Apinforma 21 - 2025

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APINFORMA

numero 21 30 novembre 2025

IN PRIMO PIANO

NORD EST ACADEMY AQM-METL AB

Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità

Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est

L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallogra e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.

Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, o rendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità

Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’o erta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di a rontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.

METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.

Formazione accreditata e certificata

AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.

Ambiti formativi

Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis

Trattamenti Termici

Metrologia

Automotive, Aerospace

I corsi si svolgono sia presso METL AB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati.

L’acconto IVA

Cessioni comunitarie e prova trasferimento dei beni

Contributi pubblici rilevanti

ISI Inail 2024. Incentivi alle imprese

Bando 2024 per contributi per il conseguimento della CQC

Edilizia: riduzione contributiva anche per il 2025

Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2025

RENTRI: geolocalizzazione per trasporto rifiuti pericolosi L’audizione

Confapi in Senato sul d.l. Sicurezza

in ogni pacco il valore della tua fiducia

Libera il potenziale della tua attività. Grazie alla nostra piattaforma intuitiva e ai servizi personalizzati, gestire la tua logistica non è mai stato così semplice. Dalla prenotazione delle spedizioni alla tracciabilità in tempo reale, siamo al tuo fianco in ogni fase del processo. Ottieni efficienza, risparmio e tranquillità. Scegli la facilità, scegli il successo.

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Sede legale Via Oderzo, 10 Udine (UD)
Sede commerciale
Corso Spagna,
Padova (PD)

ORGANIZZAZIONE

Convenzione con Friuli Coram e New Coram

EUDR, si va verso una proroga

Scadenze aziendali del mese di dicembre 2025

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie

Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

L’acconto IVA

verSamento

entro il 29 diCembre 2025

SoGGEtti

obbliGati

I soggetti passivi Iva entro il 27 dicembre sono tenuto al versamento dell’acconto Iva, quest’anno cade di sabato e conseguentemente la scadenza scivola al 29 dicembre 2025. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta.

L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.

SoGGEtti

ESonERati

Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto:

- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2025;

- i soggetti che nel mese di dicembre 2024 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2024 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38;

- i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno;

- i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili;

- i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29;

- i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a

€ 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29);

- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 legge 190/2014);

- i produttori agricoli esonerati;

- i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.

DEtERMinazionE DEll’acconto

Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2024 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2024 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente.

Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione annuale va compilato solo nei casi in cui si intenda correggere od integrare errori commessi nelle liquidazioni periodiche.

Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazione di dicembre 2024 oppure, in caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito.

Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2025.

Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali.

Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono:

- quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili;

- quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti;

- quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili.

Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2025 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre.

Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre.

È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità.

I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.

vaRiazionE

DElla pERioDicità

- Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto).

- Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

vERSaMEnto MiniMo

Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.

contRibUEnti tRiMEStRali - intERESSi

Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.

aDEGUaMEnto iSa

Nel caso in cui per il 2024 si sia provveduto ad adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.

MoDalità

Di vERSaMEnto

Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

- 6013 per i contribuenti mensili;

- 6035 per i contribuenti trimestrali;

- periodo di riferimento 2025.

L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2025.

L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.

FattURE 2024 annotatE

EntRo apRilE 2025

Per i soggetti che adottano il metodo storico, per le fatture 2024 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2025 in apposita sezione del registro Iva acquisti per beneficiare della detraibilità nel modello Iva 2025, l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiarimento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre, non produce quindi effetti sull’acconto 2025, mentre per i trimestrali l’imposta a credito è confluita nel saldo della dichiarazione annuale e conseguentemente assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto.

aUtotRaSpoRtatoRi

L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2025 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2026.

Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare l’Iva dovuta per il quarto trimestre con maggior certezza.

SoGGEtti con contabilità

SEpaRatE

I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

acconto iva in pRESEnza

Di cESSionE

D’aziEnDa

In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2025, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico.

Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2025, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2025 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2025, se soggetto trimestrale.

acconto iva

in pRESEnza

Di SciSSionE

Di SociEtà

Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2025, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni:

- la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento;

- la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto.

Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla

data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.

acconto

alla pRESEnza

Di FUSionE

Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue.

- Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2025 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, se le società estinte sono soggetti trimestrali:

a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2025, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata;

b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento.

- Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2025 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2025, se le società sono soggetti trimestrali:

a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse;

b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo

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autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse.

- Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025:

a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante;

b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.

Split payMEnt

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 29 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment.

L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.

oMESSo

vERSaMEnto

La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è stata ridotta dal D. Lgs. 87/2024 che ha apportato anche alcune modifiche all’arti-

colo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Le principali novità del decreto hanno riguardato:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;

- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25% (12,5% per ritardi entro 90 giorni) modificando in questo modo anche la griglia delle sanzioni ridotte in caso di applicazione del ravvedimento operoso.

Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

In questo caso le sanzioni di cui sopra sono ridotte nella misura di:

- 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;

- 1/9 se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;

- 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2025.

Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2025 nella misura del 2 %.

La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.

(pz)

Cessioni comunitarie e prova trasferimento dei beni

la Corte di giuStizia europea riConoSCe ulteriori elementi di prova

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13 novembre n. C-639/24 è ritornata ad occuparsi della prova del trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario ad un altro nell’ambito degli scambi di merci UE. La sentenza riconosce la possibilità all’operatore economico di fornire qualsiasi prova per dimostrare l’avvenuto trasferimento fisico, senza quindi soffermarsi sui meri aspetti formali. Per comprende la portata della sentenza si deve ritornare all’art. 45 - bis del Regolamento UE 2011/282 che ha introdotto nuove prove per dimostrare il trasferimento fisico dei beni in ambito comunitario. Si deve premettere che le cessioni comunitarie per beneficare del regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 41 del D.L. 331/93 devono rispettare le seguenti sei condizioni:

- si deve realizzare il trasferimento fisico della merce da un paese comunitario ad un altro;

- la transazione deve intervenire tra due soggetti economici regolarmente iscritti al VIES;

- si deve realizzare l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni;

- la cessione deve essere a titolo oneroso;

- deve essere presentato il modello Intrastat;

- il cessionario deve essere identificato in un paese diverso da quello di partenza della merce. Se la cessione rispetta queste condizioni la tassazione si realizza nello stato membro di destinazione, vale a dire nel paese nel quale i beni sono consumati secondo le aliquote ivi previste.

Nel tempo il legislatore e le autorità competenti hanno fornito diversi chiarimenti in merito alle condizioni da rispettare, ma la prima, quella del trasferimento fisico da un paese comunitario ad un altro, ha sempre presentato grosse criticità.

Nel nostro Paese diversi interventi di prassi sono intervenuti sull’argomento, richiedendo sempre documentazione di non facile reperibilità per gli

operatori, mentre a livello comunitario la normativa è rimasta molto differenziata. Per rimediare a questa situazione il legislatore comunitario è intervenuto con l’art. 45 - bis prevedendo, dal 1° gennaio 2020, regole omogenee.

Tali regole tuttavia non hanno risolto le criticità che quotidianamente incontrano gli operatori né tantomeno hanno semplificato la loro attività.

Il citato art. 45 - bis del Regolamento distingue due situazioni, la prima riguarda i beni spediti o trasportati dal venditore o da terzi per suo conto (franco destino), mentre la seconda interessa la merce spedita e trasportata dal cessionario o da terzi per suo conto (franco partenza).

bEni SpEDiti o tRaSpoRtati Dal vEnDitoRE o Da tERzi

pER SUo conto (FRanco DEStino)

In questi casi il fornitore oltre a certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, deve essere in possesso di 2 degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti dal venditore e dall’acquirente indicati nella seguente tabella A:

tabElla a

- documento o lettera CMR riportante la firma; - polizza di carico;

- fattura di trasporto aereo;

- fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa il venditore deve essere in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui alla tabella A unitamente ad uno qualsiasi dei documenti della seguente tabella B:

tabElla b

- polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità come ad esempio un notaio, che conferma l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione;

- ricevuta rilasciata dal depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito in tale stato.

bEni SpEDiti o tRaSpoRtati

Dal cESSionaRio o Da tERzi

pER SUo conto

(FRanco paRtEnza)

Nei casi in cui la merce sia messa a disposizione presso la sede del venditore e il trasporto sia curato dall’acquirente (clausola ex works), caso comune in Regione, si devono fornire le prove indicate di seguito.

Il venditore deve disporre di almeno 2 degli elementi di prova non contraddittori di cui alla precedente tabella A rilasciati da due parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dal compratore. In alternativa uno qualsiasi degli elementi della tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi della tabella B.

In questa ipotesi inoltre, l’acquirente deve mettere a disposizione del venditore entro il decimo giorno successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifica che i beni sono arrivati nel paese membro di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio,

- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;

- la quantità e la natura della merce;

- la data e il luogo di arrivo;

- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

In merito al termine di dieci giorni per il rilascio della dichiarazione di presa in carico da parte dell’acquirente, non deve essere considerato pe-

rentorio, perché il rilascio oltre il suddetto termine non preclude la possibilità per il venditore di provare la cessione comunitaria.

Venendo ora alla sentenza della Corte Europea richiamata in apertura, si precisa che gli elementi di prova non possono essere solo quelli indicati nelle tabelle A e B di cui sopra, le autorità fiscali dei vari paesi devono considerare qualsiasi altra prova in grado di dimostrare l’esistenza di una cessione comunitaria. Si deve quindi guardare la sostanza e considerare qualsiasi ulteriore elemento di prova fornito dal fornitore, diversamente si priverebbe del regime di esenzione riconosciuto dall’art. 41 del D.L. 331/93 a causa del mancato rispetto di un requisito formale, nonostante la cessione comunitaria di beni abbia effettivamente avuto luogo. Sarebbe inoltre compromesso l’obiettivo della legislazione comunitaria che è quello di favorire gli scambi.

La sentenza chiude invitando le autorità fiscali nazionalità valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per dimostrare lo scambio di beni comunitario.

Si deve riconoscere che l’Agenzia delle Entrate nel tempo ha pubblicato numerosi documenti di prassi con l’intento di introdurre alcuni elementi di chiarezza nel provare la cessione comunitaria. Anche dopo l’adozione dell’articolo 45 – bis l’amministrazione finanziaria si è dimostrata abbastanza disponibile ad accogliere prove alternative, capaci di dimostrare l’effettivo trasferimento riconoscendo l’applicabilità della prassi nazionale pregressa.

(pz)

Contributi pubblici rilevanti

tributo di 450.000 euro sarà soggetta alla nuova normativa.

il Collegio SindaCale

deve verifiCare

il riSpetto delle finalità

pREMESSa

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il “Regolamento concernente la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato”, in attuazione dell’art. 1 c.857 e 858 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si rafforza la trasparenza, il controllo e la responsabilizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche. Il provvedimento si colloca nel solco delle misure di contenimento della spesa pubblica già introdotte con la L. 160/2019 e ne estende l’ambito applicativo a soggetti privati che, pur non rientrando nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, beneficiano di contributi statali rilevanti. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire la corretta destinazione dei fondi pubblici e dall’altro rafforzare il presidio istituzionale attraverso l’attribuzione di obblighi di verifica e rendicontazione agli organi di controllo societari. Il decreto prevede che le società e gli enti che nel 2025 hanno ricevuto o riceveranno contributi pubblici rilevanti, dovranno sottoporli al vaglio dell’organo di controllo per verificarne il corretto utilizzo.

Il decreto è applicabile ai contributi ricevuti dal 1° gennaio 2025 e interessa le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni destinatari di contributi rilevanti.

contRibUti

RilEvanti

Per contributi rilevanti si intendono quelli: - di importo superiore a un milione di euro annui;

- di ammontare almeno pari al 50% del totale dei ricavi o del valore della produzione. Se quindi una società con un volume di ricavi realizzato nel 2025 di 800.000 euro riceve un con-

Non è richiesto che i contributi abbiano la medesima provenienza né che siano pervenuti al beneficiario in più tranche. Possono riguardare anche i benefici pervenuti in modalità disgiunta, ad esempio tre contributi da 350.000 euro richiedono l’attivazione della verifica perché superano il milione di euro.

iMpoRti

ESclUSi

Non rientrano nel perimetro di controllo da parte degli organi di controllo gli apporti di natura corrispettiva o risarcitoria nonché i contributi concessi sottoforma di credito d’imposta. Sono escluse anche le misure finalizzate ai sostegni emergenziali, destinati a una generalità di soggetti.

SoGGEtti

intERESSati

L’obbligo di verifica interessa il collegio sindacale, il sindaco unico o il collegio dei revisori. Rimangono invece esclusi il revisore esterno e la società di revisione.

Ne consegue che nelle SPA che adottano un sistema monistico, non viene chiesta alcuna verifica al comitato per il controllo sulla gestione mentre nel sistema dualistico sul comitato di sorveglianza non grava alcun onere. Per questi cari si renderà necessario un chiarimento normativo.

i contRibUti intERESSati

Oggetto di verifica sono i contributi erogati dallo Stato o da società direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016 e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle amministrazioni centrali.

l’oRGano

Di contRollo

Nella sostanza la norma in argomento vuole rendere la destinazione delle risorse pubbliche sempre più trasparenti e in linea con le decisioni di

politica economica adottate dagli organi decisori. A gestire questo ruolo viene chiamato il collegio sindacale o l’organo di controllo, anche se assunto in forma monocratica, il quale deve garantire che le risorse ricevute siano effettivamente destinate agli scopi previsti dai provvedimenti di concessione. La nomina dell’organo di controllo interessa anche le SRL che per limiti dimensionali non sono tenute a nominare il collegio sindacale e si sono limitate al solo revisore legale.

obbliGhi

Di tRacciabilità

La norma prevede che le imprese beneficiarie dei contributi rilevanti devono garantire la tracciabilità amministrativa e contabile delle risorse pubbliche, al fine di consentire la ricostruzione puntuale dell’assegnazione e dell’incasso dei contributi, l’impiego delle somme, la coerenza con le spese sostenute e gli obiettivi fissati dai provvedimenti di concessione.

I soggetti erogatori dei contributi sono tenuti a trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF, entro il 28 febbraio, gli esiti dell’attività di verifica e ricognizione fatta nell’anno precedente sui beneficiari.

I beneficiari devono fornire agli organi di controllo tutti i flussi informativi necessari per svolgere le verifiche e redigere la relazione da inviare al MEF. Tale relazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione dei contributi, quindi per quelli incassati nel 2025 entro il 30 aprile 2026. In caso di mancato invio della relazione e di mancato rispetto delle finalità dei contributi erogati, non dovrebbe comportare l’automatica restituzione degli stessi, ma ne sarà tenuto conto per l’ammissione a future erogazioni di benefici pubblici.

natURa

DElla vERiFica

La verifica dell’organo di controllo ha natura amministrativo – contabile e si sovrappone alla revisione legale, ha una finalità specifica, vale a dire l’utilizzo delle risorse pubbliche per le finalità previste dalla norma. A questo proposito saranno necessari ulteriori provvedimenti per definire le tipologie di controlli da effettuare nonché la struttura e il livello di profondità della relazione da inviare al MEF.

(pz)

Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI

Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi.

Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.

Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica.

STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi

Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione.

Demolizioni

Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni.

Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati.

www.metfer.com

ISI Inail 2024.

Incentivi

alle imprese

CariCamento

doCumentazione per le domande Subentrate agli elenChi definitivi

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari sull’Avviso pubblico ISI INAIL 2024 per segnalare che l’Inail ha aggiornato il calendario delle scadenze della procedura informatica, pubblicando

calEnDaRio

gli elenchi cronologici definitivi delle domande di contributo (compresi gli elenchi NCD). Ora, le imprese subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18.00 del 16 gennaio 2026 al caricamento della documentazione.

Il calendario della procedura informatica, disponibile anche sul sito dell’Inail, è stato conseguentemente aggiornato come segue.

Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

ScaDEnzE

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day

Pubblicazione Tabella temporale

Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

14 aprile 2025

30 maggio 2025, ore 18.00

14 maggio 2025

Tabella temporale

3 giugno 2025

4 giugno 2025

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) dal 4 giugno al 30 settembre 2025, ore 18.00

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori CD (Click Day)

1° luglio 2025

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi CD (pena la decadenza della domanda) dall’1 luglio al 30 settembre 2025, ore 18.00

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) entro il 14 novembre 2025

Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD dal 15 novembre 2025 al 16 gennaio 2026, ore 18.00

Bando 2024 per contributi per il conseguimento della CQC

b) Modulo richiesta di liquidazione ulteriore 20% del Bando Ordinario 2024

pubbliCazione dei moduli per la riChieSta di liQuidazione del Contributo

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 143/MM del 4 aprile 2024, con la quale abbiamo comunicato la pubblicazione del bando 2024 per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito “CQC”) per l’esercizio della professione di autotrasportatore, su strada, di merci o persone da parte di soggetti disoccupati o inoccupati e occupati, per rendere altresì noto che, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, sono ora reperibili:

a) Modulo richiesta di liquidazione del Bando Ordinario 2024

Il Modulo - integrante, tra l’altro, l’attestazione ex D.P.R. n. 445/2000 dell’avvenuto conseguimento della CQC - e la relativa documentazione giustificativa a rendiconto dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2025. La documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta potrà essere costituita da copia di:

1) fattura quietanzata;

2) scontrino fiscale c.d. “parlante”;

3) ricevuta fiscale. Detta documentazione non deve avere data antecedente l’1 gennaio 2024.

Come già illustrato nella nostra circolare richiamata, quest’ultimo Modulo può essere presentato solo dai disoccupati o inoccupati che, entro sei mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci o persone, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.

Il Modulo di cui trattasi ha ad oggetto la richiesta di integrazione del contributo ottenuto di un ulteriore 20% della somma già validamente rendicontata e deve essere presentato decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e in ogni caso entro il 30 settembre 2026

Con il deposito del Modulo, integrante una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000, l’interessato attesta l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato o determinato con contratto di almeno 6 mesi, il decorso del medesimo periodo e l’importo del contributo statale eventualmente già ottenuto.

I Moduli sub a) e b) e relativa documentazione dovranno essere inviati esclusivamente o da un indirizzo PEC alla PEC: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it o a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Servizio Motorizzazione Civile Regionale con sede in Udine, Via Popone n. 67. (MM)

Edilizia: riduzione contributiva anche per il 2025

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- possesso del DURC in corso di validità;

indiCazioni operative inpS

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 378/AG del 26 novembre 2025 per comunicare che l’INPS, con circolare numero 145 del 21 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per applicare la riduzione contributiva a favore delle Imprese edili, prevista dall’art. 29 del D.L. 224/1995 e successive modificazioni, a seguito del Decreto del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2025, che confermava la misura per l’anno in corso.

Il beneficio consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’Azienda, nella misura dell’11,50%, per gli operai, occupati a tempo pieno, relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori ai quali si applicano specifici benefici contributivi che non ammettono il cumulo con altre riduzioni, come per esempio l’incentivo per l’assunzione di under 36 (Legge 197/2022) e l’incentivo strutturale per l’assunzione di giovani under 30 (Legge 205/2017).

Si applica ai datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e del settore artigianato con codici da 4.13.01 a 4.13.05. Sono escluse, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto, le imprese contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- rispetto della normativa in materia di lavoro e degli altri obblighi di legge;

- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva entro il 15 marzo 2026 utilizzando il “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Comunicazioni on-line”/ “Invio nuova comunicazione”, selezionando il modulo “Rid-Edil”.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione (codice di autorizzazione “7N”) possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale “L206”, nell’elemento di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025. Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, fino al mese di competenza di febbraio 2026.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

(aG)

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Indice mensile rivalutazione

t.f.r. ottobre 2025

RENTRI: geolocalizzazione per trasporto rifiuti pericolosi

l’obbligo

dovrà eSSere riSpettato

entro il 31 diCembre 2025

L’obbligo di geolocalizzazione per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’ANGA decorre dal 1 luglio 2025 e dovrà essere rispettato entro il 31 dicembre 2025.

Le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi hanno tempo fino a fine 2025 per attestare all’Albo la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli.

La scadenza è stabilita dalla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 19 dicembre 2024, n. 3 (attuativa dell’articolo 17 del Dm 59/2023).

I trasportatori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione al Rentri (nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e iscritti nella categoria 5 dell’Albo, in base a quanto stabilito dalla delibera, devono garantire la presenza sugli autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione. Il requisito di idoneità tecnica va attestato all’Albo mediante apposita dichiarazione del legale rappresentante, il cui modello viene fornito in allegato alla delibera. Dall’obbligo sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in categoria 5 autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. I sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato. Di seguito approfondiamo questo nuovo adempimento.

chE coS’È

la GEolocalizzazionE

REntRi

La geolocalizzazione RENTRI è il sistema che per-

mette di tracciare in tempo reale i movimenti dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di un requisito stabilito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in particolare dall’articolo 16, che inserisce tra gli obblighi per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) l’adozione di dispositivi di localizzazione satellitare (GPS) installati sui veicoli. Secondo la normativa, le imprese devono garantire che sugli automezzi siano presenti sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, certificando la conformità attraverso il portale ufficiale Albo Gestori ambientali al link: portale ufficiale dell’Albo (AGEST)

EntRata in viGoRE

L’obbligo di geolocalizzazione per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’ANGA decorre dal 1 luglio 2025 e dovrà essere rispettato entro il 31 dicembre 2025.

Entro questa data, le aziende dovranno attestare tramite autodichiarazione sul portale AGEST al link: AGEST l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

contEnUti aUtoDichiaRazionE

L’autodichiarazione dovrà riportare i dettagli specifici dei mezzi, inclusi numero di targa e numero di telaio, poiché questi dati costituiranno un requisito fondamentale di idoneità tecnica per poter mantenere o ottenere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le imprese già iscritte in categoria 5, o che si trovano in fase di iscrizione alla data del 19 dicembre 2024, dovranno rispettare questa scadenza per evitare l’avvio di procedimenti disciplinari da parte dell’Albo.

SoGGEtti ESclUSi

Dall’obbliGo

Sono esclusi dall’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo, se autorizzati al trasporto esclusivo di rifiuti non pericolosi.

Inoltre, risultano esonerati anche i soggetti iscritti alla categoria 2-bis dell’Albo che trasportano i propri rifiuti pericolosi in conto proprio, nei limiti di 30 kg o 30 litri al giorno.

REQUiSiti tEcnici

GEolocalizzatoRi

REntRi

I sistemi devono:

- Rilevare il percorso completo dell’autoveicolo dal punto di partenza alla destinazione.

- Registrare la data del trasporto e garantire un’accuratezza sufficiente della posizione.

- Essere associati alla targa e al telaio del veicolo.

- Garantire la tracciabilità continua e l’integrazione con il RENTRI.

i vEcchi

GEolocalizzatoRi

SiStRi

Il SISTRI è stato abrogato e sostituito dal RENTRI

(Registro elettronico nazionale per la tracciabilità

dei rifiuti). I dispositivi installati a suo tempo per il SISTRI non garantiscono di per sé la conformità alle nuove regole.

Il decreto direttoriale 253/2024 ha definito requisiti tecnici specifici soprariportati che i sistemi devono rispettare.

Sanzioni

pER Mancato

aDEGUaMEnto

Non rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comporta delle sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 30.000 euro, ma non si tratta solo di un aspetto economico: la mancanza di idoneità tecnica può portare alla sospensione o addirittura alla cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Inoltre, per le aziende che non presentano l’autodichiarazione entro il termine del 31 dicembre 2025, è previsto l’avvio di procedimenti disciplinari.

(cS)

L’audizione di Confapi in Senato sul d.l. Sicurezza

oCCorre un intervento

Strutturale Che introduCa un effettivo SiStema di QualifiCazione fin dalla faSe di aCCeSSo al Settore

Lo scorso 11 novembre si è svolta presso la Commissione X del Senato l’audizione di Confapi sulla conversione in legge del D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025 (misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda in particolare il settore dell’edilizia, nel documento associativo, elaborato in collaborazione con Aniem, è stato evidenziato come i continui interventi del Legislatore, che tendono a modificare il Testo Unico Sicurezza introducendo nuovi strumenti, controlli e sanzioni, appesantiscano ulteriormente l’attività per gli operatori, senza risultare, peraltro, risolutivi. Occorre un intervento strutturale che introduca un effettivo sistema di qualificazione fin dalla fase di accesso al settore: da sempre sussiste, come noto, una disciplina specifica per gli operatori che eseguono lavori pubblici, ma non per quelli privati. Il tema è dibattuto da decenni, ma ancora oggi basta l’iscrizione alla Camera di Commercio per poter svolgere questo tipo di attività imprenditoriale. Sono queste considerazioni che già Confapi Aniem ha rappresentato in sede di istituzione della patente a crediti. Il sistema di decurtazione e di recupero dei crediti, così come quest’ultimo approccio che sembra “colpevolizzare” l’istituto del subappalto, configura un approccio ex post e non risponde alla volontà di intervenire su un problema che andrebbe affrontato ex ante. Introdurre vincoli, incrementare controlli, dover gestire nuovi strumenti di verifica rischia di “burocratizzare” ulteriormente il settore senza, purtroppo, migliorarne la qualità e l’affidabilità. Anche la previsione di un ulteriore onere come quello di pubblicazione sul nuovo portale SIISL dei

lavoratori che utilizzano agevolazioni contributive (si veda successivo approfondimento in merito) conferma purtroppo un approccio che tende a appesantire il sistema invece di semplificarlo. Confapi ha aggiunto che il tema della sicurezza nei cantieri deve coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti: committente privato, appaltatore principale, subappaltatori, lavoratori. Spesso gli incidenti non derivano da una carenza formativa e informativa, ma sono conseguenza di lacune progettuali, mancanza di coordinamento delle lavorazioni, tempistiche incompatibili con la natura e la complessità degli interventi. Proprio la rincorsa esasperata all’ultimazione delle opere costituisce, frequentemente, una criticità rispetto alla prevenzione degli infortuni. Qualificazione, coordinamento e responsabilizzazione degli operatori costituiscono pertanto aspetti propedeutici a qualsiasi politica sulla sicurezza nei cantieri edili che rappresentano, come noto, uno dei comparti nei quali si interfacciano più soggetti.

Entrando nel merito dei contenuti dell’articolo 3, il testo conferma l’introduzione del cosiddetto badge di cantiere, le cui modalità operative saranno definite con successivo decreto. Sono inoltre previsti l’aumento della sanzione minima da seimila a dodicimila euro in caso di mancato possesso della patente a crediti e un incremento della decurtazione dei punti, da uno a cinque, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Confapi, pur condividendo le finalità del badge di cantiere, che rappresenta uno strumento utile per la tracciabilità dei lavoratori e per garantire maggiore trasparenza nella gestione dei cantieri, ha rilevato l’esigenza che venga definito un sistema unico e omogeneo a livello nazionale, che consenta di gestire in modo semplice ed efficiente l’applicazione di questo strumento, soprattutto per le micro e piccole imprese.

È importante evitare sovrapposizioni o modelli diversi tra territori, che rischierebbero di creare confusione operativa e ulteriori oneri burocratici.

(c)

Decreto Sicurezza

obbligo di pubbliCazione

delle aSSunzioni agevolate

Sul portale SiiSl

Il nuovo D.L. Sicurezza prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro, prima di procedere all’assunzione, dovranno pubblicare la posizione lavorativa di coloro che usufruiscono di agevolazioni contributive sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

L’obbligo coinvolge, oltre alle misure strutturali, anche gli incentivi temporanei, come quelli previsti per le zone ZES.

Il datore di lavoro dovrà pubblicare sul SIISL la posizione lavorativa disponibile e il sistema, a sua volta, fornirà al datore i dati autocertificati del lavoratore selezionato.

La stessa piattaforma potrà essere utilizzata anche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, previste dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996: datori di lavoro e consulenti del lavoro potranno trasmettere tutte le comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

(c)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

conFapi aniEM al tavolo “piano caSa” pRoMoSSo Da FoRza italia

Confapi Aniem, rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano, ha partecipato lo scorso 11 Novembre ad un incontro organizzato dalla Responsabile Nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, On. Erica Mazzetti, per l’elaborazione di una proposta per il “Piano Casa”. L’on. Mazzetti ha aperto i lavori rilevando l’intenzione di “costruire” una proposta legislativa aperta ai contributi di tutte gli enti competenti e parti sociali, rilevando tuttavia come l’attuale legge di Bilancio non preveda fondi specifici sulla casa se non un richiamo alla possibilità di utilizzare il Fondo per il Clima.

Oltre alle rappresentanze degli operatori economici, sono intervenute Consap (azienda partecipata dal MEF, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), Invimit (società del MEF che si occupa di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, operando con logiche di mercato e gestendo fondi comuni di investimento chiusi immobiliari) e il Prof. Francesco Karrer, noto urbanista e ex Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le Associazioni Imprenditoriali, tra le quali Confapi Aniem, hanno convenuto su alcune esigenze che devono essere alla base di qualunque progetto legislativo credibile: sostenibilità dei costi (sia per l’edilizia residenziale pubblica che per l’edilizia sociale), semplificazioni e certezze degli iter autorizzativi, individuazione delle aree territoriali con maggiori richieste abitative, previsione di finanziamenti certi e attivazione di agevolazioni fiscali. La riconosciuta complessità del tema richiede soprattutto un progetto organico e una cabina di re-

gia che eviti frammentazione di interventi, garantisca iniziative condivise e una strategia unitaria. Consap, nell’evidenziare la necessità di un coordinamento della Presidenza del Consiglio, ha proposto l’attivazione di un Fondo alimentato dal risparmio privato (Piano Immobiliare di Risparmio) e destinato al social housing: investimento con capitale garantito con tassazione agevolata sui rendimenti.

Invimit ha rilevato che il problema casa non riguarda l’intero territorio nazionale, ma si concentra nelle grandi aree urbane e zone limitrofe, occorre necessariamente ricorrere a forme di partenariato pubblico privato, stimolare Inps e Inail a utilizzare il loro grande patrimonio immobiliare, determinare canoni che non devono superare il 30% dei redditi medi, distinguere ERP (edilizia residenziale pubblica) e ERS (edilizia residenziale sociale). In tema di edilizia residenziale pubblica, il sostegno al fabbisogno abitativo per i redditi bassi deve concentrarsi sulle Regioni nelle quali si concentra maggiormente il problema (Piemonte, Puglia, Sicilia, Marche).

Il Prof. Karrer, infine, ha evidenziato come il tema sia fortemente condizionato dalle rigidità nella pianificazione urbanistica, ormai consolidate nella giurisprudenza e tali da ostacolare sia i progetti di rigenerazione urbana che i cambi di destinazione d’uso (penalizzando anche la riconversione del patrimonio pubblico). Per intervenire sulla riqualificazione è indispensabile una maggiore flessibilità.

conFapi aniEM: QUESito a cncE SU conGRUità nElla cat. oG7

Confapi Aniem, su sollecitazione del Collegio di Pescara-Chieti, ha trasmesso alla Cnce un quesito sulla verifica di congruità per lavori rientranti nella categoria OG7 (interventi in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio

all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate).

Nell’ambito di un appalto di lavori in tale categoria

è stato richiesto l’utilizzo esclusivo di mezzi marittimi per la posa in opera di scogliere preposte alla difesa costiera in acqua. Tali lavorazioni possono pertanto essere svolte solo mediante personale da diporto, cosiddetta “gente di mare”, rientrante nella sfera di applicazione del Ccnl dell’armamento marittimo.

È stato richiesto alla Cnce se tale attività sia ugualmente soggetta a verifica di congruità.

MiniStRo Salvini in aUDizionE alla caMERa pREannUncia “coDicE DEll’EDilizia E DEllE coStRUzioni”

Il Ministro Salvini, nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera, ha preannunciato l’imminente approvazione in C.D.M. del “Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni”.

Il Ministro vorrebbe superare “l’obsolescenza strutturale di un testo scritto 24 anni fa, pensato per un quadro costituzionale diverso e oggi inadeguato a reggere le sfide del settore”. L’iniziativa non vuole porsi in antitesi con il disegno di legge dell’On. Mazzetti, il cui iter parlamentare è già in corso, ma, secondo lo stesso Salvini “i due provvedimenti viaggiano nella stessa direzione e potranno confluire in un quadro normativo unitario che tenga insieme l’indirizzo del Parlamento e quello del Governo”.

Il provvedimento mira a risolvere criticità note che penalizzano l’attività urbanistica e tutte le dinamiche riguardanti l’edilizia:

- definire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;

- prevedere per ogni intervento edilizio un corrispondente titolo abilitativo: i criteri saranno basati su parametri oggettivi (incidenza urbanistica, trasformazione fisica del manufatto, variazione delle condizioni statiche e prestazionali);

- disciplinare la sicurezza dei fabbricati. Le nuove norme saranno anche propedeutiche a favorire la realizzazione del Piano Casa ma, ha precisato il Ministro, “non si può parlare di piano casa se le regole per costruire, recuperare o

rigenerare restano confuse. Mettere ordine nelle norme edilizie – ha detto – non è un esercizio tecnico, ma un passaggio essenziale per sbloccare la politica della casa, dare certezze agli operatori e restituire ai cittadini regole semplici e comprensibili”.

Il Piano Casa costituisce uno “strumento programmatico per la riorganizzazione dell’offerta abitativa nel medio e lungo periodo” attingendo anche dai fondi già stanziati per perseguire tale finalità e da altri (fondi di coesioni e Fondo per il Clima) che potranno contribuire a definire un progetto su base pluriennale, sulla base di “un sistema integrato pubblico-privato, con il coinvolgimento di fondi pensione, casse previdenziali e investitori istituzionali”.

anac: Soa REQUiSito

Di paRtEcipazionE

SUFFiciEntE

pER lE GaRE

Fino a 20 Milioni

Con un parere del 5 novembre u.s. in tema di qualificazione delle imprese, l’Anac ha ribadito che l’attestazione Soa costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’idoneità professionale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Richiamando l’art. 100, comma 4 del Codice Appalti (“il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”), l’Autorità ha dichiarato non conforme alla normativa la richiesta, quale requisito di partecipazione, di un “fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a € 5.000.000,00, (euro cinque milioni) Iva esclusa”. Tale principio è stato ampiamente confermato dalla giurisprudenza ed “è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare”.

Precisa al riguardo Anac che “l’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.

Unica eccezione riguarda i lavori di importo superiori ai 20.658.000 di euro, per i quali l’All.II.12 del Codice prevede, nel quinquennio precedete,

una cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.

Nello stesso parere (n. 430 del 5 novembre 2025), relativo ad una procedura per l’affidamento, tramite accordo quadro, di lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento di un sistema portuale, l’Autorità ha rilevato ulteriori anomalie:

- assenza di una progettazione a base di gara, elemento che compromette la trasparenza della procedura e l’effettiva consapevolezza dei concorrenti sull’affidamento;

- richiesta dei lavori analoghi inserita in assenza delle condizioni richieste dall’articolo 76, comma 6 del Codice (presenza di un progetto a base di gara e la predeterminazione dell’opzione già nel bando relativo all’accordo quadro);

- criteri premiali (fino ad un massimo di 5 punti) per l’offerta aggiuntiva di un servizio di manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un certo periodo di tempo: ciò è in contrasto con l’art. 108, comma 11, che vieta di attribuire punteggi per opere o prestazioni aggiuntive non previste nel progetto esecutivo a base d’asta.

L’Anac ha quindi invitato la stazione appaltante all’annullamento di tutti gli atti di gara, assegnando un termine di 30 giorni “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione”.

paRERE Mit

SU tEMpi

Di aUtoRizzazionE

DEl SUbappalto

a caScata

Il Mit (Parere n. 3626 del 2 ottobre 2025) è intervenuto sui tempi di autorizzazione del c.d. subappalto a cascata.

Il quesito specifico riguardava un contratto di appalto del valore complessivo di oltre 1,1 milione di euro, un subappalto autorizzato di oltre 300.000 euro e un subappalto a cascata di 18.700 euro. Rispetto ai tempi di autorizzazione previsti dall’art. 119, comma 16 è stato chiesto se fosse corretta l’interpretazione in base alla quale i termini debbano essere di 30 giorni dalla richiesta “in quanto l’importo è superiore al 2 per cento delle prestazioni del contratto di subappalto precedentemente autorizzato”.

L’art. 119, c. 16 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici prevede due casi per i quali il termine di autorizzazione del subappalto è di 15 giorni (30 giorni ridotto della metà): a) subappalto di importo inferiore al 2% dell’importo delle presta-

zioni affidate; b) importo del subappalto inferiore a 100.000 euro.

Il Mit ha risposto che, nel caso prospettato (subappalto a cascata di euro 18.700,00), la fattispecie rientra nel caso b) ed il termine di autorizzazione è pertanto di 15 giorni.

conSiGlio Di Stato: oMiSSioni DichiaRativE non coMpoRtano

ESclUSionE

aUtoMatica

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8661 del 7 novembre 2025) ha precisato che un’omissione dichiarativa in sede di gara non comporta automatica esclusione dell’operatore economico.

Secondo i Giudici, ciò si pone in coerenza e applicazione dei principi di fiducia e di risultato previsti dal Codice dei Contratti e dalla nuova disciplina dello stesso che non prevede più tra le ipotesi di esclusione automatica la generica falsa o omessa dichiarazione, ma richiede il grave illecito professionale. In particolare l’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice considera rilevante il caso dell’operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti in grado di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Ma il comma 5 dello stesso articolo richiede una verifica della gravità dell’illecito, non determinando di per sé l’esclusione.

La stazione appaltante, quindi, è chiamata a valutare caso per caso se il comportamento incida davvero sull’affidabilità dell’operatore, nel rispetto del principio di proporzionalità, ma deve esercitare tale discrezionalità sempre avendo presente i principi guida del Codice.

Precisa al riguardo il Consiglio di Stato che ciò “si traduce infatti nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare ed è destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all’interpretazione ed all’applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica.

Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è fun-

zionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo”.

conSiGlio Di Stato:

RicoRSo al FvoE non conSEntE

Di oMEttERE

DichiaRazioni

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8567 del 4 novembre 2025) ha precisato che la digitalizzazione delle procedure, e in particolare la possibilità di attingere al FVOE (Fascicolo Virtuale dell’operatore economico), non consente agli operatori di omettere dichiarazioni che potrebbero essere desunte dallo stesso Fascicolo.

Un operatore economico, pur possedendo i requisiti tecnici richiesti, non aveva allegato all’offerta la documentazione comprovante le esperienze pregresse (CEL, SAL e certificati di collaudo), necessaria per ottenere il punteggio previsto dal disciplinare.

Alla richiesta di attivazione del soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva opposto diniego, richiamando l’art. 15 del disciplinare che escludeva espressamente tale possibilità per la documentazione costituente parte integrante dell’offerta tecnica.

Il concorrente sosteneva, richiamando l’art. 99 del Codice Appalti, che la stazione appaltante avrebbe comunque potuto/dovuto verificare i dati attraverso il FVOE e che il principio del risultato avrebbe comunque imposto una valutazione sostanziale, privilegiando la realtà dei fatti rispetto al formalismo documentale.

I Giudici hanno affermato che “i sistemi di interoperabilità previsti dal Codice dei contratti pubblici garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti a una gara pubblica; non garantiscono certo la sanatoria di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la Commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi”.

Nello specifico, la stazione appaltante non era tenuta a “scovare” nel FVOE documenti che il concorrente avrebbe dovuto allegare all’offerta: l’interoperabilità digitale garantisce la verifica automatica dei requisiti, ma non può essere interpretata come uno strumento di sanatoria di errori materiali o di integrazione dell’offerta. Il soccorso istruttorio resta limitato ai chiarimenti formali e non può estendersi a profili sostanziali, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il Fascicolo Virtuale, e in genere la digitalizzazione, non possono trasformarsi in sistemi di recupero di dato omessi dall’impresa e il principio di risultato ha l’obiettivo di evitare inutili formalismi, ma non può legittimare la violazione di regole che incidono sulla par condicio. (c)

Convenzione con Friuli Coram e New Coram

SContiStiCa Sulle preStazioni

erogate in regime privato

Informiamo con piacere le Imprese associate che abbiamo stipulato una convenzione con Friuli Coram Srl e New Coram Srl, anch’esse aderenti alla nostra Associazione.

Gli Imprenditori, i dipendenti e i loro familiari di primo grado potranno accedere alle prestazioni

erogate in regime privato con l’applicazione di uno sconto pari al 10%. Non verrà applicato alcuno sconto su eventuali prestazioni erogate in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Regionale (c.d. ticket).

L’utente potrà accedere all’agevolazione esclusivamente previa prenotazione della prestazione. Per ottenere l’applicazione dello sconto, Friuli Coram e New Coram richiederanno direttamente alla persona interessata un’autodichiarazione attestante il rapporto di dipendenza con un’Impresa associata a Confapi FVG, oppure di esserne familiare di primo grado.

(SF)

EUDR, si va verso una proroga

il regolamento ha l’obiettivo di traCCiare la legalità

Sia della provenienza

Sia della deStinazione dei beni

Il Consiglio dell’Unione Europea il 19 novembre 2025 ha approvato il mandato negoziale per una revisione mirata dell’European Union Deforestation Regulation (Regolamento 2023/1115 - EUDR) che vieta l’immissione nel mercato UE di prodotti legati alla deforestazione. Il Regolamento ha l’obiettivo di tracciare la legalità sia della provenienza sia della destinazione dei beni, richiedendo l’acquisizione di copiosa documentazione per garantire uno sfruttamento sostenibile di alcune materie prime, quali soia, olio di palma, caffè, cacao, bovini, gomma, legno e derivati. La decisione del Consiglio rappresenta una svolta importante perché, pur mantenendo gli obiettivi ambientali, riconosce che l’impianto normativo e operativo è particolarmente gravoso per le Imprese rischiando di bloccare intere filiere produttive. Le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dai portatori di interessi in merito alla preparazione delle Imprese e delle amministrazioni pubbliche, nonché le questioni tecniche relative alla nuova rete informatica, attualmente non in grado di supportare milioni di dichiarazioni di “due diligence”, hanno spinto verso un piano di semplificazioni e un differimento uniforme di un anno dell’applicazione del Regolamento. In questo modo il nuovo termine riferito a tutti gli

operatori viene fissato al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori.

Il Consiglio ha quindi optato per una serie di modifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori, in particolare delle PMI, che di seguito riepiloghiamo:

- le disposizioni dell’EUDR si applicherebbero a partire dal 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni e dal 30 giugno 2027 per i micro e piccoli operatori;

- l’obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza interesseranno esclusivamente gli operatori che immettono per la prima volta il prodotto sul mercato;

- gli operatori a valle e i commercianti non dovranno più presentare dichiarazioni di dovuta diligenza separate, ma soltanto i primi operatori a valle saranno tenuti a conservare e trasmettere il numero di riferimento della dichiarazione originale;

- i micro e piccoli operatori primari presenteranno solo una dichiarazione semplificata una tantum.

Il Consiglio ha inoltre incaricato la Commissione Europea di effettuare, entro il 30 aprile 2026, un riesame per introdurre ulteriori misure semplificative per gli operatori, in particolare per le micro e piccole imprese.

È stato infine previsto che il Consiglio avvii negoziati con il Parlamento Europeo al fine di raggiungere un accordo definitivo nelle prossime settimane e prima che l’attuale EUDR diventi applicabile, ossia prima del 30 dicembre 2025.

(pz)

Scadenze aziendali del mese di

dicembre

2025

il Calendario delle SCadenze per il meSe di diCembre 2025

lUnEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MaRtEDì 16

ILIA/IMU - SALDO SECONDA RATA 2025 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2025.

RIVALUTAZIONE TFR - Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 sulla rivalutazione del Fondo TFR.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e inte-

ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS

- CONTRIBUTO

GESTIONE SEPARATA

Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

lUnEDì 22

LITI PENDENTI - Scade il termine per il versamento della undicesima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a 1.000 euro.

lUnEDì 29

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di ottobre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termi-

ne per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

MERcolEDì 31

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2025.

RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2026 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle

provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

PEC AMMINISTRATORI - Scade il termine per comunicare al Registro Imprese gli indirizzi PEC degli amministratori di società.

POLIZZE CATASTROFALI - Scade il termine per la stipulazione di polizze assicurative a copertura dei sinistri catastrofali da parte delle piccole e medie imprese. Il mancato rispetto pregiudica l’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche.

(pz)

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