Apinforma 17 - 2025

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APINFORMA

numero 17 30 settembre 2025

IN PRIMO PIANO

NORD EST ACADEMY AQM-METLAB

Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità

Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est

L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallografia e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.

Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, offrendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’offerta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di affrontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità

METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.

Formazione accreditata e certificata

AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.

Ambiti formativi

• Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis

• Trattamenti Termici

• Metrologia

• Automotive, Aerospace

I corsi si svolgono sia presso METLAB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati

APINFORMA

Immissione in libera pratica

Cash pooling

“Buono” fiere Invitalia

Rinnovo parco veicolare

Incentivi a fondo perduto per Proof of Concept

numero 17

30 settembre 2025

CCNL Unionmeccanica Confapi

Fondo SANILOG

RENTRI: piattaforma con nuove funzionalità

Finanziamenti per l’efficientamento energetico

Decreto su produzione energetica da fonti rinnovabili

Contributi per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Asseverazione formazione e sicurezza patente a crediti

Conto Termico 3.0: le nuove opportunità

Guidiamo il tuo business verso il successo

Libera il potenziale della tua attività. Grazie alla nostra piattaforma intuitiva e ai servizi personalizzati, gestire la tua logistica non è mai stato così semplice. Dalla prenotazione delle spedizioni alla tracciabilità in tempo reale, siamo al tuo fianco in ogni fase del processo. Ottieni efficienza, risparmio e tranquillità. Scegli la facilità, scegli il successo

• CORRIERE ESPRESSO

• CONSEGNE PRIORITY

• CONSEGNE FIDUCIARIA

• TEMPERATURA CONTROLLATA

• TRASFERIMENTI TRA FILIALI

• B2C | GDO

• INTEGRAZIONE TOTALE EDI CLIENTI

• REPORTISTICA DI CONTROLLO E VERIFICA KPI QUALITÀ

• CONSULENZE PROFESSIONALI

ORGANIZZAZIONE

Scambi fra Soci

Scadenze aziendali del mese di ottobre 2025

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie

Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Immissione in libera pratica

importazione Che Congela

il verSamento dell’iva

Con l’immissione in libera pratica le merci provenienti da paesi extra Ue introdotte nella Comunità con destinazione successiva in un diverso paese comunitario, devono assolvere all’atto dello sdoganamento i dazi o i prelievi stabiliti dalla tariffa doganale, ma non l’Iva, quest’ultima viene assolta nel paese di destinazione.

L’articolo 1 del D.P.R. 633/2972 stabilisce che le importazioni sono soggette ad Iva a prescindere dal soggetto che le effettua (privato consumatore, impresa o professionista). Con il termine importazione si intende qualsiasi introduzione nel territorio doganale italiano di beni provenienti da paesi extracomunitari che non siano già stati immessi in libera pratica in altro paese Ue. L’imposta deve essere assolta in dogana all’atto dell’introduzione materiale dei beni nel territorio nazionale e il pagamento deve essere effettato dal proprietario della merce, ovvero da colui che presenta i beni in dogana o comunque dal soggetto detentore degli stessi al momento dell’ingresso nel territorio italiano. Ne deriva che l’Iva sulle importazioni è assolta direttamente in dogana mediante accertamento dell’ufficio finanziario documentato dalla bolletta doganale. Pertanto, l’unico documento che attesti ai fini Iva l’avvenuta operazione è la bolletta doganale.

A seguito della digitalizzazione delle procedure doganali, si ricorda che la detrazione dell’imposta è riconosciuta previa annotazione del “prospetto di riepilogo ai fini contabili”.

L’articolo 67, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 qualifica come operazioni di immissione in libera pratica quelle operazioni con le quali viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e che implicano l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazio-

ne, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

L’operazione qualificabile come importazione anche se i beni proseguono verso un altro stato membro, ponendo in essere così una cessione comunitaria.

Al momento dell’importazione, per beneficiare della sospensione del versamento dell’Iva, l’importatore deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- il numero di identificazione Iva o del suo rappresentante, del debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;

- il numero di partita Iva dell’acquirente destinatario dei beni in altro paese comunitario;

- la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo stato membro di importazione in altro stato membro.

Con la libera pratica quindi i beni sono importati in un paese Ue, scontano i dazi doganali nonché le tasse equivalenti in quel Paese, beneficiando della sospensione temporanea dell’Iva, la quale dovrà essere assolta solo nel Paese Ue di destinazione. L’immissione in libera pratica con la relativa sospensione d’imposta è applicabile non solo quando i beni importati siano inviati nello Stato membro di destinazione in esecuzione di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ma anche in dipendenza di un trasferimento per esigenze dell’impresa, ex articolo 41, comma 2, lettera c), del D.L. 331/1993. Da questo punto di vista, anche se il comma 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972, nell’individuare il set minimo di informazioni da fornire all’autorità doganale, richiama il numero di identificazione del cessionario comunitario, è da ritenere – in linea con l’articolo 143, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE – che l’importatore italiano sia tenuto a comunicare il numero di identificazione che gli è stato attribuito nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di trasferimento a “se stesso”.

È di tutta evidenza che la procedura presenta dal

punto di vista finanziario dei vantaggi importanti, l’importazione infatti richiede il versamento dell’imposta (a meno che non si usi il plafond) mentre l’immissione in libera pratica consente la liquidazione dell’Imposta con il meccanismo del reverse charge.

Dal punto di vista operativo gli adempimenti per acquisti che prevedono l’immissione in libera pratica in una dogana comunitaria tramite rappresentante fiscale comunitario possono essere riassunti come segue:

- integrazione della fattura del rappresentante fiscale comunitario per la merce come acquisto comunitario, in mancanza, emissione di autofattura;

- integrazione della fattura del rappresentante fiscale comunitario per il proprio servizio di intermediazione come acquisto di servizi ricadenti nella regola generale di cui all’art. 7 – ter del DPR 633/72;

- fattura del fornitore extracomunitario da registrare esclusivamente in contabilità come costo.

Per quanto riguarda la compilazione dei modelli Intrastat per i beni si deve indicare come fornitore il rappresentante fiscale comunitario.

Può accadere che il soggetto comunitario che provvede all’immissione in libera pratica, non emetta la fattura comunitaria all’operatore destinatario finale della merce. In questi casi per porre in essere gli adempimenti relativi all’acquisto comunitario, si devono ricavare i dati direttamente dalla bolletta doganale emessa nello stato estero. In particolare devono essere rilevati il numero identificativo del rappresentante fiscale, che sarà il fornitore ai fini Iva rilevante per la compilazione del modello Intrastat e la base imponibile da prendere a base per liquidare l’Imposta.

(pZ)

Cash pooling

geStione aCCentrata della teSoreria

Con i contratti di “cash pooling” si stipulano accordi tra società che fanno parte dello stesso gruppo societario per accentrare e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie complessive del gruppo stesso. In questo modo si realizza una gestione accentrata della tesoreria dove una capogruppo, che assume la denominazione di “pooler”, gestisce un conto corrente accentrato sul quale vengono riversati a scadenze prefissate i saldi dei conti correnti di ogni consociata.

In questo modo il pooler ha la possibilità di gestire congiuntamente il fabbisogno finanziario di tutto il gruppo e di accentrare la gestione dei rapporti con gli enti creditizi.

Il cash pooling richiede la predisposizione di una specifica contrattualistica da stipulare tra i soggetti del gruppo, in particolare le diverse società devono conferire il mandato alla capogruppo per farsi carico della gestione della tesoreria del gruppo.

Tra le società del gruppo e la mandataria poi devono essere stipulati appositi contratti di conto corrente che giustifichino le posizioni debitorie e creditorie che vengono a crearsi tra di loro in forza del trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello in pool.

Con la sottoscrizione di uno specifico contratto regolato dagli artt. 1823 e seguenti del C.C., i movimenti dei singoli conti delle società appartenenti al gruppo, vengono riversati con frequenze che possono variare da giornaliere a settimanali, sul conto intestato al pooler.

Il puleer, generalmente la capogruppo, deve effettuare la liquidazione degli interessi risultanti dalle somme a credito e a debito dei singoli partecipanti e inviare periodicamente un estratto conto alle diverse società del gruppo.

Il controllo centralizzato della liquidità consente di avere una maggior forza contrattuale con gli

istituti finanziari e le banche, un controllo delle disponibilità e delle necessità delle società del gruppo e di ottenere maggiori risorse da parte di soggetti finanziatori terzi.

Sotto il profilo contabile in generale i crediti che si generano vanno contabilizzati tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, se però i termini di esigibilità sono lunghi, i crediti vanno rilevati nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per le società partecipanti i debiti che si generano dalla gestione centralizzata della tesoreria, sono classificati nella voce “Debiti.

Per la capogruppo la contabilizzazione deve riguardare:

- le operazioni da lei poste in essere sul proprio conto corrente;

- la rilevazione degli addebiti e accrediti dal proprio conto corrente a quello gestito in pool;

- le operazioni di accredito e addebito del conto gestito in pool conseguenti ai movimenti generati dai partecipanti con contemporanea accensione di crediti e debiti nei confronti degli stessi.

Le società partecipanti dal conto loro devono gestire:

- la contabilizzazione delle movimentazioni del proprio conto corrente;

- i giroconti degli stessi ad un apposito conto da riferire al conto corrente di corrispondenza instaurato con la capogruppo.

In questo modo i singoli conti correnti delle consociate avranno sempre un saldo a zero.

Nelle contabilità delle società consociate rimangono i singoli conti correnti e nel conto acceso per gli stessi devono essere fatti transitare tutti i pagamenti e incassi ricevuti.

I singoli conti correnti sono però automaticamente azzerati dallo stesso istituto di credito che sposta i saldi attivi o passivi degli stessi sul pool account. Le singole società devono registrare questi passaggi nella contabilità imputando in contropartita un debito o un credito verso la capogruppo.

La nota integrativa deve contenere tutte le informazioni relative all’utilizzo di sistemi di cash pooling, con la sola eccezione delle micro imprese.

Le singole società partecipanti possono regolare

ricezione tv we know—how

Abbiamo maturato anni di esperienza nelle installazioni di antenne per la ricezione dei segnali digitali terrestri, progettiamo e realizziamo sistemi televisivi, impianti di antenne tv condominiali, antenne singole, sia per uso domestico sia collettivo e alberghiero, offrendo contratti di manutenzione e servizio di assistenza tecnica accurati e puntuali in grado di fornire anche componenti e ricambi per ogni necessità.

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■ impianti idraulici

■ energie rinnovabili

■ climatizzazione

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quindi le proprie posizioni con le scritture contabili di seguito indicate.

Incasso crediti da vendite: _____________ ________________

Banca c/c società A a Crediti Verso clienti

Pagamento debiti a fornitori: _____________ ________________

Debiti verso fornitori a Banca c/c società A

Giornalmente il saldo di ogni singola società confluirà nel pool account della capogruppo

se positivo:

Crediti v/controllante a Banca c/c società A

se negativo:

Banca c/c società A a Debiti v/controllante

La banca procede a compensare i depositi e gli affidamenti delle singole società partecipanti al cash pooling, tramite il calcolo degli interessi attivi e passivi sul pool account. Mentre il calcolo degli interessi di competenza delle singole società viene effettuato dalla capogruppo che rileva solo il versamento o il prelievo delle singole società dal pool account.

La registrazione contabile del versamento del saldo

positivo delle singole società al pool account sarà:

Banca c/c capogruppo a Debiti v/controllata

In caso di prelevamento dal pool account del saldo negativo delle singole società sarà:

Crediti

v/controllante a Banca c/c capogruppo

Ogni società aderente al cash pooling deve determinare in sede di chiusura del bilancio tutti gli interessi attivi e passivi maturati, anche se compensati. Al momento del pagamento degli interessi in caso di partecipate residenti nel territorio italiano non deve essere applicata alcuna ritenuta, visto che la somma corrisposta concorre alla determinazione del reddito d’impresa di ogni singola partecipante.

Se il percettore degli interessi risiede all’estero si deve differenziare a seconda che con il paese estero sia stata o meno stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni.

Se esiste la convenzione l’interesse deve essere assoggettato ad una ritenuta d’imposta del 26%, se invece non c’è la convenzione, non si deve applicare alcuna ritenuta ai sensi dell’art. 26 - bis del DPR 600/73.

I servizi effettuati a seguito della gestione accentrata effettuata in Italia, sono da considerarsi esenti, con conseguente indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi specificatamente afferenti.

(pZ)

“Buono” fiere

Invitalia

agevolazioni alle pmi

Che parteCipano a manifeStazioni fieriStiChe

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 303/ MM del 25 settembre 2025 per comunicare che, con decreto del 26 giugno 2025 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sono stati definiti, per il settore fieristico nazionale, gli interventi a sostegno delle PMI e degli organizzatori, nonché interventi a sostegno dei mercati rionali (di seguito “decreto 26.6.2025”). Al decreto 26.6.2025 è seguito il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’11 agosto 2025, che ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (di seguito “d.d. 11.8.2025”). Nella presente circolare ci si occuperà delle sole agevolazioni a sostegno delle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche. Lo stanziamento complessivo previsto per questo intervento è di euro 7.880.000,00.

1. SOGGETTI

BENEFICIARI

Beneficiano dell’agevolazione le PMI che, alla data di presentazione dell’istanza, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;

b) avere sede legale e/od operativa nel territorio nazionale;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver prestato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) dover sostenere e/o aver sostenuto spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;

g) non avere partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

2. MANIFESTAZIONI E SpESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che si tengono nell’annualità 2025, riferite ai seguenti settori:

a) arredamento e design d’interni;

b) automobili e motocicli;

c) costruzioni, infrastrutture e ceramica; d) energia, combustibili e gas;

e) impiantistica, servizi e attrezzature sportive; f) industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;

g) ospitalità, benessere e ristorazione; h) protezione dell’ambiente; i) trasporti, logistica e navigazione.

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese per l’affitto degli spazi espositivi, ivi comprese le quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;

2) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;

3) spese per la pulizia dello spazio espositivo;

4) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;

5) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;

6) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;

7) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;

8) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;

9) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Ai fini dell’ammissibilità dell’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Sono escluse dall’agevolazione le spese relativa a imposte e tasse. L’Iva è ammissibile solo se rappresenta un costo non recuperabile.

3. TERMINI

E MODALITà

DI pRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

Ai fini dell’assegnazione del “buono”, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso procedura informatica. Il “buono” può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche tenutesi o da tenersi a far data dall’8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, fino al 31 dicembre 2025 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto instante.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 7 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 28 ottobre 2025.

Nell’istanza il soggetto richiedente dichiara: a) di aver sostenuto e/o di dover sostenere spese

per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del “buono” richiesto, pari al massimo al 50% delle spese sostenute o da sostenere, fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;

b) di essere a conoscenza che il “buono” viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;

c) di essere a conoscenza delle finalità del “buono”, nonché delle spese rimborsabili mediante il relativo utilizzo;

d) relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni, a far data dal 2 ottobre 2025 di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 1 del D.L. n. 39/2025 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 31 marzo 2025), recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

La PMI richiedente, ai fini dell’assegnazione del “buono”, è tenuta a trasmettere, tra l’altro, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi antecedenti alla presentazione dell’istanza, necessari ai fini della determinazione degli indicatori utili alla formazione della graduatoria;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;

c) se posseduta, copia della certificazione della parità di genere, conseguita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla dimensione d’impresa.

Per ciascuna delle istanze è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP).

4. INTENSITà D EL CONTRIBUTO

L’agevolazione è rappresentata da un contributo a fondo perduto, nella forma di “buono”, concesso ai sensi del Regolamento de minimis nella misura del 50% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, l’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di euro 10.000,00.

5. GRADUATORIA pER L’ASSEGNAZIONE DEI “BUONI”

Il “buono” è assegnato secondo un’apposita graduatoria predisposta da INVITALIA e approvata dal Ministero successivamente al termine finale

per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione. Tale graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi assegnati all’impresa richiedente in relazione ai seguenti indicatori:

- copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

- copertura degli oneri finanziari;

- indipendenza finanziaria;

- incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Il punteggio finale attribuito a ciascuna PMI richiedente è dato dalla somma del punteggio conseguito dai richiamati indicatori, maggiorato di:

- 5 punti, qualora la PMI richiedente sia in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza di agevolazione, della certificazione della parità di genere;

- 5 punti, nel caso in cui la PMI richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, sia in possesso del rating di legalità.

Nell’allegato 1 del d.d. 11.8.2025 sono riportati i criteri di formazione dell’ordine di valutazione delle istanze. In caso di parità di punteggi, è data preferenza all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

I dati e le informazioni riportati nell’istanza devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultino approvati e depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione dell’istanza di assegnazione del “buono”, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla medesima data e ai relativi bilanci redat-

ti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

6. EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il “buono” possono presentare l’istanza di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello che sarà reso disponibile nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito del Ministero e di INVITALIA, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dei rispettivi siti. Le istanze di rimborso possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del “buono” e fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2026.

La mancata o tardiva presentazione della richiesta di rimborso del “buono” entro il termine finale determina la decadenza dal beneficio.

Per le istanze per le quali le verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero provvede alla concessione e al successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della regolarità contributiva. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Rinnovo parco veicolare

inCentivi per perSone fiSiChe e miCroimpreSe per la SoStituzione di veiColi privati e veiColi CommerCiali

Con veiColi elettriCi

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 307/MM del 2 ottobre 2025 per rammentare che, con decreto n. 236 dell’8 agosto 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha fissato i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici. Lo strumento agevolativo si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5.

La dotazione finanziaria complessiva è di euro 597.320.000,00, al lordo delle somme necessarie per la copertura degli oneri riconnessi alle attività di supporto tecnico-operativo funzionali alla gestione e all’erogazione degli incentivi.

IL BONUS

pER LE pERSONE FISIChE

Gli incentivi, nella forma del bonus, sono concessi a persone fisiche per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a euro 35.000,00, Iva e optional esclusi.

Per veicoli di categoria M1 s’intendono quelli, come definiti al comma 2, lett. b) dell’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

L’incentivo è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:

- euro 11.000,00, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economi-

ca equivalente (di seguito “ISEE”) inferiore o pari a euro 30.000,00;

- euro 9.000,00 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un’ISEE superiore a euro 30.000,00 e inferiore a euro 40.000,00.

Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi. Il beneficiario deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- rottamare un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a euro 5;

- la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi. Questa può generare il bonus a proprio favore o a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE;

- nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.

I bonus sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.

Al fine di ottenere il bonus, i richiedenti provvedono a registrarsi nell’apposita piattaforma informatica la cui apertura sarà resa pubblica con comunicazione pubblicata nella sezione “Bandi e avvisi” del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La persona fisica richiedente il bonus all’atto della registrazione dovrà inserire:

a) la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attesta di essere residente in un’area urbana funzionale;

b) la targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi; c) l’indicazione se il bonus sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE.

Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI

Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi.

Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.

Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica.

STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi

Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione.

Demolizioni

Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni.

Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati.

www.metfer.com

Al termine della registrazione, la persona fisica può generare sulla piattaforma informatica il bonus.

IL BONUS

pER LE MICRO IMpRESE

Gli incentivi, nella forma del bonus, sono concessi alle microimprese (ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto al massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Come definiti al c. 2, lett. c), dell’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, sono veicoli N1 quelli destinati al trasporto di merci di massa massima non superiore a 3,5 ton; mentre sono veicoli di categoria N2 quelli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton e non superiore a 12 ton.

Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, Iva esclusa, con un massimale di euro 20.000,00.

I veicoli nuovi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

Presupposti per poter fruire del bonus sono: che l’acquisto di ogni veicolo nuovo avvenga contestualmente alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

I bonus sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato de minimis. Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli.

Al fine di ottenere il bonus, i richiedenti provvedono a registrarsi nell’apposita piattaforma informatica di cui innanzi. Allo scopo il titolare della microimpresa richiedente il bonus provvede all’inserimento di:

a) dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attesta:

1) di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;

2) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

3) di avere meno di dieci dipendenti;

4) di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

5) di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;

6) l’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nei 36 mesi precedenti alla registrazione;

7) che la microimpresa abbia sede legale in un’area urbana funzionale;

b) targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno 6 mesi al titolare della microimpresa.

Al termine della registrazione nella piattaforma informatica, la microimpresa può generare il bonus, previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori.

ADEMpIMENTI

DEI VENDITORI

DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Anche gli esercenti possono registrarsi nella piattaforma informatica. Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. eco-store, che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita, potrà altresì essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione.

Per ogni punto vendita, il venditore dovrà inserire, all’atto della registrazione, il link di collegamento alla vetrina dei veicoli acquistabili con il bonus.

La piattaforma informatica metterà a disposizione nell’area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all’iniziativa.

VALIDAZIONE

DEL BONUS

Il bonus deve essere validato, da un rivenditore, entro 30 giorni dalla sua generazione. In difetto, l’importo del bonus sarà interamente riversato nel plafond residuo disponibile.

Il soggetto che non ha ottenuto la validazione, potrà richiederne un altro fino a esaurimento delle disponibilità.

La validazione del bonus, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto del veicolo. Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell’acconto.

Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. Entro 30 giorni dalla data di consegna, il venditore dovrà consegnare il veicolo usato a un demolitore, pena il non riconoscimento del bonus. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.

ApERTURA E ChIUSURA DEI TERMINI

Con comunicazione pubblicata nella apposita sezione “Bandi e avvisi” del proprio sito, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data dalla quale sarà possibile effettuare, sino a esaurimento del plafond disponibile, l’accesso alla piattaforma informatica. A tale proposito ci riserviamo di fornire aggiornamenti. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

Incentivi a fondo perduto per Proof of Concept

pr feSr 2021-2027. bando per progetti di riCerCa induStriale

o di Sviluppo Sperimentale.

apertura Sportello periodiCo

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 299/MM del 23 settembre 2025 per comunicare che, con decreto n. 1247 del 12 settembre 2025, la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato una dotazione di euro 4.800.000,00 al Bando A1.3.1 “Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept”, già oggetto di nostre circolari, per l’apertura del quarto sportello periodo.

Si ricorda che il bando, di cui trattasi, definisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti

rappresentati da Proof of Concept al fine di consolidare e implementare il potenziale innovativo dei risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle aree di strategia per la specializzazione intelligente della Regione, tramite l’innalzamento del livello di maturità tecnologica (c.d. “TRL”) per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all’ingresso sul mercato.

Le domande di contributo potranno essere presentate attraverso il sistema telematico IOL, accessibile dalla pagina dedicata del sito della Regione,

fino alle ore 16.00 del 15 novembre 2025.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(MM)

CCNL Unionmeccanica

SCioglimento della riServa. definitivi gli aumenti

dal 1° Settembre 2025

Si prende atto dello scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Metalmeccanica PMI – UNIONMECCANICA CONFAPI, da parte delle Organizzazione sindacali, rendendo pienamente efficace l’applicazione degli aumenti economici previsti.

In data 24 luglio 2025, infatti, UNIONMEC-

CANICA e le Organizzazioni sindacali avevano sottoscritto un’ipotesi di accordo che stabilisce l’aumento dei minimi retributivi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. L’intesa definisce un incremento complessivo dei minimi retributivi pari a 100 euro, calcolati sul parametro del 5° livello, da distribuire in tre tranche successive. Con lo scioglimento della riserva, risultano confermati sia gli aumenti già fissati dal 1° settembre 2025, sia quello in programma a giugno 2026.

Riportiamo di seguito le nuove tabelle retributive che decorrono dal 1° settembre 2025.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

* voce applicabile esclusivamente alle aziende interessate all’istituzione del premio di produzione ex art. 12 del CCNL 19 dicembre 1990 che è stato congelato negli importi al 30 giugno 1994.

per la provincia di pordenone

1.657,05 * voce applicabile esclusivamente alle aziende interessate all’istituzione del premio di produzione ex art. 12 del CCNL 19 dicembre 1990 che è stato congelato negli importi al 30 giugno 1994.

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Fondo SANILOG

rinnovo o nuova adeSione alla

Copertura di aSSiStenza Sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iSCritti - anno 2026

Si informa che, nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 9 dicembre 2025, sarà attiva la campagna SANILOG per il rinnovo o la nuova iscrizione dei nuclei familiari dei lavoratori al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con decorrenza delle coperture dal 1° gennaio 2026.

I lavoratori che nel 2025 hanno già attivato la copertura sanitaria per i familiari dovranno confermare il rinnovo collegandosi alla propria Area Riservata sul sito www.sanilog.info,. In assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2025. Si ricorda inoltre che, in caso di mancato rinnovo, una nuova iscrizione potrà avvenire solo una volta e dopo due anni dall’uscita. Per l’esclusione di un familiare, il dipendente dovrà contattare direttamente il Fondo.

Chi non ha ancora effettuato la registrazione all’Area Riservata dovrà prima completare la procedura di registrazione (istruzioni sul sito).

I lavoratori che intendono iscrivere per la prima volta il proprio nucleo familiare potranno farlo tra il 29 settembre e il 9 dicembre 2025, a condizione

di risultare iscritti al Fondo alla data di avvio della campagna.

L’iscrizione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, salvo componenti già coperti da altro Fondo/Ente sanitario. Per procedere con l’iscrizione si accede all’Area Riservata SANILOG e inserendo i dati dei familiari, al termine della procedura viene generato il bollettino MAV.

Chi ha già registrato il nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può trasformarle in copertura a pagamento, modificando la tipologia per ciascun familiare da “benefit” a “pagamento” e generando il MAV.

Il contributo annuo, da versare entro il 9 dicembre 2025, è pari a:

- € 160 per coniuge/convivente more uxorio;

- € 140 per ciascun figlio.

Il pagamento avviene tramite bollettino MAV (presso posta, banca o home banking). Il lavoratore dovrà poi trasmettere la ricevuta di pagamento a familiari@fondosanilog.it

Sono considerati familiari:

- coniuge;

- convivente more uxorio;

- figli conviventi, fiscalmente a carico e non. La composizione del nucleo deve essere comprovata da stato di famiglia o autocertificazione.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

(AG)

RENTRI: piattaforma con nuove funzionalità

Sono State potenziate le funzioni di Compilazione dei regiStri CariCo/SCariCo

A partire dal 18 settembre 2025 sono disponibili nuove funzionalità all’interno della piattaforma RENTRI e dell’App RENTRI FIR Digitale, sviluppate per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle diverse tipologie di utenti. Di seguito illustriamo le principali novità.

AREA SERVIZI

pER L’INTEROpERABILITà

È prevista Integrazione alla Guida tecnica alla struttura del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dove al paragrafo 3.2.2 Blocco «Riferimenti Precedenti» è stata aggiunta una nota che specifica la possibilità di inserire unicamente il riferimento all’ultimo file esportato, oltre a quello della vidimazione. In questo modo è possibile produrre file XML più compatti garantendo comunque l’integrità.

AREA RISERVATA

OpERATORI

Gli operatori troveranno un sistema più preciso. È

stato infatti implementato un controllo che impedisce la restituzione della copia cartacea del FIR in caso di annullamento del documento.

In ambiente demo è disponibile la funzione di rollback dell’ultima firma nel FIR digitale, insieme a una migliore consultazione delle informazioni relative ai firmatari.

Sono state inoltre potenziate le funzioni di compilazione dei registri, la messaggistica e la validazione dei file XML.

App RENTRI FIR DIGITALE

L’applicazione riceve un aggiornamento importante per l’utilizzo in ambiente demo che tocca diversi aspetti:

- sul piano della sicurezza, all’apertura viene richiesto un PIN per proteggere la sessione utente;

- è stato introdotto un controllo, non bloccante, che avverte l’utente in caso di mancata corrispondenza tra il nominativo dell’utilizzatore e quello del conducente;

- è disponibile la funzione di rollback dell’ultima firma e la possibilità di inserire annotazioni in caso di rifiuti respinti o accettati parzialmente;

- è stata migliorata la messaggistica e risolti diversi bug per garantire maggiore stabilità.

(CSC)

Finanziamenti per l’efficientamento energetico

iniziativa geStita

dal geStore

dei Servizi energetiCi (gSe)

È stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande a sportello relative alla Misura M.7-I.17 del PNRR – Efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L’iniziativa, gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sostiene i progetti di investimento realizzati dalle ESCo, e si inserisce nel contesto del decreto che disciplina l’accesso agli incentivi e ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica che prevede uno stanziamento di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro (a valere sulle risorse del PNRR) per sostenere gli interventi che determinano un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici non inferiore al 30%.

La misura consiste in un sostegno finanziario sotto forma di:

a) sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti;

b) prestito non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione, erogato

da Banche Convenzionate (entro i limiti della dotazione CDP consistente in 50 milioni di euro). Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato.

Destinatarie del sostegno finanziario sono le ESCo (Società di Servizi Energetici) certificate. Gli interventi ammissibili devono avere un valore complessivo, riferito a tutti gli edifici oggetto della domanda, compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro.

La dotazione complessiva della misura ammonta a 1,38 miliardi di euro.

Lo sportello sarà attivo fino al 29 settembre 2025 salvo esaurimento delle risorse. Le domande potranno essere inviate dalle ESCo esclusivamente tramite il Portale M.7-I.17 accessibile dall’Area

Clienti GSE (https://areaclienti.gse.it/), seguendo le istruzioni riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo del Portale M7-I.17”.

Per accedere alla misura, una ESCo deve risultare aggiudicataria di una procedura di affidamento secondo il D.Lgs. 36/2023, relativa a interventi ammissibili.

Sono ammessi, tra gli altri, interventi di isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, le tecnologie di building automation e la sostituzione di impianti con pompe di calore elettriche.

(C)

Decreto su produzione energetica da fonti rinnovabili

Si Segnala la riduzione dei tempi per l’ottenimento dell’”autorizzazione uniCa”

Lo scorso 11 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190/2024 relativo ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento intende semplificare la disciplina, favorire un’accelerazione nella transizione ecologica e agevolare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del PNRR.

In particolare, vengono rimossi ostacoli procedurali per interventi che non richiedano nuovo consumo di suolo e per l’integrazione degli accumuli. Viene estesa inoltre la portata del regime dell’attività libera ad alcune tipologie di interventi a impatto ambientale e paesaggistico zero o comunque minimale.

Si segnala altresì la riduzione dei tempi per l’ottenimento dell’“autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale (possibilità di passare da 120 a soli 40 giorni).

Altro elemento di forte impatto e sburocratizzazione è dato dalla scomparsa dei generici richiami al Testo Unico dell’Edilizia (dpr n. 380/2001), che in passato avevano creato incertezze interpretative. Con il nuovo schema, per ogni singolo procedimento amministrativo vengono chiaramente indicate le disposizioni applicabili.

(C)

Contributi per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

inContro teCniCo. martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00, nella noStra Sede

Incontro tecnico

CONTRIBUTI

pER IMpIANTI FOTOVOLTAICI

DI GRANDI DIMENSIONI

Nuovo obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto

Martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00 nella sede dell’Associazione

Con la delibera 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato delle modifiche all’Allegato A.72 del Codice di Rete di Terna S.p.A. per garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (SEN).

Le imprese che hanno impianti fotovoltaici devono quindi dotarsi di un nuovo Controllore Centrale di Impianto con tempistiche differenziate sulla base delle dimensioni del singolo impianto. L’onere legato al nuovo obbligo è compensato da uno specifico contributo, anche questo legato alle dimensioni dell’impianto, ma con beneficio che decresce progressivamente in base alla data di adeguamento.

Le modifiche riguardano la procedura RIGEDI per la riduzione della generazione distribuita in situazioni di emergenza e si propongono di migliorare l’affidabilità del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) attraverso l’aggiornamento delle modalità di comunicazione e di riduzione/distacco degli impianti di produzione in situazioni critiche. Si vuole anche gestire l’incremento di capacità produttiva non programmabile e guidare problemi di sovrafrequenza, compensando l’aumento di capacità produttiva non modulabile con risorse modulabili e distaccabili in modo affidabile.

Per spiegare tutte queste novità, in collaborazione con le nostre associate Bluenergy SpA e O.E. Solutions Srl abbiamo organizzato un incontro per:

martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00 nella sede dell’Associazione,

al quale parteciperanno in qualità di relatori:

- Carlo Chittaro – Direttore commerciale Bluenergy SPA;

- Marco Danelon – Titolare O.E. Solutions Srl. Per le imprese che detengono impianti fotovoltaici si tratta di un appuntamento importante per il quale si raccomanda la partecipazione.

Gli interessati sono pregati di inviare l’allegata scheda di adesione all’indirizzo e-mail fisco@confapifvg.it.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Fiscale dell’Associazione al n. 0432.507377.

(pZ)

SCHEDA DI ADESIONE - Da restituire a fisco@confapifvg.it

Incontro tecnico

CONTRIBUTI pER IMpIANTI FOTOVOLTAICI DI GRANDI DIMENSIONI

Nuovo obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto

Martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00

Impresa/Studio

Settore Attività

Indirizzo

Città

Tel. _______________________ E-mail

Nominativo partecipante

Asseverazione formazione e sicurezza patente a crediti

nuove funzionalità

della piattaforma telematiCa, tra Cui l’attribuzione di Crediti aggiuntivi

In considerazione dell’avvio delle nuove funzionalità della piattaforma telematica relativa alla patente a crediti, tra cui l’attribuzione di crediti aggiuntivi, le Parti sociali hanno danno mandato al Formedil nazionale di fornire agli Organismi Paritetici territoriali del proprio sistema le indicazioni operative per il rilascio, alle imprese che ne facciano richiesta, dell’attestazione avente ad oggetto l’“attività di consulenza e monitoraggio,

con esito positivo” effettuata dall’Organismo Paritetico territoriale nei confronti dell’impresa stessa nei 6 mesi antecedenti alla data della richiesta di rilascio.

Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall’impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall’Organismo Paritetico. Il suddetto Organismo Paritetico rilascerà l’attestazione all’impresa entro il termine di 7 giorni dalla data della richiesta.

L’attestazione ha ad oggetto quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 51 del d. lgs. n. 81/2008: svolgimento attività di formazione e di attività e servizi tra i quali l’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

(C)

Conto Termico 3.0: le nuove opportunità

il provvedimento intende promuovere la deCarbonizzazione del Settore edilizio

Il Conto Termico 3.0, presentato con il nuovo decreto del MASE a seguito dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata del 5 agosto scorso rappresenta una riforma strategica degli incentivi pubblici destinati alla riqualificazione energetica degli edifici e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, che di fatto costituisce un passaggio evolutivo del precedente sistema normativo, intende promuovere la decarbonizzazione del settore edilizio (in coerenza con le direttive europee e con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC) e rendere più semplice l’accesso agli incentivi per i soggetti privati, imprese, pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore.

Vengono fissate nel decreto una serie di regole comuni valide per tutte le tipologie di interventi incentivabili: l’incentivo massimo erogabile non può superare il 65% delle spese sostenute, salvo alcune importanti eccezioni. In particolare, per gli interventi realizzati su edifici pubblici situati in comuni con meno di 15.000 abitanti, nonché per scuole, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, è previsto un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili. Tuttavia, tale incentivo resta comunque vincolato ai limiti per unità di potenza e unità di superficie, così come ai massimali previsti dal decreto.

- Isolamento termico delle superfici opache (muri, tetti, pavimenti) che racchiudono il volume climatizzato, anche con l’installazione integrata di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC);

- Sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti per migliorare l’isolamento e ridurre la dispersione termica;

- Installazione di schermature solari, ombreggianti e sistemi di filtraggio solare (fissi o mo-

bili), per superfici vetrate esposte da Est-sudest a Ovest;

- Trasformazione degli edifici in NZEB, ovvero “edifici a energia quasi zero”, secondo le direttive europee in materia di sostenibilità;

- Sostituzione dei sistemi di illuminazione interni ed esterni con soluzioni ad alta efficienza energetica;

- Implementazione di sistemi di building automation, come termoregolazione, contabilizzazione del calore e gestione integrata degli impianti;

- Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, purché abbinate alla sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore elettriche;

- Installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, anch’essi subordinati alla sostituzione dell’impianto termico tradizionale con pompe di calore.

Gli interventi previsti dagli articoli 5 e 8 (efficienza energetica e rinnovabili) sono incentivati tramite rate annuali costanti, secondo la durata stabilita nella Tabella 1 del decreto. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è il soggetto incaricato della gestione del meccanismo, e le richieste vanno presentate esclusivamente tramite il portale Portaltermico. L’accesso potrà avvenire alternativamente nei seguenti modi:

- Accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento;

- Prenotazione: riservata a PA e soggetti assimilati, anche tramite ESCO, con presentazione preventiva della scheda-domanda e documentazione specifica (diagnosi energetica, contratti, atti amministrativi, verbali di consegna lavori, ecc.).

Per le imprese il Conto Termico 3.0 prevede incentivi dedicati agli interventi di efficienza energetica, a condizione che garantiscano una riduzione reale della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione pre-intervento (se si tratta di un multi-intervento, la soglia sale al 20%) attestati da Ape ante e post intervento. Sono esclusi dagli incentivi tutti gli interventi che prevedano l’uso di combustibili fossili, inclusi quelli a gas naturale.

Per poter accedere agli aiuti, le imprese devono presentare una richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori, contenente informazioni dettagliate su: - nome e dimensioni dell’impresa;

- descrizione del progetto e date previste; - ubicazione e costi;

- forma e importo del finanziamento pubblico richiesto.

(C)

SOA: la S.I.C.E.A. S.r.l. rinnova l’attestazione

potrà eSeguire il reStauro e manutenzione dei beni immobili SottopoSti a tutela (Categoria og2)

L’impresa S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni

Edili ed Affini S.r.l., con sede in via Faedis n. 54 a Attimis (UD), ha recentemente rinnovato l’attestazione S.O.A. ed è ora qualificata a concorrere a gare d’appalto ed eseguire opere pubbliche per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG 1 “ Edifici civili e industriali” - class. V; cat. OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” - class. V; cat. OG 3 “Strade” - class. III. L’impresa, rappresentata dal dott. Paolo Tracogna, svolge la propria attività di costruzioni e ristrutturazioni edili e lavori stradali da oltre trentasette anni, operando prevalentemente nel settore pubblico su tutto il territorio regionale.

Fondata nel 1987 da Renato Tracogna, vero e proprio decano dell’edilizia in regione e ancora attivo nella direzione dell’impresa, la S.I.C.E.A. S.r.l. ha saputo, nel corso degli anni, adeguarsi alla costante evoluzione normativa delle leggi sugli appalti pubblici e si è dimostrata capace di assorbire e fronteggiare le crisi del settore. Dal 2003 si è trasferita nell’attuale ampia sede, con magazzino e deposito annesso, situata nella zona artigianale di Racchiuso di Attimis, dotandosi di un ampio parco macchine e attrezzature.

L’azienda applica un sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015; nell’ultimo quinquennio ha avuto un organico medio di 10 dipendenti, oltre ai due dirigenti-amministratori.

Tra le numerose opere eseguite dall’impresa ricordiamo in particolare gli interventi su edifici tutelati di interesse storico e artistico, quali ad es.:

- ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della cinta muraria dell’Educandato Statale “Uccellis” di Udine;

- riconversione ex asilo di Farla da adibire a residenza innovativa;

- messa in sicurezza della parete in elevazione residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura sud-ovest a Venzone;

- ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dell’edificio di proprietà denominato “Stali Dal Maestri” in Comune di Raveo;

- interventi vari di conservazione, restauro e riuso del sito fortificato di Partistagno e della chiesa di S. Osvaldo a Attimis;

- restauro e risanamento conservativo per l’adeguamento dell’Auditorium B. Marin a Grado;

- recupero della ex casa del Balilla come sede municipale - VI lotto ad Aiello del Friuli;

- interventi su Casa del Giardiniere, copertura

vari fabbricati e muro di cinta del complesso di Villa Correr-Dolfin a Porcia;

- intervento di restauro alla chiesa di San Mattia Ap.lo in Taipana;

- restauro della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Ap. di Rigolato;

- ristrutturazione della chiesa dei SS. Pietro apostolo e Vito martire di Givigliana;

- restauro della chiesa della SS. Trinità in Ovaro;

- manutenzione straordinaria per il restauro della chiesa di SS. Ilario e Taziano a Rizzolo;

- restauro e conservazione di Villa Ciceri a Tricesimo;

- straordinaria manutenzione della chiesa di San Leopoldo a Cormons;

- valorizzazione della Villa Romana a Ronchi dei Legionari;

- restauro del campanile e della chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa in Racchiuso;

- sistemazione della facciata principale del Circolo Ufficiali di Presidio (Palazzo Zacco) in Prato della Valle a Padova;

- straordinaria manutenzione della chiesa di S. Anna in località Subit di Attimis (UD).

L’impresa, che riconosce in generale negli interventi di ristrutturazione il proprio punto di forza e l’attività più rappresentativa, ha eseguito nell’ultimo decennio anche numerosi interventi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico di edifici scolastici e sportivi.

Il rinnovo dell’attestazione SOA consentirà alla ditta di eseguire lavori di costruzione e ristruttu-

razione di edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro. Inoltre, potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), questa importante categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro.

Poi, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3), fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione e assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

AVVIATO

ITER pARLAMENTARE

LEGGE DELEGA

SU NUOVO TESTO UNICO EDILIZIA

Lo scorso 10 settembre la commissione Ambiente della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per aggiornare e riordinare la disciplina edilizia e la pianificazione urbana, recependo anche la normativa europea.

La proposta (relatrice Erica Mazzetti responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia) intende superare la frammentazione e l’incertezza normativa attuali, fornendo un quadro legislativo organico, coerente e più in linea con le attuali esigenze del mercato e della rigenerazione. In particolare, la riforma dovrà tenere conto dei princìpi di qualità urbanistico-ambientale, a cominciare dal consumo di suolo a saldo zero e perseguire l’obiettivo delle città ambientalmente responsabili, socialmente inclusive ed economicamente sostenibili.

Le nuove norme dovranno chiarire il contenuto dei regolamenti edilizi comunali e i limiti entro cui regioni e province autonome potranno introdurre deroghe.

“Il testo che presentiamo – ha precisato la relatrice - è una legge delega autoapplicativa, come il codice degli appalti, e quindi è un intervento normativo di chiara e facile applicazione. Per la prima volta, inoltre, avremo una norma nazionale univoca che detterà dei principi uniformi e universali, con al centro la progettazione e pianificazione, togliendo le discrepanze interpretative tra un ente e l’altro, migliorando così gli iter autorizzativi e riducendo, di molto, i tempi, con modulistica e uffici unici”.

LA RIpRESA

DEL MERCATO IMMOBILIARE

NEL 2° TRIMESTRE 2025

Dai dati resi noti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativi al secondo trimestre 2025, emerge il positivo andamento del mercato immobiliare soprattutto nel mercato residenziale nel quale si è registrato +8,1% (corrispondente a circa 200.000 abitazioni).

La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche che hanno fatto ricorso ad un mutuo ipotecario resta prossima al 46%, con il tasso di interesse medio applicato alla prima rata che si avvicina al 3,3%. Rimangono stabili la quota di acquisti di abitazioni con agevolazione prima casa, poco sopra il 70%, e la quota di acquisti di abitazioni di nuova costruzione, 5,6% in questo trimestre. Nel mercato della locazione, il numero di abitazioni per le quali è stato registrato un nuovo contratto nel 2° trimestre del 2025 è in aumento, +1,5% rispetto allo stesso trimestre del 2024 (oltre 237.000 nuovi contratti); questo mercato tende a orientarsi verso forme flessibili: aumentano i transitori (+2,6%), i canoni concordati (+3,9%) e quelli per studenti (+9,7% per immobili interi, +14,2% per stanze).

Nel comparto non residenziale si registra un incremento del 5%, trainato dal settore terziariocommerciale (+6,2%) che da solo rappresenta oltre la metà del mercato, con picchi nei negozi (+6,1%), nei depositi commerciali (+5,1%) e negli uffici (+4,2%). Da segnalare anche il forte aumento delle categorie speciali (B/4, D/2, D/5, D/8), con un +25%.

Da segnalare infine anche il mercato dei terreni con un aumento del 3,2% grazie soprattutto al Sud e alle Isole.

ANAC CONTESTA BANDO SU BENI CULTURALI: REQUISITI ILLOGICI

E SpROpORZIONATI

Con un parere di precontenzioso (n. 317/2025) l’Anac ha contestato i criteri di valutazione previsti da un bando di Roma Capitale per l’affidamento (con accordo quadro triennale) di lavori di manutenzione e pronto intervento su beni culturali tutelati.

L’Autorità ha rilevato che i criteri contestati, concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi in esclusiva proprietà al momento della pubblicazione del bando, l’impiego di personale operaio con almeno sei anni di anzianità continuativa presso l’operatore economico e già assunto prima della pubblicazione del bando, l’esperienza pregressa maturata esclusivamente presso la Sovrintendenza Capitolina o le Soprintendenze statali, risultano viziati da manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e di non discriminazione. Anac, in particolare, ha osservato che la previsione di requisiti di disponibilità immediata dei mezzi e del personale, vincolati a titoli proprietari o a rapporti di lavoro già in essere alla data del bando, si traduce in una indebita anticipazione in fase di gara di condizioni proprie dell’esecuzione contrattuale, in contrasto con l’art. 108, comma 4, D.Lgs. 36/2023, con la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria e con i principi di concorrenza. Analogamente, il criterio esperienziale, oltre a duplicare surrettiziamente la funzione qualificatoria propria dell’attestazione Soa OG2, assume rilievo escludente in quanto circoscritto ad esperienze pregresse presso specifici enti, configurando una restrizione non giustificata della platea dei concorrenti. L’Autorità ha concluso ritenendo l’operato della stazione appaltante non conforme al quadro normativo e ha invitato Roma Capitale ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare nella parte viziata, a riformulare i criteri di valutazione secondo i principi di proporzionalità, pertinenza e adeguatezza delineati, a rinnovare la pubblicazione della lex specialis e a fissare nuovi termini per la presentazione delle offerte.

MANCATA INDICAZIONE pENDENZE pER REATI NON RICOMpRESI TRA LE CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) si è pronunciato sugli effetti dell’omessa dichiarazione di pendenze penali per reati non ricompresi dell’elencazione tassativa indicata dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

I Giudici hanno evidenziato l’impianto normativo vigente rilevando che l’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice (d.lgs. n. 36 del 2023) qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, ove suscettibili di influenzare le scelte della stazione appaltante. In tale ipotesi, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di valutare la rilevanza della dichiarazione falsa o fuorviante, disponendo l’e-

sclusione dell’operatore ritenuto privo dei requisiti di affidabilità ed integrità.

Il Legislatore ha previsto, pertanto, un diverso regime per l’omissione dichiarativa di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, precisando che l’omessa o inesatta dichiarazione ‘pur non costituendo di per sé causa di esclusione può rilevare’, nell’apprezzamento del grave illecito professionale (art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023).

L’art. 96, comma 14, stabilisce altresì un obbligo preciso per l’operatore economico, ossia quello “di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi dell’art. 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”.

Ma soprattutto – sottolinea il Consiglio di Stato –“l’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi”. Conseguentemente l’omessa dichiarazione, seppure di reati non ricompresi dell’elencazione tassativa indicata dal Codice e non compresi nel fascicolo virtuale, ha “pregiudicato il dialogo procedimentale tra l’impresa e l’Amministrazione pubblica, e fortemente lesa la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità del predetto operatore economico” giustificando così l’esclusione dalla gara.

IDONEITà pROFESSIONALE: NON NECESSARIA “COINCIDENZA”

CON OGGETTO DELL’AppALTO Il nuovo Codice Appalti non impone, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale, che ci sia “coincidenza” tra attività iscritte nel registro delle imprese e oggetto dell’appalto, ma solo che ci sia un rapporto di “pertinenza”. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi (Sent. n.7226/2025) su una procedura di gara relativa all’affidamento in gestione di servizi socio-educativi nella quale si sostiene che si debba verificare la pertinenza e che questa debba “interpretarsi in senso lato”; la coerenza con l’oggetto dell’appalto deve essere valutata “complessivamente e in modo sostanziale”.

La corrispondenza tra attività dell’impresa e oggetto dell’affidamento “non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto”.

TARDIVO VERSAMENTO

CONTRIBUTO ANAC

SANABILE CON SOCCORSO

ISTRUTTORIO

Il Tar Campania (Sent. n. 5775/2025) ha affermato che, in caso di assenza del contributo Anac nei documenti di gara, la stazione appaltante deve avviare il soccorso istruttorio integrativo ammettendo anche un versamento successivo alla scadenza del bando. Il Tribunale ha richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 6 del 9 giugno 2025) che ha evidenziato come tale contributo si configuri come “una condizione estrinseca rispetto alla procedura di gara, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame” Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre questo momento. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e il provvedimento di esclusione è stato annullato in considerazione del fatto che il ricorrente ha proceduto con il pagamento del contributo entro i termini assegnati con il soccorso istruttorio.

COMMISSARIO U.E.

VON DER LEYEN

pREANNUNCIA

“pIANO EUROpEO

pER L’EDILIZIA pOpOLARE”

La presidente della Commissione Ursula von der

Leyen, nel suo recente discorso sullo stato dell’Unione Europea, ha indicato l’edilizia abitativa come una delle priorità sulle quali si intende avviare una serie di iniziative strategiche per affrontare la crescente crisi di alloggi e rilanciare il settore delle costruzioni

In risposta all’aumento dei prezzi delle case, oltre il 20% dal 2015, e alla drastica diminuzione delle licenze edilizie, la Commissione proporrà il primo Piano europeo per l’edilizia popolare, articolato su quattro direttrici principali:

- revisione delle norme sugli aiuti di Stato per consentire misure di sostegno all’edilizia abitativa.

- semplificazione normativa per rendere più facile la costruzione di nuove case e residenze per studenti

- iniziativa legislativa sugli affitti a breve termine per affrontare le distorsioni del mercato

- convocazione del primo vertice UE sull’edilizia abitativa

In questo contesto è stata presentata un’agenda per le città, legata all’edilizia popolare e alla rigenerazione urbana, che potrebbe offrire opportunità concrete ai consorzi di PMI di svolgere un ruolo chiave nella realizzazione di progetti di edilizia popolare, ristrutturazione e sviluppo urbano sostenibile in tutta Europa.

FIRMATO IL DECRETO

pER IL pOTENZIAMENTO

DELLE INFRASTRUTTURE

IDRIChE

Lo scorso 16 settembre, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI). Il provvedimento destina un importo complessivo di 957.062.827,86 euro al finanziamento di 75 interventi, elencati nell’Allegato 1. Si prevede, in particolare:

- la realizzazione di opere di mitigazione dei danni connessi ai fenomeni siccitosi e il potenziamento delle infrastrutture idriche;

- l’adeguamento dei sistemi idrici per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici;

- il completamento di opere già avviate, con criteri di sostenibilità e priorità territoriale;

- una ripartizione delle risorse che garantisce almeno il 40% degli investimenti agli interventi nel Mezzogiorno.

Il finanziamento è ripartito per il periodo 20252029 e l’attuazione sarà monitorata attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

La selezione degli interventi si è basata su criteri precisi, favorendo la sostenibilità nell’uso della risorsa idrica e dando priorità al completamento di opere già avviate.

pNRR: LE INDICAZIONI

DEL MEF

E LA CABINA DI REGIA

pER LA REVISIONE

DEL pIANO

Una Circolare del Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – inviata a tutti gli enti pubblici titolari delle misure Pnrr ha fornito Indicazioni operative sulla gestione finanziaria, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi ricompresi nel Piano Nazionale.

La nota prende atto di quanto comunicato dalla Commissione europea il 4 giugno u.s. sulla possibilità di procedere a una revisione dei Piani entro la fine del corrente anno.

In particolare, la Commissione europea ha concesso agli Stati membri la possibilità di revisionare per l’ultima volta i Piani entro la fine del 2025 (possibilmente entro ottobre), fornendo le seguenti indicazioni:

a) mappare lo stato di avanzamento di tutte le misure e identificare quelle non realizzabili o difficilmente realizzabili entro agosto 2026; b) rimuovere le misure non realizzabili o difficilmente realizzabili entro le scadenze previste; c) semplificare le descrizioni delle misure e dei relativi obiettivi che vengono mantenuti nei PNRR. In tale ottica, le amministrazioni titolari delle misure sono invitate a verificare il puntuale aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, in modo da fornire una rappresentazione del reale stato di attuazione delle misure.

Nella Circolare della Ragioneria si precisa altresì che “le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all’attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal PNRR, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell’Unione europea e nazionali. A tale riguardo, la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell’ultima rata del PNRR del dicembre 2026”. Anche a seguito dell’esito del confronto con la Commissione europea, il Governo intende procedere a una rimodulazione finale del Pnrr e met-

tere in sicurezza le risorse assegnate all’Italia. In questo senso è stata convocata una cabina di regia a Palazzo Chigi con tutti i soggetti coinvolti (comprese le associazioni delle imprese) per condividere la revisione del Piano da sottoporre al Parlamento nelle prossime settimane.

ANAC SU MODIFIChE

CONTRATTUALI

pER LAVORI

SUppLEMENTARI

E RIChIESTA DI REQUISITI

ULTERIORI

Con il parere n. 34 del 9 settembre 2025 l’Anac è intervenuta sulla corretta applicazione dei cc.dd. lavori supplementari che legittimano la modifica dei contratti in corso di esecuzione in presenza di particolari condizioni tassativamente indicate (art. 120, comma 1 lett. b del Codice Appalti). Tra le condizioni viene anche prevista la garanzia che il possibile aumento dei costi non ecceda il 50 per cento del valore iniziale del contratto, che i lavori suppletivi non siano stati previsti nel contratto iniziale e risultino sopravvenuti e necessari.

Precisa l’Anac che “l’accertamento, adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi del citato art. 120 è rimesso all’esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, la quale è tenuta altresì a verificare se la suindicata modifica si configuri come “sostanziale”, ossia se alteri considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, quale fattispecie non ammessa dalla disciplina di settore”.

“Discende in capo alla stazione appaltante l’obbligo di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per poter procedere legittimamente ad una modifica contrattuale” e non accedere a un ulteriore procedura pubblica per l’affidamento di lavori non previsti nel contratto iniziale.

In questo contesto normativo mere ragioni di opportunità non possono consentire infatti l’utilizzo di presupposti tassativamente indicati che richiedono una concreta motivazione degli “effettivi problemi o difficoltà cui si addiverrebbe seguendo le regole concorrenziali e di evidenza pubblica”.

In un altro parere (n.345 del 9 settembre) l’Anac si è espressa sulla compatibilità (rispetto agli articoli 10 e 100 del Codice Appalti) di un bando di servizi nel quale venivano richieste ben quattro certificazioni di qualità.

Le norme sui contratti pubblici impongono tipologie di requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali pertinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto; si sancisce inoltre la tassatività

delle cause di esclusione e il divieto di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o da leggi speciali.

Secondo l’Autorità la richiesta di più certificazioni di qualità non è compatibile con le prescrizioni e con i principi del Codice, non potendo rientrare tra i requisiti di ammissione, ma solo quali elementi premiali in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

Anac ha ritenuto, quindi, che “nel caso in esame, la richiesta di ben quattro certificazioni di qualità come requisito di capacità tecnica è in contrasto con i richiamati artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12, del Codice, nonché con il principio di accesso al mercato”. La stazione appaltante è stata sollecitata pertanto ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara e a procedere ad una nuova pubblicazione degli stessi, con previsione di nuovi termini per la presentazione delle offerte.

CONFERMA

DEL CONSIGLIO DI STATO: SÌ AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

pER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7397 del 19 settembre 2025), confermando recenti pronunciamenti di Tar e della stessa Adunanza Plenaria (n. 6 del 9 giugno 2025) ha espressamente affermato che l’obbligo di versamento del contributo Anac può essere assolto, prima della valutazione delle offerte, anche attraverso il ricorso al soccorso istruttorio.

Si ribadisce sostanzialmente che tale contributo costituisce una condizione estrinseca alla procedura di gara e non certo finalizzata alla qualificazione e selezione degli operatori.

In particolare, nella sentenza si evidenzia che già l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva chiaramente statuito che “da un lato, deve essere consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte - e non oltre questo momento - “a pena di ammissibilità” dell’offerta stessa, e, dall’altro lato, la stazione appaltante, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo, deve assegnare un termine all’operatore economico per effettuare il pagamento e, qualora l’adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre l’esclusione dalla procedura di gara”.

L’Adunanza Plenaria ha altresì chiarito che, se l’Amministrazione aggiudicatrice dispone la c.d. inversione procedimentale, il soccorso istruttorio

rimane ammissibile anche ai fini del versamento del contributo Anac e che solo nell’ipotesi in cui il pagamento non avvenga nel termine assegnato l’offerta deve essere esclusa.

Nella nuova sentenza, quindi, si consolida l’orientamento favorevole alla sanabilità del versamento Anac con soccorso istruttorio, coerentemente con i principi del nuovo Codice tendenti a favorire la massima partecipazione degli operatori.

pARLAMENTO EUROpEO: RISOLUZIONE

SU NUOVE DIRETTIVE

AppALTI

Con la Risoluzione del 9 settembre u.s., il Parlamento europeo ha evidenziato le diverse criticità che ancora condizionano il mercato degli appalti pubblici e ha indicato gli elementi salienti che dovranno orientare la nuova riforma delle direttive sugli appalti pubblici. Il testo del documento è composto da una prima parte che elenca i “considerando” (effetti applicativi delle misure vigenti e indicazione delle questioni da risolvere), gli obiettivi strategici, le sfide principali, gli ambiti suscettibili di miglioramento, la trasformazione digitale e le raccomandazioni specifiche per il miglioramento degli appalti pubblici europei.

Il Parlamento rileva come, nonostante le normi attuali stimolino l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso continui a risultare dominante (in alcuni Paesi rappresenta il 95% delle aggiudicazioni), con l’effetto di abbassare la qualità dei lavori e dei servizi, comprimere i margini delle imprese e generare rischi crescenti di lavoro irregolare. Secondo il Parlamento, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere un obiettivo strategico delle nuove direttive, da declinare attraverso parametri oggettivi e misurabili:

- qualità tecnica;

- riduzione dell’impatto ambientale;

- innovazione digitale;

- rispetto dei contratti collettivi;

- promozione dell’occupazione qualificata. Richiamando precedenti sentenze della Corte di Giustizia, la Risoluzione rileva che “gli operatori economici debbono rispettare, nell’esecuzione degli appalti pubblici, gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, che costituiscono un principio vincolante, al pari degli altri principi … vale a dire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità”.

Importante il passaggio sul subappalto ritenuto

“fondamentale per garantire una concorrenza leale per le Pmi e la loro capacità di fare affidamento su competenze specialistiche; che può anche migliorare l’efficienza, l’innovazione e la partecipazione delle Pmi agli appalti pubblici”; va tuttavia considerato “che, a causa delle ambiguità giuridiche e di una scarsa applicazione delle norme, molteplici livelli di subappalto possono diluire la responsabilità, aumentare i rischi di violazioni del diritto del lavoro e ostacolarne l’efficace applicazione”.

Si evidenzia altresì una preoccupante contrazione della concorrenza. Il Parlamento “deplora che la concorrenza negli appalti pubblici sia notevolmente diminuita nell’ultimo decennio, come sottolineato nella relazione speciale della Corte dei conti europea, con un conseguente aumento del numero di gare con un’unica offerta o nessuna offerta; deplora inoltre che la stessa relazione rilevi che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono agli appalti strategici in misura molto limitata e che la percentuale di procedure che utilizzano criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo è molto limitata; riconosce che il ricorso agli appalti pubblici strategici è rimasto limitato a causa della man-

canza di certezza giuridica nell’interpretazione del requisito del “collegamento con l’oggetto dell’appalto” previsto per le amministrazioni aggiudicatrici e del conseguente timore di controversie”.

Sul piano internazionale, inoltre, si segnala la concorrenza sleale di operatori extra-UE sostenuti da sovvenzioni o protetti da mercati chiusi, mentre l’UE resta il mercato più aperto al mondo.

La digitalizzazione viene individuata come strumento essenziale per rendere il sistema più efficiente e trasparente (garantendo tracciabilità completa delle operazioni) e in grado di ridurre drasticamente i costi amministrativi e facilitare l’accesso delle Pmi.

Tra le Raccomandazioni specifiche agli Stati membri si evidenziano:

- la promozione della suddivisione in lotti per facilitare la partecipazione delle Pmi;

- la semplificazione delle procedure per ridurre tempi e contenziosi;

- la previsione di pagamenti rapidi, che rappresentano un elemento vitale per la liquidità delle imprese.

(C)

Scambi fra Soci

CeSSione di bar, gelateria, Caffetteria, paStiCCeria

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ri-

cevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

Impresa della Bassa Friulana valuta la cessione della propria attività di bar, gelateria, caffetteria e pasticceria.

Si tratta di un’attività ben avviata da diversi anni che si sviluppa in un locale, a cui ha accesso il pubblico, di circa 100 mq, con spazi interni ed esterni, con annesso laboratorio di circa 150 mq., cantina e dotata di tutti gli arredi e l’attrezzatura.

(CS)

Scadenze aziendali del mese di

ottobre

2025

il Calendario delle SCadenze per il meSe di ottobre 2025

MERCOLEDÌ 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDÌ 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE – RATEIZZAZIONE – Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

SABATO 25 (pOSTICIpA A LUNEDÌ 27)

MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2025.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti di beni e servizi relativi al mese di settembre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

VENERDÌ 31

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2025.

RIMBORSO IVA INFRANNUALE – Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre.

MODELLO 770/2025 - Scade il termine per la trasmissione del modello 770/2025 ordinario e semplificato relativo al periodo d’imposta 2024.

LIQUIDAZIONE OSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva OSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni OSS.

MODELLO REDDITI 2025 - TELEMATICO - Sca-

de il termine per la trasmissione telematica del modello Redditi 2025 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

OPZIONE TRASPARENZA - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2025 che vogliono scegliere tale regime per il triennio 2025 - 2027.

OPZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica da parte delle ditte individuali e società di persone, costituite nel 2025, per esercitare l’opzione per il regime “di bilancio” previsto per le società di capitali con riferimento al triennio 2025 - 2027.

(pZ)

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