Apinforma 19-2025

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APINFORMA

numero 19 31 ottobre 2025

IN PRIMO PIANO

NORD EST ACADEMY AQM-METL AB

Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità

Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est

L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallogra e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.

Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, o rendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità

Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’o erta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di a rontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.

METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.

Formazione accreditata e certificata

AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.

Ambiti formativi

Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis

Trattamenti Termici

Metrologia

Automotive, Aerospace

I corsi si svolgono sia presso METL AB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati.

Seconda rata di acconto

Secondo acconto imposte soggetti aderenti al concordato

Il Conto Termico 3.0

Bando Marchi+ 2025

dove vuoi, quando vuoi

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Sede legale

Via Oderzo, 10 UDINE

Sede commerciale

Corso Spagna, 18 Padova (PD) t. +39 049.2950270

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Seconda rata di acconto

il termine Slitta a lunedì 1° diCembre

pREMESSA

Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2025. Poiché la scadenza cade si domenica tale termine viene posticipato a lunedì 1° dicembre 2025. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfetari. L’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo (50% ciascuna).

Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR.

La percentuale del 50% riguarda esclusivamente i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle storiche percentuali del 40% e 60%.

La base di calcolo dell’acconto è il 100% delle imposte dovute per l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires, l’Irap e cedolare secca. È consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso.

Si evidenzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento.

Non è consentito per le sole persone fisiche rateizzare il versamento del secondo acconto in 5 rate per i titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 170.000 euro.

IRpEF

L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte.

Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, “Differenza” del modello Redditi 2025. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61.

Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente:

- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto;

- supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;

- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.

A questo punto entrano in campo le regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 50%.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2025.

IRES

Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte.

Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti:

- pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2025 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 1° dicembre 2025 oppure entro l’undicesimo mese dell’esercizio. - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Anche per questi contribuenti le nuove regole modificano le percentuali di versamento a seconda si tratti di soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 50%.

Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 del modello Redditi 2025 SC o l’RN 28 di Redditi 2025 ENC. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2025.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.

IRAp

L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate.

Persone fisiche, si ricorda che l’art. 1 comma 8 della legge 234/2021 ha esonerato le persone fisiche dal versamento dell’Irap. L’esonero opera sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi. Con riferimento all’Irap quindi, questi soggetti non sono tenuti al versamento di acconti e saldi.

Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2024 risultava:

- pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto;

- superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025;

- superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2024, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 50% %.

Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2025.

Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è:

- pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto;

- superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 1° dicembre 2025;

- superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 50%.

Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2025. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2025.

RIDETERMINAzIONE

DEGlI ACCONTI

In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti qualora si utilizzi il metodo storico. In pratica si deve considerare quale imposta del periodo prece-

dente quella che si sarebbe ottenuta senza considerare specifiche disposizioni.

I casi in cui si deve procedere al ricalcolo dell’imposta dell’anno precedente riguardano:

- imprese e professionisti che nel 2024 hanno effettuato nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato beneficiando di una maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale;

- i distributori carburanti, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico;

- i noleggiatori occasionali di imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%

- le imprese che hanno ricevuto liberalità da imprese in crisi o in procedura concorsuale le quali non concorrono alla formazione del reddito come sopravvenienze attive.

CAlCOlO DEll’ACCONTO

CON Il METODO pREvISIONAlE

Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia inferiore rispetto all’anno precedente, può:

- eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta;

- non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso.

La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente può utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa.

L’acconto da versare, a consuntivo, dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela per evitare di incorrere in sanzioni.

CONSOlIDATO E TRASpARENzA

L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale,

ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. L’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato.

In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse.

Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione.

Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili.

Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.

CEDOlARE

SECCA

I contribuenti che nel 2024 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote:

- 10% per i contratti a canone concordato;

- 21% per i contratti a canone libero;

- 26% per i contratti dal secondo immobile in poi.

Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione.

In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef.

Qualora nel 2025 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto

Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2025.

In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2025, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.

La percentuale dell’acconto, se calcolata con il metodo storico, è del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, allineandola in questo modo alle altre imposte. L’importo da prendere in considerazione è quello indicato nel rigo LC1 colonna 5 “Differenza”, utilizzando le regole previste per l’Irpef. Considerato che si applicano le stesse regole previste per gli acconti Irpef e che l’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna, queste regole sono applicabili anche per la cedolare secca.

Conseguentemente se l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente:

- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto;

- supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo LC1, campo 5. L’acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;

- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.

A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50% (50% x 100%), andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2025, la seconda entro il 1° dicembre 2025 nella restante misura sempre del 50% (50% x 100%).

Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2025.

ACCONTO

IvIE E IvAFE

Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e

IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW6, campo 5, per l’IVAFE, ovvero, rigo RW7 campo 5 per l’IVIE del modello Redditi 2025 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025 se detto importo non supera € 257,52;

- in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 1° dicembre 2025, se l’importo è superiore a € 257,52.

I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente:

- 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE;

- 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.

Anche per questi tributi vale quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2020, conseguentemente il versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, potranno versare il dovuto in due rate di pari importo.

ADDIzIONAlI IRpEF

Per quanto riguarda l’addizionale regionale non è previsto il versamento degli acconti.

Per l’addizionale comunale l’acconto deve essere versato entro il termine per il saldo dell’Irpef è conseguentemente andava versato entro il termine del saldo del modello Redditi 2025.

SOCIETà

DI COMODO

Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2025 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.

pROSpETTO

“ACCONTO”

Nel quadro RN del modello Redditi 2025 PF è presente il prospetto “Acconto 2025” nel quale si deve riportare l’ammontare dell’acconto dovuto. Nel rigo RN62 si deve sempre riportare l’acconto dovuto applicando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare utilizzando il metodo previsionale. Nel rigo RN61 si devono riportare anche i dati relativi alla rideterminazione dell’acconto 2025 al ricorrere dei seguenti casi:

- assoggettamento a cedolare secca di immobili dal 2025;

- fuoriuscita dalla cedolare secca di immobili dal 2025;

- imprese che nel 2025 sono passate dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa, in questi casi le rimanenze finali 2024 costituiscono costo deducibile per il 2025. In presenza di rimanenze significative può comportare una riduzione del reddito 2025 e conseguentemente può risultare conveniente applicare il metodo previsionale.

COMpENSAzIONE

È possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta.

Si ricorda che il limite massimo di compensazione di 2 milioni di euro.

Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni.

Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate.

Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio 2024 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio 2023 e 2024 pari a 8.

Il limite è ulteriormente elevato a 50.000 euro per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio 2024 almeno pari a 9 oppure un punteggio medio 2023 e 2024 pari a 9.

I soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale CPB 2024 - 2025 usufruiscono dei benefici del regime premiale, con conseguente esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50.000 euro, a prescindere dal punteggio ISA conseguito per tali anni. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’u-

tilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

OMESSO E INSUFFICIENTE vERSAMENTO

La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è stata ridotta, a far data dal 1° settembre 2024, dal D. Lgs. 87/2024 che ha apportato anche alcune modifiche all’articolo 13, D. Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del “ravvedimento operoso”.

Le principali novità del decreto hanno riguardato: - la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 219/2023 e del D. Lgs. 13/2024;

- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25% modificando in questo modo anche la griglia delle sanzioni ridotte in caso di applicazione del ravvedimento operoso.

Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

In questo caso la sanzione è ridotta, in vigore per le sanzioni commesse dal 1° settembre 2024, è pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,25% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,39% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,125% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2025 nella misura del 2%.

RATEIzzAzIONE

Si ricorda che l’acconto di novembre non è rateizzabile.

(pz)

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Secondo acconto imposte soggetti aderenti al concordato

previSta una maggiorazione del 10% per le dirette e del 3% per l’irap

lA MAGGIORAzIONE

DEl SECONDO ACCONTO

Dopo aver analizzato nell’articolo che precede le regole previste per il secondo acconto delle imposte relative al 2025, vediamo ora le particolari regole previste per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB).

Il D. Lgs. 13/2024 ha previsto, per il primo periodo di adesione al CBP, una particolare modalità di determinazione dell’acconto di novembre.

Più precisamente per chi ha optato per il calcolo dell’acconto con metodo storico (guardando quindi all’imposta relativa al periodo precedente), dovrà versare una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente, (in genere il 2024) rettificato dalle componenti straordinarie.

La maggiorazione sull’acconto IRAP calcolato con metodo storico è invece pari al 3%.

Nessun impatto su questo fronte in caso di adozione del calcolo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

SECONDO ACCONTO

SOGGETTI CON ADESIONE

CpB 2025 - 2026

Utilizzo del metodo storico

Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB e utilizzano il metodo storico, il secondo acconto delle imposte relativo al 2025 deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, prendendo a base l’imposta relativa al 2024, aggiungendo una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il redi-

to concordato e quello relativo al 2024, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024 (togliendo quindi le componenti straordinarie, plus e minusvalenze, sopravvenienze, perdite da partecipazione e quelle fiscali pregresse).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito a questo proposito che la maggiorazione è dovuta anche quando il contribuente nel 2024 non abbia fatto versamenti, mentre qualora il valore al rigo P04 fosse stato negativo a rigo P04, la maggiorazione deve essere calcolata sulla differenza tra P06 e zero. Per quanto riguarda l’Irap la maggiorazione da calcolare in caso di utilizzo del metodo storico è pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordata e quella dichiarata per il 2024, rettificata anche in questo caso dalle componenti straordinarie. Si deve quindi considerare la differenza tra il rigo P08 e P05 del modello CPB. Volendo esemplificare si pensi ad un imprenditore soggetto agli ISA che ha aderito al CPB e che:

- ha dichiarato un reddito 2024 indicato al rigo P04 di 25.000;

- ha concordato un reddito di 27.000 (rigo P06).

Il contribuente dopo aver calcolato con le consuete modalità l’acconto dovuto utilizzando il metodo storico per l’anno in corso, entro il 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica) dovrà versare l’acconto. Quest’ultimo dovrà essere incrementato della maggiorazione riservata a chi ha aderito al CPB, del seguente importo (27.000 - 25.000) X 10% = 200 euro.

Utilizzo del metodo previsionale

Se il contribuente decide di utilizzare il metodo previsionale, la seconda rata dell’acconto relativa al 2025 deve essere calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto già versato in sede di primo acconto.

SOGGETTI

CHE HANNO ADERITO

Al CpB 2024 - 2025

Per i soggetti che hanno aderito al CPB 20242025, il 2025 rappresenta il secondo anno di ap-

plicazione del concordato e l’acconto va determinato secondo le regole ordinarie, considerando il reddito concordato.

Per i soggetti che utilizzano il metodo storico si dovrà quindi considerare l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2024, senza considerare la parte di reddito 2024 concordato assoggettato alla “Flat tax incrementale”

Questi contribuenti dovranno fare riferimento all’imposta risultante dal rigo “Differenza” o “Ires dovuta” del modello Redditi 2025 o al rigo IR21 del modello Irap 2025.

SECONDO ACCONTO

SOGGETTI FORFETTARI

I soggetti forfettari hanno potuto aderire al CPB solo per il 2024, per quantificare l’acconto 2025 con il metodo storico si deve fare riferimento

all’imposta dovuta per il 2024 di cui al rigo LM42 “Differenza” del modello Redditi 2025.

Il vERSAMENTO

La maggiorazione deve essere versata sempre utilizzando il modello F24 entro i termini previsti per l’acconto, vale a dire entro il 1° dicembre 2025.

I codici tributo utilizzabili per il versamento della maggiorazione sono stati istituiti con la risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024 dell’Agenzia delle entrate e sono:

- 4068 maggiorazione acconto Irpef soggetti ISA;

- 4069 maggiorazione acconto Ires soggetti ISA;

- 4070 maggiorazione acconto Irap soggetti ISA.

(pz)

Il Conto Termico

3.0

agevolata l’effiCienza energetiCa e la produzione di energia termiCa

pREMESSA

La transizione ecologica impone scelte capaci di incidere in modo significativo sull’ambiente, per aiutare privati e imprese in questo passaggio il Governo con il D.M. 7 agosto 2025 ha rinnovato il suo impegno con il Conto Termico 3.0. Si tratta di un incentivo pensato per sostenere interventi di riqualificazione energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare nell’ambito privato e della Pubblica Amministrazione.

Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Conto Termico si presenta con regole più semplici e una visione fortemente orientata alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio nazionale, coerentemente con gli obiettivi europei.

È uno strumento utile per chi vuole sostituire vecchi impianti, coibentare edifici, installare pompe di calore, pannelli solari termici o sistemi di automazione avanzati, accedendo a contributi che variano dal 65% al 100% delle spese sostenute.

COS’è

Il CONTO TERMICO 3.0

E A COSA SERvE?

Il Conto Termico 3.0 è uno strumento di incentivazione, aggiornato con il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, che promuove la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed è l’evoluzione del Conto Termico 2.0, introdotto nel 2016.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da una parte favorire la transizione ecologica del patrimonio edilizio nazionale; dall’altra, abbattere i costi energetici per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

A differenza di altri incentivi fiscali (come il Superbonus), il Conto Termico non prevede detrazioni IRPEF, ma un rimborso diretto, gestito dal GSE

(Gestore dei Servizi Energetici). In pratica, il soggetto che realizza l’intervento riceve direttamente sul proprio conto corrente il contributo spettante, in un’unica soluzione o in rate annuali costanti fino a 5 anni.

Lo strumento diventa molto interessante per i soggetti che non dispongono delle risorse finanziarie per affrontare l’investimento nell’immediato.

Il nuovo Conto Termico si propone come uno strumento versatile e concreto per migliorare l’efficienza energetica in ambito edilizio, con una particolare attenzione verso:

- gli edifici pubblici, spesso datati e ad alta dispersione termica;

- i piccoli comuni, che possono ottenere rimborsi fino al 100% della spesa;

- le imprese del terziario, che vogliono contenere i consumi e valorizzare la propria immagine green.

NORMATIvA

DI RIFERIMENTO

Il Conto Termico 3.0 è regolato dal D.M. 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, che aggiorna in modo sostanziale le regole stabilite dai precedenti decreti del 2012 e del 2016 (rispettivamente il DM 28 dicembre 2012 e il DM 16 febbraio 2016), integrandole con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e dalle direttive europee più recenti.

Il nuovo decreto tiene conto anche del PNRR, dei regolamenti europei sugli aiuti di Stato (Reg. UE 2023/1315), e della necessità di razionalizzare gli strumenti esistenti alla luce degli obiettivi climatici al 2030.

lE pRINCIpAlI NOvITà RISpETTO AllA vERSIONE pRECEDENTE

Rispetto alla versione precedente (Conto Termico 2.0), il decreto di agosto introduce numerose novità sostanziali quali:

- l’aumento della spesa massima disponibile, portata a 900 milioni di euro annui, di cui 400 destinati agli enti pubblici e 500 ai soggetti privati;

- incentivo fino al 100% per i comuni sotto i 15.000 abitanti, una misura pensata per supportare le realtà locali con meno risorse tecniche ed economiche.

- nuove tecnologie ammesse, tra cui:

* sistemi di building automation avanzata, * stazioni di ricarica per veicoli elettrici, * impianti fotovoltaici con accumulo abbinati a pompe di calore.

- semplificazione delle procedure: accesso più snello, regole chiare, maggiore trasparenza nella gestione delle pratiche attraverso il Portaltermico del GSE.

- introduzione degli interventi multintervento e progetti integrati, che permettono di combinare più azioni (es. coibentazione + impianto + automazione) in un unico progetto incentivato.

- valorizzazione dell’economia circolare, con la possibilità di utilizzare componenti ricondizionati certificati.

Il decreto conferma il ruolo centrale del GSE - Gestore dei Servizi Energetici, quale unico soggetto responsabile per la valutazione, l’ammissione e l’erogazione degli incentivi, con poteri di controllo e revoca in caso di violazioni.

SOGGETTI

AMMESSI

Il nuovo decreto chiarisce chi può usufruire degli incentivi, distinguendo tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con alcune novità importanti rispetto alle versioni precedenti.

Amministrazioni pubbliche

Possono accedere agli incentivi:

- Comuni, province, regioni e altri enti territoriali;

- Scuole, università, ospedali pubblici;

- Enti pubblici economici, ex Istituti autonomi per le case popolari (oggi ATER o ERP);

- Autorità portuali;

- Società in house che gestiscono edifici pubblici;

- Concessionari di servizi pubblici che utilizzano immobili di proprietà pubblica;

- Cooperative edilizie di abitazione iscritte all’albo nazionale;

- Società cooperative sociali iscritte nei registri regionali;

- Associazioni e consorzi tra enti pubblici. Una grande novità riguarda i piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti), per i quali è prevista la possibilità di ricevere incentivi fino al 100% delle spese ammissibili.

Soggetti privati

Il decreto distingue due grandi categorie:

A) privati in ambito terziario

Possono accedere agli incentivi per interventi su immobili destinati ad attività economiche o professionali:

- uffici

- negozi

- laboratori

- alberghi

- imprese artigiane e industriali

- liberi professionisti

- associazioni senza scopo di lucro che operano nel terziario

B) privati in ambito residenziale

Solo per interventi di produzione di energia termica (non di efficienza energetica), possono accedere:

- persone fisiche

- condomìni

- cooperative edilizie

- proprietari di abitazioni private

- affittuari con titolo giuridico

In sintesi, mentre gli interventi di efficienza energetica sono riservati al settore pubblico e al terziario, quelli per la produzione di energia termica da rinnovabili sono aperti anche al comparto residenziale privato.

Sono inoltre ammessi ai benefici anche gli Enti del terzo settore.

INTERvENTI

INCENTIvABIlI

Il Conto Termico 3.0 finanzia un’ampia gamma di interventi di piccole dimensioni, mirati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a produrre energia termica da fonti rinnovabili. Il decreto distingue chiaramente le due grandi aree di intervento, entrambe regolamentate e incentivabili secondo specifici requisiti tecnici.

Interventi per l’efficienza energetica (art. 5 del decreto)

Riservati a:

- amministrazioni pubbliche

- soggetti privati del terziario

Si tratta di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Le tipologie incentivabili sono:

- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, tetti, pavimenti)

- Sostituzione di infissi (porte, finestre, vetrate) con modelli ad alta efficienza

- Sistemi di schermatura solare e ombreggiamento esterno

- Trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB)

- Sostituzione dei sistemi di illuminazione interni ed esterni con LED efficienti

- Installazione di sistemi di building automation, controllo intelligente di luci e impianti

- Colonnine di ricarica elettrica, a condizione che siano installate insieme a pompe di calore

- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, anch’essi abbinati alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore

Questi interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e climatizzati, non su nuove costruzioni.

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8)

Aperti sia a:

- amministrazioni pubbliche

- soggetti privati (terziario e residenziale)

Sono incentivabili i seguenti interventi:

- Pompe di calore elettriche o a gas, che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica

- Sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia) o bivalenti

- Caldaie a biomassa, anche abbinate a pompe di calore

- Impianti solari termici per la produzione di ACS o per climatizzazione

- Scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici o a gas

- Allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti

- Microcogenerazione da fonti rinnovabili (fino a 50 kWe)

Anche in questo caso, gli impianti devono sostituire sistemi esistenti e operare su edifici climatizzati, serre o fabbricati rurali già in uso.

Interventi multintervento e progetti integrati

Il decreto ha introdotto il concetto di “multintervento”, ovvero la possibilità di combinare più interventi sullo stesso edificio (es. coibentazione + pompe di calore + fotovoltaico) all’interno di un unico progetto, che può ricevere un incentivo più elevato e su misura.

Vengono incentivati anche i “progetti integrati” approvati nell’ambito di programmi complessi, ad esempio all’interno del PNRR o di bandi regionali, con maggiore sinergia tra soggetti pubblici e privati.

REqUISITI

TECNICI

E lIMITI DIMENSIONAlI

Gli interventi devono rispettare requisiti minimi previsti negli allegati I e II del decreto, inoltre:

- la potenza massima per gli impianti termici è 2 MW;

- la superficie massima per impianti solari termici è 2.500 mq;

- non sono ammessi impianti in edifici in costruzione o non dotati di climatizzazione preesistente.

Il ventaglio di interventi incentivabili è quindi molto ampio e consente di personalizzare gli interventi in base alle esigenze specifiche dell’edificio, con un occhio attento sia alla sostenibilità ambientale che al risparmio economico.

ENTITà

DEll’INCENTIvO

Una delle caratteristiche più interessanti del Conto Termico 3.0 è la modalità di incentivo diretta, che lo distingue nettamente dalle classiche detrazioni fiscali. Infatti, il contributo viene erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sotto forma di bonifico in tempi relativamente brevi e non come credito d’imposta.

L’incentivo copre una percentuale della spesa ammissibile sostenuta per l’intervento e varia in base al tipo di intervento (efficienza energetica o rinnovabili), tecnologia utilizzata e potenza dell’impianto o dimensione dell’intervento.

Le percentuali sono:

- fino al 65% della spesa per la maggior parte degli interventi;

- fino al 100% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, a condizione che l’intervento sia realizzato su edifici di proprietà e utilizzati direttamente per fini istituzionali;

- limiti di potenza e superficie: max 2 MW per impianti termici e 2.500 mq per solare termico. È previsto anche un massimale di spesa per ogni tecnologia (specificato negli allegati tecnici al decreto), così da garantire l’equilibrio dei fondi.

DURATA

DEll’INCENTIvO

L’incentivo può essere erogato:

- in un’unica soluzione (entro 60 giorni dall’approvazione), se l’importo non supera i 5.000 euro;

- in rate annuali costanti, per una durata di 2 o 5 anni a seconda dell’intervento.

Per alcuni interventi sono previste delle durate standard indicate di seguito:

- 5 anni per coibentazione, sostituzione infissi, schermature solari, building automation, trasformazione in NZEB, ecc.

- durata variabile (spesso 2 anni) per generato-

DUBBIO?

Dipendenti infedeli. Truffe digitali. Telefoni spiati. Concorrenza sleale.

ri di calore o scaldacqua domestici, a seconda della tipologia.

La rateizzazione serve a evitare sovraccarichi di spesa pubblica e stimolare una pianificazione energetica sostenibile nel tempo.

MODAlITà

DI EROGAzIONE

Una volta completato l’intervento, il soggetto responsabile deve:

1. accedere al Portaltermico del GSE;

2. compilare la scheda-domanda allegando i documenti richiesti;

3. attendere la valutazione tecnica del GSE;

4. in caso di esito positivo, sottoscrivere il contratto di incentivazione;

5. ricevere l’incentivo secondo la modalità prevista (una tantum o rate).

Il GSE ha fino a 90 giorni per completare la valutazione e l’erogazione della prima rata (o dell’intero importo, se sotto soglia).

qUAlI SpESE

SONO AMMISSIBIlI

AI FINI DEll’INCENTIvO?

Le spese ammissibili per il calcolo dell’incentivo riguardano solo i costi rientranti nelle categorie specificate nel decreto e saranno presi in considerazione dal GSE per determinare il contributo economico da erogare.

Efficienza energetica

Le spese ammesse per interventi di efficienza energetica (art. 6 del dm), comprensive di IVA (se costituisce un costo), sono:

A) isolamento termico dell’involucro:

- fornitura e posa in opera di materiali isolanti;

- realizzazione di strutture murarie supplementari;

- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

- installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, se necessaria per evitare condensa o muffe (UNI EN ISO 13788).

B) sostituzione di infissi:

- installazione di nuove finestre e porte ad alta efficienza;

- miglioramento o sostituzione dei componenti vetrati;

- smontaggio e dismissione di infissi preesistenti.

C) schermature solari:

- fornitura e posa di tende tecniche, frangisole e sistemi di ombreggiamento;

- sistemi di regolazione automatica;

- rimozione delle schermature preesistenti.

D) trasformazione in edificio NZEB:

- tutti i materiali e impianti necessari per raggiungere la classe “edificio a energia quasi zero”;

- demolizione e ricostruzione con tecniche di circolarità edilizia;

- eventuali interventi antisismici che migliorano anche l’isolamento.

E) illuminazione:

- sostituzione con impianti LED o altri sistemi efficienti;

- adeguamento dell’impianto elettrico;

- smontaggio dei sistemi preesistenti.

F) building automation:

- sistemi di domotica per il controllo energetico;

- adeguamenti agli impianti esistenti.

G) colonnine per auto elettriche:

- installazione di punti di ricarica e infrastrutture connesse;

- scavi, canalizzazioni, allacciamenti, solo se l’intervento è combinato con pompe di calore.

H) impianti fotovoltaici + accumulo:

- fornitura e posa di pannelli fotovoltaici, batterie e opere di allaccio alla rete.

I) prestazioni professionali:

- progettazione, direzione lavori, collaudi, diagnosi energetiche e APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Interventi di produzione di energia termica da rinnovabili

Le spese per interventi di produzione di energia termica da rinnovabili (art. 9 del dm) ammesse sono:

- smontaggio e dismissione degli impianti esistenti;

- fornitura e installazione di:

* pompe di calore

* caldaie a biomassa

* scaldacqua a pompa di calore

* impianti solari termici

* sistemi ibridi/bivalenti

* unità di microcogenerazione

- tutte le opere idrauliche, murarie, elettriche e meccaniche correlate;

- sistemi di contabilizzazione del calore (obbligatori per impianti oltre 200 kW);

- sottostazioni di utenza e connessioni per teleriscaldamento;

- allacciamenti alla rete elettrica nazionale, se previsti (es. per microcogenerazione);

- prestazioni professionali come sopra.

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Non sono ammesse le spese per edifici in costruzione (categoria catastale F), i materiali o impianti non certificati o non conformi alle norme e gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore del decreto, salvo casi specifici (es. enti pubblici con procedura avviata).

COME ACCEDERE

Al pORTAlE

E DOCUMENTI

L’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0 viene eseguita tramite una procedura digitalizzata e centralizzata tramite il Portaltermico del GSEGestore dei Servizi Energetici.

Il Portaltermico è utilizzabile per la gestione di tutte le pratiche legate al Conto Termico. È disponibile al seguente indirizzo: www.gse.it/serviziper-te/efficienza-energetica/conto-termico

Per accedere è necessario:

- Essere in possesso di SPID, CIE o CNS;

- Registrarsi come soggetto responsabile (chi ha sostenuto le spese) o soggetto delegato (es. tecnico abilitato).

Modalità di richiesta: accesso diretto o prenotazione.

Per i soggetti privati e imprese il decreto prevede l’accesso diretto (a intervento concluso):

- si presenta la domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori;

- si deve allegare tutta la documentazione tecnica e amministrativa.

Per la corretta compilazione della scheda-domanda e per la valutazione da parte del GSE, sono necessari:

- scheda tecnica dell’intervento (modello online del GSE);

- fatture dettagliate delle spese sostenute;

- bonifici parlanti o documentazione dei pagamenti;

- relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.);

- APE (Attestato di Prestazione Energetica), ove richiesto;

- certificazioni ambientali, per esempio per le caldaie a biomassa (almeno 4 stelle nelle zone critiche);

- dichiarazione di conformità degli impianti e libretti di impianto aggiornati;

- certificato di collaudo o SAL finale, per gli edifici pubblici;

- documenti catastali che attestino l’esistenza dell’edificio.

Tutta la documentazione deve essere in formato digitale, firmata elettronicamente ove previsto. (pz)

Bando Marchi+ 2025

agevolazioni alle pmi per la regiStrazione di marChi europei e internazionali.

preSentazione delle domande

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 4 diCembre 2025

pREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 344/MM del 27 ottobre 2025 per comunicare che, con Decreto direttoriale del 29 settembre 2025 (di seguito “d.d. del 29.9.2025”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il bando “Marchi+”, con l’obiettivo di favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e di marchi internazionali presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) da parte di imprese di micro, piccola e media dimensione attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

La gestione della misura agevolativa è stata affidata a Unioncamere, che curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, anche tramite Si. Camera S.c.r.l., sua struttura in house.

La dotazione finanziaria è di euro 2.000.000,00, di cui il 5% destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

1.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le MPMI con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, sono titolari di:

- marchio europeo (id. Misura A), avendo effettuato il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO, ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito dopo l’1.1.2022 e ottenuto la registrazione del marchio presso

EUIPO in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo;

- marchio internazionale (id. Misura B), avendo effettuato, dopo l’1.1.2022, almeno una delle seguenti attività:

* depositato la domanda di registrazione presso OMPI di marchio registrato a livello nazionale presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

* depositato la domanda di registrazione presso OMPI del marchio, per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o EUIPO, e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

* depositato la domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione, nonché

* avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI del marchio antecedentemente alla presentazione della domanda di partecipazione.

2. SpESE AMMISSIBIlI

Sono agevolabili i seguenti costi:

- le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale;

- l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni, quali:

a) progettazione della rappresentazione del marchio;

b) assistenza della domanda di marchio presso gli uffici competenti;

c) ricerca di anteriorità;

d) assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto dei servi-

zi ammissibili, di cui innanzi, previste rispettivamente per le Misure A e B, si rinvia ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del d.d. del 29.9.2025.

Le tasse di deposito/registrazione e tutte le spese ammissibili devono risultare da fatture e devono essere state sostenute dopo l’1 gennaio 2022 e antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

3. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, e non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione Europea. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non siano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole del cumulo.

4. INTENSITà

DEll’AGEvOlAzIONE

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% dei costi ammissibili sostenuti per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni (elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere), entro l’importo massimo di euro 6.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna voce di costo come segue:

- progettazione della rappresentazione: euro 1.500,00;

- assistenza per il deposito: euro 300,00;

- ricerche di anteriorità:

a) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi all’Italia: euro 550,00;

b) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi a tutti i Paesi dell’UE: euro 1.500,00.

Per uno stesso marchio, i servizi di anteriorità delle lett. a) e b) sono alternativi, pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca;

- assistenza legale di azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni, indipendentemente dal loro numero: euro 1.500,00;

- tasse di deposito: 80% del costo sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio. Nel caso di imprese in possesso della certificazio-

ne della parità di genere l’aliquota è elevata all’85%.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% dei costi ammissibili (elevata al 95% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere), entro l’importo massimo di euro 9.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna tipologia di voce di costo come segue:

- progettazione della rappresentazione: euro 1.650,00;

- assistenza per il deposito: euro 350,00;

- ricerche di anteriorità:

a) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi all’Italia: euro 630,00;

b) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi a tutti i Paesi dell’UE: euro 1.800,00;

c) per ciascun Paese non UE: euro 700,00. Per uno stesso marchio, i servizi di anteriorità delle lett. a) e b) sono alternativi, pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca;

- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a:

a) opposizioni, indipendentemente dal loro numero, seguenti al deposito della domanda di registrazione: euro 1.800,00; b) rilievi degli uffici nazionali, fino a un massimo di 3, seguenti al deposito della domanda di registrazione: euro 600,00 per singolo rilievo;

- tasse di registrazione: 90% o, nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, 95% del costo sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio.

5. pRESENTAzIONE

DEllA DOMANDA

La domanda di partecipazione, a pena d’inammissibilità, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo le modalità indicate nel sito www.2025marchipiu.it e va presentata

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 4 dicembre 2025.

In caso di disponibilità finanziarie residue, le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni successivi dal lunedì al venerdì fino a esaurimento delle risorse.

La domanda di partecipazione, generata dalla

piattaforma informatica, deve, a pena d’inammissibilità, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale sulla base di apposita procura.

La documentazione da allegare alla domanda, prevista dall’art. 7 del d.d. del 29.9.2025, è scaricabile dal link.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A che per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare, nella stessa domanda, le agevolazioni previste per le Misure A e B (sempre che nella Misura B non si indichi l’UE come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa.

Più marchi non possono essere cumulati in un’unica domanda, ma deve essere presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

6. ISTRUTTORIA, vAlUTAzIONE

DEllA DOMANDA

ED EROGAzIONE

DEl CONTRIBUTO

Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. In caso di insufficienza di

fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento della dotazione disponibile, verranno sospese e istruite qualora si liberino risorse a seguito di rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

L’istruttoria delle domande prevede la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione, oltre alla sussistenza dei requisiti, alle condizioni di ammissibilità previste dal bando, nonché, sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure.

L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L’erogazione dell’agevolazione verrà effettuata con accredito direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dall’impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Nuova soglia di esenzione per il CBAM

gli importatori Che introduCono nell’unione meno di 50 tonnellate annue di beni Cbam Sono eSentati dagli obblighi di legge

Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il Regolamento 2023/956 (CBAM). Le modifiche al regolamento CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) si inseriscono nel più ampio pacchetto legislativo “Omnibus”, presentato dalla Commissione europea con l’obiettivo di semplificare la normativa dell’UE, rafforzare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva.

Il Regolamento UE 2025/2083 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e introdurrà cambiamenti significativi nelle modalità di applicazione del meccanismo.

COS’è Il CBAM

Il CBAM è un sistema che applica un costo del carbonio sui prodotti importati nell’UE in base alle emissioni incorporate nella loro produzione. Questo strumento consiste in un’imposta indiretta destinata al bilancio dell’Unione Europea che viene applicata a determinate tipologie merci (ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e l’idrogeno) provenienti da Paesi terzi nel momento in cui anno ingresso nel territorio doganale europeo in ragione della quantità di emissioni di gas serra incorporati nelle merci stesse.

L’obiettivo principale dell’Unione Europea è contrastare il fenomeno del carbon leakage (delocalizzazione delle emissioni), cioè lo spostamento della produzione in paesi con regole ambientali meno restrittive.

Si configura come una sorta di dazio “antidumping ambientale” che introdurrà un tributo sul carbonio incorporato nelle merci importate dai paesi extra-UE.

Il fine dichiarato dell’Unione Europea è quello di ridurre l’inquinamento prevedendo il pagamento

di una tassa per ogni tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera durante i cicli produttivi delle merci oggetto dell’importazione nella Unione Europea. In realtà, non ci sarà una diminuzione dell’inquinamento nel pianeta, ma solo una tassa sulle merci importate, che le aziende dell’Unione Europea, pagheranno all’Europa per le emissioni di carbonio che si sono rese necessarie per la loro produzione nei Paesi terzi.

COME FUNzIONA

Terminato il periodo transitorio di applicazione del nuovo meccanismo doganale (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025), che prevede principalmente adempimenti informativi, gli operatori che intendono importare le merci “climaticamente impattanti” (ferro, ecc.) nel mercato europeo dovranno presentare domanda di autorizzazione per ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”.

L’operatore autorizzato sarà tenuto annualmente a presentare la “dichiarazione CBAM”, con la quale si dà indicazione del quantitativo di merci importato e del corrispondente valore di carbonio che esso esprime, nonché del numero di certificati CBAM da restituire.

Il dichiarante autorizzato potrà acquistare dallo Stato membro in cui è stabilito i “certificati CBAM”, necessarie per poter immettere in libera pratica le merci. A cadenza annuale fissata, il dichiarante autorizzato sarà tenuto a restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate, come risultanti dalla dichiarazione presentata. Questo sistema ricalca il modello del mercato dei certificati (verdi e bianchi), già da tempo applicati nel campo energetico, con i quali, posto l’obbligo normativo di immissione nel mercato di una certa quota di energia pulita, si va a creare un mercato di titoli (certificati) incorporanti quote di energia pulita funzionale il cui prezzo, che aumenta al diminuire della disponibilità dei titoli, dovrebbe disincentivare l’acquisto dei certificati e spingere, al contrario, all’adeguamento della produzione ai parametri normativi di sostenibilità.

Come citato in premessa con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2083 ci sono le no-

vità più rilevanti che semplificano significatamene l’adempimento per le imprese italiane che di seguito illustriamo.

ESENzIONI

pER I pICCOlI IMpORTATORI

Tra le modifiche più significative per le nostre imprese Associate figura l’introduzione di una nuova soglia minima. In base a questa disposizione, gli importatori che introducono nell’Unione meno di 50 tonnellate annue di beni CBAM sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento.

La misura ha un impatto particolarmente rilevante per le nostre piccole e medie imprese, che rappresentano la maggior parte degli operatori interessati da questa semplificazione.

DEROGA TEMpORANEA

All’OBBlIGO

DI AUTORIzzAzIONE

pER I DICHIARANTI CBAM

Come indicato in premessa, a partire dal 1° gennaio 2026, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti avrebbero dovuto ottenere preventivamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per poter importare merci.

A seguito delle modifiche introdotte, è stata prevista una deroga transitoria gli operatori che presentano domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 potranno continuare temporaneamente a importare merci anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa.

Questa misura è stata introdotta per garantire la continuità delle importazioni nella fase immediatamente successiva al periodo transitorio.

pREzzO DEl CARBONIO

pAGATO IN UN pAESE TERzO

Il regolamento elimina il requisito relativo al paese di origine delle merci, consentendo così a un dichiarante CBAM autorizzato di richiedere nella propria dichiarazione una riduzione del numero di certificati da restituire tenendo in considerazione il prezzo del carbonio pagato in un qualsiasi paese terzo. La modifica è giustificata dal fatto che il prezzo del carbonio potrebbe essere stato pagato in un paese terzo diverso da quello di origine delle merci importate.

OBBlIGO DI ACqUISTO

DEI CERTIFICATI CBAM

Con riferimento all’obbligo di acquisto dei certi-

ficati CBAM, in origine la vendita di questi certificati da parte degli Stati membri avrebbe dovuto iniziare nel 2026, è stato posticipato l’avvio a febbraio 2027.

Inoltre, la precedente normativa prevedeva che al termine di ogni trimestre il numero di certificati detenuti corrispondesse almeno all’80 % calcolate sulla base dei valori predefiniti, il nuovo regolamento ha modificato l’obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di mantenere un numero minimo di certificati CBAM sul proprio conto nel registro, infatti, la soglia è ridotta al 50 % e viene introdotta una maggiore flessibilità nei criteri di calcolo. I dichiaranti possono infatti basarsi alternativamente sui valori predefiniti privi di maggiorazione oppure sui dati relativi ai certificati restituiti per le stesse categorie merceologiche e Paesi d’origine nell’anno precedente.

TERMINE

pER lA pRESENTAzIONE

DEllA DICHIARAzIONE CBAM

ANNUAlE

Solo nel 2027 (in riferimento all’anno di importazione 2026), i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno presentare la dichiarazione CBAM annuale entro il 30 settembre dell’anno successivo, in luogo della precedente scadenza prevista per il 31 maggio.

DISCIplINA

SUl RIACqUISTO

DEI CERTIFICATI CBAM

Viene modificata anche la disciplina sul riacquisto dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti. Con la precedente norma, il numero di certificati CBAM riacquistabili era limitato a un terzo del totale acquistato nell’anno civile precedente, e la richiesta di riacquisto doveva essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di restituzione dei certificati. Con la nuova disciplina si prevede che il numero di certificati CBAM oggetto di riacquisto sia pari al totale dei certificati che il dichiarante autorizzato era tenuto ad acquistare nell’anno in cui sono stati acquistati. Anche il termine per la presentazione della richiesta è stato posticipato al 31 ottobre dell’anno successivo.

(CSC)

Efficienza energetica degli edifici

B) è salita al 20% del totale, mentre è scesa al 45,3% la percentuale riferita a quelli meno performanti (classi F-G).

- Settore non residenziale - Anche in questo caso la quota di edifici con classi più efficienti si attesta al 20% e, invece, quelli più energivori risultano pari a solo il 30,9% del totale con un calo di 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

ENEA ha pubblicato il Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici per il 2025. Il documento, basandosi su circa 1,2 milioni di APE (Attestato di Prestazione energetica) emessi nel 2024, fornisce una fotografia dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.

Dal Rapporto emerge quanto segue:

- Settore residenziale - La quota degli edifici in classi residenziali più efficienti (classi A4il rapporto enea per il 2025

Nel 2024 si è confermato il trend di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici italiani, dato che risulta particolarmente importante in vista degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD), che impone agli Stati membri, tra le altre, l’adozione di Piani di Riqualificazione Energetica entro il 2026.

(C)

Confapi Aniem News

la newletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

lA RISpOSTA DEl GOvERNO

All’INTERROGAzIONE SUllE INIzIATIvE pER FRONTEGGIARE RINCARO MATERIAlI

Il Ministero Infrastrutture, attraverso il Sottosegretario Tullio Ferrante, ha risposto a un’interrogazione parlamentare, presentata dall’On.le Mazzetti, sulle iniziative che il Governo intende adottare per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali da costruzione e assicurare il completamento delle opere finanziate con il PNRR. Per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, nei giorni scorsi sono stati resi disponibili 320 milioni, mentre è in corso con il Mef un confronto per la proroga del regime di compensazione.

Di seguito il testo integrale della risposta del Sottosegretario.

L’interrogazione solleva un problema ben noto a questo Ministero, legato all’incremento dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell’energia specialmente per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, già oggetto di reiterati interventi normativi codificati nell’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e successive modificazioni. Tale disposizione, come noto, prevede diversi strumenti per integrare le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti e garantire la continuità delle opere. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel perimetro del PNRR, ricordo che il Fondo Opere Indifferibili, istituito ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del medesimo decreto-legge, ha già consentito l’assegnazione di risorse aggiuntive pari a circa 5,4 miliardi di euro, proprio per fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime. Con specifico riferimento alle richieste di accesso

al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che tutte le domande presentate nelle finestre temporali del 2023 e nelle prime due del 2024 sono state regolarmente evase. Le risorse disponibili sono state interamente erogate alle stazioni appaltanti che risultavano ammesse. Per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, a seguito del decreto di ammissibilità, è stato possibile procedere con l’erogazione dei contributi solo a una parte delle stazioni appaltanti ammesse, fino al completo utilizzo dei fondi disponibili in cassa, avvenuto nel mese di agosto 2025. Per far fronte alle restanti richieste ritenute ammissibili, a seguito di apposita richiesta di integrazione di cassa, formulata al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, n. 206861 del 16 ottobre 2025, è stata acquisita la disponibilità di 320 milioni di euro. Tali risorse saranno erogate alle stazioni appaltanti nel più breve tempo possibile.

Quanto ai fabbisogni aggiuntivi legati alle ultime finestre temporali di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che specifiche esigenze in tal senso sono state rappresentate al Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito delle interlocuzioni funzionali alla predisposizione della manovra di bilancio. Analogamente, sono state trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze proposte volte a sostenere la continuità delle opere pubbliche in esame a decorrere dal 2026.

Si conferma quindi l’impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sostenere l’equilibrio contrattuale degli investimenti pubblici attraverso una pluralità di azioni che, nel rispetto delle esigenze del settore e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, possano evitare situazioni di stallo in opere strategiche e di grande rilievo per il territorio.

MINISTERO DEl lAvORO

SU OBBlIGO DI ISCRIzIONE

A CASSE EDIlI

Rispondendo ad una richiesta avanzata dall’Associazione Anie (Federazione imprese elettroniche ed elettrotecniche) il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull’obbligo di iscrizione alle casse

edili/Edilcasse e di rilascio del DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile e che applicano contratti collettivi diversi da quello dell’edilizia.

Con l’Interpello n. 4/2025, il Ministero precisa che tale tipologia di aziende (es. settore impiantistico), qualora svolgano attività in cantiere, devono acquisire il Durc di congruità, ma non hanno il vincolo di iscrizione alle casse edili.

In particolare, si evidenzia nella nota ministeriale: “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcasse competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.”.

L’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa “risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata”.

NO Al DURC REGOlARE

IN CASO DI DEBITI

OlTRE 150 EURO, ANCHE RElATIvI

A SANzIONI O INTERESSI

Il Ministero del Lavoro (Risposta interpello n. 3/2025) ha dichiarato che non è possibile ottenere un DURC regolare se il debito verso gli enti previdenziali, anche se composto solo da sanzioni o interessi, supera i 150 euro.

Il Ministero richiama il D.M. 30.01.2015 che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 3 che “definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge”.

Nella risposta del Ministero si precisa che “le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scaden-

za del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi”.

“Pertanto, ai fini della regolarità contributiva,” conclude il Ministero “è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello scostamento non grave”

pARERI MIT

SU RIDUzIONE CAUzIONI

NEGlI ACCORDI qUADRO, pROROGA

AFFIDAMENTI DIRETTI

E SUBAppAlTO

L’ufficio legale di supporto del Mit ha fornito un parere (n. 3712 del 2 ottobre 2025) sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle “garanzie” nell’ipotesi di accordo quadro e contratti attuativi.

Era stato chiesto al Mit se le riduzioni previste dal Codice dei Contratti (artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23) in caso di Accordo Quadro possano essere applicate “alle sole garanzie definitive per i contratti attuativi o anche a quella da costituire per l’Accordo Quadro stesso, oppure quest’ultima rimanga fissa al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro”.

La risposta ministeriale precisa che “l’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede e disciplina chiaramente due tipologie di garanzie negli Accordi Quadro, ossia quella relativa all’Accordo Quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro e quella relativa ai singoli contratti attuativi il cui importo può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 117. Il comma 3 dell’articolo 117 stabilisce il principio generale secondo cui “alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria”, non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni. Pertanto, la stazione appaltante potrà applicare le riduzioni sia alla garanzia dell’Accordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, comma 8 del Codice”.

Con il parere n. 3677 del 2 ottobre 2025 il Mit, inoltre, ha risposto al quesito relativo alla possibilità di proroga di un affidamento diretto e, in particolare, sulla sua compatibilità con il rispetto del principio di rotazione.

Il Ministero, richiamando l’art. 14 che disciplina i metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti, ha precisato che “laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell’appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice” (modalità di affidamento dei contratti).

La proroga di un contratto affidato direttamente risulta legittima solo se espressamente prevista nei documenti di gara e nella determinazione a contrarre e se computata nell’ambito del valore stimato complessivo dell’appalto, secondo le modalità previste dal Codice appalti.

In sostanza, la durata effettiva del contratto, comprensiva della proroga deve essere valutata già nella fase di programmazione e l’importo massimo per legittimare l’affidamento diretto, comprensivo di proroga, deve rimanere sotto soglia.

In un altro parere (n.3656 del 2 ottobre 2025), infine, il Ministero, è intervenuto sulla differenza tra subappalto e subaffidamento, rispondendo a un quesito nel quale un operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intenzione di affidare a terzi alcune opere in cemento armato, per un importo inferiore sia al 2% dell’appalto che alla soglia dei 100.000 euro: è stato chiesto al Mit se si trattasse di subaffidamento (con soli obblighi informativi) o di subappalto (che richiede autorizzazione e comporta tutte le conseguenze previste dal Codice).

Nella risposta ministeriale si evidenzia la necessità, al di là delle soglie, di verificare la sostanza effettiva del contratto. Nel caso specifico, la prestazione riguarda lavorazioni edili (opere in cemento armato) e, conseguentemente, il contratto stipulato dall’appaltatore con il terzo non può essere ricondotto a un semplice subaffidamento, ma deve rientrare nella fattispecie di subappalto. Le soglie numeriche (2% e 100.000 euro) hanno la funzione di assimilare contratti ad alta intensità di manodopera, ma non certo quella di escludere la natura di subappalto dei lavori in senso stretto.

IN GAzzETTA

Il pIANO STRAlCIO

OpERE IDRICHE:

957 MIlIONI DESTINATI

A 75 INTERvENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero Infrastrutture contenente lo “stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”.

Il piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 30 luglio u.s. ha un valore complessivo di 957 milioni, erogati dal 2025 al 2029, e prevede 75 interventi, per ciascuno dei quali sono disposte le relative scadenze attuative, la prima delle quali riguarda la stipula del contratto d’appalto principale.

I soggetti attuatori avranno un’anticipazione del 20% della somma assegnata, che può salire al 30% se si dispone del progetto esecutivo approvato.

IllEGITTIMA

REvOCA TARDIvA

DEl pERMESSO DI COSTRUIRE

Il Tar Campania (Sent. n. 674/2025) ha ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio, disposto dopo cinque anni, di un permesso di costruire rilasciato a seguito della rimozione di abusi edilizi.

Il ricorso era stato presentato dal soggetto interessato che aveva sollevato la richiesta di illegittimità per tardività dell’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’assenza di qualsiasi falsa dichiarazione o artificio doloso che potesse giustificare un annullamento oltre i termini.

Il Tar ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui Sez. VI, n. 1926/2024), secondo la quale il differimento del termine per l’esercizio dell’autotutela è ammissibile solo quando l’amministrazione non poteva conoscere i fatti rilevanti a causa del comportamento fraudolento dell’interessato.

In assenza di tali presupposti, l’annullamento oltre il termine è illegittimo.

Ne consegue che la motivazione del Comune si riduce a una rivalutazione tardiva e interpretativa della disciplina urbanistica, non equiparabile a una “falsa rappresentazione” atta a fondare l’autotutela fuori termine.

CONSIGlIO DI STATO: pRIMI INTERvENTI

SU UTIlIzzO IA NEGlI AppAlTI

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8092 del 20 ottobre 2025) è intervenuto sull’utilizzo dell’IA nelle offerte tecniche.

Un’impresa, terza classificata in una procedura di

gara, aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio. Secondo i Giudici, tale utilizzo rientra pienamente nel concetto di innovazione valorizzato dal Codice, che incoraggia l’impiego di strumenti in grado di migliorare efficienza e sostenibilità, ma senza che vi sia alcun automatismo nell’attribuzione di punteggi positivi. Il punteggio premiale è conte-

stabile solo se si dimostra un errore manifesto o una valutazione illogica.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo che il giudizio della commissione sull’offerta tecnica rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e che, nel caso specifico, il punteggio attribuito non risulta abnorme, anche alla luce della pluralità di elementi valorizzati.

(C)

Scadenze aziendali del mese di novembre 2025

il Calendario delle SCadenze

per il meSe di novembre 2025

lUNEDì 10

MODELLO 730/2025 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.

SABATO 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16 (pOSTICIpA A lUNEDì 17)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2023 - Scade il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dell’16% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2023 non in regime d’impresa.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento

dell’Iva relativa al 3° trimestre 2025. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

MARTEDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di ottobre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

DOMENICA 30

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

DOMENICA 30 (pOSTICIpA A lUNEDì 1)

SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2025 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto (50% per i soggetti ISA).

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2025.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre sia per i contribuenti mensili che trimestrali.

DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel

terzo trimestre 2025. Se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro il versamento può essere effettuato entro oggi.

ROTTAMAZIONE QUATER - Scade il termine per il versamento della decima rata relativa alla “Rottamazione quater”, la scadenza è fissata al 30 novembre, ma cadendo di domenica slitta al 1° dicembre. È previsto un piccolo periodo di tolleranza (in genere 5 giorni) che porta il termine ultimo effettivo al 9 dicembre.

RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATERScade il termine per il versamento della seconda rata relativa alla “Rottamazione quater” per i soggetti che entro il 30 giugno 2023 hanno presentato domanda ma al 31 dicembre 2024 sono decaduti per insufficiente tardivo o omesso versamento del dovuto. La scadenza è fissata al 30 novembre, ma cadendo di domenica slitta al 1° dicembre. È previsto un piccolo periodo di tolleranza (in genere 5 giorni) che porta il termine ultimo effettivo al 9 dicembre.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 16% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa al 1° gennaio 2024.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI A REGIME - Scade il termine per la redazione e asseverazione della perizia e il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 16%, per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa al 1° gennaio 2025.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMPRESA INDIVIDUALE - Scade il termine per il versamento della prima rata del 60% dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile posseduto al 31 ottobre 2024 da parte dell’imprenditore individuale.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE - Scade il termine per il versamento della prima rata pari al 60% dell’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap pari all’8%, elevata al 10,5% per le società non operative che entro il 30 settembre 2025 hanno aderito all’assegnazione agevolata o si sono trasformati in società semplici.

(pz)

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