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COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA PRO - MEMORIA

l >) La sit uazion e forza d ella R. Guardia di Finanza è la segue nte: Forza cost iera e protezione impianti appena s ufficiente pe r i se rvizi d'istituto.

2o) Pe r la costituzione dei btg. mob ili è pertanto necessario il ri tiro di un ce rto num ero di bt g . mob ilitati dalle terre di occupazion e, molti d e i quali vi sono impi ega ti con compiti militari nei quali possono essere sos tituti con reparti d e ll' E sercito.

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Si propone il ritiro dei seguent i btg. indicati in ordine di preceden za: s•) Parità di trattam e nt o eco n o mi co con g li altri rep a rti cos t ituiti a ll o stesso sco po.

Si prop o n e anche qualch e riduzione dei re parti dislo ca ti in Albania.

3 ") I btg. da ritirare, avendo organici e formazioni sp ecial i, va ri a forza e armamento d iverso, non p osso n o servire al lo sco po; occorre con il persona l e r ecu p e ra ta cost ituire nuovi r e parti co n organici, formazioni ed armamento in tutto id ent ici a qu e lli de g li a ltri r eparti cos tituiti per l e stesse finalità.

4") Il vestiario e l'equipa gg iame nto del p e rsona le do vrà essere com plet at o o sosti tuito n ella parte n on più effici ente a cura del M inist e r o d e lla Guerra.

6") O ccor re un congruo pe ri odo di tempo pe r la costituz ione e l'addest ram ento dc i nuovi r e parti c l'assegnaz io n e di qualche u ffici al e ist rut tore per e nuove armi , d e ll e quali g li at tuali bt g. non sono dotati.

Roma, 28 agosto 1943

27 Agosto 1943

Il MINISTRO DEL LE oFINANZE Promemoria per S. t IL '::i:.PO I·El •'J0V.CR O

Ir: r.:eri to ::lla J ettera 135/.R -:i.e l 26 u;;.osto 194J a vente pt·r O(;f€tto ""..r •1mnento i;:, !.' Ol.iz:iz" f:l

J::< ::u 5C 000 · h.: 1 -; batt:1;:;Jio:-, j d:isloc·at:i :-;1 le brigete per ccmpiti di a una di fucilieri i ancc co:"!)let.c :::' ente c•1i si ne), la ci teta lettera. ln base a disposizioni Superiori, intese a potenziare modernamente l'armamento delle forze di polizia, è stata decisa la costituzione di centri d'addestramento presso gli istituti e le scuole dipendenti dal comando della R. Guardia di Finanza e specificatamente presso: la R. Accademia c scuola di applicazione di Roma; la legione allievi di Roma; la scuo la so ttufficiali di Ostia.

OGGETTO: Costituzione centri addestramento.

A ciascun centro dovrà essere assegnato p e r lo scopo predetto, il seguente materiale:

2 fucili rnitragliatori;

2 lanciafiamme;

2 mitragli e re da 20;

2 pezzi da 4 7/32;

2 carri armat i leggeri ;

2 autoblindo.

Inoltre dovranno essere messi a disposizione di ciascun centro, nel numero che si riterrà necessario, gli istruttori delle varie armi e mezzi indicati.

Si prega: lo Stato Maggiore di voler provvedere all 'assegnazione del materiale predetto; il comando del Corpo d'Armata di voler dare le opportune disposizioni per quanto riguarda l'assegnazione del personale.

La questione riveste carattere di assoluta urgenza.

Sarà gradito conoscere le disposizioni esecutive che saranno impartite al riguardo.

154055 di prot. 121.11.8

Roma, 2 settembre 1943

ALLO STATO MACCTORE DEL R ESERCITO- Ufficio operazioni e, per conoscenza:

In relazione alla necessità di disporre , per il servizio di pol izia e di ordine pubblico, di reparti fortemente e modernamemc armati, in cond izione di far fronte, con il maggior volume di fuoco e con la mobilità- indipendentemente dal concorso dell'Esercito- ad eventuali necessità derivanti dalla situazione interna, è s tata Superiormente disposta la costituzione di unità spec iali (CC.RR., R. Guardi a di Finanza, Corpi di Po lizia) i cui e leme nti dovranno esser tratti dai r epart i d is locati in Patria od oltre frontiera, anche se attualmente impi egat i alle dipendenze di G.U. con compiti operativi.

Poi chè tali nuove un i tà dovranno essere cost ituit e con o r ganici, formazioni ed armamento diversi dagli attuali c gli c lementi da esse dipendenti dovranno partecipare a brevi co rsi addestrativi p e r la conoscenza e l' impi ego delle armi e dci mezz i più modern i che sa rann o ad esse assegnati, è necessario che il rientro de i reparti dislocati o ltre frontiera venga effettuato nel più breve tempo possibile.

P er quanto riguarda l'Arma dei RR. CC. è g ià in corso il rientro di otto battag li on i già dislocati in Balca nia; è ora necessar io disporre il rientro di alcun i battagli on i mobil it ati della R. Guardia d i F inanza, che, in ordine d i precedenza p ot rebbero essere i segue nti:

XVI btg. mobilitato (Creta);

I )) » (Corfù);

XHI )) )) xu )) ))

VI IJ )) )) v )) )) l(Crecia);

VI )) )) ( (Montcnegro).

Oltre ai predetti, potrebbe essere esaminata la possibilità di far rientrare in Itali a parte delle forze della R. Guardia di Finanza, dislocate in Albania (6 btg.).

Si prega pertanto codesto Stato Maggiore di voler comunicare la data entro la quale si può ritenere possibile il rientro dei battaglioni predetti, tenuto presente che la cost itu zione delle nuove unità ha carattere di assoluta urgenza.

Min I Stero Delle Finanze

COMANDO GENERALE D E LLA R. GUARDIA DI FINANZA U fficio di Segreteria

N. 897 R.O. Roma., ll 28 agosto 1943

OGGETTO: Norme particolari per la Regia Guardia di Finanza durant e l'attuale p e riodo bellico

Al COMA DI DI ZO A R. GUARDIA DI F'INAl\ZA

AI COMANDI DJ LECTONE TERR. DELLA R. GUARDIA Dl FINANZA e, per conoscenza:

TUTTI TUTTI

AL COMA DO DELLA LEGIONE ALLIEVI R.G.FINANZA ROMA

AL COMA 'l DO R. ACCADEMIA E SCUOLA APPL. R.C. DI ROMA

AL COMANDO SCUOLA SOTTUFF1CIALI R.G. fi'\ANZA LIDO DJ R6\iA

AL DELLA R.G. FIN. PRESSO IL MIN. PROD. BELLICA R0\1A

AL COMANDO R. GUARDIA DI FINAXZA

PRESSO IL MH\. DELL'INDuSTRIA, COMMERCIO E LAVORO R0\1A

Ri Se Rvata Urgent Issima

l ") - La R. Guardia di Finan za, for t e della sua sa ld a coesione disciplin ar(' c della sua antica tradizione militare, ha l'obbligo di sp iega re tutte le s ue forze e di dar prova intera del proprio spirito di sac rificio , nei momenti attuali in cui la Patria richiede il gene r oso co ntributo dei suoi figli.

2 ° - L e aliquote della R Guardia d i Finan za poste a disposizione del R. Esercit o manterranno in ogn i circostanza la dipendenza opera ti va dai reparti del R. Eserc itO stesso che le hanno in forza, ed esegu iranno, con ogni abnegazione, g li o rdini che star an n o p e r ri ceve re.

3" - I repart i d e lla R. Guardia di Finanza incari cat i, n e l territorio metropolitano, del se r viz io d' is tituto manterranno co ntinui rapporti con le autorità militari c civ ili competent i.

Nessun reparto può lasciare l a sede di se rvizio né per so ttrarsi a ll e offese aeree, né per alu·o qual siasi m o tiv o, se non abbia ricevuto ordin e specifico dal comando supe riore immediato che potra e ma narl o previ o assenzo, quando questo s ia p oss ibil e, del comando da cu i direttamente dipende.

4 u - In parti co lare, e di fromc al verificarsi di even ti bellici d ete rminanti l'imm ed iato contatto col nemico:

- tenuto conto che le disposizioni della no stra legge di guerra e di neutralità, app rovata con R. d ec reto 8 luglio 1938, n. 1415- an. 56,57 e 63 - ri specchiano gli accord i internazionali per cu i i funzionari dello Stato occupato possono essere mantenuti n e ll' esercizio delle l o ro funzioni e l'occupante può ri scuotere nel territori o occupato i tr ibu ti ivi stabiliti con l'obbligo cl i provvede re alle spese de.ll'ammini s trazi o ne del territori o s t esso nei limiti in cui vi era t en uto lo Stato occupato;

- tenut o presente che a t a le norma eli diritto s i is pirano le di s posizion i contenute nei $ 2 1,30 c 31 delle '·I struzioni r e lative all'occupazione dei territori nemici" da parte di truppe italiane,cmanate dal Comando Supremo con d ete rmina z ion e del3 di ce mbre 1941; r - Ciascun comandante ha l'obbligo di mant e nere costante il d eb ito collegame nt o co l comando s up e riore e coi comand i dipendenti, in modo che di ogni evento b e lli co interessante il reparto comandato, non c hè di ogni eventuale spos tam ento dei reparti o mutamento di co mpiti siano sempre ragguagliati i supN iori diretti, ai quali incombe- d'altra partel 'o bbligo di inviare immediata particolareggiata informazione al comando di Zona c al Comando ge n e rale del verificarsi di fatti gra vi o di avvenimenti salienti. li comandante di corpo, in somma, abbia sempre in pugno i reparti dip endenti e d ia sicura e chiara prova in quest i moment i eccezionali della propria capacità e della propria ene rgia.

- i r e parti della R. Guardia di finanza non post i p e r l'impie go ag li ordini dci comandi d e l R. E serc ito p erma rrann o nella rispettiva loca lità di serv izio nel numero c co n l'inquadramcmo c h e sarà ritenuto indie che deve esse re si n d'ora determinato dai comandi di leg ion e c del c ircolo, previe int ense con la com petente autorità finanziaria ( di regola In tendenzn di Finanza) . Tali r e parti continurranno a disimprgnare i propri doveri d 'is tituto , e concorreran n o anche co n ogni abnegazione aJ mant e nimento dell'ordinr e della sicurezza pubblica in conform ità di quanto prescrive l'art. l lettera d) della no<>tra legge istituziona le 4 agosto 1942, n. 915.

S" - I m ili tari esuberanti dovranno inve ce rego larm e nte affluire ai comandi superiori del Co•-po che sa ranno preventivamente stabiliti, in modo che poss ano essere impiegati in altr i servizi d ' ist itut o ed eventunlmc nt e costituirsi in r e parti organici a disposizion e d e ll 'a utorità militar e p e r l'impi ego bellico o p e r d 'o rdine.

66 - C o mandanti e gregari n o n debbon o allontanarsi dalle rispeuive edisa lvo che per nece ss ità d i serv izio imprc sr indibili o per le prescritt e ispezioni -, né è consentito in alcun modo far prevalere ragioni o motivi di qual s ia s i specie d 'o rdine familiaTe o privato s ui preponderanti doveri di servizio c di d isc iplin a.

Ciascuno, quindi, avviando questi- ove ciò sia ritenuto indi spensa bil e in luogo r ep utat o di più s ic uro as il o.

Crave colpa; quindi , con possib ili conseguenze di carattere discipl i nare e penal e deve essere attribuita al comandante che non procuri con ogni mezzo (telegrafico, telefonico , espresso a mano) di informare, con so ll ecitudin e e con frequenza, il comando su peri ore su ogni avveniment o bellico riguardante il propri o reparto. A tal uopo s i dispone che ciascun comandante di legione indip endentemente dalle sopracitate urgenti segnalazioni da farsi a vo lt a a 'olta, faccia pervenire a questo Comando Generale e a quello di zona il giorno di mercoledì di ciascuna sett imana un rapporto anche se negativo, su qualsiasi accadimento di caratte r e bellico interessante i reparti dipendenti , sì che questo Comando Generale possa essere informato a tempo di ogni avvenimento, spostamento, variazione, soppressione o comunque, mutamento che abbia a verificarsi per motivi inerenti allo stalO di guerra in qualsiasi repar t o dipendente.

8" - I comandami di Leg ione procurino che s ian o seguite con ogni cura le norme dettat e co l present e ord ine c n e vigilano personalmente l'osservanza col massimo impegno e con necessario implacabile ri gore, anche allo scopo di evitare che la loro p ersonale responsabilità ne possa risultare implicata o comunque compromessa.

Accusare ri cevuta.

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