

APINFORMA
numero 16 15 settembre 2025
IN PRIMO PIANO

NORD EST ACADEMY AQM-METLAB
Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo Qualità
Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est
L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallografia e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.
Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, offrendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.
Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’offerta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di affrontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.


Specialisti in metrologia e gestione Qualità
METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.
Formazione accreditata e certificata
AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.
AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.
Ambiti formativi
• Materiali Metallici, Controllo Qualità e Failure Analysis
• Trattamenti Termici
• Metrologia
• Automotive, Aerospace
I corsi si svolgono sia presso METLAB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati







Mini IRES per chi investe, assume e si patrimonializza
Beni in giacenza presso il fornitore
Finanziamento soci
Delega per i servizi digitali delle Entrate
Bando certificazioni 2025
Polizze catastrofali











ORGANIZZAZIONE
Rallentamento della marcia con safety car
Traforo del Monte Bianco
Autotrasporto: nuova check list dei controlli in azienda
dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
editore redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
direttore responsabile Lucia Cristina Piu
registrazione presso il tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Mini IRES per chi investe, assume e si patrimonializza
il mef ha approvato le diSpoSizioni attuative per ridurre l’aliQuota al 20%
preMeSSa
La legge n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) all’art. 1 commi da 436 a 444 ha previsto l’introduzione di un’aliquota IRES ridotta al 20% per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati e che assumono senza distribuire gli utili.
L’obiettivo della norma è quello di premiare le aziende che fanno investimenti innovativi, incrementano l’occupazione e si patrimonializzano. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 sono state individuate le disposizioni attuative da seguire per accedere al beneficio e che di seguito analizziamo.
SoGGetti intereSSati
L’agevolazione riguarda tutte le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR assoggettati all’Ires. Si tratta quindi delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, agli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. Per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) dello stesso articolo la mini Ires si applica solo al reddito derivante dall’attività commerciale.
Dall’agevolazione in esame sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari.
A questo proposito per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) l’agevolazione dovrebbe spettare non essendo quest’ultima modalità di determinazione del reddito assi-
milabile a un regime forfetario. In questa ipotesi la riduzione dell’aliquota Ires opererà sul reddito che non è assoggettato ad imposta sostitutiva e dunque non sul reddito incrementale determinato dalla proposta.
L’aGevoLazione
L’agevolazione riguarda esclusivamente il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti solari quindi il 2025 e si concretizza nell’applicazione di un’aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
1. deve essere accantonata in una apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
2. si devono realizzare investimenti per un ammontare pari al maggiore tra il 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente e il 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, con un minimo di 20.000 euro. Gli investimenti devono riguardare l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19. I beni possono essere acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria.
Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i solari quindi entro il 31 ottobre 2026;
3. deve essere incrementata la base occupazionale in assenza di fruizione di ammortizzatori sociali.
i chiariMenti deL decreto MiniSteriaLe
Come anticipato il decreto del MEF di agosto ha fornito importanti precisazioni per ognuna delle condizioni sopra riportate e che di seguito analizziamo.
Accantonamento utili
Con riferimento all’accantonamento di utili si deve fare riferimento all’utile civilistico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Si tratta di un prerequisito fondamentale che pone come prima conseguenza l’esclusione di tutte le società che per quell’anno hanno chiuso l’esercizio in perdita. L’accantonamento in “una apposita riserva” non richiede necessariamente una formale delibera assembleare da costituire con specifica dicitura in sede di approvazione del bilancio, anche perché il decreto è arrivato oltre i termini di approvazione dei bilanci. È stata introdotta una semplificazione che prevede una presunzione in base alla quale si considera accantonato in apposita riserva l’utile che non è stato distribuito in sede di approvazione del bilancio. La condizione viene quindi soddisfatta alla semplice condizione che l’utile 2024 non sia stato distribuito bensì trattenuto nel patrimonio netto aziendale per almeno l’80% del suo ammontare. Qualora invece si sia deliberato una distribuzione superiore al 20% l’agevolazione è preclusa. Il decreto chiarisce che costituisce utile accantonato quello destinato ad incrementare qualsiasi tipologia di riserva comprese quelle previste per legge come quella legale e non si tiene conto dei vincoli di indisponibilità o di non distribuibilità. Sono inoltre considerati accantonamenti anche gli utili destinati a copertura di perdite di esercizi precedenti.
L’utile da accantonare riguarda esclusivamente quello riferito al periodo d’imposta 2024, ne consegue che l’accesso all’agevolazione è riconosciuto alle imprese che realizzano un utile nel 2025 ma che nel 2023 hanno registrato una perdita.
L’eventuale utile conseguito nel 2023 rileva esclusivamente quale parametro per determinare l’importo minimo degli investimenti rilevanti da realizzare.
Investimenti rilevanti
Per quanto riguarda gli investimenti rilevanti il decreto conferma che devono rientrare negli allegati A e B allegati alla Finanziaria 2017, che sono poi quelli previsti per i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
L’ammontare degli investimenti da effettuare dovrà essere pari al maggiore tra:
- il 30% della quota di utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 accantonato come visto sopra;
- il 24% dell’utile d’esercizio in corso al 31.12.2023
- con un importo minimo di 20.000 euro. Il decreto conferma che gli investimenti devono
soddisfare le stesse condizioni previste per fruire del credito d’imposta 4.0 e 5.0, rispettivamente l’interconnessione e una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% se riferito alla struttura produttiva o al 5% per i processi.
L’Ires premiale non richiede il rispetto degli adempimenti informativi previsti per i crediti d’imposta né quelli previsti per la prenotazione delle risorse né quelli per finalità di monitoraggio.
Gli investimenti si considerano realizzati in base alle regole previste dall’art. 109 del TUIR prescindendo quindi dai principi contabili.
Incremento base occupazionale
Per quanto riguarda l’occupazione è necessario non solo aver mantenuto i livelli occupazionali nell’ultimo triennio ma anche registrare un incremento degli occupati a tempo indeterminato. Con riferimento al primo punto è richiesto che nel 2025 (per i soggetti solari) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non diminuisca rispetto al triennio precedente. La verifica deve essere effettuata confrontando le ULA dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 con il numero medio delle ULA nei 36 mesi precedenti.
Nella base occupazionale media devono essere esclusi i lavoratori che hanno lasciato il posto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. La relazione illustrativa fornisce un esempio su come effettuare il confronto specificando che per i soggetti solari sarà necessario confrontare le ULA del mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA del periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025. Non si deve quindi fare il confronto per periodo d’imposta bensì un confronto a ritroso su 36 mesi.
Con riferimento al secondo punto è richiesta l’assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura almeno pari all’1% del numero medio dei dipendenti della stessa tipologia (a tempo indeterminato) occupati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2024. L’incremento deve essere di almeno una unità.
È prevista una preclusione all’agevolazione di tipo generale nel caso in cui il potenziale beneficiario abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Più precisamente per accedere alla mini Ires:
- non si deve aver fatto ricorso alla CIG nel periodo d’imposta in corso nel 31/12/2024;
- non si deve ricorrere alla CIG neanche nel periodo d’imposta successivo in corso al 31/12/2025.
Da queste esclusioni fanno eccezione il ricorso alla CIG per ragioni legate a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, mentre rientrano e quindi non sono escluse le cause legate a situazioni di mercato.
decadenza
Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
- nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; - nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
La sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti con beni aventi le stesse caratteristiche tecnologiche e con le stesse attestazioni e interconnessioni, non comporta la perdita dell’agevolazione.
Per accedere all’agevolazione non è prevista la predisposizione di documentazione specifica, nel silenzio della norma si ritiene che quella relativa agli incentivi 4.0 e 5.0 sarà utilizzata anche per verificare la spettanza della mini Ires.
La norma disciplina inoltre i seguenti casi specifici:
1. qualora le società e gli enti partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a
concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
2. in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
3. gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
Viene disposto che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.
Per i soggetti beneficiari dell’agevolazione in argomento è possibile, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 84 del TUIR, computare le perdite fiscali relative a periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’Ires ridotta.
cUMULo
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni anche se rimane il limite generale che il beneficio, cumulato con quelli previsti per l’Industria 4.0 o 5.0, non superi il costo dell’investimento rimasto effettivamente a carico dell’impresa. Potrebbe infatti accadere che a fronte di accantonamenti e investimenti di poche decine di migliaia di euro, la società abbatta del 4% l’Ires sul reddito del 2025 che potrebbe valere centinaia di migliaia di euro; proprio per evitare queste situazioni il legislatore ha previsto il limite di cui sopra.
(pz)

Beni in giacenza presso il fornitore
le impliCazioni di natura legale, Contabile e fiSCale
Le ragioni che inducono l’acquirente a lasciare in deposito temporaneo presso il fornitore i beni acquistati possono essere le più disparate. Possono riguardare la mancanza di spazio nei propri magazzini, oppure per i macchinari, quando il fabbricato cui sono destinati è ancora in costruzione. In questi casi il fornitore ha esaurito la propria attività nel senso che è pronto per la consegna del bene, maturando così il diritto a definire l’operazione di cessione sia dal punto di vista formale sia sostanziale (emissione fattura, decorrenza dei termini di pagamento ecc..).
Può anche accadere che l’acquirente preferisca lasciare in giacenza le merci presso il proprio fornitore in attesa di definire la loro vendita, facendole consegnare direttamente al cliente finale riducendo così i costi di trasporto.
A questo punto si deve porre attenzione al corretto trattamento di questi acquisti poiché i beni acquistati o prodotti, che non si trovano presso la sede del contribuente, si presumono ceduti, mentre si presumono acquistati quelli che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, a meno che non si dimostri il contrario. È necessario quindi focalizzare l’attenzione su due aspetti fondamentali: la determinazione del momento impositivo e la prova della semplice giacenza presso il venditore dei beni acquistati. Per quanto riguarda il momento impositivo, l’art. 6 c. 1 del DPR 633/72 stabilisce che il termine è quello della consegna o spedizione relativamente alla cessione dei beni mobili. Per la consegna non si deve fare necessariamente riferimento a quella fisica dei beni all’acquirente, ma può essere sufficiente la semplice individuazione e separazione dei beni anche presso la sede del venditore. Conseguentemente con quest’operazione di individuazione univoca dei beni si perfeziona l’o-
perazione di cessione facendo sorgere l’obbligo di emissione della fattura. Fattura che dovrà essere di tipo immediata, infatti, mancando il trasferimento fisico dei beni, la compilazione di un documento di trasporto non legittimerà l’emissione di una fattura differita. La consegna del bene o della merce deve essere in qualche modo formalizzata con un documento ad hoc, il collaudo o altra dichiarazione che attesti la presa in carico dei beni da parte dell’acquirente. Non essendoci trasporto, non avrà senso l’emissione di un documento di trasporto che ha la funzione di individuare i soggetti tra i quali è effettuata la transazione e quindi l’unico documento valido sarà la fattura immediata.
Circa il secondo punto, cioè provare che i beni in giacenza presso il magazzino del venditore appartengono al compratore, e quindi vincere la presunzione di acquisto senza fattura, si deve considerare il diverso rapporto che si viene a instaurare tra i due soggetti. In questi casi nasce, infatti, un contratto di deposito, per il quale si dovrà fare riferimento all’art. 53 c. 3 del DPR 633/72, dove i soggetti interessati dovranno far risultare queste operazioni dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l’Ufficio del Registro. Non è consentito fare riferimento al documento di trasporto, poiché come ricordato l’accensione del deposito avviene senza la traslazione fisica dei beni. Il ddt dovrà viceversa essere emesso nel momento della consegna dei beni con causale “estinzione deposito” indicando anche gli estremi della fattura precedentemente emessa. Il ddt avrà la doppia funzione di documento di trasporto e di prova di estinzione del deposito. Anche il contratto di deposito dovrà essere formalizzato con un atto specifico che può essere anche parte di quello relativo alla consegna dei beni. Lo stesso deve anche evidenziare se è a titolo oneroso o gratuito. In definitiva nel documento che attesta la consegna del bene al compratore si dà atto che la merce rimane in deposito presso il fornitore fino al termine pattuito dalle parti.
La fattispecie del deposito non va confusa con l’ipotesi in cui il venditore informa il cliente che la mer-
ce ordinata è pronta e può essere spedita, in questo caso non si realizza la consegna per la quale, come abbiamo visto è necessario un accordo specifico.
Per ultimo si ricorda che il pagamento del corrispettivo, realizza il presupposto impositivo con
conseguente obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che i beni si trovino ancora nella disponibilità del venditore.
(pz)
Finanziamento soci
impoSta di regiStro
Solo in CaSo d’uSo
preMeSSa
Sono diverse le opzioni che le imprese hanno a disposizione per incrementare i propri mezzi finanziari, tra queste il finanziamento da parte dei soci rappresenta un’opportunità di sicuro interesse. Il finanziamento soci, onerosi o gratuiti, non rappresentano veri e propri atti societari, ma prestiti in denaro per i quali è previsto l’obbligo di restituzione. Giuridicamente sono dei debiti che la società contrae nei confronti dei soci per porre rimedio a situazioni di tensione finanziaria o per realizzare la provvista per nuovi investimenti o per diverse altre ragioni. È richiesto il rispetto di precise regole previste dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nonché l’osservanza di alcune disposizioni contabili e fiscali. Di seguito analizzeremo i profili dell’istituto focalizzando l’attenzione su recenti chiarimenti della Cassazione in merito all’applicazione dell’imposta di registro.
iL finanziaMento frUttifero e infrUttifero
I versamenti a titolo di finanziamento costituiscono una forma di prestito alla società con obbligo di rimborso del capitale. Può essere ritenuta un’operazione speculare al finanziamento di capitale di credito eppure vi sono alcune differenze. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci, non è richiesta la partecipazione di tutti i soci e non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. Per esempio il finanziatore può essere anche un unico socio che possiede il 5% del capitale sociale o tutti i soci ognuno per la somma ritenuta più idonea senza collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale.
Un’altra differenza è costituita dal fatto che il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero di interessi. Nel caso in cui il finanziamento sia infruttifero, è necessario che tale circostanza risulti adeguatamente documentata al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. L’operazione, infatti, può essere configurata come contratto di mutuo per il quale opera una presunzione di onerosità, ecco quindi che se si vuole vincere tale presunzione e lo si voglia considerare gratuito, si deve essere in grado di provare tale circostanza. A tal fine è possibile scegliere tra:
- atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- PEC;
- corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.
La prova può essere fornita anche con l’eventuale delibera societaria in cui si dà atto del finanziamento ricevuto e della sua infruttuosità. A questo proposito si evidenzia che la delibera vincola solo i soci che esprimono la loro adesione all’operazione e non anche gli altri.
In ogni caso è richiesta l’indicazione dell’infruttuosità nella Nota Integrativa.
Se viceversa il finanziamento è a titolo oneroso, sarà opportuno predisporre appositi documenti, ove siano descritti gli eventuali frutti e le scadenze pattuite per il rimborso. A tal proposito si reputa valido lo scambio di lettere commerciali nel momento antecedente l’erogazione del finanziamento. Se nei documenti non sono indicate le scadenze di maturazione degli interessi, si presumono percepiti nel periodo d’imposta di maturazione.
La misura degli interessi qualora non indicata si presume al tasso legale.
Le condizioni da riSpettare
In base a quanto previsto dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, in attuazione del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci che:
- risultano iscritti nel libro dei Soci (Registro Imprese per le SRL) da almeno tre mesi;
- detengono una partecipazione al capitale pari

Liberi di investire nel tuo interesse, senza compromessi.












Luca Feruglio
Carlo Milesi
Thomas Candolo Gilberto Bassi
Matteo Ciani
Manuél Varutti
Andrea Paderni
Nico Degano
Gianluca Scelzo Piergiorgio Scelzo Leonardo Trabalza
almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato;
- tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto.
In mancanza di una sola di queste condizioni il finanziamento da parte dei soci non è praticabile. Ricordiamo comunque che le delibere del CICR producono effetti unicamente nei confronti delle società di capitali mentre non si estendono alle società di persone, per le quali è espressamente prevista l’esclusione. Queste ultime pertanto possono liberamente fare ricorso ai finanziamenti soci.
Oltre alle condizioni di cui sopra, segnaliamo che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio con la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 ha introdotto un nuovo caso di esonero da presunzione di raccolta del risparmio tra il pubblico. Riguarda il caso in cui la società effettua, sulla base di trattative personalizzate, contratti di finanziamento solo con singoli soci.
Questo principio è utile anche per risolvere la questione riguardante la legittimità dei finanziamenti concessi dai soci nei primi tre mesi di vita della società, quando il requisito del possesso temporale non si è ancora realizzato.
Può capitare, infatti, che nelle fasi di avvio di un’attività imprenditoriale vi sia la necessità di ricorrere al finanziamento da parte dei soci. Sarebbe eccessivamente penalizzante considerare tali finanziamenti contrari alla normativa, perché in contrasto con il requisito temporale di tre mesi imposto dalla delibera CICR.
Con la delibera del Comitato interministeriale si rende legittimo il finanziamento da parte dei soci nella fase di avvio dell’attività a condizione che sia frutto di trattative personalizzate con i singoli soci. La richiesta pertanto non deve essere formulata in maniera generalizzata all’intera compagine societaria.
Le condizioni sopra indicate sono poste a presidio di possibili abusi nella sollecitazione e raccolta di fondi, assimilando di fatto tale attività ad una raccolta di risparmio tra il pubblico.
GLi aSpetti contabiLi
Questi versamenti dal punto di vista contabile devono essere considerati come mutui, e perciò vanno iscritti nella voce D3 “Debiti verso soci per finanziamenti” nel passivo dello Stato patrimoniale. È possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti.
La procedura richiede che, per la copertura di perdite, sia espressamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di assemblea ordinaria, mentre occorre l’assemblea straordinaria per gli aumenti di capitale sociale. Il principio contabile n. 28 stabilisce che la conversione può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio. In questo modo la rinuncia determina l’iscrizione di una posta la cui natura è quella di riserva di capitale, utilizzabile per la copertura di perdite o futuri aumenti di capitale. In questo modo i versamenti confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e devono essere iscritte nella voce A VII “Altre riserve”.
iMpoSta di reGiStro
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19799 del 26 luglio 2018 è intervenuta per chiarire i principi legati all’obbligo di versamento dell’imposta di registro per i finanziamenti soci, i quali, come già accennato, non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l’obbligo della restituzione. Vanno pertanto distinti dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto per i quali essendo atti societari propri, sono soggetti al versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
Se il finanziamento è a titolo oneroso ed è concesso da un soggetto Iva, può essere il caso della controllante che finanzia la controllata, l’operazione si considera rilevante ai fini Iva, ma risulta poi esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72. In questi casi stante la presenza del requisito soggettivo e oggettivo ai fini Iva, in forza del principio di alternatività previsto dall’art. 40 del DPR 131/86, l’imposta di registro deve essere versata nella misura fissa di 200 euro. Laddove invece l’atto di finanziamento sia redatto per scrittura privata non autenticata o per scambio di corrispondenza, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso, essendo escluso l’obbligo di registrazione. Se il finanziamento alla società è erogato dal socio persona fisica, che non agisce quindi in veste di soggetto passivo Iva, si rende dovuto il versamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. Tuttavia l’obbligo di registrazione in termine fisso (di 20 o 30 giorni a seconda che l’atto sia stipulato o meno in forma pubblica), sussiste solo se l’atto viene redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata. Se invece l’atto è redatto per corrispondenza, deve essere registrato solo in caso d’uso, con il conseguente risparmio del 3% di imposta di registro.
In definitiva gli atti redatti per corrispondenza godono di un regime fiscale privilegiato ai fini dell’imposta di registro perché:
- se erogati da soggetti Iva l’imposta fissa di 200 euro è dovuta solo per la registrazione in caso d’uso, altrimenti l’imposta non è dovuta perché non vige alcun obbligo di registrazione;
- se erogati da persone fisiche l’imposta proporzionale del 3% è dovuta anche in questo caso solo in caso d’uso, altrimenti non è dovuto alcuna imposta perché non sussiste alcun obbligo di registrazione.
A questo proposito la sentenza della Cassazione con riferimento ad un caso in cui l’atto era stato redatto in forma scritta, ma mancava la prova della spedizione, ha fornito un chiarimento importante. Per i Supremi giudici anche in questi casi l’atto può considerarsi formato per corrispondenza quando le parti si siano scambiati documenti che evidenziano la volontà unilaterale di un solo contraente e, pertanto, non contengano le sottoscrizioni sul medesimo documento. Al contrario, l’atto si considera formato mediante scrittura privata non autenticata quando vi è un unico documento in cui risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni. Non è quindi necessario un rapporto epistolare tra le parti provato da lettere spedite e relative ricevute, perché l’atto può considerarsi formato per corrispondenza anche quando le parti abbiano scambiato le proprie dichiarazioni di volontà con consegna a mano. In definitiva è irrilevante l’assenza di prove circa l’avvenuta trasmissione tra le parti dei documenti riguardanti la proposta di finanziamento e l’accettazione della stessa, ben potendosi considerare formato per corrispondenza il contratto stipulato mediante lo scambio manuale di due scritture, ciascuna firmata da un solo contraente.
Per caso d’uso s’intendono gli atti che devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento dell’attività amministrativa o presso uffici pubblici.
atti enUnciati
Come abbiamo visto il “caso d’uso” assume una valenza importante ai fini dell’assoggettamento dell’atto a tassazione. A questo proposito si deve ricordare che uno dei casi in cui l’amministrazione finanziaria contesta il caso d’uso, e richiede conseguentemente il versamento della relativa imposta, è la rinuncia al rimborso del finanziamento per coprire perdite della società. In questi casi si deve prestare molta attenzione con particolare riferimento alla “enunciazione” di cui all’art. 22
del DPR 131/86, secondo cui “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. In pratica quindi se un atto societario in precedenza non assoggettato a tassazione viene in un momento successivo enunciato, deve scontare l’imposta di registro. Così la Cassazione con la sentenza n. 15585/2010 ha assoggettato ad imposta di registro del 3% il contratto verbale di finanziamento soci, menzionato nel verbale di delibera di azzeramento del capitale per perdite e sua ricostruzione mediante rinuncia del credito derivante dal finanziamento in parola. Per evitare situazioni di questo tipo, la prassi notarile suggerisce di:
- rimborsare il finanziamento soci prima dell’adozione della delibera di aumento di capitale e conferire successivamente il denaro nella società;
- convertire preventivamente il finanziamento soci in versamento in conto capitale e successivamente, per l’aumento del capitale, utilizzare la relativa riserva.
La riforMa
Societaria
Ricordiamo che la riforma societaria ha modificando l’articolo 2467 del codice civile, introducendo una maggiore tutela dei creditori sociali. È previsto che il rimborso dei finanziamenti dei soci sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, debba essere restituito.
A tal proposito si segnala che l’ABI ha esteso tale principio anche nell’ipotesi in cui il socio provveda con mezzi propri al pagamento dei debiti scaduti. La riforma ha in questo modo focalizzato l’attenzione sul possibile conflitto d’interessi tra creditori ordinari, come ad esempio i fornitori, e i soci. In altre parole il credito verso la società dei soci non è più considerato di pari grado rispetto a quello degli altri creditori.
Ne consegue che in caso di conflitto d’interessi tra fornitori e soci, la società deve preferire i primi postergando il credito dei soci. L’amministratore che rimborsa deve quindi prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento soci, non generi l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con gli altri creditori perché in tal caso il rimborso si rivelerebbe illecito oltre che fonte di responsabilità per l’amministratore stesso. Inoltre qualora entro un anno dal giorno del rim-
borso del finanziamento dalla società ai soci, la società sia assoggetta a liquidazione giudiziale, il pagamento che il socio ha ricevuto deve essere restituito alla curatela, la quale oltre ad avere il diritto alla restituzione può esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.
Le reSponSabiLità
In caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2467 del codice civile si possono realizzare due tipologie di reati: il rimborso indebito dei finanziamenti ai soci e la restituzione illecita del capitale sociale.
Il primo caso è classificato come distribuzione preferenziale dell’attivo, il secondo configura il reato di bancarotta preferenziale. È bene sottolineare che il reato matura in capo al debitore che è la società, ossia nelle persone degli amministratori, mentre il socio creditore non può essere perseguito.
iL vaLore fiScaLMente riconoSciUto
La rinuncia al rimborso del finanziamento soci, dal 2016 è stata oggetto di una profonda modifi-
ca sul fronte dell’imposizione diretta da parte del D.Lgs. 147/2015. È stato previsto che la rinuncia da parte del socio, soggetto passivo Ires, costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale. A questo proposito è richiesto che il socio rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente data certa, dalla quale risulti il valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di rinuncia. La rinuncia è, infatti, detassata nel limite del valore fiscale del credito stesso. Per effetto di queste modifiche, nei confronti della società beneficiaria la rinuncia dei soci ai crediti:
- non rileva nel limite del valore fiscale del credito;
- è imponibile come sopravvenienza attiva per la parte eccedente tale valore.
Si tratta di una restrizione introdotta per contrastare fenomeni elusivi che potrebbero comportare la deducibilità della perdita su crediti in capo al terzo cedente a fronte dell’irrilevanza della sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria della rinuncia e dell’incremento, in capo al socio, del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in misura corrispondente.
(pz)
























Delega per i servizi digitali delle Entrate
adottato un nuovo modello uniCo
Lo scorso 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte con il nuovo modello unico di delega per l’accesso ai servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più sicure le procedure di gestione delle deleghe, superando i sistemi precedenti basati sugli elementi di riscontro.
Le principali novità riguardano, innanzitutto, la gestione interamente digitale delle deleghe, senza più ricorso a modalità cartacee. La durata viene uniformata e fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata, mentre il numero massimo di intermediari che ciascun contribuente può delegare viene limitato a due.
Nella fase iniziale, la delega unica consente di operare sui seguenti specifici servizi:
- fatturazione elettronica e corrispettivi telematici;
- consultazione del cassetto fiscale delegato;
- acquisizione dei dati ISA e delle informazioni utili al concordato preventivo biennale,
- accesso ai servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. È comunque previsto che l’elenco dei servizi delegabili possa essere ampliato in futuro con apposite comunicazioni ufficiali.
L’attivazione della delega può avvenire in due modi:
- il contribuente può operare direttamente dalla propria area riservata, utilizzando una funzionalità web dedicata;
- oppure può affidarsi all’intermediario, che predisporrà un file XML conforme alle specifiche tecniche, da sottoscrivere elettronicamente con firma digitale, firma elettronica avanzata tramite Carta di identità elettronica o altra modalità prevista. Il file, una volta firmato, deve essere trasmesso all’Agenzia in modalità puntuale oppure massiva, attraverso gli strumenti Entratel o Desktop Telematico. Sono state disciplinate anche le modalità di revoca, rinnovo e rinuncia. Il contribuente può revocare in qualsiasi momento una delega già conferita, mentre l’intermediario può rinunciarvi solo on-line e in maniera totale, cioè per tutti i servizi inclusi. Va sottolineato che una semplice variazione dei dati relativi a una delega attiva comporta la revoca automatica della precedente e l’attivazione di una nuova delega con decorrenza e scadenza ricalcolate. Il rinnovo, invece, può essere effettuato nei novanta giorni che precedono la scadenza, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Gli intermediari, dal canto loro, sono tenuti a rispettare specifici obblighi: devono accettare online le condizioni di utilizzo dei servizi, conservare le deleghe e la documentazione di identificazione dei deleganti per dieci anni, nominare responsabili per la gestione delle deleghe, tenere un registro cronologico giornaliero e custodire la documentazione in formato elettronico in conformità con il Codice dell’amministrazione digitale.
Il nuovo sistema entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre 2025, a seguito di un fermo tecnico programmato per i giorni 6 e 7 dicembre. Fino al 5 dicembre sarà ancora possibile attivare le deleghe con le modalità attuali. Le deleghe già attive manterranno la loro validità fino alla scadenza originaria, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. A partire da ottobre 2025 sarà inoltre disponibile, all’interno dell’area riservata degli intermediari, un elenco scaricabile delle deleghe comunicate. (c)
Bando certificazioni 2025
inCentivi per l’ottenimento o il mantenimento di CertifiCazioni di Qualità, anChe di filiera
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 298/MM del 23 settembre 2025 per comunicare che, con delibera n. 1208 del 4 settembre 2025 della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia, è stato adottato l’allegato A della medesima delibera, recante la concessione di incentivi in favore delle PMI con sede legale od operativa sul territorio regionale, per l’ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione attestanti la conformità del prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali. Con l’allegato A è stata data attuazione all’art. 4 della legge regionale n. 10 del 14 luglio 2025
Stiamo verificando presso gli uffici regionali competenti se lo strumento contributivo in parola sia applicabile anche alla certificazione SOA, come originariamente previsto dalla proposta di legge n. 49/2025, recepita con modificazioni nella legge regionale n. 10 del 14 luglio 2025, regolamentante la materia dell’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni.
Trattasi di misura agevolativa strutturale. Per l’anno 2025 le risorse disponibili sono di euro 1.137.500,00.
1. SoGGetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso, al momento della presentazione della domanda e fino alla concessione dell’incentivo, tra l’altro, dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al registro delle imprese; b) avere sede legale od operativa nel territorio regionale;
c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; d) essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
L’impresa s’impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. Tuttavia, la variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione o, qualora superi la dimensione di PMI, la revoca del contributo concesso.
2. interventi aMMiSSibiLi e tipoLoGie di certificazioni
Sono ammissibili a contributo le spese per l’ottenimento o il mantenimento delle seguenti certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati, che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali:
a) certificazioni dei sistemi di gestione; b) certificazione sulla sicurezza;
c) certificazioni di prodotti e servizi;
d) certificazioni delle figure professionali; e) certificazioni sulla sostenibilità;
f) diagnosi energetiche.
Annualmente ogni impresa può presentare una sola domanda, per l’ottenimento di:
- una sola certificazione singola;
- una certificazione integrata o combinata, considerata come un’unica certificazione, finalizzata all’ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione.
L’impresa può richiedere nella stessa domanda, in aggiunta a queste certificazioni, le spese per:
- l’attestazione e/o accreditamento;
- rinnovo e/o l’adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
- diagnosi energetiche.
Sono ammissibili le spese concernenti lo svolgimento delle attività e l’acquisizione dei servizi necessari per l’ottenimento o il mantenimento del-
le certificazioni, sostenute dopo la presentazione della domanda.
Solo per il 2025, sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, non oltre i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
3. preSentazione deLLa doManda
La domanda di contributo è redatta e trasmessa dalla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line (di seguito “IOL”) previa autenticazione a partire
dalle ore 9.00 dell’1 ottobre 2025 alle ore 16.00 del 30 ottobre 2025.
Per l’anno 2025, unitamente alla domanda dovranno essere presentati anche i giustificativi delle spese già sostenute e i relativi documenti attestanti il pagamento tramite bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità, con esclusione dei pagamenti in contanti, nonché copia della certificazione oggetto di incentivo. È ammissibile a contributo una sola domanda per ogni anno e qualora siano presentate più domande è ammissibile soltanto l’ultima domanda validamente presentata in ordine cronologico. Le domande sono istruite con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente. In caso di esaurimento delle risorse stanziate, l’ufficio ne darà comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla linea contributiva. La concessione del contributo è disposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. intenSità deL contribUto Ai soggetti beneficiari è concesso un contributo
a fondo perduto nella misura del 75% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate secondo i seguenti criteri:
a) fino a euro 3.500,00 per l’ottenimento di certificazioni singole;
b) fino a euro 7.000,00 per gli investimenti di certificazione integrata o combinata finalizzati all’ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;
c) fino a euro 3.000,00 per l’attestazione e/o accreditamento;
d) fino a euro 3.000,00 per il rinnovo e/o l’adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
e) fino a euro 8.000,00 per le diagnosi energetiche.
L’importo massimo del contributo concedibile non può superare euro 21.000,00.
È riconosciuta alle imprese che ne facciano richiesta una premialità aggiuntiva di euro 250,00 per il processo del rating di legalità.
Per le micro imprese il contributo è maggiorato del 10%.
5. reGiMi di aiUto e cUMULo con aLtri aiUti di Stato
Il contributo in parola viene erogato in “de minimis”.
L’agevolazione è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) m. 2831/2023 e non può, in nessun caso, essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)















Polizze catastrofali
obbligo di Stipula per le medie impreSe entro l’1 ottobre 2025 e per le piCCole e miCro impreSe entro il 31 diCembre 2025
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari n. 92/MM del 10 marzo 2025, n. 117/MM del 28 marzo 2025 e n. 289/MM del 12 settembre 2025, per richiamare l’attenzione sulle più recenti novità normative riguardanti le polizze catastrofali divenute obbligatorie per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese.
1. obbLiGo di StipULa d eLLe poLizze cataStrofaLi: proSSiMe Scadenze
Le prossime scadenze inerenti all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (di seguito “L. n. 213/2023”), così come prorogate dal decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 (di seguito “D.L. n. 39/2025”), sono: - 1° ottobre 2025 per le medie imprese; - 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.
Per definire la dimensione dell’impresa come media o piccola o micro ci si deve rifare alla Raccomandazione (UE) n. 2003/361/CE, come disposto dalla legge di conversione n. 78 del 27 maggio 2025 (di seguito “L. n. 78/2025”), modificativa del D.L. n. 39/2025, Raccomandazione che, in via meramente riassuntiva e indicativa, così prevede: - micro impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato/totale di bilancio non superiore a euro 2.000.000,00; - piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato/totale di bilancio non superiore a euro 10.000.000,00;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a euro 50.000.000,00 / totale di bilancio non superiore a euro 43.000.000,00.
2. vaLore da aSSicUrare
La L. n. 78/2025 ha, altresì, integrato la L. n. 213/2023, definendo, come segue, il criterio per la determinazione del valore dei beni da assicurare: “Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.” (Questo periodo va ad aggiungersi al comma 101 dell’art. 1 della L. n. 213/2023).
L’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 (di seguito “D.M. n. 18/2025”) va a completare questa disposizione normativa, fornendo le singole definizioni di:
- valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensione e funzionalità;
- costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
3. iMMobiLi eScLUSi
daLL’obbLiGo aSSicUrativo
La L. n. 78/2025 riscrive parzialmente anche il comma 106 dell’art. 1 della L. n. 213/2023, riguardante gli immobili gravati da abuso edilizio / costruiti in carenza delle autorizzazioni ovvero gravati da abuso successivo alla data di costruzione.
A tale riguardo, l’attuale normativa stabilisce che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.
Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di
sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
4. aSSicUrazione di beni aLtrUi
Come ormai noto, l’obbligo assicurativo interessa i beni elencati dall’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del c.c. ossia: - terreni e fabbricati; - impianti e macchinari; - attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati nell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetto diverso da quello che impiega i beni. Posto ciò, qualora l’imprenditore, al fine di adempiere a tale obbligo, assicuri beni di proprietà di terzi, non già assistiti da analoga copertura, deve provvedere a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza. L’indennizzo spettante verrà corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare tale somma per il ripristino dei beni danneggiati / periti o della loro funzionalità. In difetto, l’impresa ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività, a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
5. conSeGUenze
deLLa Mancata StipULa deLLa poLizza cataStrofaLe
Secondo la normativa vigente, della mancata stipula della polizza catastrofale si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. In assenza di specifiche indicazioni sugli effetti di tali valutazioni, tornano utili le determinazioni fornite nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “MIMIT”), dalle quali si evince come la generica previsione in parola non sia né auto-applicativa né retroattiva. Spetta, cioè, a ciascuna Amministrazione definire le modalità con cui tenere conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione alle proprie
misure agevolative. Inoltre tale norma opera dalla data del provvedimento di adeguamento o recepimento della stessa nell’ambito della disciplina del contributo o sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Sulla scorta dei principi enunciati, il MIMIT ha emesso il decreto del 18 giugno 2025 (di seguito “D.M. 18.6.2025”) che individua gli incentivi in relazione ai quali l’adempimento dell’obbligo assicurativo si pone come condizione per l’accesso alle agevolazioni.
Gli incentivi oggetto del D.M. 18.6.2025 sono:
- Contratti di sviluppo (art. 43 del D.L. n. 112/2008 – D.M. 9.12.2014);
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/89 (D.M. 24.3.2022);
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola media dimensione (Nuova Marcora) (D.M. 4.1.2021);
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start);
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (D.M. 11.6.2020);
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (D.M. 29.10.2020);
- Mini contratti di sviluppo (D.M. 12.8.2024);
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale (D.M. 3.7.2015);
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (D.M. 13.11.2024);
- Finanziamento di start-up (D.M. 11.3.2022);
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (D.M. 3.3.2022).
Per quanto precede, il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi si applica alle domande di agevolazione presentate a decorrere da:
- 30.6.2025 per le grandi imprese;
- 2.10.2025 per le medie imprese;
- 1.1.2026 per le micro e piccole imprese.
L’Ufficio Economico si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti.
(MM)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2025
(c)
“Conto Termico” esteso ai privati
inCentivi per interventi di effi-
Cienza energetiCa
Con l’intesa sancita in Conferenza Unificata del 5 agosto 2025, è stato approvato lo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che aggiorna il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, noto come “Conto Termico 3.0”
In particolare per gli interventi migliorativi del rendimento energetico viene introdotta la possibilità di utilizzare gli incentivi anche per il settore privato: con il precedente decreto erano ammissibili solo gli interventi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione. Resta esteso a tutti il sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le risorse previste ammontano a 400 milioni annui per incentivi realizzati da parte delle amministrazioni pubbliche e 500 milioni per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati. Aumentano i massimali di spesa consentiti con un valore massimo di copertura dei costi pari al 65% per soggetti privati e al 100% per gli interventi su scuole, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, o su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti. Attraverso il portale GSE sarà consentito l’accesso agli incentivi presentando apposta istanza post intervento. In relazione alla tipologia di interventi ammessi, si segnala l’esclusione delle caldaie a condensazione e l’inclusione dei sistemi di ventilazione meccanica (se abbinati ad interventi di efficientamento energetico), delle colonnine di ricarica per le auto (solo se installate congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche), degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Le ESCO (Energy Service Company) possono porsi quali soggetti intermediari, sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni.
(c)
Patente a crediti: piattaforma e indicazioni operative
I video sono visibili dai seguenti link:
- Attestazione legale,
l’iSpettorato ha meSSo a diSpoSizione dei tutorial relativi alle nuove funzionalità
La patente a crediti è un documento rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che consente l’operatività delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
decreto direttoriaLe deLL’iSpettorato nazionaLe deL Lavoro
Con il Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 25 giugno 2025 sono state deliberate le nuove funzionalità della piattaforma digitale di gestione della “Patente a crediti”.
iL nUovo portaLe
Il nuovo portale, accessibile tramite SPID o CIE, consente la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.
In base al Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025 l’accesso è riservato ai seguenti soggetti:
a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
L’Ispettorato ha messo a disposizione quattro video tutorial relativi alle nuove funzionalità.
- Deleghe,
- Patente e requisiti ,
- Visualizzazione della patente a crediti.
indicazioni
SUi crediti aGGiUntivi e SUL nUovo portaLe
Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato una nota riepilogativa, prot. n. 288 del 15 luglio 2025, sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio.
Di seguito approfondiamo l’argomento.
iScrizione cciaa
L’articolo 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIAA. Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente: si terrà conto, pertanto, dell’“anzianità” maturata fino ad un massimo di 10 crediti.
poSSeSSo certificazione
di Un SGSL e MoG
La certificazione di un SGSL è un’operazione secondo la quale un ente di parte terza (detto Organismo di Certificazione) verifica che il Sistema adottato sia stato implementato conformemente agli standard di gestione scelti per la realizzazione del Sistema stesso. In questo ambito la norma di riferimento è la ISO 45001 (ex norma OHSAS 18001).
Invece, il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, comma 1, definisce il MOG (Modello di Organizzazione e di Gestione) “il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
Il Nuovo Concessionario

Da 60 anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori nasce B2carr il Tuo nuovo partner per tutte le soluzioni HYSTER in Friuli Venezia Giulia e in tutto il Nordest. Unico concessionario autorizzato in Regione per Ricambi Originali, Assistenza Autorizzata, Vendita e Noleggio.
La nota del INL n. 288 del 15 luglio 2025 dispone che il rappresentante legale dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo la data di inizio e fine validità del certificato. Il rappresentante legale avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità. Lo stesso meccanismo vale per l’asseverazione MOG per la quale gli uffici dell’INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.
atteStazione
Soa
Per quanto riguarda l’attestazione SOA per le classifiche I° (258.000 euro) e II° (516.000 euro) l’Ispettorato precisa che “il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso”. Inoltre, l’Ispettorato che, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato la cumulabilità dei crediti Soa fino a un massimo di 3, coerentemente con quanto stabilito dalla Tabella contenuta nel D.M. n. 132/2024.
Sottrazione crediti
Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.
operatività
SUL portaLe traMite deLeGhe
L’Ispettorato ha precisato che “gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando
l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.
L’Ispettorato ha anche preannunciato la pubblicazione di una mini guida sulla gestione delle deleghe e un manuale operativo sull’utilizzo delle diverse applicazioni del sistema.
nUove faQ e ManUaLe operativo
Ad agosto l’Ispettorato ha provveduto a fornire nuove indicazioni sulla patente a crediti, ampliando le FAQ pubblicate.
Soggetti che operano nei cantieri
Particolarmente significative le indicazioni sulle responsabilità dei soggetti che operano nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) qualora venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. L’ispettorato precisa che “in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori”. Considerato che i requisiti sono autocertificati “la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso”.
Restauratori e archeologi
Nella successiva FAQ, viene chiarito che restauratori e archeologi non sono tenuti al possesso della patente: pur operando nei cantieri infatti il Ministero risponde che “ considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o
lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l’iscrizione alla Gestione separata”.
Imprese con sede Unione Europea
Le imprese stabilite in uno Stato U.E. diverso dall’Italia dovranno autodichiarare iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro, presentazione della certificazione equivalente al possesso del DURC, regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro; per gli ulteriori requisiti sulla sicurezza (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso di società con sede legale in U.E. e sede secondaria in Italia (quindi con diversa partita Iva), “la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al
contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti”.
Attività di manutenzione, pulizie e allestimento per eventi
La patente è obbligatoria per coloro che installano e svolgono manutenzione di attrezzature, come gruppi di continuità o impianti tecnologici nell’area del cantiere e per le imprese specializzate nell’allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, fiere, sagre e palchi.
La patente è obbligatoria anche per le imprese che operano attività di pulizie nel cantiere. Non sono invece soggetti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008 né le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili.
(cSc)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
anac riSponde a confapi anieM
SUGLi effetti dei ritardi
neGLi appaLti pnrr
Il Presidente di Anac, Giuseppe Busia ha risposto a Confapi Aniem in merito alla gestione dei ritardi negli appalti Pnrr e, in particolare, agli effetti che tali ritardi (non imputabili agli operatori economici) producono nei rapporti contrattuali. In particolare, nella nota del Presidente Giorgio Delpiano si evidenziava la criticità che emerge spesso a causa dei possibili sforamenti delle tempistiche previste dal Piano e all’applicazione di penali e/o risoluzione del contratto per inadempimento pur senza alcuna responsabilità da parte dell’impresa. Anac ha anzitutto ricordato di aver già richiamato le stazioni appaltanti alla massima tempestività nell’espletamento delle procedure di affidamento e di stipula del contratto, anche avvalendosi del nuovo sistema di digitalizzazione (Comunicato Anac 11 Marzo 2025). La stessa Autorità precisa altresì “che non vi è alcun legame tra tale richiamo indirizzato esclusivamente alle stazioni appaltanti ed afferente alla fase di affidamento e la successiva fase di esecuzione, per la quale appare ovvio che le stazioni appaltanti non possono riversare eventuali propri ritardi (anche nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR) sugli esecutori degli appalti pubblici, qualora gli stessi abbiano correttamente adempiuto alle proprie organizzazioni nel rispetto dei previsti tempi contrattuali”.
anac: no a reQUiSiti Sproporzionati e a obbLiGo di partecipazione
a tUtti i Lotti
Con la Delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Anac ha censurato la previsione nel disciplinare di requisiti tecnico-professionali sproporzionati e tali da richiedere l’annullamento dell’intera procedura e la riformulazione della lex specialis di gara.
In particolare la stazione appaltante aveva imposto il possesso di un fatturato specifico nel triennio superiore a 11 milioni di euro, clausole territoriali e ulteriori certificazioni a pena di esclusione per l’affidamento quinquennale di un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale del valore totale di 80 milioni.
L’Anac ha rilevato una serie di anomalie rispetto alla disciplina prevista dal Codice Appalti sottolineando, in particolare, come il fatturato specifico costituisca un requisito tecnico-professionale (non economico) da comprovare sulla base dei contratti analoghi eseguiti nell’ultimo decennio, e non riferito rigidamente a tre anni specifici. Illegittima è stata ritenuta anche la richiesta di un cantiere ubicato nel territorio comunale, già in fase di gara, per l’intera durata del servizio. Secondo l’Autorità la clausola non è giustificata da alcuna disposizione normativa primaria e può semmai essere valorizzata come criterio premiale ma non come requisito a pena di esclusione. Anac evidenzia che “l’attuale quadro normativo di riferimento (delineato dal d.lgs. 36/2023) prevede la tassatività dei requisiti speciali di partecipazione; pertanto, le stazioni appaltanti, possono porre a base di gara soltanto i requisiti di partecipazione indicati dall’art. 100 o da altre leggi speciali, pur modulandone discrezionalmente il contenuto in ragione delle caratteristiche dell’affidamento. L’introduzione di requisiti ulteriori, oltre a porsi in contrasto con le citate norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione; specularmente, la riduzione delle condizioni di partecipazione amplia la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende semplifica la partecipazione”.
Con un’altra delibera (n.287 del 23 luglio 2025)

photography by Andrea Ferrari
l’Anac ha dichiarato “illegittima” la clausola di un bando che imponeva ai concorrenti di partecipare obbligatoriamente a tutti e tre i lotti in gara. Il bando, pubblicato dal Comune di Galatina (Le), riguardava lavori di potenziamento dei Centri per l’impiego (Cpi) regionali (valore complessivo di oltre 2 milioni) suddivisi in tre lotti, ciascuno diverso dall’altro e con la previsione di categorie Soa differenziate. Ciò nonostante, il disciplinare disponeva che “è obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera”.
Per Anac si tratta di “un accorpamento de facto vietato dalla normativa” e dai principi sanciti dal Codice Appalti a tutela della concorrenza e dell’accesso al mercato. In particolare l’art. 58 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre, sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Anac rileva che “la ratio pro-concorrenziale della citata disciplina che caratterizza la normativa in materia di appalti mira a garantire la massima partecipazione possibile alle gare, nonché una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie. Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto, infatti, costituisce uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese”.
La stazione appaltante è stata quindi invitata ad annullare tutti gli atti di gara.
annotazione
SUL caSeLLario anac: obbLiGo di accertaMento e Motivazione
Il Tar Lazio (Sent. n. 14384 del 21 luglio 2025) ha annullato un’annotazione sul Casellario disposta da ANAC per difetto di motivazione e mancata valutazione sulla condotta della stazione appaltante. I Giudici hanno evidenziato che “la giurisprudenza amministrativa, riguardo al corretto esercizio del potere di annotazione, ha chiarito che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto
dalla annotazione. In proposito è stato chiarito che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”. I principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento amministrativo, inoltre, devono essere sempre tenuti in considerazione, costituendo il parametro di legittimità dell’azione dell’ANAC. Il Tar, nel caso specifico, ha pertanto ritenuto che l’annotazione fosse caratterizzata da difetto di istruttoria e di motivazione. L’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione”.
anac: non dovUti contribUti econoMici per richieSte Soa SU veridicità titoLi
Anac ha precisato che non vanno richiesti dalle amministrazioni contributi economici non dovuti per “diritti di segreteria” o considerando la richiesta come una procedura di “accesso agli atti” relativamente a richieste delle Soa su veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi.
Le amministrazioni destinatarie delle richieste degli Organismi di attestazione sono chiamate a fornire riscontro senza richiedere alcuna compartecipazione del privato, salvo i casi in cui ciò richieda un’attività di ricerca documentale più gravosa rispetto a quella ordinaria.
Anche riguardo alle richieste di emissione dei Certificati di esecuzione lavori (CEL), la stazione appaltante è chiamata, in qualità di committente, ad attestare la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore mediante emissione del Certificato (CEL). Le richieste di veridicità da parte de-
gli Organismi di attestazione (SOA) sono, infatti, avanzate in funzione della natura pubblicistica pacificatamene ad esse riconosciuta.
Mit: prezzi per Lavori non previSti neL proGetto o per MateriaLi non coMpUtati
Con il parere n. 3545/2025, il MIT (Parere n. 3545 del 23 giugno 2025) è intervenuto sul comportamento da adottare in materia di prezzi nell’ipotesi in cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale.
In particolare, è stato richiesto se i nuovi prezzi, relativi a tali lavorazioni o materiali non previsti nel progetto iniziale né presenti nei prezzari regionali, debbano essere assoggettati al ribasso percentuale offerto in sede di gara. Il MIT, dopo aver precisato che la fattispecie rientra in quanto previsto dal comma 7 dell’art. 5 Allegato II.14 del Codice Appalti, ha chiarito che, qualora non sia possibile ricavare i nuovi prezzi dai prezzari, la loro determinazione deve avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, sulla base dei prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, riferiti alla data di formulazione dell’offerta. Tali prezzi devono essere successivamente approvati dal RUP. Qualora i nuovi prezzi determinino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, è necessaria l’approvazione della stazione appaltante su proposta dello stesso RUP. In assenza di riserve da parte dell’esecutore negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le richieSte dei coMUni per accedere ai contribUti per La MeSSa in SicUrezza di edifici e territori
Un decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali disciplina le modalità operative per la richiesta dei contributi statali destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, della Legge 145/2018).
Ciascun comune può fare richiesta di contributo dal 22 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025; non potranno chiedere contributi di importo superiore rispetto ai seguenti limiti massimi:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
I contributi totali, per le annualità 2026-20272028, ammontano a 1.265,5 milioni di euro così ripartiti:
- 500 milioni di euro per l’anno 2026,
- 715 milioni di euro per l’anno 2027,
- 550 milioni di euro per l’anno 2028.
I fondi possono essere richiesti esclusivamente per investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nei seguenti ambiti:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici.
coSto Manodopera: iMpreSa deve GiUStificare ScoStaMento da tabeLLe MiniSteriaLi
Le tabelle ministeriali che indicano il costo della manodopera non hanno carattere vincolante, ma l’operatore economico che se ne discosta deve presentare adeguate giustificazioni documentate nella verifica dell’anomalia.
Lo ha ribadito il Tar Lazio (Sent. n. 15081 del 30 luglio 2025) che, pronunciandosi su un appalto di servizi indetto per l’affidamento del servizio di pulizia di stazioni, treni, impianti ed attività del comparto metro e, in particolare, sull’offerta dell’aggiudicatario nella quale emergeva un costo inferiore della manodopera, ha rilevato l’esigenza per l’impresa di “spiegare dettagliatamente quali siano le specificità del proprio processo organizzativo che permetta la riduzione del costo del lavoro”.
Le giustificazioni devono basarsi sullo “specifico contesto aziendale”.
In questo contesto, “il Tribunale rammenta che il nuovo codice degli appalti (art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023) ha inteso attribuire ulteriore enfasi all’onere dell’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, il costo della mano d’opera, trattandosi di salvaguardare non soltanto la serietà dell’offerta, ma anche la normativa posta a tutela del lavoro, ivi inclusa quella dedicata alla prevenzione di forme di lavoro in nero, alle quali gli appalti ad alta intensità di mano d’opera sono talvolta soggetti. Per derogare alle tabelle ministeriali, perciò, il concorrente è tenuto a spiegare dettagliatamente quali siano le
specificità del proprio processo organizzativo che permetta la riduzione del costo del lavoro”.
in Senato
iL nUovo teSto deL ddL SULLa riGenerazione Urbana
Presso la Commissione Ambiente del Senato è stato presentato il nuovo testo del disegno di legge contenente “disposizioni in materia di rigenerazione urbana”. Il provvedimento intende favorire la realizzazione dell’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050. In questo contesto si prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale, qualora non possa essere realizzata dall’amministrazione interessata, è affidata mediante un concorso di progettazione finalizzato ad acquisire un’idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Gli interventi attuativi destinati a beneficiare dei contributi pubblici dovranno assicurare le seguenti condizioni:
a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;
b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;
c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;
d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione e dell’impatto visivo sul contesto di riferimento;
f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l’incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale;
g) uso sociale dei luoghi;
h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l’insediamento e il riequilibrio insediativo;
i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell’edificio;
l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.
Nell’ambito della disciplina privata degli interventi di rigenerazione il testo normativo prevede che siano sempre consentiti, anche in deroga alle previsioni vigenti:
- interventi di ristrutturazione edilizia, com-
prensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell’edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- cambi di destinazioni d’uso tra le diverse categorie funzionali;
- interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza.
Gli interventi di rigenerazione urbana comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, potranno beneficiare di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.
anac SU diScrezionaLità criteri preMiaLi e carenze proGettUaLi
In un parere di precontenzioso (n. 267 del 2 luglio 2025) relativo all’affidamento di una fornitura in ambito ospedaliero, l’Anac è intervenuta sul potere discrezionale consentito alle stazioni appaltanti e, in particolare, sulla legittimità dei criteri tecnici premiali soggettivi.
Nella contestazione era stata evidenziata l’indeterminatezza dell’oggetto del bando e l’illogicità dei criteri premiali.
L’Autorità non ha condiviso tali rilievi e ha ribadito che “i criteri di valutazione delle offerte sono espressione dell’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, sono sindacabili solo allorché siano macroscopicamente illogici, irragionevoli e irrazionali”.
A supporto di tale conclusione è stato richiamato l’art. 108 del Codice Appalti che, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione di tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture), limita la discrezionalità dell’ente appaltante al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e risultato; resta pertanto un ampio margine che consente di ricorrere a criteri (anche premiali) oggettivamente verificabili e coerenti con l’oggetto della prestazione richiesta.
La norma del Codice, quindi, consente la previsione di elementi tecnici in grado di valorizzare l’offerta migliorandone le caratteristiche tecniche del prodotto, il servizio offerto, la sostenibilità e il benessere per l’utenza finale.
In un successivo parere del 23 luglio, Anac è in-
Degusta, scopri e assapora il meglio del territorio!
14 appuntamenti gastronomici
Una degustazione unica in ogni tappa

Menu completo curato da uno chef d’eccellenza
Ti aspettiamo all’interno del nostro ristorante itinerante, insieme ai produttori locali, per condividere il sapore autentico del nostro territorio.

Scopri tutte le tappe e lasciati guidare dal gusto!
tervenuta su un appalto indetto dal Comune di Bologna nel quale sono state evidenziate notevoli carenze progettuali e la necessità di consistenti varianti in corso d‘opera che hanno generato un aumento dei costi del 45% e un prolungamento dei tempi del 28%.
L’Autorità ha rilevato che “dalla ricostruzione effettuata emerge che buona parte delle perizie di variante approvate sono riconducibili a una non sufficientemente approfondita valutazione preventiva dello stato di fatto ante operam, tanto del manufatto quanto del sito”.
Al riguardo è stato evidenziato che “qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note e prevedibili, non pare legittimo l’inquadramento delle relative varianti nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili (…)” (Delibera Anac n. 729 del 23 luglio 2019) e precisando ulteriormente che non risulta coerente con la normativa di settore “una perizia di variante definita “migliorativa” consistente in una mera rielaborazione del progetto esecutivo (NdR progetto definitivo) all’origine non ottimale, e non motivata invece da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, bensì ragionevolmente prevedibili, se il progetto fosse stato preceduto dalle indagini e dalle rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme” (Atto del Presidente dell’ANAC del 6 settembre 2022).
In conclusione, è stata rilevata una generale approssimazione ed inadeguatezza dei controlli effettuati con particolare riferimento all’accertamento della completezza della progettazione e della realizzabilità del progetto e è stato richiamato l’ente appaltante a formulare le “valutazioni di competenza e l’assunzione dei possibili correttivi tenuto conto dell’avanzamento attuale dell’appalto”.
Le Sentenze
SUL SoccorSo iStrUttorio per tardivo paGaMento anac e LiMite SUbappaLto
L’utilizzo del soccorso istruttorio continua a essere oggetto di continui interventi della giurisprudenza. Si segnalano due sentenze che si sono occupate delle possibilità di sanare il tardivo versamento della tariffa Anac e il superamento del limite di subappaltabilità.
Il primo caso è stato al centro della sentenza del Tar Campania (n.5775/2025) che ha annullato un’esclusione disposta per ritardato pagamento
del contributo all’Autorità Anticorruzione nonostante l’impresa avesse provveduto, seppur in ritardo, entro i termini stabiliti nel soccorso istruttorio.
Il Tar ha richiamato un precedente pronunciamento dell’Adunanza Plenaria (n. 6 del 9 giugno 2025) nel quale si precisa, riguardo ai contributo ANAC, che “si tratta di una “condizione estrinseca” rispetto alla procedura di gara, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame”. Non si tratta quindi di un requisito di partecipazione ma di una “condizione di ammissibilità” dell’offerta. Accogliendo pertanto il ricorso dell’impresa, i Giudici hanno disposto che deve essere consentito l’adempimento tardivo del pagamento fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e hanno dichiarato conseguentemente l’annullamento del verbale di esclusione e della determinazione di aggiudicazione.
In un’altra sentenza, il Tar Brescia (Sent. n. 723/2025) ha disposto che la violazione da parte dell’operatore economico del limite al subappalto nella categoria prevalente, fissato in conformità con l’articolo 119, comma 1, del Dlgs 36/2023, comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, qualunque sia l’entità della percentuale superata.
L’impresa aveva impugnato il provvedimento, evidenziando la sostanziale irrilevanza dello scostamento (0,01%), attribuibile ad un errore materiale e invocando l’applicazione del soccorso istruttorio: la lex specialis aveva fissato un limite del 49,9% di subappalto nella categoria prevalente e l’impresa aveva invece indicato il 50%.
Il Tar ha confermato la non sanabilità della violazione della lex specialis e dell’articolo 119, comma 1 del Codice Appalti. L’amministrazione appaltante non può sopperire a imprecisioni che l’operatore qualificato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
conSiGLio di Stato: LeGittiMa La revoca deLLa Gara in preSenza
di ribaSSi ecceSSivi
Il Consiglio di Stato (Sent. n.7091 del 20 agosto 2025) ha condiviso il comportamento di una stazione appaltante (Enasarco aveva indetto una procedura ristretta per l’affidamento di servizi di banca e gestione del patrimonio mobiliare) che, ritenendo eccessivi i ribassi presentati, aveva deciso di revocare la gara.
In particolare, relativamente alle offerte economiche presentate dai quattro operatori economici, due presentavano un ribasso superiore al cinquanta percento e una si attestava poco sotto tale misura. L’ente appaltante aveva disposto la revoca di tutti gli atti di gara, adducendo, come motivazione l’esigenza di rideterminare la base d’asta rivelatasi eccessivamente alta rispetto alle attuali condizioni di mercato e rimodulare la procedura di gara.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta tale decisione, considerando logica e coerente la scelta di “riesaminare la decisione precedentemente assunta, allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d’asta sia stata frutto di una erronea valutazione estimativa … percentuali di ribasso così elevate, sono tali da rendere, di per sé, il dato autoevidente, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori”.
“In conclusione, deve ritenersi che nella fattispecie la fondazione appellata abbia fatto buon governo di norme e principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela, atteso che, a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, è consentito revocare gli atti con cui la stessa è stata indetta.”
appLicazione di penaLi non baSta per confiGUrare Grave iLLecito profeSSionaLe
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 6882 del 4 agosto 2025) si è nuovamente pronunciato sull’esclusione per gravi illeciti professionali e, in particolare,
sulla rilevanza delle penali irrogate in precedenti appalti pubblici nonché sull’utilizzo di notizie giornalistiche come elementi indiziari.
Il ricorso in questione si fondava sull’omessa dichiarazione di precedenti penali contrattuali da parte di uno dei concorrenti e su un articolo di stampa che riferiva di alcune criticità nella gestione del servizio precedentemente affidato (nel caso specifico si contestavano penali per un importo pari a 60.000 Euro e criticità emergenti dalla gestione di un servizio di igiene urbana).
I Giudici rilevano anzitutto che dal combinato disposto degli articoli 95 e 98 del Codice Appalti emerge che l’illecito deve essere tale da compromettere l’affidabilità dell’impresa e riguardare significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, violazioni degli obblighi di tracciabilità, false dichiarazioni in sede di gara o comunque comportamenti che incidono sulla moralità professionale.
La giurisprudenza ha altresì sancito che non possono esserci automatismi ma è sempre necessaria una valutazione motivata e proporzionata, fondata su fatti oggettivi e documentabili.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha affermato che non possono ritenersi rilevanti ipotesi di esclusione desumibili da fonti generiche (quali sono quelle derivanti da articoli di stampa) che, per loro natura, non hanno un valore probatorio certo. Secondo i Giudici, inoltre, la mancata dichiarazione dell’irrogazione di penali contrattuali inferiori all’1% dell’appalto non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e l’applicazione di penali non costituisce comunque prova di grave negligenza e di illecito professionale.
Un’interpretazione eccessivamente estensiva delle cause di esclusione si porrebbe in contrasto con i principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità che regolano l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici: carenze nel servizio devono essere menzionate solo se configurano un inadempimento grave. (c)
Business News
informazioni
per l’internazionalizzazione
a Cura di informeSt ConSulting Srl
Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione (email: estero@confapifvg.it).
arredo Made in itaLY di faScia aLta
neGLi Stati Uniti con eStenSione a MeSSico e caraibiproGraMMa perSonaLizzato di inSeriMento coMMerciaLe con incoMinG in itaLia
Prosegue il programma Arredo Stati Uniti, sostenuto dal crescente interesse dei buyer americani verso le soluzioni Made in Italy di alta gamma delle aziende italiane che hanno già preso parte alle precedenti edizioni. L’attività di inserimento commerciale si amplia ora anche all’area del Messico e dei Caraibi.
Tanto negli Stati Uniti quanto nei mercati caraibici, la domanda di soluzioni Made in Italy è trainata dalla crescita del real estate di lusso, dal contract per hotel, resort, ristoranti e spazi commerciali esclusivi, dove le soluzioni Made in Italy sono apprezzate per eleganza, raffinatezza e unicità. Attraverso la presenza di un esperto commerciale basato a Miami, INFORMEST Consulting Srl mette a disposizione delle PMI italiane relazioni privilegiate con buyer americani, tra cui studi di interior design, studi di architettura, general contractors, distributori e dealer con showroom, progettisti e costruttori di yacht, interessati a soluzioni Made in Italy per residenze e ville di
pregio in Florida, California, East Coast, Messico e Caraibi (Repubblica Dominicana, Bahamas, Barbados, Antille). Negli ultimi mesi, gli esperti di INFORMEST Consulting hanno organizzato oltre 20 incontri in Italia tra buyer americani e PMI manifatturiere. Dai meeting è emerso che i clienti statunitensi apprezzano produzioni creative, innovative e sostenibili, con design distintivo, e valorizzano la capacità delle aziende italiane di combinare soluzioni personalizzate a prodotti a catalogo, soddisfacendo così le esigenze specifiche dei progetti di alto livello.
A seguito dei risultati e degli ordinativi acquisiti dalle imprese partecipanti alle precedenti edizioni, INFORMEST Consulting prosegue con il programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale del mercato americano. In particolare, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di un gruppo di PMI, non concorrenti tra loro, che propongono soluzioni di pregio per l’arredo (filiera abitare ed affini) di ville, palazzi e hotel di lusso: soluzioni di arredamento per zona giorno e zona notte, complementi di arredo, sistemi d’illuminazione, serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, tappezzeria e decorazioni, ceramiche, arredi e complementi per l’esterno. Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali con buyer americani concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta, alla riduzione dei costi di partecipazione e all’acquisizione di ordini in modo continuativo. Per ulteriori informazioni potete inviare una email di richiesta a consulenzapd@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0421 280440.
SeLezione di aGenti coMMerciaLi per pMi ManifattUriere
Sei un’azienda del settore manifatturiero con prodotti a catalogo o con prodotti custom interessata ad ampliare la tua rete di Agenti in Europa?
INFORMEST Consulting, che ha a disposizione un database costantemente aggiornato e verificato di agenti commerciali locali, fornisce alla PMI un servizio personalizzato di ricerca e selezione di


agenti e di agenzie commerciali con esperienza già maturata nei mercati esteri con aziende italiane; gli agenti esteri, attivi nei Paesi del Nord Europa, Europa Centrale ed Europa Occidentale, sono specializzati per settore merceologico e canali di vendita. La selezione dei potenziali agenti avviene tramite la collaborazione con gli esperti locali di INFORMEST Consulting Srl, che conoscono le dinamiche del mercato locale e impostano concretamente la selezione utilizzando il database di agenti, oltre a portali specializzati locali e settoriali di selezione agenti, e attivando il proprio network di relazioni con professionisti della vendita interessati ad ampliare il loro portafoglio clienti con prodotti italiani. Il servizio prevede la realizzazione di interviste dirette agli agenti selezionati, organizzate da INFORMEST Consulting in collaborazione con esperti locali e in accordo con le aziende italiane. Le interviste consentono di approfondire i profili e di verificarne il reale interesse rispetto al mandato proposto. Al termine del processo, viene effettuata la selezione finale degli agenti e il loro inserimento operativo in azienda. Le aziende interessate a maggiori dettagli possono scrivere a consulenzapd@informestconsulting.it.
richieSte di coLLaborazione daLL’eUropa da enterpriSe eUrope netWorK
- Azienda rumena specializzata nella raccolta, recupero e riciclo ecologico di pallet, euro pallet e casse o scatole in legno, oltre ad altri imballaggi contenenti legno, è alla ricerca di produttori o distributori di pallet per accordo commerciale.
- Azienda polacca è alla ricerca di fornitori affidabili di melassa di barbabietola da zucchero in grandi quantità. Il prodotto deve essere di origine naturale e privo di additivi chimici.
- PMI irlandese specializzata nel design di abbigliamento per neonati che unisce stile, comfort e sostenibilità, è alla ricerca di un produttore di abbigliamento per neonati e servizi di ricamo. La PMI si impegna a creare capi che riflettano qualità, cura e rispetto per l’ambiente.
Informazioni: office@informestconsulting.it.
Rallentamento della marcia con safety car
modalità di eSeCuzione della proCedura di rallentamento graduale dei veiColi Con l’auSilio di auto di SiCurezza
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 287/ MM dell’11 settembre 2025 per ricordare che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2025, si è data attuazione ai nuovi commi 3 bis e 5 bis dell’art. 177 del C.d.S., stabilendo le modalità di esecuzione delle procedure di rallentamento e regolazione mediante safety car, e le caratteristiche dei veicoli impiegati, comprese attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento.
L’utilizzo della safety car è previsto su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico nei seguenti casi:
a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica;
b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata come, per esempio, incidenti stradali, rimozione di ostacoli, in-
stallazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza.
L’attività di rallentamento deve essere svolta con i veicoli degli organi di polizia stradale o dei soggetti in possesso dell’abilitazione per la scorta ai veicoli eccezionali con in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: “auto di sicurezza safety car”. Per effetto del decreto richiamato, con successiva circolare, la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha ricordato che sono diventate applicabili le sanzioni stabile dal c. 5 bis dell’art. 177 C.d.S. in caso di violazione del divieto di sorpasso dei veicoli impegnati nella procedura di rallentamento del traffico e, per i conducenti dei veicoli che seguono la safety car, per la mancata attivazione delle quattro frecce e di inosservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti impegnati nell’attività di rallentamento. Il comma 5 bis della norma richiamata prevede la sanzione amministrativa da euro 167,00 a euro 665,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi.
Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.
(MM)
Traforo del Monte Bianco
ChiuSura totale per lavori di manutenzione dalle ore 17.00
dell’1 Settembre 2025 alle ore 17.00 del 12 diCembre 2025
Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 288/MM del 10 settembre 2025 e n. 185/MM del 29 maggio u.s. per confermare che a partire
dalle ore 17.00 dell’1 settembre alle ore 17.00 del 12 dicembre 2025
il Traforo del Monte Bianco è chiuso completamente al traffico per lavori di risanamento di due porzioni di volta dello stesso.
L’itinerario alternativo stabilito per i mezzi pesanti è prioritariamente quello che passa dal Traforo del Frejus. Per aggiornamenti e approfondimenti si consiglia di consultare il sito GEIE-TMB. (MM)
Autotrasporto: nuova check list dei controlli in azienda
menti che saranno oggetto di verifica da parte degli Ispettori del lavoro in caso di ispezione.
approvata la nuova liSta aggiornata
Con ulteriori Controlli
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 luglio 2025, “Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto”.
L’aggiornamento della lista si è reso necessario a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta dall’approvazione del precedente modello risalente a dicembre 2008.
Nel nuovo modello sono stati aggiunti ulteriori ele-
I riquadri della check list, che si allega per comodità e alla quale si rinvia per la consultazione, oggetto di implementazione sono i seguenti:
- E “Veicoli e tachigrafo”;
- F “Numero dei conducenti e dei giorni di lavoro controllati”;
- G “Infrazioni accertate”.
Inoltre è stato aggiunto il riquadro G bis “Clean Check” da barrare qualora non venga accertata nessuna infrazione.
Il decreto in parola prevede che gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono esaustivi, per cui l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
(MM)
Austria. Dosaggio mezzi pesanti
Calendario
del primo trimeStre 2026
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 283/ MM dell’11 settembre 2025 per comunicare che il Land del Tirolo ha diffuso le date del primo trimestre 2026, in cui verrà applicato il dosaggio per regolare il transito dei mezzi pesanti provenienti dalla Germania e diretto verso sud attraverso il valico austro-tedesco di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, sull’autostrada A12 Inntal.
Le autorità filtreranno il traffico a partire dalle ore 5.00 del mattino così da garantire il transito su detta autostrada di un numero massimo di 300 mezzi pesanti all’ora.
Le giornate in cui si applicherà questa misura sono:
- mercoledì 7 gennaio 2026;
- lunedì 2 febbraio 2026;
- lunedì 9 febbraio 2026;
- lunedì 16 febbraio 2026;
- lunedì 23 febbraio 2026;
- lunedì 2 marzo 2026;
- lunedì 9 marzo 2026;
- lunedì 16 marzo 2026.
Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.
(MM)