Corriere dell'Economia n. 16/2025

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Corriere dell‘Economia

Sintesi esplicative di documenti e studi a carattere economico di rilievo nazionale, europeo ed internazionale, con link ai documenti ufficiali.

ISTAT: prezzi al consumo (dati definitivi) – Luglio 2025

INPS: settori produttivi e ammortizzatori sociali – novità

INPS: Bonus psicologo 2025 – riapertura domande

INPS: diritto al congedo obbligatorio di paternità per il genitore intenzionale in una coppia di donne

ADE: riforma Irpef – revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali

ADE: esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy

ADE: Bonus corrisposti ai dipendenti – Tassazione ai fini Irpef e relativi obblighi di sostituzione d'imposta

Corriere dell‘Economia

08 25

ISTAT: prezzi al consumo (dati definitivi) – Luglio 2025

Nel luglio 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), al netto dei tabacchi, registra un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,7% su base annua, confermando così le stime preliminari.

La stabilità del tasso annuo generale riflette l’andamento diversificato delle singole componenti: crescono i prezzi dei beni alimentari freschi (dal +4,2% al +5,1%), di quelli lavorati (dal +2,7% al +2,8%), dei servizi vari (dal +1,6% al +2,2%) e dei servizi di trasporto (dal +2,9% al +3,3%). Al contrario, rallentano i beni energetici regolamentati (dal +22,6% al +17,1%) e i servizi ricreativi, culturali e alla persona (dal +3,2% al +2,7%), mentre cala ulteriormente il costo degli energetici non regolamentati (dal -4,2% al -5,2%).

Inflazione di fondo

L’inflazione di fondo, cioè depurata da alimentari freschi ed energia, resta stabile al +2,0%, mentre quella depurata dai soli energetici mostra un lieve rialzo (dal +2,1% al +2,2%). Il ritmo di crescita dei prezzi tende a moderarsi sia per i beni (dal +0,9% al +0,8%) sia per i servizi (dal +2,7% al +2,6%), con un differenziale invariato di 1,8 punti percentuali a favore dei servizi.

Beni alimentari e carrello della spesa

Il comparto dei beni alimentari, insieme a quelli per la cura della casa e della persona, mostra un’accelerazione (dal +2,8% al +3,2%). Anche i prodotti a elevata frequenza d’acquisto aumentano più rapidamente (dal +2,0% al +2,3%).

Dinamica congiunturale

L’aumento mensile dell’indice generale è trainato dai rincari degli energetici non regolamentati (+2,2%) e regolamentati (+1,2%), dei servizi di trasporto (+0,9%), dei servizi vari (+0,6%), degli alimentari lavorati e dei servizi ricreativi e alla persona (+0,3% entrambi). In calo invece i prezzi degli alimentari freschi (-0,6%) e dei beni durevoli (-0,3%).

L’inflazione acquisita per il 2025 si attesta a +1,7% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.

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IPCA e FOI

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) segna a luglio una flessione dell’1,0% su base mensile, legata ai saldi estivi (non considerati dal NIC), mentre su base annua cresce dell’1,7% (in calo dal +1,8% di giugno). L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), sempre al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,5% su base annua.

Nel complesso, a luglio 2025 l’inflazione resta stabile all’1,7%, frutto di spinte contrapposte tra le diverse componenti:

• Nei beni, si accentua il calo degli energetici (-3,4% da -2,1% di giugno) mentre i prezzi alimentari accelerano (+3,7% da +3,3%).

• Nei servizi, si rafforzano le pressioni inflazionistiche per i trasporti (+3,3% da +2,9%) e i servizi vari (+2,2% da +1,6%), mentre rallentano quelli ricreativi, culturali e alla persona (+2,7% da +3,2%).

Infine, il cosiddetto “carrello della spesa” cresce del 3,2% (da +2,8% di giugno), mentre l’inflazione di fondo resta invariata al +2,0%.

• Beni di consumo non durevoli: +0,2% 05 08 25

EUROSTAT: Prezzi alla produzione industriale – Giugno 2025

A giugno 2025, i prezzi alla produzione industriale segnano un aumento congiunturale dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,7% nell’UE, secondo le stime di Eurostat. Nel mese precedente, invece, si era registrata una flessione dello 0,6% in entrambe le aree.

Su base annua, confrontando giugno 2025 con giugno 2024, si osserva una crescita dello 0,6% sia nell’area dell’euro che nell’UE.

Andamento per raggruppamenti industriali (variazione mensile)

Nell’area dell’euro, rispetto a maggio 2025:

• Beni intermedi: –0,2%

• Energia: +3,2%

• Beni strumentali: +0,1%

• Beni di consumo durevoli: +0,1%

Corriere dell‘Economia

L’industria totale al netto dell’energia registra un lieve calo (–0,1%).

Nell’UE:

• Beni intermedi: –0,2%

• Energia: +2,4%

• Beni strumentali: +0,2%

• Beni di consumo durevoli: +0,1%

• Beni di consumo non durevoli: +0,2%

In questo caso, l’industria totale esclusa l’energia registra un incremento dello 0,1%.

A livello nazionale, gli aumenti mensili più consistenti si registrano in Spagna (+3,1%), Italia (+2,2%) e Portogallo (+1,7%). Le flessioni maggiori riguardano Estonia (–3,8%), Irlanda (–2,8%) e Svezia (–1,4%).

Andamento per raggruppamenti industriali (variazione annua)

Nell’area dell’euro, rispetto a giugno 2024:

• Beni intermedi: –0,1%

• Energia: –0,1%

• Beni strumentali: +1,7%

• Beni di consumo durevoli: +1,5%

• Beni di consumo non durevoli: +2,0%

L’industria totale al netto dell’energia registra un aumento dello 0,9%.

Nell’UE:

• Beni intermedi: +0,1%

• Energia: –0,9%

• Beni strumentali: +1,7%

• Beni di consumo durevoli: +1,3%

• Beni di consumo non durevoli: +2,2%

L’industria totale esclusa l’energia cresce dell’1,1%.

Tra i Paesi membri, i maggiori aumenti annui si registrano in Bulgaria (+8,4%), Grecia (+5,0%) e Italia (+3,9%), mentre le riduzioni più marcate riguardano Estonia (–5,2%), Lituania (–2,9%) e Portogallo (–2,8%).

08 25

Corriere dell‘Economia

EUROSTAT: Volume del commercio al dettaglio aumentato dello 0,3% sia nell’area dell’euro che nell’UE – In aumento del 3,1% sia nell’area dell’euro che nell’UE rispetto a giugno 2024

Nel giugno 2025, i dati diffusi da Eurostat mostrano un andamento positivo delle vendite al dettaglio, con una crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente sia nell’area dell’euro che nell’intera Unione europea, a conferma di un consolidamento della domanda interna dopo la contrazione dei mesi passati. Il confronto su base annua è ancora più significativo: rispetto a giugno 2024, le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 3,1% sia nei Paesi della moneta unica sia nell’UE a 27, segnalando una ripresa più robusta dei consumi. Analizzando i settori, l’aumento mensile è trainato soprattutto dai beni non alimentari (+0,6% in entrambe le aree), seguiti dai carburanti (+0,4% nell’eurozona e +0,6% nell’UE) e dai prodotti alimentari, bevande e tabacco (+0,2% in entrambi i casi). Su base annua, il contributo maggiore alla crescita deriva ancora una volta dai beni non alimentari (+4,3% nell’area euro e +4,4% nell’UE), ai quali si affiancano aumenti rilevanti per i carburanti (+4,0% e +4,6%) e più moderati per alimentari, bevande e tabacco (+1,7% e +1,5%). Il quadro nazionale evidenzia forti differenze: i maggiori incrementi mensili si registrano in Cipro (+8,7%), Croazia (+7,4%), Malta e Portogallo (+6,9%), riflettendo una dinamica molto vivace dei consumi in questi Paesi; al contrario, si osservano cali in Finlandia (–1,1%) e in Slovacchia (–0,4%), che mostrano un andamento meno favorevole. Complessivamente, i dati di giugno confermano una fase di crescita delle vendite al dettaglio nell’UE, sostenuta in particolare dai beni non alimentari e dai carburanti, mentre i prodotti alimentari registrano progressi più contenuti.

Corriere dell‘Economia

08 25

INPS: settori produttivi e ammortizzatori sociali – novità

Con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, l’INPS ha illustrato le principali novità introdotte dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 92/2025. Le nuove misure configurano un intervento strutturale volto a sostenere l’occupazione e a favorire i processi di riconversione industriale, con particolare attenzione ai comparti più vulnerabili alle crisi economiche e agli effetti del cambiamento climatico.

Tra le principali disposizioni figurano:

• Esonero contributivo per le aree di crisi industriale: le imprese localizzate nelle aree di crisi industriale complessa sono esentate dal versamento del contributo addizionale per la CIGS per l’intero 2025, con uno stanziamento pari a 6,5 milioni di euro.

• Sostegno ai grandi gruppi industriali: le aziende con almeno mille dipendenti potranno usufruire di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di sospensione totale dell’attività. Le risorse dedicate ammontano a 30,7 milioni per il 2025, 31,3 milioni per il 2026 e 32 milioni per il 2027.

• Cessioni aziendali: per le imprese con prospettive concrete di trasferimento e riassorbimento della forza lavoro, è prevista un’ulteriore integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi nel 2025, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro.

• Proroga per il settore moda: la filiera tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e conceria beneficia di ulteriori 12 settimane di CIG, fruibili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie aziendali.

• Tutele per eventi climatici estremi: nei settori edile, lapideo ed estrattivo viene estesa la Cassa Integrazione Ordinaria per coprire eventi atmosferici eccezionali, incluse le ondate di calore, nel periodo luglio-dicembre 2025, senza che ciò incida sui limiti massimi di durata previsti.

Infine, anche per gli operai agricoli vengono introdotte agevolazioni: la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) viene estesa per fronteggiare intemperie stagionali, con procedure semplificate per i lavoratori a termine e possibilità di riduzione oraria.

08 25

Corriere dell‘Economia

INPS: nuove regole per le denunce mensili della gestione pubblica

Con la circolare n. 118 del 12 agosto 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi 131-133, della legge di bilancio 2024, introducendo innovazioni rilevanti per le Pubbliche Amministrazioni nella gestione degli obblighi contributivi relativi ai periodi antecedenti al 2005. La novità principale consiste nell’assolvimento automatico degli obblighi contributivi: per le retribuzioni fino al 31 dicembre 2004, le Pubbliche Amministrazioni che inviano regolarmente le denunce mensili saranno considerate in regola, senza necessità di dimostrare l’effettivo pagamento dei contributi.

A partire dal 1° ottobre 2025, l’INPS inizierà a dismettere gradualmente l’applicativo “Nuova PAssWeb” per l’aggiornamento diretto delle posizioni assicurative, promuovendo invece l’uso esclusivo delle denunce mensili. In sostituzione verrà messo a disposizione un nuovo strumento, con interfaccia simile a “Nuova PAssWeb”, in grado di generare automaticamente flussi di denuncia UNIEMENS/ListaPosPA precompilati, semplificando così le procedure operative. Il provvedimento riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni individuate dal d.lgs. 165/2001 (ministeri, scuole, regioni, province, comuni, università, enti di ricerca, strutture sanitarie pubbliche ed enti pubblici non economici), mentre restano esclusi gli enti con natura giuridica privata, pur se iscritti alla Gestione pubblica.

L’iniziativa intende risolvere le criticità storiche legate ai versamenti contributivi anteriori al 2005, caratterizzati da trasmissioni incomplete e frammentarie dovute alla transizione dagli ex enti previdenziali (INPDAP, ENPAS, INADEL, ENPDEP) confluiti poi nell’INPS.

In questo modo si compie un passo decisivo verso la semplificazione amministrativa e la certezza contributiva per milioni di dipendenti pubblici, ponendo fine a vecchie contestazioni e debiti riferiti a periodi remoti difficilmente documentabili.

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INPS: Bonus psicologo 2025 –riapertura domande

Con il messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, l’INPS informa che dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile inoltrare la domanda per accedere al Bonus psicologo. La misura consiste in un contributo economico destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese per sedute di psicoterapia rivolte a cittadini che affrontano situazioni di depressione, ansia, stress o altre condizioni di fragilità psicologica.

INPS: diritto al congedo obbligatorio di paternità per il genitore intenzionale in una coppia di donne

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’INPS. Per poter accedere al beneficio, il richiedente deve disporre di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 50.000 euro. 07 08 25 06 08 25

Con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, l’INPS recepisce la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne entrambe registrate come genitori nei registri dello stato civile.

Alla luce della pronuncia, anche la madre intenzionale ha diritto al congedo obbligatorio: come previsto dall’art. 27-bis, la comunicazione di fruizione deve essere trasmessa al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’INPS. La domanda telematica all’Istituto resta necessaria solo per le lavoratrici dipendenti i cui datori di lavoro non anticipano l’indennità (come indicato nella circolare n. 122/2022, par. 2.5). Per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la competenza resta invece interamente in capo al datore di lavoro.

La possibilità di fruire del congedo e dell’indennità collegata è quindi riconosciuta al padre lavoratore risultante tale nei registri di stato civile o in virtù di provvedimenti di adozione o affidamento/collocamento, e, per effetto della sentenza, anche alla madre intenzionale che risulti formalmente genitore negli stessi registri o in base a provvedimento giudiziale di adozione o affidamento/collocamento.

08 25

Corriere dell‘Economia

INPS: Artigiani e Commercianti –riduzione dei contributi per i soggetti iscritti per la prima volta nel 2025

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025, l’INPS informa che, a partire dall’8 agosto 2025, i titolari di nuclei aziendali possono presentare domanda di esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 186, della legge 207/2024. La richiesta deve essere inoltrata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, compilando l’apposito modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta, nell’anno 2025, alle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti. Una volta inoltrata la domanda, il portale consente di verificarne l’esito. L’accesso avviene seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi tramite SPID di livello 2 o superiore, CNS o CIE 3.0. In questa fase iniziale, l’abilitazione è riservata ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista”; successivamente saranno abilitati ulteriori profili con un nuovo messaggio informativo.

Il richiedente, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve dichiarare nel modulo di domanda il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa (circ. INPS n. 83/2025), oltre al rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato fissati dal regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

L’INPS precisa che la riduzione contributiva ha validità per 36 mesi consecutivi e resta efficace anche in caso di variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio per trasferimento di sede o iscrizione a un’altra gestione speciale), senza necessità di presentare una nuova istanza.

ADE: riforma Irpef – revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali

La Circolare 12/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate introduce alcune novità riguardanti il regime fiscale dei redditi dei terreni, in linea con il decreto legislativo 08 08 25

Corriere dell‘Economia

n. 192/2024, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale prevista dalla legge 111/2023. Tra le principali novità vi sono: l’ampliamento delle attività considerate produttive di reddito agrario e l’introduzione di benefici fiscali per le imprese agricole che adottano pratiche rispettose dell’ambiente e finalizzate alla lotta ai cambiamenti climatici.

Benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e sostenibili – Rientrano in questa categoria le attività che, pur non essendo direttamente legate allo sfruttamento del terreno, contribuiscono alla cura di un ciclo biologico o di una sua fase tramite tecniche di coltivazione avanzate, svolte in immobili accatastati, e le attività che producono beni, anche immateriali, derivanti dall’agricoltura e legate alla tutela ambientale e climatica. I redditi derivanti da queste attività, precedentemente esclusi dal regime agrario, saranno ora trattati come redditi agrari.

Redditi agrari anche per coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati – La normativa precedente non li considerava, ma il D.Lgs. 192/2024 estende ora il concetto di reddito agrario anche a sistemi avanzati di coltivazione realizzati all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), purché siano rispettati i limiti relativi alla superficie agraria di riferimento. Ciò include, ad esempio, le vertical farm, le colture idroponiche e la micropropagazione in vitro. Fisco agevolato per le attività agricole green – I redditi derivanti dalla produzione di beni materiali o immateriali legati a pratiche agricole sostenibili, certificati e rispettosi dell’ambiente, sono considerati redditi agrari. Rientrano in questa categoria anche i crediti di carbonio ottenuti tramite la cattura di CO2, purché certificati. Tali redditi potranno beneficiare, entro certi limiti, di un regime di tassazione semplificato, basato sul valore catastale e non più sul regime ordinario.

22 08 25

ADE: esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy

Il documento è una risposta dell’Agenzia delle Entrate, datata 2025, a un’istanza di interpello presentata da una Fondazione ITS Academy. La Fondazione ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IRPEF e IRAP, delle borse di studio che eroga, finanziate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quesito dell’Istante

08 25

Corriere dell‘Economia

La Fondazione eroga borse di studio per assicurare l’accesso ai percorsi formativi ITS Academy, seguendo gli stessi criteri di assegnazione usati per i percorsi universitari e AFAM. L’importo delle borse è calcolato in base al livello del percorso formativo (biennale o triennale), alla distanza tra la residenza dello studente e la sede del corso, e alla presenza di un tirocinio all’estero.

La Fondazione ritiene che le borse di studio dovrebbero essere esenti dall’IRPEF perché la legge n. 99 del 2022 ha equiparato gli ITS alle Università. Allo stesso modo, ritiene che le borse di studio debbano essere escluse dalla base imponibile dell’IRAP, dato che la legge n. 446 del 1997 prevede tale possibilità per le borse erogate dalle università e che le borse esenti dall’IRPEF sono irrilevanti anche ai fini IRAP. Parere dell’Agenzia delle Entrate

In linea generale, le borse di studio sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione IRPEF, a meno che non siano esplicitamente esenti per legge. Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile.

L’Agenzia delle Entrate conferma che la legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito il “Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” (ITS Academy). A seguito della conversione del decreto legge n. 45 del 2025, l’articolo 4, comma 9-bis della legge n. 99 del 2022, introdotto di recente, ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio erogate dalle fondazioni ITS Academy e da altri enti pubblici agli studenti sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Di conseguenza, per l’anno d’imposta 2025 in poi, le borse di studio erogate dalla Fondazione istante sono esenti dall’IRPEF e, di conseguenza, sono anche escluse dalla base imponibile dell’IRAP.

ADE: Bonus corrisposti ai dipendenti – Tassazione ai fini Irpef e relativi obblighi di sostituzione d’imposta

Il documento è la risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello presentata da una società tedesca con stabile organizzazione in Italia. La società ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei bonus corrisposti ai propri dipendenti che hanno avuto mobilità internazionale.

Corriere dell‘Economia

Il Quesito del Contribuente

La società istante ha ammesso alcuni dipendenti, considerati strategicamente importanti, a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan). Questo piano prevede l’erogazione di un bonus in denaro dopo ogni periodo di maturazione (Vesting period), ed è condizionato al mantenimento del rapporto di lavoro con una società del gruppo.

L’Istante presenta il caso di un dipendente che ha lavorato nel Regno Unito durante il “Vesting Period” e che, dal 18 dicembre 2023, ha iniziato a lavorare presso la stabile organizzazione italiana della società. Dal 2024, il dipendente è fiscalmente residente in Italia.

Nel febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto un bonus maturato nel triennio 20212023, che era già stato tassato dalla società britannica. La stabile organizzazione italiana ha applicato le ritenute fiscali sull’intero importo del bonus. L’Istante si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare, tenendo conto anche dei bonus che saranno erogati nel 2025, 2026 e 2027, e degli obblighi del sostituto d’imposta.

L’Istante ritiene che la ritenuta debba essere applicata solo sulla quota del bonus relativa all’attività lavorativa svolta in Italia. Riconosce che il dipendente ha subito una doppia imposizione per il bonus ricevuto nel 2024, in quanto è stato tassato sia nel Regno Unito, come stato della fonte del reddito, sia in Italia, come stato di residenza. Per ovviare a ciò, l’Istante ritiene che il dipendente abbia diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, secondo l’articolo 165, comma 1, del TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reddito di lavoro dipendente, secondo l’articolo 51 del TUIR, comprende tutte le somme e i valori percepiti, inclusi i bonus, e la tassazione avviene nel periodo d’imposta in cui il reddito viene percepito. Poiché il dipendente è residente fiscalmente in Italia nel momento della percezione dei bonus, tali emolumenti devono essere tassati in Italia.

L’Agenzia fa riferimento anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. L’articolo 15 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni di un dipendente sono imponibili nello Stato di residenza, ma anche nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Il Commentario al Modello OCSE ribadisce che la tassazione nello stato della fonte si applica indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato.

Corriere dell‘Economia

L’Agenzia conclude che l’Italia ha il diritto di tassare i bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. Per evitare la doppia imposizione, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, come previsto dall’articolo 165 del TUIR.

L’Agenzia precisa inoltre che, qualora per effetto della stabile organizzazione italiana, non si siano effettuate le ritenute sui bonus relativi ad attività lavorativa svolta nel Regno Unito, si potrà provvedere a versarle senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Questo in base all’articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che tutela i contribuenti che si sono conformati a indicazioni dell’amministrazione finanziaria poi modificate.

SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

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2

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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

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9

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

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