti di ammortizzazione sociale soprattutto rivolti a quelle aziende che risultavano esclusi in precedenza ma come addetto ai lavori debbo purtroppo raccontare che di fatto lo strumento è assolutamente da migliorare. All’atto pratico il raggiungimento dell’obbiettivo di supportare l’azienda e il lavoratore a superare in maniera tempestiva un periodo di crisi è di modesta entità. I tempi di approvazione della domanda sono lunghi e la procedura informatica è obsoleta e appesantita da documenti in formato CSV incomprensibili. Ed il rapporto comunicativo con i funzionari INPS è più deprimente di un colloquio tra un cieco ed un sordo.

Considerazioni finali


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Fondazione Studi Oreste Bertucci

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FISCO E TASSE

Invio dati spese sanitarie 2017 GLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 DI ANTONIO GIGLIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA

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FISCO E TASSE

Ampliamento platea soggetti obbligati – Il Ai fini dell’elaborazione della dichiarazio- Decreto del Mef datato 1° settembre 2016 ne precompilata il D.Lgs 175/2014 dispone è intervenuto sul perimetro soggettivo dei che “i professionisti sanitari”, inviano al Si- professionisti sanitari tenuti all’invio dei stema tessera sanitaria(….)i dati relativi al- dati al sistema T.S, disponendo che anche le prestazioni erogate dal 2015 ad esclusio- gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le ne di quelle già previste nel comma 2, ai fi- parafarmacie, i tecnici di radiologia medini della loro messa a disposizione dell'Agenzia ca e gli ottici sono tenuti ad inviare i dati delle Entrate. Il decreto legislativo citato ha relative alle prestazioni sanitarie erogate. dunque introdotto l’obbligo di invio dei da- Gli iscritti agli albi professionali dei veteriti delle spese sanitarie al S.T.S. finalizzato nari sono tenuti altresì ad inviare al Sistealla predisposizione della dichiarazione pre- ma Tessera Sanitaria i dati delle spese vecompilata, individuando precisamente la terinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, platea dei soggetti tenuti riguardanti le tipologie di all’adempimento. Inizialanimali individuate dal Demente i soggetti obbligaCon il decreto 31 creto del Ministero delle Fiti all’invio dei dati erano luglio 2015 del nanze 6 giugno 2001, n. 289. così individuati: le azienMinistero Le spese da comunicare – de sanitarie locali; le aziendell’Economia e In via generale, le tipologie de ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a cadelle Finanze sono di spesa interessate dalla comunicazione, per quanrattere scientifico; i polistate definite le to riguarda i soggetti di cui clinici universitari; le farspecifiche al decreto del 1° settembre macie, pubbliche e privatecniche di 2016 possono essere così te; i presidi di specialistiriferimento e le individuate: ca ambulatoriale; le strutmodalità operative • prestazioni sanitarie eroture per l'erogazione delrelative alla gate dai soggetti di cui alle prestazioni di assistenl’articolo 1 e 2 del Decreto za protesica e di assistentrasmissione del Ministro dell’Economia za integrativa; gli altri pretelematica delle e delle Finanze 1° settemsidi e strutture accreditaspese sanitarie al bre 2016; ti per l'erogazione dei serSistema Tessera • farmaci: spese relative alvizi sanitari e gli iscritti Sanitaria l’acquisto di farmaci, anche all'Albo dei medici chiomeopatici; rurghi e degli odontoiatri. • spese relative all’acquiCon il decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle sto o affitto di dispositivi medici con marFinanze sono state definite le specifiche tec- catura CE; niche di riferimento e le modalità operati- • servizi sanitari erogati dalle parafarmave relative alla trasmissione telematica del- cie: ad esempio spese relative ad ecocarle spese sanitarie al Sistema Tessera Sani- diogramma, spirometria, holter pressorio taria. e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e Per effetto dell’intervento della Legge n° trigliceridi o misurazione della pressione 208/2015, i dati relativi alle prestazioni sa- sanguigna; nitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 • protesi e assistenza integrativa (acquisto sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con o affitto di protesi - che non rientrano tra i le medesime modalità anche da parte del- dispositivi medici con marcatura CE - e asle strutture autorizzate per l'erogazione dei sistenza integrativa); servizi sanitari e non accreditate. • altre spese sanitarie.

Premessa

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FISCO E TASSE

Come si effettua l’invio - Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria (DM 31/7/2015 capitolo 4.4) gli iscritti, correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare: • un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa; • il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità: 1. “sincrono” di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale; 2. “asincrono” di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa. L’invio dei dati può avvenire anche tramite associazione di categoria o soggetti terzi quali ad esempio il proprio commercialista. In questo caso qualora dunque il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse incaricare il proprio commercialista di riferimento, per l’invio dei dati delle proprie fatture, ovviamente non può cedere al commercialista le proprie credenziali né la propria Tessera Sanitaria, ma deve attivare un’apposita delega, tramite il sito internet www.sistemats.it. Spesometro e invio dati S.T.S. – Una delle maggiori preoccupazioni per gli operatori chiamati agli adempimenti in commento era quello relativo al possibile doppio obbligo, spesometro-invio dati al sistema T.S; a dirimere ogni dubbio circa tale specifica situazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12 settembre che con riferimento allo spesometro 1° semestre 2017, ha chiarito che era possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tes16

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sera Sanitaria. Stesse indicazioni dovrebbero sicuramente valere per il 2° semestre 2017. Termine di effettuazione dell’invio dei dati - In riferimento al termine entro il quale effettuare l’invio dei dati delle spese sanitarie, come specificato sul S.T.S , Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. I dati trasmessi oltre tale data sono scartati dal Sistema TS. Salvo proroghe successive, in riferimento alle spese sanitarie relative al 2017, l’invio dunque deve essere effettuato entro mercoledì 31 gennaio 2018. Sanzioni previste - L’art 3 comma 5 - bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. dispone che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall’art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000”. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.


Disabili e piccole imprese

LAVORO

COSA CAMBIA NEL 2018

DI EUFRANIO MASSI ESPERTO DIRITTO DEL LAVORO

A gennaio, per i datori di lavoro con un organico compreso tra i 15 ed i 35 dipendenti cambia tutto in materia di collocamento obbligatorio: vie-

ne meno l’art. 2, comma 3, della legge n. 68/1999 che subordinava l’obbligo di assumere un portatore di handicap a quando si fosse effettuata una nuova assunzione. Ta-

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LAVORO

le onere, come affermava l’art. 2, comma 2, del DPR n. 333/2000, doveva essere assolto nei successivi 12 mesi. Ora, tutto questo non c’è più e le piccole e medie aziende sono tenute, qualora risultino scoperte, ad assumere un disabile: hanno 60 giorni per adempiere (ad esempio, un datore di lavoro dimensionato a 15 dipendenti alla data del 1° gennaio 2018, dovrà assolvere l’onere entro il successivo 2 marzo). Ovviamente, cambiando la norma, si riterrà superata anche la nota congiunta Ministero del Lavoro ed ANPAL del 23 gennaio 2017 con la quale si sottolineava come non fosse necessario inviare il prospetto informativo in quanto l’obbligo sarebbe scattato soltanto in caso di nuova assunzione. Tale disposizione non è altro che l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 151/2015. Le novità appena evidenziate che riguardano anche i partiti, le Organizzazioni sindacali e le ONLUS, impongono alcune riflessioni e chiarimenti. La prima riguarda le modalità di calcolo del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato, alfine di verificare se si è raggiunta la soglia minima a partire dalla quale scatta l’aliquota d’obbligo. Qui, la risposta ce la offre l’art. 4 della legge n. 68/1999, ma occorre “in primis”ricordare che la computabilità tiene conto, ai fini dell’assoggettamento alla normativa, della struttura aziendale, intesa nel suo complesso: ovviamente, in caso di società straniera operante in Italia, il numero va determinato sulla sola sede presente nel nostro Paese (Cass., n. 1324/1987). Non sono, quindi, computabili: a) i lavoratori disabili già in forza avviati ex lege n. 68/1999 (ma anche assunti per effetto di norme precedenti tra cui la legge n. 482/1968 o quelle concernenti i centralinisti ciechi ed i massofisioterapisti); b) i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi: si ritiene che gli stessi debbano essere calcolati nel momento in cui superino tale soglia. In presenza di attività di carattere stagionale, 18

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il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative prestate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative (art. 3, comma 6, del DPR n. 333/2000); c) i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno in essere, oltre al vincolo associativo, un ulteriore rapporto di natura subordinata (art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001). Il riferimento a tale tipologia di cooperativa non può essere, per analogia, esteso anche a società cooperative che non presentano questa caratteristica, come ribadito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una risposta alla struttura territoriale di Padova con la nota 10701 del 7 dicembre 2017; d) i dirigenti, intesi in senso stretto, senza alcun riferimento a “quadri apicali”; e) i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, in quanto dipendenti dell’Agenzia di Lavoro. Lo afferma anche l’art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015 che ritiene computabili i lavoratori somministrati soltanto per gli istituti che fanno riferimento alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; f) i lavoratori assunti per svolgere attività esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività; g) i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità assunti a tempo indeterminato ex art. 7 del D.L.vo n. 81/2000; h) i lavoratori a domicilio: la norma non cita espressamente i dipendenti con modalità di telelavoro che, tuttavia, parte della dottrina, ritiene assimilabili ai lavoratori a domicilio. i) gli apprendisti di qualsiasi tipologia: qui è l’art. 47, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015 ad affermarlo espressamente e tale esclusione opera per tutta la durata del periodo formativo (in genere, 36 mesi), fatte salve le qualifiche riferibili al settore artigiano ove la durata prevista dal CCNL può raggiungere i 5 anni. Anche gli apprendisti, senza limiti di età, assunti con contratto professionalizzante (art. 47, comma 4) in quanto percettori di indennità di mobilità o titolari di


LAVORO

un trattamento di disoccupazione (NASPI, do previsto dall’art. 19 della legge n. 81/2017, DIS-COLL, ecc.) non sono computabili per postula, soltanto, che parte dell’attività lavorativa si effettui al di fuori del perimetro tutta la durata del periodo formativo; j) i lavoratori a tempo indeterminato par- aziendale. ziale sono calcolati “pro-quota” come già Dopo aver ricordato che le frazioni percenprevedeva l’art. 18, comma 2, della legge n. tuali superiori allo 0,50%sono considerate 300/1970 (richiamato dal Legislatore) e co- unità, la disposizione continua sottolineanme, ora, afferma l’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015. do che: Ci sono, poi, settori che beneficiano di par- a) i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto, non assunti attraverso ticolari esclusioni dalla base di computo: a) in edilizia, il personale di cantiere, com- il c.d. “collocamento obbligatorio” vengono preso quello direttamente operante nei mon- computati nell’aliquota di riserva (che per le taggi industriali od impiantistici e nelle re- imprese di cui stiamo parlando è di una unilative opere di manutenzione svolte in can- tà) nel caso in cui abbiano una riduzione deltiere ed il personale addetto la capacità lavorativa paal trasporto (art. 1, comma ri o superiore al 60% (si 53, della legge n. 247/2007, tratta di una modifica inL’onere “scatta” art. 4, comma 27, lettera b, serita nel D.L.vo n. soltanto se il della legge n. 92/2012, nota 151/2015) o minorazionumero del Ministero Lavoro, 29 gennani ascritte dalla prima alpersonale in forza io 2008, n. 13/III/2256); la sesta categoria delle tacome subordinato, belle allegate al DPR n. b) nel trasporto aereo, marittimo e terrestre, il perso915/1978 relativo alle pendepurato dai nale viaggiante e navigante (v. sioni gi guerra, o una dilavoratori “non interpello n. 1/2010); sabilità intellettiva e psicomputabili” c) negli impianti a fune, il perchica con riduzione, acraggiunge la quota sonale direttamente adibito certata dagli organi comdelle 15 unità alle aree di esercizio e regolapetenti, superiore al 45%; rità dell’attività di trasporto; b) i lavoratori che did) nell’autotrasporto, il pervengono inabili allo svolsonale viaggiante (v. interpello n. 1/2010); gimento delle proprie mansioni per infortue) nella vigilanza, prevenzione e primo in- nio o malattia con una riduzione, anche qui, tervento antincendio, tutto il personale, con pari o superiore al 60%, a meno che tale inaesclusione del personale amministrativo, a bilità non scaturisca da un inadempimento condizione che l’attività di vigilanza venga del datore di lavoro in materia di sicurezza svolta in modo esclusivo e che i soggetti pos- od igiene sul lavoro, accertato, in via definiseggano i requisiti psico-fisici necessari per tiva, in sede giurisdizionale. ottenere il c.d. “porto d’armi” (v. interpello Da quanto appena detto, sia pure somman. 19/2013); riamente, scaturisce una diretta conseguenf) nei partiti politici, nelle organizzazioni sin- za: l’onere “scatta” soltanto se il numero del dacali e nelle ONLUS, tutto il personale in personale in forza come subordinato, depuforza è escluso dalla base di calcolo, ad ec- rato dai lavoratori “non computabili” ragcezione di quello tecnico-esecutivo e con fun- giunge la quota delle 15 unità. zioni amministrative, individuato sulla base Probabilmente, qualche imprenditore che, di norme regolamentari o contrattuaiu (art. magari, ha assunto giovani con contratto a 2, comma 5, del DPR n. 333/2000). tempo indeterminato sfruttando “Garanzia I lavoratori in “smart-working” sono com- Giovani”, o le agevolazioni dell’esonero trienputabili, a tutti gli effetti, nell’organico in nale o di quello biennale, potrebbe aver ragquanto la loro prestazione, frutto dell’accor- giunto la soglia, in quanto, i lavoratori, da

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LAVORO

subito, sono entrati nell’organico. Ciò, invece, non sarebbe accaduto, fino al termine della formazione, qualora si fosse proceduto all’instaurazione dei rapporti attraverso contratti di apprendistato che, è bene ricordarlo, anche oggi che i commi 110 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 hanno previsto incentivi strutturali per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani, “gode” di norme agevolative di particolare favore sotto l’aspetto contributivo, economico e normativo. Tornando all’argomento di questa riflessione occorre sottolineare come l’onere debba essere assolto attraverso una richiesta nominativa indirizzata al servizio disabili del luogo ove insiste l’azienda: l’assunzione di un lavoratore, sia pure a tempo parziale, ma con un orario superiore al 50% rispetto a quello contrattuale, ottempera alla previsione legale (art. 3, comma 5, del DPR n. 333/2000). Se il datore di lavoro, per l’oggettiva struttura della propria azienda, non è in grado di effettuare una selezione del personale disabile, può sempre chiedere che lo stesso sia avviato dal servizio attraverso una delle modalità in uso (ad esempio, avviamento sui presenti rispetto ad una carenza pubblicata). Ovviamente, una richiesta di avviamento dell’unità carente sospende qualunque sanzione relativa alla mancata copertura. Una alternativa alla ipotesi appena descritta si trova al comma 3 dell’art. 34 del D.L.vo n. 81/2015: in caso di somministrazione di lavoratore disabile per una missione di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore viene computato nella quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge n. 68/1999: ovviamente, la “copertura” dura fino a quando il contratto di somministrazione resta in vigore. Non si ritiene possibile, invece, richiedere l’esonero parziale in quanto la carenza è una soltanto mentre, è possibile attivare una convenzione con il servizio disabili ex art. 11, sia per far “slittare” l’onere, in presenza di oggettive difficoltà di adempimento, che per assumere il lavoratore attraverso tipologie come l’apprendistato o il contratto a termine o per stipulare un tirocinio formativo, finaliz20

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zato all’assunzione, per un massimo di 12 mesi e, a certe condizioni rinnovabile. In ogni caso si ricorda come l’onere (si tratta di una sola unità) possa “slittare” anche in presenza di contratti di solidarietà difensivi in corso o di interventi integrativi salariali straordinari (la norma parla di esonero proporzionale per tutto il periodo di durata dell’ammortizzatore). Si ritiene (anche se occorrerebbe uno specifico chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro, dell’ANPAL o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) che la sospensione dell’obbligo scatti anche nel caso in cui presso l’impresa interessata siano in corso interventi integrativi straordinari previsti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi Bilaterali. Ma cosa succede se il datore di lavoro non ottempera all’obbligo? Scatta, in automatico, una sanzione amministrativa che, negli importi, è stata aggiornata, dal D.L.vo n. 151/2015. Essa può ben essere verificata ed applicata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, sia a seguito di segnalazione da parte dei servizi competenti, sia a seguito di visita ispettiva, magari anche motivata da altre causali. Sotto l’aspetto puramente contabile della quantificazione l’operazione degli ispettori del lavoro si presenta alquanto semplice in quanto l’importo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto a quello in cui è scattato l’obbligo (con una differenziazione per le imprese che lavorano su 5 o 6 giorni alla settimana). La sanzione, fissa e progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo (il cui mancato invio è sanzionato con una somma, anch’essa diffidabile, pari 635,11 euro, oltre 30,76 euro per ogni giorno di ritardo) sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.


Gli adempimenti delle aziende che distaccano lavoratori in ambito Europeo LAVORO

DI VITANTONIO LIPPOLIS ESPERTO DIRITTO DEL LAVORO

In attuazione della Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014 (c.d. Enforcement), il Governo italiano ha va-

rato il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (pubblicato sulla GURI n.169 del 21/7/2016, in

vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) concernente il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Contestualmente all’entrata in vigore del-

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LAVORO

la nuova disciplina è stato abrogato il previgente D.Lgs. n. 72/2000 che, sulla base della Direttiva madre n. 96/71/CE, riferiva gli obblighi a carico delle imprese straniere che distaccavano lavoratori sul territorio nazionale. L’abrogato decreto, adottando alcune soluzioni di compromesso e un quadro sanzionatorio alquanto lacunoso, non era stato in grado di eliminare le ricorrenti disparità di trattamento fra lavoratori stranieri e domestici con la conseguenza che, negli ultimi anni, si è purtroppo assistito ad un preoccupante incremento del fenomeno del dumping sociale con conseguente compromissione della leale concorrenza tra le imprese del mercato unico. Le linee d’azione sulle quali si muove la recente disciplina sono fondamentalmente due: da un lato l’estensione, a favore dei lavoratori esteri distaccati, di un nocciolo duro di tutele (normative e retributive) con tendenziale equiparazione a quelle previste a favore dei lavoratori domestici; dall’altro la previsione di un più efficace sistema di monitoraggio, vigilanza e sanzionatorio. Fra i principi generali dei trattati comunitari è prevista, com’è noto, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all'interno dell'Unione. In ossequio alla Direttiva “Enforcement” il D.Lgs. n. 136/2016 puntualizza, tuttavia, il rispetto di alcune fondamentali condizioni. In virtù dell’eterogeneità delle discipline lavoristiche presenti nei diversi Paesi, ed allo scopo di evitare il rischio che si concretizzi una deprecabile disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono sul medesimo posto di lavoro identiche attività, la nuova disciplina prevede che un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione possa distaccare in Italia, per un periodo di tempo limitato, uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o a un’al-

Campo di applicazione

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Le linee d’azione sulle quali si muove la recente disciplina sono fondamentalmente due: da un lato l’estensione, a favore dei lavoratori esteri distaccati, di un nocciolo duro di tutele (normative e retributive) con tendenziale equiparazione a quelle previste a favore dei lavoratori domestici; dall’altro la previsione di un più efficace sistema di monitoraggio, vigilanza e sanzionatorio tra unità produttiva, o di un altro destinatario. Tale distacco può essere, quindi, correlato alle seguente circostanze: • Stipula di un contratto commerciale fra impresa distaccante e distaccataria che viene svolto dai lavoratori distaccati dal fornitore di servizi (es. appalto di opere o servizi, cabotaggio stradale di merci o di passeggeri, somministrazione di lavoro); • Esigenze proprie di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo); • Esigenze proprie di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso una propria filiale situata in Italia; La nuova disciplina trova parziale applicazione anche alle imprese stabilite in uno Stato extraUE che distacchino lavoratori in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi. In questo caso, tuttavia, trovano particolare applicazione soltanto le disposizioni relative all’autenticità del distacco (art. 3), alle condizioni di lavoro e di occupazione (art. 4), alla difesa dei diritti (art. 5), agli obblighi amministrativi (art. 10) e alle ispezioni (art. 11).


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Resta totalmente escluso dal campo di applicazione del nuovo Decreto, invece, il personale navigante delle imprese della marina mercantile.

La comunicazione obbligatoria preventiva

Allo scopo di eliminare una delle principali criticità presenti nella previgente disciplina rappresentata dall’impossibilità di tracciare le aziende e i lavoratori distaccati nel nostro Paese, il nuovo Decreto prevede la novità operativa forse più rilevante: l’introduzione di un nuovo obbligo comunicativo. Sulla GURI n. 252 del 27/10/2016 è stato pubblicato il DM 10/08/2016 che, in ossequio a quanto indicato nell’art. 10. co. 2 del D.Lgs. n. 136/2016, ha definito le modalità di effettuazione di questa comunicazione. Il regolamento, in vigore dal 26/12/2016 sancisce che, prima di accedere alla procedura di comunicazione obbligatoria preventiva, il prestatore di servizio debba registrarsi sul portale ministeriale www.cliclavoro.gov.it avendo cura di completare tutti i passi richiesti. Le credenziali così ottenute potranno essere utilizzate dall’impresa distaccante per inserire online una comunicazione di distacco, ovvero per consultare la banca dati dei modelli «UNI_Distacco_UE» di propria pertinenza. Dal 26/12/2016 l'impresa straniera che distacca uno o più lavoratori in Italia, pertanto, ha l'obbligo di comunicarlo al Ministero del lavoro, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del primo periodo di distacco. La comunicazione in parola, deve contenere le seguenti informazioni: a) I dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili); b) Il numero e le generalità dei lavoratori distaccati; c) La data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) Il luogo di svolgimento della prestazio-

ne di servizi; e) I dati identificativi del soggetto distaccatario; f) La tipologia dei servizi che giustificano il distacco (settore merceologico del soggetto distaccatario – classif. ATECO 2007 secondo livello); g) La generalità e domicilio eletto del referente di cui all’art. 10, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 136/2016; h) La generalità del referente di cui all’art. 10, co. 4 del D.Lgs. n. 136/2016; i) Il numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la circolare INL n. 3/2016 ha precisato che tale comunicazione possa essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi. Per il settore dei trasporti su strada di merci o passeggeri l’INL, tanto con la Circ. n. 3/2016 quanto con la successiva Circ. n. 1/2017, ha chiarito che: • Per la somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo estera, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice (soggetto distaccatario); • Per il cabotaggio di merci o passeggeri, dall’1/3/2017 l’impresa straniera distaccante dovrà assolvere all’obbligo in questione on line col mod. «UNI_CAB_UE» all’interno della piattaforma «Distacco UE»; • Relativamente alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco) nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine di-

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stacco) 1; • I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applicazione del D.Lgs. n. 136/2016 e dei relativi obblighi; • In tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera non è esigibile l’adempimento dell’obbligo di comunicazione. ll modello con la comunicazione obbligatoria dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione e potrà eventualmente essere annullata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni successiva variazione o modificazione relativa ad informazioni non essenziali contenute nell’originaria comunicazione (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al co. 3, lett. b), generalità del referente di cui al co. 4, numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione) va invece effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo. Restano esclusi da qualunque obbligo comunicativo i distacchi iniziati prima del

22/07/2016 e i distacchi attivati dopo tale data ma comunque cessati prima del 26/1/2017. L’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016 prevede che, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha inoltre l'obbligo di conservare (predisponendone copia in lingua italiana): • Il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997; • I prospetti paga, il calendario delle presenze e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti; • La comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (mod. A1); L’impresa distaccante, inoltre, ha l’obbligo di designare: • Un referente, durante il periodo di distacco e per i due anni successivi alla sua cessazione, elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti, documenti e provvedimenti in nome e per conto dell’impresa estera distaccante (ad es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso, di accertamento delle violazioni e diffide accertative); in difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. A tal pro-

Ulteriori obblighi amministrativi

(1) L’INL con la Circ. n. 3/2016 e la successiva nota n.1670 del 28/2/2017, in merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE di cui all’all. 1, ha precisato che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente: • la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco); • nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco); Per eventuali problemi nella registrazione o compilazione il MLPS mette a disposizione indirizzi email dedicati: DistaccoUE@lavoro.gov.it e Clic4Help@lavoro.gov.it.

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LAVORO

SANZIONI PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE

PRECETTO E NORMA SANZIONATORIA

SANZIONE

DIFFIDABILITA’ (Art. 13, D.Lgs. n. 124/04)

Violazione degli obblighi di comunicare: • Il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio (fatti salvi i casi che ammettono la c.d. “Comunicazione preventiva posticipata”); • L’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore; • Tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 gg. dal verificarsi dell’evento;

• Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 12, co.1, D.Lgs. n. 136/2016;

S.a. da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato; La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000.

Si

Violazione degli obblighi di predisporre in lingua italiana e conservare: il contratto di lavoro, i prospetti paga, il calendario delle presenze, le quietanze di pagamento delle retribuzioni, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il mod. A1;

• Art. 10, co. 3, lett. a) D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 136/2016;

S.a. da 500 a 3.000 euro, per ogni lavoratore interessato; La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000.

Si

Violazione dell’obbligo di designare: • Il referente nazionale incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; • Il referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali.

• Art. 10, co. 3, lett. b) e co. 4, D.Lgs. n. 136/2016 • Art. 12, co. 3, D.Lgs. n. 136/2016;

S.a. da 2.000 a 6.000 euro;

Si

posito l’INL ha precisato che il soggetto destinatario degli obblighi di cui al citato art. 10 e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta comunque il solo prestatore dei servizi (e non già il referente in parola); • Un referente, soltanto nel corso del periodo di distacco, con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. L’INL, al riguardo, precisa che questo referente non ha l’obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in

caso di motivata richiesta.

Sanzioni per inadempimento degli obblighi amministrativi

Per renderli maggiormente cogenti, i nuovi obblighi amministrativi sono stati presidiati da onerose sanzioni amministrative (vedi tabella). L’INL, infine, ha presente che, trattandosi di obbligo funzionale all’esercizio del potere di controllo da parte degli organi di vigilanza, la documentazione amministrativa di cui all’art. 10, co. 3, lett. a) va sempre predisposta e conservata in lingua italiana pena l’applicazione della prevista sanzione amministrativa.

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Operazione trasparenza

TRACCIABILITÀ

NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 IL PARLAMENTO HA STABILITO CHE TUTTE LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DAL 1° LUGLIO DEBBANO ESSERE PAGATE DA DATORI DI LAVORO E COMMITTENTI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ CHE CONSENTANO LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI ANGELO PALETTA DOCENTE DI MANAGEMENT

Il Parlamento italiano ha stabilito che dal 1° luglio 2018 tutte le retribuzioni dei lavoratori dovranno essere pagate con modalità che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, non saranno più ammessi i pagamenti in contanti delle buste paga, come afferma lo stesso legislatore: «I

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datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato». Uno degli obiettivi è quello di limitare fino a stroncare una prassi degenere che – purtroppo – è adottata da alcuni datori di lavoro e committenti, che corrispondono ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva. Ciò significa anche che la classe politica ha voluto meglio tutelare quei lavoratori che, loro malgrado, ricevono retribuzioni in contanti che in realtà non corrispondono a quanto scritto nelle rispettive buste paga. Il nuovo dispositivo normativo si trova nell’art. 1, commi 910-914, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Infatti, la nuova disciplina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017


TRACCIABILITÀ

(Supplemento Ordinario n. 62) stabilisce ziari, il decisore delle leggi ha imposto ai che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i datori di lavoro così come ai committenti committenti debbano corrispondere ai la- che trasgrediranno la norma una sanzione voratori la retribuzione, nonché ogni anti- a livello amministrativo per ogni violaziocipo di essa, solo tramite il sistema banca- ne, tramite il pagamento di una somma perio o postale eseguendo la transazione con cuniaria che va da un minimo di 1.000 euuno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul con- ro ad un massimo di 5.000 euro. Tuttavia, to identificato dal codice IBAN indicato dal va evidenziato che sussistono delle deroghe lavoratore; b) strumenti di pagamento elet- a questo obbligo perentorio. Le disposizioni sulle modalità di pagatronico; c) pagamento in contanti presso lo mento non si applicano né sportello bancario o postaai rapporti di lavoro inle dove il datore di lavoro I datori di lavoro o staurati con le pubbliche abbia aperto un conto coramministrazioni di cui alrente di tesoreria con mancommittenti non l'articolo 1, comma 2, del dato di pagamento; d) emispossono Decreto Legislativo 30 sione di un assegno consecorrispondere la marzo 2001, n. 165, “Norgnato direttamente al laretribuzione per me generali sull'ordinavoratore o, in caso di suo mezzo di denaro mento del lavoro alle dicomprovato impedimento, contante pendenze delle amminia un suo delegato. Lo stesdirettamente al strazioni pubbliche”, né a so legislatore ha precisato quelli di cui alla Legge 2 che con il termine «impelavoratore, aprile 1958, n. 339 “Per la dimento» si debba intenqualunque sia la tutela del rapporto di ladere uno stato comprovatipologia del voro domestico” rientranti to ed il delegato a ricevere rapporto di lavoro nell'ambito di applicazioil pagamento sia il coniuinstaurato ne dei contratti collettivi ge, o il convivente ovvero nazionali per gli addetti a un familiare, in linea retta servizi familiari e domeo collaterale, del lavoratostici, stipulati dalle assore, purché di età non inferiore a sedici anni. Ma non è finita qui. Il ciazioni sindacali comparativamente più Parlamento ha voluto precisare che per «rap- rappresentative a livello nazionale. Ma gli porto di lavoro» si intende ogni rapporto di stessi parlamentari hanno voluto attribuilavoro subordinato di cui all'articolo 2094 re al Governo un compito cogente da mandel codice civile, indipendentemente dalle tenere entro poco tempo. Infatti, entro tre modalità di svolgimento della prestazione mesi dalla data di entrata in vigore della e dalla durata del rapporto, nonché ogni Legge di Bilancio 2018, il Governo è tenurapporto di lavoro originato da contratti di to a stipulare una convenzione con le assocollaborazione coordinata e continuativa e ciazioni sindacali dei lavoratori e dei datodai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi ri di lavoro maggiormente rappresentative forma dalle cooperative con i propri soci ai a livello nazionale, con l'Associazione Bansensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142. E caria Italiana (ABI) e con la società Poste per giunta, la norma esplicita che la firma italiane S.p.A., dove sono individuati gli apposta dal lavoratore sulla busta paga «non strumenti di comunicazione idonei a procostituisce prova dell'avvenuto pagamento muovere la conoscenza e la corretta attuadella retribuzione». Per dare maggiore effi- zione delle nuove disposizioni di legge, incacia e diffusione culturale ed operativa del- cluse le sanzioni amministrative. l’obbligo della tracciabilità dei flussi finan-

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FISCALE

Come cambiano le principali scadenze fiscali

LEGGE DI BILANCIO 2018

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 HA RIVISTO IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI (DICHIARATIVI / COMUNICATIVI). NOVITÀ ANCHE PER LO SPESOMETRO DI ANTONIO GIGLIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA

La Legge di bilancio 2018, Legge n° 205/2017, interviene a livello normativo in materia di scadenze fiscali collegati a specifici adempimenti quali: spesometro; modello 770 e CU; modello Redditi, dichiarazione Irap e modello 730, andando dunque a sostituirsi a monte all’intervento ormai sistematico dei diversi DPCM che si sono susseguiti anno per anno con la funzione di prorogare le principali scadenze fiscali; basti pensare al D.P.C.M. del 26 luglio scorso con il quale è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione del modello Redditi, della dichiarazione Irap, nonché del modello 770 per i sostituti d’imposta. Per effetto della Legge di bilancio 2018 innanzitutto slitta, al 31 ottobre di ciascun anno, la presentazione del Modello redditi, della dichiarazione Irap nonché della dichiarazione dei sostituti di imposta (770); l’invio del 730 viene invece prorogato al 23 luglio anche se presentato tramite Caf o professionisti abilitati. Anche la trasmissione in via telematica della C.U. qualora riguardi redditi che non possono confluire nella dichiarazione precompilata (in quanto esenti o non dichiarabili) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (770) ossia entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per lo spesometro, si pre-

Premessa

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vede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Le novità per lo spesometro - Le scadenze collegate all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute c.d. spesometro sono state dunque interessate dall’intervento della Legge di bilancio 2018; in particolare, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre 2018 deve essere effettuata entro il 30 settembre (spostata al 1°ottobre in quanto il 30 cade di domenica), in luogo del vigente 16 settembre (comma 932, primo periodo); A decorrere dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A), la Legge di bilancio dispone l’introduzione della fatturazione


FISCALE

elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati B2B (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Modello 770 e C.U. - La Legge di bilancio 2018 (comma 933) interviene altresì sulle scadenze relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 e della Certificazione unica C.U rispettivamente riconducibili al: • comma 1 art.4 D.P.R. 322/1998; • comma 6-ter art.4 D.P.R. 322/1998. In particolare, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello 770 è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative anche ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. In pratica, la trasmissione in via telematica della C.U. qualora riguardi redditi che non possono confluire nella dichiarazione precompilata, in quanto esenti o non dichiarabili, quali ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (770) ossia entro il 31 ottobre di ciascun anno, termine quest’ultimo modificato dalla stessa Legge di bilancio. Qualora la C.U. è relativa a redditi riportabili nella precompilata (vedi art. 1 D.lgs 175/2014), dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, telematicamente entro il 7 marzo, e consegnata al percipiente entro il 31 marzo (comma 6-quinques art.4 D..PR. 322/1998). Arriviamo infine alle modifiche riguardanti i termini di presentazione del modello Redditi, della Dichiarazione Irap e del modello 730 già oggetto di intervento da parte del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii Modello Redditi e dichiarazione Irap - Il ter-

mine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre; L’abrogazione delle diposizioni relative allo spesometro a partire dal 2019, con la fatturazione elettronica obbligatoria, potrebbe portare successivamente a nuove modifiche circa i termini di presentazione del modello redditi e della dichiarazione ai fini Irap, visto che nelle diposizioni normative di cui alla Legge di bilancio 2018 tali proroghe dei termini sono legate al periodo in cui sono operative le disposizioni relative allo stesso spesometro e al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti fiscali. In base a quanto detto, si considereranno tardive, quindi non omesse, le dichiarazioni 2018 presentate entro il 29 gennaio 2019. Scadenze del 730 - In particolare, il termine per la presentazione del modello 730 è spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni. Tuttavia, come da disposizioni della Legge di bilancio 2018, I Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro: • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno • il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

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Computo dell’organico aziendale e telelavoro

LAVORO

DI ALBERTO BOSCO CONSULENTE AZIENDALE

La disciplina recentemente introdotta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile (o smart working), nella sostanza non differisce troppo da quella relativa all’istituto del telelavoro: in entrambe le

ipotesi, infatti, si tratta di gestire in maniera flessibile l’ordinaria prestazione di lavoro, che viene resa (almeno in parte) all’esterno dei locali aziendali. Il fine tipico di entrambi gli istituti è quello di consentire una migliore conciliazione 30

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delle esigenze legate ai tempi di vita e di lavoro delle persone: si tratta di necessità che ben si comprendono se solo si pensa, da un lato, all’invecchiamento della nostra popolazione (e alla conseguente necessità di prendersi cura dei genitori anziani), e dall’altro – pur in un contesto di diminuzione delle nascite - all’insufficienza di strutture importantissime quali gli asili nido. Consentire al dipendente, e in particolar modo alle donne, di poter comunque rendere la normale prestazione senza doversi necessaria-


mente recare in azienda, si traduce spesso nella concreta possibilità di mantenere un impiego e – vista dal lato del datore di lavoro – vuol dire poter contare su risorse motivate e serene, su notevoli risparmi in termini di costi e, cosa non da poco, sulla non computabilità nell’organico aziendale. Dando per scontata da parte del lettore la conoscenza delle disposizioni contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile, cui vanno aggiunte le precisazioni contenute nella circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48 (e ricordando anche l’obbligo dell’invio della nuova comunicazione telematica relativa all’avvio della prestazione in modalità di smart working), il telelavoro – nel settore privato – è disciplinato dall’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, stipulato tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop, Unci e Cgil, Cisl, Uil. In buona sostanza, a tale riguardo, basta qui ricordare che il telelavoro:

a) costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o rapporto di lavoro, in cui l'attività che potrebbe essere svolta nei locali dell'impresa, è regolarmente svolta al di fuori di essi; b) consegue a una scelta volontaria del datore e lavoratore interessati e può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni o scaturire da un successivo impegno volontario; c) la sua disciplina è affidata alla contrattazione collettiva o, in assenza di questa, all’accordo individuale tra datore e dipendente. Ebbene, consentire che la prestazione lavorativa sia resa, almeno in parte, in regime di telelavoro (e considerazioni analoghe valgono anche per lo smart working propriamente detto) vuol dire garantire - a favore di entrambe le parti del rapporto – indubbi vantaggi, come sinteticamente esposto nella tabella. Ebbene, se già quanto detto sopra potrebbe indurre a considerare con favore il tele-

QUANDO LA PRESTAZIONE NON È RESA IN AZIENDA: 5 VANTAGGI PER LE PARTI DATORE DI LAVORO

LAVORATORE

Riduzione dei costi di acquisto o affitto degli immobili per l’esercizio dell’attività d’impresa

Azzeramento delle spese di viaggio, con conseguente aumento del reddito netto disponibile

Riduzione spese di esercizio degli immobili d’impresa per: riscaldamento, manutenzione, condizionamento, illuminazione

Azzeramento, specie nei grandi centri urbani, dello stress legato agli spostamenti e dei tempi morti di attesa dei mezzi di trasporto

Minori costi per materiale di consumo, riparazioni, mensa e ticket restaurant

Migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (gestione dei figli in primo luogo)

Riduzione costi legati al personale di sorveglianza, al centralino e alla pulizia

Periodi di riposo più ampi e, conseguentemente, stato d’animo più sereno

Minori assenze per malattia: in non pochi casi il calo si aggira intorno od oltre il 50%

Pranzi più regolari e più sani, possibilità di praticare sport e coltivare hobby

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LAVORO

lavoro, va evidenziato che l’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), dispone che “i datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”. La norma, ferma la finalità dell’accordo (conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), e lo strumento giuridico previsto (accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), consente di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi, e anche dai contratti collettivi, per l’applicazione di particolari normative e istituti. E qui sta una novità non da poco, anzi di assoluto rilievo, Infatti, esemplificando al massimo, il numero dei dipendenti rileva (solo per limitarci ad alcuni casi) nelle seguenti ipotesi: a) se il datore non occupa più di 15 dipendenti nel comune o nell’unità produttiva (e non supera i 60 in tutto il territorio nazionale), la misura del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo è nettamente inferiore e, salvo rarissime eccezioni (es. licenziamento discriminatorio), non si applica mai la reintegrazione nel posto di lavoro; b) se il datore non occupa più di 9 dipendenti, nel caso di stipulazione di contratti di apprendistato, la misura della contribuzione a suo carico è assai inferiore (per esempio, essa è pari al 3,11%, anziché all’11,61%, nel primo anno di contratto); 32

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c) se il datore di lavoro occupa fino a 19 di-

pendenti, nel caso di stipulazione di contratti a tempo determinato per la sostituzione di personale in maternità, opera una riduzione contributiva in misura pari al 50%; d) infine, se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti, vi è l’obbligo di assumere 1 lavoratore appartenente alle cd. categorie protette (fino al 31 dicembre 2017, salvo successive modifiche, tale obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni). Proprio con riguardo agli obblighi di assunzione nel regime del collocamento obbligatorio, il Ministero del Lavoro, con la Nota 17 febbraio 2016, prot. n. 970, precisando la portata dell’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, ha evidenziato che l’esclusione dal computo presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro: ne deriva che, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno. Come ben si evince si tratta di vantaggi di notevole portata, i quali – ove non spettanti in ragione del numero complessivo di dipendenti occupati - potrebbero rientrare in gioco grazie a una gestione “intelligente” del telelavoro. Ora non resta che auspicare che il legislatore si “accorga” di aver emanato una legge (successiva alla previsione sul telelavoro, datata 2015) che disciplina lo smart working, ed estenda esplicitamente l’esonero dal computo anche a tale ultima ipotesi. Va da sé che analogo effetto “estensivo” potrebbe avere un intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro, posto che non si comprende quali ragioni potrebbero ostare a una simile soluzione.



PASQUINO E MARFORIO

I dialoghi del popolo romano

‘A Legge de Bilancio pe’ er 2018 e le promesse elettorali Che bello a Sor Pasquì ve vedo ride! Finarmente!!! Me sembra ‘n secolo che ve dovevo sempre aripija ‘gni vorta che v’arivedevo. Mo sete voi che cercate de famme sorride a me … So’ perplesso, apperò, nun capisco, che c’è da ride?!?!?! Dunque da quello che ve risurta co’ ‘a legge de Bilancio anneremo bene… Visto che pe’ l’Istatte ‘e cose vanno a gonfie vele: ‘a Produzione Nazionale aumenta, li conzumi crescheno pe’ via che l’inflazzione che è aumentata (Ma come? Me dimanno, prima de’ ‘a crisi quanno l’inflazzione aumentava ereno ca..zi, abbisognava contenella se faceveno leggi apposite, c’ereno troppi conzumi… nun se metteveno li sordi da parte, se magnevamo tutto ‘e cose annaveno male!!!! E mò se fa festa quanno riaumenta? Boh! Prima la buttamo giù e poi ‘a ritiramo su … Nun ce capisco gnente, nun so cose pe’ me, staremo a vedè) Eccerto, come dite voi grazzie a la legge de Bilancio 2018 finarmente le Azienne potranno assume li gioveni co’ li sgravi previdenziali; ‘na pacchia, avemo risorto!!! Gioveni che però nun deveno avè provato a lavorà prima, sennò nun vale! Proprio così! Se sò cercati d’arrangià e poi, non pe’ corpa loro j’è annata male se la pijeno 34

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‘nsaccoccia. Quasi a dì: poteveno stassene a casa a sfruttà li genitori così mo’ c’aveveno er premio… invece de fa i precari hanno provato cor posto fisso, l’hanno licenziati, e mo che vonno? ‘Na coerenza sti Governanti!!! (1) Ma me domanno: ma pe’ sti ragazzotti nun ce stava già l’Apprennistato? Comunque se pe’ l’esperti e pe’ li Sinnacati è na conquista noi chi semo? Come nun potemo sta’ contenti così? Er prossimo anno sarà na risata! Solo che leggenno quello che dicheno li saputoni veneti (2) ‘na perplessità su quello che diche l’Istatte me viene, Sor Pasquì! Nun credo che saranno tutte rose!!! Che dite? Perche continuate a ride? Nun vedete l’ora che viene er 5 de marzo?!? Chè l’itajani godranno de ‘na ventata de benefici che renneranno bella e allegra ‘a vita! Che finiremo de soffrì… a la faccia de quei corbiacci de Brusselle. Dite (3) che dopo l’elezzioni: Appena se svejamo potremo accenne a televisione tanto er canone nun se pagherà piu. Potremo annà ‘n giro co’ a machina tanto nun se pagheno più barzelli (er bollo) a ‘la Reggione; Li nostri fiji anneranno a l’ Università più contenti perché nun dovremo pagà più ‘e tasse pe studià; Pe dilla fra me e voi, Nun è che je ne


fregherà tanto perché: a) ‘e tasse univerzitarie e paghevamo noi genitori; b) perché er titolo nun je servirà più, a lavorà che ce vanno a fa? C’avranno un reddito de 780 euri assicurati e a 60 anni andranno ‘n penzione cor minimo de 1000 euri garantiti! Penzeranno a sposasse pe’ fa fiji così abbuscheranno ‘nantri 1250 euri ar mese, garantiti. Potremo magna e beve penzanno a ‘sto presente come ‘a famosa Cicala… e fa ‘schiattà de ’nvidia ‘e becere formicuzze (4): Ner futuro c’avremo tutto assicurato! Senza sforzacce troppo! Er tutto a ‘la faccia de quell’nvidiosi d’europei che dicheno che tutta ‘sta grascia, ‘sto ben de Dio, ce costerà, ogni anno, 200 mijardi eccioè più de 50mila euri a cranio, ma noi nun je damo retta è solo che sti pignoli vonno fa i saputelli e nun crede a le promesse che tutti ‘i politichi nostri hanno fatto ar Popolo Pecorone. Cor Bilancio 2018 hanno fatto contente Azienne e Sinnacati, co’ ‘e promesse acchiappa voti fanno felici ‘i Sudditi ‘n modo che a loro je continua a girà er giocarello… Sarà ‘na pacchia!!! Ho capito Sor Paquì, ‘a vostra è ‘na risata ironica! Se questi ponno esse li sogni elettorali penzate che risvejo c’avranno poi ‘sti beccaccioni che so iti a votà chi l’ha voluti pija solo pe’ … ‘i fonnelli. Nun so domanneno ‘ndo li troveranno li sordi pe mannà avanti sta cuccagna visto che nun se pagherà che er 15% de Tasse…?!?!

Vonno fa ‘e nozze co’ li fichi secchi. E l’artri che ce stanno a guardà pe’ capì fino a quanno resistemo a ‘ste prese ‘n giro! Mala tempora currunt, diceveno li Padri nostri, mala tempora… Co’ qu’a risata sardonica m’avete dato ‘n’antra lezzione; grazzie pe’ avemme reso ironicamente edotto sur penziero vostro. Quello che potemo dì è che potemo stà tranquilli, noi semo Itajani, ‘n quarche modo famo! Gira e mettetela bbene a la fine sempre ‘n piedi se trovamo, co’ ‘e guere, cor carcio, co’ ‘e crisi…!!! Chi ce vò inzegna a campà a noi? L’europei? … quelli che se ritengheno più bbravi de tutti? … Li tedeschi? Ancora nun hanno capito che noi nun semo come a loro: “zi che zono braven, noi fazziamo sempre ppene, fazziamo cose ggiuste … dritten” Ne’ a storia loro, hanno ‘nzegnato che: “folano alten, folano zu”, sanno annnà sempre più ‘n arto … ma pure che dopo cascheno ggiù … pijanno certe grugnate!!! (5) S’arivedemo Sor Pasquì e grazzie tante. Marforio

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PASQUINO E MARFORIO

La Legge di Bilancio per il 2018 e le promesse elettorali I dialoghi del popolo romano

TRADUZIONE LIBERAMENTE EFFETTUATA DA MARINI GIUSEPPE SUL TESTO IN DIALETTO FATTOGLI PERVENIRE DALL’AUTORE

Che bello Signor Pasquino vedervi ridere! Finalmente!!! Mi sembra un secolo che vi dovevo sempre tirare su il morale, ogni volta che vi rivedevo. Ora siete voi che cercate di farmi sorridere … Sono meravigliato, però, non capisco, cosa ci sia da ridere?!?!?! Dunque, da quello che vi risulta con la legge di Bilancio andremo bene … Visto che per l’Istat le cose vanno a gonfie vele: la Produzione Nazionale aumenta, i consumi crescono per via che l’inflazione è aumentata (Ma come? Mi domando, prima della Grande Crisi quando l’inflazione aumentava erano grandi problemi, bisognava contenerla e si facevano leggi apposite [si rammenti addirittura il famoso Referendum sulla Contingenza – ndT], c’erano troppi consumi … non c’era il risparmio, consumavamo tutto e così le cose andavano male!!!! E ora, invece, si festeggia quando cresce!?! Che dire? Prima la facciamo calare ora la rialziamo … Non ci capisco niente, non sono cose per me, staremo a vedere. Certo, come dite voi grazie alla legge di Bilancio 2018 finalmente le Aziende potranno assumere i giovani con gli sgravi previdenziali; una manna, abbiamo risolto!!! Giovani che, però, non devono aver provato a lavorare regolarmente prima, altrimenti non vale! Proprio così! Se hanno cercato di arrangiarsi trovandosi un’occupazione e poi, non per colpa loro, hanno subito una risoluzione del rapporto se la prendono in tasca [ci rimettono – ndT]. Quasi a prenderli in giro dicendo che hanno fatto male, potevano starsene ‘a casa’, a carico dei genitori, ora sarebbero stati premiati … invece di fare i precari hanno preteso un posto fisso e l’hanno licenziati! E ora cosa pretendono? Una coerenza questi Governanti!!! (1) Mi domando: ma per questi giovanotti non esisteva già l’Apprendistato? Comunque se per gli esperti e per i Sindacati è una conquista noi chi siamo, [per criticare – ndT]? Come facciamo a non accettare una simile bella contraddizione? Il prossimo anno sarà una risata! Solo che leggendo quello che dicono gli studiosi veneti (2) una perplessità sorge su quello che afferma l’Istat, Signor Pasquino! Non credo che sarà tutto rose e fiori!!! Cosa ne dite? Perchè continuate a ridere? Non vedete l’ora che viene il 5 marzo [il giorno successivo

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alle Elezioni Parlamentari – ndT]! Perché gli Italiani potranno godere di una molteplicità di benefici che renderanno bella e allegra la vita! Che non soffriremo più… alla faccia di quei portasfortuna di Bruxelles [Il Corvo è sinonimo di segno di sfortuna; evidente che M. si riferisce alle Commissioni U.E. che controllano i conti nazionali e sono normalmente scettici sui numeri che l’Italia invia loro – ndT]. Affermate (3) che dopo le elezioni: Appena ci sveglieremo potremo accendere la televisione scevra da canoni; Potremo circolare con i veicoli non più gravati dal Bollo regionale;I nostri figli andranno all’Università più contenti perché non dovremo pagare più le tasse relative; Per dirla confidenzialmente, non è che interesserà più di tanto ai nostri ragazzi perché: a) le tasse universitarie le pagavamo noi genitori; b) Il titolo di studio non gli servirà più, a lavorare cosa ci vanno a fare? Avranno diritto a un reddito di 780 euro assicurati e, a 60 anni, potranno andare in pensione con il minimo di 1000 euro garantiti! Penseranno a sposarsi per fare figli per ottenere ulteriori 1250 euro mensili, anche questi garantiti. Potremo mangiare e bere pensando solo al presente come la famosa Cicala… (facendo costernare le operose e indaffarate formichine) (4): Nel futuro avremo tutto assicurato! Senza doverci sforzare più di tanto! Il tutto in barba di quegli invidiosi Europei [il riferimento dovrebbe essere ‘I Commissari’ UE – ndT] che asseriscono che tutto il bengodi, ci costerà, ogni anno, 200 miliardi [di Euro – ndT] cioè più di 50mila euro a testa! Ma noi non seguiamoli nelle loro considerazioni, sono solo dovute alla loro pignoleria e alla loro saccenza e dobbiamo credere alle promesse che TUTTI ‘i nostri politici hanno fatto al Popolo Sottomesso. Con il Bilancio 2018 hanno fatto felici Aziende e Sindacati, con le promesse ‘acchiappa-voti’ fanno felici i Sudditi [M. vede i Politici ‘Non servitori ma padroni dello Stato‘ e i Cittadini ‘loro sottomessi’ – ndT] in modo che loro potranno perpetrare impunemente l’insulsa condotta. Sarà una pacchia!!! Finalmente ho capito Signor Pasquino, la vostra è una risata ironica! Se questi possono essere i sogni elettorali pensate che risveglio avranno quegli sciocchi stupidoni che


sono andati a votare chi li ha presi in giro. Nessuno si domanda dove si troveranno i fondi per mandare avanti questa giostra visto che non si pagherà che il 15% di imposte…?!?! Vogliono fare il matrimonio sfarzoso senza avere i mezzi necessari. E gli ’altri’ [gli stranieri – ndT] che ci osservano per capire quanto resistiamo a queste prese in giro! Mala tempora currunt, diceveno gli Antichi Romani, brutti tempi… Con quella risata beffarda mi avete dato un’altra lezione; grazie per avermi reso cosciente sul vostro modo di pensare con ironia. Quello che possiamo dire è che, alla fin fine una soluzione la troviamo, siamo o non siamo Italiani? Per quanto ci potrà andare storta alla fine noi sempre ‘in piedi’ ci ritroviamo, è sempre stato così: Con il Rinascimento, con le Guerre, con il Calcio, con le crisi economiche …!!! Chi può insegnarci a campare? Gli ‘Altri’ europei? … Quelli che si ritengono più bravi di tutti? … I tedeschi? Ancora non hanno capito che noi non siamo come loro: “noi zi che ziamo braven, noi fazziamo sempre ppene, fazziamo cose ggiuste … dritten” [Marforio sbeffeggia l’assonanza del parlare italiano di un madrelingua germanico letteralmente si traduce in: “Noi si che siamo bravi, noi facciamo sempre bene, facciamo cose giuste… dritte (lineari)” – ndT] Nella loro storia, hanno insegnato che: “folano alten, folano zu” [letteralmente si dovrebbe tradurre in: “volano in alto, volano su”– ndT], sanno andare sempre più in alto [di tutti – ndT]… ma anche cadere giù facendosi molto male, sbattendo il viso!!! (5) Grazie e arrivederci Signor Pasquino, Marforio

Note del Traduttore (1) Vedi, in questo numero, l’Editoriale. (2)Lo afferma l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui il nostro Pil reale - stando agli ultimi dati di previsione elaborati dalla Commissione europea per il 2018 - è destinato ad aumentare dell'1,3 per cento. È il dato peggiore tra tutti i 27 paesi dell'Unione europea e quindi lo slancio economico avvertito in Italia lo scorso anno rischia già di affievolirsi nel 2018 (3) Colta sui Social: << TROPPO simpatica per non essere ripresa, ma giusto per far sorridere ... i “creduloni incazzati” ed i “creduloni congeniti” “DAL 5 MARZO, IL GIORNO DOPO LE ELEZIONI, la mia vita sarà una PACCHIA! Appena sveglio la mattina accenderò la TV e non pagherò più il canone, me l’ha promesso RENZI. Poi andrò in giro con la mia auto senza pagare il bollo, me

l’ha giurato BERLUSCONI. In tarda mattinata arriverò all'Università per seguire qualche lezione senza pagare nemmeno un euro di tasse, me l’ha detto GRASSO. Studierò per passione personale perchè al lavoro, quasi sicuramente, non ci andrò, tanto non serve. Avrò un reddito minimo garantito da 780 euro al mese, me lo ha assicurato DI MAIO. Cercherò subito una moglie e farò un figlio così mi danno addirittura 1.250 euro al mese, mi ha confermato BERLUSCONI. Arriverà il giorno che per noia o per curiosità mi farò assumere da qualcuno (perché il lavoro non mancherà, mi hanno detto TUTTI), sappiate che malissimo che vada sarò pagato 10 euro l’ora, lo ha giurato RENZI. Anche se non farò assolutamente nulla a lavoro non verrò certo licenziato perchè tanto il Jobs act verrà abolito e i soldi che guadagnerò, tutti ma proprio tutti, saranno tassati al 15%, me l'ha giurato SALVINI. Se non l’avrò fatto prima, lascerò il lavoro a circa 60 anni, mica più a 67 come mi ha assicurato BERLUSCONI. E lo farò con una pensione minima di 1.000 euro, ci mette la mano sul fuoco BERLUSCONI. Tanto mi basterà per viaggiare il mondo intero e organizzare una grigliata a settimana con gli amici. Alla fine di una vita tranquilla e bellissima, non so ancora se il mio funerale sarà pagato da mio figlio che spero a sua volta percepisca già il reddito minimo e si alzi tardi al mattino o mi verrà gentilmente OFFERTO DALLO STATO. Anzi, approfitterei di questo contesto per invitare i candidati a formulare una proposta su tale problematica rimasta irrisolta. Gli economisti dicono che il mio stile di vita, e quello di tutti gli italiani, costerà 200 miliardi l’anno in più allo Stato. Cioè circa 50 mila euro l’anno per ogni singolo contribuente italiano. Cioè più dei soldi che guadagnerò col reddito minimo e quelli che risparmierò non pagando praticamente niente. A parte la casa. E la birra. E il cibo per le grigliate. Ma quelli sono i tecnici, pignoli, saputelli e pure un po’ invidiosi. In realtà andrà tutto come deve andare e vedrete che sarà una pacchia. Me l’hanno promesso TUTTI. Il 4 marzo spero di non dimenticarmi.. di andare a votare..” >> (4) Marforio si riferisce, evidentemente ai soggetti de “La cicala e la formica” che è una favola di Esopo, adattata anche da Jean de La Fontaine (5) Il riferimento è agli status quo germanici nei periodi ant e post bellici, delle Grandi Guerre del secolo passato, ove alla grandezza raggiunta in tutti i livelli si sono contrapposte debacle inusitate i cui effetti ne-

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QUESITI

Quesiti del mese A CURA DEL CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA

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dovremmo procedere al licenziamento di un apprendista perchè abbiamo verificato le poche capacità di apprendimento in questi 5 mesi di lavoro. Può essere considerato un giustificato motivo oggettivo legato alla produttività e pertanto al recesso anticipato?Una motivazione legata alla produttività in un contratto a contenuto formativo dopo appena 5 mesi in un periodo che dura 36 mesi, sembra alquanto opinabile.

Una motivazione legata alla produttività in un contratto a contenuto formativo dopo appena 5 mesi in un periodo che dura 36 mesi, sembra alquanto opinabile.

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Un'azienda applica un contratto di secondo livello (prossimità) sospendendo la quattordicesima mensilità. Se si vuol usufruire di agevolazioni contributive, si rispettano le condizioni generali per godere di tali agevolazioni? Si è data lettura all'interpello n. 8 del 12/02/2016 dell'ass. naz. cdl ma non è chiaro se nella fattispecie si rispettano le condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Se il contratto di prossimità che porta alla non erogazione della quattordicesima mensilità, e' stato effettivamente sottoscritto ex art. 8 della,legge n. 148/2011 e sulla base degli obiettivi in esso contenuti, derogando, per legge, allo stesso al CCNL che prevede la quattordicesima, non si ravvisano violazioni alla condizioni generali relative alle agevolazioni, proprio perché tale accordo di secondo livello, trova la sua legittimità in una norma legislativa.

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APPROFONDIMENTI, CIRCOLARI E NORMATIVE

Ipotesi di rinnovo CCNL Pubblici: le restrizioni contingentate per il lavoro flessibile Il 23 dicembre 2017 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l’ipotesi del rinnovo del CCNL per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac. (https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8703/Testo%20ipotesi%20CCNL%20Funzioni%20centrali_firma.pdf) Dopo anni di blocco è il primo contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato. Il CCNL riconosce aumenti economici a regime, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Il rinnovo interviene anche sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi e sono state armonizzate le discipline contrattuali dei diversi comparti di provenienza. Sotto il profilo normativo sono state introdotte novità sugli istituti dell‘orario, delle ferie, dei permessi. E’ stata introdotta la disciplina delle ferie solidali e delle tutele introdotte per le donne vittime di violenza. Il CCNL ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili. Il contratto ha gettato le basi per promuovere un nuovo modello di “welfare contrattuale”, che consenta di sviluppare e diffondere sistemi analoghi a quelli già presenti nel settore privato. . Sono state aggiornate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato con le modifiche normative recentemente introdotte dal Jobs Act garantendo ai lavoratori a tempo determinato tutele contro le discriminazioni . Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile ,dato dalla sommatoria di tempi determinati diretti e intermediati tramite somministrazione . Riguardo al lavoro a termine ed alla somministrazione il CCNL cerca di dare una lettura particolare basata sia sul D.Lgs 165/2001 che sul D.lgs 81/2015 .

Ed infatti per la norma negoziale le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Si ricorda che le disposizioni normative previste dal citato art. 36 dispongono che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo ( c.d. contratti flessibili , ndr) … soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.

Ciò ovviamente pone più di qualche dubbio sulla c.d. acausalità prevista per le PPAA sia per i rapporti a termine diretti che per quelli intermediati. A riguardo la contrattazione collettiva fa alcune esemplificazioni inerenti anche dette necessità per talune fattispecie come per la riduzione della vacatio tra un contratto ed un altro a termine . Ma il CCNL contingenta altresì i rapporti flessibili , fermi rimanendo i casi di legge che vi derogano , ponendo la percentuale secca del 20 % ( cumulata tra rapporti a termine diretti e somministrati ) sull’organico a tempo indeterminato . Inoltre , con una visione, ad avviso di chi scrive , che va anche oltre il citato art. 36 del d.lgs 165/2001che si ricorda vieta l’utilizzo della somministrazione per dirigenti e funzioni direttive - vengono inibite alla somministrazione alcune categorie quali per : a) i Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; b) gli Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; c) l’ Enac: profili della Categoria A - Operatore; d) l’ AGID: profili della Categoria prima E’ appena il caso di osservare che né il D.lgs 276/2003 prima né il D.lgs 81/2015 poi hanno posto e pongono divieti legali per la somministrazione , fatto salvo quanto già previsto dal citato art. 36.

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ISIAMED E DIGITALE COERENZA CERCASI CULTURA

INTERVISTA ALL’AVV. ANDREA LISI, UN’ANALISI SULLO STATO DELL’ARTE SULL’ITALIA DIGITALE DI ANDREA TOMMASINI REDAZIONE CULTURA

A seguito dell’importante onda mediatica e polemiche sorte circa il finanziamento ad Isiamed da 3 milioni di Euro, abbiamo ottenuto

la disponibilità di cui ringraziamo nel poter intervistare l’Avv Andrea Lisi - specialista in diritto dell’informatica e privacy del Foro di Lecce - per fare chiarezza a partire della questione specifica e per identificare al meglio con il suo prezioso ed autorevole aiuto i contorni dello stato effettivo di digitalizzazione del nostro Paese. Con lui abbiamo anche cercato di identificare delle linee programmatiche coerenti con le evoluzioni normative dei requisiti cogenti di riferimento. Ringraziandolo per la sua apprezzata disponibilità, sentiamo da lui cosa ha da dirci sui temi proposti.

Si è discusso molto della vicenda riguardante il finanziamento da 3 milioni di euro ad ISIAMED, cosa può dirci al riguardo?

Chiariamo anzitutto l’identità del destinatario del finanziamento previsto dal comma 1087 art.1 dell’ultima legge di Bilancio. Isiamed, nasce come istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo, la sua “conversione” dalla diplomazia al digitale è recentissima, risale a questa estate. La società è stata chiamata in causa per "affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale" con un "contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020". 40

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Al centro della vicenda andrebbe apparentemente posto l’interesse verso la “tutela e valorizzazione” del patrimonio digitale italiano, tuttavia un affidamento di tale portata, così improvvisato nei riguardi di un istituto, finora sconosciuto in un settore così specifico, appare, oltre che rischioso, sicuramente anche piuttosto avventato. A conferma di ciò lo stesso ministro Calenda, oltre ad essere all’oscuro dell’emendamento, ha avuto occasione di definirlo “stravagante” in un post su Twitter. Questa vicenda è l’ennesima riprova della totale mancanza di coordinamento tipica della nostra classe politica, incapace di fornire una strategia di lunga durata per la digitalizzazione del Paese, tant’è che l’Italia digitale, sul suo nascere, è già stata commissariata e non punta certo ad investire su consapevolezza, competenza, partecipazione. Risale a un anno e mezzo fa la nomina di Piacentini – ex manager di Amazon- a commissario straordinario per il digitale. I progetti all’epoca incompiuti, lo sono ancora (l’anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR- datato 2001 con una manciata di comuni aderenti, o SPID, progetto con un paio di anni di vita, ancora per nulla decollato), in compenso abbiamo un Piano Triennale che appare più improntato sulla voglia di stupire, pieno di termini e parole d’ordine nuovi che disposto a preservare e aggiornare la tradizione normativa, amministrativa e per certi versi archivistica del nostro Paese. In tutto questo abbiamo anche un’agenzia preposta alla guida dell’Italia Digitale (Agid) che ha finora vacillato, ricusando i contraccolpi dei numerosi cambiamenti, di nome ed organizzazione e che manca quindi di brillantezza.


CULTURA

Quali sono i reali confini dello stato di digitalizzazione del Nostro Paese?

FOTO GRITTINI

Dal mio punto di vista il paese è letteralmente scollegato, così come la spesa pubblica sul digitale. Enti locali e ministeri in mano alle partecipate, ma senza controlli reali su strategie e risultati. Scarse competenze digitali interne alle PA, scarsa consapevolezza della cittadinanza sull’utilità del fattore digitale, scarsa attenzione politica al tema. Lo scenario attuale non trasmette di certo sensazioni di sicurezza e stabilità. Secondo recenti stime il nostro Paese occupa il 25esimo posto in termini di “maturazione digitale”, su una classifica totale di 28 paesi e la posizione non migliora in ambito E-gov. Basti pensare che in altre realtà Europee, l’Estonia ad esempio, si parlava di E-gov già 15 anni fa. Le ragioni del ristagno sono abbastanza evidenti: semplicemente si procede a tentoni, manca una strategia a lungo termine vera e propria, le normative in vigore vengono puntualmente modificate per limitare i danni posti in essere - un esempio tra tutti è sicuramente quello offerto dal processo di revisione del CAD. CAD è l’acronimo di Codice dell’Amministrazione Digitale, ma questo testo, modificato oramai innumerevoli volte non merita più il titolo di “Codice”, non ne possiede la dignità, i continui aggiornamenti lo rendono più simile ad un software a cui somministrare a cadenza costante delle “patch” per donargli quell’utilizzabilità che, è legittimo ipotizzare, una classe politica digitalmente alfabetizzata gli avrebbe conferito in prima battuta. Ho più volte puntualizzato come l’attuale testo del CAD non fosse poi teoricamente sospeso, ma mi sarei aspettato che uno zelante e accorto legislatore provvedesse nei termini a completare l’iter della riforma tecnica in uno stato di lacerante e irreale sospensione, invece di concentrare tutti i suoi sforzi a rattoppare per l’ennesima volta il CAD, a diffondere il verbo dello storytelling e a sviluppare piattaforme abilitanti. E delle nuove regole tecniche invece nessuna traccia! Ormai una vera semplificazione vorrebbe una radicale eliminazione del Codice dell’amministrazione digitale perché non è servito a nulla e non servirà a nulla in futuro purtroppo. Attendiamo inoltre la piena esecutività del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 pienamente esecuti-

vo dal 25 maggio 2018) a cui il “nuovo” CAD e soprattutto il vecchio Codice per la protezione dei dati personali si dovranno necessariamente adeguare, ma al momento l’Italia non sta dimostrando di certo padronanza della questione e mentre le Camere sono ormai sciolte, la nuova legge di Bilancio 2018 approvata dal Senato contiene un emendamento che ha lasciato perplessa più di una persona.

A proposito di Legge di Bilancio e finanziamenti, qual è la sua opinione in proposito? Ritiene che si stia facendo quanto necessario in questo senso?

Premettiamo che non era certamente quella la sede per apportare tutti i necessari adeguamenti del sistema normativo italiano alle previsioni del GDPR, eppure la legge di Bilancio 2018, inserisce gli stanziamenti per il digitale tra una moltitudine di disposizioni, esemplificativi i commi 1020 e successivi dell’art.1 della suddetta legge. Come per il caso Isiamed, già discusso all’inizio, i finanziamenti sembrano in realtà non avere una direzione precisa, sono frazionati in modi difficilmente funzionali allo scopo: non si è ancora evidentemente compreso che non basta elargire denaro, serve un metodo, è necessaria una competenza specifica per sapere dove e in che modo investire per evitare che i fondi vengano sprecati. Anche qui, la sensazione che trasmette il testo è di assoluta confusione, dubito fortemente che la finanziaria

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CULTURA

garantisca al Paese quello di cui necessita per Si dovrebbe partire dal principio, proallinearsi a standard elevati come quelli che muovere l’alfabetizzazione rifacendosi l’Unione Europea richiede. magari all’esempio estone, il primo inD’altronde non sarebbe la prima volta che si tervento del Governo, in merito, fu di or“regala” denaro senza cognizione di causa, mi ganizzare dei corsi di informatica totalviene in mente un esempio tra tanti, partico- mente gratuiti, per l’intera popolazione. larmente esemplificativo, ovvero il mega fi- Questo processo formativo, tuttavia denanziamento stanziato per la creazione di ve interessare anche la PA e ovviamenItalia.it, portale presentato da Francesco Rutel- te la classe politica, non solo i cittadini. li del 2007 a cui furono destinati ben 45 mil- Si parla di necessità, come si pretende ioni di euro. Quello che doveva essere il mega di affrontare la produzione normativa di portale telematico del Bel Paese, nonostante una materia sconosciuta? Ci sono parapprovvigionamento ecotiti che inseriscono nelle nomico si è rivelato un clamloro fila professionisti comNon sarebbe la oroso buco nell’acqua, tanto petenti che possano davprima volta che si che al momento il portale è vero essere utili al Paese? “regala” denaro I professionisti devono ormai chiuso ed i fondi sono persi, senza cognizione di avere approccio multidiscicon buona pace dei contribuenti. plinare e formarsi sul digitale Il messaggio da cogliere è che causa, mi viene in prima di diffondere denaro a mente un esempio e che ci vogliono competenze trasversali. Questa è la battaglia pioggia è bene stilare una tra tanti, ovvero il che sto conducendo sul fronte strategia di investimenti volmega della formazione da ormai dieci ta ad ottenere un risultato, finanziamento anni, con la realtà di ANORC non ad accalappiarsi il favore stanziato per la Professioni che oggi rappremediatico finalizzato a porre creazione di Italia.it, sento in qualità di Presidente. in essere campagne elettorali sibilline. portale presentato Il nostro obiettivo è di dare regolamentazione e riconosciLa critica va rivolta quinda Francesco mento a due figure: i Profesdi alla classe politica? Rutelli del 2007 a La politica ha sicuramente sionisti della digitalizzazione cui furono destinati delle responsabilità, i tentae Professionisti della privacy, ben 45 milioni di tivi di dare una dignità al digormai necessarie in ogni modeuro itale, seppur tardivi, non sono erna organizzazione, sia pubmancati, la questione tuttavia blica che privata. La domanè sempre la stessa: manca un da di competenze digitali nei metodo funzionale allo scopo, un indirizzo pre- prossimi anni continuerà infatti ad aumentare, ciso da perseguire avvalendosi di profession- rappresentando la vera sfida per la modernizisti che vantino competenze ai vertici nel set- zazione del Paese, ecco perché queste Profestore. Il digitale in Italia si sta innestando in sioni vanno sostenute e tutelate. uno scenario, quasi distopico, praticamente Ritiene che ad oggi ci sia stata una giusta attutto l’opposto a cui si dovrebbe aspirare. tenzione verso le nuove competenze e le corBisogna riconoscere a questa innovazione la rette strategie ? dignità che merita, puntando alla consapev- Al momento, da quello che si evince, assoluolezza dei cittadini digitali, che non possono tamente no, le conseguenze sono quelle che più nutrirsi di solo storytelling, ma hanno bisog- vediamo, sforzi normativi poco organici, fino di acquisire piena capacità dei loro diritti nanziamenti elargiti senza strategia e incomdi cittadinanza digitale. petenza diffusa. Il cambiamento richiede comQuale sarebbe una corretta strategia petenze, si deve investire e ripartire principalmente da questo. quindi? 42

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CULTURA

E F I L R U O #4Y Ù S E G O N I DEL BAMB CONSULENTI VICINI CON CUORE ED ANIMA

DI ANDREA TOMMASINI REDAZIONE

In occasione del grande Convegno di aggiornamento sulle Novità 2018

che ha avuto luogo presso l’Auditorium del Seraphicum in Roma lo scorso 12 gennaio alla presenza di oltre 970 Colleghe, Colleghi e Professionisti, per volontà del Presidente di Roma Dott. Adalberto Bertucci, è stato presentato alla Categoria dal Dott. Ruggero Parrotto – Direttore Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il progetto 4YOU coordinato per l’Istituto al Dott. Giuseppe Maria Milano del Dipartimento Onco-Ematologia Pediatrica e Medicina Trasfusionale. Il Presidente Bertucci, dopo la presentazione del Dott. Parrotto ha pubblicamente annunciato in rappresentanza di noi tutti di voler aiutare personalmente e come Categoria questi adolescenti in situazione di terapia o di guarigione. Di voler costruire con l’aiuto di noi tutti, una serie di iniziative atte ad offrire visione di un futuro professionale anche a chi per motivi indipendenti dalla propria volontà non ha potuto

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CULTURA

portare a termine i propri studi in situazioni di eccezionale gravità. L’invito e l’adesione del Nazionale da parte della Presidente Nazionale Marina Elvira Calderone è stato immediatamente raccolto ed accolto l’impegno per ogni consentito sostegno. Quattro cabine su una nave da Crociera per un totale di 8 posti sono state già offerte per i ragazzi del Bambino Gesù nell’ambito di una prossima iniziativa di formazione a bordo insieme alla Categoria #4YOURLIFE “Per la tua vita” è l’ashtag che accompagna le iniziative multimediali. Un progetto interamente dedicato a quella particolare età che è l’adolescenza: quella “soglia di limbo” entro la quale l’infanzia lascia posto poco a poco all’età adulta in un percorso in continuo divenire che diviene assai più specifico e complesso quando alle variabili evolutive si aggiunge la forte influenza dei percorsi di cura, intesa come approccio terapeutico. L'approccio con l'adolescente contempla nella visione del progetto il coinvolgimento di più figure professionali: dall'oncologo pediatra allo psicologo fino all'intrattenitore. Un attento lavoro di squadra con il solo obiettivo di rendere il processo di cura non un congelamento della vita, ma un periodo di transizione della vita stessa da saper trascorrere nel migliore dei modi, nei limiti del possibile naturalmente. Al Bambino Gesù si sta camminando con grande impegno per conseguire importanti risultati. Una considerazione emersa da una recente intervista a Giuseppe Maria Milano ha fatto rilevare una importantissima considerazione: “…nell'adolescenza si sperimenta un sentimento di invulnerabilità che spesso porta a minimizzare sintomi che invece potrebbero essere piccoli campanelli d'allarme. Proprio su questo la Fon-

dazione Veronesi ha basato la sua campagna di sensibilizzazione #fattivedere, a cui io stesso partecipo con incontri organizzati nelle scuole romane, per sensibilizzare i ragazzi a farsi controllare dal medico di base se notano qualcosa di strano. Una visita in più non fa mai male.” Ed ancora “...Tutte le volte che qualcosa non va. Spesso questo non si realizza per motivi legati alla scarsa informazione dei ragazzi e delle famiglie, alla paura di affrontare il sospetto di malattia, al ritardo nell'invio allo specialista da parte del primo medico che visita il paziente, alla mancanza di una rete efficace sul territorio nazionale…”. Insieme quindi alla voglia di migliorare la qualità del presente, un forte invito alla prevenzione ed un’attenzione verso la costruzione di un futuro per chi non riesce a vederlo. All’introduzione del Presidente Bertucci

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CULTURA

ed alla generosa adesione della Presidente Calderone anche al sostegno da parte del Nazionale a lodevoli iniziative di questa portata, hanno poi proseguito i tavoli tecnici per gli oltre 970 Professionisti presenti. Di seguito per informazione riportiamo i dati ufficiali di progetto. Ogni anno si ammalano di tumore in Italia circa 800 adolescenti (più 1000-2000 giovani adulti, a seconda del limite di età considerato). I tumori più frequenti nei pazienti adolescenti (15-19 anni di età) sono leucemie e linfomi, neoplasie cerebrali e sarcomi dell’osso e delle parti molli, neoplasie generalmente tipiche del bambino; meno frequenti, ma comunque più comuni rispetto all’età pediatrica, sono i tumori di tipo adulto, come carcinomi e melanomi. Globalmente, oltre 3 adolescenti su 4 possono guarire grazie ai trattamenti multi-

I TUMORI NEGLI ADOLESCENTI

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modali che comprendono chirurgia, chemioterapia e radioterapia. Esiste però, per gli adolescenti (e i giovani adulti) un problema di accesso alle cure di eccellenza e di arruolamento nei protocolli clinici, in particolare se paragonato all’ottimizzazione dei percorsi di cura in atto con successo nel mondo dell’oncologia pediatrica per il paziente di età inferiore ai 15 anni. A parità di condizione clinica (malattia e stadio), di fatto un adolescente ha minori probabilità di guarigione di un bambino, spesso semplicemente in relazione alla rapidità con cui arriva alla diagnosi, alla qualità della cura, all’arruolamento nei protocolli clinici. Inoltre, adolescenti e giovani adulti hanno bisogni complessi e peculiari, legati all’insorgenza della malattia in un momento particolarmente delicato del processo di crescita, con forti implicazioni sul piano psicologico destinate a sconvolgere la vita dei giovani, proprio nella fase di vi-


CULTURA

#4YOURLIFE “Per la tua vita” è l’ashtag che accompagna le iniziative multimediali. Un progetto interamente dedicato a quella particolare età che è l’adolescenza: quella “soglia di limbo” entro la quale l’infanzia lascia posto poco a poco all’età adulta in un percorso in continuo divenire che diviene assai più specifico e complesso quando alle variabili evolutive si aggiunge la forte influenza dei percorsi di cura, intesa come approccio terapeutico

ta in cui cercano di affermarsi creando nuovi equilibri negli studi, nel lavoro e negli affetti. Curare gli adolescenti vuol dire riconoscere la complessità della gestione degli adolescenti malati e la necessità di realizzare una presa in carico globale del paziente – e della sua famiglia – con un’equipe multi-specialistica in cui, accanto all’oncologo, lavorano quotidianamente chirurgo, radioterapista, radiologo, patologo, endocrinologo, neurologo, ma anche psicologo, assistente sociale, educatore, intrattenitore, assistente spirituale.

L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha una storia di 150 anni, ma è una realtà proiettata nel futuro. È il primo ospedale pediatrico italiano, nato a Roma nel 1869 grazie alla generosa iniziativa della famiglia Salviati.

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CULTURA

Nel 1924 l’Ospedale viene donato alla Santa Sede, diventando a tutti gli effetti l’Ospedale del Papa e dei Bambini di Roma. In 150 anni di storia l’Ospedale è cresciuto raggiungendo un livello di eccellenza nella qualità e nella complessità delle cure per il quale viene identificato come punto di riferimento a livello internazionale per la salute dei bambini e dei ragazzi. Nel 1985 il Bambino Gesù ha ricevuto il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Dal 2015 ha ottenuto l’accreditamento da parte della Joint Commission International come Ospedale Accademico, a meno di dieci anni dal primo accreditamento JCI. Negli ultimi anni il Bambino Gesù ha inteso l’accoglienza del paziente e della sua famiglia, fin dal primo contatto, come un aspetto fondamentale nel processo di cura. Perché la storia di ogni paziente non è solo la storia della sua malattia. Per questo ogni attenzione e ogni dettaglio sono concepiti “a misura di paziente”, per rendere un periodo particolare come il ricovero ospedaliero il meno difficile possibile. L’Ospedale Bambino Gesù è centro di ri-

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ferimento italiano e tra i primi a livello europeo per la cura dei tumori solidi e liquidi. Ogni anno il Dipartimento di OncoEmatologia Pediatrica e Medicina Trasfusionale, diretto dal Prof. Franco Locatelli, effettua circa 350 diagnosi e in media 70 di queste riguardano pazienti adolescenti. Per questo l’Ospedale cresce in maniera consapevole, cercando di creare e di ripensare i propri spazi rispettando le diverse esigenze dei pazienti accolti. Il periodo di vita trascorso al Bambino o Gesù deve essere sempre meno distante dalla vita “normale” e i ragazzi adolescenti spesso si trovano in una terra di confine, tra protocolli di cura pediatrici ed un modo di essere e di vivere - anche la malattia - diverso dai più piccoli. Curare gli adolescenti vuol dire quindi riconoscere la loro complessità, realizzare una presa in carico globale del paziente – e della sua famiglia – con un’equipe dedicata. Per questo è nato il progetto Adolescenti 4You.

Ogni età ha esigenze differenti.



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