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Contratto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro rappresenta di regola il momento costitutivo del singolo rapporto di lavoro. Esso può essere definito come l'accordo con il quale il lavoratore subordinato mette a disposizione del datore di lavoro la propria capacità lavorativa, assumendo l'obbligo di effettuare le prestazioni contro un compenso. E' di tutta evidenza che, il contratto non puó recitare il suo ruolo tipico, che é quello di strumento di tutela degli interessi individuali: a differenza di altre fattispecie infatti (si pensi alla compravendita) le parti individuali non si trovano in condizioni di parità poiché il lavoratore, titolare soltanto delle proprie energie lavorative, risulta un contraente assai piú debole del datore di lavoro, che é il titolare dei mezzi di produzione. Il lavoratore quindi addiviene alla stipulazione del contratto per fornirsi i mezzi di sussistenza mentre l'imprenditore decide l'assunzione di personale dipendente per favorire il proprio processo di accumulazione.
Il contratto individuale dunque, rappresenta l'atto costitutivo del rapporto. Ció peró non significa che non assuma rilievo nel nostro ordinamento il concetto della prestazione di lavoro di fatto svolta anche a prescindere da una valida stipulazione contrattuale; l'art. 2126 c.c. stabilisce infatti che la nullità e l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, per cui in ogni caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'opera svolta. Per la stipulazione del contratto non vi sono requisiti formali (a parte vanno considerati il periodo di prova e il lavoro a termine): vige infatti la piena libertà sul modo di esprimere il consenso. Il contratto puó anche essere stipulato oralmente; oppure é possibile una stipulazione tacita attraverso atti concludenti: se cioé le parti pongono in essere un comportamento chiaramente teso a dar vita ad un rapporto di lavoro, é possibile concludere che hanno convenuto un accordo tacito.
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Chiarito il significato di contratto e il modo della sua stipulazione, é opportuno rilevare che il contratto di lavoro si inquadra nella categoria dei contratti di scambio in quanto determina lo scambio tra le due corrispettive obbligazioni. Si tratta inoltre di un contratto a titolo oneroso: tale tipizzazione si deduce dalla norma in base alla quale il prestatore di lavoro subordinato é colui che si "obbliga mediante retribuzione" a svolgere il proprio lavoro alle "dipendenze" dell'imprenditore: da una parte quindi prestazione di la% oro sotto il vincolo della subordinazione e dall'altra il pagamento della retribuzione. Il principio dell'onerosità trova conferma nella norma di cui all'art. 36 della Costituzione in materia di "retribuzione sufficiente" secondo il quale il lavoro deve consentire al lavoratore di svolgere un'esistenza libera e dignitosa.
Tel. 25.76.713
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