Apinforma 18 - 2025

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APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2025

NORD EST ACADEMY AQM-METL AB

Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità

Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est

L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallogra e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.

Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, o rendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità

Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’o erta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di a rontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.

METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.

Formazione accreditata e certificata

AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.

Ambiti formativi

Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis

Trattamenti Termici

Metrologia

Automotive, Aerospace

I corsi si svolgono sia presso METL AB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati.

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2025

Investimenti 4.0

L’origine preferenziale

Reverse charge autotrasporto e logistica

Bando Brevetti+ 2025

Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XII

Bando PID-Next

Decreto Flussi. Annualità 2026

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2025

ORGANIZZAZIONE

Pubblicato bando FAPI generalista 6/2025

Proposto il rinvio di un anno della Due Diligence EUDR

Trasporti internazionali su strada

Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2026

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

editore Redazione

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Investimenti

4.0

per Quelli prenotati nel 2024

C’è tempo fino a giugno 2026

La legge di bilancio per il prossimo anno dovrebbe prevedere una nuova misura di sostegno degli investimenti delle imprese, con ogni probabilità rappresenterà una sorta di fusione tra il credito d’imposta 4.0 e 5.0 prevedendo un allungamento delle tabelle A e B accogliendo gli investimenti di efficientamento energetico e prevedendo alcune condizioni di premialità per specifici investimenti. Nell’attesa del nuovo strumento agevolativo è opportuno chiarire le modalità di gestione del credito d’imposta 4.0 con riferimento alla chiusura del periodo agevolato.

Per le imprese che hanno prenotato i beni entro la fine del 2024 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2026 per completare l’investimento senza la limitazione dei 2.2 miliardi.

Allo stesso modo nel caso in cui entro il 30 dicembre 2025 si sottoscriva l’ordine di acquisto e si versi l’acconto di almeno il 20% sarà possibile beneficiare della coda temporale del primo semestre 2026 per eseguire l’investimento. Per gli investimenti eseguiti nel 2025 se si intende beneficiare del credito 4.0 ex legge 178/2020 si dovranno svolgere i controlli sullo stato di avanzamento dei lavori in vista della chiusura dell’esercizio. La legge 207/224 al comma 446 ha riscritto la norma agevolativa dei beni materiali stabilendo innanzi

tutto la chiusura al 31 dicembre 2024 dell’incentivo regolato dal comma 1057 - bis della legge 178/2020 (tax crediti del 20% - 10% 5% a scaglioni di costo), originariamente previsto fino al 30 giugno 2026, con ordine ed acconto entro il 31 dicembre 2025. Lo stesso comma 446 ha introdotto poi un nuovo credito d’imposta (riguardante gli stessi beni e con le stesse misure del comma 1057 – bis, ora non più applicabile) per investimenti 4.0 conclusi nel medesimo periodo coperto dalla vecchia norma, e quindi nel 2025 oltre alla coda temporale del primo semestre 2026 con prenotazione entro il 31 dicembre 2025, fissando il limite di spesa di 2.2 miliardi. Per non superare quest’ultimo limite sono state previste tre comunicazioni da inviare al GSE (ex ante, ex ante con acconto ed ex post).

Al nuovo credito d’imposta previsto dal comma 446 della legge 207/2024 non si applica il tetto di spesa di 2.2 miliardi qualora l’investimento 4.0 abbia formato oggetto di prenotazione prima dell’entrata in vigore della norma, vale a dire il 31 dicembre 2024. Ciò al fine di evitare che la stretta colpisca retroattivamente le imprese che già avevano assunto impegni contrattuali con i fornitori. A parte questa differenza del tetto di spesa, la disciplina del credito d’imposta prevista dal comma 446 riguarda tutti gli investimenti dell’allegato A e quindi sia quelli ordinati prima che dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025. La norma consente quindi a tutti gli investimenti, compresi quelli non soggetti al limite dei 2,2 miliardi, di avvalersi della coda temporale del primo semestre 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine dal fornitore e versato l’acconto almeno del 20%.

La misura del credito d’imposta è sintetizzata nella seguente tabella.

Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 mi-

L’origine preferenziale

i reCenti Chiarimenti

della Corte di giuStizia europea

PReMessa

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. C – 827/24 del 2 settembre 2025 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle lavorazioni necessarie da effettuare su un determinato bene per poter attribuire l’origine preferenziale. L’occasione ci consente di fornire alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione di origine così come previsto dall’art. 64 del Regolamento Ue n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU).

PRIMe DIsTINZIONI

Quando si parla di origine della merce nel commercio internazionale, si deve distinguere tra il concetto di provenienza (della merce) e il concetto di origine (della merce).

Il concetto di origine, dal punto di vista doganale, viene ulteriormente distinto tra origine preferenziale e origine non preferenziale. Con il concetto di provenienza si fa riferimento alla provenienza geografica della merce, per il concetto di origine non preferenziale e preferenziale bisogna fare riferimento a specifiche regole e norme.

ORIgINe

NON PReFeReNZIaLe

Viene conferita alle merci che provengono da paesi terzi che non hanno accordi commerciali con la Ue e rientrano nelle misure di politica commerciale non preferenziale, come ad esempio, dazi antidumping, embarghi, misure di salvaguardia o dati sull’origine da indicare in etichetta. Il Regolamento Delegato Ue n. 2446/2015, individua le caratteristiche da seguire per attribuire l’origine non preferenziale che consente anche di determinare il Paese di produzione del bene (c.d. Made in).

La determinazione dell’origine della merce, inol-

tre, richiede necessariamente la conoscenza degli aspetti formali da rispettare ai fini probatori.

ORIgINe

PReFeReNZIaLe

Riguarda le merci provenienti da paesi o gruppi di paesi che hanno accordi commerciali con la Ue e che rispettano un insieme di regole di origine stabilite negli accordi stessi. Si può dire che la merce che risponde alle regole di origine preferenziale consente all’importatore di beneficiare di agevolazioni daziarie riconosciute e disciplinate, in modo reciproco, dagli accordi commerciali che l’UE conclude con i paesi terzi.

Di seguito ci occuperemo solo dell’origine preferenziale visto il maggior impatto e ripercussioni sul fronte import/export.

DOgaNe

e ORIgINe PReFeReNZIaLe

La determinazione dell’origine preferenziale della merce si basa sul rispetto di particolari regole/ criteri, che consento di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino.

Le norme sull’origine preferenziale, stabilite dagli accordi di libero scambio, subordinano la concessione delle preferenze tariffarie al rispetto di specifici requisiti che possono variare da accordo ad accordo. Si possono comunque delineare alcuni principi comuni relativi alle modalità e alle condizioni per l’acquisizione dell’origine preferenziale. In primo luogo, l’origine preferenziale può essere attribuita ad un determinato prodotto se ottenuto interamente nel Paese beneficiario del trattamento daziario preferenziale. In questo senso, si fa riferimento alle merci il cui processo produttivo è realizzato all’interno di un solo Paese (è il caso, ad es., dei prodotti agricoli raccolti in un Paese o dei prodotti minerari estratti nel Paese beneficiario del trattamento daziario preferenziale).

In secondo luogo l’origine preferenziale può essere attribuita in presenza di una sufficiente lavorazione o trasformazione delle merci. Questa è l’ipotesi in cui prodotti finiti possono contenere materiali o componenti non originari. In questi casi, per acquisire l’origine nel Paese beneficiario

del trattamento daziario preferenziale, i materiali e componenti utilizzati devono subire in tale Paese un livello cosiddetto “sufficiente” di lavorazione o trasformazione, stabilito per ciascun prodotto da apposite regole contenute nell’ambito degli accordi.

I TIPI DI accORDI

Si deve ricordare che l’Unione Europea può stipulare accordi di tipo:

- bilaterale, dove il trattamento preferenziale viene applicato con regime di reciprocità;

- unilaterali dove il trattamento preferenziale viene riconosciuto in assenza di condizioni di reciprocità, ad esempio per favorire paesi in via di sviluppo;

- accordi di Unione doganale stipulati in regime di reciprocità con alcuni paesi dove il trattamento preferenziale viene concesso quanto i beni sono immessi in libera pratica, vale a dire che hanno pagato i dazi doganali.

In questi accordi sono indicate le regole che consento di attribuire l’origine ad un prodotto, regole che qualificano in modo puntuale il livello cosiddetto “sufficiente” di lavorazione o trasformazione che lo stesso deve subire. Regole che valgono (in caso di accordi bilaterali o multilaterali) o delle disposizioni comunitarie (in caso di regimi tariffari preferenziali adottati autonomamente e unilateralmente dall’Unione europea che non prevedono una reciprocità di trattamento preferenziale, esempio: nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate – SPG, destinate a favorire l’accesso dei Paesi in via di sviluppo nel mercato interno dell’Unione europea.

Le RegOLe

Da RIsPeTTaRe

Le principali regole adottate nei singoli accordi per determinare l’origine preferenziale possono riguardare:

- il c.d. salto tariffario cioè la classificazione del prodotto ottenuto in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati i materiali non originari utilizzati. A questo proposito può essere richiesta una modifica:

a) di capitolo (CC) devono cambiare le prime 2 cifre della voce doganale;

b) di voce tariffaria (CTH) devono cambiare le 4 cifre della voce doganale;

c) della sottovoce voce tariffaria (CTSH) devono cambiare le 6 cifre della voce doganale;

- l’effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola previste nell’

accordo specifico. Talvolta negli accordi sono previsti alternativamente due regole che l’operatore economico può scegliere di applicare in modo alternativo ai fini di determinare l’origine preferenziale della merce;

- regole particolari sono riservate a lavorazioni o trasformazioni complesse e specifiche;

- la c.d. regola del valore aggiunto, ovvero, la previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite ai materiali non originari utilizzabili nel processo di lavorazione o trasformazione e calcolate sul prezzo “franco fabbrica” del prodotto ottenuto. Sono anche previste delle regole generali che impattano sull’acquisizione dell’origine preferenziale delle merci e di seguito indicate.

Operazioni c.d. minime o insufficienti, che incidono solo marginalmente sul processo di fabbricazione del prodotto e che non sono in nessun caso considerate sufficienti ad attribuire l’origine preferenziale; a titolo esemplificativo e non esaustivo (in quanto è necessario fare riferimento all’elenco riportato nei singoli accordi che individuano specificatamente le operazioni c.d. minime) si pensi: alla stiratura o alla pressatura di prodotti tessili, le operazioni semplici di pittura e lucidatura, la macellazione degli animali etc.

cUMULO

Cumulo dell’origine, ovvero, la possibilità riconosciuta ad un importatore o esportatore di considerare originari dell’Ue o di un Paese partner, i materiali non originari importati da Paesi terzi o l’eventuale trasformazione effettuata in un Paese diverso dal Paese partner. Si segnala che la regola del cumulo può essere di tre tipi:

- bilaterale, si applica tra due paesi che hanno un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due paesi partener;

- diagonale, si applica tra più di due paesi a condizione che abbiano un accordo di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo;

- totale, consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nelle zone di riferimento. La regola del no drawback contenuta in diversi accordi commerciali conclusi dall’Ue, che prevede la non restituzione di eventuali dazi pagati su materiali non originari, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. Questa norma serve ad evitare un doppio vantaggio per l’esportatore a favore di un produttore che importi materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio e, anche, esporti il prodotto finito con il beneficio del trattamento

Liberi di investire nel tuo interesse, senza compromessi.

Luca Feruglio
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Gianluca Scelzo Piergiorgio Scelzo Leonardo Trabalza

preferenziale. In altri termini le materie prime originarie di Paesi terzi, impiegate nella lavorazione di un prodotto che andrà ad acquisire l’origine preferenziale, non potranno usufruire dell’istituto del perfezionamento attivo, in quanto godrebbero dell’esenzione o del rimborso dei dazi.

Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l’attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale, merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

Infine, la regola del trasporto diretto, anch’essa prevista nella maggior parte degli accordi commerciali, che prevede la possibilità di applicare i benefici tariffari preferenziali all’atto dell’importazione solo se le merci non sono state oggetto di sostituzione, parziale o totale, durante l’attraversamento dei diversi territori lungo il tragitto percorso dal Paese di origine fino a quello di destinazione.

asPeTTI PRObaTORI DeLL’ORIgINe

PReFeReNZIaLe

Per poter attestare lo status di merce originaria di un Paese beneficiario del trattamento preferenziale di fronte alle Autorità doganali del Paese importatore, è necessario fornire apposite prove di origine. Di seguito vediamo quali sono i documenti o le forme per potere attestare che le merci oggetto di importazione soddisfano i requisiti imposti dalla normativa di riferimento rispetto al flusso di interesse.

Con riferimento al flusso di interesse bisogna conoscere (in considerazione di quanto può essere previsto nello specifico accordo), qual è il documento o la modalità per provare che la merce che si sta importando rispetti le regole di origine previste nell’accordo di riferimento.

I certificati che attestano l’origine preferenziale sono:

1 - Certificato EUR 1 è il certificato di circolazione usato per la maggior parte degli accordi di libero scambio conclusi dall’Ue con Paesi terzi, che attesta l’origine preferenziale delle merci. Affinché venga riconosciuto il beneficio tariffario, tale certificato deve scortare la merce che viene importata in Ue o che viene esportata fuori dall’Ue verso un Paese accordista. Il certificato, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta dell’interessato, attesta che la merce (importata o esportata) rispon-

de alle regole di origine previste dall’accordo di riferimento. Le autorità, competenti a rilasciare il certificato, hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova o procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell’esportatore per accertare il carattere originario.

2 - Certificato EUR-MED è il certificato di origine che scorta le merci che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole sul cumulo Pan euromediterraneo.

3 - Iscrizione al sistema Rex (Registered Exporter System) ai fini di certificare l’origine della merce nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni accordi commerciali preferenziali (come ad esempio Accordo Ue-Giappone o Ue – Canada). L’origine delle merci è dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare un’attestazione di origine, un operatore economico deve essere registrato in una banca dati Ue dalle sue autorità competenti, in tal modo l’operatore economico diventa un “esportatore registrato”.

Oltre alle certificazioni e iscrizioni di cui sopra, per le esportazioni il cui valore non supera i 6.000 euro è possibile attestare il carattere originario direttamente in fattura.

In particolare, con riguardo a specifici accordi stipulati dalla Ue (es. Accordo Ue – Korea del sud) è possibile attestare l’origine preferenziale in fattura quando si è Esportatore autorizzato (EA).

Con rifermento agli aspetti probatori dell’origine preferenziale della merce, occorre precisare che, in caso di controlli, l’operatore economico che ha dichiarato l’origine preferenziale della merce, deve: - per la merce prodotta dallo stesso operatore economico, produrre qualsiasi documento che possa provare l’origine preferenziale come schede di lavorazione, distinte base ecc.; - per la merce acquistata da terzi, l’operatore economico può dimostrare l’origine preferenziale comunitaria del bene esportato mediante una dichiarazione del fornitore/produttore comunitario, che prova l’origine preferenziale della merce acquistata. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata con riguardo alla singola fornitura o a “lungo termine” con un periodo di validità di 24 mesi dalla data di compilazione.

INFORMaZIONI

vINcOLaNTI

IN MaTeRIa DI ORIgINe (IvO)

Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine sono delle decisioni amministrative, di rilevanza comunitarie, sull’applicazione della normativa

doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.

L’IVO ha piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e vincola tutte le Autorità doganali dell’Unione a riconoscere, al titolare dell’IVO, l’origine indicata nel provvedimento per quella determinata merce.

L’IVO deve riferirsi ad un solo tipo di merce e ad un’operazione commerciale di import o export espressamente prospettata.

L’ IVO ha validità di tre anni con decorrenza dalla data della sua comunicazione ma può essere anche annullata anticipatamente. Questa ipotesi si verifica se durante il periodo di validità di una decisione vengono a mancare o si siano modificati i presupposti normativi che ne avevano legittimato il rilascio. Nel caso in cui una decisione IVO cessi di avere efficacia, l’operatore può chiedere una proroga ed ottenerne l’uso esteso che può durare al massimo sei mesi.

La seNTeNZa

DeLLa cORTe eUROPea

Come anticipato in premessa la Corte di Giusti-

zia Europea, con la sentenza n. C – 827/24 del 2 settembre 2025 è intervenuta in un caso di attribuzione dell’origine preferenziale. Il caso riguardava una lavorazione effettuata in India su tubi in acciaio provenienti dalla Cina. Le conclusioni contenute nella sentenza hanno previsto che la lavorazione a freddo dei tubi integra una trasformazione sostanziale, capace di attribuire al prodotto una nuova origine doganale senza necessità di cambiamento della voce doganale. In precedenza l’origine veniva attribuita solo in presenza di una lavorazione a caldo. La Corte ha chiarito che a prescindere dagli accordi stipulati, la lavorazione a freddo comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della merce ed è pertanto idonea a determinare l’origine doganale. L’unica regola vincolante è quella prevista dal codice doganale, secondo cui l’origine deve in ogni caso essere determinata sulla base del criterio determinante dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.

La sentenza da un lato ha fatto chiarezza sul caso analizzato ma ha anche evidenziato le difficoltà che si possono riscontrare nell’attribuzione dell’origine corretta.

(PZ)

Reverse charge autotrasporto e logistica

in atteSa

dell’autorizzazione ue operativo

un regime tranSitorio

PReMessa

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha riscritto la lettera a-quinquies dell’art. 17, c.6, DPR 633/1972, introducendo il reverse charge obbligatorio per determinate prestazioni di servizi rese verso imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. L’efficacia dipende però da un’autorizzazione del Consiglio UE (art. 395 Dir. 2006/112/ CE): fino a quel via libera, il nuovo reverse charge non è in vigore. Nel frattempo, opera un regime transitorio facoltativo, attivabile previo accordo tra le parti, con cui il committente versa l’IVA in nome e per conto del prestatore.

La ratio è spezzare il circuito in cui il fornitore incassa l’IVA e poi non la versa o la versa in ritardo, spostando l’onere di versamento sul committente.

aMbITO

D’aPPLIcaZIONe

Il reverse charge si applicherà alle prestazioni di servizi (non già in reverse charge o split payment) rese tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali verso imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione merci e logistica. Non si applica nei rapporti con committenti finali non logistici (es. manifattura o GDO).

- Il prestatore emetterà fattura senza IVA con dicitura “reverse charge – art. 17, c.6, a-quinquies, DPR 633/1972”.

- Il committente operatore logistico integra la fattura, diventa debitore d’imposta e autoliquida l’IVA (registri acquisti/vendite).

In attesa di chiarimenti delle Agenzie delle Entrate e/o dal MEF, è ragionevole individuare gli operatori destinatari tramite i codici ATECO del gruppo “H” (trasporto e magazzinaggio).

Questo regime non è ancora operativo perché serve l’autorizzazione UE.

La Fase TRaNsITORIa

In attesa dell’UE, prestatore e committente possono optare per un altro regime “ReverseChargeLogistica” dove l’IVA viene versata dal committente “per conto” del prestatore.

L’opzione:

- richiede accordo tra le parti;

- ha durata triennale sul contratto oggetto di opzione;

- è efficace dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (Provv. 309107/2025 del 28/07/2025) tramite software “ReverseChargeLogistica”;

- prevede che il prestatore emetta fattura con IVA ma non la versi; il committente versa l’IVA con F24 (codice tributo “6045”) entro il 16 del mese successivo, senza compensazione orizzontale.

Con la risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, ha istituito il seguente codice identificativo:

- “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica” Pertanto, in sede di compilazione del modello F24, ferme restando le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve contenere il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.

Responsabilità e sanzioni

Se l’imposta risulta non dovuta, il committente ha diritto a rimborso (se prova l’effettivo versamento) ed è soggetto a sanzione 250–10.000 € con solidarietà del prestatore nel pagamento.

Nota contrattuale

L’opzione deve essere inserita nel contratto e può richiedere clausole di garanzia/manleva (es. “chan-

ge in law”, dichiarazioni sulla correttezza dei dati in fattura, impegni sul versamento), tema che oggi sta allungando e rendendo complicate alcune negoziazioni.

IMPaTTI

PeR cIascUN aTTORe

Prestatori di servizi (trasporto, padroncini/PMI, vettori)

- A regime (dopo l’autorizzazione UE) si fatturerà senza IVA verso operatori logistici ed è probabile che maturi un credito IVA strutturale  rimborsi annuali possibili.

- Se si opta per il regime transitorio, si fattura con IVA ma non si incassa l’IVA, situazione che può creare tensione di cassa e credito IVA.

Operatori logistici (3PL/4PL, consorzi, cooperative)

- A regime diventeranno debitori d’imposta (autoliquidazione), sarà opportuno un allineamento back-to-back lungo la filiera (appalti/ subappalti).

- Se si opta per il regime transitorio c’è l’obbligo di versamento con F24 6045 senza compensazione e rischio sanzioni in caso di imposta non dovuta (con diritto a rimborso se provato il pagamento).

Committenti finali non logistici (manifattura/ GDO)

Sono esclusi dal reverse charge; si continua con IVA ordinaria.

cOsa FaRe sUbITO

Gli operatori interessati a questa nuova disciplina devono:

1. mappare i contratti, individuando clienti operatori logistici (es. ATECO gruppo H), catene appalto/subappalto e rapporti “comunque denominati”; segnalare i casi con operazioni non imponibili (internazionali) utili ai rimborsi;

2. decidere se optare per il transitorio, analisi pro/contro finanziari e amministrativi per singolo contratto.

3. adeguare i contratti, introdurre clausole su IVA, responsabilità, garanzie, change in law e flussi “per conto”.

4. allineare i processi interni: procedure per F24/6045 (lato committente) e conservazione prova versamento; contabilizzazione corretta della fattura nel transitorio (debito IVA “estinto” per pagamento del committente).

(c)

LA MANIFATTURA IN CARNIA

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Bando Brevetti+ 2025

agevolazioni alle pmi per progetti di valorizzazione

eConomiCa di brevetti

PReMessa

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 323/MM dell’8 ottobre 2025 per comunicare che, con Decreto direttoriale del 29 settembre 2025 (di seguito “d.d. 29.9.2025”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il bando “Brevetti+”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

La gestione della misura agevolativa è stata affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”).

La dotazione finanziaria è di euro 20.000.000,00. Il 5% della medesima dotazione è destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

Le previsioni del bando sono conformi all’edizione 2024. Di seguito ne ripercorriamo gli elementi essenziali.

1. beNeFIcIaRI

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) titolarità di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia dopo il 1° gennaio 2024;

b) titolarità di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione indu-

striale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024;

c) titolarità di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dopo il 1° gennaio 2023 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

d) titolarità di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2024;

e) titolarità di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2023, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” in precedenti bandi.

2. PReseNTaZIONe

DeLLa DOMaNDa

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione relativa ad un brevetto. Inoltre il brevetto da valorizzare non deve essere stato già oggetto di agevolazione o di un’altra domanda a valere sul bando in parola.

La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito INVITALIA e va presentata

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 20 novembre 2025.

Nel caso residuino risorse, lo sportello verrà riaperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa verrà rilasciato il CUP che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento.

Il progetto, di cui alla domanda di agevolazione, deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e

come i servizi richiesti sono finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.

La richiesta online di accesso all’agevolazione prevede, tra l’altro, che sia illustrato:

a) l’oggetto del brevetto con l’indicazione dello stato dell’iter brevettuale;

b) gli obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;

c) il piano dei servizi specialistici richiesti;

d) i risultati attesi.

Oltre ai consueti giustificativi attestanti il possesso dei requisiti di PMI ai fini del de minimis, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, l’eventuale certificazione che attesti la parità di genere, ecc., l’impresa richiedente dovrà allegare:

a) la documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o l’eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;

b) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;

c) i preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori;

d) il business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto;

e) eventuale certificazione che attesti la parità di genere di cui all’art. 46 bis del d. lgs. n. 198/2006 e all’art. 5, c. 3, della legge n. 162/2021.

Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente.

Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda e sulla relativa documentazione si rinvia all’art. 5 del d.d. 29.9.2025.

3. sPese aMMIssIbILI

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo e organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi: a) progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, ivi compresi, in via esemplificativa, lo studio di fattibilità, la progettazione produttiva, lo studio, la progettazione e l’ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore TRL, ecc.; b) organizzazione e sviluppo, ossia l’organizza-

zione dei processi produttivi, l’analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali, la definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi;

c) trasferimento tecnologico, ossia la predisposizione di accordi di segretezza e di concessione in licenza del brevetto, di contratto di collaborazione tra PMI e Istituti di Ricerca/Università.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario e nella causale di pagamento devono essere presenti gli estremi della fattura oggetto di rendicontazione.

Non sono ammessi alle agevolazioni i servizi le cui spese sono state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Come detto al § 2 che precede, le fatture presentate a rendiconto devono riportare l’identificativo del CUP comunicato in sede di domanda.

L’impresa beneficiaria e i fornitori di servizi, per i quali è richiesta l’agevolazione, non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario, così come non devono trovarsi in nessuna delle fattispecie previste dalle lett. da a) a g) del c. 7 dell’art. 6 del d.d. 29.9.2025, alle quali si rinvia. In merito alla contabilizzazione delle spese e alle modalità di pagamento delle stesse ai fini del bando, si rinvia al c. 7 dell’art. 10 del d.d. 29.9.2025.

Ai fini della ammissibilità del progetto di valorizzazione è richiesto che:

a) il progetto non si basi su un’unica tipologia di servizio tra quelli sub a), b) e c);

b) il progetto deve comprendere almeno un servizio tra quelli sub a) (servizi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione);

c) gli importi richiesti e imputabili ai servizi sub b) e c) [b) servizi di organizzazione e sviluppo e c) servizi di trasferimento tecnologico], complessivamente, non possono superare il 30% del totale del piano richiesto.

4. RegIMe e INTeNsITà

DeLL’agevOLaZIONe

Regime dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa a fondo perduto ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

Intensità dell’agevolazione

L’agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.

La percentuale può essere elevata all’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

La percentuale è altresì elevabile al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad un Ente Pubblico di ricerca, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali. L’importo massimo concedibile è di euro 140.000,00.

Cumulabilità dell’agevolazione

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese [di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) della L. n. 662/1996] sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo e fatta salva la possibilità di cumulo con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrano nella definizione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE sulla quota di costi ammissibili non coperta dal contributo.

5. IsTRUTTORIa e vaLUTaZIONe

DeLLa DOMaNDa

L’istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione di svolgerà secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.

La valutazione prevede sia la verifica delle condizioni di accesso all’agevolazione, sia l’esame di merito volto ad accertare:

a) la credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato, ecc.;

b) la correlazione funzionale dei servizi individuati e la loro coerenza, efficacia e adeguatezza rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale;

c) la coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;

d) la congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori.

L’iter di valutazione prevede anche un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione.

Per gli ulteriori dettagli dell’iter di valutazione si rinvia all’art. 8 del d.d. 29.9.2025.

6. ITeR PROceDURaLe

Concessione del contributo

All’esito positivo del procedimento istruttorio, INVITALIA delibera la concessione del contributo. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie.

Il rapporto tra INVITALIA e l’impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Il beneficiario dovrà inviare, tramite la procedura informatica di INVITALIA, l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal suo legale rappresentante entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica delle agevolazioni.

Piano dei servizi

Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricevimento da parte di INVITALIA dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato come innanzi. Il piano dei servizi s’intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi.

Erogazione dell’agevolazione

Anche le richieste di erogazione dell’agevolazione devono essere presentate tramite procedura informatica di INVITALIA.

Possono essere presentate anche richieste di erogazione “intermedie”:

- erogazione anticipata del 30% del contributo concesso a titolo di anticipazione previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria (per le condizioni della garanzia si rinvia alla lett. a) del c. 2 dell’art. 10 del d.d. 29.9.2025).

L’anticipo può essere richiesto contestualmente alla firma dell’atto di concessione del contributo ovvero entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’anticipazione;

- erogazione a stato avanzamento lavori (SAL) a fronte di fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% e il 60% del con-

tributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo. Decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL; - erogazione del saldo: deve essere richiesta entro 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. La richiesta di erogazione del saldo deve includere, tra l’altro, la relazione finale evidenziante la piena realizzazione del progetto e i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente al monitoraggio di INVITALIA presso la sede operativa

dell’impresa beneficiaria, diretto a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.

L’iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa, fatta salva la necessità di approfondimenti documentali e, per la richiesta di erogazione a saldo, previa l’effettiva attuazione del monitoraggio presso la sede dell’iniziativa finanziata. In caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell’iter.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XII

Contributi agli inveStimenti per il rinnovo del parCo veiColare per l’annualità 2025

Con decreto 7 agosto 2025, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 20 ottobre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, ossia il 20 ottobre 2025. I contributi sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni. Le risorse complessivamente stanziate per gli investimenti di cui trattasi ammontano ad euro 13 milioni per l’annualità 2025. Tale importo dovrebbe essere incrementato di ulteriori 6 milioni con un successivo decreto, tuttavia ad oggi non è ancora chiaro quando lo stesso verrà emesso. Le modalità di presentazione delle domande saranno definite con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025, ossia entro il 19 novembre 2025. Per le attività istruttorie, il MIT - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto - si avvale di Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.A. (R.A.M. S.p.A.), in qualità di soggetto gestore. Segue una sintetica illustrazione dell’intervento agevolativo.

1. RIPaRTIZIONe DeLLe RIsORse

Le risorse destinate per ogni tipologia di investimento sono così destinate:

- euro 1.000.000,00 per l’acquisto di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di

veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2024;

- euro 8.200.000,00 per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E ed Euro E-bis di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton. La contestuale rottamazione deve riguardare veicoli della medesima tipologia;

- euro 3.800.000,00 per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dalla data che verrà indicata con il successivo decreto direttoriale. Con quest’ultimo decreto potranno essere rimodulate le risorse sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di interventi.

2. cONDIZIONI

PeR L’accessO aI beNeFIcI.

DIvIeTO DI cUMULO e vINcOLI DI DIsPONIbILITà

DeI beNI

Al fine di evitare il superamento delle intensità

massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche. Idem per le contribuzioni concesse a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, se tale cumulo porta ad un’intensità superiore ai livelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.). L’importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare euro 550.000,00 e, in caso di eccedenza, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. L’importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30 marzo 2029, a pena di revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del beneficio anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda a quella di pagamento del beneficio.

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno

un anno prima dell’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025.

Gli investimenti finanziabili sono quelli avviati a partire dal 21 ottobre 2025 (data successiva all’entrata in vigore del decreto in parola) e ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di prossima emissione. Con quest’ultimo decreto saranno definite anche le modalità di presentazione delle domande, di dimostrazione dei requisiti tecnici dei relativi investimenti e di rendicontazione. In fase di prenotazione del contributo, le imprese dovranno allegare il modulo firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento d’identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all’istanza copia del preventivo sottoscritto per accettazione del legale rappresentante dell’impresa. Se la prova del perfezionamento dell’investimento non viene fornita nel termine ultimo per la rendicontazione che verrà fissato con il successivo decreto direttoriale, l’impresa decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi spettanti in astratto sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione dell’istanza.

3. MIsURa DeL cONTRIbUTO

PeR TIPOLOgIa DI beNe

Per la determinazione dell’ammontare del contributo, si riportano le Tabelle 1, 2 e 3 del decreto 7 agosto 2025, dove sono riepilogati gli importi dei contributi per ciascuna categoria di beni incentivabili e relative maggiorazioni.

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TABELLA 1

Risorse di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5, commi 1 e 2 -

Alimentazione Massa complessiva

CNG

Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato

Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato

Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E ed Euro 6 E-bis

Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore

da 3,5 t a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 2.500,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t.

oltre 16 t.

euro LNG oltre 7 t e fino a 16 t.

euro

oltre 16 t.

da 3,5 a 7 t.

IBRIDA

(diesel/elettrico)

ELETTRICA

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA

euro

euro

euro 1.000,00 euro 2.500,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 5.000,00 euro

oltre 16 t.

da 3,5 a 7 t.

oltre 7 t e fino a 16 t.

euro

euro 1.000,00 euro 5.000,00 euro

oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 10.000,00 euro

fino a 3,5 t. 2.000,00 euro

TABELLA 2

Risorse di cui all’art. 2 comma 1 lett. b)

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 4 milioni di euro di contributi erogati:

GAZZETTA
GAZZETTA

20-10-2025

20-10-2025

20-10-2025

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n 244

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

Contributo massimo spettante

Con rottamazione:

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

— 11 —

Con rottamazione:

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Contributo massimo spettante

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Contributo massimo spettante

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I. *

Contributo massimo spettante

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I. *

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I. *

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

Contributo massimo spettante

Con rottamazione:

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

4. MaggIORaZIONe

DeI cONTRIbUTI

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano richiesta espressa, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto 7 agosto 2025, gli interessati trasmettono, all’atto di presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti a una rete di imprese, gli interessati trasmettono, sempre all’atto della presentazione della domanda di ammissione, oltre alla dichiarazione di cui al punto che precede, anche

il contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, c. 4 ter del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009.

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo.

5. DIsPOsITIvI INNOvaTIvI

PeR I RIMORchI e seMIRIMORchI

PeR IL TRasPORTO

INTeRMODaLe

Di seguito l’allegato 1 del decreto 7 agosto 2025 contenente l’elenco dei dispositivi innovativi per il riconoscimento del contributo a favore di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATI

Bando PID-Next

proroga del termine per la preSentazione delle domande al 5 novembre 2025

Facciamo seguito alle circolari associative prot. n. 432/MM del 19 dicembre 2024, n. 227/MM dell’1 luglio 2025 e n. 272/MM del 25 agosto 2025 relative al bando per la costituzione di Poli dell’Innovazione Digitale, c.d. bando PID-Next, per comunicare che il termine di presentazione delle candidature è stato ulteriormente prorogato al

5 novembre 2025, ore 16.00.

Le domande pervenute tra le ore 16.01 del 30 settembre 2025 e le ore 16.00 del 5 novembre 2025 saranno ammesse a contributo nel numero massimo di 150, seguendo il criterio cronologico di presentazione.

Le imprese assegnatarie del contributo benefi-

ceranno dei servizi di first assessment digitale e orientamento effettuati da esperti indicati da Unioncamere nell’ambito del Polo PID-Next e a conclusione degli stessi riceveranno un report con l’indicazione del livello di maturità digitale e un documento di orientamento con l’indicazione di possibili partner e soluzioni per soddisfare i bisogni di digitalizzazione emersi nel corso dell’assessment.

Tali servizi sono atti a trasferire alle imprese beneficiarie informazioni specialistiche e strategiche per agevolare il processo di trasformazione digitale, finalizzato a migliorare la competitività tecnologica attraverso l’adozione di soluzioni innovative.

Con decreto ministeriale 19 marzo 2025, è stato specificato che beneficiarie del bando sono anche le imprese individuali, ivi comprese quelle artigiane e agricole.

Tutte le informazioni e il bando sono disponibili al seguente link: https://www.unioncamere.gov. it/digitalizzazione-e-impresa-50/pid-next L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

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Decreto Flussi. Annualità 2026

il noStro Servizio per

la preSentazione

delle domande

CONFAPI ha aderito al Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale adesione ci consente di operare come soggetto abilitato alla presentazione delle istanze di nulla osta per l’assunzione di cittadini non comunitari, in nome e per conto delle Imprese associate. Grazie a questa procedura semplificata, le Imprese associate che si avvalgono del nostro supporto non sono tenute a produrre l’asseverazione contrattuale, normalmente richiesta per la verifica della coerenza tra attività, mansione e capacità economica. L’invio delle istanze avviene direttamente tramite il Portale ALI, con accesso riservato all’organizzazione, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla circolare ministeriale. Le Imprese interessate a usufruire di questo servizio possono contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali di CONFAPI FVG, scrivendo all’indirizzo e-mail lavoro@confapifvg.it, entro venerdì 14 novembre 2025.

Sarà cura dell’Ufficio fornire assistenza personalizzata, supporto documentale e indicazioni operative per la corretta predisposizione delle domande.

Si riporta il modulo di richiesta di presentazione istanza di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale tramite CONFAPI FVG, con l’elenco dei dati e della documentazione da trasmettere.

In attuazione del DPCM del 2 ottobre 2025, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026–2028, è stata pubblicata la circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025, emanata dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e dal Ministero del Turismo.

Di seguito si approfondiranno le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti richiesti e le tempistiche procedurali relativamente alle istanze di nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali, in riferimento al prossimo click day previsto per il 16 febbraio 2026.

Le istanze di nulla osta per l’assunzione di lavoratori stranieri potranno riguardare esclusivamente i datori di lavoro i cui codici ATECO 2025 rientrano nei settori produttivi espressamente indicati dal DPCM Flussi 2026–2028. La corretta classificazione ATECO è condizione essenziale per la validità dell’istanza.

Agricoltura, silvicoltura e pesca 01, 02, 03

Attività manufatturiere 10, 11,12,13,14,15, 23, 24, 25, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Costruzioni 41, 42, 43

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 46, 47

Trasporto e magazzinaggio 49, 50, 51, 52, 53

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 56, 57

Attività per la salute umana e di assistenza sociale 86, 87, 88

Attività amministrative e di servizi di supporto 77, 78, 79, 80, 81, 82

Telecomunicazioni e programmazione e consulenza informatica 61, 62, 63

Attività immobiliari 68

Possono essere ammessi solo i cittadini dei Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria. Al momento sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza può essere presentata in favore di cittadini che sono in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in

Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Corea (solo per le patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. Per i conducenti del settore autotrasporto merci è necessario inoltre essere muniti di patenti professionali equivalenti alla CE, mentre i conducenti di autobus per il trasporto di persone dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti dalle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e CE-DE. Per il triennio 2026-2028 le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri che possono essere ammessi al lavoro subordinato non stagionale, per ogni annualità, sono 76.200, ripartite come indicato nella tabella seguente:

di Paesi con nuovi accordi di cooperazione migratoria

e rifugiati

Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta, deve verificare con il Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 22, comma 2 del T.U. sull’immigrazione, modificato nell’ultimo “DL Flussi”. Il Ministero degli Interni ha messo a disposizione il Modulo richiesta personale, con il quale il datore di lavoro deve specificare:

- la qualifica da ricoprire e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell’Istat,

- i requisiti richiesti,

- il luogo e l’orario di lavoro,

- la tipologia contrattuale,

- la durata del contratto di lavoro.

La verifica si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro quindi allegherà all’istanza di nulla osta al lavoro un modello di autocertificazione.

L’asseverazione costituisce uno degli allegati fondamentali nelle istanze di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale, deve essere redatta e sottoscritta da un professionista abilitato ai sensi della legge n. 12/1979 (consulente del lavoro, commercialista, avvocato) oppure da una delle organizzazioni datoriali accreditate.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I., come nel caso di Confapi FVG.

Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di cui all’art. 24-bis del T.U.I.

Viene confermato anche per il triennio 20262028 l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20.00 del 7 dicembre. Il modello di domanda per i lavoratori non stagionali è il “B2020”.

Terminata la fase di precompilazione si potrà accedere nuovamente al Portale ALI dalle ore 9.00

del 9 dicembre fino alle ore 20.00 del 13 dicembre, al solo fine di visualizzare le informazioni acquisite in modalità asincrona ed effettuare eventuali operazioni di salvataggio della domanda. Non sarà possibile compilare nuove domande. Le domande precompilate per gli ingressi per la-

voro subordinato non stagionale (modello B2020) potranno essere trasmesse a decorrere dalle ore 9.00 del 16 febbraio 2026, giorno del cd. click day. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (ag)

MODULO DI RIchIesTa DI PReseNTaZIONe

IsTaNZa DI NULLa OsTa PeR LavORO sUbORDINaTO NON sTagIONaLe TRaMITe cONFaPI Fvg

Modello b-2020 – DPcM Flussi 2026–2028

Da TRasMeTTeRe eNTRO IL 14/11/2025

Allegato 1

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................. nato/a .................................. il .........................., residente in ............................................................................................ – ......................................................................... (..........) in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ........................................................................................................................., C.F./P.I. ........................................................., con sede legale in ....................................... ............, nr. ................... a ......................................................... (....................), codice ATECO ........................, codice iscrizione C.C.I.A.A. .................................., indirizzo PEC: .............................................,

CHIEDE

che CONFAPI FVG, in qualità di organizzazione datoriale aderente al Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proceda alla presentazione dell’istanza di nulla osta per l’assunzione di n. .............. lavoratore/i non comunitario/i per lavoro subordinato non stagionale, ai sensi del DPCM Flussi 2026–2028 e della circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025.

A tal fine si autorizza CONFAPI FVG a operare per conto dell’azienda nell’ambito della procedura semplificata prevista dal Protocollo, con esonero dall’asseverazione contrattuale.

DICHIARA

• di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

• di assumersi la responsabilità per la veridicità dei dati e dei documenti trasmessi;

• di trasmettere tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria, di cui all’allegato 2, e di collaborare con la stessa CONFAPI FVG nelle attività amministrative finalizzate al caricamento della documentazione sull’applicativo previsto dal Ministero dell’Interno fino al 31/12/2026.

Data .................................

Firma del Legale Rappresentante Timbro aziendale

LIsTa DOcUMeNTI IsTaNZa NULLa OsTa LavORO sUbORDINaTO NON sTagIONaLe

Modello b-2020 – DPcM Flussi 2026–2028 Da TRasMeTTeRe eNTRO IL 14/11/2025

1. DATI E DOCUMENTI DEL DATORE DI LAVORO

• [ ] Carta d’identità e codice fiscale

• [ ] Permesso di soggiorno (solo se extracomunitario)

2. DATI E DOCUMENTI DELL’AZIENDA

• [ ] DURC in corso di validità regolare

• [ ] Iscrizione Albo Autotrasporto (solo per aziende del settore autotrasporto)

• [ ] Iscrizione REN (solo per aziende del settore autotrasporto)

• [ ] Ricevuta invio UniEmens di settembre 2025 con indicazione numero dipendenti

• [ ] Modello IVA 2025

• [ ] Modello Redditi 2025 (azienda)

• [ ] Conto economico e patrimoniale 2025

3. DATI E DOCUMENTI DEL LAVORATORE

• [ ] Passaporto valido

• [ ] Idoneità alloggiativa (relativa al luogo di soggiorno in Italia)

• [ ] Dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno)

• [ ] Patente di guida almeno categoria CE (solo per settore autotrasporto)

Allegato 2

Indice mensile rivalutazione

t.f.r. settembre 2025

(c)

In Gazzetta i decreti sui CAM strade e Conto Termico 3.0

modifiChe per la verifiCa dei

reQuiSiti al livello di progetto di fattibilità e la geStione dei

Conflitti tra Cam e altre norme

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto MASE che aggiorna i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade”. Si tratta in sostanza di modifiche al precedente decreto del 5 agosto 2024 (All.1) che riguardano, in particolare, la verifica dei requisiti già al livello di progetto di fattibilità (finora era previsto nella progettazione esecutiva), la gestione dei conflitti tra CAM e altre norme, una maggiore flessibilità per l’indice di riflessione solare, la previsione di esenzioni per materiali tradizionali locali e pavimentazioni in galleria.

Il provvedimento integrale, modificato dal nuovo D.M., si articola in due parti: una dedicata all’affidamento degli incarichi di progettazione, l’altra ai lavori di costruzione e manutenzione delle strade. Si segnalano:

- la disposizione transitoria (36 mesi dall’entrata in vigore del decreto) che consente entro tale periodo, di accettare certificazioni relative al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto che riportino solo il valore percentuale totale, senza specificare il valore delle singole frazioni;

- una norma che semplifica la verifica per i materiali di riempimento derivanti da un processo End of Waste aventi un contenuto di riciclato del 100%.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre

2025 è stato altresì pubblicato il c.d. Conto Termico 3.0 (decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”).

Il provvedimento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione (25 dicembre 2025).

Le risorse messe a disposizione ammontano a 400 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche e 500 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dai soggetti privati: nell’ambito di tale importo, per i soggetti privati, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese relativi a interventi sui propri edifici terziari. Le imprese che intendono accedere agli incentivi sui propri edifici terziari devono conseguire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento o, in caso di realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente. Prima dell’avvio dei lavori, le imprese dovranno effettuare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi. L’intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese non può superare il 25% dei costi ammissibili (cioè dei costi complessivi di investimento) per ciascun intervento di efficienza energetica, con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese, per le zone assistite, o per interventi che determinino un miglioramento della prestazione energetica di almeno il 40%. Per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, anche qui con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese.

(c)

Silenzio-assenso esteso anche in caso di immobili vincolati

In sintesi il Ddl Semplificazioni dispone le seguenti riforme:

Si appliCa ai vinColi idrogeologiCi, ambientali, paeSaggiStiCi o Culturali

È stato approvato in Senato il Disegno Di Legge (DDL) Semplificazioni (A.S. 1184), recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore di cittadini e imprese. Il testo passa ora all’esame della Camera. Di seguito segnaliamo le modifiche legislative di maggiore interesse.

sILeNZIO-asseNsO

PeR IL PeRMessO

DI cOsTRUIRe

sU IMMObILI vINcOLaTI

Con questa riforma il Governo Nazionale risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese di semplificazione e riduzione degli oneri procedurali nei procedimenti edilizi su aree vincolate.

Infatti, il Ddl Semplificazioni introduce una modifica significativa e molto importante nel rilascio del permesso di costruire per edifici soggetti a vincoli: idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, prevedendo il meccanismo del silenzioassenso, a condizione che siano già stati ottenuti e siano validi i necessari atti di autorizzazione, nulla osta o assensi formali.

Il provvedimento interviene sul Testo Unico Edilizia Nazionale (D.P.R. 380/2001) , che regola la procedura per ottenere il permesso. Secondo la disciplina vigente, la domanda deve essere conclusa entro 60 giorni con una proposta di provvedimento, e il responsabile dell’attuazione ha altri 30 giorni per decidere; decorso inutilmente questo periodo, se non sussiste un diniego motivato, si considera formato il silenzio-assenso, unica eccezione gli immobili vincolati, nei quali deve essere attivata la conferenza di servizi.

- eliminazione della previsione che escludeva automaticamente la formazione del silenzioassenso in presenza di vincoli, imponendo in tali casi la conferenza di servizi;

- stabilisce che, se l’istanza è già corredata da atti validi di autorizzazione, nulla osta o assensi rilasciati dall’autorità competente in materia di vincolo, il silenzio-assenso si intende formato anche per immobili vincolati;

- la domanda soggetta a vincoli resta comunque sottoposta alle procedure della conferenza di servizi, salvo l’applicazione del silenzio-assenso nei casi previsti.

L’INsTaLLaZIONe

DI sTRUTTURe MObILI

Il Ddl Semplificazioni introduce specifiche disposizioni relative alla concessione di spazi e aree pubbliche sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico alle attività di pubblico esercizio, per consentire l’installazione di strutture mobili dehors.

Le principali novità sono le seguenti.

- Estensione dell’applicabilità alle installazioni transitorie

Le norme del decreto legislativo di riordino potranno applicarsi anche alle strutture mobili già realizzate in forza dei precedenti regimi autorizzatori transitori, a condizione che venga presentata una specifica istanza.

- Flessibilità per il ripristino Nel caso in cui venga negata l’autorizzazione paesaggistica, culturale o edilizia (ai sensi del Codice dei beni culturali), il testo stabilisce che le imprese che hanno installato strutture mobili in regime derogatorio debbano avere un tempo congruo per rimuovere le strutture e riportare i luoghi allo stato originario.

- Proroga della validità dei titoli emergenziali Il termine ultimo per cui restano efficaci i titoli autorizzativi già rilasciati ai sensi della normativa emergenziale viene esteso dall’attuale 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027.

(csc)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

cONsORZI sTabILI: aPPROvaTO eMeNDaMeNTO cONFaPI aNIeM che ReINTRODUce cUMULO DeI ReQUIsITI

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge annuale sulle pmi, lo scorso 1° ottobre è stato approvato in Commissione Industria al Senato, con il parere favorevole del Governo, l’emendamento, proposto da Confapi Aniem e fortemente sostenuto anche nel corso della recente audizione parlamentare di Confapi, che consente ai consorzi stabili di utilizzare i requisiti delle consorziate.

In particolare l’emendamento all’art. 67, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici prevede che i consorzi stabili, al pari dei consorzi tra artigiani e tra cooperative, potranno partecipare alle procedure di gara avvalendosi dei mezzi d’opera, delle attrezzature e dell’organico medio delle consorziate. Il disegno di legge annuale, approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2025, è ancora all’esame della Commissione Industria del Senato in sede referente, dovrà essere approvato in Aula (la calendarizzazione attuale è fissata al 14 ottobre) per poi passare in seconda lettura alla Camera e ultimare il suo iter parlamentare con la definitiva approvazione entro la fine dell’anno.

INTeRveNTO

PaRTI sOcIaLI

sU TReNITaLIa:

RIsPeTTaRe INDIcaZIONe

ccNL PIÙ RaPPReseNTaTIvI

Nei giorni scorsi le Parti Sociali dell’edilizia (tra le quali Confapi Aniem) hanno contestato a Trenitalia un bando di gara, relativo all’affidamento di progettazione esecutiva e di lavori, nel quale veniva richiesto, per le lavorazioni edili, l’applicazione

di un Contratto collettivo nazionale di lavoro (codice F083) firmato da soggetti che non risultano essere tra quelli comparativamente più rappresentativi, come richiesto dall’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto indicato nel disciplinare di gara risulta peraltro applicato (dati Cnel) a sole 27 imprese per un totale di 95 lavoratori.

Nella nota inviata all’ente appaltante si evidenzia come la normativa sia chiara nel prevedere che il contratto collettivo indicato nel bando debba offrire garanzie adeguate sotto il profilo delle tutele del lavoro, della sicurezza e della regolarità contributiva. Qualsiasi eccezione a questo principio è ammessa solo se il contratto alternativo assicura tutele equivalenti. Nel settore edile, tale equivalenza è riconosciuta espressamente, nell’Allegato I.01 del Codice, a tre Contratti (Ance/Coop, Confapi Aniem e artigiani sottoscritti con Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) individuati dai rispettivi codici CNEL/INPS F012-F015-F018. Tale assetto è stato altresì confermato da un quadro normativo e istituzionale ampio e coerente, che include circolari ministeriali, tabelle ufficiali del costo del lavoro, normative su DURC e congruità, protocolli di legalità applicati a grandi opere e ricostruzioni post-sisma, oltre ai numerosi pareri di ANAC che ribadiscono la necessità di riferimento ai contratti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Coerentemente con l’esigenza di adottare le suddette indicazioni, è stato pertanto richiesto a Trenitalia di rettificare il bando in questione.

MIT: PaReRI sU ReTTIFIca

eRRORI MaTeRIaLI e veRIFIche sU sUbaPPaLTaTORI

Il Mit, con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, è intervenuto sui limiti temporali che disciplinano la rettifica degli errori materiali.

In particolare è stato richiesto al Ministero come intendere la locuzione indicata dall’art. 101 del Codice dei Contratti “Fino al giorno fissato per la loro apertura”, che si trova in apertura del comma 4, e cioè se intendere il giorno della prima se-

duta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell’errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”

Nel parere ministeriale si ribadisce anzitutto che “il soccorso cd. correttivo può riguardare solo errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o nell’offerta economica” e si evidenzia “che tale istituto deve coordinarsi con le funzionalità della specifica PDA, la rettifica può essere consentita fino all’apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche se la piattaforma contempla tale facoltà garantendo l’anonimato ovvero se “a seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione”.

L’operatore economico, quindi, fino al di apertura delle offerte, può richiedere la rettifica, a condizione che la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato.

In un altro parere (n. 3691 del 2 ottobre 2025) il Ministero ha risposto ad un quesito sull’estensione delle verifiche di regolarità contributiva ai subappaltatori ai fini del pagamento di acconti e saldo.

In particolare il Ministero è stato sollecitato a pronunciarsi sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023: tale norma prescrive che “per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori”. E’ stato sostanzialmente richiesto se tale disciplina si intendesse estesa alla totalità dei subappaltatori. Secondo il Mit “le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano “reso”, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento, conseguentemente l’acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori”.

La cabINa DI RegIa PNRR

Si è svolta lo scorso 26 settembre a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia

Meloni, con la presenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, degli altri Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che delle rappresentanze del sistema produttivo e degli enti territoriali.

All’ordine del giorno, l’esame della proposta di revisione del PNRR che prevede il rafforzamento delle misure esistenti, la rimodulazione delle risorse per le misure non attuabili negli stringenti tempi del Piano, il ricorso a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti strategici.

La proposta, che fa seguito alla ricognizione e alla verifica dello stato di avanzamento delle singole misure del Piano, ha un valore complessivo di circa 14 miliardi di euro, poco sopra il 7% dell’intera dotazione finanziaria del Piano pari a 194,4 miliardi di euro.

Si prevede l’attivazione di canali finanziari (gestiti da soggetti come Cdp o Invitalia) per rispettare le scadenze previste dal Piano.

Attualmente i progetti in ritardo e oggetto di rimodulazione coinvolgono, in particolare, le misure Transizione 5.0, gli interventi nei settori energetico, idrico e idrogeologico.

Dopo il passaggio parlamentare, la proposta definitiva sarà trasmessa ai servizi della Commissione europea che procederanno alla verifica e alla successiva approvazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa europea.

Il Presidente di Confapi Cristian Camisa, al termine della riunione della Cabina di regia sul Pnrr svoltasi a Palazzo Chigi, ha evidenziato che “il Pnrr rappresenta una delle più importanti occasioni di investimento strutturale per l’Italia nel prossimo decennio. Si tratta di uno strumento fondamentale che sta consentendo alle aziende di effettuare investimenti vitali per la produttività e per la competitività a medio e lungo termine. Il Piano, oltre alla digitalizzazione e all’innovazione, consente per quanto riguarda la sostenibilità di avvicinare le Pmi industriali alla filiera delle grandi aziende”.

“Al di là delle difficoltà dovute ai vincoli europei – ha spiegato – siamo molto soddisfatti che il Governo, con i ministri Fitto prima e Foti poi, abbia accolto nella fase di rivisitazione del Pnrr, il tema del credito d’imposta. Questa strada non va interrotta con la fine di Transizione 5.0, ma deve essere agganciata con una misura e con risorse di carattere nazionale che diano continuità in modo da consentire alle Pmi di fare programmazione a lungo termine. Da una nostra indagine, più del 15% delle nostre aziende ha utilizzato questa misura. In un momento delicato come questo, infatti, i prossimi due o tre anni saranno vitali

affinché le nostre aziende abbiano un livello di digitalizzazione almeno pari a quelle europee”. “Abbiamo portato al tavolo – ha aggiunto il Presidente di Confapi – la proposta di attivare immediatamente un fondo su Transizione 5.0 che sia di carattere nazionale e con meno vincoli per le imprese perché il percorso che è iniziato con questa misura e con il Pnrr possa continuare a livello strategico”.

RePORT aNac:

INcReMeNTO aPPaLTI

seRvIZI e FORNITURe

NeL 1° QUaDRIMesTRe 2025

L’Anac ha reso noto il report sul mercato dei contratti pubblici di importo pari o superiore ai 40.000 euro nel periodo gennaio-aprile 2025. L’importo degli appalti in questo primo quadrimestre 2025 si assesta a circa 97,5 miliardi di euro segnando una crescita del +73,3% rispetto agli oltre 56,2 miliardi registrati nell’analogo quadrimestre dell’anno precedente.

Una forte espansione a livello di importo è stata registrata nel settore dei servizi con un +135,1% in confronto al primo quadrimestre 2024 e nel mercato delle forniture che cresce del +58,8% (in termini di numerosità delle procedure, la crescita è rispettivamente del +18,6% e +38,7%).

Nel settore lavori emerge una diminuzione a livello di numerosità degli appalti (-28,5%) rispetto al quadrimestre immediatamente precedente (settembre-dicembre 2024), con una diminuzione anche del livello di importo (-47,9%). La media registrata degli importi nei lavori è stata di 803.127 euro.

Analizzando la modalità di scelta del contraente nei contratti pubblici, sono le procedure negoziate con pubblicazione del bando a far registrare il maggiore incremento a livello di importo (+149,9%), seguono le procedure aperte (+114,2%) e le procedure ristrette (+63,3%).

Nel settore lavori le procedure aperte aumentano del 33% come numero e dell’11,8% come importo, le procedure negoziate previa pubblicazione del bando hanno un incremento del 98,3% come numero e del 265,9% come valore, le procedure negoziate senza bando fanno registrare un +9,5% del numero e un + 2,2% dell’importo.

aNac: aggIORNaTO IL baNDO TIPO

seRvIZI e FORNITURe

Anac ha provveduto all’aggiornamento del Bando tipo n.1 per servizi e forniture sopra soglia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo (n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.

Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Saranno rese disponibili a breve anche la Relazione illustrativa e la Relazione Air (Analisi di Impatto della Regolamentazione) del nuovo schematipo.

Il nuovo Bando Tipo e la domanda di partecipazione rappresentano comunque strumenti pienamente operativi successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione).

cONsIgLIO DI sTaTO: sUbaPPaLTO NecessaRIO e sUbaPPaLTO ORDINaRIO

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7465 del 23 settembre 2025) è intervenuto sulla definizione del subappalto necessario precisando la distinzione funzionale (ma non giuridica) rispetto al subappalto ordinario.

Secondo i Giudici, è ritenuto necessario il subappalto utilizzato per ottenere la qualificazione in categorie scorporabili a qualificazione necessaria da parte di un offerente: in questo caso emergono conseguenze che derivano in punto di qualificazione e di esecuzione delle relative prestazioni. Il subappalto necessario è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni e si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051).

TaR sIcILIa a cORTe DI gIUsTIZIa U.e.: veRIFIcaRe NORMa che IMPONe

RegOLaRITà FIscaLe

IN seDe DI OFFeRTa

Il Tar Sicilia (ordinanza n. 2386/2025) ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la verifica sulla compatibilità alla normativa europea della norma nazionale (art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023) che impone la regolarità fiscale già alla presentazione dell’offerta, senza possibilità di sanatoria successiva.

La questione riguarda l’armonizzazione tra quanto previsto dal Codice Appalti e quanto indicato nella Direttiva Europea.

La norma del Codice dei Contratti prevede che “l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”, escludendo così la possibilità di regolarizzazione successiva. L’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE dispone e che “un operatore economico è escluso se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali (...). Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti”. In considerazione dei contenuti delle due norme e delle possibili diverse interpretazioni applicative, il Tar ha chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva europea osti ad una normativa nazionale che richiede la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta e se, anche in caso di compatibilità della previsione interna, sia conforme al diritto UE l’automatismo espulsivo che preclude ogni forma di regolarizzazione successiva, persino quando l’operatore abbia sanato la posizione prima dell’aggiudicazione definitiva.

Si attende ora la decisione della Corte di Giustizia europea.

TavOLO sU URbaNIsTIca e POLITIche abITaTIve

Lo scorso 14 ottobre si è riunito il “tavolo casa” di Confapi Aniem, composto dai rappresentanti e dagli esperti indicati dalle associazioni territoriali per affrontare le tematiche principali riguardanti l’evoluzione della materia urbanistica e le politiche abitative.

Dopo un aggiornamento sui provvedimenti normativi in discussione, con particolare riferimento ai disegni di legge sul riordino della materia edilizia, si è aperto un ampio dibattito nel quale sono emerse le esperienze maturate nei diversi territori. Sul riassetto della disciplina urbanistica, oggetto anche di un disegno di legge preannunciato dal Ministero Infrastrutture (del quale è stata

esaminata una prima bozza), è emerso che, pur condividendo certamente l’esigenza di un’armonizzazione legislativa, sono già presenti nell’ordinamento strumenti e regole (sportello unico, regime di autocertificazioni, ecc.) anche se talvolta restano inapplicati. Una riflessione deve essere attenzionata sull’opportunità di favorire l’utilizzo di regimi semplificati e di requisiti autocertificati, considerando che già in presenza di atti autorizzativi rilasciati dalle Amministrazioni si generano criticità e contenziosi: la priorità deve essere quella di dare certezze agli operatori economici sui tempi e sull’esito delle procedure. Sulla rigenerazione urbana e, in generale sui processi di trasformazioni edilizia, c’è l’urgenza di garantire affidabilità e certezze sull’applicazione delle regole e sulle tempistiche: dalla fase progettuale fino alla realizzazione emergono problematiche e incertezze che rallentano o bloccano gli interventi.

Sul complesso e ampio tema dell’housing sociale, oltre alla sostenibilità economica e alla necessità di intese con i Comuni per la messa a disposizione delle aree, è fondamentale definire procedure agevolate che abbiano tempi compatibili con le esigenze degli investitori. La criticità è presente soprattutto nelle grandi città dove il anche il ceto medio fa ormai fatica a intercettare condizioni sostenibili per acquistare un’abitazione.

In questo contesto, inoltre, è stato rilevato come, generalmente, risulti più conveniente concentrarsi su prodotti nuovi; il recupero e la riqualificazione costituiscono spesso strategie non sostenibili economicamente tali da rendere preferibile la demolizione e ricostruzione. Così come il ricorso ai fondi immobiliari non può costituire una soluzione strutturale in quanto relegherebbe le imprese ad un ruolo marginale.

Anche prendendo spunto da esperienze internazionali, occorre inoltre pianificare interventi che consentano di integrare l’edilizia sociale nei contesti urbani evitando scelte che rischierebbero di generare ghettizzazione e degrado.

Sulla base di quanto emerso nel dibattito, e anche delle diverse situazioni emergenti dai vari contesti territoriali, è stata condivisa l’opportunità di valutare la possibilità di affidare a un soggetto qualificato uno studio sui reali fabbisogni di housing sociale nelle aree del Paese.

Le associazioni territoriali sono state sollecitate a trasmettere agli uffici nazionali proprie osservazioni e proposte sulle tematiche trattate in modo da consentire l’elaborazione di una posizione associativa che abbia connotazioni specifiche del sistema imprenditoriale rappresentato da Confapi Aniem.

MIT: RevIsIONe PReZZI

seMPRe ObbLIgaTORIa

Il Mit, con il parere n. 3698 del 2 ottobre 2025, ha precisato che la clausola di revisione prezzi è sempre obbligatoria e non può essere esclusa nemmeno per il primo anno di esecuzione del contratto nell’ambito di un accordo quadro.

Il Ministero ha evidenziato che il Codice dei Contratti, come aggiornato con il decreto correttivo, ha chiarito l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l’aggiudicazione.

L’art. 3 comma 1 dell’Allegato II bis D. Lgs. 36/2023 prevede che “le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Il complesso della disciplina normativa (art. 60 e Allegato II.2-bis), che tende a garantire il principio di equilibrio contrattuale, esclude che la revisione prezzi possa essere sospesa, rinviata o esclusa da scelte delle stazioni appaltanti che si porrebbero in contrasto con quanto disposto dal Codice dei Contratti.

aNac: NO a cLaUsOLe escLUDeNTI che IMPONgONO sPecIFIche ceRTIFIcaZIONI

Anac (parere n. 375 del 1° ottobre 2025) ha ribadito la non conformità al Codice Appalti di clausole escludenti che impongono il possesso di certificazioni di qualità specifiche come requisito di partecipazione.

Dopo un analogo parere del 9 settembre 2025, l’Autorità si è pronunciata nuovamente su una procedura in Salento per l’affidamento di un servizio noleggio di misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni stradali.

Anac ha dato ragione al ricorrente che censurava la lex specialis di gara con riferimento al possesso di certificazione di qualità come requisito di capacità tecnica e professionale, ritenendo la condotta della stazione appaltante non conforme alla disciplina di riferimento.

Secondo l’Autorità “le indicazioni della lex specialis sanciscono la natura indubbiamente escludente della previsione in esame, pertanto essa non appare correttamente apposta. La giurisprudenza richiamata a sostegno dalla stazione appal-

tante appare non correttamente applicabile al caso di specie in quanto riferita ai regimi normativi previgenti e non tiene conto delle previsioni attualmente vincolanti che invece per effetto della previsione in esame deve ritenersi violata”.

aggIORNaMeNTO eNTI aPPaLTaNTI QUaLIFIcaTI: sONO 3472 PeR I LavORI

L’Anac ha reso noto che il totale delle amministrazioni qualificate, alla chiusura del primo biennio di qualificazione (1° luglio 2023-30 giugno 2025), è pari a 4.903, con l’11,3% per “Lavori”, il 29,2% per “Servizi e forniture” e il 59,5% per entrambi i settori.

In termini assoluti, per il settore dei “Lavori” il totale delle amministrazioni qualificate si attesta a 3.472 unità (di cui 555 solo per “Lavori” e 2.917 per entrambi i settori) mentre il totale per il settore “Servizi e forniture” si attesta a 4.348 unità (di cui 1.431 solo per “Servizi e forniture” oltre alle 2.917 per entrambi i settori).

Per quanto riguarda il settore “Lavori” il 55% delle amministrazioni (1.908 sul totale di 3.472 enti qualificati) ha il livello massimo di qualificazione. La distribuzione geografica degli enti qualificati per i lavori evidenzia 420 amministrazioni qualificate in Lombardia, 369 in Campania e 252 nel Lazio.

cONgRUITà:

chIaRIMeNTO cNce

sU vaLORe DeLL’OPeRa e cOsTI eDILI

Nell’aggiornare una precedente faq, la Cnce, rispondendo alla domanda su cosa debba intendersi per valore complessivo dell’opera e costo dei lavori edili, ha precisato che ai fini del corretto inserimento dei dati “per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al netto del ribasso”.

Per gli appalti privati l’importo totale sarà quello indicato nella notifica preliminare (se soggetti a tale notifica), “negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di Iva”.

Per il costo dei lavori edili dovrà “farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto”.

cONsIgLIO DI sTaTO: cOMe veRIFIcaRe cORReTTaMeNTe

cONgRUITà MaNODOPeRa

Con la Sentenza n. 8047 del 15 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ha fornito indicazioni sulla verifica della congruità della manodopera precisando che non è legittimo far riferimento alle ore mediamente lavorate, ma occorre utilizzare il monte ore contrattuale indicato nell’offerta tecnica.

I Giudici ribadiscono, in sostanza, la metodologia corretta e conforme alla normativa: moltiplicare il monte ore contrattuale per il costo orario tabellare. Ciò che rileva è l’obbligazione dell’appaltatore al momento dell’offerta.

Il riferimento alle ore mediamente lavorate comporterebbe una possibile riduzione del costo complessivo della manodopera tale da eludere il principio a tutela e garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente.

cONsIgLIO DI sTaTO:

Le veRIFIche NecessaRIe PeR acceRTaRe cOLLegaMeNTO sOsTaNZIaLe Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7041/2025) è tornato a esprimersi sul collegamento sostanziale tra imprese precisando che non può sussistere alcun automatismo ma è necessaria un’attenta valutazione dell’Amministrazione.

Richiamando anche precedenti pronunce della Corte di Giustizia U.E. e dello stesso Consiglio di Stato si afferma che “l’ipotesi di collegamento sostanziale deve essere desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti, distorsivo delle regole di gara. Grava sulla stazione appaltante l’onere di provare in concreto l’esistenza di tali elementi concordanti, tali da ingenerare il pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti”.

Secondo il Consiglio di Stato è necessario, in particolare, è necessario procedere a verificare la situazione di controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.), la relazione di fatto con legami tali da consentire condizionamenti reciproci nella formulazione delle offerte e, in caso di accertamento in tal senso, la presenza di un unico centro decisionale. Esaminando il caso specifico (il Tar Liguria aveva annullato l’aggiudicazione di un lotto per la gestione di una spiaggia libera attrezzata) il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario

precisando che “dalla ricostruzione del primo Giudice emerge un sospetto di collegamento ma nulla più. [...] Gli intrecci societari esistono e non sono contestati, ma non bastano da soli a provare un collegamento sostanziale. Occorre che sia individuato, e non semplicemente sospettato, un unitario centro decisionale.”

cODIce cONTRaTTI: eUROPa avvIa

PROceDURa DI INFRaZIONe

sU accessO agLI aTTI e PROJecT FINaNcINg

Con una lettera dello scorso 8 ottobre, la Commissione Europea ha notificato all’Italia un “procedimento di infrazione per la non conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 sui contratti pubblici” con particolare riguardo alle norme su accesso agli atti e project financing. Su questi due temi viene contestata la lesione del principio di tutela della concorrenza.

Sulla disciplina dell’accesso agli atti (art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023) emerge un automatismo che consente al concorrente di acquisire la documentazione, se indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi, senza lasciare alla stazione appaltante la possibilità di esercitare un bilanciamento discrezionale.

Ciò violerebbe alcuni articoli della direttiva 2024/ UE. L’art. 50, in particolare, prevede che “talune informazioni relative, in particolare, all’aggiudicatario e all’offerta presentata da quest’ultimo possano non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale”.

Sul project financing (art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023) l’attuale procedura nazionale, pur articolata in due distinte fasi relative alla selezione del progetto e alla gara per la concessione, non garantisce, secondo la Commissione Europea, adeguate garanzie di pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità.

Ciò soprattutto in relazione a tre criticità: la mancanza di un “bando tipo europeo”, la presenza di un diritto di prelazione del promotore che sarebbe limitativo della concorrenza, il rimborso del 2,5% del valore dell’investimento a carico dell’aggiudicatario considerato sproporzionato.

(c)

Pubblicato bando FAPI generalista 6/2025(*)

diSponibilità

per il fvg € 116.000.

CorSi aziendali totalmente finanziati

FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda.

La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG e IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono

migliorare la propria Impresa con la formazione. SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI. Utilizzate i fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci quanto prima e comunque entro il 14 novembre p.v., la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a disposizione, telefono 0432.507377 - email formazione@ confapifvg.it

(*) Non possono partecipare a questo Bando le Imprese che hanno aderito al precedente avviso: FAPI 4-2025 (richieste di maggio/giugno 2025).

da restituire a CONFAPI FVG - e-mail: formazione@confapifvg.it

PUbbLIcaTO baNDO FaPI geNeRaLIsTa 6/2025(*) cORsI aZIeNDaLI FINaNZIaTI

Impresa _________________________________________________________________________________________________________

Settore __________________________________ N° Addetti ______ Indirizzo ________________________________________________ E-mail ___________________________________________________ Referente ______________________________________________

Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS: sì q no q indicare a quale Fondo aderisce _________________________________________

TITOLO DeL cORsO O aRea DI INTeResse PeR La FORMaZIONe N. ORe cORsO N. DIPeNDeNTI cORsO

INQUaDRaMeNTO: QUaDRI, IMPIegaTI, OPeRaI

da sempre CONFAPI FVG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti

(eDF)

Proposto il rinvio di un anno della Due Diligence EUDR

entro fine anno dovrà eSSere approvata

Con proposta del 21 ottobre 2025 la Commissione europea ha deciso di rinviare di un ulteriore anno l’applicazione del Regolamento sulla Deforestazione (EUDR) per le micro e piccole imprese, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2026. L’European Union Deforestation Regulation (Regolamento 2023/1115 - EUDR) rappresenta un elemento essenziale del “Green Deal” ed è finalizzato a garantire una provenienza normata e sostenibile di alcune materie prime. Coinvolgerà più di 400.000 imprese in Italia operanti nei settori della soia, olio di palma, caffè, cacao, bovini, gomma, legno e derivati.

La proposta di proroga non riguarda le grandi e medie imprese, la cui scadenza rimane fissata al 30 dicembre 2025, le quali, per garantire un’introduzione graduale delle norme, beneficeranno di un periodo di tolleranza di sei mesi per i controlli e l’applicazione.

La proroga è parte di un pacchetto di soluzioni mirate presentate dalla Commissione per supportare

le imprese, le parti interessate, i Paesi terzi e gli Stati membri nell’attuazione del Regolamento. In particolare sono state introdotte due semplificazioni volte a ridurre gli oneri amministrativi, pur mantenendo la tracciabilità e riducendo il numero di dichiarazioni di due diligence da presentare nel sistema informatico. Il sovraccarico del sistema informatico è, infatti, tra le motivazioni addotte dalla Commissione per la proposta di modifica del Regolamento.

La prima semplificazione riguarda gli operatori e i commercianti nella parte a valle della catena del valore (come rivenditori o produttori di prodotti finiti nell’UE). Non saranno più obbligati a presentare la dichiarazione di due diligence. Sarà richiesta una sola presentazione nel sistema informatico EUDR, effettuata dall’operatore che immette il prodotto per primo sul mercato UE (l’importatore).

La seconda interessa gli operatori primari micro e piccoli provenienti da Paesi a basso rischio (che coprono quasi il 100% degli agricoltori UE) dovranno presentare solo una semplice dichiarazione una tantum nel sistema informatico EUDR, sostituendo l’obbligo di presentazioni regolari.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dovranno adottare la proposta di modifica entro la fine del 2025.

Sarà nostra cura tornare sull’argomento in caso di novità.

(PZ)

Trasporti internazionali su strada

autorizzazioni bilaterali e Cemt: novità introdotte

dal d.d. n. 326/2025 del mit

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 329/MM del 16 ottobre 2025 per rammentare che il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto n. 326 del 22 settembre 2025 (di seguito “d.d. n. 326/2025”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2025, ha dato attuazione al decreto n. 198 del 2 agosto 2005, aggiornando le condizioni, i requisiti e le procedure per il rilascio, il rinnovo, la conversione e l’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali per i trasporti con Paesi non appartenenti all’Unione Europea (extra - UE) e delle autorizzazioni CEMT per trasporti internazionali fra Stati aderenti al sistema CEMT/ITF.

Le nuove disposizioni del d.d. n. 326/2025 sostituiscono quelle del decreto direttoriale del 9 luglio 2013, come modificato dal decreto direttoriale dell’11 settembre 2015.

PReseNTaZIONe

DeLLe DOMaNDe

(aRT. 12 DeL D.D. N. 326/2025)

Il d.d. n. 326/2025 conferma i termini perentori di presentazione delle domande già previsti dai precedenti decreti direttoriali e segnatamente:

- per le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, il termine perentorio è quello del 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono (art. 12, c. 1, del d.d. n. 326/2025);

- per le domande di rinnovo nonché quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali, il termine rimane quello del 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono (art. 12, c. 2, del d.d. n. 326/2025).

Le domande, distintamente per ogni relazione di

traffico, devono essere presentate esclusivamente via PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – Divisione 7 – via Caraci n. 36 – 00157 Roma, con allegate le ricevute PagoPA dei versamenti previsti ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione (art. 12, c. 3, del d.d. n. 326/2025).

IMPRese

che POssONO cONsegUIRe

aUTORIZZaZIONI INTeRNaZIONaLI aLL’aUTOTRasPORTO DI MeRcI

(aRT. 1 DeL D.D. N. 326/2025)

Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà indivisa che siano iscritti al Registro Elettronico Nazionale (c.d. “REN”) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori, che curano la direzione dei trasporti, siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali (art. 1, c. 1, del d.d. n. 326/2025).

Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci anche le imprese titolari di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilità di veicoli immatricolati ad uso proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton (art. 1, c. 2, del d.d. n. 326/2025). È inoltre richiesto che le imprese abbiano in disponibilità veicoli con massa complessiva >= 3,5 ton a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, vendita con riserva di proprietà o noleggio senza conducente.

In merito alle caratteristiche dei veicoli, per le autorizzazioni bilaterali extra-UE si farà riferimento agli accordi con i singoli Stati extra-UE, mentre per le autorizzazioni CEMT è richiesto che i veicoli siano almeno Euro 5 o superiori.

aUTORIZZaZIONI ceMT

(Da aRT. 2 aD aRT. 8 DeL D.D. N. 326/2025)

Come già ricordato, le domande per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e per la

partecipazione alla graduatoria 2025 vanno presentate entro il 31 ottobre 2025.

Per il rinnovo, l’impresa dovrà aver effettuato almeno 8 viaggi totali, anziché 11 come finora previsto, nei primi 11 mesi dell’anno nell’area geografica degli Stati aderenti alla CEMT. Si esclude il conteggio dei viaggi tra Stati UE / Spazio economico europeo (di seguito “zona UE/SEE”).

Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile per rinnovo ad una singola impresa non può essere superiore a n. 30.

Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda e che non hanno ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione CEMT, ma che sono in possesso di una autorizzazione CEMT valida nell’anno di riferimento, oppure che abbiano effettuato con autorizzazione bilaterali almeno 8 viaggi nell’area CEMT al di fuori della zona UE/SEE nel periodo dall’1 gennaio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda. È onere delle imprese dimostrare la sussistenza dei requisiti fornendo la documentazione a riprova entro il 30 novembre dello stesso anno. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono stabiliti dall’art. 5 del d.d. n. 326/2025. In particolare rilevano una serie di criteri, tra i quali, i veicoli in disponibilità di categoria Euro 5 ed Euro 6, o meno inquinanti, in eccedenza rispetto al numero delle autorizzazioni multilaterali, il numero delle “assegnazioni fisse” nell’anno, il numero di autorizzazioni CEMT di cui l‘impresa sia titolare nell’anno di presentazione della domanda, l’iscrizione dell’impresa al registro TIR, ecc. Il numero massimo di autorizzazioni CEMT assegnabili per graduatoria è determinato in n. 20. Dall’1 gennaio 2026 le autorizzazioni CEMT divengono digitali e il loro utilizzo sarà rilevato dalla compilazione, all’interno della piattaforma CEMT dedicata (https://eds.itf-oecd.org/), del libretto digitale di viaggio (logbook) collegato a ciascuna autorizzazione.

aUTORIZZaZIONI bILaTeRaLI

exTRa-Ue

(Da aRT. 9 aD aRT. 11

DeL D.D. N. 326/2025)

Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno 24 autorizzazioni nel periodo che va dall’1 ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda, possono ottenere il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

Alle medesime condizioni, le imprese che hanno ottenuto e utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l’anno successivo. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione in fisse delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo quelle regolarmente utilizzate purché restituite entro il 15 ottobre dell’anno di rilascio. Le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell’anno successivo al loro rilascio. Quindi le autorizzazioni utilizzate dall’1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 dovevano essere restituite entro il 15 marzo 2025. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell’assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie sono consegnate in un’unica soluzione fino al numero massimo di 30 autorizzazioni. Nel caso di assegnazione di un numero maggiore di 30 autorizzazioni, queste sono consegnate in due tranche: la prima sarà pari al 50% del totale, mentre la parte rimanente verrà consegnata ad avvenuta restituzione del 20% delle autorizzazioni del primo rilascio. Le autorizzazioni della seconda tranche dovranno essere richieste entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Possono ottenere le autorizzazioni bilaterali a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse, nonché le imprese titolari di assegnazioni fisse che ne abbiano utilizzate in misura non inferiore al 40%, anziché del 70% come prima previsto, nella relazione di traffico richiesta. In questo secondo caso, l’impresa può richiedere un numero di autorizzazioni pari, al massimo, alla prima quota di autorizzazioni rilasciate in assegnazione fissa.

L’impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 20%, anziché 40% come prima, di quelle ottenute con l’ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non può ottenerne di ulteriori.

Per la determinazione del numero di autorizzazioni rilasciabili per ogni singola tipologia e relazione di traffico, si prende in considerazione l’ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico e l’entità del parco veicolare in disponibilità dell’impresa (vedi tabella 1 allegata al d.d. n. 326/2025).

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti e chiarimenti. (MM)

Albo autotrasporto c/t.

Quota d’iscrizione 2026

quota d’iscrizione 2026, e delle eventuali quote pregresse non corrisposte, va eseguito entro il 31 dicembre 2025

verSamento entro il 31 diCembre 2025

Con deliberazione n. 3 dell’8 ottobre 2025, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ha fissato la quota d’iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi per il 2026 e le relative modalità di versamento telematico, confermandone l’effettuazione, attraverso la piattaforma PagoPA con le modalità attivabili nella apposita sezione “Pagamento quote” presente sul sito “www.alboautotrasporto.it”.

Gli importi che concorrono a determinare la quota d’iscrizione 2026 sono rimasti pressoché invariati rispetto al contributo 2025. Il versamento della

Si ricorda che il mancato pagamento della quota comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo con la procedura di cui all’art. 19 della Legge n. 298/74.

IMPORTI

DeLLe QUOTe

L’importo della quota 2026, determinato d’ufficio, è visualizzabile sul sito di cui innanzi, ed è articolato come segue:

1. una quota fissa d’iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: euro 30,00;

2. una quota aggiuntiva alla precedente (quota fissa) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui è esercitata l’attività di autotrasporto:

da 2 a 5

da 6 a 10

3. una ulteriore quota aggiuntiva alle precedenti (quota fissa e quota variabile in ragione della dimensione numerica del parco veicolare)

dovuta per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6 ton di cui l’impresa è titolare, secondo la sottostante tabella:

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg 5,00

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg 8,00

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg 10,00

MODaLITà DI veRsaMeNTO

DeLLa QUOTa

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione “Pagamento quote” presente sul sito al link, già richiamato, www.alboautotrasporto.it:

- pagamento online con reindirizzamento alle pagine web di PagoPA, che consente di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e di pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; - pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) con modalità differita. L’utente

visualizza e stampa il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentate da uno dei PSP, sia tramite canale fisico (es. bollettino postale), che virtuale (home banking).

La ricevuta di pagamento dovrà essere conservata dall’impresa per le eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.

Per il testo integrale della deliberazione e ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

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