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Salario e stipendio

Il "salario" é la forma tipica di retribuzione degli operai; lo "stipendio" é la forma tipica di retribuzione degli impiegati. Caratteristica del salario é la sua precarietà, cioé il fatto che esso non assicura al lavoratore un reddito costante, bensí un reddito variabile in funzione delle ore di lavoro effettivamente prestato. Allo stipendio, retribuzione impiegatizia, si applica invece il principio per cui, in qualsiasi caso di sospensione del lavoro imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla retribuzione integrale; lo stipendio, inoltre, a differenza del salario, deve essere integralmente corrisposto per il primo periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio.

Una parte della dottrina ritiene che la disciplina della retribuzione impiegatizia sia oggi applicabile anche alla retribuzione operaia, essendo ormai superata la vecchia distinzione fra contratto di lavoro operaio e contratto di impiego (il codice civile ha ricondotto queste due figure nell'unica categoria del contratto di lavoro subordinato); nella grande maggioranza dei casi, peró, la disparità di trattamento fra operai e impiegati dal punto di vista del sistema retributivo non é stata di fatto superata.

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Numerosi contratti collettivi prevedono tuttora la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoro o ridurne l'orario, con corrispondente riduzione della retribuzione, a danno degli operai; questi possono per tanto essere messi in "cassa integrazione", mentre agli impiegati anche in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro lo stipendio deve essere corrisposto intero. Fra i principali obiettivi del movimento sindacale negli ultimi anni figura quello della "garanzia del salario", cioé del superamento della precarietà della retribuzione operaia; é questo l'aspetto particolare della piú vasta battaglia per il definitivo superamento di ogni differenza tra operai e impiegati.

Il salario é tradizionalmente costituito da una paga oraria, corrisposta ogni settimana, ogni quindicina, od ogni mese. Recentemente piú importanti contratti collettivi nazionali di categoria hanno introdotto la mensilizzazione del salario: si tratta di una operazione contabile che non incide sulla differenza fondamentale fra salario e stipendio, poiché non elimina la precarietà del salario. Lo stipendio é costituito in genere da una paga mensile corrisposta, secondo gli usi, al 27 di ogni mese.

Lavoratore

E' difficile fissare il significato o i significati con cui viene assunta l'espressione "lavoro", considerato che anche nel linguaggio comune ha piú sensi. Cosí, nell'ambito di una società organizzata, puó essere intesa l'espressione "lavoro" come l'attività produttiva dal punto di vista economico, giuridico, sindacale, oppure puó essere intesa come fonte di reddito individuale o nazionale.

Ora nella nostra Costituzione repubblicana é possibile distinguere fra due significati di lavoro e precisamente tra la nozione, piú specifica, di attività a vantaggio e alle dipendenze altrui, e quella, piú generale, di attività socialmente utile.

Cosí mentre viene attribuita una posizione preminente alle forze del lavoro, nel contempo viene precisato anche che ogni attività socialmente utile é tutelata e protetta dalla Costituzione. E l'enunciazione del dovere di svolgere un'attività utile, contenuta nell'art. 4 della Costituzione costituisce uno degli strumenti che il nostro ordinamento costituzionale considera idonei a eliminare le situazioni di privilegio e di conseguenza a rafforzare le posizioni dei lavoratori superando gli ostacoli che concretamente pongono cittadini su piani diversi, impedendo il raggiungimento di una effettiva uguaglianza fra di loro.

La capacita giuridica é la capacita di essere titolari di diritti e di doveri, e si acquista al momento della nascita. Per capacita giuridica in materia di lavoro si intende la capacità di svolgere prestazioni di lavoro a favore di altri: la capacità di essere lavoratori nel senso tecnico dell'espressione.

Tale capacità si acquista soltanto al quindicesimo anno di età, tranne espresse deroghe, poiché la legge vieta, per evidenti ragioni di protezione dello sviluppo psico-fisico dei minori, che possa intraprendersi attività lavorativa prima di tale età.

Si intende per capacita di agire la facoltà di esercitare i diritti e i doveri di cui si é titolati: tale capacita si acquista oggi con il compimento del diciottesimo anno di età. A tale età il lavoratore puó stipulare il contratto di lavoro e agire personalmente in giudizio per la tutela dei propri diritti di lavoratore. E' chiaro allora che il minore di anni diciotto, che sia peró già titolare della capacità di lavorare, non puó stipulare da solo il proprio contratto di lavoro: occorre l'assistenza del genitore esercente la patria potestà. E' da ritenere peró che il contratto stesso non puó essere stipulato direttamente dall'esercente la patria potestà senza l'espressa adesione del minore.

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