Essere Impresa supplemento settembre 2025

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE: Il Decreto Omnibus è legge. Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO:

Contratti a termine, le novità. Da pag. 7

CATEGORIE E MERCATO: Importante novità per gli operatori dell’estetica.

Da pag. 11

SETTEMBRE

09 20 25

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

IL DECRETO “OMNIBUS” CONVERTITO IN LEGGE

Le misure fiscali del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025 dopo la conversione in legge

Il decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, cd. “Omnibus”, è stato convertito in legge n. 118 del 9 agosto 2025. Le misure di carattere fiscale contenute nella versione originaria del decreto (analizzate nell’Informativa n. 49/2025), sono state sostanzialmente confermate, a parte alcune modifiche in materia di superbonus e CPB, di contenuto favorevole per il contribuente. Le misure sono entrate in vigore il 1° luglio 2025, mentre le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 10 agosto 2025 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, avvenuta il 9 agosto).

1) PROROGA SUPERBONUS 110% PER LE AREE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA E SISMA “ABRUZZO DEL 2009” (art. 4, cc. 2-4)

L’articolo 4 consente l’accesso al superbonus nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026 relativamente agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, alla condizione che il beneficio sia fruito mediante l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito corrispondente, ai sensi dell’articolo 121 D.L. 34/2020, con istanze per la richiesta di contributo presentate dal 30 marzo 2024.

La misura ha la finalità di consentire il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma e a tal fine inserisce il nuovo comma 8-ter.1nel corpo dell’art. 119 D.L. 34/2020.

Rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, si osserva un ampliamento dell’ambito oggettivo degli interventi: rientrano nell’agevolazione, infatti, anche gli interventi effettuati nei comuni colpiti dal sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, oltre a quelli del sisma “Centro Italia” già inizialmente ricompresi.

1.1 Superbonus 2025 - Nuovo modello dall’8 settembre 2025 per comunicare le opzioni (provvedimento 7 agosto 2025, prot. 321370/2025)

Sempre in materia di superbonus, l’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione delle opzioni per sconto e cessione del credito derivante da spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus. SEGUE

2) ZFU SISMA “CENTRO ITALIA” (art. 4, comma 5)

Confermata la disposizione di cui al comma 5, volta a prorogare per l’anno 2025 le esenzioni IRES, IRAP, IMU e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all’annualità 2024 dall’articolo 17ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Si prevede altresì, che la concessione delle agevolazioni è effettuata, al pari che nell’anno 2024, secondo la medesima disciplina richiamata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter.

3) SUGAR TAX - PROROGA AL 1° GENNAIO 2026 (art. 8)

Trova conferma, dopo la conversione in legge, il rinvio dell’entrata in vigore della sugar tax.

In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 676, della legge n. 160/2019, viene prorogato di 6 mesi, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, l’avvio della tassa sulle bibite zuccherate.

La misura, che grava su produttori e importatori di bevande analcoliche zuccherate, consiste in un’imposta di 10 euro per ettolitro sulle bibite che contengono edulcoranti e di 25 centesimi di euro per chilogrammo in caso di prodotti predisposti a essere usati solo dopo essere stati diluiti.

4) RIDUZIONE DELL’IVA PER LE OPERE D’ARTE (art. 9)

Confermato nella sua formulazione sostanziale anche l’articolo 9, che interviene per introdurre una sorta di alternanza tra regime del margine e aliquota IVA ridotta sulle operazioni relative agli oggetti d’arte, al fine di allinearela normativa italiana a quella europea.

In particolare, la disposizione:

a) introduce l’aliquota IVA 5%per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, con il nuovo numero 1-nonies)nella Tabella A, parte II-bis, DPR 633/72.

L’aliquota ridotta (in precedenza, 10%) non è più limitata alle sole importazioni o cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari (come previsto dalla previgente voce 127-septiesdecies, abrogata dal 1° luglio 2025).

La nuova aliquota 5% è applicabile, oltre che alle cessioni interne, sia alle importazioni (per effetto del disposto dell’art. 69 DPR 633/72), sia agli acquisti intracomunitari (per effetto dell’art. 43, c.5, D.L. 331/93).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della nuova aliquota 5%, l’individuazione degli “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione” non è cambiata ed è effettuata tramite la Tabella allegata al D.L. 41/95, lettere a), b) e c), ove sono definiti nel dettaglio tali beni.

b) Prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta 5% solo a condizione che non si applichi il regime speciale del margine per i rivenditori di bei usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione previsto dal D.L. 41/95.

La norma, infatti, modifica il regime del margine, il cui art. 36, comma 2, e ne prevede ora l’applicazione a condizione che non sia stata applicata l’aliquota ridotta del 5% al soggetto passivo rivenditore o in sede di importazione da parte di quest’ultimo.

Le novità sopraindicate si applicano per tutte le cessioni effettuate dal 1° luglio 2025 (che, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, coincide con il momento di consegna o spedizione dei beni o a quello antecedente del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura).

5) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CPB - RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 9-bis)

Di nuova introduzione l’articolo 9-bis che prevede una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell’unica o

SEGUE ›››

della prima rata delle imposte sostitutive determinate in caso di applicazione della sanatoria per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025.

In base all’art. 2-quater, comma 8, D.L. 113/2024, entro il 31 marzo 2025 doveva essere effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, oppure della prima rata del piano rateale; con la modifica normativa in oggetto, che inserisce un nuovo periodo nel citato comma 8, viene previsto che il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, è considerato tempestivo; in ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Pertanto, poiché i cinque giorni successivi al 31 marzo 2025 scadevano di sabato (5 aprile), il termine è prorogato al 7 aprile 2025.

DEFINITE LE MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INCENTIVI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’

Nell’ambito del DL 60/2024 c.d. “Decreto Coesione” il Legislatore con gli artt. 17 e 18 ha introdotto specifici incentivi riconosciuti a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali (in forma individuale / collettiva), per i quali l’art. 21 ha stanziato un fondo pari a € 800 milioni.

Soggetti beneficiari

In particolare le predette agevolazioni sono differenziate a seconda della localizzazione territoriale (Centro - Nord Italia / Mezzogiorno) del soggetto beneficiario.

In base all’art. 5 del citato DM 11.7.2025 possono beneficiare dei predetti contributi i giovani di età inferiore a 35 anni che, alternativamente:

 risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, compresi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (PN GDL);

 sono disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), compresi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

Iniziative economiche ammissibili e settori agevolabili

Come disposto dall’art. 6 del citato DM 11.7.2025 sono agevolabili le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la presentazione della domanda di agevolazione che risultano inattive alla stessa data.

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività:

 di lavoro autonomo mediante apertura di partita Ica;

 di impresa individuale iscritta al Registro Imprese;

 di impresa in forma societaria, iscritta al Registro Imprese, nelle seguenti forme giuridiche:

 società in nome collettivo;

 società in accomandita semplice;

 società a responsabilità limitata;

 società cooperativa;

 libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (STP).

Autoimpiego “Centro-Nord Italia”

Le predette iniziative economiche, la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Ao-

sta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche possono consistere nel riconoscimento di:

 un voucher di avvio (pari al 100% dell’investimento), non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio dell’attività, per un importo massimo di € 30.000 (per singola iniziativa economica).

In caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale / risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è pari a € 40.000.

Sono ammissibili al contributo in forma di voucher le seguenti spese, purché strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare:

 macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

 programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;

 immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;

 consulenze tecnico-specialistiche (prestate da Enti del terzo settore e ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contributo in forma di voucher) finalizzate:

 alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

 alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;

 alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

Le predette spese devono essere sostenute entro 9 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi dalla data del Provvedimento di concessione del contributo.

Merita evidenziare che sono escluse dal contributo le spese relative:

 all’acquisto di terreni;

 all’acquisto o ristrutturazione di immobili;

 a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;

 a consulenze legali, fiscali e tributarie;

 un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio dell’attività per programmi di spesa non superiori a € 120.000.

In presenza di un programma di spesa superiore a € 120.000 e fino a € 200.000 il contributo è concesso fino al 60% dell’investimento.

Le predette spese devono effettuate e pagate entro 16 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi dalla data del Provvedimento di concessione. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

La domanda per accedere al contributo:

 può essere presentata esclusivamente dal soggetto che intende avviare l’attività;

 va compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito Internet di Invitalia, previa identificazione tramite SPID / CIE / CNS;

 va firmata digitalmente dal titolare della ditta individuale, ovvero dal rappresentante legale della società;

 va corredata dalla descrizione dell’iniziativa da avviare.

Il Provvedimento di concessione dei contributi è adottato da Invitalia a seguito di valutazione positiva, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero di completamento della medesima nel caso di richiesta di integrazione.

Decorsi 3 mesi dalla data del Provvedimento di concessione, è possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL). Quest’ultimo:

 è erogato a fronte della presentazione di titoli di spesa di valore compreso tra il 30% e il 70% delle spese ammesse a contributo;

 è pagato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.

MINI IRES

Recentemente il MEF ha emanato le disposizioni attuative della c.d. “Mini IRES” premiale introdotta dalla Finanziaria 2025, limitatamente al 2025, consistente nell’applicazione dell’imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto di specifiche condizioni in termini di:

 realizzo di investimenti rilevanti;

 presenza di incremento occupazionale;

 patrimonializzazione della società tramite accantonamento dell’utile.

SOGGETTI INTERESSATI

Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto, la riduzione dell’aliquota IRES interessa:

 spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in Italia;

 enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;

 società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, non residenti in Italia, relativamente alla stabile organizzazione in Italia.

Gli enti non commerciali possono fruire dell’agevolazione in esame limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’(eventuale)attività commerciale.

CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE

L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

1. accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);

2. destinazione alla realizzazione di investimenti rilevanti di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

Contratti a tempo determinato Novità e riepilogo della disciplina

Con la legge di conversione del Decreto Economia (D.L. 95/2025, convertito in L. 118/2025), è stata ufficialmente prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità, per le parti di un contratto di lavoro, di individuare in autonomia le causali per la stipulazione o proroga di un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi, in assenza di disciplina collettiva.

Cosa cambia con la proroga al 2026

La scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2025 è stata posticipata di un anno. Fino alla fine del 2026 sarà quindi ancora possibile, in mancanza di previsioni nella contrattazione collettiva, individuare causali individuali per giustificare il prolungamento del contratto oltre i 12 mesi.

Tuttavia, si evidenzia che l’utilizzo di causali individuali presenta maggiori rischi giuridici: la loro validità può infatti essere oggetto di contenzioso e valutata successivamente dai tribunali, con possibili esiti incerti.

Riepilogo della disciplina vigente

I contratti di lavoro a tempo determinato sono regolati come segue:

 Senza causale: è possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza indicazione di causali per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

 Con causale (obbligatoria): nel caso si intenda superare i 12 mesi, ma senza oltrepassare il limite massimo di 24 mesi, è necessario indicare una motivazione giustificativa (cd. causale).

Le causali possono derivare da:

 Contrattazione collettiva nazionale o aziendale (es. CCNL);

 Accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, solo in assenza di una disciplina collettiva e, grazie alla recente proroga, fino al 31 dicembre 2026.

Altri limiti previsti per i contratti a tempo determinato

Oltre alla soglia dei 12 mesi per i contratti senza causale, la normativa vigente stabilisce ulteriori limiti e vincoli applicabili ai contratti a termine, che si riportano di seguito.

Limiti alla durata complessiva dei contratti a tempo determinato

Un aspetto fondamentale nella gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato riguarda la durata complessiva massima del contratto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, in assenza di deroghe specifiche, si applicano le seguenti regole generali:

Durata massima: 24 mesi

La durata complessiva del rapporto a termine, calcolata sommando la durata iniziale del contratto, le eventuali proroghe e i successivi rinnovi, non può superare i 24 mesi.

Questo limite si applica a prescindere dalla natura delle mansioni svolte e indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata, purché il contratto sia riconducibile al medesimo datore di lavoro e lavoratore.

Proroghe: massimo 4

Il contratto a termine può essere prorogato per un massimo di 4 volte, entro il limite complessivo dei 24 mesi. Tutte le proroghe devono riferirsi alla stessa attività lavorativa e possono essere formalizzate prima della scadenza del termine inizialmente previsto.

Il superamento del numero massimo di proroghe (oltre 4) determina la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, a partire dalla quinta proroga.

Rinnovi

Il rinnovo di un contratto a termine è la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato tra le stesse parti (cioè lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), dopo la scadenza di un contratto precedente.

Per cui a differenza della proroga - che estende nel tempo un contratto in corso - il rinnovo presuppone che il contratto precedente sia già terminato.

Intervallo tra i contratti (cd. “stop and go”)

Tra la scadenza del primo contratto e la stipula del rinnovo deve esserci un periodo minimo di interruzione:

 10 giorni, se il contratto precedente era di durata fino a 6 mesi;

 20 giorni, se il contratto precedente era di durata superiore a 6 mesi.

Questo intervallo non è richiesto se il rinnovo è giustificato da causali previste da contrattazione collettiva, oppure in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Si precisa che, sia in caso di rinnovo di un contratto a termine, sia in caso di proroga, qualora si superi il limite complessivo di 12 mesi, è necessario indicare una causale giustificativa, come precedentemente evidenziato. In ogni caso, non è possibile superare il limite massimo di 24 mesi complessivi.

Superamento del limite: effetti

Se il rapporto tra le stesse parti supera i 24 mesi complessivi, per effetto di proroghe o rinnovi, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, a partire dalla data in cui viene superato tale limite.

Si fa presente che la norma prevede delle possibili deroghe a tale limite, i due casi principali sono:

 Contrattazione collettiva

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono prevedere una durata massima superiore ai 24 mesi, nei limiti stabiliti dalla legge.

SEGUE ›››

 Deroga autorizzata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

In casi specifici e motivati, è possibile richiedere all’INL una deroga amministrativa per stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, anche se si è già raggiunto il limite dei 24 mesi.

Si specifica che la richiesta deve essere: congiunta tra datore di lavoro e lavoratore; motivata da esigenze oggettive e temporanee e formalizzata prima della stipula del contratto.

Limite numerico per i contratti a tempo determinato nelle aziende

Oltre ai limiti di durata dei singoli contratti, la normativa vigente prevede anche un vincolo quantitativo complessivo al numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato all’interno di ciascuna azienda.

In particolare, in assenza di diverse previsioni contenute nel contratto collettivo applicato, l’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il numero dei contratti a tempo determinato non può superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Questo limite si applica aziendalmente, cioè sull’intero organico dell’impresa, non su singole sedi o reparti ed è riferito al totale dei lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato, escludendo quindi dirigenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

Cosa comporta il superamento del limite?

Nel caso in cui l’impresa superi il tetto del 20%, i contratti a termine eccedenti il limite legale non sono automaticamente nulli, ma possono essere sanzionati con una multa amministrativa, pari a:

 20% della retribuzione per ciascun mese di durata del contratto eccedente (per ogni lavoratore in violazione), se la violazione riguarda un solo lavoratore

 50% della retribuzione mensile per ciascun mese di durata del contratto, se la violazione riguarda più di un lavoratore

Inoltre, in caso di contenzioso, se ricorrono altri elementi di irregolarità (es. abuso di rinnovi, violazione causali, etc.), il lavoratore interessato potrebbe ottenere la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Eccezioni

L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che determinati rapporti di lavoro a termine non rientrino nel calcolo del limite quantitativo del 20% dei contratti a termine.

Tra queste si evidenziano:

 I contratti a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti (es. maternità, malattia, aspettativa);

 I rapporti a termine relativi a lavorazioni stagionali, anche non formalmente individuate, ma che abbiano carattere ciclico o ricorrente in determinati periodi dell’anno;

 Lavoratori di età superiore ai 50 anni;

 Contratti stipulati da start-up innovative nei primi quattro anni di attività (art. 25, comma 3, DL 179/2012);

In aggiunta alle eccezioni stabilite dalla legge, i contratti collettivi possono prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dal calcolo del limite numerico dei contratti a tempo determinato.

Limite per i lavoratori somministrati

Oltre ai contratti a termine diretti, è previsto anche un limite numerico per i lavoratori somministrati a tempo determinato, disciplinato dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2015.

SEGUE ›››

In assenza di diversa previsione nella contrattazione collettiva, i lavoratori somministrati a termine non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Anche per i somministrati, così come per i contratti a tempo determinato diretti vi sono delle eccezioni al limite, quali:

 Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

 Lavoratori disoccupati da oltre sei mesi

 Lavoratori in mobilità o percettori di ammortizzatori sociali

 Lavoratori sostitutivi di personale assente

 Somministrazioni effettuate per attività stagionali

 Personale somministrato in start-up innovative nei primi 4 anni

››› CATEGORIE E MERCATO

Estetica Stop ai prodotti non conformi dal 1° settembre 2025

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/197, due sostanze comunemente usate nei prodotti per unghie— Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (fotoiniziatore nei gel UV) e Dimethyltolylamine (presenti in primer e adesivi) sono classificate come Repr. 1B (tossiche per la riproduzione) e sono vietate nella vendita e nell’utilizzo a partire dal 1° settembre 2025. Il divieto riguarda anche i prodotti già acquistati: estetiste, onicotecniche e operatori del settore non potranno più utilizzarli, nemmeno in ambito professionale.

Poiché il Regolamento non stabilisce obblighi specifici per lo smaltimento, qualora non si fosse già provveduto, contattare immediatamente i fornitori o le aziende produttrici per richiedere il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti non conformi. In caso di difficoltà nell’organizzare il ritiro dei prodotti da parte dei fornitori, è possibile contattare l’Ufficio Sicurezza di Confartigianato al numero 0543452821 per assistenza e supporto allo smaltimento dei prodotti non conformi.

Si invitano gli imprenditori a verificare subito l’inventario, attivandosi con urgenza per evitare interruzioni dell’attività o possibili sanzioni.

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