Corriere legislativo n. 34/25

Page 1


Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

01 09 25 IN

EVIDENZA

Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

Ripartizione dei distacchi sindacali per il triennio 2025-2027 per la carriera diplomatica riguardo al servizio prestato in Italia

Modalità per l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Proroga dell’ordinanza urgente 6 agosto 2013 afferente la tutela dall’aggressione dei cani

Riparto regionale del fondo per le dipendenze patologiche – Triennio 2025-2027

Delegazione sindacale per il procedimento negoziale per l’accordo del triennio 2025-2027 per il personale direttivo e dirigente dei Vigili del fuoco

Delegazione sindacale per il procedimento negoziale per l’accordo del triennio 2025-2027 dei Vigili del fuoco e di ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti per il personale non direttivo e non dirigente

Aggiornamento del registro imprese

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE - Corte costituzionale – Sentenza N. 141-2025

Non è fondata l’eccezione di incostituzionalità del diritto di licenziamento individuale dei dirigenti, nonostante il generale divieto introdotto durante il Covid – 19

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

18 08 25

le Norme

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI PER IL TRIENNIO 2025-2027 PER LA CARRIERA DIPLOMATICA RIGUARDO AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA

Il Dipartimento della Funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 24 luglio, provvede alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili per il triennio 2025-2027, nell’ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, il quale è determinato in due unità. La suddetta ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è posta in essere in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all’amministrazione, accertate per ogni organizzazione sindacale rappresentativa alla data del 31 dicembre 2024. Pertanto, il contingente complessivo di due distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2025-2027, è attribuito all’organizzazione sindacale SNDMAE. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

18 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 190 DEL 18.08.2025

CIPE - MODIFICA DEL PROGRAMMA INNOVATIVO “RICERCA E INNOVAZIONE” COMPLEMENTARE AL PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 20-2025, del 15 maggio 2025, afferente al Ministero dell’università e della ricerca, procede a modificare il Programma operativo «Ricerca e innovazione», complementare al Piano Operativo Nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020. E’ pertanto approvata la modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, del Ministero dell’università e della ricerca

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

(POC), allegato alla suddetta delibera, di cui costituisce parte integrante. La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 122.921.976,97 euro, come segue ripartiti. 42.453.304,95 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; 80.468.672,02 euro derivanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento, ai sensi dell’art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020. La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito di detto incremento, passa da 408.312.500,00 euro a 531.234.476,97 euro. Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la governance e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma. All’esito delle operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON Ricerca e innovazione, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS. Il Ministero dell’università e della ricerca, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui alla predetta delibera: il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese; la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l’invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 190 DEL 18.08.2025

MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI ATTRIBUITI

ALL’ORGANISMO DI VERIFICA E CONTROLLO SULL’ASSISTENZA SANITARIA

Il decreto 25 giugno 2025, del Presidente del Consiglio dei ministri, detta modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. L’Organismo esercita il potere sostitutivo nel caso di mancata nomina del responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) entro il termine previsto dalla vigente normativa del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, nonché nel caso, in cui il RUAS o le regioni non svolgano i compiti loro affidati, ai sensi delle di19 08 25

segue le norme

sposizioni dettate dal citato decreto-legge n. 73 del 2024. L’Organismo subentra all’amministrazione titolare del potere nel caso di inadempienze parziali o totali, nei limiti dell’attuazione delle funzioni da eseguire. Adottato il provvedimento, la competenza ritorna al soggetto titolare del potere. Nell’esercizio del potere sostitutivo, l’Organismo ha gli stessi poteri e incontra gli stessi limiti dell’amministrazione titolare. Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2024, rilevati dal Ministero, l’Organismo contesta il ritardo o l’inadempienza dandone comunicazione alla regione nonché al Ministro della salute, assegnando un termine, di trenta giorni, per controdedurre. Decorso il suddetto termine, in assenza di controdeduzioni o in caso di controdeduzioni giudicate non accoglibili, l’Organismo assegna un ulteriore termine di sessanta/novanta giorni, salvo deroghe specificamente concordate, per eliminare le criticità. In caso di omesso riscontro o mancato superamento delle criticità, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente per l’adozione degli atti o provvedimenti non posti in essere o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. La sostituzione è comunicata al Ministro della salute e all’ Amministrazione titolare del potere. Nell’esercizio del potere sostitutivo, l’Organismo si può avvalere delle strutture e degli uffici dell’Amministrazione sostituita. Le spese e gli oneri sono a carico della Amministrazione sostituita. Ove il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) non sia nominato nei termini previsti, l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del direttore regionale della sanità.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 191 DEL 19.08.2025

PROCEDURE DI RALLENTAMENTO DELLA MARCIA DEI VEICOLI E

LORO FLUSSO – AUTO DI SICUREZZA (SAFETY CAR)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 21 luglio 2025, disciplina la procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, mediante la cosiddetta “auto di sicurezza” (Safety car). (Per disposi-

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

tivo safety car si intende il dispositivo di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e regolazione del flusso veicolare presente su una carreggiata, attuato con l’impiego di uno o più veicoli, allo scopo di effettuare un segnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo.) Le disposizioni dettate dal suddetto decreto si applicano alle procedure di rallentamento operate con l’impiego di veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale nonché dei soggetti abilitati nei seguenti casi: a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali; b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale. L’attuazione del dispositivo safety car deve prendere in considerazione almeno i seguenti elementi: a) caratteristiche della strada; b) tipologia della situazione di pericolo; c) posizione del punto di ingaggio; d) caratteristiche ed entità del flusso veicolare. Nel caso di esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili: a) contestualmente all’esecuzione del dispositivo safety car, dovrà essere garantito il presidio di tutti gli eventuali punti di ingresso presenti nel tratto stradale compreso tra il punto di attivazione del dispositivo safety car e il punto di ingaggio, che possano influire con l’efficacia dello stesso, garantendo, nel medesimo tratto, l’assenza di veicoli potenzialmente interferenti con il dispositivo safety car; b) l’esecuzione del dispositivo safety car deve essere presegnalata ad una adeguata distanza, mediante Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. Il dispositivo safety car è attuato secondo le istruzioni operative indicate nell’allegato A e secondo la segnaletica riportata nell’allegato B al predetto decreto.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 191 DEL 19.08.2025

segue le norme

08 25

PROROGA DELL’ORDINANZA URGENTE 6 AGOSTO 2013 AFFERENTE LA TUTELA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI

Con Ordinanza 10 luglio 2025, il Ministero della salute proroga la precedente Ordinanza 6 agosto 2013 e successive modificazioni, afferente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Stante la rilevanza per cittadini e proprietari, visto l’elevato numero di cani esistenti, segnatamente nei centri urbani, si ritiene opportuno riportare una sintesi dell’art. 1 della suddetta precedente ordinanza 6 agosto 2025. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Il proprietario e il detentore di un cane devono osservare quanto segue. A) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 192 DEL 20.08.2025

RIPARTO REGIONALE DEL FONDO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE –TRIENNIO 2025-2027

Il Ministero della salute, con decreto 1 agosto 2025, procede al riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche, per il triennio 2025-2027. Pertanto, il suddetto ri-

segue le norme

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

parto dell’importo di euro 236.640.000,00 corrispondente al 69,60% della somma di euro 340.000.000,00 per l’anno 2024, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall’emersione, alla data dell’8 gennaio 2025, dei lavoratori stranieri irregolari, è indicato nella colonna A della tabella 1 che costituisce parte integrante del predetto decreto. Con successivo provvedimento, si pone in essere il riparto delle risorse residue in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell’interno. Per il trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni, si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. 20 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 192 DEL 20.08.2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GIUGNO 2025, N. 124

Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. [Il decreto entra in vigore il 04.09.2025.]

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 192 DEL 20.08.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30 17 12 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GIUGNO 2025, N. 125

Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. [Il decreto entra in vigore il 04.09.2025.]

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 192 DEL 20.08.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

segue le norme

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA ALL’ESTERO – CRITERI DI ATTUAZIONE

08 25

Il decreto 16 maggio 2025 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce modalità attuative dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 che istituisce il «Fondo per la promozione della cucina italiana all’estero». Il Fondo suddetto è volto alla realizzazione di azioni per la valorizzazione e promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana. Le risorse da assegnare ammontano ad euro 950.000 per l’anno 2025, a valere sulle disponibilità del capitolo 2333 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Per l’attuazione del suddetto decreto, l’Amministrazione si avvale dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Accordo di collaborazione. A titolo di costi di gestione dell’Agenzia predetta, è ammessa forfettariamente in qualità di soggetto attuatore, una quota pari al 3% dell’importo predetto. All’occorrenza, l’ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche fieristici, che si svolgono all’estero. La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all’estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, anche tramite apposite sessioni formative, destinate al personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta preparazione dei piatti e sull’utilizzo dei prodotti. In occasione degli eventi in questione, possono essere svolte: a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al pubblico e ad operatori del settore della ristorazione, sui prodotti nazionali di qualità, sui sistemi di denominazione di origine e delle indicazioni geografiche, sulla stagionalità dei prodotti, sempre ai fini del corretto utilizzo dei prodotti; b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura della «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 193 DEL 21.08.2025

08 25

segue le norme

MODALITA’ ATTUATIVE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 95, PER QUANTO AFFERISCE AI PROGETTI “AUTOIMPIEGO” E “RESTO AL SUD”

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 11 luglio 2025, detta criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD). Sono beneficiari delle agevolazioni suddette i giovani che, alternativamente: a) risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dalla Programma nazionale: Giovani, donne e lavoro – (PN GDL); b) sono disoccupati nell’ambito del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal citato PN GDL. I giovani suddetti, allegano alla domanda di agevolazione una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante la condizione dichiarata. Invitalia ed Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), dandone tempestiva informazione al Ministero, possono stipulare accordi di collaborazione, non onerosi, con gli EntI Nazionali del Terzo Settore (ETS) al fine di promuovere le misure di cui al suddetto decreto, fornendo altresì ai soggetti beneficiari servizi di informazione, consulenza e assistenza per la presentazione delle domande di agevolazione e per l’avvio delle iniziative economiche mirate. Sono ammissibili alle agevolazioni in questione le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data. Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo, mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese; d) libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 193 DEL 21.08.2025

22 08 25

segue le norme

INFRASTRUTTURA DIGITALE PUBBLICA PER I PRODOTTI BIOLOGICI

Il decreto 24 luglio 2025, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, istituisce un’infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilità della provenienza e della qualità dei prodotti biologici. E’ pertanto istituita l’infrastruttura digitale pubblica, di seguito «BioTrac», al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare, sotto il profilo della trasparenza, della completezza e dell’accessibilità delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici in quanto utili ad orientare i cittadini verso scelte di consumo consapevoli. Il suddetto decreto individua, inoltre, le modalità di funzionamento dell’infrastruttura e le attività informative sulla provenienza, sulla qualità e sulla tracciabilità dei prodotti biologici, nonché le categorie di operatori biologici autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac», le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da considerare per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura. La «BioTrac» è gestita dal Ministero attraverso il Sistema informativo biologico (di seguito SIB), nell’ambito dell’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN). La «BioTrac» utilizza le informazioni e i dati già esistenti nei servizi del SIAN o nei servizi regionali interoperabili con il SIAN. Accedono in maniera gratuita alla «BioTrac», in ambiente riservato, le autorità competenti, con finalità di consultazione e vigilanza; gli operatori o gruppi di operatori biologici, direttamente o per il tramite di soggetto delegato, con finalità di alimentazione delle transazioni; gli organismi di controllo. Al fine della consultazione, la «BioTrac» garantisce l’accesso libero e gratuito, in ambiente pubblico, ai consumatori, per ottenere informazioni sulla provenienza, sulla tracciabilità e sulla qualità dei prodotti biologici. All’occorrenza, il sistema operativo predetto, al termine dell’inserimento dei dati, fornisce un codice identificativo univoco e/o un QR Code che viene apposto nell’etichettatura dei prodotti e viene altresì inserito sulla confezione/imballo o riportato nei documenti commerciali. Le modalità attuative e le specifiche tecniche del codice identificativo univoco e/o del QR Code sono stabilite con separato provvedimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, sentiti il «Tavolo tecnico per la produzione biologica». La realizzazione fisica dell’infrastruttura prevista dal decreto in questione, costituisce condizione per l’efficacia del suddetto decreto e deve essere completata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

08 25

22 08 25

DELEGAZIONE SINDACALE PER IL PROCEDIMENTO NEGOZIALE PER L’ACCORDO DEL TRIENNIO 2025-2027 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEI

VIGILI DEL FUOCO

Il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 6 agosto 2025, procede all’individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La suddetta delegazione sindacale, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL; CO.NA.PO.; FEDERDISTAT VV.F. e F.C. CISAL; UIL PA VV.F.; CONFSAL VV.F.; FP CGIL VV.F.; SI.N.DIR. VV.F.; AP VV.F.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 194 DEL 22.08.2025

DELEGAZIONE SINDACALE PER IL PROCEDIMENTO NEGOZIALE PER L’ACCORDO DEL TRIENNIO 2025-2027 DEI VIGILI DEL FUOCO E DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 6 agosto 2025 , procede all’individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti del personale non direttivo e non dirigente La suddetta delegazione sindacale, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: CO.NA. PO.; FNS CISL; UIL PA VV.F.; FP CGIL VV.F.; FEDERDISTAT VV.F. E F.C. CISAL; CONFSAL VV.F.; USB PI VV.F.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 194 DEL 22.08.2025

23 08 25

segue le norme

DESIGNAZIONE DI DIECI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

DELLA REGIONE CONTINENTALE E ALPINA NEL TERRITORIO DELLA

REGIONE PIEMONTE

Con decreto 30 luglio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, procede alla designazione di dieci Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alle regioni biogeografiche continentale e alpina, insistenti nel territorio della Regione Piemonte. Pertanto, si designano quali Zone speciali di conservazione (ZSC) otto siti della regione biogeografica continentale e due siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Piemonte. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC suddette sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea. Detta documentazione è pubblicata, a seguito dell’emanazione del predetto decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it), nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e segnalate in detta sezione.

23 08 25

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 195 DEL 23.08.2025

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO IMPRESE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 7 agosto 2025, afferente il Registro imprese, procede all’aggiornamento del precedente decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.06). Sono quindi approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 26 maggio 2025, elencate nell’allegato A al suddetto decreto. Dette specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 30 settembre 2025. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche è consultabile sul sito internet istituzionale dell’amministrazione www.mimit.gov.it. Il suddetto decreto

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 195 DEL 23.08.2025

Concorsi ed Esami

18 08 25

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA

GIULIA DI PALMANOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, area degli assistenti - ruolo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

CONCORSO

Ammissione, per titoli ed esami, ai corsi di dottorato di ricerca - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026.

UNIVERSITA’ DI FOGGIA

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XLI ciclo.

UNIVERSITA’ DI ENNA «KORE»

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XLI ciclo.

UNIVERSITA’ DI MILANO

CONCORSO

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

Ammissione al dottorato di interesse nazionale in Medicina dei sistemi - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026, secondo bando.

CONCORSO

Ammissione al dottorato di interesse nazionale in Medicina dei sistemi - PhD in systems medicine, anno accademico 2025/2026.

UNIVERSITA’ DI VERONA

CONCORSO

Ammissione al dottorato di ricerca in Informatica e lingue e letterature straniere - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ambiente, manutenzioni, ICT, protezione civile e sicurezza aziendale.

COMUNE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNITA’

DEL FRIULI ORIENTALE DI CIVIDALE DEL FRIULI

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di San Giovanni al Natisone.

segue Concorsi ed Esami

COMUNITA’

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il servizio urbanistica, edilizia privata, manutenzioni e patrimonio del Comune di Raveo.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato, in forma aggregata tra talune agenzie e aziende sanitarie.

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionaleingegnere gestionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento PAAPSS.

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.

DI MONTAGNA DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA DI VARESE

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONCORSO

Selezione pubblica, per esame, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, a tempo determinato.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE DI UDINE

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti vari profili professionali, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CHIVASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale con funzioni di data manager - coordinatore di studi clinici, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato addetto al servizio di portineria/centralino, area degli operatori, a tempo indeterminato.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti vari profili professionali, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per i presidi ospedalieri aziendali.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per i distretti aziendali - Case della comunità, alla SS Cure domiciliari e al Dipartimento salute mentale e dipendenze.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA - VALLE’E D’AOSTE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di tecnico sanitario di radiologia medica - professioni tecnico sanitarie, area dei professionisti della salute e dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Regione del Veneto.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente informatico, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Regione del Veneto.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, area degli operatori, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Regione del Veneto.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore tecnico specializzato - elettricista, area degli operatori, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Regione del Veneto.

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico

segue Concorsi ed Esami

specializzato - idraulico manutentore, area degli operatori, a tempo indeterminato, per la SC Gestione tecnico patrimoniale.

CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI «A. TOBLINI» - MALCESINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di cuoco, area degli operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, a tempo determinato della durata di diciotto mesi.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 64 DEL 19.08.2025

segue Concorsi ed Esami

08 25

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GRADUATORIA

Nuova graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di dieci posti di operatore di stazione, par. 139, area professionale 3ª, area operativa esercizio, a tempo indeterminato, per la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, di cui cinque posti riservati al personale di ruolo.

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA DI RENDE

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali - XLI ciclo, anno accademico 2025-2026 - bando aggiuntivo.

UNIVERSITA’ DI SIENA

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato - 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026.

AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo-contabile, area degli istruttori, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero

segue Concorsi ed Esami

il servizio civile nazionale.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CAMILLO - FORLANINI» DI ROMA

AVVISO

Procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto per la copertura di tredici posti, vari profili professionali ed aree.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA» DI SALERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, con specifica esperienza nel settore delle analisi genomiche e bioinformatiche.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

NOMINA

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Distretto Basso Isontino, per il Dipartimento di assistenza distrettuale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 DI GENOVA

CONCORSO

Conferimento a dirigente medico, chimico o biologo, dell’incarico quinquennale di dire-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

zione della S.C. Laboratorio analisi, disciplina di patologia clinica - Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE LARIANA DI COMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di logopedista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di fisioterapistaAPSF, a tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria per terapisti non vedenti.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO PREDABISSI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sani-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

tario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui dieci posti riservati ai volontari delle Forze armate.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di fisioterapista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per la S.C. Gestione operativa - NG EU, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Fisica sanitaria.

ESTAR

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, per le specifiche attività di supporto statistico agli studi clinici, per talune aziende sanitarie.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO DI CODOGNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo

TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

CDom, cat. assistenti, a tempo indeterminato.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore tecnico professionale informatico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata per gli enti del Servizio sanitario Regione Marche.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico ingegnere, a tempo determinato della durata di sedici mesi, per il Presidio

IRCCS INRCA di Ancona e l’Amministrazione centrale INRCA di Ancona.

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA

CONCORSO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di infermiere, a tempo indeterminato, pieno e determinato, per il Centro servizi area sanitaria e socio-sanitaria per persone adulte anziane e con disabilità.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 65 DEL 22.08.2025

Giurisprudenza rilevante

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

SENTENZA N. 141-2025 - DEC. 10.06.2025 - DEP. 31.07.2025

Non è fondata l’eccezione di incostituzionalità del diritto di licenziamento individuale dei dirigenti, nonostante il generale divieto introdotto durante il Covid – 19.

N. 141 SENTENZA 10 giugno - 31 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Licenziamento individuale - Limiti temporanei, introdotti per mezzo di decretazione d’urgenza nel marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti - Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore - Non fondatezza della questione. Lavoro - Licenziamento individuale - Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’agosto 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti - Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalita’ perseguita dal legislatore - Non fondatezza della questione. Lavoro - Licenziamento individuale - Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’ottobre 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti - Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 06 08 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

ottobre 2020, n. 126, art. 14, comma 2; decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 46; decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 12, comma 10. - Costituzione, art. 3. (T-250141)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141-2025, ultima depositata prima della pausa feriale, in data 31 luglio 2025, in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che indirettamente consentiva il licenziamento del “dirigente”, anche durante il periodo di vigenza dei limiti temporanei, introdotti per mezzo di decretazione d’urgenza nel marzo 2020 a causa del COVID-19. L’ampia disamina della Corte, conferma la sostanziale ed oggettiva “differenza” di connotazione e di trattamento del personale con effettiva qualifica dirigenziale. Ed invero, la Corte ribadisce che per i dirigenti, a prescindere dalle norme emergenziali, neanche il recesso per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, è giuridicamente applicabile ai lavoratori che rivestono la predetta qualifica. Osserva la Corte: “[…] La giurisprudenza di legittimità risulta essersi pronunciata, per la prima volta, proprio con le due odierne ordinanze di rimessione. Queste, in modo non implausibile, hanno sposato la tesi della non estensibilità ai dirigenti del “blocco” dei licenziamenti, evidenziando che l’istituto del recesso per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non è giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi tale qualifica. Ciò, del resto, è coerente con il costante orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il rapporto di lavoro del dirigente non e’ assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, come deriva dalla previsione dell’art. 10 della medesima legge che ne delimita l’ambito di applicazione soggettivo nei confronti dei lavoratori aventi la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’art. 2095 cod. civ. In tale quadro, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del lavoratore avente qualifica dirigenziale, derivante dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo contemplata dalla legge n. 604 del 1966 (in tal senso, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6540).

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

Successivamente alle due ordinanze di rimessione, la Corte di cassazione ha ribadito la tesi che esclude l’estensione ai dirigenti del divieto dei licenziamenti vigente nel periodo della pandemia, avviandosi ormai verso il consolidamento di questo indirizzo (sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634, e ordinanza n. 11429 del 2025).

Deve dunque concludersi che, allo stato attuale della riflessione giurisprudenziale, la quale va affermandosi quale diritto vivente, il divieto dei licenziamenti imposto dalla normativa emergenziale del periodo pandemico, in quanto eccezione agli ordinari poteri di recesso di cui gode la parte datoriale, non può essere esteso oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme. Queste si riferiscono espressamente ai soli lavoratori assoggettati alla disciplina del recesso individuale per motivi oggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, dalla quale è per definizione esclusa, secondo le previsioni dell’art. 10 della medesima legge, la categoria dei lavoratori dirigenti.

6.- Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono fondate.

6.1.- Le tre ordinanze di rimessione revocano in dubbio la legittimità costituzionale delle disposizioni sul “blocco” dei licenziamenti lungo un profilo interno alla categoria dirigenziale, che si assume ingiustificatamente differenziata a seconda che si tratti di licenziamento collettivo (precluso dalle norme di cui si tratta), ovvero di licenziamento individuale per ragioni oggettive (non intaccato dai divieti e, dunque, rimasto praticabile pure durante il periodo emergenziale).

La valutazione cui è chiamata questa Corte deve, dunque, esclusivamente focalizzarsi sulla nozione legale di «dirigente», quale prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095 cod. civ.). Ciò non toglie che la contrattazione collettiva possa riconoscere la qualifica di dirigente anche al di là della nozione legale. E parimenti il datore di lavoro può attribuire talequalifica come trattamento di miglior favore.

Questa Corte ha costantemente sottolineato che il dirigente, pur rientrando, per espressa previsione del codice civile, tra i lavoratori subordinati, non è comparabile

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

alle altre categorie, rispetto alle quali si caratterizza «per alcune significative diversità» (sentenza n. 228 del 2001; nello stesso senso, in precedenza, anche sentenze n. 180 del 1987, n. 101 del 1975 e n. 121 del 1972). Viene in rilievo, infatti, il particolare status del dirigente, che la giurisprudenza costituzionale non ha esitato a definire «un vero e proprio alter ego dell’imprenditore», in virtù sia dell’autonomia e della discrezionalità che connotano le sue decisioni, sia dei suoi poteri, anche rappresentativi, idonei «ad influenzare l’andamento e la vita dell’azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi» (sentenza n. 309 del 1992). La «piena fiducia» dell’imprenditore, di cui questo lavoratore deve godere, giustifica l’iscrizione del rapporto di lavoro del dirigente «nell›area della libera recedibilità», salva naturalmente «la stabilità relativa che è prevista dal contratto collettivo di categoria, il quale varia da impresa ad impresa», e salva altresì «la tutela che si deve riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua dignità di uomo e di lavoratore» (ancora, sentenza n. 309 del 1992).

6.2.- Muovendo da tali premesse, questa Corte ha più volte affermato che non contrasta con l’art. 3 Cost. l’esclusione dei dirigenti dall’applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, «compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento (sentenze n. 228 del 2001, n. 309 del 1992 e n. 121 del 1972; ordinanza n. 404 del 1992; le ultime due pronunce riguardano, in particolare, l’art. 10 della legge n. 604 del 1966, che esclude i dirigenti dall’applicazione, tra l’altro, dell’art. 1 di tale legge, cioè della disposizione che richiede l’esistenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo” di licenziamento)» (sentenza n. 194 del 2018). Il licenziamento del dirigente, pertanto, «non e’ da considerarsi alla stregua di quello degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell’area della completa discrezionalità dell’imprenditore» (sentenza n. 228 del 2001).

6.3.- I tratti differenziali così evidenziati, tuttavia, non escludono che il legislatore, nel discrezionale perseguimento di obiettivi di protezione ritenuti comuni a tutti i lavoratori, renda applicabili anche ai dirigenti determinati istituti, sorti a tutela delle altre categorie. E’ quanto avvenuto con la disciplina dei licenziamenti collettivi, che è stata estesa ai dirigenti per effetto della legge n. 161 del 2014 (art. 24, commi 1 e 1-quinquies,

Giurisprudenza rilevante

della legge n. 223 del 1991), anche per soddisfare esigenze di allineamento con la corrispondente normativa dell’Unione europea, di cui alla direttiva 98/59/CE.

Pur se previste in analogo contesto di natura “economica” («id est, per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento»: sentenza n. 7 del 2024), invece, le garanzie che assistono i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, continuano a proteggere i soli lavoratori non dirigenti, gli unici ricompresi nell’ambito applicativo della legge n. 604 del 1966 in base al suo art. 10.

6.4.- E’ dunque questo lo scenario che va considerato nella decisione delle odierne questioni di legittimità costituzionale. Questa Corte e’ chiamata a scrutinare la differenziazione, che si assume irragionevole nel contesto emergenziale della pandemia, tra due situazioni le quali, per essere entrambe connotate dalla natura economica delle ragioni che le accompagnano, appaiono ai rimettenti assimilabili: da una parte, vi sono i dirigenti che sarebbero stati coinvolti in procedure collettive di licenziamento (i quali mantengono il posto di lavoro); dall’altra, quelli cui viene intimato un licenziamento individuale per ragioni economiche (i quali, per il solo fatto di essere coinvolti in tale alternativa tipologia di recesso, finiscono per perdere il posto di lavoro). Non viene invece in rilievo, per le presenti questioni, il profilo del differente trattamento, quanto al “blocco” dei licenziamenti individuali per ragioni oggettive, tra la categoria dei dirigenti (che è stata esclusa dal “blocco” di questa tipologia di licenziamenti), da un lato, e le altre categorie di lavoratori (quadri, impiegati e operai, viceversa inclusi nel “blocco”), dall’altro lato. E’ dunque inconferente, ai fini del decidere, la questione pregiudiziale che l’amicus curiae ha prospettato, impostata lungo i binari della «discriminazione indiretta non sorretta da ragione obbiettiva» ma, unicamente, nella prospettiva del confronto tra i lavoratori dirigenti e i lavoratori non dirigenti.

6.5.- Sin da tempo risalente, questa Corte ha affermato che il legislatore «può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino», sempre che si tratti di ragioni che trovano «valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione» (sentenza n. 27 del 1969).

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

Diverse considerazioni fanno ritenere, nei casi oggi al vaglio di questa Corte, che la misura del divieto dei licenziamenti, così come introdotta e più volte reiterata durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sia sorretta da valide ragioni atte a giustificare sul piano costituzionale il trattamento differenziato riservato alla categoria dei dirigenti.

6.6.- Occorre anzitutto sottolineare che le norme emergenziali oggetto di censura ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivo oggettivo), come, del resto, rilevato dagli stessi rimettenti. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti caratterizzata dalla medesima “asimmetria” che i rimettenti denunciano, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei licenziamenti individuali dovuti a motivi “economici”, di cui alla legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono pacificamente, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria di lavoratori.

La corrispondenza tra i due assetti - quello ordinario e quello emergenziale, accomunati da analoga “asimmetria” - conferisce, già di per sé, coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal legislatore del periodo pandemico, vieppiù considerando che la sua discrezionalità, «nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie» (sentenza n. 213 del 2021).

Questa Corte ha rilevato che, nella situazione di emergenza sanitaria, «[i]l dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni [...] a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe» (sentenza n. 128 del 2021). E’ proprio sulla base del «metro di questa maggiormente estesa discrezionalità» (sentenza n. 213 del 2021) che, al pari delle altre misure emergenziali già scrutinate da questa Corte, va valutata anche quella del “blocco” dei licenziamenti, che ha differenziato i dirigenti a seconda della tipologia (collettiva, ovvero individuale) del recesso per ragioni “economiche”.

Come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il regime ordinario del

Giurisprudenza rilevante

licenziamento dei dirigenti per motivi “economici”, a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è coerentemente intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “blocco” dei licenziamenti e a escludere da quest’ultimo i dipendenti rientranti nella nozione legale di dirigente ai sensi dell’art. 2095 cod. civ.

6.7.- I tratti essenziali della misura così imposta appaiono, del resto, coerenti con le condizioni di legittimità che la giurisprudenza di questa Corte ha già enucleato per le norme di natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella eccezionalità, temporaneità e proporzionalità delle stesse (in particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021).

Il divieto dei licenziamenti, pur se più volte reiterato nel tempo, non ha mai perso la sua connotazione di transitorietà, legata all’insorgere della pandemia, ed è cessato una volta esaurita la fase dell’emergenza. Il succedersi delle varie disposizioni, nel corso dei mesi, testimonia il continuo aggiornamento e la costante rivalutazione dei contrapposti interessi, operata dal legislatore di pari passo con l’evolversi della pandemia.

Le esposte considerazioni denotano lo sforzo di rendere la misura in esame proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica dell’extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, contemperata con il minor sacrificio possibile per i vari interessi in gioco. Sarebbe, invero, limitante rintracciare la ratio delle disposizioni censurate sul solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, venendo piuttosto in rilievo, nel bilanciamento operato dal legislatore, valutazioni, necessariamente più generali, di natura sociale ed economica.

6.8.- Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente piu’ “forti”.

Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), quella stes-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

sa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva.

7.- Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono essere dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2024;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2024;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse

Giurisprudenza rilevante

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025

[Omissis]

LINK AL TESTO INTEGRALE 1a SERIE SPECIALE CORTE COSTITUZIONALE N. 32 DEL 06.08.2025

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

09 25

L’aula risplenderà i lavori dal 9 settembre 2025.

CAMERA – AULA

Alla Camera i lavori delle Commissioni e i lavori dell’Assemblea riprenderanno dal 9 settembre  2025.

SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

2

3

Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

8

9

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.