Apinforma 8-2025

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numero 8 30 aprile 2025

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.

APINFORMA

Assistenza fiscale per il mod. 730/2025

Presentazione al CAF del modello 730

Obbligo di pubblicità di sovvenzioni e contributi

Art Bonus per sostenere il patrimonio artistico

Diritto annuale 2025

Autotrasporto; riduzione dei pedaggi autostradali 2024 CCNL delle piccole e medie imprese edili

ORGANIZZAZIONE

COMINSHOP, scenografie per gli spazi aziendali

CCIAA PN-UD. Bando di concorso anno 2025

Aperto Bando FAPI 4-2025

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Assistenza fiscale per il mod. 730/2025

operativo il Servizio

Su appuntamento

fino a Settembre

Presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza Fiscale CAF, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2025.

La presentazione del 730 può essere eseguita fino al 30 settembre 2025.

L’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del nostro CAF previa compilazione di apposita delega.

Il modello pre-compilato messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria, può essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti.

Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello.

Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori.

Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Era-

rio, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti.

È consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso.

Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377.

Il prezzo del servizio di assistenza fiscale è così determinato:

MODELLO 730/2025:

- € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria;

- € 60,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria congiunto;

- € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente;

- € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta;

- per elaborazioni massive il prezzo potrà essere concordato preventivamente con l’Associazione.

I prezzi sono comprensivi di Iva.

(PZ)

Presentazione al CAF del modello 730

la doCumentazione

da preSentare

per la diChiarazione

SemplifiCata

PREMESSA

Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi con una procedura che consente di ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 i soggetti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Possono utilizzarlo anche i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad eseguire il rimborso.

Entro il 31 maggio

dal 1° giugno al 20 giugno

dal 21 giugno al 15 luglio

dal 16 luglio al 31 agosto

dal 1° settembre al 30 settembre

L’invio scaglionato delle dichiarazioni comporta una tempistica differenziata per gli addebiti e accrediti risultanti dalle operazioni di conguaglio. Il conguaglio, infatti, deve essere eseguito nella prima retribuzione utile e comunque nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione. Alla luce della tempistica sopra indicata i contribuenti con posizioni a debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria potranno scegliere di spedire la dichiarazione a settembre posticipando conseguentemente, senza sanzioni, il momento di versamento delle imposte a ottobre.

Il 730 può essere presentato anche dagli eredi dei soggetti deceduti nel 2024 o entro il 30 settembre 2025.

I contribuenti possono scaricarsi dal sito delle Entrate il proprio modello 730 precompilato telematicamente, procedendo alla conferma dei dati in esso indicati oppure modificandoli.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché possa accedere ai dati del contribuente. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure procedere alla sua integrazione qualora incompleto.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine ultimo di presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2025.

In base alla data in cui il contribuente presenta al CAF la documentazione per il 730, sono previsti termini differenziati di trasmissione del modello all’amministrazione finanziaria.

entro il 15/6 (16/6 perché festivo)

entro il 29/6 (30/6 perché festivo)

entro il 23/7

entro il 15/9

entro il 30/9

Per i soggetti autorizzati a presentare il 730 la scelta della sua presentazione risulta conveniente anche rispetto alla presentazione del modello

REDDITI che rimane vincolato alle ordinarie scadenze di versamento di giugno. Al contrario, i soggetti con posizioni a credito avranno convenienza ad anticipare il momento di presentazione del modello 730 per avere il rimborso il prima possibile.

I REDDITI INTERESSATI AL MODELLO

Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi:

- di lavoro dipendente e assimilato;

- di terreni e fabbricati;

- di capitale;

- di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

- redditi occasionali derivanti da attività commerciali;

- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;

- alcuni redditi diversi;

- alcuni redditi assoggettati a tassazione separata;

- redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di intermediari (novità);

- finanziari necessari a determinare le imposte sostitutive dovute, Ivafe, Ivie, imposte sulle criptovalute.

SOGGETTI

ChE POSSONO UTILIZZARE

IL MODELLO

Per il modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, è richiesto che il rapporto di lavoro sia in vigore. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello REDDITI 2025. Il modello 730 può essere presentato, oltre che da pensionati e lavoratori dipendenti, anche da:

- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;

- soci di cooperative di produzione e lavoro;

- sacerdoti della chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive;

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- soggetti che percepiscono redditi prodotti all’estero diversi di quelli di cui al rigo G4;

- soggetti che hanno destinato a locazioni brevi meno di 4 appartamenti;

- soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti nel 2024 o entro il 30 settembre 2025;

- personale della scuola con contratto a tempo determinato se questo dura almeno da settembre 2024 a giugno 2025;

- soggetti che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o imposta sostitutiva;

- soggetti che percepiscono redditi derivanti da

cessioni di partecipazioni, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze e da cessioni di cripto attività;

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.

ChI NON PUò UTILIZZARE IL MODELLO

Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello REDDITI, i contribuenti che per il 2024 devono dichiarare:

- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

- redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva;

- redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730 nei quadri D4 e D5, come ad esempio nel caso di affitto dell’unica azienda;

- redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti di cui al D.L. n. 66/2014;

- indennità dei giudici onorari di pace e vice procuratori;

- i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770;

- i soggetti non residenti in Italia nel 2024 e/o nel 2025;

- i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari;

- i soggetti che nel 2024 hanno percepito redditi derivanti da TRUST;

- i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4;

- i soggetti che nel 2024 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

- i soggetti che hanno destinato nel 2024 a locazione breve più di 4 immobili;

- i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

A ChI

SI PRESENTA

Al contribuente è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, infatti, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2025 precompilato. In questi casi l’accesso avviene

nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate alla quale è possibile accedere dal 30 aprile 2025, tramite:

- Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline;

- Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione ad Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it o Namirial;

- Carta di identità digitale CIE. Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione, il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato.

Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.

PRINCIPALI NOVITà

DEL 730/2025

Con provvedimento del 10 marzo 2025 è stato approvato il modello 730/2025 con le relative istruzioni. Tra le principali novità si segnala l’ampliamento dei redditi dichiarabili con questo modello, la riforma fiscale (L. 111/2023), ha incluso i redditi soggetti a tassazione separata e le plusvalenze finanziarie (quadro T).

Sono stati inoltre:

- ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre;

- introdotto un nuovo regime per le locazioni brevi con aliquota al 26% (ridotta al 21% per una sola unità immobiliare);

- previste nuove regole per lavoratori frontalieri e rimpatriati;

- aumenta la detrazione per redditi da lavoro dipendente (fino a 1.955 euro per chi guadagna fino a 15.000 euro);

- modificata la detrazione per il personale della sicurezza;

- confermato il bonus tredicesima (100 euro per redditi fino a 28.000 euro);

- prevista una nuova regolamentazione del Superbonus (detrazione al 70% con rateizzazione in 10 anni).

Per gli immobili all’estero l’aliquota IVIE è stata fissata all’1,06%, mentre l’IVAFE è stata fissata al 4 per mille annuo. Previsto poi l’obbligo di indi-

care il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche e contratti brevi.

DOCUMENTAZIONE

DA PRESENTARE

Nelle ipotesi in cui si intenda utilizzare un CAF è possibile presentare un modello 730/2025 autocompilato dal contribuente unitamente alla relativa documentazione giustificativa. È inoltre richiesta la consegna del modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche nei casi in cui non si desideri esprimere la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta della documentazione, è necessario preparare tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri inerenti alla dichiarazione stessa.

ELENCO

DOCUMENTAZIONE

DA PRESENTARE AL CAF

Al CAF deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia documento d’identità valido del dichiarante e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta;

- dichiarazione dei redditi relativa al 2023 per compilare la delega di accesso alla precompilata;

- dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione;

- codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del documento d’identità);

- notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela);

- dati del datore di lavoro o del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio;

- dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio:

a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita;

b) dichiarazione Ici/Imu/Ilia;

c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni;

d) dichiarazione di successione;

e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti;

f) contratto multiproprietà;

- CU 2025 attestante il reddito di lavoro di-

pendente, assimilato o di pensione relativo al 2024 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro della CU);

- documentazione attestante il possesso di altri redditi:

a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti;

b) redditi da borse di studio o da stage;

c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione);

d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive;

e) certificazione redditi da lavoro occasionale;

f) redditi da utili;

g) certificazione riscatto premi assicurativi;

h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;

i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare;

l) pensioni estere;

- imposte e oneri rimborsati nel 2024 e già dedotti o detratti in anni precedenti;

- documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili completi delle ricevute di pagamento riguardanti:

a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.);

b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco, per i dispositivi medici la documentazione attestante la marcatura CE, anche per occhiali e lenti con gli estremi della normativa di riferimento;

c) spese veterinarie;

d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap;

e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2024;

f) contributi previdenziali volontari e obbligatori;

g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari;

h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico;

i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca;

l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita;

m) spese per intermediazione immobiliare;

n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale;

o) spese funebri;

p) tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore;

q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni;

r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.;

s) documentazione detrazione edilizia del 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali);

t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti nonché del Superbonus del 110%;

u) spese per l’acquisto di mobili per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%;

v) spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;

z) premi assicurativi per rischio eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo;

- ricevute versamenti assegno corrisposto al coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del beneficiario;

- spese per canoni di locazione per studenti;

- fatture, bonifici, ricevuta trasmissione telematica alle Entrate relativi alle spese sostenute per beneficiare del credito d’imposta per videosorveglianza;

- documentazione riferita a crediti d’imposta di anni precedenti;

- deleghe di versamento Irpef per acconti. Importante sottolineare che ai fini della compilazione della delega per lo scarico del 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, è necessario allegare sia un documento d’identità valido, sia i redditi e il dato del rigo “Differenza” riferiti al periodo d’imposta 2022.

QUANDO IL 730

NON bASTA

Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello REDDITI PF nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo.

I casi interessati a questo adempimento riguardano:

- l’incasso nel corso del 2024 di redditi di capi-

tale come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari;

- l’incasso di indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

- l’incasso di proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva del 20%;

- il noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

Negli ultimi quattro casi si dovrà presentare il quadro RM del modello REDDITI 2025 PF.

AGRICOLTORI

IN REGIME

DI ESONERO

Tra gli obbligati a presentare il modello REDDITI 2024 rientrano i produttori agricoli in regime di esonero o sotto la soglia dei 7.000 euro di volume d’affari, non tenuti alla presentazione del Mod. 770, Irap e Iva.

Questi contribuenti ordinariamente possono limitarsi a presentare il modello 730 ma se lo scorso anno sono stati destinatari di Aiuti di Stato o di contributi in regime “de minimis”, dovranno

compilare anche il quadro RU ed eventualmente il quadro RS del modello REDDITI 2025 PF o in alternativa compilare solo quest’ultimo modello in forma completa.

INVIO TELEMATICO

DEL MODELLO 730/4

Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito i sostituti d’imposta dovevano comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. In alternativa è possibile trasmettere telematicamente apposito modello qualora siano variati i dati comunicati nell’anno precedente.

IL SERVIZIO CAF

DI CONFAPI FVG

Si ricorda che da sempre in Confapi FVG è operativo il servizio CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2025, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia fissando un appuntamento o anticipando la documentazione via e-mail.

(PZ)

Obbligo di pubblicità di sovvenzioni e contributi

modalità differenziate a SeConda

della tipologia di impreSa

PREMESSA

La legge 124/2017 ha previsto che le imprese, le associazioni e le cooperative rendano pubblici e trasparenti le contribuzioni di natura pubblica ricevute nel corso dell’anno. L’onere ricade sui soggetti interessati con cadenza annuale con riferimento ai contributi ricevuti nel corso dell’esercizio precedente e vuole introdurre un principio di trasparenza nei rapporti commerciali soprattutto con riferimento ad imprese operanti in settori omogenei.

MODALITà

DI PUbbLICAZIONE

Le informazioni relative ai benefici ricevuti devono essere fornite:

- nella nota integrativa del bilancio d’esercizio;

- in caso di assenza dell’obbligo della nota integrativa, come ad esempio per le ditte individuali, le società di persone e le micro imprese, l’obbligo può essere assolto tramite pubblicazione, entro il 30 giugno dell’anno successivi, sul proprio sito Internet o in mancanza sul Portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, nel nostro caso sul sito internet di Confapi FVG.

Nel caso di indicazione delle informazioni in argomento nella nota integrativa, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio.

Per le micro imprese non tenute alla nota integrativa, oltre alla modalità indicata in precedenza possono riportare le informazioni in esame in calce allo stato patrimoniale.

Con riferimento alle associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali l’obbligo può essere realizzato tramite la pubblicazione delle informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o su analogo portale digitale, su Facebook

o sul sito Internet della rete associativa cui l’Ente aderisce.

CONTRIbUTI

DA INDICARE

Le informazioni da fornire riguardano:

- sovvenzioni;

- sussidi;

- vantaggi;

- contributi o aiuti.

Questi vantaggi possono essere stati incassati in denaro o in natura, non devono avere carattere generale e devono essere privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Devono essere effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da parte di pubbliche amministrazioni ed enti collegati.

A questo proposito la rendicontazione deve seguire un criterio di cassa, in caso di erogazioni in natura il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanziale, vale a dire nel periodo in cui il beneficio è stato fruito.

Importante sottolineare che i contributi oggetto di segnalazione sono solo quelli di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. Questo limite deve essere considerato in modo cumulativo e non con riferimento alle singole erogazioni. Questo significa che in caso di ricevimento di più contribuzioni ciascuna di importo inferiore a 10.000 ma che sommate superano questo importo si dovranno riportare gli elementi informativi relativi a tutte le erogazioni.

I SOGGETTI

ChE EROGANO I CONTRIbUTI

Le segnalazioni devono riguardare i benefici ricevuti da tutte le amministrazioni dello stato compresi:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado;

- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento ordinario, Regioni, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

- istituzioni universitarie;

- IACP;

- CCIAA e loro associazioni;

- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

- Amministrazioni, aziende ed enti del SSN;

- Agenzie per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

- Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio ecc…;

- Autorità portuali;

- Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza, e regolazione;

- Enti pubblici economici e Ordini professionali;

- Società a controllo pubblico, escluse quelle quotate;

- Associazioni e fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro.

AIUTI ESCLUSI

DALL’ObbLIGO

DI PUbbLICAZIONE

Non rientrano nell’obbligo di pubblicazioni gli aiuti di Stato/”de minimis” contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

A questo proposito il comma 125 – quinquies, dell’art. 1) della legge 124/2017 dispone che la registrazione degli aiuti nel RNA “tiene conto degli obblighi” posti a carico dei soggetti indicati in precedenza. L’infelice formula virgolettata deve essere intesa come “in sostituzione” in modo che l’iscrizione nel Registro automaticamente esonera l’obbligo pubblicitario.

Risultano inoltre esclusi dall’obbligo pubblicitario gli aiuti:

- aventi carattere generale vale a dire che sono riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni, a prescindere dalle modalità di fruizione, come ad esempio credito d’imposta o contributo in denaro.

L’obbligo riguarda sostanzialmente i contributi erogati in base a rapporti bilaterali, dove un soggetto riconducibile alla sfera pubblica, riconosce un vantaggio particolare ad un’impresa o ad un soggetto del terzo settore. Il carattere generale dovrebbe prescindere

dalla procedura per il riconoscimento del beneficio, vale a dire agevolazione automatica, o previa presentazione di apposita richiesta; - che rappresentano un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico o un risarcimento. Potremmo anche dire che sono esclusi i rapporti di natura corrispettiva dove a fronte di una prestazione viene riconosciuta una somma di denaro (rapporto sinallagmatico).

INFORMAZIONI

DA INDICARE

IN NOTA INTEGRATIVA

Le informazioni devono essere fornite in forma schematica e di facile e immediata comprensibilità. In particolare si deve indicare la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente e i dati del soggetto erogante, la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante, la data di incasso e la causale. In caso di beni in natura questi vanno valutati in base al valore dichiarato dal soggetto che ha attribuito il bene.

Nella Nota Integrativa XBRL Italia nella Nota 22.1.2020 è possibile utilizzare una delle seguenti due modalità:

1) il campo testuale “attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto”;

2) uno dei campi testuali generici “disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione “nota integrativa, altre informazioni”)”

La formulazione da riportare in Nota Integrativa potrebbe essere la seguente.

In riferimento all’art. 1, comma 125 – bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2024, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Come già anticipato la pubblicazione delle informazioni sulle agevolazioni seguono le tempistiche legate alla sua approvazione compreso il differimento dell’approvazione entro 180 giorni alla presenza di particolari situazioni.

La formulazione di cui sopra può essere utilizzata anche per la pubblicazione sul proprio sito Internet o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

SANZIONI

La mancata pubblicazione delle informazioni in

argomento comporta l’irrogazione di una sanzione pari all’1% dei benefici ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.

Se quest’ultimo adempimento accessorio non viene eseguito entro 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione, è prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto.

(PZ)

Art Bonus per sostenere il patrimonio artistico

- 2.000 euro per le micro imprese e le persone fisiche;

- 3.000 euro per le piccole imprese;

iSCrizione dei progetti

Su iStanza di parte

PREMESSA

Con l’obiettivo di creare un’alleanza tra pubblico e privato per sostenere iniziative culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha pensato ad un incentivo per finanziare e sostenere la promozione e di valorizzazione del patrimonio artistico ai sensi dell’art. 7, commi da 21 a 31 della L.R. n. 13/2019. L’obiettivo è quello di consentire al mondo imprenditoriale di sostenere iniziative culturali o di mantenimento del patrimonio artistico riconoscendo un credito d’imposta proporzionale all’elargizione.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, a prescindere dalla loro organizzazione, quindi interessa:

- le ditte individuali, a prescindere dal regime contabile adottato;

- le società di persone, anche in questi casi prescindendo dal regime contabile adottato;

- le società di capitali nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti;

- le fondazioni, comprese quelle bancarie. È richiesto che i beneficiari abbiano la sede legale o il domicilio fiscale in Regione.

INTERVENTI

AGEVOLAbILI

Il bonus riguarda le erogazioni liberali destinate a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

Possono interessare sia interventi di supporto ad azioni di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sia di manifestazioni culturali organizzate da enti regionali.

Gli interventi agevolabili sono inseriti nell’Elenco dei progetti finanziabili.

Per il 2025 il finanziamento minimo è pari a:

- 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni, comprese quelle bancarie.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario su un conto corrente intestato al promotore accreditato.

IL bONUS

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% per le erogazioni liberali destinate a progetti d’intervento e promozione e organizzazione di attività culturali o di valorizzazione del patrimonio culturale;

- 20% per le erogazioni liberali destinate a progetti previsti all’art. 1 del D.L. 83/2014 di promozione e tutela del patrimonio culturale e turistico.

La presentazione della domanda di contributo deve essere presentata dal 1° marzo 2025 e fino alle ore 16.00 del 30 ottobre 2025. Può essere presentata una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile.

ITER DI CONCESSIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti tempistiche:

- entro i primi 15 giorni di ogni mese e con riferimento alle domande presentate nel mese precedente, è pubblicato l’elenco delle domande per le quali è stata disposta la prenotazione delle risorse;

- entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni, il richiedente effettua l’erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l’avvenuta erogazione liberale, per le domande presentate nel mese di ottobre, l’erogazione liberale va effettuata entro il 30 novembre;

- il contributo è concesso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

I PROMOTORI

I progetti che possono beneficiare del credito

d’imposta devono essere promossi dai seguenti promotori:

- Comuni della nostra Regione;

- soggetti pubblici con sede legale ed operativa nella nostra Regione;

- soggetti privati senza scopo di lucro con sede nella nostra Regione, che nello Statuto o nell’atto costitutivo abbiano l’indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e promozione di attività culturali o di promozione del patrimonio culturale;

- società cooperative che nell’atto costitutivo abbiano l’indicazione della organizzazione e promozione di attività culturali o di promozione del patrimonio culturale;

- gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede in Regione.

Le finalità filantropiche possono essere accertate anche sulla base dell’incidenza dei costi per tali finalità o al numero di addetti impiegati.

(PZ)

Diritto annuale 2025

la CCiaa pn-ud

Ci Segnala una nuova modalità di pagamento

La CCIAA PN-UD ci comunica che da quest’anno insieme alla consueta PEC contenente le informazioni relative al versamento del diritto annuale 2025, tutte le imprese che hanno sede ed eventuali unità locali iscritte negli ambiti territoriali di Pordenone e Udine e versano il diritto annuale in misura fissa, riceveranno in allegato anche un avviso PagoPa con l’esatto importo dovuto, da utilizzare per effettuare il pagamento entro il 30.06.2025. Questa nuova opzione di pagamento si affianca

a quelle già disponibili: F24, APP Impresa Italia, sito dirittoannuale.camcom.it ed è riservata alle imprese monolocalizzate (iscritte negli ambiti territoriali di Pordenone e Udine) e tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa.

Ai fini di non generare doppi pagamenti, uno da parte del contribuente che riceve l’avviso di pagamento e uno da parte dello Studio professionista / Associazione di categoria per conto dello stesso contribuente, si raccomanda di concordare la procedura da seguire.

Si comunica infine che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l’anno 2025 sono le stesse dell’anno 2024.

Maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet www.pnud. camcom.it – sezione diritto annuale.

(C)

Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2024

prenotazione della domanda:

3 - 9 giugno 2025

PREMESSA

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 163/ MM dell’8 maggio 2025 per rammentare che, con deliberazione n. 1 del 16 aprile 2025 del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito delibera), sono state approvate le disposizioni applicative per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali di competenza dell’anno 2024 a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio che abbiano avuto pedaggi minimi annui di almeno 200.000 euro a riscossione differita mediante fatturazione.

Come per gli anni precedenti, le risorse complessivamente disponibili superano euro 140 milioni. Le riduzioni autostradali possono essere richieste da:

a) imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui all’art. 1 della L. n. 298/1974;

b) cooperative aventi requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure consorzi o società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capi I, sez. II e II-bis c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) imprese di autotrasporto di merci per conto terzi oppure raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea che risultano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all’accordo CE/Svizzera del 21 giugno

1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del Regolamento CE n. 1072/2009; d) imprese oppure raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti l’attività di autotrasporto in conto proprio titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della L. n. 298/1974; e) imprese oppure raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio.

La delibera stabilisce che la domanda va presentata in via telematica, attraverso l’applicativo “PEDAGGI” del sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it), in due fasi:

- fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9.00 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 14.00 del 9 giugno 2025;

- fase 2 - inserimento dati, firma digitale e invio della domanda: dalle ore 9.00 del 23 giugno 2025 alle ore 14.00 del 22 luglio 2025 (termine ultimo).

A quest’ultimo riguardo occorre precisare che l’applicativo “PEDAGGI” elabora i dati in maniera asincrona, pertanto, il termine ultimo per l’inserimento dei dati della fase 2 è il 21 luglio 2025. Il termine delle ore 14.00 del 22 luglio 2025 è valido per la sola firma e invio della domanda.

A differenza degli anni scorsi, il beneficio è applicato oltre che ai veicoli italiani, a quelli immatricolati in Paesi dell’Unione Europea che “circolano in Italia con licenza comunitaria”, anche ai veicoli con targa extra-UE, purché muniti di titolo abilitante al transito in Italia (autorizzazione CEMT o bilaterale extra-UE) facenti capo a cooperative o consorzi italiani o comunitari sempre di categoria Euro 5 o 6 o a trazione alternativa.

LE DUE FASI:

LA PRENOTAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA

Nella prima fase, i soggetti richiedenti (imprese, cooperative e consorzi) inseriscono i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici clienti a loro imputabili come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

Il procedimento per richiedere la riduzione dei

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pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo “PEDAGGI” presente sul portale dell’Albo. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/ portale-albo/iscriviti.

Nella seconda fase, le sole imprese che abbiano presentato domanda di prenotazione in tempo utile devono compilare i vari dati dell’istanza, verificare le targhe dei veicoli in loro disponibilità o che comunque fanno capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi di raggruppamenti) e, infine, firmare digitalmente la richiesta, inviandola al sistema informatizzato del citato portale dell’Albo. La presentazione della domanda richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. All’uopo l’impresa inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell’Albo gli estremi della data di effettuazione e dell’identificativo. La ricevuta del predetto pagamento va conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, salvo essere esibita, su sua richiesta, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo, il Comitato centrale ne dà segnalazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate

territorialmente competente. Tutte le operazioni da svolgere in entrambe le fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera e riprese nel relativo Manuale utente Impresa, sempre disponibile sul citato sito web dell’Albo e a cui si rinvia per gli aspetti procedurali.

RIPARTIZIONE

DELLE RISORSE

Come per gli anni precedenti, l’intero stanziamento verrà suddiviso fra le imprese beneficiarie attraverso un sistema di calcolo che differenzia le percentuali di riduzione in funzione del “fatturato” in pedaggi dell’impresa e della categoria ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada. Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 126 dell’11 maggio 2023.

Il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli Euro 5 e categorie superiori o ad alimentazione alternativa o elettrica che rientrano nelle classi B (2 assi e altezza > 1,3 m), 3 (3 assi), 4 (4 assi) e 5 (5 assi) se basato sul numero di assi e della sagoma dei veicoli stessi o nelle classi 2, 3 e 4, se basato su sistema volumetrico.

Le percentuali di riduzione sono indicate nella seguente tabella:

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alle imprese, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando, comunque, il limite percentuale massimo di riduzione del 13%. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del

coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto.

EROGAZIONE DEI bENEFICI

Al termine della seconda fase, cioè, dopo il 22 luglio 2025, il Comitato Centrale, tramite il CED del Ministero, provvederà a trasmettere l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda completa ai provider che hanno gestito i pedaggi autostradali (Telepass spa, DKV Euro Service

GmbH+Co, Axxes sas, Unipoltech S.p.A. e AS24) per la definitiva elaborazione dei pedaggi effettuati nel 2024. Questi ultimi forniranno quindi i dati sui pedaggi effettuati dai diversi apparati di pagamento entro il mese di settembre 2025. Nel rispetto di tali tempistiche, l’erogazione dei

benefici alle imprese avverrà entro la fine del successivo mese di ottobre 2025.

L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

CCNL delle piccole e medie imprese edili

aCCordo di rinnovo parte normativa

del 15 aprile 2025

Con il verbale di accordo del 15 aprile 2025 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle piccole e medie industrie edili tra Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, con decorrenza dal 1° aprile 2025 fino al 30 giugno 2028. Dopo il rinnovo della parte economica sottoscritto il 24 marzo 2025, (nostra Circolare nr. 113 del 25 marzo u.s.) la cui operatività era subordinata agli accordi sulla parte normativa, il percorso contrat-

tuale è stato completato con le intese in materia di trasferta, denuncia unica edile, Fondapi, sorveglianza sanitaria e fondo territoriale per la qualificazione.

Viene pertanto data attuazione all’intesa economica che prevede un incremento salariale totale di 175 euro per l’operaio comune, suddiviso in due tranches: 100 Euro dal 1° aprile 2025 e 75 Euro dal 1° marzo 2027.

Le parti hanno altresì convenuto di avviare i lavori delle Commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e la stesura dell’intero testo contrattuale aggiornato.

Con riserva di ulteriori informazioni, si ricorda che il testo del Verbale di Accordo del 15 aprile 2025 può essere consultato sul nostro sito web.

(EI)

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Radon: nuovi obblighi per le imprese

le impreSe Che riCadono nelle aree prioritarie dovranno provvedere delle miSurazioni del radon entro giugno 2026

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad un incontro tecnico informativo organizzato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia e dall’ARPA FVG, sugli adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 per la protezione dall’esposizione al radon a carico degli esercenti attività lavorative.

ChE COS’è

IL RADON

Il radon è un gas radioattivo naturale che proviene principalmente dal sottosuolo e si accumula facilmente in spazi chiusi e scarsamente ventilati. È classificato come cancerogeno per l’uomo ed è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.

LE NORMATIVE

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha introdotto a livello nazionale norme specifiche per la protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro.

Con la sua entrata in vigore, le regole relative alla protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, alle attività lavorative svolte in ambienti seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (Individuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e alle attività lavorative svolte in “specifici luoghi di lavoro” (locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta,

impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche) individuati dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032. Nello specifico, gli obblighi per gli esercenti degli edifici interessati prevedono la misura della concentrazione del gas radon e, se i valori riscontrati superano il livello di riferimento, l’attuazione di misure correttive mirate a ridurne le concentrazioni.

AREE PRIORITARIE

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia ha individuato ufficialmente le aree prioritarie a rischio radon, A stabilirlo è l’Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1622 del 31 ottobre 2024, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2024.

Con questa Delibera la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad effettuare una prima individuazione delle aree prioritarie a rischio radon, ovvero le zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è pari o superiore al 15% (Allegato alla Delibera n. 1622/2024).

Le aree prioritarie individuate in Friuli Venezia Giulia sono riferite ai seguenti territori comunali: Ampezzo, Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Bicinicco, Campoformido, Cimolais, Claut, Codroipo, Cordenons, Coseano, Dogna, Duino Aurisina, Enemonzo, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mortegliano, Ovaro, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Polcenigo, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Rive d’Arcano, Roveredo in Piano, San Quirino, Sauris, Sequals, Sgonico, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tavagnacco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Trivignano Udinese, Vajont, Visco e, per il solo comune di Trieste il territorio ricadente nelle Circoscrizioni Trieste Altopiano Ovest e Trieste Altopiano Est.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI: AREE PRIORITARIE E A RISChIO RADON, AREE DI ATTENZIONE E AREE A bASSO RISChIO

Figura 2. Classificazione dei comuni: aree prioritario e a rischio radon, aree di attenzione e aree a basso rischio

Area prioritaria a rischio radon: area dove si stima che la percentuale di abitazioni con concentrazione media annua di Radon superiore a 300 Bq/m3 sia maggiore del 15%.

Area di attenzione a rischio radon: area dove si stima che la percentuale di abitazioni con concentrazione media annua di Radon superiore a 300 Bq/m3 sia compresa tra il 10 e il 15%.

Area a basso rischio radon: area dove si stima che la percentuale di abitazioni con concentrazione media annua di Radon superiore a 300 Bq/m3 sia inferiore al 10%.

Comuni a classificazione provvisoria: Comuni per i quali la classificazione con il metodo statistico è stata fatta con un numero molto piccolo di misure totali (inferiore a 5), con una incertezza elevata.

Per i sopracitati Comuni le norme relative alla protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano a tutte le attività lavorative svolte in ambienti seminterrati e al piano terra.

Mentre in tutti i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia si applicheranno le norme relative alla protezione dall’esposizione al radon alle: - attività lavorative svolte in ambienti sotterranei;

Lavoratori

e imprese

- attività lavorative svolte in “specifici luoghi di lavoro” (locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche).

Come già in precedenza anticipato, la definizione delle aree prioritarie comporterà l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle imprese che dispongono di luoghi di lavoro situati al piano terra di unità locali situate all’interno delle aree prioritarie; tali obblighi consistono nell’effettuazione di una campagna di monitoraggio della concentrazione di radon, da realizzarsi entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle aree prioritarie e nella conseguente adozione delle opportune misure preventive in caso si riscontrasse il superamento del valore di concentrazione di riferimento pari a 300 Bq/m3

Per tali attività lavorative la legge individua specifici obblighi per gli esercenti degli edifici interessati prevedendo la misura della concentrazione del gas radon in determinati contesti e, se i valori riscontrati superano il livello di riferimento, l’attuazione di misure correttive mirate a ridurne le concentrazioni.

ObbLIGhI

DELLE IMPRESE

l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle imprese che operano in luoghi di lavoro siti in locali seminterrati e al piano terra delle aree prioritarie: dovranno, entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 dicembre 2024, dunque entro il 21 giugno 2026, misurare la concentrazione del gas radon in tali ambienti ed eventualmente prevedere idonee misure correttive (che saranno redatte da tecnici abilitati).

Dall’analisi dei dati ISTAT [11] espressi su base comunale, il numero di unità locali (sia dell’industria che dei servizi) e il numero degli addetti che, a seguito della definizione delle aree prioritarie proposta, potrà essere interessato dal nuovo obbligo normativo è rappresentato dalla seguente tabella, con valori espressi sia in termini assoluti che percentuali.

La definizione delle aree prioritarie comporterà

Dall’analisi dei dati ISTAT espressi su base comunale, il numero di unità locali (sia dell’industria che dei servizi) e il numero degli addetti che, a seguito della definizione delle aree prioritarie, potrà essere interessato dal nuovo obbligo normativo è rappresentato dalla seguente tabella, con valori espressi sia in termini assoluti che percentuali.

Tabella 7. Percentuale e numero di unità locali e addetti raggruppati secondo le diverse aree

CONSIDERAZIONI

FINALI

I tecnici dell’ARPA FVG durante l’incontro ci hanno informato che per una corretta valutazione della concentrazione di Radon è necessario effettuare una misurazione della durata di un anno.

Solo in questo modo si avrà una stima della concentrazione media di Radon che tiene conto delle sue fluttuazioni giornaliere e stagionali. Da questa considerazione si evince che, tutte le

imprese che ricadono nelle aree prioritarie identificate, per essere in regola dovranno iniziare le misurazioni almeno entro giugno 2025 per poter dimostrare entro giugno 2026 l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per ulteriori informazioni.

(CS)

SOA: rinnovo per l’impresa Pitta & C.

è QualifiCata per il reStauro e manutenzione dei beni immobili

SottopoSti a tutela in materia di beni Culturali e ambientali (og2)

L’impresa Pitta & c. srl nasce nel 1984 dalla volontà e determinazione del geom. Ferrante Pitta, per molti anni Presidente del gruppo Edili della nostra Associazione CONFAPI FVG, e dalla collaborazione della moglie Odina Brunato, per poi divenire nel 1990 una società a responsabilità limitata.

Nel 2018 entrano a far parte della compagine sociale i tre figli Ornella, Daniele e Simona.

Nel 1985 la ditta si qualifica presso all’Albo Nazionale Costruttori potendo così operare nei lavori pubblici.

Nel 2001 è tra le prime imprese in Friuli Venezia Giulia ad acquisire l’attestazione SOA, così come è stata tra le prime imprese, nel lontano 1999, ad

acquisire la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

Negli anni conta al suo attivo numerose opere pubbliche che vanno dalla costruzione di scuole quali l’istituto “Einaudi” a S. Giorgio di Nogaro, alle caserme dei carabinieri di S. Giorgio di Nogaro, la palestra dell’istituto Stellini di Udine, e altri interventi di notevole rilievo sociale e pubblico quali: asili, case di riposo, biblioteche, fiere, per citarne alcune, che hanno permesso di acquisire e negli anni consolidare le categoria di lavorazioni previste nella qualificazione SOA.

Nel tempo si è specializzata anche negli interventi di interesse pubblico che riguardano la manutenzione di strade, marciapiedi, fognature, depuratori e la costruzione di parcheggi.

È qualificata, inoltre, nelle opere di recupero del patrimonio storico e culturale, avendo eseguito della nostra regione: la chiesa di S. Francesco a Castello di Porpetto, il restauro dell›ex ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme a Majano e l›antica pescheria di Marano Lagunare.

Ha investito molto anche nel settore immobiliare, costruendo ex novo su propria iniziativa, condomini, case bifamiliari, e ville singole o a schiera oltre agli interventi di restauro, ristrutturazione e manutenzione delle abitazioni.

Tuttavia, è nella costruzione e manutenzione di fabbricati industriali che la Pitta & C. sviluppa il proprio core business.

Infatti, da più di quarant’anni, l’impresa è diventata un punto di riferimento nella zona industriale Aussa-Corno, fornendo il proprio supporto tecnico, la propria professionalità per la costruzione,

manutenzione di laminatoi, cartiere, poli chimici, ecc., collaborando con i clienti a sviluppare e migliorare l’operatività strutturale e logistica dei propri stabilimenti.

Uno dei maggiori punti di forza dell’Impresa Pitta & C. Srl è senza dubbio la professionalità, l’alta qualità del prodotto offerto e la puntualità nella consegna delle opere, requisito molto apprezzato sia da parte degli enti pubblici che da Clienti privati.

Ogni prodotto fornito è seguito con la massima cura dal momento della progettazione, alla realizzazione e all’assistenza post-vendita, mantenendo come punto focale le esigenze del Cliente, fornendo in ogni momento l’assistenza tecnica necessaria.

Tutti questi traguardi sono stati possibili grazie all’esperienza e competenza del cav. Ferrante Pitta e dei figli Simona e Daniele.

Importante è stata soprattutto la capacità di coinvolgere i propri collaboratori e dipendenti.

L’impresa ha sede in Via E. Fermi a San Giorgio di Nogaro nella Zona Industriale Aussa-Corno, dove gli uffici sono stati concepiti e realizzati per una migliore qualità del lavoro, per dare un’immagine positiva della stessa e la possibilità di ampliare le potenzialità dell’impresa assumendo nuovi tecnici per dare un servizio completo ai Clienti.

L’impresa Pitta & C. con il rinnovo dell’attestazione SOA ha dunque potuto qualificarsi per le seguenti categorie: OG1 per 2.582.000 euro (IV classifica); OG2 per 1.500.000 euro (III bis classifica) e OG3 per 1.033.000 euro (III classifica).

Le qualificazioni le consentono di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massi-

mo di 3.098.400 euro, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

(OG2) categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 1.239.600 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione,

sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili

manifatturiere e Settori affini

CONSIGLIO DI STATO:

COMMISSIONE GIUDICATRICE

PUò INSERIRE SUb

CRITERI

Confermando il pronunciamento del Tar Lazio, il Consiglio di Stato (Sent. n. 1629/2025) ha ritenuto legittimo l’inserimento da parte della commissione giudicatrice di sub-criteri/punteggi in applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti dal bando.

Secondo il Consiglio “la commissione giudicatrice si è limitata ad introdurre scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per i singoli criteri di valutazione delle offerte tecniche, e quindi non incidendo sui rapporti fissati nel bando tra detti criteri valutazione e il punteggio massimo riservato alla qualità dell’offerta tecnica”.

La commissione giudicatrice, quindi, può specificare le modalità applicative dei criteri previsti nel bando, sempreché non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nello stesso bando.

In tale contesto viene altresì ritenuta legittima la fissazione di criteri motivazionali per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, purché siano rispettati “il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste …. e il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara”.

ESCUSSIONE GARANZIA PROVVISORIA NON AUTOMATICA

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 2260/2025) interviene sulla possibilità di escussione automatica della garanzia provvisoria

del primo classificato, successivamente escluso dalla procedura di agra.

La sentenza limita l’escussione automatica della cauzione, ritenendola in via generale non compatibile con il diritto UE, e subordinandola a una valutazione individualizzata del caso. I Giudici affermano che l’amministrazione aggiudicatrice deve motivare l’incameramento della cauzione in relazione alle specifiche circostanze del caso.

Secondo il Collegio l’escussione della cauzione è un atto non vincolato, ma espressione di un potere discrezionale o, quantomeno, tecnico e tale potere richiede una motivazione specifica, che tenga conto della posizione del concorrente, della collocazione in graduatoria, e della gravità della violazione commessa.

ESCLUSIONE I

MPRESE EXTRA U.E.

NON PUò ESSERE DECISA

DA NORME NAZIONALI

Con una sentenza del 13 marzo u.s. (causa C-266/22), la Corte di Giustizia dell’U.E. ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l’esclusione automatica di imprese provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l’Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea.

La Corte, in particolare, ha espresso il principio di diritto secondo cui “l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all’Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell’Unione che imponga o vieti l’accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/24, un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall’Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in

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vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante”.

Per le imprese provenienti da Paesi extra U.E. è quindi illegittima l’esclusione imposta da norme nazionali.

ANAC: VIGILANZA SU RITARDI, OPERE INCOMPIUTE E SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Anac ha reso noto che nei prossimi mesi l’attività di vigilanza si concentrerà sulle opere incompiute e sui ritardi, sul disinteresse e sulla mancanza di verifiche delle amministrazioni sull’andamento degli appalti affidati, sugli interventi per il dissesto idrogeologico bloccati o rallentati. Nel settore dei lavori pubblici la vigilanza riguarderà l’intera vita dell’appalto, includendo le fasi di programmazione e progettazione, nonché le successive fasi di scelta del contraente ed esecuzione dell’appalto, compreso il collaudo dello stesso.

Particolare attenzione sarà data alla corretta determinazione del valore della procedura e del rispetto delle soglie, nonché all’applicazione delle norme sulla suddivisione in lotti.

Ulteriore ambito d’indagine potrà riguardare le procedure e gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 140 del vigente codice dei contratti pubblici. L’Autorità orienterà poi la propria attività di vigilanza sulle dighe e sulle opere idrauliche che si trovano attualmente in fase di stallo.

Allo scopo di garantire una verifica dell’utilizzo regolare dei finanziamenti erogati in conformità di tutte le norme applicabili, nonché dell’attuazione corretta delle misure previste nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza (Pnrr), l’Autorità individuerà gli interventi del piano di rilevanza strategica che risultano maggiormente significative a livello nazionale (quali a titolo meramente esemplificativo “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” e “Istruzione e ricerca”).

Relativamente alla selezione dei contratti da monitorare sarà adottato un approccio basato su un criterio di rischio, comprendendo l’analisi del rischio di frode; i contratti da monitorare saranno selezionati non solo in base al valore economico, ma anche al rischio associato alla tipologia dell’opera (ad esempio, progetti infrastrutturali complessi o settori storicamente soggetti a problematiche di corruzione). In questo ambito saranno altresì valutati i contratti ad alto impatto sociale o pubblico:

opere, servizi e forniture che rivestono un interesse strategico per la collettività e per il Paese. Sarà oggetto di approfondimento, infine, il sistema di qualificazione degli operatori economici e, in particolare, delle prescrizioni vigenti per il conseguimento della qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32. Per tali categorie, infatti, l’art. 18, comma 25, dell’Allegato II.12 del Codice Appalti prescrive l’obbligo della disponibilità dell’Impresa di uno stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni indicati nella declaratoria della Categoria di lavorazione.

PARERI MIT

SU INCOMPATIbILITà

RUP-DIRETTORE LAVORI

E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il Mit (parere n. 3360 del 3 aprile 2024) ha risposto al seguente quesito:

“Nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, tale incompatibilità si estende anche ai rispettivi collaboratori? Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?”.

Il Ministero, dopo aver sottolineato come non esista un divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori, ha evidenziato che “occorre considerare anche l’attività che è chiamato a svolgere il collaboratore, se vengono in considerazione direttori operativi o ispettori di cantiere. Si ricorda che il c.d. decreto correttivo ha inserito nell’art. 15 del d.lgs. 36/2023 l’ipotesi della delega delle operazioni esecutive. Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro”. Con le modifiche introdotte al Codice Appalti sussiste la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle stazioni appaltanti; resta fermo che per interventi sopra la soglia di 1.500.000 euro, i due ruoli devono essere assegnati a soggetti diversi, ma ciò non comporta automatica incompatibilità tra i rispettivi collaboratori che dovrà essere valutata nel caso concreto. In un altro parere (n. 3303 del 3 aprile 2025), il Ministero è intervenuto sull’applicazione dell’anticipazione sul valore del contratto, dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo (Dlgs 209/2024). I quesiti riguardavano, in particolare,

l’applicabilità ai settori speciali (la norma precedente non li menzionava e si pone la questione sull’applicazione retroattiva), ai servizi e forniture e i chiarimenti sulla “costituzione di garanzia fideiussoria” (se ritenuta imprescindibile).

In merito ai settori speciali, il Ministero ha affermato che le disposizioni non operano retroattivamente, ma si applicano alle sole procedure avviate dopo l’entrata in vigore del correttivo (avvenuta il 31 dicembre 2024).

Circa l’individuazione dei servizi e forniture soggetti all’anticipazione, il parere sottolinea che i criteri utilizzati dal legislatore per l’individuazione degli appalti “complessi” non riguardano la questione dell’applicabilità dell’anticipazione. L’art. 33 dispone, infatti, che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in tema di anticipazione “i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali”.

Riguardo infine all’obbligo di costituzione di specifica garanzia fideiussoria, il parere chiarisce “che la garanzia definitiva mira, contemporaneamente, a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento delle stesse”.

CONGRUITà MANODOPERA:

LE ULTIME FAQ

PUbbLICATE DALLA CNCE

Si segnalano le FAQ pubblicate dalla Cnce sulla congruità della manodopera, relative, rispettivamente, alla possibilità di giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari e all’attività di montaggio Linee Vita e attività di moviere.

Si riportano di seguito i testi delle Faq.

- Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

- È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?

Sì, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

SCUOLE:

PROROGATO TERMINE

PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025, il Decreto ministeriale (Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito del 25/03/2025) che differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 la data di fine lavori per l’adeguamento antisismico delle scuole, a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione.

L’art. 1 dispone infatti che “la proroga è disposta a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021” (per gli interventi attinenti ai decreti 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847) “e del 7 maggio 2021” (per gli interventi relativi al decreto 13 marzo 2020, n. 179). Entro lo stesso termine, “gli enti locali beneficiari devono altresì concludere la relativa rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione”.

CONSORZI

E bENI CULTURALI:

NECESSARI I REQUISITI DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Con la sentenza n. 875/2025 il Consiglio di Stato ha precisato che nel settore dei beni culturali non assumono rilevanza i requisiti tecnici della struttura consortile, ma unicamente la qualificazione dell’impresa esecutrice.

Il caso ha riguardato un consorzio fra società cooperative e una consorziata esecutrice priva di adeguata attestazione Soa.

La lex specialis di gara (bando pubblicato da Invitalia) aveva espressamente previsto, a pena di esclusione, che il soggetto esecutore avesse “in proprio” il possesso dei requisiti indicati, ritenendo la disposizione applicabile anche ai consorzi di

società cooperative di produzione e lavoro, andando oltre le differenziazioni rispetto ad altri tipi di consorzi.

Il Tar Toscana, con sentenza n. 682 del 2024, aveva annullato l’aggiudicazione, partendo proprio dalla disposizione della lex specialis nella quale si richiedeva al soggetto deputato all’esecuzione dei lavori di “essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento’. Quindi, secondo il Collegio di prima istanza, il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura perché la consorziata, indicata come esecutrice dei lavori al 100%, era in possesso della classifica III – bis, inferiore a quella IV, richiesta dagli atti di gara.

Secondo il Consiglio di Stato, tale impostazione è corretta in quanto vige la regola della specifica e necessaria qualificazione dei soggetti esecutori nei beni culturali: tale misura, pur restrittiva rispetto al principio della massima partecipazione, è giustificata dalla necessità di tutelare valori costituzionalmente protetti.

CERTIFICAZIONE

PARITà DI GENERE

E AVVALIMENTO:

CODICE APPALTI

E LEX SPECIALIS

Con la sentenza n. 3117 dell’11 aprile 2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di soddisfare il requisito della parità di genere attraverso un contratto di avvalimento.

Il caso specifico ha riguardato un appalto di servizi nel quale il bando di gara prevedeva un criterio premiale per il possesso della certificazione di pa-

rità di genere (art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006). Il soggetto aggiudicatario, una costituenda Rete Temporanea di Imprese, era privo dei requisiti (solo la mandataria possedeva la certificazione) e aveva provveduto a stipulare un contratto di avvalimento premiale. Il Tar, su ricorso della seconda classificata, aveva annullato l’aggiudicazione. Nel ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla mandataria si evidenziava lo spazio ulteriore concesso all’istituto dell’avvalimento nel nuovo Codice Appalti, tale da coinvolgere anche i requisiti premiali. In particolare, secondo l’appellante, l’avvalimento “non ha più come punto di riferimento il prestito dei requisiti, bensì le risorse trasferite: qualunque requisito di accesso (anch’esso attinente a qualità soggettive dell’azienda, come ad esempio il fatturato specifico o l’esperienza in attività analoga) o qualunque elemento premiale può essere oggetto di avvalimento”.

I Giudici, pur riconoscendo questa evoluzione dell’istituto nel Codice Appalti, hanno respinto la ricostruzione sulla quale si fondava il ricorso perché in contrasto con i contenuti della lex specialis: il Disciplinare di gara, infatti, prevedeva espressamente che “in caso di RTI, Consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.

Lo stesso Disciplinare, inoltre, ammetteva l’avvalimento solo per alcuni requisiti e imponeva il divieto di partecipazione dell’ausiliaria e dell’ausiliata in caso di avvalimento premiale.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello sulla base della violazione di quanto disposto dalla documentazione di gara.

(C)

COMINSHOP, scenografie per gli spazi aziendali

dal 1957, produzione di arredi ma Soprattutto deSign di atmoSfere

Da quasi 70 anni la nostra associata COMIN Arredamenti Srl rivela la sostanza di quello che rende uniche le Imprese del Triveneto, siano esse attività commerciali, produttive o del terziario, e la reinterpreta dando nuova forma ai negozi o agli spazi aziendali; Andrea, Luciana e Francesco hanno ereditato il patrimonio di esperienze tecniche e di saperi artigianali dell’azienda fondata nel 1957 dal padre Ferdinando Bravin.

L’obiettivo è progettare e realizzare negozi, locali e spazi aziendali dal concept unico, ambienti capaci di creare un’atmosfera coerente con la storia, lo stile e i valori dell’Imprenditore che vive lo spazio. Attraverso un colloquio e alcune interviste preli-

minari, avviene infatti la distillazione dell’envisioning dell’Imprenditore all’interno dell’ambiente, per creare spazi che rispecchino la sua visione aziendale, in sintonia con l’essenza dell’Impresa. Per questo da Comin non vengono prodotti solo arredamenti, ma vengono create delle vere e proprie atmosfere, perché l’ambiente che accoglie un cliente o un visitatore può comunicare in maniera più incisiva delle parole.

Banchi, vetrine, pareti, luci, espositori, accessori, vengono progettati internamente da architetti-designer e realizzati dai colleghi falegnami, carpentieri e installatori. Artigianali fin dall’inizio: dal primo incontro vengono “prese le misure” dell’idea del cliente, che viene poi approfondita e sviluppata con creatività, ma soprattutto con coerenza e autenticità. Così, anche nei reparti produttivi di Comin si esprime l’autonomia operativa di ogni persona, andando se serve anche oltre le indicazioni del foglio di lavoro. Progettare un ambiente o uno spazio aziendale, specie se dedicato all’accoglienza dei clienti, significa individuare sin dall’inizio la personalità del titolare, ovvero la cultura

d’impresa, in modo che lo spazio sia un riflesso permanente della sua unicità; non è una questione di arredo, ma di branding. Gli spazi vengono plasmati secondo la scintilla originale che ha dato vita all’Impresa: può essere un’idea innovativa, un bisogno di scopo, ma anche l’emozione del fare. Un ambiente di lavoro tende a risuonare dentro, proprio perché vi si sta dentro tutto il giorno, e per questo non deve seguire una moda ma l’onda magnetica della vibrazione imprenditoriale. È un’amplificazione dell’identità del titolare: Comin è in grado di riconoscere i suoi valori e il suo stile, e di ricostruirli nelle forme e nelle sinestesie di un ambiente che molto probabilmente è la seconda casa dell’Imprenditore.

La vetrina di un negozio, o la hall di un’azienda, è come la copertina di una brochure sempre aperta. La materialità dell’arredamento si sgretola in particelle quantiche che si ricompongono nella mente dei visitatori con un’immagine che porteranno con sé. Uno spazio aziendale che funziona sa come evocare le immagini giuste: la brand identity permea l’ambiente con l’atmosfera e le sensazioni di chi vi passa.

Ma la nostra Associata non vuole essere solo un riferimento nel Triveneto per la trasformazione dei luoghi aziendali in spazi di accoglienza e relazione, bensì vuole anche contribuire alla vitalità dei centri urbani e allo stare bene nei luoghi di lavoro. Per questo ha messo a disposizione della collettività ArtU, uno spazio di esplorazione su temi emergenti e significativi per le persone e la comunità che, attraverso il dialogo e il confronto, possono trasformarsi in progetti per il ben-essere individuale e collettivo.

L’obiettivo è coinvolgere le diverse anime del territorio per nutrire il territorio di consapevolezza umana. Inoltre, ArtU è un passaggio obbligato per i nuovi clienti, una sorta di showroom esperienziale in cui vengono chiamati a una gamification sensoriale che li aiuterà a esprimere meglio i propri desiderata, la propria essenza più recondita. In ArtU convivono infatti l’atmosfera delle emozioni e la concretezza della materia, il calore del legno e l’eleganza del metallo, insieme alla potenza del colore e alla magia della luce.

Quando il titolare si riconosce nel proprio spazio, sia esso un negozio o una hall, e lo spazio riesce a farsi riconoscere in maniera distintiva anche da un occhio esterno, allora si può essere certi che l’ambiente è stato progettato da COMIN.

(SF)

CCIAA PN-UD. Bando di concorso anno 2025

Candidature

entro il proSSimo

30 maggio

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 152/BV del 23 aprile 2025 per comunicare che la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha bandito il concorso per la 6^ Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in occasione di una Cerimonia che si svolgerà a Pordenone nell’autunno 2025. I premi sono riservati alle seguenti categorie:

CATEGORIA

“CONTAMINAZIONE LAVORO-IMPRESA”

- (ad ogni impresa sarà permesso segnalare un unico lavoratore) lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera del settore industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione, nonché aziende dei servizi e organizzazioni imprenditoriali e sindacali, con almeno 30 anni di servizio e che all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro), ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (scadenza del bando).

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 4

* n. premi riservati al territorio udinese: 8

- è bandito inoltre il premio nell’ambito della categoria “Contaminazione scuola-lavoro” da

riservare a scuole secondarie di secondo grado (“scuola superiore”) che, grazie a un percorso significativo nella formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l’”alternanza scuola-lavoro”, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

CATEGORIA

“IMPRESA”

- premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turisticoalberghiero, cooperazione. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 11

* n. premi riservati al territorio udinese: 22

- premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni comprovando la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi assegnati al territorio udinese: 1

- premio “Professioni nel cambiamento” destinato a studi appartenenti agli Ordini Professionali che, specie negli ultimi anni, hanno saputo mettere in campo idee innovative e proporre nuovi servizi a sostegno delle mutate esigenze delle imprese, supportando lo sviluppo economico nei diversi settori.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi riservati al territorio udinese: 1 - è bandito il premio “Impresa ambiente cultura”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi innovativi introducendo politiche volte alla sostenibilità, all’attenzione del patrimonio culturale e ambientale, all’attivazione di processi culturali integrati nel contesto dell’attrattività turistica del territorio. I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi riservati al territorio udinese: 2

- è inoltre bandito il premio “Impresa nel mondo”. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e almeno 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività; dovranno essersi affermate in particolare sui mercati esteri anche attraverso un percorso articolato di internazionalizzazione ed espansione, accrescendo la presenza in Paesi Terzi anche tramite lo sviluppo di relazioni locali.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi riservati al territorio udinese: 1

- è bandito il premio “Innovazione e trasformazione digitale”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi di cambiamento culturale e organizzativo attivando processi di re-ingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi, ponendo al centro le persone e le procedure interne per soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti e ottimizzando i processi operativi per recuperare efficienza e dedicare risorse ad attività ad alto valore aggiunto.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi riservati al territorio udinese: 1

- è bandito il premio “Impresa per il futuro”, destinato a imprese dove la conduzione è under 35 e il cui staff sia costituito prevalentemente da giovani under 35, aperte a percorsi di inserimento efficace e propositivo nel mondo del lavoro dei ragazzi (alternanza-scuola-lavoro), nate con lo spirito di intercettare i nuovi trend o di attualizzare i tradizionali.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 2 anni di presenza sul mercato.

* n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

* n. premi riservati al territorio udinese: 1

Non potranno essere segnalati imprese, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati dalla Camera di Commercio di Pordenone o dalla Camera di Commercio di Udine dopo l’anno 2011 in occasione di analoghe iniziative anche se concorrenti per premi diversi.

Tutte le specifiche del concorso sono contenute nel bando disponibile sul nostro sito web.

Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, compilate sugli appositi moduli, entro e non oltre il 30 maggio 2025 con le modalità indicate nel bando di concorso. L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Pordenone (tel. 0434/381633 mail: ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it), alla sede di Udine (tel. 0432/273 535/508 e-mail: promozione.ud@ pnud.camcom.it) o alla nostra Associazione, signora Barbara Vergolin (tel. 0432 507377). (bV)

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(*) Non possono partecipare a questo Bando le Imprese che hanno aderito al precedente avviso: FAPI 5-2024 (richieste di dicembre 2024).

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INQUADRAMENTO: QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

Scadenze aziendali del mese di maggio 2025

- provvigioni;

il Calendario

delle SCadenze

per il meSe di maggio 2025

GIOVEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

VENERDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2025. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2024 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDì 26)

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

SAbATO 31 (POSTICIPA A MARTEDì 3)

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2025.

LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo (per i mensili) e del primo trimestre 2025 (per i trimestrali).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo riferite al I° trimestre senza Iva, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo, per un importo superiore a 5.000 euro.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. (PZ)

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