CASA&CLIMA #84

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CONSULENZA FISCALE

Detraibilità delle spese: obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Scopo della norma è la lotta all’evasione ed elusione fiscale

ANDREA BORRONI RIPAMONTI*

*Responsabile comunicazione Assocaaf

L

a Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2020, n. 160) ha introdotto importanti novità. Sicuramente avrà un forte impatto su tutti i cittadini, quella relativa all’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di usare strumenti tracciabili di pagamento per alcune tipologie di spesa. Specifichiamo subito che sarà sempre possibile pagare in contanti, ma – così facendo – non si avrà diritto a far valere la detrazione Irpef del 19% nella dichiarazione dei redditi 2021.

SPESE TRACCIABILI E NON

LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE

Un numero significativo di altre prestazioni, però, dovrà essere pagato con strumenti tracciabili. Tra quelle di maggior diffusione troviamo: le visite specialistiche sanitarie private, le rate del mutuo per detrarre gli interessi passivi, le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese scolastiche (iscrizione, mensa, servizi di pre e post-scuola, gite e assicurazioni etc.), le spese universitarie (retta, affitto per studenti fuori sede etc.), le spese per l’attività sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni, le spese per le assicurazioni (vita, infortuni, non autosufficienza etc.), le spese per addetti all’assistenza per non autosufficienza, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (contributo scolastico) e l’abbonamento al trasporto pubblico locale.

Lo scopo della norma è identificabile nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, ma apre una serie di criticità (pratiche e di interpretazione attuativa). Si pensi alla poca informazione legata all’immediata entrata in vigore delle nuove regole, oppure ad alcuni comportamenti di quanti ancora non sono attrezzati (o rifiutano) i pagamenti tracciati. Per questo la Consulta dei Caf ha chiesto uno slittamento di almeno 60 giorni, anche nel rispetto dello Statuto del contribuente che prevede uno slittamento di due mesi dall’entrata in vigore di un nuovo obbligo fiscale. A quando scriviamo, l’orientamento del legislatore è indirizzato ad accogliere una sorta di moratoria per tutti quei contribuenti che dal 1° gennaio non hanno rispettato questo nuovo obbligo. Attualmente, infatti, è in fase di conversione il Decreto Milleproroghe 2020 (D.L. n. 162/2019) – “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” – che, come di consueto, affronta le due consuete funzioni: prorogare l’efficacia di leggi in scadenza differire l’entrata in vigore di altre disposizioni, spaziando tra argomenti molteplici ed eterogenei. La proroga sicuramente fornirà più tempo per ovviare alle difficoltà che emergeranno ma, altrettanto sicuramente, non risolverà le difficoltà connesse alla nuova normativa. 74

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Tra le spese escluse dall’obbligo di tracciabilità troviamo: i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o in convenzione con Sistema Sanitario Nazionale. Queste prestazioni potranno ancora essere pagate in contanti, mantenendo la possibilità di detrarle nel 730 2021 o nel Modello Redditi 2021.

COSA SI INTENDE PER STRUMENTI TRACCIABILI? Metodi di pagamento effettuati tramite: bancomat o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali e assegni bancari o circolari.


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