Corriere legislativo n. 32-33/25

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Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

08 25 IN EVIDENZA

Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

Legge 1 agosto 2025, n. 113 – Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 26 giugno 2025, n. 92 – Norme urgenti per il sostegno alla produzione

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – Norme urgenti di contrasto ad attivita’ illecite in tema di rifiuti e per l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 – Norme urgenti in tema di giustizia

Legge 8 agosto 2025, n. 118 – Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 8 agosto 2025, n. 118 – Finanziamento di attività economiche, interventi di carattere sociale ed infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Legge 8 agosto 2025, n. 119 – Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 giugno 2025, n. 96 – Organizzazione di grandi eventi sportivi e disposizioni in tema di sport

Legge 8 agosto 2025, n. 120 – Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 – Delega al governo per la riforma fiscale

Legge 8 agosto 2025, n. 122 – Norme in tema di composizione di giunte e consigli regionali ed incompatibilità

CORRIERE LEGISLATIVO

segue IN EVIDENZA

Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti anno 2025

Proroga del termine di aggiudicazione per gli interventi antisismici nelle scuole - Piani 2023-2025

Contributi compensativi erogati a carico del fondo di solidarieta’ nazionale della pesca ed acquacoltura

Contributi economici a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno

Testo unico per l’imposta di registro ed altri tributi indiretti

Strutture pubbliche di base per accertamenti medico-legali e tossicologico forensi

Valori indice per il fondo mutualistico nazionale di copertura dei danni catastrofali meteoclimatici all’agricoltura - anno 2025 e vivai di fragole - Annualità 2024

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 135-2025 – RETRIBUZIONI MASSIME

DEI PUBBLICI DIPENDENTI - E’ costituzionalmente illegittima la misura massima della retribuzione dei pubblici dipendenti, introdotta per legge ed in via eccezionale, nel 2011. Questa deve tornare ad essere commisurata alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione e non prefissata in modo assoluto e permanente.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - Malattia del lavoratoreSuperamento del periodo di comporto. - Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto; ma tale obbligo sussiste, per correggere le eventuali indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro ha fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga, i quali possono ingenerare un ragionevole affidamento.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

04 08 25

Newsletter n. 32/2025

STATUTO SPECIALE REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - MUSEO

STORICO

MILITARE DI PALMANOVA

Il decreto legislativo 10 luglio 2025, n. 112, reca norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova, esistente nel Comune di Palmanova». Il suddetto decreto dispone in ordine alle procedure, modalità e termini del trasferimento del «Museo storico militare di Palmanova», sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente esposta nel compendio medesimo. Il competente Ufficio dell’Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce alla Regione quanto sopra specificato. Il verbale di consegna del predetto bene è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell’Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione. Ove si renda necessaria l’autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione e le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna è comunicato al soprintendente. Il trasferimento in proprietà del bene suddetto, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. Dalla data del verbale di consegna, l’ente al quale è trasferito il bene, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici ed ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito. I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta, attualmente di proprietà statale e individuati con apposito inventario compilato d’intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, sono anch’essi trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni in questione. Il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

per il trasferimento in proprietà dei beni in favore del medesimo Comune. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell’Ente destinatario. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l’attuazione del predetto decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. Il decreto legislativo entra in vigore il 19.08.2025.

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04 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 179 DEL 04.08.202

NORME DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN DETERMINATE ZONE

Il Commissario straordinario alla peste suina africana, presso il Ministero della salute, con Ordinanza n. 4-2025, del 4 agosto 2025, dispone ulteriori misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Si dispongono inoltre una Zona di riduzione della densità del cinghiale e modifiche all’ordinanza commissariale n. 3/2025. All’occorrenza, con eccezione delle porzioni di territorio in restrizione, nelle unità di gestione (UDG) e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale, in deroga all’art. 18 della legge n. 157/1992, è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. Le UDG e i comuni in questione, sono riportati nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario eventuali modifiche delle suddette zone entro il 25 agosto 2025. Le regioni e le provincie autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto sopra previsto, sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale, individuano per ciascuna UDG di cui all’allegato 1, i target di abbattimento, che devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree protette, il target di depopolamento corrisponde ad una densità ad obiettivo zero. I target di abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo faunistico. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario i target di abbattimento individuati per ciascun territorio entro il 25 agosto 2025. I capi abbattuti devono essere

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all’esito dei test. La locale autorità competente può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti, previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell’alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni. I campionamenti e i relativi risultati, devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA, attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 179 DEL 04.08.2025

LEGGE 1 AGOSTO 2025, N. 113 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92 – NORME URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

La legge 1 agosto 2025, n. 113 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, di cui abbiamo dato a suo tempo notizia. Di seguito, una selezione sintetica delle modificazioni apportate in sede di conversione. Per far fronte ad eccezionali emergenze climatiche, compreso particolari ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il suddetto . Il trattamento previsto nei casi di in05 08 25

segue le norme

temperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le suddette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorisce l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione per il 2025, in via eccezionale, onde rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione, dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore ad euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre. Per favorire la riqualificazione industriale ed ambientale dell’area del polo siderurgico di Piombino, il concessionario acquisisce la proprietà superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell’autorità concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprietà superficiaria e l’ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprietà superficiaria, che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell’atto di concessione, a rimettere i beni in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest’ultimo caso, quando l’ordine non è

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eseguito, l’autorità concedente può provvedervi d’ufficio a spese di chi spetta. La legge entra in vigore il 06.08.2025.

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05 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 180 DEL 05.08.2025

RIPARTO REGIONALE DEL FONDO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Il Ministero della salute, con decreto 10 luglio 2025, detta i criteri di riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche - ID Monitor 6162. Allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, il criterio di riparto tra le regioni, delle risorse relative al Fondo per le dipendenze patologiche, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è come segue definito. A) per il primo triennio: una quota pari al 70% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della quota di accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 30% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). B) per i trienni successivi al primo: una quota pari al 30 % del Fondo per le dipendenze patologiche, per quote d’accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 70% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). La tabella di riparto sarà estrapolata dal Sistema informativo, in termini percentuali per ciascuna regione, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso il flusso SIND, riferite all’ultima annualità disponibile. Onde favorire una ottimale programmazione delle attività e la connessa gestione delle risorse, relative al Fondo per le dipendenze patologiche, le regioni presentano la pianificazione triennale delle attività e delle relative spese, a legislazione vigente e nei limiti dello stanziamento di bilancio.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 180 DEL 05.08.2025

segue le norme

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92

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Testo del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2025, n. 113 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali».

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 180 DEL 05.08.2025

SORVEGLIANZA E CONTROLLI SULLE APPARECCHIATURE RADIO

Con decreto 6 giugno 2025, n. 115, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta il regolamento che modifica il precedente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio. Di seguito, una sintesi selettiva delle modifiche più rilevanti. Nelle classi di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1, presenti sul mercato, presso il fabbricante occorre verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui all’Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti di ricarica nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività di controllo verifica, altresì, che la presa USB sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili. Presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare che, se l’operatore economico offre la possibilità di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, insieme a un dispositivo di ricarica, l’operatore economico offra anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilità sia offerta, quando l’apparecchiatura radio è messa a disposi06 08 25

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segue le norme

zione dei consumatori e degli altri utenti finali, è effettuata attraverso opportuni e mirati controlli. Presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell’Allegato I bis, parte II, del decreto, nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’apparecchiatura radio. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe. Presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell’etichetta. Il decreto entra in vigore il 21.08.2025.

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06 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 181 DEL 06.08.2025

BANCA D’ITALIA – MODIFICHE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO A FINI TERRORISTICI E ALLE RELATIVE VERIFICHE PREVENTIVE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Banca d’Italia, con delibera n. 251-2025 del 23 luglio 2025, apporta modifiche tecniche all’ organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019 e alle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» del 30 luglio 2019.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 181 DEL 06.08.2025

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segue le norme

CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SCIENTIFICO DELL’IRCCS

“OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE – ISTITUTO DON CALABRIA” PER L’AREA “MALATTIE INFETTIVE”

Con decreto 16 luglio 2025, il Ministero della salute conferma il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato «Ospedale classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria», in Negrar, nell’area tematica «malattie infettive», con sede in Negrar (VR) - via don Angelo Sempreboni, n. 5. Il suddetto riconoscimento è soggetto a revisione, decorsi due anni dal predetto decreto, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 182 DEL 07.08.2025

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA FRANA DEL 14 MARZO 2025 NEL COMUNE DI PELAGANO – LOCALITA’ BOCCASSUOLO

Il Dipartimento della Protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Ordinanza n. 1156, del 30 luglio 2025, dispone primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo. All’occorrenza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e può individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta ordinanza, un piano degli interventi

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il piano predetto, deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l’indicazione dell’oggetto della criticità, nonché l’indicazione della relativa stima di costo. Il suddetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse disponibili. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse. Gli interventi di cui alla citata ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla predetta ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 182 DEL 07.08.2025

DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 116 – NORME URGENTI DI CONTRASTO AD ATTIVITA’ ILLECITE IN TEMA DI RIFIUTI E PER L’ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, emana disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Di seguito, una estrema sintesi selettiva delle disposizioni maggiormente rilevanti. Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito

segue le norme

con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione, sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro. L’accertamento delle violazioni in questione può avvenire senza contestazione immediata , attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione , è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Chiunque, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale, ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Le pene sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata, è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Per il finanziamento dell’attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025. Al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l’esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati. Il decreto-legge entra in vigore il 09.08.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 183 DEL 08.08.2025

DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 117 – NORME URGENTI IN TEMA DI GIUSTIZIA

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, emana disposizioni urgenti in tema di giustizia. Di seguito, una estrema sintesi selettiva delle disposizioni maggiormente rilevanti. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell’organico dei giudici professionali. In deroga a quanto previsto dall’articolo 110 del regio decreto 30 08 08 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un’applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado con particolari arretrati. L’applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto, ai sensi dell’articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell’articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l’udienza si svolga in presenza, ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 127-bis e il giudice ritiene l’istanza fondata, rimette la causa al capo dell’ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell’ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Al fine di adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell’esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. Il decreto-legge entra in vigore il 09.08.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 183 DEL 08.08.2025

La legge 8 agosto 2025, n. 118, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di in09 08 25

LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 118 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 118 –FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE, INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

frastrutture, trasporti ed enti territoriali, di cui abbiamo già dato notizia. Di seguito, una sintesi selettiva delle più rilevanti modificazioni apportate in sede di conversione. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall’articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall’articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza , da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, è incrementata di 11 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d’intervento già approvati con decreti del Ministro dell’università e della ricerca. Per le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell’attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Il decreto-legge entra in vigore il 10.08.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 184 DEL 09.08.2025

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

La legge 8 agosto 2025, n. 119, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione di grandi eventi portivi ed in tema di sport, cui abbiamo già dato notizia. Di seguito una sintesi selettiva delle più rilevanti modificazioni apportate in sede di conversione. Per garantire la funzionalità dell’opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l’evento, il comune di Milano, d’intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell’opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l’incremento dei fattori produttivi per l’accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell’evento. A tal fine, è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l’anno 2025. I comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo 09 08 25

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché’ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali». 09 08 25

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LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 119 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96 –ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI SPORT

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l’organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, della “America’s Cup - Napoli 2027”, dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport , deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Le suddette disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari. Il decreto-legge entra in vigore il 10.08.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 184 DEL 09.08.2025

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 10), recante: «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport».

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N. 184 DEL 09.08.2025

09 08 25

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LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 120 – MODIFICHE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111 – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

La legge 8 agosto 2025, n. 120, apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Si segnalano in particolare le sottoelencate disposizioni. Previsione della possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l’introduzione di analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La delega volta a uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio

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LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 122 – NORME IN TEMA DI COMPOSIZIONE DI GIUNTE E CONSIGLI REGIONALI ED INCOMPATIBILITA’

La legge 8 agosto 2025, n. 122, reca disposizioni in tema di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. Si dispone, tra l’altro, che il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento. Ed inoltre, che il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo 09 08 25

segue le norme

del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale. In occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale, sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell’indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera. La legge entra in vigore il 24.08.2025.

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N. 184 DEL 09.08.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

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33/2025

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DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI AGLI INDIGENTI ANNO 2025

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 20 giugno 2025, adotta il programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2025, mediante le risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», che ammontano a 54.900.000,00 euro per l’anno 2025. Il Fondo è istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono specificate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del suddetto decreto. AGEA provvede all’espletamento delle gare per l’acquisizione dei prodotti di cui all’allegato 1 e per la consegna dei prodotti in questione alle organizzazioni caritatevoli, come definite dall’art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell’acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare. I controlli amministrativi e logistici, inerenti l’attuazione del programma, sono di competenza dell’ AGEA. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA elabora e trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2025, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 185 DEL 11.08.2025

PROROGA DEL TERMINE DI AGGIUDICAZIONE PER GLI INTERVENTI

ANTISISMICI NELLE SCUOLE - PIANI 2023-2025

Con decreto 3 luglio 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito, procede alla proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla

CORRIERE LEGISLATIVO

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normativa antisismica, relativamente ai piani 2023-2025. Pertanto, il suddetto termine, precedentemente previsto dall’ art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), è prorogato, dal 13 luglio 2025, al 13 luglio 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso. Il suddetto decreto 3 luglio 2025, è comunicato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse ed il supporto alle istituzioni scolastiche

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CONTRIBUTI COMPENSATIVI EROGATI A CARICO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE

DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 18 luglio 2025, detta criteri di priorità per l’assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. Il suddetto fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore , causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025. Al Fondo predetto, possono accedere le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi , nell’ambito del Programma assicurativo annuale della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’art. 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità , verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, individuate ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 185 DEL 11.08.2025

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 186 DEL 12.08.2025 11 08 25

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO

Il decreto 30 luglio 2025, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, procede all’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Beneficiano del suddetto contributo i cittadini dei nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, con i seguenti requisiti alla data della pubblicazione del predetto decreto: a. iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale); b. certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del citato decreto includano percettori di: a) Assegno di inclusione; b) Reddito di cittadinanza; b1) Carta acquisti; b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale). Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; d) Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. E’ concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari a 500,00 euro. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità - come indicati nell’allegato 1 - con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. I Comuni ricevono dall’INPS, l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate , individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e posti a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente: a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

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ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO ED ALTRI MINISTRI DI CULTO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 30 luglio 2025, dispone l’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l’anno 2024. Pertanto, il suddetto contributo, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da euro 1.948,66 annui a euro 2.053,89 annui.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 186 DEL 12.08.2025

DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2025, N. 123

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. [In vigore dal 13.08.2025.] 12 08 25

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N. 186 DEL 12.08.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Il decreto 30 luglio 2025, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, conferma l’incarico al Consorzio tutela Speck Alto Adige a svolgere le funzioni di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la Indicazione Geografica Protetta –(IGP): «Speck Alto Adige». Pertanto, è confermato per un triennio l›incarico precedentemente concesso al Consorzio tutela Speck Alto Adige, con sede legale in Bolzano - via dei Porti13 08 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

ci n. 71 - a svolgere le funzioni di tutela e vigilanza, di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, per la IGP «Speck Alto Adige». Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 4 dicembre 2003 e nel suddetto decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

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13 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 187 DEL 13.08.2025

STRUTTURE PUBBLICHE DI BASE PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI E TOSSICOLOGICO FORENSI

Il Ministero della salute, con decreto 23 giugno 2025, procede all’individuazione delle strutture pubbliche di base deputate agli accertamenti medico-legali e tossicologico forensi. I laboratori presso le strutture pubbliche di base, che effettuano gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi delle sostanze stupefacenti e psicotrope in reperti non biologici, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegato I, che costituisce parte integrante del suddetto decreto. I laboratori individuati sono elencati nell’allegato II, che costituisce parte integrante del predetto decreto. L’allegato II è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. I laboratori presso le strutture pubbliche di base di cui al menzionato allegato II, non possono avvalersi di laboratori privati nello svolgimento degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi. Ad istanza dell’interessato, le analisi di revisione sono condotte presso un laboratorio diverso dal laboratorio che ha effettuato la prima analisi.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 187 DEL 13.08.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

14 08 25

VALORI INDICE PER IL FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE DI COPERTURA DEI

DANNI CATASTROFALI METEOCLIMATICI ALL’AGRICOLTURA - ANNO 2025 E AI

VIVAI DI FRAGOLE - ANNUALITA’ 2024

Il decreto 26 giugno 2025, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, approva un ultimo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l’anno 2025 e procede alla rideterminazione del valore indice del codice prodotto D67 - Vivai di piante di fragola per l’annualità 2024. Pertanto, sono approvati i valori indice riportati nell’allegato 1 al suddetto decreto e utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole nell’anno 2025. Per tutte le rimanenti colture vegetali, per le quali non è stato possibile calcolare il valore indice, ai sensi dell’allegato 10 al PGRA 2025, si applica, in funzione della relativa unità di misura, il seguente valore: 33 euro/mq o 214 euro/ha. Il valore indice del codice prodotto D67 - Vivai di piante di fragola per l’annualità 2024, è rideterminato come indicato nell’allegato 3 al predetto decreto.

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N. 188 DEL 14.08.2025

CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO DAGLI ISCRITTI AL FONDO DI GARANZIA PER I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 1 agosto 2025, procede alla determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, per l’ anno 2025. Pertanto, il suddetto contributo è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione , nel corso dell’anno 2024. I relativi versamenti devono 14 08 25

CORRIERE LEGISLATIVO

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essere effettuati entro il 31 ottobre 2025. Nello stesso termine, i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni percepite nel corso dell’anno 2024.

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AMMONTARE DEL CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO 2023 E DEL CONTRIBUTO PROVVISORIO 2024 DOVUTO ALL’ORGANISMO CENTRALE DI STOCCAGGIO ITALIANO

(OCSIT)

Con decreto 30 maggio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, determina l’ammontare del conguaglio del contributo 2023 e l’ammontare provvisorio del contributo 2024 dovuto all’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), per l’effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. Pertanto, il costo per l’operatività dell’OCSIT per l’anno 2023, è fissato a consuntivo nella misura di 85.447.390 euro. Onde garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’OCSIT, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi previsti dalla normativa vigente, così come identificati per natura a bilancio. Per l’anno 2023, il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 85.517.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto, per un valore di 69.610 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l’anno 2023 è come segue ripartito tra i soggetti obbligati: a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; b) quota variabile pari a 1,942974 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell’anno 2022 da ciascun soggetto obbligato. L’OCSIT, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell’anno 2023 tra tutti i soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni. L’OCSIT, nell’effettuare la suddetta ripartizione , provvede alla richie-

CORRIERE LEGISLATIVO

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sta di pagamento della rata a saldo ed alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo consuntivo, per l’anno 2023, in unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto decreto. Il contributo provvisorio per l’anno 2024, è determinato nella misura di 110.354.000 euro. Il contributo provvisorio per l’anno 2024 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell’anno scorta e corrisponde al 100% del totale. L’OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all’allegato A, capitolo 3.4 , del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell’anno 2023 da parte dei soggetti obbligati e ne dà comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica , entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

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16 08 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 189 DEL 16.08.2025

AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DEGLI UFFICI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 PER I PROGETTI DEI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI – ESECUZIONE ANTICIPATA

Il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Ordinanza n. 45-2025, del 6 agosto 2025, dispone l’esecuzione anticipata dell’affidamento  a mezzo piattaforma telematica certificata di e-procurement TuttoGare, del Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati, ai fini dell’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti. Pertanto, nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti in capo alla società Framinia e.c.s. S.r.l., il responsabile unico del progetto

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

suddetto è autorizzato ad aggiudicare il servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati , ai fini dell’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti, alla società Framinia e.c.s. S.r.l., dal giorno della scadenza della presentazione dell’offerta. La predetta società Framinia e.c.s. S.r.l., dopo l’aggiudicazione, è autorizzata a procedere all’esecuzione anticipata del contratto, in espressa deroga alle vigenti disposizioni normative, ancorché di carattere speciale. La sottoscrizione del contratto di affidamento è subordinata al buon esito delle verifiche in capo alla suddetta società. Il mancato possesso dei requisiti, comporterà la revoca dell’aggiudicazione e la società non avrà nulla a che a pretendere per le prestazioni già eseguite. Si dispone, altresì: la trasmissione del presente provvedimento all’Area VIA e autorizzazione rifiuti e alla Direzione 1 «Affari generali e supporto giuridico», della struttura commissariale; la pubblicazione della suddetta ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo. La citata ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 189 DEL 16.08.2025

Concorsi ed Esami

05 08 25 Newsletter n. 32/2025

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI CONCORSI ED ESAMI

G.U. 4a SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 61 DEL 05.08.2025

UNIVERSITA’ DI TRENTO

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Innovazione industriale, anno accademico 2025/2026, ciclo 41.

AVVISO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee, 41° ciclo - anno accademico 2025/2026, secondo bando.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA

CONCORSO

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministra-

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tivo, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

MOBILITA’

Mobilità, per titoli e prova colloquio, per la copertura di tre posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

MOBILITA’

Mobilità, per titoli e prova colloquio, per la copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Conferimento a dirigente medico, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della S.C. Ostetricia e ginecologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA

CONCORSO

Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di settantanove posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per talune aziende.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO

MOBILITA’

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di infermiere di

CORRIERE LEGISLATIVO

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comprovata esperienza nel campo dell’emergenza-urgenza, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile/edile, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Stabilizzazione del personale dirigenziale, per la copertura di posti di dirigente veterinario, aree A e B, riservata al personale che ha prestato servizio durante la pandemia di COVID-19.

CONCORSO

Stabilizzazione del personale precario, per la copertura di quindici posti di infermiere.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, di cui un posto per la SC Ingegneria clinica aziendale di Pavia e un posto per la SC Gestione operativa Next Generation EU.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico geometra, area degli assistenti, indetto in forma congiunta tra talune aziende sanitarie.

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OSPEDALE «VALDUCE» DI COMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di dodici posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI N. 61 DEL 05.08.2025

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CONSIGLIO

NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CONCORSO

Indizione della 142ª sessione degli esami di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, per titoli ed esami, riservato a candidati palestinesi, in Ingegneria e scienze dell'informazione e in Letterature, arti, media: la transcodificazione - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026, nell'ambito dell'iniziativa AICS Intervento multidisciplinare a sostegno dell'educazione alla parità di genere in Palestina.

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Sistema agro-alimentare, XLI ciclo, sede di Piacenza.

UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca - XLI ciclo, anno accademico 2025-2026.

UNIVERSITA' DI TRENTO

Ammissione al dottorato di ricerca in Ingegneria e scienza dell'informazione - secondo bando, 41° ciclo - anno accademico 2025/2026. 05 08 25

CONCORSO

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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia, management e metodi quantitativi, borsa aggiuntiva, XLI ciclo - anno accademico 2025/2026.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Morsano al Tagliamento.

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali del Comune di Tolmezzo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CAMILLO - FORLANINI» DI ROMA

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza per la copertura di un posto di dirigente ingegnere informatico.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

CONCORSO

Conferimento a dirigente farmacista, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direzione della UOC Farmacia territoriale, disciplina di farmaceutica territoriale.

CORRIERE LEGISLATIVO

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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI ROMA

CONCORSO

Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Ingegneria clinica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - TIVOLI

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza, area sanità e comparto, per la copertura di ventinove posti, vari profili professionali e discipline.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore sociosanitario, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per la S.C. Gestione operativa - percorsi di accoglienza e libera professione.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa Distretto Oglio Ovest.

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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per i servizi dell'offerta territoriale, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore sociosanitario, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

CORRIERE LEGISLATIVO

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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, area degli operatori, a tempo indeterminato, per la S.C. Gestione acquisti.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - elettrotecnico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra talune aziende sanitarie.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI N. 62 DEL 08.08.2025

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UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

CONCORSO

Valutazione comparativa per la chiamata di quattordici professori associati, vari GSD e Dipartimenti.

CONCORSO

Valutazione comparativa per la copertura di ventidue posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA’ «CA’ FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato in Scienze polari e a due posti aggiuntivi con borsa per il corso di dottorato in Lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio, 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

UNIVERSITA’ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XLI ciclo, anno accademico 2025/2026.

UNIVERSITA’ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI DI TORREVECCHIA TEATINA

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Sustainable blue Economy and One Health - XLI ciclo, anno accademico 2025/2026.

CORRIERE LEGISLATIVO

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COMUNE DI SEDEGLIANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA’» DI NOVARA

AVVISO

Avviamento numerico a selezione riservato in convenzione ex articolo 11, legge n. 68/1999, per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo, area del personale di supporto - ruolo amministrativo.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere gestionale, a tempo indeterminato.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitariotecnico audiometrista, a tempo pieno ed indeterminato.

MOBILITA’

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitariotecnico audiometrista.

CONCORSO

Conferimento a farmacista dell’incarico di direttore di struttura complessa per la U.O. Farmacia ospedaliera Sud - Ospedale di Rovereto, Servizio ospedaliero provinciale, disciplina di farmacia ospedaliera.

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AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ortottista, per gli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale sanitario o tecnico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per la SC Qualità Risk Management.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE LARIANA DI COMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantacinque posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato autista - addetto al trasporto sanitario, area degli operatori, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le articolazioni di staff delle direzioni.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti vari profili professionali a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA ZERO DI PADOVA

RETTIFICA

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa Autorizzazione all’esercizio e organismo tecnicamente accreditante.

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO «CARLO BESTA» DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di

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radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per la SC Neuroradiologia.

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO DI CASALE DI SCODOSIA

RETTIFICA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di operatore addetto all’assistenza, area degli operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo, di cui tre posti riservati prioritariamente a volontari delle Forze armate.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI n. 63 del 12.08.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

Newsletter n. 32/2025

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

07 25

SENTENZA N. 130-2025 - DEC. 09.07.2025 - DEP. 28.07.2025

E’ costituzionalmente illegittima la misura massima della retribuzione dei pubblici dipendenti, introdotta in via eccezionale nel 2011. Questa deve tornare ad essere commisurata alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione e non prefissata in modo assoluto e permanente.

N. 135 SENTENZA 9 - 28 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell’indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Necessaria temporaneità della misura, non più giustificabile, viste anche le deroghe introdotte per alcune categorie di soggetti e i mancati risparmi attesi - Violazione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura ammnistrativa - Necessità di rimuovere il vulnus per ogni appartenente alla pubblica amministrazione - Rimozione del tetto contributivo vigente, fissato in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari - Illegittimità costituzionale in parte qua, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

dell’indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione del carattere rappresentativo dell’organo, stante il disincentivo a concorrere da parte dei magistrati più anziani - Non fondatezza delle questioni. Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell’indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura ammnistrativa - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, comma 1; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-ter, comma 1. - Costituzione, artt. 101, secondo comma, 104, quarto comma, e 108, secondo comma.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 135-2025, depositata in data 28 luglio 2025, dichiara l’illegittimità costituzionale della misura massima della retribuzione dei pubblici dipendenti, fissata nel 2011, in contrasto con gli articoli 101, secondo comma, 104, quarto comma e 108, secondo comma della Costituzione. Osserva la Corte che il predetto tetto massimo può essere legittimo, ma solo in via eccezionale e per un periodo limitato di tempo, motivato da straordinarie esigenze di finanza pubblica ma, in via ordinaria, il suddetto tetto deve essere parametrato alla retribuzione via via percepita dal primo presidente della Corte di Cassazione. Peraltro, in via incidentale, si sottolinea come la citata sentenza, si pone sostanzialmente in modo critico nei confronti di “tetti” retributivi fissati in via permanente in maniera apodittica ed autoritativa. Ancora una volta, quantunque indirettamente, sembrano riaffermarsi i principi costituzionali dell’art. 36, comma primo, della Carta costituzionale, secondo cui la retribuzione deve essere commisurata alla “quantità e qualità del lavoro svolto”. In tal senso, indirettamente appare quindi riaffermato il ruolo insostituibile del sindacato, ancorché, nel caso della sentenza, si tratti di categoria non contrattualizzata. Leggiamo nelle motivazioni: “[…] Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale che sono state in passato sollevate, quanto al massimale retributivo, con riferimento al principio di indipendenza della magistratura, questa Corte

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

si è pronunciata in un momento in cui non erano ancora maturate ragioni sufficienti, a tre anni dall’entrata in vigore della norma, per ritenere che l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, avesse illegittimamente compresso in modo permanente, e non solo in via temporanea, il livello retributivo della magistratura, incidendo su quello del primo presidente della Cassazione (sentenza n. 124 del 2017). Tale conclusione non puo’ essere ora confermata, a distanza di oltre dieci anni dall’adozione della disposizione censurata e nell’ambito di un contesto normativo e fattuale del tutto differente.

4.6.- Il “tetto retributivo”, infatti, e’ stato introdotto nel 2011 in una situazione di instabilità finanziaria di eccezionale gravità, indotta da una allarmante crisi del debito sovrano italiano. Pertanto, tale misura, seppur derogatoria rispetto a molteplici precetti costituzionali, aveva una giustificazione solo se a carattere congiunturale e temporaneo, rispetto ad una situazione del tutto particolare.

4.7.- Un ulteriore e sopravvenuto profilo di criticita’ del limite massimo retributivo è rappresentato dall’introduzione di alcune norme che, per specifici soggetti, hanno derogato al carattere generale del “tetto retributivo”. Si tratta, in particolare, dell’art. 34, comma 1, lettera d), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha previsto a favore dei commissari di Sogin spa un compenso «anche in deroga al limite massimo retributivo»; nonché degli artt. 13-bis e 14 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che hanno sottratto al “tetto retributivo” i dipendenti delle società pubbliche di rilievo strategico.

Introducendo disposizioni derogatorie, anziché procedere a una revisione complessiva del limite massimo retributivo, il legislatore non solo ha infranto la natura generalissima, ritenuta da questa Corte di «importanza dirimente» (sentenza n. 124 del 2017), del “tetto retributivo”, ma ne ha confermato irreversibilmente il carattere duraturo, e per nulla transitorio, anche nei confronti dei magistrati.

In conclusione, il “tetto” di cui all’esaminato art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in origine costituzionalmente tollerabile in ragione della temporaneità

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

della misura disposta nei confronti del personale di magistratura, si è progressivamente posto in contrasto con la Costituzione una volta «palesata appieno la natura strutturale» della previsione (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in tal modo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta, per violazione degli artt. 108, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.

4.8.- Su un piano più generale, occorre, infine, interrogarsi sulla quantificazione dei risparmi di spesa ottenuti in applicazione della misura. Il legislatore, infatti, ha ritenuto di poter conseguire apprezzabili risparmi, prevedendo che il dipendente pubblico non possa trattenere emolumenti a carico della finanza pubblica, pur legittimamente percepiti, oltre il massimale individuato dalla legge e ha disposto che quanto corrisposto in eccesso confluisca presso il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-ter, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito).

Tale previsione, in linea di principio, non è costituzionalmente censurabile, perché «[n] el settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi interessi coinvolti, non sia manifestamente irragionevole» (sentenza n. 124 del 2017). Questa Corte ha in effetti gia’ posto in luce (sentenze n. 128 e n. 27 del 2022 e n. 124 del 2017) talune criticità che la disciplina censurata può generare in riferimento a plurimi precetti costituzionali: quali quelli desumibili dall’art. 3 Cost. sulla parità di trattamento; dall’art. 36, primo comma, Cost. sul diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa; dall’art. 38, secondo comma, Cost. sul diritto a un’adeguata tutela previdenziale; dall’art. 97 Cost. sul buon andamento della pubblica amministrazione (ancora sentenza n. 124 del 2017).

Norme poste a garanzia di interessi di rilievo che il legislatore è tenuto a considerare, mentre individua il non irragionevole punto di equilibrio tra essi e la finalità di contenimento della spesa pubblica.

La disposizione censurata aveva ugualmente superato indenne il controllo di legittimità costituzionale perché si era ritenuto che, alla luce della impellente necessità di contenere la spesa per il personale («un importante aggregato della spesa di parte corrente», sentenza n. 153 del 2015), essa realizzasse un bilanciamento non palesemente incongruo.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

Tuttavia, fin dalla indicata sentenza n. 124 del 2017, questa Corte, nel respingere una censura di illegittimità costituzionale concernente l’omesso computo nella relazione tecnica dei risparmi attesi in forza del “tetto retributivo”, ha avvertito che «le molteplici variabili in gioco precludono una valutazione preventiva ponderata e credibile», rendendone «l›impatto quantificabile solo “a consuntivo”».

E evidente che, specie nella prospettiva della verifica dell’adeguatezza e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, il controllo di legittimità costituzionale concernente l’esito del bilanciamento prescelto dal legislatore non può prescindere, in una prospettiva di ampio respiro temporale, dal considerare nel lungo periodo l’effettiva capacità della norma di assolvere, in modo che non sia del tutto marginale, al suo “fine prioritario” di contenere la spesa.

Questa Corte, a più di dieci anni di distanza dall’introduzione della norma censurata, osserva ora che i dati estraibili dall’andamento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato non confortano le iniziali attese e aspirazioni del legislatore.

In particolare, è degno di attenzione che - come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per il 2015 - Conto delle entrate, relativamente al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3512 - nel 2015, vale a dire nella prima annualità di efficacia del limite massimo retributivo, il risparmio di spesa non abbia affatto rispettato le attese, considerato che, a fronte di circa 86 milioni di euro inizialmente previsti, l’importo effettivamente versato nel Fondo e’ stato soltanto di circa 4,5 milioni di euro. Nemmeno negli anni successivi l’ammontare del risparmio versato si è avvicinato alle cifre previste nel 2015, raggiungendo al massimo 18,9 milioni di euro. Tale linea di tendenza potrebbe anche avvalorare l’ipotesi che i dipendenti pubblici con le retribuzioni più elevate abbiano preferito rinunciare all’assolvimento di incarichi aggiuntivi piuttosto che subire gli effetti del massimale retributivo, con la conseguenza di disperdere l’apporto di elevate professionalità, ma senza realizzare apprezzabili risparmi.

In termini percentuali, poi, dal 2011 fino al 2024, l’incremento del Fondo in ragione dell’applicazione del “tetto” rispetto all’incremento complessivo annuo dello stesso Fondo non è molto significativo, attestandosi su valori marginali.

A consuntivo, dunque, va rilevato che i risparmi non si possono più considerare adeguati e proporzionati, in una logica di ragionevole bilanciamento, in relazione ai principi costi-

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tuzionali che ne vengono sacrificati e considerato che la riduzione del tetto e il mancato adeguamento al tasso di inflazione hanno comportato dopo il 2014 un sacrificio ancora più elevato di tali principi.

5.- Spetta ora a questa Corte individuare il rimedio al vulnus appena accertato (da ultimo, sentenze n. 78 e n. 7 del 2025 e sentenza n. 208 del 2024).

In questa prospettiva va rilevato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella parte in cui ricomprende nel “tetto retributivo” le indennità di carica per i componenti togati degli organi di governo autonomo, risulterebbe eccedente rispetto alla necessità di sanare il vizio riscontrato, perché il legislatore ha discrezionalità nel determinare quali emolumenti vadano inclusi nella base di calcolo e quali no.

L’indennità di funzione dei membri degli organi di governo autonomo delle magistrature gode senza dubbio della medesima protezione costituzionale delle retribuzioni dei magistrati, perché l’azione di tali organi preserva l’indipendenza esterna di costoro. Ma rientra nella discrezionalità del legislatore optare per un “tetto” onnicomprensivo, includendo in esso ogni forma di retribuzione, emolumento o indennità, purché, come chiarito, siano preservati il trattamento retributivo dei magistrati e le indennità collegate alle loro funzioni.

La soluzione prospettata dal giudice a quo, per altro verso, non riuscirebbe a sanare integralmente il vulnus costituzionale, residuando, nel “tetto” fisso determinato dal d.l. n. 66 del 2014, come convertito, una riduzione costituzionalmente illegittima dello stipendio tanto del primo presidente della Corte di cassazione quanto di altri magistrati. Inoltre, è da ritenersi rientrante nella discrezionalità del legislatore stabilire come tale soglia massima debba operare, potendosi legittimamente prevedere tanto un “tetto retributivo” cumulabile con le indennità quanto uno onnicomprensivo, come si è in effetti legislativamente scelto.

Il solo modo per rimediare al vulnus, considerata la decisione del legislatore di introdurre una soglia massima relativa all’intera pubblica amministrazione senza differenziare per categorie, è, dunque, quello di incidere sulla quantificazione del tetto. Quest’ultimo non può legittimamente comportare, infatti, una duratura diminuzione della retribuzione di alcun magistrato e, a questo fine, deve necessariamente essere commisurato alla

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retribuzione complessiva del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del magistrato in ruolo di livello più elevato, che rappresenta il parametro per l’individuazione del “tetto retributivo” da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

La fissazione di un limite inferiore comporterebbe invero, con la decurtazione del trattamento economico in via definitiva di alcuni magistrati, una violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.

Per quanto concerne invece il perimetro soggettivo dell’illegittimità costituzionale della norma in esame, avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale e senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori che ricevono una retribuzione o un compenso dalla pubblica amministrazione, l’annullamento della disciplina scrutinata non può che riguardare tutte le categorie assoggettate al “tetto”. Resta, infatti, nella discrezionalità del legislatore delimitare il perimetro soggettivo del tetto retributivo, articolandolo per categorie o, come in concreto ha fatto, optando per un tetto generale, applicabile all’intera pubblica amministrazione. Tale scelta, di per sé costituzionalmente legittima, non rende percorribile per questa Corte una dichiarazione di illegittimità della norma in relazione soltanto alla categoria dei magistrati, né essa è imposta dal petitum prospettato dal giudice rimettente, che, per giurisprudenza ormai costante (sentenze n. 12 del 2024, n. 221 del 2023 e, da ultimo, n. 83 del 2025), non vincola in tutti i suoi profili questa Corte, tenuta a ripristinare comunque la legalità costituzionale violata. Osta, peraltro, a tale soluzione la circostanza che la disciplina che deriverebbe da un intervento correttivo di questo tipo non andrebbe ancora esente da aspetti antinomici con norme e principi costituzionali.

Al riguardo ci si può limitare a osservare che essa non impedirebbe, ad esempio, che i soggetti non appartenenti alla magistratura che svolgono le loro funzioni come componenti dei cosiddetti organi di governo autonomo restino assoggettati al “tetto retributivo”, con la possibile conseguenza che per le stesse funzioni - e a differenza dei componenti magistrati - costoro sarebbero tenuti a non percepire alcun compenso o avere un compenso ridotto, in violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Senza considerare i rilievi già formulati da questa Corte sulla problematicità del bilanciamento tra un tetto siffatto e i principi del buon andamento e dell’impar -

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zialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Ciò non osta a un successivo intervento del legislatore, che si confronti con le attuali criticità, emerse con il passare del tempo, del limite massimo retributivo, al fine di adottare, nella sua discrezionalità, anche «soluzioni diverse» conseguenti «ad una valutazione ponderata degli effetti di lungo periodo» della disposizione censurata, «in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione» (sentenza n. 27 del 2022), se del caso individuando percorsi alternativi per conseguire risparmi di spesa nel comparto del pubblico impiego, ad esempio differenziando il tetto per categorie o incrementando il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato attraverso limiti ai compensi ai pubblici dipendenti provenienti da incarichi privati.

5.1.- In conclusione, l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, se in origine aveva introdotto una misura costituzionalmente tollerabile in ragione della sua temporaneità, è divenuto progressivamente incostituzionale una volta «palesata appieno la natura strutturale [della previsione]» (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta e ponendosi ora in contrasto con il principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.

Stante la gradualità con la quale si è manifestata la natura strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta illegittimità costituzionale (sentenza n. 50 del 1989).

5.2.- L’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e senza effetti retroattivi, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Al fine di garantire l’operatività del limite massimo retributivo senza soluzione di continuità, mediante la scelta normativa più adeguata rinvenibile nell’ordinamento, dal giorno

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successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non si potra’ che far riferimento, allo stato, all’ultimo decreto approvato in attuazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ovverosia al d.P.C.m. 23 marzo 2012, come integrato dalla richiamata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014, la quale, come detto, ha specificato che, per l’anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53.

6.- La circostanza che l’illegittimità costituzionale così dichiarata si sia manifestata a partire dalla data indicata non mina la rilevanza della questione, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui e’ stata proposta (sentenza n. 10 del 2015).

7.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e, più in generale, al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., non è fondata.

7.1.- La norma preserva, infatti, i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo. In questa prospettiva, e secondo quanto sin qui rilevato, la norma non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da

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parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento all’art. 104, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025

[Omissis]

Link al testo integrale UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE – 1a SERIE SPECIALE

CORTE COSTITUZIONALE N. 31 DEL 30.07.25

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Newsletter n. 33/2025

08 08 24

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

N. 22455 – AC. 11.06.2024 - DEP. 08.08.2024

Malattia del lavoratore - Superamento del periodo di comporto.

Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto; ma tale obbligo sussiste per correggere le eventuali indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro ha fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga, i quali possono ingenerare un ragionevole affidamento.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 22455, depositata in data 8 agosto 2024, dichiara inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro, che aveva licenziato un lavoratore in malattia per superamento del periodo di comporto. In effetti, il predetto periodo era stato superato ma nei prospetti paga mensili emessi dal datore di lavoro, era sempre stato indicato un totale di giorni di malattia inferiore a quelli effettivi. Questa circostanza, è stata ritenuta dalla suprema Corte fuorviante per il lavoratore e per tali motivi il ricorso della socità datrice di lavoro dichiarato inammissibile ed il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro. Leggiamo, infatti, nell’ordinanza della sezione : “[…] Per vero, la ratio decidendi della Corte di merito a riguardo, diffusamente illustrata (cfr. pagg. 6-9 della sua sentenza), e in cui è dato per acquisito tale profilo fattuale, s’incentra piuttosto sull’assunto “che sulla base dei prospetti presenza allegati alle buste paga consegnate al datore di lavoro il ricorrente è stato ragionevolmente indotto a ritenere di avere accumulato un numero di giorni di assenza per malattia di gran lunga inferiore al reale. È certamente vero che egli avrebbe sempre potuto verificare autonomamente il numero effettivo di assenze per malattia, eventualmente accedendo al portale web dell’Inps, ma è anche vero che il comportamento posto in essere dal datore di lavoro, il quale ha fornito indicazioni fuorvianti al lavoratore, non può essere considerato conforme a buona fede e correttezza”.

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10. Circa il secondo motivo, giova ricordare che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così, per tutte, Cass., sez. un., 22.9.2014, n. 19881; id., sez. un., 7.4.2014, n. 8053).

Orbene, l’addebito di “genericità della motivazione”, indicato nella rubrica di tale motivo, è esso generico, non essendo ricondotto dalla stessa ricorrente a nessuna delle tassative ipotesi di anomalie motivazionali denunciabili attualmente con ricorso per cassazione. Del resto, la stessa ricorrente nel corpo del secondo motivo riporta pressoché integralmente l’estesa parte di motivazione che censura (cfr. pagg. 17-20 del ricorso), il che appare eloquente e sarebbe di per sé sufficiente a smentire la pretesa genericità motivazionale.

11.1. Sempre nello sviluppo della censura, la ricorrente adombra, altresì, una “contraddittorietà”, che giudica “più palese laddove la stessa Corte dapprima afferma, peraltro accedendo alla tesi di Alitalia SAI in a.s., che il lavoratore ben avrebbe potuto verificare i giorni di assenze sul portale del sito INPS, per poi invece giungere ad affermare che SAI avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede”.

11.2. Alcun “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, tuttavia, è così dedotto perché la Corte territoriale, nel passo motivazionale che intende censurare la ricorrente, già sopra riportato nell’esaminare il primo motivo, ha posto in luce che, se è vero che il lavoratore avrebbe sempre potuto verificare autonomamente il numero effettivo di assenze per malattia, eventualmente accedendo al portale web di un istituto previdenziale

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che non è il datore di lavoro, era anche vero che il comportamento posto in essere dal datore di lavoro (che la Corte ha diffusamente e in dettaglio accertato: cfr. la rassegna comparativa a pag. 7 della sua sentenza), vale a dire, da parte del rapporto contrattuale di lavoro rilevante in causa, nel fornire indicazioni fuorvianti al lavoratore, non poteva essere considerato conforme a buona fede e correttezza.

12. Non è affatto vero, inoltre, che la Corte d’Appello avrebbe “del tutto ignorato” che “le nuove modalità di certificazione telematica della malattia prevedono che l’INPS, attraverso il portale web renda disponibili, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, i certificati e gli attestati di malattia pervenuti dal medico curante”, essendo sufficiente rimandare in proposito alla lettura dei passaggi motivazionali tra la pag. 6 e la pag. 7 della decisione gravata.

12.1. Analogamente, i giudici del reclamo hanno senz’altro considerato (in dettaglio) le precedenti contestazioni disciplinari attinenti sempre a diverse assenze del lavoratore (cfr. sempre pag. 7 della sentenza).

13. Sul piano strettamente giuridico, infine, la Corte distrettuale ha ritenuto, in linea generale, pienamente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale laddove, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto; ma ha concluso tuttavia che nel caso di specie un tale adempimento fosse, invece, necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro aveva fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga e quindi per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale (v. in tal senso in extenso tra la pag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza).

14. In definitiva, è evidente che, per il tramite di anomalie motivazionali denunciate in termini difformi da quelli consentiti in sede di legittimità e comunque insussistenti, la ricorrente in realtà veicola critiche a valutazioni di profili fattuali, senz’altro operate dalla Corte territoriale, ed alla stessa riservate.

15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore

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del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2024.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE NON UFFICIALE

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

L’aula risplenderà i lavori dal 9 settembre 2025.

CAMERA – AULA

Alla Camera i lavori delle Commissioni e i lavori dell’Assemblea riprenderanno dal 9 settembre  2025. 28 08 25

SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

8

9

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

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