Essere Impresa supplemento agosto 2025

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE:

Il Decreto Legge 84/2025.

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO: Chiarimenti sui fringe benefit.

Da pag. 13

AGOSTO

08 20 25

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO-LEGGE

N. 84/2025 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Ufficiale il ravvedimento “speciale” per gli anni 2019/2023

1) PREMESSA

Approvato, lo scorso 29 luglio 2025, il Decreto-Legge n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” e ora in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nell’iter parlamentare non ha subito modifiche significative rispetto agli articoli originari del Decreto-legge n. 84/2025 ma si è arricchito di nuovi interventi, tra cui alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni normative e la riproposizione del cosiddetto Ravvedimento “speciale” per gli anni dal 2019 al 2023 per i soggetti ISA che aderiranno al CPB per il biennio 2025-2026.

2) REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI IN ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ CHE ESERCITANO UN’ATTIVITÀ

ARTISTICA O PROFESSIONALE

L’articolo 1 del provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

In particolare, la norma di cui al comma 1, lett. a) espunge, in materia di reddito di lavoro autonomo, dall’articolo 17 (tassazione separata), comma 1), lett. g-ter, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tali plusvalenze non sono più assoggettate al regime più favorevole della tassazione separata ma sono considerati redditi diversi come stabilito dalla successiva lett. c), n. 2 del medesimo comma 1.

Infatti, il comma 1, lett. c), n. 2) introduce due nuovi commi all’articolo 54 del TUIR: il comma 3-bis e il comma 3-ter che dispongono, rispettivamente, che:

 gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono reddito di capitale;

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 le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale sono redditi diversi, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali costituiscono redditi diversi. Sempre in tema di reddito di lavoro autonomo, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 4-bis, nell’articolo 177bis (Operazioni straordinarie e attività professionali), è chiarito che per le operazioni straordinarie aventi a oggetto un’azienda con successiva cessione della partecipazione ricevuta, anche per le aggregazioni professionali, non rileva ai fini dell’abuso del diritto la cessione di tali partecipazioni.

Per evitare che nei periodi d’imposta 2024 e 2025 (e seguenti) possa trovare applicazione un diverso regime fiscale, tali disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024.

3) DISCIPLINA FISCALE DELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO VIAGGIO E TRASPORTO

MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

L’articolo 1 interviene, inoltre, sulla disciplina del trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

3.1 Trattamento fiscale delle spese di vitto alloggio viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e di rappresentanza ai fini del reddito di lavoro autonomo

Le modifiche al trattamento delle citate spese sono le seguenti:

 Il rimborso da parte dei committenti di tali spese, se sostenute in Italia, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Si ricorda che l’art. 54 del TUIR prevede, in generale, che il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito del professionista. In vigore dal 2025.

 Le medesime spese, se sostenute in Italia, nel caso di mancato rimborso da parte del committente, sono deducibili se i pagamenti sono stati eseguiti con sistemi tracciabili. In vigore dal 2025.

 La deducibilità delle spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea comprese quelle sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti da altri lavoratori autonomi e delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte, è ammessa se i relativi pagamenti sono eseguiti con sistemi tracciabili. In vigore dal 18 giugno 2025, ad eccezione della parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi che è in vigore dal periodo d’imposta 2025.

In pratica, quindi, il professionista, può dedursi le citate spese, sostenute in Italia, solo se le paga con mezzi tracciabili. Le stesse, se addebitate analiticamente al committente, non concorrono al reddito professionale se pagate con mezzi tracciabili e nel caso in cui non vengano rimborsate dal committente sono deducibili dal reddito solo se sostenute con mezzi tracciabili.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi dalla data di entrata in vigore del decreto (18 giugno 2025) sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili (ovunque): la disposizione è necessaria per allineare gli autonomi alle imprese [art. 1, comma 1, lett. e), n. 1)].

3.2 Trattamento fiscale delle spese di trasferta ai fini del reddito di lavoro dipendente

L’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge in argomento interviene anche sui rimborsi delle spese di cui all’articolo 51, comma 5, del TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto,

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alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

In pratica, rilevate le difficoltà operative di tracciare all’estero i pagamenti in occasioni di trasferte, è stato disposto, pertanto, di limitare l’applicazione della nuova disposizione alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato italiano. Tale disposizione si applica alle spese sopra indicate sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in argomento (p.i. 2025).

3.3 Trattamento fiscale delle spese di trasferta dei dipendenti ai fini del

reddito di impresa

Viene altresì modificato il comma 3-bis dell’articolo 95 (Spese per prestazioni di lavoro) del TUIR prevedendo che nel caso delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese per le trasferte dei dipendenti all’estero sono deducibili anche se i pagamenti sono effettuati mediante contante [articolo 1, comma 1, lett. g)]. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (p.i. 2025).

3.4 Trattamento fiscale delle spese per trasferte dell’impresa

All’articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa) del TUIR, dopo il comma 5 sono introdotti due nuovi commi: il 5-bis e il 5-ter. La norma di cui al nuovo comma 5-bis dispone che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, anche in questo caso sostenute nel territorio dello Stato italiano, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili [articolo 1, comma 1, lett. h)]. Sono pertanto deducibili le medesime spese se effettuate all’estero con pagamenti in contanti.

Il nuovo comma 5-ter dispone che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (nella Relazione illustrativa è precisato che vi rientrano anche i rimborsi agli amministratori), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Tale disposizione dovrebbe comportare l’obbligo per le imprese di disporre della documentazione che attesti che i lavoratori autonomi abbiano effettivamente sostenute tali spese con sistemi tracciabili.

Le disposizioni che limitano la tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia operano dal 2025, mentre quelle relative alle nuove regole di tracciabilità si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento (18 giugno 2025), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Inoltre, le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infine, l’articolo 1, comma 2, dispone l’abrogazione del comma 81, lettera b) della legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

4) INTERPRETAZIONE AUTENTICA REDDITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI

In sede di conversione del provvedimento è stato inserito all’articolo 1, il comma 1-bis che reca una disposizione di interpretazione autentica ex articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), dell’articolo 67, comma 1,lettera h), del TUIR, concernente la qualificazione, ai fini IRPEF, dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili. Si qualificano come redditi diversi, ai sensi dell’articolo67, comma 1, lettera h), del TUIR, esclusivamente i redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento sul bene immobile, laddove il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul medesimo bene. In tal caso, i redditi sono imponibili, ai fini IRPEF, come redditi diversi.

Diversamente, qualora il soggetto disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene immobile, l’even-

tuale reddito imponibile rientra nella fattispecie di cui alla lettera b), del citato articolo 67 comma 1, come plusvalenza, ove ricorrano le condizioni temporali ivi previste (vale a dire se la cessione, a titolo oneroso, avviene entro 5 anni dall’acquisto o costruzione).

5) MODIFICHE AL REGIME DI RIPORTO DELLE PERDITE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tale regime è stato oggetto di una revisione sistematica con l’articolo 15 del D.Lgs n. 192/2024. L’articolo 15 del decreto citato è intervenuto aggiornando e uniformando le regole sul riporto delle perdite in presenza di operazioni straordinarie:

 Di modifica dell’attività che si accompagna al trasferimento del controllo (art. 84 del TUIR),

 di fusione (art. 172),

 e di scissione (art. 173).

L’articolo 2 del provvedimento in argomento, al fine di semplificare l’attuale regime di calcolo del riporto delle perdite, prevede che il Valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi; la disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 2024. Inoltre in caso di conferimenti, per maggiore coerenza con il nuovo regime delle perdite infragruppo, si interviene sull’art. 176 del TUIR per stabilire che, in caso di conferimento d’azienda, il riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE da parte della conferitaria è sottoposto ai limiti e alle condizioni previsti per la beneficiaria di una scissione (test di vitalità e limite quantitativo del VEPN); in questo modo, in caso di conferimento d’azienda, si evita l’utilizzo del commercio delle cd. “bare fiscali”: limiti e condizioni appena indicati non trovano applicazione ai fini del riporto delle perdite fiscali conseguite dalla conferitaria coinvolta in operazioni di conferimenti infragruppo. La disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 2024.

6) MODIFICHE ALLE DISPOSZIONI RIGUARDANTI LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

L’articolo 3 del provvedimento dispone che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini del calcolo delle diminuzioni occupazionali, sono escluse dal perimetro del gruppo interno le società collegate.

7) ESENZIONE IMU IMMOBILI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE A FINI NON COMMERCIALI

In sede di conversione, è stato inserito l’articolo 6.bis che interviene sulla disciplina dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività sportive, esclusivamente a fini non commerciali.

8)

DECORRENZA

DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DEL TERZO SETTORE E DELLE IMPRESE SOCIALI

Gli articoli 8 e 14 dispongono che, a seguito della comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea che ha ritenuto che le misure fiscali applicabili al Terzo Settore e alle imprese sociali (art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 112/2017) non sono considerate aiuti di Stato, sia rimosso il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione.

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Il regime fiscale degli ETS e delle imprese sociali (limitatamente agli utili accantonati a riserva) trova applicazione dal 1° gennaio 2026. Per le imprese sociali è prevista l’esenzione IRPEF o IRES a condizione che i proventi siano destinati a riserve vincolate all’esercizio di attività di interesse generale.

9) MODIFICHE IN MATERIA DI INVERSIONE CONTABILE NEI SETTORI DEL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI DI LOGISTICA (REVERSE CHARGE)

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, articolo 1, comma 57 e ss.) ha introdotto la disciplina del reverse charge per appalti e subappalti nel settore della logistica e, in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell’IVA da parte del committente del servizio.

Il Decreto-Legge in oggetto, con l’articolo 9 ne prevede alcune modifiche dell’ambito di applicazione. La legge di Bilancio 2025 ha ampliato l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge, sostituendo la lettera a-quinquies del comma 6, dell’articolo 17 del DPR. n. 633/1972. La lettera a-quinquies, nella versione introdotta con la legge di Bilancio 2025, prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate mediante contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci e imprese di servizi nel settore della logistica, limitandone, tuttavia, la sua applicazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. La disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Considerate la finalità antifrode dell’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile, in attesa dell’autorizzazione comunitaria, è prevista la possibilità, mediante opzione, da parte del prestatore e del committente, di porre l’obbligo di pagamento dell’IVA direttamente in capo al committente che lo eseguirà in nome e per conto del prestatore, che, però, resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La comunicazione dell’opzione ha effettuata dal committente, ha durata triennale e va trasmessa telematicamente all’Agenzia con apposito modello (al momento non ancora approvato). Il committente esegue il versamento dell’IVA senza possibilità di compensazione dello stesso entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il decreto-legge con l’articolo 9 amplia il campo di applicazione della disposizione, in quanto viene eliminato il riferimento al prevalente utilizzo di manodopera e ai beni strumentali di proprietà del committente ed estende la possibilità di esercizio dell’opzione anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Con una modifica aggiunta dal Parlamento, si consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attualmente escluse dalla formulazione vigente del suddetto articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies) del D.P.R. 633 del 1972.

10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT

La norma contenuta nell’articolo 10 del provvedimento prevede la soppressione della lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972. Pertanto, le operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dal 1° luglio 2025 non sono più soggette al meccanismo dello split payment. Con una modifica approvata dal Parlamento, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).

11) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

FISCALI 2024

La norma recata dall’articolo 12 dispone che sono considerate tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP presentate entro l’8 novembre 2024 il cui termine era fissato al 31 ottobre 2024.

SEGUE ›››

12) NTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

L’articolo 12-bis, reca una norma di interpretazione autentica in materia di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. “rottamazione-quater”), così come prorogata ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024. In dettaglio, il comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 236, della citata legge n. 197 del 2022, con la quale si chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (comma 235), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Inoltre, si chiarisce che l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della seguente documentazione:

 dichiarazione, di cui al comma 235, di adesione alla definizione agevolata;

 comunicazione, di cui al comma 241, che il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con l’indicazione dell’importo dovuto, delle eventuali rate da versare e delle relative scadenze;

 documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Il deposito di tale documentazione può essere effettuato da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte in giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore.

Al fine di coordinare la procedura amministrativa ed il contenzioso pendente in sede giurisdizionale, il successivo comma 2 precisa che l’estinzione del giudizio dichiarata, ai sensi del citato comma 236, quale conseguenza della definizione agevolata, comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In aggiunta, si precisa che le somme versate, a qualsiasi titolo, con riguardo a tali procedimenti, restano definitivamente acquisite, senza possibilità di ottenerne rimborso.

13) RAVVEDIMENTO SPECIALE PER GLI ANNI 2019/2023 PER COLORO CHE ADERIRANNO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER GLI ANNI 2025/2026

L’articolo 12-ter, commi da 1 a19, introduce il Ravvedimento “speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB per le annualità 2025 e 2026 potranno accedere, per gli anni dal 2019 al 2023, ad un ravvedimento “speciale” con effetti preclusivi in termini di accertamento. È stata in tal modo accolta la richiesta avanzata da Confartigianato(Cfr.:News 9 Luglio 2025 n. 38/2025).

Per gli opportuni approfondimenti dell’istituto si rinvia alla Informativa “IL RAVVEDIMENTO “SPECIALE” PER LE ANNUALITÀ 2019/2023. L’adesione al concordato preventivo biennale 2025/2026 apre al contribuente le porte del ravvedimento per gli anni pregressi” del 30 luglio 2025, n. 52, pubblicata sulla intranet Confederale.

14) DIFFERIMENTO PER L’ANNO 2025 DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI

Confermata la proroga, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dei versamenti in scadenza entro il 30 giugno 2025 che risultano dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. La predetta proroga è stata accordata a seguito delle richieste avanzate da Confartigianato, unitamente ad altre associazioni di categoria, al fine di tener conto delle novità introdotte in materia fiscale che hanno determinato importanti interventi nelle procedure di liquidazione dei tributi (Cfr.: Informativa 19 giugno 2025 n. 44/2025). A seguito della proroga, quindi, i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e di IVA, in scadenza entro il 30 giugno 2025 potranno essere effettuati:

 entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;

 entro il 20 agosto 2025 (30esimo giorno successivo al 21 luglio 2025), applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

SEGUE ›››

Potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

 presentano cause di esclusione dagli ISA;

 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

 applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

 partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

15) GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

In sede di conversione del provvedimento legislativo, è stata introdotta una diposizione (articolo 13-bis) che obbliga l’Amministrazione finanziaria a motivare nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale.

Viene, pertanto, modificato l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000): detto articolo riguarda le garanzie a tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Più nel dettaglio, la nuova disposizione introduce l’obbligo di indicare, nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale delle operazioni di verifica, espressamente ed adeguatamente le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. La normativa che riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche per l’accertamento delle imposte e la repressione dell’evasione fiscale è contenuta nell’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’autorizzazione per l’accesso a locali destinati all’esercizio d’attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e dagli enti del Terzo settore è rilasciata dal dirigente dell’amministrazione finanziaria; mentre per i locali adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Nel processo verbale sono riportate le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Il documento deve essere sottoscritto dal contribuente e, nel caso di rifiuto, va indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto a una copia del processo verbale.

ISA 2025: L’AGENZIA FORNISCE CHIARIMENTI SUGLI

INDICATORI DI AFFIDABILITA’ FISCALE APPLICABILI AL PERIODO D’IMPOSTA 2024

1. PREMESSA

È stata emanata la consueta circolare dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione degli Indicatori di affidabilità fiscale - ISA - per il periodo di imposta 2024 (circolare 8 luglio 2025, n. 11/E).

Nella circolare viene ricordato che, “per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta”.

Nella circolare è fatta una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari, sempre inerenti all’applicazione degli ISA relativamente ai periodi di imposta passati, per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche, là, trattate. SEGUE

2. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

Il documento fornisce chiarimenti in merito alle novità relative all’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, illustrando il suo impatto sugli ISA e le procedure che i contribuenti devono seguire.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025. A partire dal 1° aprile 2025, la nuova tabella di classificazione ATECO 2025 è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta (cfr. risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022 e da ultimo risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025).

Tuttavia, se il contribuente che applica gli ISA rileva la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

 la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;

 ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione, rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria. In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con D.M. del 18 marzo 2024 sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio. L’Agenzia evidenzia al riguardo che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. Pertanto, è stata adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti.

3. GLI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024

3.1 La revisione biennale degli ISA

Con il D.M. 31 marzo 2025 sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 100 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 100 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati con il DM 8 febbraio 2023 e l’evoluzione anticipata di 15 ISA già approvati con D.M. 18 marzo 2024.

Inoltre, con il D.M. 24 aprile 2025 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;

d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni, della fusione di altri e della loro ridenominazione, nel corso dell’anno 2024; SEGUE

e) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale EM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;

f) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”;

g) modifiche agli ISA approvati con i decreti ministeriali 18 marzo 2024 e 31 marzo 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 e la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:

 “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” (ISA DG68U);

 “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U);

 “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U).

4. LA MODULISTICA

L’Agenzia delle entrate evidenzia le modifiche apportate ai quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

4.1 Quadri contabili - Interventi comuni ai quadri F ed H

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di beneficiare, ai fini della determinazione del reddito, di una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pari al 20 per cento, incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione a nuove assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Al fine di sterilizzare il maggior costo ammesso in deduzione per evitare effetti negativi sul punteggio ISA, nelle istruzioni ai modelli è stato precisato che nei righi:

 H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato”

 F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell’impresa”,

non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto.

Tali importi vanno, invece, indicati nel rigo F17 (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative), campo 4, come da istruzioni alla compilazione del quadro F del modello.

Con riferimento al quadro F, un’importante novità riguarda l’eliminazione del campo 2 del rigo F08 “Adeguamento valore esistenze iniziali”. Tale campo era stato introdotto al fine di neutralizzare la possibile attivazione anomala degli indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente in relazione al riconoscimento a favore del contribuente della facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino. In assenza di rinnovo della previsione normativa per l’anno d’imposta 2024, si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente. Inoltre, con specifico riferimento ai redditi d’impresa, gli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevedono nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale.

Gli interventi normativi introdotti, a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 192/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, mirano a favorire il progressivo allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, anche in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti. In relazione alle già menzionate componenti, le imprese dovranno, in coerenza dei principi contabili adottati, applicare il medesimo principio anche per la determinazione del reddito fiscale.

A tal fine è stata inserita un’apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Tali istruzioni forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni:

 nei righi F06 “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” e F07 “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al costo e dall’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 93, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F08 e F09;

 nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi calcolato in base alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 92, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F06 e F07.

4.2 Quadro H - Dati contabili lavoro autonomo

L’Agenzia evidenzia che l’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sull’articolo 54 del TUIR, ha introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearsi al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso. L’unica rilevante differenza riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del TUIR. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, dovranno essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA, relativo alle altre spese documentate deducibili.

4.3 Società tra professionisti

Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della L.n.183/2011, ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della L. n. 247/2012, che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

 “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

 “Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

 “Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

 “Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

 “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

 “Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

 “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

 “Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10; sebbene esclusi dall’applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del modello afferente la specifica attività economica.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà all’Agenzia di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA per una futura applicazione.

CON ACQUISIZIONE DELLE VARIABILI

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, l’Agenzia raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”) e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della corretta applicazione degli stessi ISA.

I contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

L’Agenzia, tuttavia, sottolinea che tali indicazioni non si rendono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti:

 agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

 alla presentazione dei modelli ISA. Per tali contribuenti è comunque necessario procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive. La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l’adeguata costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell’istituto.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

Fringe benefit auto a uso promiscuo: riepilogo della disciplina

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 03/07/2025 n. 10/E fornisce istruzioni operative sulle novità fiscali concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, contenute nella legge di bilancio 2025 illustrando, altresì, le disposizioni introdotte dal decreto-legge 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 60/2025. Fino al 31 dicembre 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, il valore del fringe benefit era calcolato forfettariamente.

Nello specifico, si considerava una percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, basato sul costo chilometrico di esercizio stabilito dalle tabelle ACI pubblicate annualmente, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente come segue:

 per i veicoli con emissioni fino a 60 g/km il 25%

 per i veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km il 30%

 per i veicoli con emissioni da 161 a 190 g/km il 50%

 per i veicoli con emissioni superiori a 190 g/km il 60%

Mentre per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, continuava ad applicarsi la disciplina in vigore al 31 dicembre 2019.

La legge di bilancio 2025 ha modificato la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo disponendo che per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 si debba prendere in considerazione il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Sono previste tuttavia due eccezioni alla regola sopra descritta:

1) per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica la predetta percentuale viene ridotta al 10%

2) per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale sarà da prendere in considerazione sarà il 20%

La nuova disciplina, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

 siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

 siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

 siano stati assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

SEGUE ›››

Al riguardo, al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata dalla legge di bilancio 2025, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 2020, si consideri che la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, concretamente realizzata attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente e l’assegnazione del bene a quest’ultimo. Il momento per determinare quali contratti rientrino nella categoria dei “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” è la data di sottoscrizione dell’atto di assegnazione del benefit da parte sia del datore di lavoro che del dipendente. Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La citata risoluzione definisce veicoli «di nuova immatricolazione» i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto la nuova disciplina è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Il D.L. 19/2025 convertito in legge 60/2025 ha introdotto una specifica disciplina transitoria disponendo che si potrà applicare la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

Il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto pertanto è rilevante ai fini dell’applicazione della norma transitoria solo la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato che il medesimo comma 48-bis prevede che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, quanto sopra debba essere applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pertanto ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applicherà, fino alla naturale scadenza dei predetti contratti, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

Lo stesso regime si potrà applicare anche ai veicoli «ordinati dal datore di lavoro» entro la medesima data e «concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

La norma permette quindi di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Dato quanto sopra, si potrà applicare il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 nei seguenti casi:

 veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025;

 veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025;

Nel caso in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, è applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025, in considerazione del fatto che i re-

SEGUE ›››

quisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025. Al di fuori delle ipotesi indicate, resta fermo che la quantificazione del benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale dettato dal TUIR, in base al quale la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo. Al riguardo, si conferma quanto già chiarito con la citata risoluzione n. 46/E del 2020, secondo cui, in base al rinvio ai principi espressi nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, in relazione al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo di telefoni cellulari per finalità anche aziendali, “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.

Ad esempio, il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la prima parte della disciplina transitoria, in quanto l’immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024. Né trova applicazione la seconda parte della disciplina transitoria, in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025 e, del pari, non può trovare applicazione la nuova disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2025, in quanto la sottoscrizione del contratto, l’immatricolazione e la consegna non si verificano tutti nel 2025.

In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, è applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

Invece, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, la disciplina fiscale applicabile è individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

Pertanto, in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1° luglio 2020:

 trova applicazione la disciplina nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la “concessione in uso promiscuo” (i.e. la consegna) del veicolo è avvenuta entro il 30 giugno 2025 (con l’ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024);

 la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR, secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la “concessione in uso promiscuo” (i.e. la consegna) del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria.

Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il regime della legge di bilancio 2025, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo - con il diverso dipendente - e consegna).

Assegnazione fino al 30.6.2020

Immatricolazione fino al 30.6.2020

Assegnazione/ riassegnazione dall’1.7.2020

Immatricolazione e assegnazione dall’1.7.2020 fino al 31.12.2024

Assegnazione dall’1.1.2025 al 30.6.2025

Assegnazione dall’1.7.2025

Ordine fino al 31.12.2024

Immatricolazione, stipula contratto e assegnazione dall’1.1.2025 al 30 giugno 2025

Immatricolazione/stipula contratto/ assegnazione al dipendente dall’1.1.2025

Proroga contratto (stesso dipendente e veicolo)

Riassegnazione (diverso dipendente e stesso veicolo)

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore fino al 31.12.2019

Tassazione del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024

Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024

Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024 Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. ovvero se più conveniente

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025 Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025 Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.

Disciplina in vigore al momento di sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza

Disciplina applicabile da individuare sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

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