

APINFORMA
numero 20 15 novembre 2025
IN PRIMO PIANO


NORD EST ACADEMY AQM-METL AB
Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità
Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est
L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallogra e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.
Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, o rendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità


Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’o erta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di a rontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.
METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.
Formazione accreditata e certificata
AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.
Ambiti formativi
Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis
Trattamenti Termici
Metrologia
Automotive, Aerospace
I corsi si svolgono sia presso METL AB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati.




















































PEC amministratori società
Ridefinita l’organizzazione territoriale delle Dogane
Dichiarazioni dei redditi tardiva
Le fatture di fine anno
Risarcimenti danni
Bando Disegni+ 2025
Bando per lo sviluppo di capacità manageriali 2025/26
Il Nuovo Concessionario

Da 60
di
nel settore dei carrelli elevatori nasce B2carr il Tuo nuovo partner per tutte le soluzioni HYSTER in Friuli Venezia Giulia e in tutto il Nordest. Unico concessionario autorizzato in Regione per Ricambi Originali, Assistenza Autorizzata, Vendita e Noleggio.
ORGANIZZAZIONE
Convenzione con CRIBIS per le informazioni commerciali 36
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
editore redazione
Associazione Piccole e Medie
Industrie del Friuli Venezia
Giulia - Confapi FVG
Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore responsabile Lucia Cristina Piu
registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl
Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Nasce ‘‘Rete Legno Energia’’ la prima rete d’imprese friulane che va dal bosco alla tua caldaia.
Facile | Economico | Moderno | Certificato

Con le nuove caldaie a cippato il legno diventa un combustibile ‘‘liquido’’ facile da gestire e tu risparmi, sviluppi l’economia locale, fai crescere la filiera legno/energia e dai valore al patrimonio boschivo.
produzione, essiccazione cippato e cippatino con residui da segagione

segagione del legno per fare imballaggi
legna da ardere e da segagione
— Risparmio costi energetici
— Sviluppo delle economie locali
produzione caldaie a cippato
installazione e manutenzione impianti di riscaldamento a cippato

Con la filiera regionale ‘‘Rete Legno Energia’’ il cippato diventa risorsa energetica e così si riducono i combustibili fossili ed il risparmio è garantito.
— Manutenzione del patrimonio boschivo
— Mitigazione del cambiamento climatico
info@retelegnoenergia.it — 0432 634145

PEC amministratori società
ripriStinata la SCadenza di fine anno per le SoCietà eSiStenti
La legge di bilancio per l’anno in corso modificando l’art. 5, comma 1, del DL 179/2012 ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese. L’obbligo, già previsto per le ditte individuali e le società, vuole garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
L’obbligo, secondo le indicazioni fornite dal MIMIT con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, decorre:
- per le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025, dalla domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 la comunicazione, dopo la proroga del MIMIT del 25 giugno 2025 con nota n. 127654, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
La comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione in caso di nomina di nuovo amministratore o liquidatore.
Sull’argomento è intervenuto in data 25 settembre 2025 la Commissione Unioncamere/Notariato la quale, al fine di adottare comportamenti uniformi all’interno del territorio nazionale, ha previsto che:
- per le società già iscritte al 1° gennaio 2025, non è previsto un termine di scadenza contrariamente a quanto sopra visto dal MIMIT;
- l’amministratore può “eleggere domicilio speciale” elettronico presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica, ponendosi anche in questo caso in contrasto con la posizione ministeriale che richiedeva due distinti indirizzi di PEC.
La presa di posizione della Commissione aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alle aziende perché, in assenza di nuove nomine non avrebbero
dovuto dar corso all’adempimento aprendo nuove PEC e nuovi adempimenti camerali.
Sfortunatamente sull’argomento di recente è intervenuto il legislatore con il D.L. 159/2025 (decreto Sicurezza) confermando le regole previste nella nota di marzo del MIMIT.
Più precisamente l’art. 5 del decreto:
1) conferma l’obbligo di disporre di una PEC da parte dell’amministratore;
2) prevede l’impossibilità di far coincidere il domicilio digitale dell’amministratore con quello della società;
3) per le società già iscritte al 1° gennaio 2025 al Registro Imprese, la necessità di procedere con la comunicazione antro il 31 dicembre 2025.
Si ricorda che la mancata comunicazione della PEC è punita con una sanzione da 206 a 2064 euro, riducibile a un terzo in caso di adempimento entro 30 giorni alla scadenza dei termini.
L’obbligo riguarda la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di organo amministrativo collegiale, il presidente del consiglio di amministrazione, ne consegue che in assenza di nuove precisazioni gli amministratori diversi da quelli obbligati sopra indicati non dovrebbero essere obbligati a dotarsi di una PEC, come ad esempio gli amministratori privi di deleghe.
Se la carica di amministratore unico, delegato o presidente del CDA è attribuita a soggetti diversi dalle persone fisiche, l’obbligo ricade sulle persone fisiche che ricoprono tali cariche in capo alla società amministratrice.
La nuova formulazione della norma recata dal decreto 159/2025 esclude dall’obbligo le società di persone come le SNC e le SAS, a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali meccanismi di governance tipici delle società di capitali come l’amministratore unico, il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale, casi rari nella realtà.
Da ultimi si ricorda la comunicazione della PEC non è soggetta a bollo e ai diritti di segreteria, a meno che la comunicazione non avvenga nell’ambito della ordinaria nomina dell’amministratore.
(pz)


Ridefinita l’organizzazione territoriale delle Dogane
neCeSSario aggiornare le proCedure doganali e di Compilazione dei modelli intraStat
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 366/PZ del 18 novembre 2025 per comunicare che con la Determinazione Direttoriale n. 645387/RU del 15 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ridefinito la propria organizzazione territoriale: cambiano denominazioni, competenze e codici delle Direzioni e degli Uffici locali su tutto il territorio nazionale.
Le modifiche, operative dal 1° novembre 2025, comportano l’aggiornamento dei codici meccanografici utilizzati in tutte le procedure doganali (import, export, transiti, eManifest, DPO, ecc.).
I nuovi codici riguardano non solo gli operatori doganali, ma anche tutte le Imprese che compilano e trasmettono i modelli Intrastat. A partire dai modelli riferiti al mese di ottobre 2025, da inviare entro il 25 novembre 2025, sarà pertanto sarà necessario indicare il nuovo codice nella “sezione doganale” reperibile sul proprio sito.
ADM ha precisato che i vecchi codici uffici non verranno più accettati nei tracciati dopo il 1° novembre 2025, ma dovranno obbligatoriamente essere utilizzati quelli nuovi.
A questo proposito sono state pubblicate una serie di FAQ dedicate alla riorganizzazione degli uffi-
ci doganali sul portale dell’ADM, che forniscono chiarimenti operativi su notifiche, autorizzazioni e aggiornamento dei codici nei diversi sistemi (DPO, EMANIFEST, INTRA, ecc.), con esempi pratici e indicazioni sui comportamenti da adottare. Il file completo delle FAQ è disponibile al link clicca qui. Per i modelli INTRA il mancato inserimento del nuovo codice nel programma Intr@web determina il blocco dell’Invio con la seguente segnalazione - Errore sostanziale “003-Sezione doganale inesistente o non principale”. Ciò comporta la necessità di verificare la validità del codice ufficio indicato nel record di testa del file Interchange idoc (progressivo 5 posizione 41). Chi utilizza il programma Intr@web dovrà pertanto aggiornare la sezione dedicata all’anagrafica.
A questo proposito, dopo aver salvato il file (senza modificare il nome), occorre importarlo nel programma Intr@web tramite la funzione: Tabelle Aggiorna Sezioni doganali. Una volta fatto, è necessario aggiornare la propria posizione tramite la funzione: Anagrafica Obbligato Modifica Obbligato. Una volta entrati nella maschera della propria Azienda nel campo “sezione doganale” va indicato manualmente il nuovo codice che è possibile trovare al seguente link: [04/08/2025] - Aggiornamento codifiche Uffici ADM - Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Per le Imprese che invece utilizzano software diversi da quelli messi a disposizione dall’ADM, l’aggiornamento andrà eseguito secondo le indicazioni del fornitore.
(pz)
Dichiarazioni dei redditi tardiva
In ragione della circostanza che le imposte siano dovute o meno, le sanzioni da applicare sono le seguenti:
Sanzioni e ravvedimento entro il 29 gennaio 2026
premessa
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso per la trasmissione dei modelli dichiarativi per l’anno d’imposta 2024, si pone la questione dei rimedi in caso di tardività, omissione e infedeltà. Il tema è particolarmente delicato alla luce della riforma del sistema sanzionatorio in ambito tributario prevista dal D. Lgs. 87/2024, che ha modificato il quadro delle sanzioni tributarie a partire dal 1° settembre 2024 rendendole meno onerose.
omessa presenTazione
Con riferimento ai modelli Redditi, Irap e sostituti d’imposta, la dichiarazione doveva essere presentata entro lo scorso 31 ottobre, in caso di dimenticanza, è possibile rimediare entro 90 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29.01.2026 con applicazione di una sanzione fissa, che può essere oggetto di ravvedimento operoso. La dichiarazione presentata entro 90 giorni, infatti, è considerata tardiva ma valida a tutti gli effetti. Le sanzioni sono così commisurate:
- se non sono dovute imposte sanzione fissa pari a € 250,00;
- con l’applicazione del ravvedimento operoso con riduzione a 1/10 (art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs. 471/1997) la sanzione si riduce a € 25,00;
- in caso di imposte eventualmente dovute, la sanzione è commisurata al 25% con possibilità di ridurre l’importo anche in questo caso con il ravvedimento in ragione del termine di pagamento rispetto a quello originario. La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa precludendo l’accesso al ravvedimento operoso, ma rappresenta comunque titolo per la riscossione.
- se le imposte sono state pagate nei termini oppure entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione è quella fissa da 250,00 a 1.000,00 euro;
- se la dichiarazione è presentata entro i termini di decadenza ma prima di un controllo fiscale, le sanzioni sono del 75%, riducibili a 1/4 diventando pari al 18,75% quando le imposte sono state pagate in un momento successivo allo spirare dei 90 giorni dal termine per la dichiarazione;
- se le imposte non sono state pagate e la dichiarazione non viene presentata, la sanzione è pari al 120% delle imposte dovute.
Dichiarazione infeDele
La dichiarazione infedele è forse la violazione che viene commessa più frequentemente dai contribuenti e si verifica ogniqualvolta viene trasmessa una dichiarazione con un’imposta o un ammontare di ritenute inferiore al dovuto e può, di conseguenza, concretizzarsi in una serie indefinita di situazioni:
- reddito o valore della produzione imponibile inferiore all’accertato;
- credito utilizzato superiore a quello spettante;
- indebite detrazioni d’imposta o deduzioni dall’imponibile, anche se sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Sono così suscettibili di integrare la violazione in esame:
- il disconoscimento di costi indeducibili o la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento;
- il disconoscimento di particolari regimi tributari;
- gli accertamenti con cui il reddito viene determinato in base a metodi presuntivi o induttivi, come nelle percentuali di ricarico;
- le rettifiche di riqualificazione dei redditi dichiarati.
Per quanto riguarda il modello 770, si può trattare di mancata indicazione di ritenute o di ritenute eseguite su una base imponibile minore.
A livello generale, la dichiarazione infedele è punita con una sanzione proporzionale del 70% delle imposte dovute con un minimo di 150,00 euro (il minimo è di 250,00 euro per la dichiarazione del sostituto di imposta).
In tema di infedeltà, si segnalano le seguenti situazioni particolari:
- la sanzione per dichiarazione infedele, se dovuta a condotte fraudolente, simulate o mediante utilizzo di documentazione falsa, “è aumentata dalla metà al doppio” quindi sarà dal 105% al 140% delle imposte dovute;
- la sanzione è ridotta di un terzo risultando pari al 46,67% “quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000” (ex art. 1 comma. 4 primo periodo del D. Lgs. 471/1997);
- altra fattispecie è rappresentata all’art. 1 comma 2-bis del D. Lgs. 471/1997 post Lgs. 14.6.2024 n. 87 secondo cui, se la infedeltà “emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del DPR 600/1973 e, comunque,
prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo“.
In quest’ultimo caso, il legislatore ha inteso premiare la condotta collaborativa del contribuente che evidenzia l’errore mediante una dichiarazione integrativa presentata prima di un controllo. In questo caso, si applica la sanzione per gli omessi versamenti del 25% di cui all’art. 13 del D. Lgs. 471/97 raddoppiata, quindi del 50%. Si ritiene che la fattispecie sia indipendente dal ravvedimento operoso. Pertanto, se ci si ravvede prima dell’inizio di un controllo le riduzioni dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97 vanno calcolate sul 50%.
Per gli omessi versamenti, in caso di ravvedimento operoso, si devono versare anche gli interessi calcolati, dal 1° gennaio 2025, nella misura del 2%. (pz)

Liberi di investire nel tuo interesse, senza compromessi.












Luca Feruglio
Carlo Milesi
Thomas Candolo Gilberto Bassi
Matteo Ciani
Manuél Varutti
Andrea Paderni
Nico Degano
Gianluca Scelzo Piergiorgio Scelzo Leonardo Trabalza
Le fatture di fine anno
detrazione iva Subordinata
a preCiSe regole
Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2025 possono presentare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva.
La detrazione dell’Iva è subordinata al rispetto di due presupposti:
- quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- quello formale del possesso della fattura di acquisto.
Solo al verificarsi di entrambi i presupposti inizia a decorrere il termine inziale per esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello della dichiarazione annuale.
Il D.L. 119/2018 ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro la scadenza della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente.
Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2025 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, può ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2025 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2025. Questo differimento però secondo la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura.
Così una fattura relativa ad una operazione effettuata e datata dicembre 2025, ricevuta il 5 genna-
io 2026 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2025.
Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni.
1. Fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2025, ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2025, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2026.
2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2025, ricevute nel 2026. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2026, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2026. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2026, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata.
3. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2025 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2026. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2025. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2026.
4. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2026, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata.
5. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2025, registrate dopo il 30 aprile 2026. Per detrarre l’imposta si renderà necessario presentare una dichiarazione annuale integrativa. Rimane a carico del cessionario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fatture.
Se si riceve in ritardo una fattura la detrazione











spetta entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, anche se non si è provveduto alla regolarizzazione nei 3 mesi dal termine di emissione. A questo proposito si segnala che procedura di regolarizzazione delle operazioni nazionali non richiede più il versamento con F24 della relativa imposta bensì l’invio allo SdI del file TD29. Il tipo documento TD29 non è un’autofattura e conseguentemente nel campo cedente/prestatore si devono indicare i dati del fornitore che può essere solo un operatore nazionale, infatti, se viene indicato un valore diverso da IT il file viene scartato. È comunque richiesta l’indicazione dell’imponibile non fatturato o non indicato in
fattura da parte del fornitore, nonché la relativa Iva o, in alternativa, il regime di non imponibilità o di esenzione.
Il cessionario o committente che non comunica un’omissione entro novanta giorni dalla scadenza prevista, rischia una sanzione del 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
La comunicazione tramite TD29 ha eliminato l’obbligo di versare l’imposta relativa al documento irregolare, l’unico obbligo rimasto consiste nella trasmissione della comunicazione con le modalità sopra evidenziate.
(pz)
Risarcimenti danni
il trattamento Contabile e fiSCale
I risarcimenti danni sono disciplinati sotto il profilo fiscale dagli articoli 85 e 86 del TUIR mentre da quello contabile dall’OIC 16. I risarcimenti siano essi assicurativi o di altra natura, vanno contabilizzati come sopravvenienza attive alla voce A5 “Altri ricavi”. Il danno o la perdita del cespite per fatti estranei all’attività d’impresa genera una sopravvenienza passiva da rilevare alla voce B14 “Oneri diversi di gestione”.
Con riferimento ai beni merce gli indennizzi generano ricavi se conseguiti nello stesso esercizio in cui si è subito il danno, se invece sono conseguiti successivamente saranno contabilizzate come sopravvenienze attive.
In questi casi non si procede ad alcuna svalutazione perché il danno viene automaticamente conteggiato al momento della rilevazione delle rimanenze finali che saranno inferiori proprio in ragione del sinistro patito. All’interno di questa casistica vanno considerate anche le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.
Per quanto riguarda i cespiti la liquidazione del danno non sempre è immediata e alla fine dell’esercizio possono presentarsi le seguenti situazioni:
- l’importo del danno che sarà liquidato è noto, in questo caso si procede con l’iscrizione del ricavo nel conto economico;
- l’importo del danno non è ancora noto ma si è certi che il risarcimento sarà pagato, anche in questo è possibile procedere con l’iscrizione del ricavo nel conto economico, previa stima dell’indennizzo che verosimilmente si incasserà;
- non si è certi né che l’indennizzo sarà liquidato né dell’importo, in questi casi ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR, si procede alla svalutazione del bene.
Si evidenzia che nel primo caso l’indennizzo deve
essere imputato a conto economico nell’esercizio in cui viene liquidato il sinistro, nel senso che l’assicurazione lo quantifica non assumendo rilevanza l’esercizio di effettivo pagamento dello stesso. L’indennizzo è comunque imponibile anche nel caso in cui sia correlato ad un costo indeducibile. Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del DPR 633/72 le somme liquidate a titolo di risarcimento sono escluse dall’Iva.
Per i cespiti si può verificare la perdita totale del bene o la perdita parziale.
In caso di perdita totale del cespite l’OIC 16 lo assimila ad una alienazione e il valore non ancora ammortizzato fa emergere una sopravvenienza passiva da iscrivere alla voce B14 “oneri diversi di gestione”. L’eventuale indennizzo assicurativo farà sorgere un credito verso la compagnia assicurativa nell’esercizio in cui il danno viene liquidato. Fiscalmente il risarcimento costituisce una plusvalenza rateizzabile in 5 anni ai sensi dell’art. 86 comma 4 del TUIR se il bene era posseduto da almeno 3 anni. Lo stesso trattamento viene riconosciuto anche nel caso in cui l’indennizzo assicurativo sia riconosciuto in un esercizio successivo a quello del danneggiamento, in questo caso però il riferimento normativo è il comma 2 dell’art. 88 del TUIR.
In caso di perdita parziale con possibilità di riparazione del cespite, non si rileva alcuna sopravvenienza passiva.
Se dopo la riparazione il valore del bene aumenta, le spese di riparazione devono essere capitalizzate, diversamente vanno spesate a conto economico. Qualora si decida di non riparare il bene, l’OIC 9 prevede di registrare la perdita a conto economico alla voce B10 c).
Se è previsto un indennizzo assicurativo si deve annotare il credito verso la compagnia una volta che questo sia liquidato.
In caso di risarcimenti diversi da quelli relativi alle merci o ai beni strumentali, l’art. 83 comma 3 del TUIR li qualifica come sopravvenienze attive. Possono riguardare interruzioni della produzione per guasti, concorrenza sleale, ritardi contrattuali, ritardata consegna di beni locati e più in generali quelli legati a specifiche azioni giudiziarie.
Nel caso di danni subiti su beni in locazione finan-
ziaria, l’utilizzatore deve versare al concedente un indennizzo pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa dalla società di leasing è fuori campo Iva ed assoggettata a imposta di bollo. Per l’utilizzatore l’indennizzo costituisce un costo, fi-
scalmente deducibile, quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità. L’eventuale risarcimento pagata dalla compagnia di assicurazione costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione. (pz)















Bando Disegni+ 2025
agevolazioni alle pmi per progetti di valorizzazione eConomiCa di diSegni/modelli. preSentazione domande dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 18 diCembre 2025
premessa
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 354/MM del 6 novembre 2025 per comunicare che, con Decreto direttoriale del 29 settembre 2025 (di seguito “Decreto 29.9.2025”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il bando “Disegni+”, con l’obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La gestione della misura agevolativa è stata affidata a Unioncamere, che curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, anche tramite Si.Camera S.c.r.l., sua struttura in house.
La dotazione finanziaria è di euro 10.000.000,00, di cui il 5% destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.
1. beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, sono titolari del disegno/ modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati ci deve essere l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere
dall’1 gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità. Le PMI beneficiarie devono essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’art. 1, c. 101, della L. n. 213/2023 e del D.L. n. 39/2025.
2. oGGeTTo
Dell’aGevolazione
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo.
3. spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute attinenti allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela, come previsto dall’art. 31 del Codice della proprietà industriale, ossia “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
Nello specifico, sono ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’acquisizione dei seguenti servizi esterni per la messa in produzione e/o per l’offerta sul mercato del disegno/modello:
a) realizzazione di prototipi relativi al disegno/ modello registrato;
b) realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
c) consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
d) consulenza tecnica per la certificazione di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;
e) consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la realizzazione di business plan, piano di marketing, analisi di mercato e/o per
la valutazione tecnico-economica del disegno/ modello (ai fini della cedibilità dello stesso); f) consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la progettazione e ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online; g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.
4. reGime e inTensiTà
Dell’aGevolazione
Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, e non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o altre agevolazioni finanziarie da risorse dell’Unione Europea. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole del cumulo. Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna tipologia di servizio come segue:
- realizzazione di prototipi, euro 13.000,00;
- realizzazione di stampi, euro 35.000,00;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o l’utilizzo di materiali innovativi, euro 8.000,00;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, euro 5.000,00;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la realizzazione di business plan, piano di marketing, analisi di mercato e/o per la valutazione tecnico-economica del disegno/ modello, euro 3.000,00;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la progettazione e ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online, euro 3.000,00;
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazioni e/o per accordi di licenza, euro 3.000,00.
L’agevolazione è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
5. presenTazione
Della DomanDa
La domanda di partecipazione, a pena d’inammissibilità, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo le modalità indicate nel sito www.2025disegnipiu.it e va presentata
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 18 dicembre 2025.
In caso di disponibilità finanziarie residue, le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni successivi dal lunedì al venerdì fino a esaurimento delle risorse.
La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica, deve, a pena d’inammissibilità, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale sulla base di apposita procura speciale. In merito alla documentazione da allegare alla domanda, si rinvia al link di cui innanzi e all’art. 8 del Decreto 29.9.2025 consultabile alla pagina web: https://www.mimit. gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-29-settembre-2025-bando-perla-concessione-della-misura-agevolativa-disegni-2025
Un disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024.
Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
6. isTrUTToria, valUTazione
Della DomanDa
eD eroGazione
Del conTribUTo
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. In caso di insufficienza di fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento della dotazione disponibile, verranno sospese e istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.
L’istruttoria delle domande prevede la verifica
della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione, oltre a un esame di merito sulla credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, sulla funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, sulla coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti e sulla congruità del costo dei servizi specialistici esterni richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori.
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda di partecipazione.
L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungi-
mento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
La documentazione finale delle spese sostenute deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto dall’impresa beneficiaria all’indirizzo PEC: 2025disegnipiu@legalmail.it. Per il dettaglio della documentazione da allegare si rinvia all’art. 10 del Decreto 29.9.2025.
Può essere richiesta l’erogazione anticipata nella misura del 50% dell’ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(mm)


Bando per lo sviluppo di capacità manageriali 2025/26
Contributi a SoStegno delle pmi.
preSentazione delle domande
dal 15 diCembre 2025
al 15 gennaio 2026
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 356/MM del 6 novembre 2025 per informare che, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1278 del 19 settembre 2025, è stato adottato il bando per la concessione degli incentivi per il sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Le risorse disponibili di euro 1.500.000,00 sono ripartite su base provinciale come segue: ex provincia di Gorizia euro 144.958,78; ex provincia di Pordenone euro 398.472,36; ex provincia di Trieste euro 239.695,62; ex provincia di Udine euro 716.873,24.
1. soGGeTTi beneficiari
Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso, al momento della presentazione della domanda, tra l’altro, dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle Imprese;
b) essere attive;
c) avere sede operativa nel territorio regionale; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale.
2. iniziaTive ammissibili
Sono ammissibili a contributo le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese dirette al perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:
- trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver
economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;
- ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all’ottimizzazione dell’introduzione di nuove tecnologie;
- sviluppo di strategie di servitizzazione;
- accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- successione nella gestione dell’impresa;
- fusione societaria;
- introduzione di forme di responsabilità sociale d’impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative;
- applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare.
L’iniziativa oggetto di domanda deve prevedere:
- l’assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi, di personale manageriale altamente qualificato con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio (ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b), del Regolamento n. 258/2015);
- la partecipazione dei titolari, amministratori e dei lavoratori della PMI a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall’associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei (ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b bis, del Regolamento n. 258/2015).
3. localizzazione
Dell’iniziaTiva
Le iniziative devono contemplare un progetto di sviluppo o consolidamento dell’attività economica svolta in sedi operative situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.
In relazione all’iniziativa che preveda l’assunzione di personale manageriale altamente qualificato, nel caso in cui l’impresa svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l’incentivo è parametrato alla quota del valore della produzione dell’impresa riferito al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione dell’impresa come risultante dalla dichiarazione dell’IRAP. Qualora l’impresa sia

esonerata dall’obbligo della dichiarazione IRAP, ai sensi della normativa vigente, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all’obbligo della presentazione della prima dichiarazione IRAP, l’incentivo è parametrato al numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all’insieme delle sedi dell’impresa, registrati alla data di presentazione della domanda. Ai senti dell’art. 2, c. 1, lett. d) septies del Regolamento n. 258/2015, rileva la dichiarazione IRAP scadente nell’anno di presentazione della domanda dell’incentivo. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, l’impresa non abbia ancora presentato la dichiarazione, di cui trattasi, e non siano ancora scaduti i termini per la sua presentazione, verrà presa in considerazione la dichiarazione scaduta nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
4. spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto dell’Iva (salvo il caso in cui non possa essere recuperata), sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:
- nel caso di assunzione di personale manageriale altamente qualificato con contratto di lavoro subordinato, le spese relative al costo salariale;
- nel caso di partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale, le spese di iscrizione e quelle eventuali per l’acquisto di testi connessi agli stessi.
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione, ai sensi dell’art. 41 bis della L.R. n. 7/2000, nell’importo massimo di euro 1.000,00.
5. presenTazione
Della DomanDa
La domanda di contributo è presentata dall’impresa richiedente alla Camera di Commercio competente per il territorio provinciale nel quale sono stabilite le sedi operative in cui sarà svolta l’attività economica di sviluppo o consolidamento perseguito dal progetto. Nel caso in cui le sedi operative interessate dal progetto sono stabilite in differenti territori provinciali della regione, la domanda è presentata alla Camera di Commercio nella cui competenza territoriale ricade la sede individuata dall’impresa richiedente.
La domanda è presentata tramite il sistema Istanze On Line (di seguito “IOL”), previa autenticazione, accessibile dalla pagina del sito dedicata alla misura agevolativa, a partire
dalle ore 10.00 del 15 dicembre 2025 alle ore 16.00 del 15 gennaio 2026.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo. Non sono ammesse le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. È facoltà dell’impresa ritirare la domanda di incentivo già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di Commercio competente e presentarne un’altra entro il termine di scadenza.
6. inTensiTà
Del conTribUTo
L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia chiesto un’intensità minore.
Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è di euro 5.000,00. Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto solo le spese relative alla partecipazione dei titolari, amministratori e dei lavori della PMI a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale, il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a euro 1.500,00.
Il limite massimo dell’incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a:
- euro 60.000,00 per le spese per l’assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
- euro 2.000,00 per le spese di partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale.
7. reGimi Di aiUTo e cUmUlo con alTri aiUTi Di sTaTo
Il contributo in parola viene erogato in “de minimis”.
L’agevolazione è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) m. 2831/2023 e non può, in nessun caso, essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
8. eroGazione in via anTicipaTa
Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo dell’incentivo concesso previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) attestante l’avvenuto avvio dell’inizia-
tiva, e di una fideiussione bancaria o assicurativa pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.
9. realizzazione Dell’iniziaTiva e renDiconTazione
Il beneficiario realizza l’iniziativa nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione. L’impresa beneficiaria presenta la rendicontazio-
ne attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione che non può essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(mm)
Produzione di aggregati recuperati
i Chiarimenti del maSe
Il MASE, direzione generale economia circolare e bonifiche, ha risposto a due interpelli relativi all’applicazione del nuovo Decreto Ministeriale n. 127/2024, End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).
I chiarimenti, in particolare, hanno riguardato:
1. il recupero delle terre e rocce da scavo finalizzato alla produzione di aggregato recuperato e i suoi possibili utilizzi per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
2. la possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti, per la produzione di aggregato recuperato, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione.
Sulla prima questione, la normativa vigente (art. 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e Direttiva 2008/98/CE) prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il recupero presuppone pertanto la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 (mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006).
In merito al secondo quesito, ossia la possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti senza necessità di una specifica autorizzazione, il Ministero precisa che il processo di lavorazione prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo dalla normativa; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 del D.M. n. 127/2024 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui allo stesso decreto.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.
(c)
SOA: aggiornato il manuale sulla qualificazione per i lavori
il teSto è Stato adeguato all’entrata in vigore del nuovo CodiCe degli appalti
Con delibera n. 413, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 ottobre 2025, è stato pubblicato il nuovo Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguandolo al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).
Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, sono stati inseriti e rivisti i singoli pronunciamenti adottati da Anac successivamente all’ultima pubblicazione avvenuta nel 2014, aggiornando la disciplina dell’attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall’Autorità.
La revisione del Manuale, avviata dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, ha l’obiettivo di aggiornare i riferimenti normativi, soprattutto quella di fornire indicazioni operative uniformi agli organismi di attestazione SOA, alle imprese e alle stazioni appaltanti. Il testo raccoglie e coordina oltre dieci anni di chiarimenti e determinazioni ANAC, offrendo un quadro sistematico unico per la gestione del sistema di qualificazione.
Di seguito approfondiamo le novità più significative.
cessioni
Di rami D’azienDa
Poiché il legislatore, anche con il Codice dei Contratti, ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini della qualificazione, l’Anac ha introdotto una soglia temporale di sei mesi per considerare “attuali” gli indicatori relativi ai rami ceduti. Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula
dell’atto di cessione; in tal caso l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in questo arco temporale, requisiti propri nell’ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, viene ritenuto congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito. avvalimenTo per il conseGUimenTo Dell’aTTesTazione
L‘Anac ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire specifiche indicazioni riguardo il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
L’Autorità introduce due condizioni preliminari per l’utilizzo dei requisiti dell’impresa ausiliaria ai fini della qualificazione:
- il deposito dell’ultimo bilancio dell’ausiliaria non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione;
- la verifica del primo indicatore di funzionalità e produttività, già previsto per i trasferimenti aziendali.
Inoltre, in linea con l’impostazione del nuovo Codice e con la giurisprudenza più recente, e in coerenza con le due condizioni sopracitate, l’Anac ha ritenuto opportuno stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria.
reTi D’impresa
Altra significativa novità riguarda la qualificazione delle reti d’impresa, che il nuovo Manuale sulla qualificazione per lavori pubblici equipara ai consorzi stabili quando ne ricorrano i requisiti organizzativi e di struttura.
L’ANAC chiarisce che anche per le reti valgono le stesse regole previste per i consorzi, in particolare il divieto di partecipazione contemporanea a più forme stabili di aggregazione, per evitare duplicazioni o elusioni dei requisiti di qualificazione.
conclUsioni
Le nuove disposizioni puntano a rafforzare la trasparenza, la tracciabilità e l’affidabilità dei pro-
cessi di qualificazione delle imprese che operano negli appalti pubblici.
Inoltre, il Manuale rappresenta uno strumento aggiornato di riferimento operativo per la verifica dei requisiti e la gestione delle procedure di gara in conformità al Codice dei Contratti Pubblici.
Il nuovo testo del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” è consultabile al link: MANUALE QUALIFICAZIONE SOA
Cyber security
Protezione professionale contro minacce informatiche per la sicurezza dei dati e la continuità aziendale.


I cyber attacchi sono sempre più frequenti e sofisticati: non farti trovare impreparato. ST Wi-Net offre soluzioni per proteggere la tua azienda in modo professionale.
Prevenzione attacchi informatici
Sicurezza IT e dispositivi
Crittografia multiutente
Protezione email e backup dei dati

Difesa da Malware e Phishing
Vulnerabilty Assessment e Penetration Test
Formazione e consulenza



ST Wi-Net — Viale Tricesimo 184/3 – 33100 – UDINE www.stwi-net.it | supportomkt@stwi-net.it





Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
in GazzeTTa il nUovo DecreTo sicUrezza con la previsione
Del baDGe Di canTiere
Lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025.
Il decreto, composto da 21 articoli, che modificano nuovamente il Testo Unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), concentra l’attività di vigilanza dell’INAIL (prevedendo un potenziamento dell’organico) nei confronti degli operatori che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per l’introduzione del badge di cantiere (già previsto in diversi contesti territoriali) e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Saranno successivamente valutati ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile) da ricomprendere nello stesso ambito.
La tessera di riconoscimento, utilizzata come badge, sarà dotata di un codice univoco di contraffazione recante gli elementi identificativi del dipendente e sarà disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
Le modalità di attuazione saranno determinate con successivo decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’attuale D.L.
Con l’art. 3 si interviene sulla disciplina della patente a crediti, disponendo che la decurtazione dei crediti scatti all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza, incrementando da 6.000 a 12.000 euro la sanzione minima in caso di verificato mancato possesso della patente e, con decorrenza 1° gennaio 2026, aumentando la decurtazione punti (da 1 a 5) nel caso di impiego di lavoratori irregolari, al momento della notifica del verbale di accertamento emesso dagli organi di vigilanza (non più a seguito di accertamento definitivo).
Il decreto interviene anche sulla formazione e sul monitoraggio degli infortuni, prevedendo, in particolare:
- il rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni, entro 90 giorni, l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
- l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Ministero del Lavoro e Inail, sentite le parti sociali, adotteranno entro sei mesi linee guida nazionali per l’identificazione, la raccolta e l’analisi degli eventi che avrebbero potuto generare infortuni. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
- in relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce inoltre una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
L’Inail trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinandoli a progetti di diffusione del-
la cultura della sicurezza, promuoverà interventi formativi nei settori a maggiore incidenza infortunistica (in particolare costruzioni, logistica e trasporti) in collaborazione con i Fondi interprofessionali e con le parti sociali comparativamente più rappresentative e campagne informative rivolte alle scuole, con l’obiettivo di integrare la sicurezza nel percorso educativo.
anac: leGiTTimo preveDere obbliGo Di soprallUoGo
Con il Parere n. 407 del 15 ottobre 2025, relativo a una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di pulizia, l’Anac ha precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, la stazione appaltante può legittimamente prevedere l’obbligo di sopralluogo assistito quale condizione necessaria per la presentazione di un’offerta consapevole e tecnicamente adeguata. Secondo l’Autorità si tratta di un adempimento sostanziale e strumentale al principio di risultato, essenziale per conoscere le condizioni operative e i luoghi di esecuzione del servizio oggetto della gara: ciò rientra nelle prerogative dell’art. 92 del Codice Appalti che legittima la previsione di un termine perentorio per la richiesta del sopralluogo, purché non irragionevole e idoneo a garantire un ordinato svolgimento della fase preparatoria. Nel caso oggetto del parere, l’Anac ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante valutando congruo, calibrato e non lesivo del principio di concorrenza il termine fissato; la richiesta tardiva del concorrente, presentata tre giorni dopo la scadenza, non poteva essere accolta, in quanto avrebbe comportato una riapertura generalizzata dei termini, in contrasto con le esigenze di celerità e buon andamento del procedimento.
Tar lazio: appalTi pnrr e aUmenTo improvviso cosTo maTeriali
Secondo il Tar Lazio (Sent. n. 17793 del 16 ottobre 2025), in un appalto Pnrr (soggetto a una disciplina speciale) le varianti in fase di esecuzione sono considerate eventi imprevedibili e possono trovare copertura economica con le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di gara.
Il caso specifico ha riguardato la realizzazione di un asilo nido, finanziato dal Pnrr; in fase di progettazione l’ente locale aveva riscontrato un significativo incremento del costo, dovuto alla variazione dei prezziari regionali di riferimento e, per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr, l’ente
aveva proceduto a uno stralcio funzionale del progetto. Successivamente, a fronte di economie derivanti dai ribassi in sede di gara, aveva adottato una variante per reintrodurre la parte dell’intervento precedentemente stralciata.
Il Tar ha ritenuto “che gli interventi oggetto di variante – tesi alla reintroduzione delle opere stralciate – erano già previsti e sono funzionali alla realizzazione del progetto originario”. Successivamente la sentenza ha richiamato l’art. 24 D.L. n. 13/2023 “che consente l’utilizzo dei risparmi di spesa in via generale anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, stabilendo al comma successivo un obbligo di mera comunicazione delle varianti in corso d’opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR”.
Il Tar ha quindi ritenuto le varianti riconducibili (ai sensi della normativa speciale Pnrr), a un evento imprevisto e imprevedibile, quale si deve ritenere l’anomalo incremento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera.
consiGlio Di sTaTo:
sUl cUmUlo reQUisiTi,
Differenze
Tra consorzi sTabili e reTi Di imprese
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8289 del 27 ottobre 2025) è intervenuto sul regime di qualificazione applicabile alle reti di imprese e alle differenze con i consorzi stabili con particolare riferimento al c.d. cumulo alla rinfusa.
Dopo un articolato esame della normativa vigente, i Giudici hanno evidenziato come la rete si distingua dalle altre forme di collaborazione tra imprese, in quanto focalizza l’attenzione sul perseguimento di obiettivi strategici comuni di crescita: svolge una funzione di interazione tra i partecipanti, laddove (a differenza, in particolare, dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi, in primis quelli a rilevanza esterna) l’assunzione delle decisioni strategiche non è delegata ad una capogruppo ma rimane in capo a ciascuna impresa.
Le imprese che la compongono rimangono dunque formalmente indipendenti, limitandosi a porre in essere “relazioni di co-produzione” attraverso accordi incentrati su meccanismi di comunicazione e di coordinamento. L’art. 68, comma 20 del vigente Codice Appalti, recante la disciplina applicabile ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari, precisa che tale articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella parteci-
pazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Quanto al consorzio stabile, il Consiglio di Stato, richiamando orientamenti ormai ritenuti acquisiti, lo definisce una forma di aggregazione tra operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica che operano e partecipano in proprio alle gare, oppure, “in base allo stabile rapporto organico con le imprese associate giovandosi senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”.
L’istituto del cd. “cumulo alla rinfusa”, secondo i Giudici, rappresenta un meccanismo che consente ai consorzi stabili di potersi qualificare, cumulando i propri requisiti di capacità tecnica ed economica a quelli maturati dalle imprese consorziate, in una sorta di avvalimento ex lege. Il Consiglio di Stato, richiamando le norme del Codice, ha ritenuto non corretta l’assimilazione alle reti d’impresa, le quali, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile sono ad esso equiparate esclusivamente ai fini della “qualificazione SOA” e non alla qualificazione alla gara. In assenza dunque di una norma espressa che lo consenta, va ribadita pertanto, l’impossibilità giuridica di applicare il cumulo alla rinfusa alle reti di imprese, in quanto istituto di carattere eccezionale valevole per i soli consorzi stabili e dunque insuscettibile, in assenza di formale previsione ad hoc, di applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.
consiGlio Di sTaTo: necessaria valUTazione
Dell’anac sU UTiliTà
Dell’iscrizione al casellario
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8471 del 31 ottobre 2025) è intervenuto per precisare i presupposti necessari che devono sussistere per procedere all’iscrizione nel casellario Anac.
Nel caso preso in esame, l’Autorità, su segnalazione dell’ente appaltante (Comune di Crotone) aveva proceduto all’annotazione di un’impresa in-
dividuando l’inadempimento nel rifiuto “…di sottoscrivere un nuovo contratto d’appalto a parziale rettifica di quello già stipulato in precedenza per adeguarlo ai nuovi importi”.
L’impresa aveva evidenziato gli errori e le contraddizioni dell’Amministrazione, che prima aveva richiesto la nullità parziale del contratto e, successivamente, ne sollecitava l’esecuzione. Il Tar accoglieva il ricorso dell’impresa, non condividendo altresì l’utilità dell’annotazione nel Casellario; l’ente appaltante aveva conseguentemente promosso l’appello al Consiglio di Stato.
Nella sentenza, i Giudici condividono la sussistenza di comportamenti non lineari da parte dell’Amministrazione comunale e rilevano che l’Anac avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli elementi che giustificano l’utilità dell’iscrizione. In sostanza, il Consiglio di Stato richiama l’Anac sulla necessità di svolgere una valutazione ponderata sull’utilità dell’annotazione al Casellario, rifiutando ogni automatismo tra segnalazione dell’ente appaltante e annotazione stessa.
Già in passato, il Consiglio di Stato aveva “evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC “procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. Stato, n. 1318 del 2020).
Ciò in quanto le Amministrazioni appaltanti “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”.
L’Anac, quindi, “non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale” ed è “chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi”.
(c)


Convenzione con CRIBIS per le informazioni commerciali
è attivo il noStro nuovo
Servizio di informazioni
Su impreSe italiane ed eStere
Abbiamo stipulato un accordo con CRIBIS, leader nella fornitura di informazioni economiche e
commerciali, utili a valutare la bontà di potenziali clienti, fornitori e partner in Italia e all’estero. I report di CRIBIS (in lingua italiana o in lingua inglese) hanno un diverso livello di approfondimento e forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i bilanci e gli indici su più annualità, con un confronto settoriale, il controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie.
sono Disponibili i seGUenTi reporT (imporTi iva esclUsa)
checK meDiUm
- dati ufficiali di sintesi dell’azienda
- eventi negativi su azienda, esponenti, società collegate, soci e partecipate
- eventi legali
- esponenti e consiglio di amministrazione
- Soci - legami societari e partecipazioni attuali
- attività aziendale e unità locali
- 2 annualità di bilancio
- massimo dettaglio di dati ufficiali
- CRIBIS Class, Rating e Fido
- CRIBIS Failure Score
- CRIBIS iTrade Performance
reporT professional
- eventi negativi su azienda, esponenti e soci
- esponenti e consiglio di amministrazione
- Soci e Capogruppo
- attività aziendale e unità locali
- 3 annualità di bilancio, complete degli indici
- numero di interrogazioni
- massimo dettaglio di dati ufficiali
reporT eXperT
- CRIBIS Class, CRIBIS Rating e CRIBIS Fido
- CRIBIS Failure Score e CRIBIS Delinquency Score; CRIBIS iTrade Performance ed Esperienze di Pagamento
- comparazione settoriale e trend storico per tutti gli score e indici
- eventi negativi su azienda, esponenti e soci
- esponenti e consiglio di amministrazione
- Soci e Capogruppo
- partecipazioni attuali
- attività aziendale e unità locali
- 3 annualità di bilancio, complete degli indici
- notizie stampa e segnalazione CIGS
- numero di interrogazioni
19,20 euro
30,20 euro
44,40 euro
sono Disponibili i seGUenTi reporT (imporTi iva esclUsa)
reporT aDvisor
- massimo dettaglio di dati ufficiali
- CRIBIS Class, CRIBIS Rating e CRIBIS Fido
- CRIBIS Failure Score e CRIBIS Delinquency Score
- CRIBIS iTrade Performance ed Esperienze di Pagamento
- comparazione settoriale e trend storico per tutti gli scores e indici
- eventi negativi su azienda, esponenti, società collegate, soci e partecipate
- esponenti e consiglio di amministrazione
- Soci e Capogruppo
- legami societari e partecipazioni storiche
- attività aziendale e unità locali
- 5 annualità di bilancio, complete degli indici
- notizie stampa e segnalazione CIGS
- bandi di gara della PA aggiudicati
- numero di interrogazioni
- massimo dettaglio di dati ufficiali
reporT eXecUTive
- CRIBIS Class, CRIBIS Rating e CRIBIS Fido
- CRIBIS Failure Score e CRIBIS Delinquency Score
- CRIBIS iTrade Performance ed Esperienze di Pagamento
- comparazione settoriale e trend storico per tutti gli scores e indici
- eventi negativi su azienda, esponenti, società collegate, soci e partecipate
- esponenti e consiglio di amministrazione, imprese partecipate dagli esponenti significativi
- soci, imprese collegate ai soci significavi e imprese partecipate dai soci significativi; Capogruppo
- legami societari e partecipazioni storiche
- attività aziendale e unità locali; 5 annualità di bilancio, complete degli indici, bilancio consolidato o sintesi del consolidato dove disponibile, benchmark di settore e KPI previsionali
- notizie stampa e segnalazione CIGS
- bandi di gara della PA aggiudicati
- numero di interrogazioni
reporT Unico per valUTazione forniTori
- massimo dettaglio di dati ufficiali
- rating CRIBIS
- failure Score CRIBIS
- analytics su propensione azienda
- indicatori territoriali sui rischi di eventi naturali
- eventi negativi su azienda, esponenti, società collegate, soci e partecipate
- esponenti e consiglio di amministrazione, imprese partecipate dagli esponenti significativi
- Soci, imprese collegate ai soci significavi e imprese partecipate dai soci significativi; Capogruppo;
- legami societari e partecipazioni storiche
- Titolare Effettivo
- informazioni relative al rischio riciclaggio;
- attività aziendale e unità locali;
- 5 annualità di bilancio, complete degli indici
- notizie stampa e segnalazione CIGS
- bandi di gara della PA aggiudicati
- numero di interrogazioni
52,20 euro
60,40 euro
60,40 euro
reporT esTero GrUppo 1
Europa Occidentale 99,20 euro
reporT esTero GrUppo 2
Europa Orientale 99,20 euro
reporT esTero GrUppo 3
USA + Canada
reporT esTero GrUppo 4
resto del mondo
euro
euro *** saranno aDDebiTaTi i DiriTTi Di seGreTeria ***
Per accedere al servizio è sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432-507377, e-mail: segreteria@confapifvg.it, Sig.ra Clara Ferro) fornendo la denominazione del soggetto sul quale si ricercano le informazioni, con indirizzo, P.Iva e C.F. se disponibili.
Il riscontro sarà immediato, con la proposta dei report disponibili per quanto si richiede e l’indicazione di costi e tempi di evasione (normalmente immediati per l’Italia e l’Europa, di qualche giorno per le restanti parti del mondo).