32
associazione
associazione
Nuove regole per la filiera agro-alimentare A metà giugno scade il termine per adeguare i rapporti commerciali in corso alla disciplina di recente adottata: tra pratiche commerciali sleali e libertà negoziale (esigua) degli operatori. di PAOLO ANGHEBEN, Diritto d’Impresa e Affari Legali, Confindustria Trento
L'EUROPA
prima e l’Italia poi hanno predisposto essere e rimanere conformi a principi di trasparenza, un nuovo quadro di regole per le “cessioni di beni di correttezza, di proporzionalità e di reciproca corriagro-alimentari” a partire dall’assunto che nella fi- spettività delle prestazioni. liera agricola e alimentare siano estremamente fre- Il contratto dovrà essere concluso obbligatoriamente quenti considerevoli squilibri nel potere contrattua- per iscritto, anche nelle forme snelle di documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquile tra fornitori e acquirenti. Stiamo parlando di uno dei settori trainanti del co- sto che facciano seguito ad un più esaustivo accordosiddetto “Made in Italy” e quindi la questione assu- quadro scritto a monte. me un rilievo tutt’altro che trascurabile; gli squilibri Elementi minimi che non potranno mai mancare che hanno ispirato l’intervento normativo risultano nei contratti saranno l’indicazione della durata, delparticolarmente evidenti nel nostro paese a causa le quantità e caratteristiche del prodotto, del prezzo della grande frammentazione verso il basso della fi- – determinato o quanto meno determinabile dall’iliera produttiva, cosicché tali asimmetrie nel potere nizio -, delle modalità di consegna e di pagamento; contrattuale non di rado sfociano in pratiche com- a sua volta la durata dei rapporti commerciali non potrà mai essere inferiore a dodici mesi, salve ipotesi merciali sleali. Ciò accade nel momento in cui partner commerciali specificamente individuate o deroghe motivate. più grandi e strutturati cercano di imporre determi- Ed è qui che interviene la parte se vogliamo più ostinate prassi o condizioni contrattuali a proprio van- ca della disciplina perché il legislatore predispone taggio, relativamente ad un’operazione di vendita: si tre distinti elenchi di pratiche commerciali vietate, tratta per lo più, nella narrazione corrente, di porre come tali suscettibili – qualora riscontrate in conrimedio agli abusi derivanti dallo strapotere delle creto - di travolgere accordi già stipulati: i primi due elenchi sono di diretta derivazione dalla Direttiva centrali della grande distribuzione. Ora, a seguito di una direttiva europea del 2019, il europea con la differenza sostanziale che le pratiche legislatore si propone di mettere ordine nella disci- rientranti nel secondo elenco – a differenza di quelle plina formatasi nel corso dell’ultimo decennio, disci- rientranti nel primo, sostanzialmente non sanabiplina rimasta peraltro largamente disattesa almeno li in alcun modo - rendono nullo il contratto solo sul piano delle sanzioni previste e raramente appli- se non sono state precedentemente concordate per cate: l’ipotesi presa in considerazione è quella di un iscritto dalle parti. Il terzo elenco è il frutto dello rapporto commerciale tra acquirenti e fornitori di “zelo” del legislatore nazionale che aggiunge ulteriori prodotti agricoli e commerciali (B2B), con esclusio- ipotesi di pratiche commerciali sleali a quelle prefine delle relazioni dirette con i consumatori, purché gurate dalla Direttiva europea. sia posto in essere da fornitori stabiliti nel territorio Occorre a questo punto, anche a fronte di un genenazionale, indipendentemente dal fatturato di forni- rale inasprimento delle sanzioni, che ciascun operatore confronti analiticamente le proprie condizioni tori e acquirenti. In primo luogo si identifica un nucleo di principi contrattuali con quelle inserite negli elenchi per non ed elementi essenziali dei contratti di cessione come correre il rischio di veder dichiarati nulli gli accordi standard minimo: i contratti di cessione dovranno già stipulati.
TRENTINOINDUSTRIALE.COM | APR-MAG 2022

















