Apinforma 4/2024

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APINFORMA

notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie

numero 4

29 febbraio 2024

IN PRIMO PIANO

l’approvazione del bilancio

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING apinForMa - Quindicinale di informazione dell’associazione piccole e medie industrie

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notiziario

Le

F-GAS:

Qualità

Confronto

del bilancio Industria 5.0
L’approvazione
novità in materia di accertamento Contributi avversità atmosferiche PR FESR 2021-2027. Aiuti a sostegno dell’imprenditorialità Welfare aziendale Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2024
pubblicato il nuovo regolamento
dell’aria
sulle nuove misure per la sicurezza nei cantieri L’istituzione della “patente” a crediti SOA: rinnovo per la Alunord Srl FVOE: fascicolo virtuale dell’operatore economico Confapi Aniem News 8 12 17 33 38 44 36 47 49 51 52 53 55 58
Sommario
dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie
numero 4 29 febbraio 2024 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
APINFORMA
Esportazioni verso la Russia Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t Scadenze aziendali del mese di marzo 2024 63 64 66 editore redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it direttore responsabile Lucia Cristina Piu registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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L’approvazione del bilancio

Si torna alle regole ordinarie

preMeSSa

Si applicano le regole ordinarie per quanto riguarda la predisposizione del bilancio d’esercizio anche se le tensioni internazionali non sono ancora archiviate e gli scenari continuano a destare preoccupazione. Il bilancio è lo strumento informativo dei risultati aziendali per eccellenza e rappresenta lo stato di salute di un’azienda, utile per consentire agli azionisti, creditori, dipendenti, clienti e fornitori di ricavare informazioni cruciali per valutare la sua sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.

l’iTer

di approvazione

L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’art. 2364 dello stesso codice prevede poi che l’assemblea, chiamata all’approvazione del bilancio, deve essere indetta in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis.

L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al

soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci.

Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.

i TerMini

Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti.

Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2023, la data ordinaria è quella del 29 aprile 2024.

Questo termine è riferito all’assemblea in prima convocazione, conseguentemente la seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine.

In caso di convocazione nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, la data è quella del 28 giugno 2024.

il diFFeriMenTo del TerMine ordinario

Le particolari situazioni che consentono il differimento del termine di convocazione sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano:

- l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;

- la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche possono riguardare:

- le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;

paG. 8 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

- le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile;

- le imprese interessate da interventi di riorganizzazione;

- le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata;

- le società potenzialmente di comodo che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate;

- il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 29 aprile dell’anno successivo;

- la modifica dell’oggetto sociale;

- le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di predisposizione del bilancio o di convocazione dell’assemblea, con nomina di nuovi amministratori;

- l’esistenza di patrimoni separati;

- la necessità di procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;

- il cambiamento di programmi informatici;

- l’adozione dei Principi contabili internazionali;

- l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro.

Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche una causa di forza maggiore intesa come una situazione straordinaria imprevedibile e imponderabile, come furto, incendio, calamità naturali decesso dell’imprenditore.

Le casistiche sopra analizzate, che a regime consentono il differimento entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, potrebbero essere quindi integrate con ulteriori situazioni di natura straordinaria.

La possibilità di differire il termine di approvazione a 180 giorni è condizionata dalla circostanza che sia prevista dallo statuto della società e sia motivata.

le convocazioni

I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente, vale a dire in seconda convocazione.

Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente

slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.

aSSeMblea

in Seconda convocazione

L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia il capitale sociale rappresentato. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali.

Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.

l’avviSo di aSSeMblea

Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria.

Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio ma no quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica.

Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo.

Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

paG. 9 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

la MancaTa convocazione

In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti, il codice civile prevede espressamente l’approvazione dello stesso da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti.

Ai sensi dell’art. 2631 del codice civile, la mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci.

Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.

il depoSiTo al reGiSTro iMpreSe

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni presso la CCIAA. Quindi entro il 29 maggio 2024, nel caso di approvazione nel temine di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da:

- relazione sulla gestione (se obbligatoria);

- relazione del collegio sindacale (se obbligatoria);

- relazione del revisore (se diverso dal collegio sindacale);

- verbale di approvazione del bilancio;

- elenco soci (limitatamente a SpA e Sapa non quotate, anche in assenza di variazioni). Per l’omesso deposito del bilancio l’art. 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA, come già ricordato, richiede

comunque il deposito del progetto di bilancio e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la tassonomia denominata PCI_201811-04 che consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A.

Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.

il verSaMenTo delle iMpoSTe

Il versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche o proroghe e conseguentemente valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024.

Si possono presentare le seguenti situazioni:

- il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 29 aprile 2024, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2024 (poiché festivo slitta al 1° luglio).

- approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 20 giugno 2024 versamento entro il 31 luglio 2024);

- mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2024 (poiché festivo slitta al 1° luglio).

- mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che il D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, collegate alla riforma fiscale, da quest’anno i soggetti Ires, ha differito il termine di trasmissione

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all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine cade il 30 settembre.

diSTribUzione dividendi

Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine riformato di 30 giorni dalla data dell’assemblea,

deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F24, codice tributo 1550. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria.

paG. 11 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024
(pz)

Industria 5.0

al via le agevolazioni per gli inveStimenti

le TecnoloGie inTereSSaTe

Per comprendere il concetto di Industria 5.0, è possibile fare riferimento a quelle dell’Industria 4.0, alle quali implementare la visione di sviluppo responsabile sopra delineata.

A questo proposito possono essere individuate nove principali tecnologie.

preMeSSa

Nel 2021 la Commissione Europea ha prodotto un “Rapporto su Industria 5.0” finalizzato ad inserirsi nelle iniziative politiche riguardanti l’industria e la tecnologia, evidenziando il ruolo dell’intelligenza artificiale e il Green Deal. L’Industria 5.0 impone nuovi modelli non solo per lo sviluppo tecnologico, ma anche per quello culturale delle imprese.

Il concetto di Industria 5.0 interpreta la ricerca e l’innovazione come strumento per guidare la transizione verso industrie capaci di apportare benefici non solo alle imprese stesse, ma anche ai lavoratori e alla società. Risulta inoltre centrale il ruolo delle persone, che devono beneficiare concretamente dell’avanzamento tecnologico.

Uno dei punti cruciali è quello di accompagnare i lavoratori nel percorso di acquisizione di nuove competenze digitali necessarie per lavorare nell’Industria 5.0. A questo proposito vengono individuate due priorità: la costituzione di ecosistemi performanti nella formazione digitale e l’acquisizione di competenze digitali per la trasformazione in corso.

Si tratta di cambiamenti che andrebbero anche sostenuti da sostanziali riforme nelle politiche sociali, in termini di welfare e assistenza sanitaria. La pandemia ha messo a dura prova la capacita di resistere delle economie e delle imprese, la comunità scientifica non esclude che tale tragedia posso ripetersi in futuro e quindi si deve essere pronti ad affrontare altre difficili sfide, continuando a garantire la produzione e la possibilità di lavorare.

Le industrie sono dunque chiamate ad innovarsi per mantenere il proprio ruolo di fonte di prosperità e benessere economico anche in sistemi in rapido cambiamento.

1) Advanced Manufacturing Solution - sono le tecnologie che fanno parte della robotica collaborativa, vale a dire che permettono la collaborazione uomo - macchina grazie all’intelligenza artificiale. Si tratta dell’insieme di tecnologie che consento l’automazione dei compiti più semplici e ripetitivi, facili da standardizzare.

2) Additive manufacturing - diversamente da quanto avviene nei processi di manifattura tradizionale, dove si lavora per sottrazione di materiale, con la manifattura additiva si creano i prodotti tramite stratificazioni di materiali, garantendo in questo modo la possibilità di creare strutture più complesse, una maggior personalizzazione e l’utilizzazione di un quantitativo minore di materiale, riducendo così gli sprechi. Questa procedura consente anche di ridurre i tempi di prototipazione e una maggior facilità di sviluppare variazioni.

3) Realtà aumentata - si tratta della possibilità di integrare l’ambiente fisico con informazioni testuali, grafiche o sonore, riducendo la necessità di documentazione cartacea. Si tratta dell’integrazione di tecnologie che consento di ridurre i tempi di formazione, ad esempio rendendo possibile visionare le operazioni da svolgere in tempo reale, facilitando le fasi di lavoro.

4) Simulazioni - le tecnologie di simulazione sempre più avanzate consentono di ridurre la necessità di prototipazione prima della realizzazione fisica dei prodotti. Oltre al risparmio economico, il vantaggio è anche in termini di tempo, rendendo così le aziende più competitive.

5) Tecnologie interconnesse - l’integrazione orizzontale e verticale consente di ottenere un gran numero di informazioni (Big Data), che consentono di ottimizzare i processi produtti-

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Tassi e Btp, come investire nel 2024

Il 25 Gennaio la Bce ha deciso di non modificare i tassi d’interesse, confermando il tasso di riferimento al 4,5% ed i rendimenti dei BTP rimangono interessanti per molti risparmiatori.Ne parliamo con Matteo Ciani, 44 anni, laureato in Economia Aziendale all’Università di Udine, consulente finanziario di Copernico Sim Spa.I rendimenti dei Btp a 10 anni sono vicini al 4%, sono un’opportunità per i risparmiatori? Senza dubbio si parla di tassi allettanti per chi, fino a poco tempo fa, era abituato ad essere remunerato dai titoli di Stato con tassi prossimi allo zero. Quest’anno l’Italia avrà in scadenza oltre 400 miliardi di titoli di Stato (record assoluto per il nostro Paese) e dovrà ricollocarli sul mercato sicuramente a tassi più alti; ciò significa che il costo del debito aumenterà in modo cospicuo. Un risparmiatore attento deve tenere in seria considerazione la possibilità che lo spread possa aumentare con ripercussioni sul prezzo del sottostante.

Quali sono le alternative? Se parliamo di mercato obbligazionario, dobbiamo ricordarci che la diversificazione si basa principalmente su scadenze e aree geografiche. Questo concetto favorisce la riduzione del rischio, consapevoli che il rendimento potrebbe essere inferiore. Attendendoci una riduzione ulteriore dell’inflazione, e quindi dei tassi, il mercato obbligazionario rimane un asset molto interessante.

Cosa ne pensa del mercato azionario? Sicuramente è un asset che un risparmiatore -tenendo ben presente profilo di rischio e orizzonte temporale- dovrebbe avere in portafoglio. L’indice S&P 500 ha superato quota 5.000 punti per la prima volta e nonostante questo scambia ancora a volumi di P/E interessanti. Da ciò si evince che un ingresso -anche frazionato- nel lungo periodo potrebbe essere vincente, come ci ha sempre dimostrato la storia. Un portafoglio ben diversificato, inoltre, deve considerare i vari pesi (per capitalizzazione) che gli indici hanno a livello globale. Sono semplici indicazioni che alla lunga portano spesso i risultati migliori.

Perchè un risparmiatore dovrebbe affidarsi a Copernico Sim? Siamo una realtà nata a Udine 24 anni fa, quotata in Borsa Italiana su Euronext Growth a Milano dal 2019, presente con i nostri Consulenti Finanziari su tutto il territorio nazionale. Copernico è una Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi; questi sono requisiti essenziali a supporto di una filosofia e un metodo di lavoro concepiti e adottati nel primario interesse del cliente.

messaggio redazionale

vi. Ciò consente di attuare azioni di efficientamento, di risoluzione tempestiva di eventuali criticità o di manutenzione predittiva, o ancora di ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse e il tempo investito.

6) Internet of Things - è l’uso di macchinari smart, che interagiscono con i macchinari produttivi, rendendoli intelligenti e in grado di comunicare dati e informazioni. Ne deriva la possibilità di maggiore flessibilità e di un dialogo più efficace tra cliente, progettazione, fornitori e fase produttiva.

7) Cloud - il cloud è fondamentale, una infrastruttura IT in grado di offrire opportunità di condivisione dati e il massimo della sicurezza. Ciò consente un livello di collaborazione tra reparti e tra aziende mai visto in precedenza.

8) Cybersecurity - la massa di dati immessa in rete richiede misure di sicurezza digitale adeguate. La cybersecurity sarà sempre più un tema di interesse per le imprese per salvaguardare i propri dati da minacce informatiche.

9) Big data e Analytics - considerata la quantità di dati da gestire, la capacità di sintesi e di analisi è sempre più strategica. I sistemi di analisi dei dati dovranno essere modellati sulla base delle esigenze delle singole aziende.

In questo processo di evoluzione il rischio di perdere posti di lavoro è reale ma la tecnologia deve essere a sostegno delle comunità, non solo del profitto, questa visione è promossa dalla Commissione UE all’interno del piano Industria 5.0. L’obiettivo è quello di trasformare le aziende in luoghi più inclusivi e sicuri, riducendo il rischio infortuni e migliorando il benessere dei collaboratori. L’intelligenza artificiale non dovrebbe ridurre il ruolo dei lavoratori bensì aiutarli a svolgere ruoli più specializzati, riducendo la necessità di formazione specifica, con indubbi vantaggi sulla competitività.

le aGevolazioni

Il Governo con il D.L. 18 del 2 marzo 2024 ha previsto crediti d’imposta per investimenti rientranti nel piano Industria 5.0, mettendo a disposizione delle imprese 6,3 miliardi di euro da utilizzare nel biennio 2024 – 2025. Come già sperimentato per il piano Industria 4.0 il sostegno sarà attuato attraverso il riconoscimento di diversi crediti d’imposta non più automatici ma condizionati al raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici. L’effettiva operatività delle misure in argomento è condizionata all’emissione di alcuni decreti attuativi che individueranno in maniera più precisa l’ambito di applicazione, le tipologie di inve-

stimenti interessati, modalità di predisposizione delle certificazioni, l’ambito temporale di realizzazione degli investimenti nonché il regime sanzionatorio.

l’inveSTiMenTo

Gli investimenti oggetto di agevolazione sono gli stessi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alle tabelle A e B allegate alla legge di bilancio 2017, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che portino ad una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure di almeno il 5% conseguito in relazione ad un determinato processo. Gli investimenti realizzati devono rimanere all’interno dell’azienda almeno per un arco temporale di 5 anni.

Oltre agli investimenti sopra indicati sono compresi anche software e applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquisiti unitamente a questi, software per la gestione dell’impresa.

Sono compresi anche gli investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse). A questo proposito, con riferimento agli impianti fotovoltaici, sono compresi solo i pannelli solari inseriti nel registro ENEA, prodotti in ambito comunitario e classificati secondo tre livelli di alta efficienza.

cerTiFicazioni

L’accesso al beneficio fiscale non sarà automatico ma spetterà solo se prenotato e preventivamente autorizzato, è prevista la presentazione di due comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) prima e dopo la realizzazione dell’investimento. È infatti richiesta una comunicazione ex ante, per prenotare i fondi utilizzando un modello standardizzato messo a disposizione da GSE, concernente la descrizione del progetto di investimento e l’ammontare previsto. Il Mimit trasmetterà quotidianamente l’elenco delle imprese ammesse e il relativo beneficio concesso. A investimento completato seguirà una seconda comunicazione, da inviare entro il 31 dicembre 2025 a conferma dell’investimento effettuato.

A queste comunicazioni devono essere affiancate anche due certificazioni rilasciate da professionisti che attestino la conformità del progetto ai criteri ammissibili, al risparmio energetico realizzato e l’effettiva realizzazione dell’investimento in conformità a quanto progettato. Anche le certificazioni dovranno essere due, una preventiva e una consuntiva.

paG. 14 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

A questo proposito il Mimit svilupperà una apposita piattaforma informatica. Il raffronto in merito alla riduzione dei consumi energetici sarà parametrato ai consumi relativi all’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le nuove imprese il calcolo sarà fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale” che sarà definito da apposito decreto.

l’aGevolazione

Il credito d’imposta è parametrato ai volumi di investimento e alle percentuali di risparmio energetico ottenuto.

1 - Le aliquote con una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o non inferiore a 5% dei processi interessati dall’investimento sono:

in unica rata entro il 31 dicembre 2025, l’eventuale eccedenza sarà recuperabile in 5 rate annuali di pari importo. Si tratta quindi di una procedura a maglie più strette per venire incontro alle esigenze richieste dal PNRR.

L’ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Mimit e quest’ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione al beneficiario, invierà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e il credito concesso, quest’ultimo diventerà disponibile dopo 10 giorni. Il credito non può essere ceduto o trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale.

Il credito può essere ridotto proporzionalmente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno originato l’agevolazione, o ancora a fronte del mancato esercizio dell’opzione per il riscatto del leasing.

cerTiFicazione

conTabile

2 - Le aliquote con una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 10% dei processi interessati dall’investimento sono:

da 10 a 50 milioni di euro

3 - Le aliquote con una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 15% dei processi interessati dall’investimento sono:

Investimento fino a 2.5 milioni di euro

Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro

Investimenti da 10 a 50 milioni di euro

Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti fatti in leasing, in questi casi si assume il costo sostenuto dalla società di locazione per l’acquisto dei beni.

la coMpenSazione

La fruizione dell’agevolazione prevede l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in unica rata. Il modello F24 deve essere presentato

Oltre alla documentazione sopra ricordata di natura tecnica, il decreto in argomento ha previsto anche un’ulteriore documentazione contabile finalizzata a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. La certificazione contabile redatta da un revisore non dovrà essere trasmessa ma andrà conservata al fine di renderla disponibile, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di controllo.

È inoltre richiesta l’indicazione della norma agevolativa sulla fattura, sul DDT e sugli altri documenti relativi all’investimento.

rapporTo

con Gli inveSTiMenTi 4.0

Il piano Industria 5.0 non elimina il 4.0 che resterà in vigore a favore dei soggetti che effettuano investimenti in digitalizzazione che però non producono un predeterminato risparmio energetico. Si deve tuttavia sottolineare che le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

Le agevolazioni 5.0 non sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni finanziarie con fondi europei.

ForMazione

Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese di formazione relativa alle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica. Queste spese sono tuttavia agevolabili entro il limite del 10% degli investimenti totali,

paG. 15 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024
Investimento fino a 2.5 milioni di euro 35% Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro 15% Investimenti da 10 a 50 milioni di euro 5%
Investimento fino a 2.5 milioni di euro 40% Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro 20% Investimenti
10%
45%
25%
15%

considerando sia beni strumentali digitali sia quelli per l’autoconsumo di energia rinnovabile, fino però al limite di 300.000 euro. La formazione deve essere fornita da soggetti esterni all’azienda, non può quindi essere erogata da personale interno.

eSclUSioni

Non possono accedere al credito d’imposta Industria 5.0 le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. È inoltre richiesto che i beneficiari siano

in regola con le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Le verifiche sulla spettanza del contributo sono attribuite al Mimit il quale in caso di indebita fruizione, anche parziale, provvede al recupero dello stesso maggiorato di sanzioni e interessi. (pz)

paG. 16 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

Le novità in materia di accertamento

pubbliCato il deCreto

Con il ConCordato preventivo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”. Il predetto provvedimento legislativo, di attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), apporta diverse modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione, al fine di un suo coordinamento con la previsione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e dà attuazione all’art. 17 della Legge Delega per la riforma fiscale, avente ad oggetto la disciplina del concordato preventivo biennale.

Di seguito riportiamo un’analisi dettagliata delle novità.

1. parTecipazione del conTribUenTe al procediMenTo di accerTaMenTo e relaTiva razionalizzazione (arT. 1)

1.1 Modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione (art. 1, comma 1) Il comma 1 dell’articolo in commento stabilisce che:

1. l’accertamento con adesione non riguardi più solo le imposte dirette e l’IVA, ma anche gli atti di recupero;

2. rimane ferma la previsione in base alla quale l’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, ma viene espunto il riferimento all’ICI (imposta comunale ormai abrogata);

3. lo schema di provvedimento comunicato al

contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo (di cui all’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto dei Contribuenti), deve recare, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione deve, in ogni caso, essere contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo;

4. l’avvio del procedimento per l’accertamento con adesione può avvenire o su iniziativa dell’ufficio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (art. 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000), contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 6 (si veda infra);

5. l’invito a comparire deve contenere, non più i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi, ma i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi;

6. è abrogato l’articolo 5-ter, avente ad oggetto l’invito obbligatorio all’accertamento con adesione, in quanto ha ad oggetto una disciplina sul diritto al contraddittorio da considerarsi superata dal nuovo art. 6-bis dello Statuto dei contribuenti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Viene inserito un nuovo articolo, l’art. 5-quater, avente ad oggetto la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione. Tale articolo, applicabile con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, prevede che:

1. il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione (art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). In tal caso, l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il conte-

paG. 17 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

nuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale;

2. nel caso in cui il contribuente presti adesione ai PVC condizionandola alla rimozione di errori manifesti, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente, mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;

3. fino alla predetta comunicazione, e comunque non oltre la scadenza dei 30 gg., i termini per l’accertamento restano sospesi;

4. nel caso di adesione al PVC senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Nel caso di adesione al PVC condizionata alla rimozione di errori manifesti, il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale;

5. la misura delle sanzioni applicabili (determinata dall’articolo 2, comma 5, e dall’articolo 3, comma 3), è ridotta alla metà. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione;

6. in caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Il comma 1, lett. e) apporta diverse modifiche all’art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, avente ad oggetto la disciplina dell’istanza del contribuente, nel caso di procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’IVA. In specie, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

1. il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione,

indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire. L’istanza di adesione deve essere proposta entro il termine di presentazione del ricorso;

2. nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento comunicato al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo. In tal caso, il contribuente non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero. Il contribuente, altresì, può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni;

3. è fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all›esito delle osservazioni del contraddittorio preventivo, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

Il comma 1, lett. f) aggiunge all’art. 7, avente ad oggetto la disciplina dell’atto di accertamento con adesione, nel caso di procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’IVA, il comma 1-quater, applicabile con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Ai sensi di tale articolo, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l’ufficio, ai fini dell’accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o rettifica ovvero dell’atto di recupero.

In tema di adempimenti successivi, viene inserito nell’art. 8 del D.Lgs. n. 218, avente ad oggetto la disciplina degli adempimenti successivi, nel caso di procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’IVA un nuo-

paG. 18 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

vo comma 2-bis (applicabile con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024). Ai sensi di tale articolo, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione, conseguente alla definizione di atti di recupero, non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. È inoltre stabilito che l’ufficio rilasci al contribuente copia dell’atto di accertamento solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento. Con riferimento all’avvio del procedimento per la definizione di altre imposte indirette, di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 218, è stabilito che qualora tra la data di comparizione, per definire l’accertamento con adesione, e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di 90 gg., il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 gg., in deroga al termine ordinario. La nuova disposizione è applicabile con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Il comma 1, lett. i) apporta diverse modifiche all’art. 12, avente ad oggetto la disciplina dell’istanza del contribuente, in caso di procedimento per la definizione di altre imposte indirette, parallelamente a quanto accaduto per il succitato art. 6 del D.Lgs. n. 218. In specie, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

1. in caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire. L’istanza di adesione deve essere proposta entro i termini di presentazione del ricorso;

2. il contribuente può presentare l’istanza di adesione, con l’indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento comunicato al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo. In tal caso, il contribuente non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero;

3. è fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento

o di rettifica ovvero dell’atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria deve essere sospeso per un periodo di trenta giorni.

1.2 Modifiche alla disciplina comune in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 1, comma 2, lett. a))

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 600, avente ad oggetto le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Le modifiche si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

In specie, all’articolo 31, è aggiunto un comma al fine di stabilire che, nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR), la competenza sull’accertamento spetta all’Ufficio competente nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

1.3. Modifiche alla disciplina comune in materia di accertamento delle imposte sui redditi – Nuova disciplina per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti (art. 1, comma 2, lett. b)) La lett. b) del comma 2 dell’articolo in esame introduce un nuovo art. 38-bis, avente ad oggetto gli atti di recupero, in base al quale per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, indipendentemente dalla natura del credito indebitamento utilizzato in compensazione, l’Agenzia delle entrate deve applicare, a partire dagli atti impositivi emessi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

1. per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), l’Ufficio può emanare un apposito atto di recupero motivato, salvo che non si tratti delle attività di recupero delle somme di cui all’art. 1, comma 3, del decretolegge 20 marzo 2002, n. 36 (trattasi dei crediti di imposta riconosciuti agli auto trasportatori a parziale copertura dell’incremento di costo da essi subito negli anni 1992, 1993, 1994) e di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24

paG. 19 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

dicembre 2002, n. 282, (trattasi degli importi che le banche erano tenute a versare entro il 31 dicembre 2002, in seguito ad una sentenza di condanna per aiuti di Stato);

2. è possibile definire in via agevolata le sanzioni, in base alle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

3. l’atto di recupero motivato, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;

4. il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, saranno iscritte a ruolo (art. 15-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602);

5. la competenza all’emanazione degli atti di recupero motivati, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;

6. per le controversie relative all’atto di recupero si dovranno applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto la disciplina del processo tributario;

7. in assenza di specifiche disposizioni, l’applicazione delle suddette regole, ad eccezione di quelle relative al periodo di decadenza e competenza all’emanazione degli atti, riguarda anche il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore;

8. con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali, redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.

Viene infine chiarito che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 38-bis, sono da intendersi al nuovo articolo.

Il nuovo articolo si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

1.4 Modifiche alla disciplina comune in materia di accertamento delle imposte sui redditi – Nuova disciplina delle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale (art. 1, comma 2, lett. d)) Al fine di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata, è introdotto il nuovo art. 60-ter (il quale trova applicazione con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024), in base al quale:

1. tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata (DPR 11 febbraio 2005, n. 68), anche in deroga all’art. 149bis del c.p.c. (avente ad oggetto la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica) e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta:

1. se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

2. se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti, i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi,

paG. 20 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD) ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

3. se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice INAD, di cui all’art. 6-quater del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente. Se le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese hanno eletto un domicilio digitale speciale (il quale dovrà essere comunicato con modalità da definirsi mediante un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate), la notificazione dovrà avvenire al domicilio digitale speciale;

2. se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno 7 gg. dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo:

1. si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente;

2. se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti, la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere e mediante pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. L’ufficio inoltre dovrà dare notizia, al destinatario, dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico;

3. la notificazione si intende, comunque, perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accetta-

zione, con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio.

1.5 Accertamento induttivo e contraddittorio (art. 1, comma 3)

Il comma 3 dell’articolo in esame, mediante modifica dell’art. 9-bis del DL 50/2017, stabilisce che il contraddittorio, previsto in sede di accertamento induttivo, per i soggetti che non presentano i modelli ISA sia attivato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997. La nuova disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

1.6 Estensione della nuova disciplina in materia di notificazione tramite PEC (art. 1, comma 6, lett. a) e b))

Il comma 6 dell’articolo in esame, mediante modifica dell’art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, prevede che la nuova disciplina in materia di notificazioni, tramite PEC, prevista dal nuovo art. 60-ter del DPR n. 600 del 1973, si applichi anche alla notifica della cartella di pagamento.

Dopo l’art. 26, è, poi, aggiunto il nuovo art. 26-bis, avente ad oggetto “Comunicazioni al domicilio digitale, ai sensi del quale gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione, dei quali la legge non prescrive la notificazione, possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali, stabiliti dal nuovo art. 60-ter succitato.

Le nuove regole si applicano agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024.

2. razionalizzazione e riordino delle diSpoSizioni norMaTive in MaTeria di aTTiviTà di analiSi del riSchio (arT. 2)

2.1 Novità in tema di analisi del rischio (art. 2, commi da 1 a 4)

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che, in riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria, debbano valere le seguenti definizioni:

1. analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e con-

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trasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l’adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell’Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

2. rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario;

3. criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

4. indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

5. analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull’elaborazione di dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero ad uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l’avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell’avvio dell’analisi;

6. analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento ad un rischio fiscale noto.

In base al comma 2 dell’articolo in esame, i risultati dell’analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell’adempimento spontaneo, potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Inoltre, (comma 3 dell’articolo in esame), le in-

formazioni presenti in tutte le basi dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone, comprese quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell’adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l’individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I commi 5 e 6 dell’articolo in esame apportano modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 600 e al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di coordinare le novità in tema di analisi del rischio e la disciplina sui controlli in tema di II.DD. e di IVA.

2.2 Guardia di Finanza e utilizzo delle proprie banche dati (art. 2, commi da 7 a 8)

È attribuito, anche alla Guardia di finanza, la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le finalità di assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, facendo salva l’applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 15 gennaio 2018, n. 15 e nel D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, concernenti, rispettivamente, il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, e il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, mediante modifica dell’art. 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene previsto che anche la Guardia di finanza, al pari dell’Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, con il ricorso, altresì, a nuove tecnologie e tecniche di analisi avanzate.

paG. 22 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

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2.3 Condivisione informazioni e risorse informatiche tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza (art. 2, comma 9)

Il comma 9 dell’articolo in esame stabilisce che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, possano, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d’intesa, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio.

3. inTrodUzione di SpeciFiche ForMe di cooperazione

Tra le aMMiniSTrazioni nazionali ed eSTere e riordino delle ForMe di cooperazione eSiSTenTi (arT. 3)

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica gli artt. 31-bis e 31-bis.1 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600 e ne aggiunge di nuovi.

Il nuovo art. 31-bis prevede che l’Amministrazione finanziaria provveda allo scambio di informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali, qualora vi sia una richiesta da altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze, con le quali sia in vigore un accordo che preveda lo scambio di informazioni. Le informazioni non possono essere trasmesse qualora rilevino un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Il nuovo art. 31-bis.1 prevede che l’Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, si avvalga di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

Il nuovo art. 31-bis.2 disciplina la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, nel territorio dello Stato, di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze, mentre l’art. 31-bis.3 disciplina i controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, nell’ipotesi in cui la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri. Le verifiche congiunte, invece, sono disciplinate dal nuovo art. 31-bis.4, ai sensi del quale quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

4. prevenzione e conTraSTo dei FenoMeni evaSivi e FraUdolenTi in aMbiTo iva (arT. 4)

La disposizione inserisce il nuovo comma 7-ter all’articolo 35 del decreto Iva al fine di contrastare, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, fenomeni fraudolenti relativi al regime di esenzione dell’imposta al momento dell’importazione nell’Unione europea.

In particolare, viene previsto, per i soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che adempiono gli obblighi Iva tramite un rappresentante fiscale, l’obbligo di rilascio di idonea garanzia al fine di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Spetterà ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze individuare i criteri e le modalità di rilascio della predetta garanzia.

Inoltre, il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni di cui al comma 2, lettera e-bis) dell’articolo 35, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Anche in questa ipotesi spetterà ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze individuare i termini e le modalità applicative.

Vengono inoltre, aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell’articolo 17, del decreto del Presiden-

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te della Repubblica 26 ottobre 1972, concernente le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 ovvero:

- non deve aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, né aver concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi;

- non deve avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

- non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

- non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall’ articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (incandidabilità e impossibilità di ricoprire determinate cariche).

Viene altresì previsto che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Infine, viene prevista una specifica sanzione amministrativa di euro 3.000 a carico del rappresentante fiscale che non adempie ai nuovi obblighi suesposti.

5. reviSione

dei TerMini di preScrizione e decadenza

dell’azione dello STaTo dell’apparaTo

SanzionaTorio dell’iMpoSTa SUi preMi di aSSicUrazione (arT. 5)

Il comma 1, lettera a) dell’articolo in esame modifica i termini di decadenza per l’emissione degli avvisi in materia di imposta sui premi di assicurazione di cui alla legge n. 1216 del 1961, prevedendo, in primis, la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le denunce presentate

con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della pubblicazione del decreto in esame.

Con il comma 1, lettera b) viene riscritto l’articolo 29 della legge n. 1216 del 1961, relativamente all’imposta sui contratti assicurativi, al fine di modificare il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati per uniformarlo a quelli delle altre imposte indirette. Nello specifico, si prevede che:

- in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele;

- in caso di omessa denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Infine, l’azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell’imposta.

6. diSciplina del concordaTo prevenTivo biennalediSpoSizioni Generali (da arT. 6 ad arT. 9)

6.1 Finalità (art. 6)

In attuazione della legge delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), la disposizione in esame introduce nel nostro ordinamento l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni.

In particolare, l’istituto è rivolto ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

paG. 25 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

6.2 Ambito di applicazione (art. 7)

Il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale:

- del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi; - e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per il solo periodo di imposta 2024, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

6.3 Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato (art. 8)

Per accedere al concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per il 2024 e il 2025, i predetti programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno 2024 ed entro il 15 aprile 2025.

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria. Con apposito decreto, invece, verranno individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

6.4 Elaborazione e adesione alla proposta di concordato (art. 9)

Ai sensi della disposizione in esame, la proposta di concordato è elaborata, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando, dunque, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La predetta metodologia di elaborazione, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla

normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, viene previsto che, ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle entrate, oltre ai dati dichiarati dal contribuente ne acquisisca ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51. L’Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici utilizzati per la comunicazione dei dati entro il quinto giorno precedente al termine per aderirvi. Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435 ovvero il termine per il versamento a saldo delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

Per il primo anno di applicazione del CPB il termine è quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi così come modificati dall’articolo 38 successivamente esaminato. Viene, infine, stabilito che l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso allo stesso.

7. conTribUenTi per i qUali Si applicano Gli indici SinTeTici di aFFidabiliTà FiScale (da arT. 10 ad arT. 22)

7.1. Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – requisiti (art. 10)

L’articolo 10 disciplina il concordato preventivo con specifico riferimento ai soggetti Isa. In specie, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provve-

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dimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

7.2. Cause di esclusione (art. 11)

L’articolo in esame disciplina le cause di esclusione dal CPB con specifico riferimento ai soggetti Isa. In particolare, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;

b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

7.3. Effetti dell’accettazione della proposta (art. 12)

Con la disposizione in esame viene previsto che l’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

7.4. Adempimenti (art. 13)

Viene disposto che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti. Essi sono, pertanto, tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi; - alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali attraverso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

7.5. Rinnovo del concordato (art. 14)

L’articolo 14 disciplina il rinnovo del concordato statuendo che, a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di adesione e in assenza di cause di esclusione preceden-

temente illustrati, l’Agenzia formula una nuova proposta per il biennio successivo.

7.6. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato (art. 15)

Con l’articolo in esame viene precisato che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo le ordinarie regole del Tuir, non vanno presi in considerazione:

a) plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparate, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

7.7. Reddito d’impresa oggetto di concordato (art. 16)

Con l’articolo in esame viene precisato che ai fini della determinazione, secondo le regole del Tuir, del reddito d’impresa proposto al contribuente ai fini del concordato, non vanno presi in considerazione:

a) plusvalenze e sopravvenienze attive nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili. Viene inoltre previsto che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato: in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

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7.8. Valore della produzione netta oggetto di concordato (art. 17)

Nell’articolo 17 viene previsto che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

7.9. Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 18)

Con l’articolo in esame viene specificato che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

7.10. Rilevanza delle basi imponibili concordate (art. 19)

L’articolo in esame prevede che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Viene inoltre previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici Isa di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7.11. Determinazione degli acconti (art. 20)

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione

netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

7.12. Cessazione del concordato (art. 21)

L’articolo prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;

- il contribuente cessa l’attività.

7.13. Decadenza del concordato (art. 22)

La disposizione disciplina le cause di decadenza dal concordato. In particolare il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dell’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di seguito elencate;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, se i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) se ricorre una causa di esclusione o vengono meno i requisiti del concordato;

e) se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati da parte dell’Agenzia.

Ai fini della predetta lettera a), sono considerate di non lieve entità:

a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di impo-

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sta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;

b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;

c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

2) all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;

3) all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

4) all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Le violazioni non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

8. conTribUenTi che aderiScono al reGiMe ForFeTario (da arT. 23 ad arT. 33)

8.1. Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario (art. 23)

L’articolo 23 disciplina il concordato preventivo con specifico riferimento ai soggetti aderenti al regime forfetario, per i quali, come anticipato, per il solo 2024 l’istituto è limitato ad una sola annualità.

8.2. Cause di esclusione (art. 24)

Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che:

- hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

- non posseggono i requisiti già visti per i soggetti Isa o per i quali sussiste una delle predette ipotesi di esclusione.

8.3. Effetti dell’accettazione della proposta (art. 25)

L’accettazione da parte del contribuente della pro-

posta di CPB obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

8.4. Adempimenti (art. 26)

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

8.5. Rinnovo del concordato (art. 27)

Nell’articolo 27 viene stabilito che a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di adesione e in assenza di cause di esclusione precedentemente illustrati (si veda articolo 11), l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato per il biennio successivo.

8.6. Reddito oggetto di concordato (art. 28)

Anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo si determina con i medesimi criteri di elaborazione previsti dall’articolo 9 ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

8.7. Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 29)

L’adesione al concordato non produce effetti a fini Iva, secondo e regole per i soggetti forfettari.

8.8. Rilevanza delle basi imponibili concordate (art. 30)

Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Viene altresì specificato che il concordato cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali - individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato. Il concordato cessa a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

8.9. Determinazione degli acconti (art. 31)

L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai pe-

paG. 30 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

riodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l’anno d’imposta 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

8.10. Cessazione del concordato (art. 32)

Ai sensi dell’articolo in esame, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l’attività.

8.11. Decadenza del concordato (art. 33)

Analogamente ai soggetti Isa, il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i periodi di imposta, nei casi in cui si verifica una delle condizioni già viste nell’articolo 22.

9. diSpoSizioni coMUni di coordinaMenTo e conclUSive

(da arT. 34 ad arT. 39)

9.1. Attività di accertamento (art. 34)

L’articolo 34 prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza sopra illustrate. È inoltre, previsto che l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono.

9.2. Disposizioni di coordinamento (art. 35)

L’articolo 35 prevede che l’adesione al CPB non è subordinata alla disciplina di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 relativamente agli adempimenti formali previsti per la fruizione di benefici di natura fiscale e l’accesso a regimi fiscali opzionali. La previsione in esame, infatti, vuole salvaguardare la scelta operata dal

contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente.

Viene, infine, previsto, che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

9.3. Commissione degli esperti (art. 36)

L’articolo 36 prevede che prima dell’approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la Commissione di esperti (comma 8 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

9.4. Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato (art. 37)

La disposizione proroga, limitatamente al primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, dal 30 giugno al 31 luglio 2024 il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

9.5. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 38)

La disposizione interviene sull’articolo 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 322 del 1998 in tema di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, già modificato recentemente dal decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” di cui alla nostra nota informativa n. 6 del 15 gennaio 2024.

Le modifiche sono finalizzate ad adeguare i termini di presentazione delle dichiarazioni ai termini per l’adesione del concordato preventivo nella suo anno di debutto.

paG. 31 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

In particolare, per i periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP viene posticipato:

- dal 30 settembre al 15 ottobre per i soggetti Irpef (persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice);

- dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES.

Inoltre, la norma prevede che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- le persone fisiche presentano la dichiarazione, tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile (anziché 1° aprile) ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

- le società o le associazioni (articolo 5 del Tuir), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

- i soggetti Ires (solari) presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

Parimenti, dal 2025, il modello 770 potrà essere presentato dai sostituti d’imposta telematicamente a partire dal 15 aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Infine, per il periodo d’imposta 2024, i programmi informatici relativi agli Isa sono resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

9.6. Clausola di invarianza finanziaria (art. 39) Ai sensi dell’articolo 39 viene esplicitamente disposto che dall’attuazione delle norme relative al concordato preventivo biennale non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. diSpoSizioni Finanziarie (arT. 40)

L’articolo 40 reca le disposizioni finanziarie destinando, tra l’altro, nuovi incrementi per il 2024 e 2025 al fondo per l’attuazione della delega fiscale.

11. enTraTa in viGore e decorrenza (arT. 41)

Il decreto esaminato entra in vigore il 22 febbraio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni relative al concordato preventivo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Invece, le norme relative alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e razionalizzazione, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

paG. 32 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024
(c)

Contributi avversità atmosferiche

modalità di erogazione dei Contributi per gli eventi del luglio-agoSto 2023.

preSentazione del rendiConto entro il 30 giugno 2025

preMeSSa

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 107/ AdT del 5 marzo 2024 per rammentare che con deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 2 febbraio 2024, pubblicata sul sito web della Regione all’indirizzo https://www.regione.fvg.it/ rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/, sono state definite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alle attività economiche compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, individuati attraverso la ricognizione effettuata con le domande di ristoro presentate dal 26 settembre al 10 novembre dello scorso anno (v. circolare associativa prot. n. 332/ AdT del 2 novembre 2023). La ricognizione allora effettuata assolve anche alle necessità di identificazione dei danni ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, art. 25, co. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali. La dotazione finanziaria, a copertura alla misura regionale in esame, nei limiti di seguito indicati, a favore delle attività economiche produttive, diverse dalle imprese agricole, è pari a 26.887500 euro. Di seguito si riportano ora gli elementi di sintesi delle modalità attuative approvate con la citata deliberazione 2 febbraio 2024.

beneFiciari

La misura è destinata alle imprese (non agricole) e ai professionisti aventi sede legale od operativa attiva nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi individuati con decreto dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile 22 agosto 2023, n. 736 (per l’elenco definitivo v. circolare associativa prot. n. 273/AdT del 19 settembre 2023).

I soggetti devono possedere l’immobile o unità immobiliare danneggiata, sede dell’attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (ad es. affitto, comodato).

inTervenTi

e SpeSe Finanziabili

Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa purché indicate in domanda:

- ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato (elementi strutturali, finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni, impianti);

- ripristino delle relative pertinenze danneggiate;

- ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l’accesso o la fruibilità;

- ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

- ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti;

- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

- ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici;

- ripristino o sostituzione beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli).

ForMa e MiSUra del conTribUTo.

reGiMi d’aiUTo e conTribUzioni inTeGraTive Il contributo è concesso in misura pari al 20% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 100.000 euro, oltre al rimborso fino ad un massimo di 500 euro del costo della perizia asseverata richiesta in sede di rendiconto per i contributi pari o superiori a 10.000 euro.

Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis”. In alternativa la concessione può essere adottata nell’ambito del Regime quadro FVG

paG. 33 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023, qualora l’impresa sia stata colpita dalla crisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

Il contributo è determinato sulla base dell’importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se questa è inferiore ai danni valutati.

Si tenga presente che, a norma del decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839, all. C., art. 1, co. 2 è possibile integrare il contributo in esame fino a copertura del 100% della spesa ammissibile con benefici dello Stato, secondo quanto previsto dal citato d.lgs. 1/2018, senza che vi sia bisogno di presentare altre istanze, in quanto, come detto, la ricognizione effettuata assolve anche a detta facoltà.

conceSSione

del conTribUTo

Il contributo è concesso con provvedimento della Direzione centrale attività produttive e turismo (di seguito Direzione) a seguito di positiva conclusione delle istruttorie sulle domande presentate, entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione in esame, fatte salve le sospensioni per l’acquisizione di eventuali integrazioni.

In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie (ad es. fusione e trasferimento d’azienda), il contributo può essere confermato in capo al nuovo soggetto previo inoltro per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg. it della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile al link https://www.regione. fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/. In assenza dei requisiti posti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell’impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma mera comunicazione agli uffici istruttori. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione comunica agli istanti i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati nella domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati (v. infra), a meno che il beneficiario non abbia già presentato documentazione assicurativa comprovante la quietanza del pagamento dell’indennizzo.

la perizia dei danni (per iMporTi SUperiori a 10.000 eUro)

Per la liquidazione di un contributo di importo

pari o superiore a 10.000 euro è richiesta, in sede di rendiconto, la perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario, redatta secondo il facsimile pubblicato al link https:// www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/.

Il costo della perizia asseverata viene rimborsato fino a un massimo di 500 euro.

prediSpoSizione del rendiconTo e SUa preSenTazione (enTro il 30 GiUGno 2025) Entro il

30 GiUGno 2025

i beneficiari devono presentare un unico rendiconto degli interventi di ripristino e delle relative spese, indipendentemente dal numero di domande presentate ai fini della ricognizione dei danni, attraverso il sistema on line dedicato a cui si accede sempre al link https://www.regione.fvg. it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/.

Il rendiconto comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati o la perizia asseverata nonché l’elenco analitico della documentazione di spesa e l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti. Per i dettagli circa la documentazione da allegare o, semplicemente, da tenere a disposizione di eventuali controlli, si rinvia alla lettura dell’allegato A della deliberazione in esame all’art. 9.

Al sistema di presentazione del rendiconto si accede previa autenticazione mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta regionale dei servizi (CRS), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

Il rendiconto si considera sottoscritto e inoltrato al termine della compilazione e del caricamento degli allegati in sede della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema. Il sistema invia automaticamente una e-mail di conferma dell’inoltro.

Il rendiconto può essere presentato dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da suo procuratore, redatta utilizzando il modulo reperibile sul citato sito web della Regione e sottoscritto digitalmente.

paG. 34 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

eroGazione anTicipaTa del conTribUTo

È possibile richiedere l’erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% dell’ammontare concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000 e massimo di 15.000 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 15.000 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata di interessi, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati (Testo unico bancario). La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web www.regione. fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile al citato link https://www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/, e sottoscritta digitalmente va inoltrata via PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it.

iSTrUTToria

del rendiconTo ed eroGazione del conTribUTo

Il rendiconto forma oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. Ove sia ritenuto irregolare o incompleto l’ufficio istruttore ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Conclusa positivamente l’istruttoria, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore al preventivo approvato in sede di concessione, viene rideterminato con revoca parziale della quota non spettante. Il contributo liquidabile in ogni caso non potrà superare l’ammontare del contributo concesso.

La liquidazione del contributo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data del rendiconto, in base ai quali il contributo viene rideterminato. Se il contributo liquidabile supera i 10.000 euro e la spesa non è supportata dalla accennata perizia,

sarà rideterminato con revoca parziale della quota non spettante ed eventuale recupero degli importi erogati in anticipazione.

L’atto di approvazione del rendiconto e di liquidazione a saldo del contributo confermato o rideterminato o di recupero della quota erogata in via anticipata eccedente è adottato dalla Direzione entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.

Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l’ufficio istruttore dispone il recupero della differenza.

conTribUTi e indennizzi aSSicUraTivi

Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (ad es. lo Stato) o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui alla delibera in oggetto, concorrono alla copertura del danno.

In sede di liquidazione dell’anticipo, l’importo liquidabile sommato all’indennizzo assicurativo o al contributo corrisposto da altro ente pubblico non può eccedere il contributo concesso.

In sede di rendiconto, se l’importo del contributo regionale sommato all’indennizzo assicurativo o il contributo corrisposto da altro ente ecceda la spesa sostenuta o quella ammissibile, se inferiore, il contributo viene rideterminato fino alla concorrenza del 100%.

Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla liquidazione a saldo del contributo ai sensi della presente deliberazione dovranno essere comunicati tempestivamente alla Direzione, inviando la relativa documentazione a mezzo PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it. Qualora la somma di indennizzi e contributi eccedesse la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo è rideterminato e recuperato per la parte eccedente erogata, comprensiva degli interessi calcolati al tasso legale.

annUllaMenTo, revoca e rideTerMinazione della conceSSione

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure qualora:

paG. 35 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

- il rendiconto sia presentato oltre il 30 giugno 2025, ovvero oltre i termini assegnati per la regolarizzazione e integrazione del rendiconto; disposizione quest’ultima che appare in contrasto con la previsione secondo la quale in mancanza di integrazioni la Direzione proceda con l’istruttoria sulla base dei documenti agli atti;

- in caso di operazioni societarie straordinarie non siano rispettate le condizioni per il subentro nell’agevolazione;

- sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

L’ufficio istruttore prima della formale adozione del provvedimento negativo ne dà tempestiva co-

municazione ai soggetti interessati, assegnando 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. L’Ufficio istruttore, entro 90 giorni dalla scadenza dell’anzidetto termine ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o, eventualmente, di conferma della stessa.

Nel raccomandare un’attenta lettura della deliberazione e relativi allegati ai fini del rendiconto delle domande di concessione già presentate, l’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento. (adT)

paG. 36 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

PR FESR 2021-2027. Aiuti a sostegno dell’imprenditorialità

Contributi a fondo perduto a nuove impreSe e ad aSpiranti imprenditori Che abbiano Sviluppato un’idea progettuale Con la definizione di un buSineSS plan

Si fa seguito alla circolare prot. n. 110/MM del 5 marzo 2024 per comunicare che, con Deliberazione n. 286 del 23 febbraio 2024, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 28 febbraio 2024, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il “Bando a3.4.3 – Interventi a sostegno dell’imprenditorialità”, intendendo agevolare, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento e il rinnovamento del sistema produttivo. Il Bando si rivolge alle nuove imprese e agli aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un’idea progettuale mediante la definizione di un business plan.

1. coMe ed enTro qUando preSenTare la doManda (arTT. 11 e 12 del bando)

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità,

dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2024 alle ore 12.00 del 28 giugno 2024

alla Struttura Regionale Attuatrice (di seguito “SRA”, ossia alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro), solo in via telematica tramite il Portale Istanze OnLine FVG (c.d. “IOL”) della Regione Friuli Venezia Giulia accessibile dal seguente link: www.regione.fvg.it. Nella sezione dedicata al Bando sono scaricabili i fac-simile degli allegati alla domanda, da utilizzare a pena di inammissibilità. Tra la documentazione da allegare, elencata all’art. 11 del Bando, vi è anche il business plan che ha lo

scopo di esplicitare quali requisiti, previsti dall’allegato C, verranno soddisfatti dal progetto. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti individuati nell’art. 11 del Bando, al quale si rinvia, saranno dichiarate inammissibili. Inoltre, già nella domanda, il soggetto richiedente deve dichiarare, a pena di decadenza:

1. se intende o meno beneficiare dell’erogazione in via anticipata del contributo e se sì in quale misura (l’aliquota massima è del 70% del contributo);

2. se intende o meno beneficiare della maggiorazione del contributo a fronte della realizzazione del progetto nel termine breve di 4 mesi dalla comunicazione del decreto di concessione.

2. SoGGeTTi beneFiciari (arTT. 4 e 5 del bando)

Possono presentare la domanda e beneficiare degli Aiuti:

- nuove imprese PMI, ossia PMI costituite nei tre anni precedenti alla richiesta del sostegno;

- aspiranti imprenditori ossia persone fisiche intenzionate a costituire una PMI. Ai fini del presente bando, la PMI dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione della verifica positiva di ammissibilità della domanda.

Le nuove e le costituende PMI devono avere la sede (legale od operativa/secondaria), in cui sarà realizzato il progetto, nel territorio regionale e soddisfare i requisiti specifici di ammissibili previsti dall’art. 4 del Bando.

Sono esclusi dal presente Bando le fondazioni, le associazioni, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Sono altresì esclusi i soggetti operanti nei settori individuati nelle sezioni 1, 2 e 3 dell’allegato A) del Bando in parola, alle quali si rinvia.

3. proGeTTi Finanziabili (arTT. 6 e 15 e alleGaTo c del bando)

Sono ammissibili i progetti, corredati da business plan, aventi ad oggetto interventi a sostegno dell’imprenditorialità, da realizzare all’interno del territorio della Regione FVG.

paG. 38 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

Ogni domanda può avere ad oggetto un’unica idea progettuale e ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda. Nel caso uno stesso soggetto presenti più domande, si considera ammissibile solo la prima presentata in ordine cronologico.

Una volta che la domanda abbia superato positivamente l’istruttoria di ammissibilità (vedi § 6), il progetto è sottoposto ad una istruttoria di valutazione a punteggio.

Allo scopo, l’Allegato C del Bando prevede tre Sezioni articolate in criteri di valutazione con relativi indicatori per l’attribuzione dei punteggi.

La Sezione 1 attiene alla verifica della sussistenza dei seguenti criteri di valutazione:

a) qualità progettuale in termini di fattibilità tecnica, prospettiva di mercato e sostenibilità economico-finanziaria (punteggio minimo 18 - punteggio massimo 45);

b) coerenza ed efficacia del modello organizzativo rispetto all’iniziativa imprenditoriale proposta (punteggio minimo 6 - punteggio massimo 15);

c) grado di innovazione dei processi e dei prodotti (punteggio minimo 2 – punteggio massimo 5).

Il punteggio minimo realizzabile per questa Sezione è pari a 26.

Qualora la somma dei punti attribuiti agli indicatori verificati non abbia totalizzato il punteggio minimo previsto per questa Sezione ovvero un criterio di valutazione abbia conseguito meno di punti 2, il progetto non è ammesso alla valutazione della Sezione 2.

La Sezione 2 è volta a verificare la sussistenza dei seguenti criteri di valutazione:

a) la capacità del progetto di contribuire alla sostenibilità ambientale (punteggio minimo 8punteggio massimo 16);

b) se il progetto viene realizzato in aree di svantaggio socio-economico/aree interne (punteggio minimo 4 quale somma delle lett. b), c) e d) - punteggio massimo 2);

c) se il progetto prevede un incremento occupazionale (punteggio minimo 4 quale somma delle lett. b), c) e d) - punteggio massimo 8);

d) se il progetto prevede la partecipazione di persone con disabilità (punteggio minimo 4 quale somma delle lett. b), c) e d) - punteggio massimo 2).

Il punteggio minimo realizzabile per questa Sezione è pari a 18, di cui almeno punti 8 in relazione al criterio di valutazione della lett. a) e almeno punti 4 in relazione alle lett. b), c) e d).

In difetto, il progetto non è ammesso.

La Sezione 3 attiene alla verifica di criteri soggettivi degli instanti quali:

a) solo per le imprese già costituite, che si tratti di imprenditoria femminile;

b) solo per le imprese già costituite, che si tratti di imprenditoria giovanile;

c) solo in relazione agli aspiranti imprenditori, che siano in possesso dello stato di precariato ai sensi della normativa vigente;

d) solo per gli aspiranti imprenditori, che siano in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa.

4. SpeSe aMMiSSibili (arT. 7 e alleGaTo b del bando)

Sono ammissibili le sole spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto, come meglio dettagliate all’art. 7 del Bando.

Le spese, per essere ammesse, devono essere sostenute (pagate) nell’arco temporale tra la comunicazione del decreto di concessione e non oltre il termine finale, fissato in 12 mesi, decorrente dalla medesima comunicazione, ovvero entro 4 mesi decorrenti analogamente da detta comunicazione, qualora l’instante abbia opzionato tale termine ridotto.

Sono ammissibili le sole spese relative all’acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica come documentato da dicitura risultante da relativo documento di spesa oppure da dichiarazione rilasciata dal venditore.

Le spese correlate alla realizzazione del progetto si distinguono in:

- spese di investimento strettamente funzionali all’attività d’impresa;

- spese correnti strettamente funzionali all’attività d’impresa.

Le spese di investimento strettamente funzionali all’attività d’impresa, come risultanti dal business plan, non devono essere inferiori al 70% del totale delle spese ammissibili e devono riguardare:

a) la realizzazione o l’ampliamento del sito internet;

b) l’acquisizione e l’installazione dei beni strumentali funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa, dettagliati nella lett. b), c. 3, dell’art. 7 del Bando.

Le spese correnti strettamente funzionali all’attività d’impresa, come risultanti dal business plan, non devono essere superiori al 30% del totale delle spese ammissibili. Dette spese ammissibili sono dettagliate al c. 5 dell’art. 7 del Bando.

Alla data di conclusione del progetto, i beni devono essere stati consegnati e installati ed essere

paG. 39 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

funzionanti e a disposizione presso l’unità operativa in cui è stato realizzato il processo. Si ricorda che non sono finanziabili i progetti che violino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali secondo quanto definito dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020. Al riguardo si richiama il c. 8 dell’art. 7 del Bando, in cui sono descritti i requisiti che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i componenti e le attrezzature non ICT, i veicoli e gli impianti fotovoltaici devono presentare per essere ammessi ai fini del Bando.

Le spese non contemplate dall’art. 7 del Bando non sono ammissibili. In via non esaustiva, le stesse sono esemplificate nell’art. 8 del Bando. L’i.v.a. non è spesa ammissibile a meno che non sia indetraibile. In tal caso, l’impresa ne deve documentare l’indetraibilità.

5. docUMenTi di SpeSa e di paGaMenTo (alleGaTo b del bando)

Le spese, in relazione alle quali si chiede l’ammissione, devono essere debitamente documentate. La documentazione richiesta per le singole voci di spesa è esplicitata nell’Allegato B del Bando. Le spese devono essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinte per singola fattura. Nel caso di transazioni comprendenti anche fatture non oggetto del bando, il pagamento potrà essere documentato mediante estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale.

Non è mai ammesso il pagamento effettuato in contanti, con assegno o con compensazione.

Inoltre le spese e i relativi pagamenti devono risultare dalla contabilità aziendale.

Nel caso in cui l’instante abbia optato per la conservazione cartacea, dovrà essere presentata copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione di conformità della stessa agli originali. Qualora, diversamente, il richiedente abbia optato per il formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso il duplicato informatico, venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza all’originale.

Le fatture e i giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito “CUP”) indicato nell’atto di concessione dell’aiuto.

6. iSTrUTToria delle doMande (arTT. da 13 a 17)

La selezione delle domande viene effettuata con

procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ciascuna domanda viene sottoposta ad un’istruttoria di ammissibilità e a una successiva istruttoria di valutazione.

L’istruttoria di ammissibilità attiene alla verifica della sussistenza dei:

- criteri generali di completezza e correttezza della domanda e di rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della stessa;

- criteri specifici inerenti al possesso dei requisiti richiesti dal Bando in relazione ai soggetti richiedenti, al progetto proposto ai fini della sovvenzione e alle spese afferenti allo stesso. Qualora l’esito della disamina di ammissibilità sia negativo, verrà emesso un decreto di rigetto e la domanda non sarà sottoposta alle verifiche previste dalla successiva istruttoria di valutazione. L’istruttoria di valutazione è volta a verificare la sussistenza dei requisiti minimi del progetto secondo i criteri e gli indicatori previsti dall’Allegato C del Bando, come richiamati al § 3.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte della SRA degli esiti positivi di entrambe le istruttorie (di ammissibilità e di valutazione), solo gli aspiranti imprenditori saranno, altresì, tenuti a inviare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la documentazione integrativa della domanda prevista dall’art. 16 del Bando. In difetto di presentazione nei termini è previsto il suo rigetto.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, nel caso di esito positivo delle istruttorie, viene adottato il provvedimento di concessione.

7. TerMini di realizzazione del proGeTTo (arT. 10 del bando)

I soggetti richiedenti devono concludere il progetto entro 12 mesi dalla comunicazione del decreto di concessione o, per chi intende beneficiare dell’incentivazione maggiorata (vedi § 8), entro 4 mesi dalla medesima comunicazione.

Se non sia rispettato il termine ridotto opzionato, troverà applicazione il termine decadenziale di 12 mesi.

8. liMiTi di SpeSa e reGiMe d’aiUTo (arT. 9 del bando)

La spesa ammissibile non è soggetta ad alcun limite.

paG. 40 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

Per i progetti che si devono concludere entro il termine ordinario di 12 mesi dalla comunicazione di concessione, gli aiuti sono concessi nella forma di aiuti in regime de minimis nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile entro l’importo massimo di euro 60.000,00.

Per i progetti in relazione ai quali è stato opzionato il termine breve di esecuzione di 4 mesi dalla comunicazione di concessione, l’aiuto è concesso nella forma di aiuto in regime de minimis nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile entro l’importo massimo di euro 70.000,00. Qualora, sebbene opzionato, non venga rispettato il termine breve di 4 mesi, si applicheranno le condizioni previste per la realizzazione del progetto nei termini ordinari, sempre se rispettati. In entrambi i casi è fermo il massimale di euro 300.000,00, nell’arco dei 3 anni, previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831.

Nel caso di superamento di quest’ultimo massimale, il contributo a fondo perduto verrà conformemente rimodulato.

9. eroGazione anTicipaTa del conTribUTo (arT. 20 del bando)

La nuova PMI o l’aspirante imprenditore che intenda richiedere l’erogazione anticipata del contributo:

1) ne deve fare corrispondente istanza già nella domanda di aiuto; e

2) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, deve presentare corrispondente istanza di liquidazione anticipata, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata al Bando nel sito della Regione, corredata da fidejussione bancaria della somma capitale e degli interessi

L’anticipo può essere concesso nella misura massima del 70% del contributo ed è erogato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di liquidazione anticipata.

10. TerMine per la preSenTazione della doManda di riMborSo ed iSTrUTToria per l’eroGazione dell’aiUTo (arTT. 21 e 22 del bando)

La domanda di rimborso deve essere presentata entro 15 giorni dall’effettiva conclusione del progetto, termine determinato dalla data dell’ultimo

pagamento effettuato a saldo delle spese inerenti al progetto. Prima della scadenza, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il termine può essere prorogato di altri 15 giorni.

La domanda di rimborso si compone:

- della relazione illustrativa del progetto attuato, evidenziante la realizzazione dei requisiti specifici alla base dei punteggi attribuiti in sede di istruttoria di valutazione e il rispetto dei termini di avvio e chiusura del progetto;

- della documentazione inerente alle spese sostenute e alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità come dettagliati all’art. 21 del Bando.

La domanda di rimborso è oggetto di istruttoria volta a verificare la regolarità della stessa, la correttezza e completezza dei dati forniti, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell’erogazione del contributo.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso, la SRA adotta il provvedimento conseguente alle risultanze emerse che:

- se la domanda di rimborso è regolare, è di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo che avviene mediante accredito nel conto corrente (bancario o postale) intestato all’impresa instante;

- se la domanda di rimborso è parzialmente regolare, è di rideterminazione del contributo concesso e di contestuale liquidazione dello stesso ed eventuale richiesta di ripetizione parziale di quanto già liquidato;

- se la domanda di rimborso non è regolare, è di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e di ripetizione delle somme già erogate. Del diniego, la SRA ne dà comunicazione unitamente ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Per gli instanti che abbiano opzionato la realizzazione del progetto entro il termine ridotto di 4 mesi e non l’abbiano rispettato, ma abbiano comunque osservato il termine ordinario di 12 mesi, il contributo sarà rideterminato in base alla corrispondente aliquota.

11. obbliGhi del beneFiciario e vincolo di deSTinazione (arTT. 23 e 25 del bando)

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi nel corso dell’attuazione del progetto tra i quali si annoverano, in via riassuntiva e non esaustiva:

paG. 41 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024


- non ridurre l’ammontare delle spese ammesse al contributo in misura pari o superiore al 60%;

- conservare presso i propri uffici, per 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento, gli originali di tutta la documentazione inerente al progetto;

- mantenere una contabilità separata in relazione alle transazioni relative al progetto per garantire la tracciabilità delle spese;

- dare informativa del sostegno ottenuto nelle forme indicate nell’art. 23 del Bando.

Tra i vincoli di stabilità previsti dall’art. 25 del Bando, si ricorda che il beneficiario deve,

nei 3 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo:

a) mantenere l’iscrizione nel registro delle imprese del Friuli Venezia Giulia;

b) mantenere la destinazione dei beni, materiali e immateriali, oggetto di contributo;

c) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni, materiali e immateriali, oggetto di contributo;

d) mantenere la sede o l’unità operativa attiva nel territorio regionale;

e) non cessare l’attività;

f) non essere in stato di liquidazione eccezion fatta per le liquidazioni connesse a procedure concorsuali;

nei 2 anni decorrenti dalla conclusione del progetto:

g) non effettuare delocalizzazioni da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o da altra regione verso il sito incentivato;

nei 5 anni decorrenti dalla concessione del contributo:

h) non effettuare delocalizzazioni del sito incentivato verso uno Stato non UE, con riduzione del personale di almeno il 30%;

nei 12 mesi decorrenti dalla data di rendicontazione:

i) mantenere l’incremento occupazionale, qualora un tanto sia stato previsto nel progetto;

dall’1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno,

j) attestare il vincolo di stabilità con dichiarazione sostitutiva inerente all’anno precedente.

Si avverte che la violazione dei vincoli di stabilità comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo in cui il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca totale o parziale della concessione.

Il Bando e la documentazione funzionale alla presentazione della domanda sono reperibili sul sito della Regione FVG al seguente link: https://www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA77/articolo.html

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

paG. 42 - apinForMa / Fiscale Tributario economico - numero 4 - 29 febbraio 2024

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Welfare aziendale

tiCket

“Shopping fuel” edenred non più diSponibile

Si informa che non è più disponibile il prodotto ticket “Shopping Fuel”. Per i buoni benzina in convenzione Ederend rimangono attivi i prodotti “Selection Easy” con cui fare carburante ai distributori Q8, la spesa alimentare e i “Selection” con cui fare carburante presso i distributori Q8 e la spesa alimentare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento.

Resta inteso che gli Shopping Fuel già emessi sono spendibili.

Ricordiamo che il limite di esenzione fiscale e contributiva per i pacchetti Ticket Compliments di Edenred per il 2024 è stato aumentato a 1.000 euro per tutti e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Si tratta di una novità introdotta dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. “Legge di Bilancio 2024”, all’art. 1, comma 16. Per approfondimenti e per i profili operativi si rinvia alla nostra circolare nr. 21 del 12 gennaio 2024.

Di seguito riepiloghiamo le tipologie di servizio/ prodotto Ticket Compliments:

1. SelecTion eaSY

Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato (12.000 punti shopping) e al pieno di carburante presso distributori autorizzati.

2. SpeSa

La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile in 13.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.

3. Top preMiUM

Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 24.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettro-

nica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.

4. SelecTion

È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimentare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento in 18.000 punti vendita.

Oltre ai Ticket Compliments sono disponibili altri due prodotti/servizi ticket Edenred:

TicKeT reSTaUranT

Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con iva al 4% detraibile) o elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).

TicKeT WelFare

I ticket Welfare sono utilizzabili dalla piattaforma Welfare associativa con ingresso dal nostro sito Internet www.confapifvg.it e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale).

Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente.

L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendente attraverso tre semplici passaggi:

- si seleziona il servizio che si desidera;

- la piattaforma genera il voucher che è spendibile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa;

paG. 44 - apinForMa / lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2024

- il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. È possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket.

Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi:

- dott. Alessandro Giachin e dott. Enrico Iaquinta per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto e per i ticket Welfare (tel. 0432 507377 - mail: lavoro@confapifvg.it);

- Barbara Vergolin per gli ordini dei Ticket Compliments e Ticket Restaurant (tel. 0432 507377 - mail: welfare@confapifvg.it);

- dott.ssa Francesca Bresolin per la piattaforma associativa (Tel. 0432 507377 - e-mail: amministrazione@confapifvg.it).

Gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin - tel. 0432/507377 - email: welfare@confapifvg.it

(aG-bv)

paG. 45 - apinForMa / lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2024

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2024

paG. 46 - apinForMa / lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2024
rapporTi ceSSaTi MeSe dal al rival. FiSSa indice rivalUTazione GENNAIO 15.01 14.02 0,125 119,3 0,377313 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 MARZO 15.03 14.04 0,375 APRILE 15.04 14.05 0,500 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (c)

F-GAS: pubblicato il nuovo regolamento

Si appliCa ai gaS fluorurati a effetto Serra

Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra n. (UE) 2024/573, è entrato in vigore l’11 marzo 2024, e sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014.

coSa prevede

Con il nuovo Regolamento sono disposte nuove norme in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.

Inoltre, vengono definite le condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas. Si definiscono anche le condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra, i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, e le norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

a coSa Si applica

Il regolamento UE n. 2024/573 si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati:

- allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati);

- allegato II idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate;

- allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;

Infine, si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

cerTiFicazioni

e aTTeSTazioni

Vengono estesi gli obblighi di certificazione alle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

È prevista, l’introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature. Nuovo obbligo di attestato anche per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

alTre noviTà

Tra le altre novità si segnalano:

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in com-

paG. 47 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024

mercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;

Scadenze dei divieTi per F-GaS

Vengono fissate delle scadenze per l’uso di F-gas, in particolare:

- dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con

GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. (cS)

paG. 48 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024

Qualità dell’aria

aCCordo provviSorio per la reviSione della direttiva

La Presidenza del Consiglio europeo e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio su una proposta volta a fissare standard di qualità dell’aria nell’UE da raggiungere con l’obiettivo di raggiungere un obiettivo di inquinamento zero , contribuendo così a un ambiente privo di sostanze tossiche nell’UE entro la data ultima del 2050. L’obiettivo è inoltre quello di allineare gli standard di qualità dell’aria dell’UE alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’accordo deve ancora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di passare attraverso la procedura formale di adozione.

Con le nuove norme, i colegislatori hanno concordato di definire standard rafforzati di qualità dell’aria nell’UE per il 2030 sotto forma di valori limite e target più vicini alle linee guida dell’OMS e che saranno regolarmente riesaminati. La direttiva rivista copre una serie di sostanze inquinanti l’aria - tra cui particelle fini e particolato (PM2,5 e PM10), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), benzo(a)pirene, arsenico, piombo e nichel -, e stabilisce standard specifici per ciascuno di essi. Ad esempio, i valori limite annuali per gli inquinanti con il maggiore impatto documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO 2, verrebbero ridotti rispettivamente da 25 μg/m³ a 10 μg/m³ e da 40 μg/m³ a 20 μg/m³

Peraltro, anche grazie all’iniziativa esercitata in ambito U.E. dalla scrivente, l’accordo provvisorio prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di richiedere, entro il 31 gennaio 2029 e per ragioni specifiche e a rigorose condizioni, un rinvio del termine per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria:

- fino al 1° gennaio 2040 per le zone in cui il rispetto della direttiva entro il termine sarebbe

irrealizzabile a causa di specifiche condizioni climatiche e orografiche, o dove le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo con un impatto significativo sui sistemi di riscaldamento domestico esistenti

- fino al 1° gennaio 2035 (con possibilità di proroga per altri due anni) se le proiezioni mostrano che i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine di raggiungimento. Per richiedere questi rinvii, gli Stati membri dovranno includere proiezioni sulla qualità dell’aria nelle loro tabelle di marcia (da stabilire entro il 2028), dimostrando che il superamento sarà mantenuto il più breve possibile e che il valore limite sarà raggiunto entro la fine del periodo, al più tardi entro quello di rinvio. Durante il periodo di rinvio, gli Stati membri dovranno inoltre aggiornare regolarmente le proprie tabelle di marcia e riferire sulla loro attuazione.

roadMap, piani e piani d’azione a breve TerMine per la qUaliTà dell’aria

Nei casi in cui venga superato un valore limite o obiettivo o vi sia il rischio concreto di superamento delle soglie di allerta o di informazione per determinati inquinanti, il testo impone agli Stati membri di stabilire:

- una tabella di marcia per la qualità dell’aria in anticipo se tra il 2026 e il 2029 il livello di inquinanti supera il limite o il valore obiettivo da raggiungere entro il 2030;

- piani per la qualità dell’aria per le aree in cui i livelli di inquinanti superano i valori limite e obiettivo stabiliti nella direttiva dopo la scadenza;

- piani d’azione a breve termine che stabiliscono misure di emergenza (ad esempio limitazione della circolazione dei veicoli, sospensione dei lavori di costruzione, ecc.) per ridurre il rischio immediato per la salute umana nelle aree in cui verranno superate le soglie di allerta. I colegislatori hanno convenuto di includere requisiti più flessibili per stabilire la qualità dell’aria e piani d’azione a breve termine nei casi in cui il potenziale di riduzione di determinate concentra-

paG. 49 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024

zioni di inquinanti è fortemente limitato a causa delle condizioni geografiche e meteorologiche locali. Per quanto riguarda l’ozono, nei casi in cui non esiste un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono a livello locale o regionale, i colegislatori hanno concordato di esentare gli Stati membri dall’elaborazione di piani per la qualità dell’aria, a condizione che forniscano alla Commissione e al pubblico con una motivazione dettagliata per tale esenzione.

claUSola

di reviSione

Il testo provvisoriamente concordato invita la Commissione europea a rivedere gli standard di qualità dell’aria entro il 2030 e successivamente ogni cinque anni, al fine di valutare le opzioni per l’allineamento con le recenti linee guida dell’OMS e le più recenti evidenze scientifiche. Nella sua revisione, la Commissione dovrebbe valutare anche altre disposizioni della direttiva, comprese quelle sul rinvio dei termini di conseguimento e sull’inquinamento transfrontaliero.

Sulla base della sua revisione, la Commissione dovrebbe quindi avanzare proposte per rivedere gli standard di qualità dell’aria, includere altri inquinanti e/o proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’UE.

proSSiMi paSSi

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.

Gli Stati membri avranno due anni dall’entrata in vigore per recepire la direttiva nel diritto nazionale.

Anche la Commissione U.E ha accolto con favore l’accordo. (c)

paG. 50 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024

Confronto sulle nuove misure per la sicurezza nei cantieri

Confapi aniem ha parteCipato a un inContro a palazzo Chigi tra governo e parti SoCiali

A cura di Confapi Aniem

Il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha partecipato ad un incontro a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali sulle misure che l’Esecutivo intende adottare in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’incontro, Confapi Aniem ha evidenziato anzitutto come il settore non abbia bisogno di ulteriori proliferazioni normative né di meccanismi che sostanzialmente appesantiscono l’attività delle imprese senza produrre reali benefici in termini di sicurezza (badge, ulteriori esasperazioni degli indici di congruità, patente a punti, ecc.).

Viceversa, è stata condivisa l’esigenza di estendere al settore privato alcuni principi previsti dal Codice Appalti, introducendo soprattutto un sistema di qualificazione anche per il settore privato (seppur semplificato rispetto ai lavori pubblici) valutando, in particolare, la presenza di manodopera adeguata rispetto agli interventi da realizzare. Fra le altre istanze avanzate dall’Associazione, la responsabilizzazione dell’ente committente nel coordinamento dei lavori, la previsione di tempistiche congrue all’esecuzione dell’opera, l’applicazione del CCNL edile (uno tra quelli comparativamente più rappresentativi) a tutti gli interventi a connotazione prevalentemente edile, la detassazione delle spese sulla sicurezza.

Il Governo ha confermato l’intenzione di adottare misure specifiche già nel Consiglio dei Ministri programmato al termine dell’incontro con le Parti

sociali, da inserire nel decreto sul Pnrr, ma ha manifestato disponibilità al confronto preannunciando l’intenzione di riprendere il tavolo di interlocuzione nei prossimi giorni.

Nel “pacchetto” di norme saranno presenti disposizioni per il rafforzamento delle ispezioni, l’inasprimento delle sanzioni civili, il ripristino del reato penale in caso di somministrazione illecita di manodopera, l’applicazione dei CCNL più rappresentativi per il personale impiegato nell’appalto e nell’eventuale subappalto, l’istituzione della “patente a punti” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con decurtazione dei “crediti” in base ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dei dipendenti e preposti dell’impresa (saranno esentate le imprese attestate Soa). Ricordiamo che, nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 21 febbraio u.s., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva presentato un’informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito del grave incidente accaduto a Firenze. Il Ministro aveva evidenziato, in particolare, i dati sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 nell’ambito del settore edile:

- su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;

- per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;

- secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

paG. 51 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024
(c)

L’istituzione della “patente” a crediti

l’obbligo SCatta da ottobre 2024

A cura di Confapi Aniem

Nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio è stato approvato il decreto recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (D.L. 2 marzo 2024 n. 19 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2024).

Nel “pacchetto” delle disposizioni urgenti in materia di lavoro (art. 29-31) è presente l’istituzione della “patente”, operativa dal 1° ottobre 2024. Tale attestato viene rilasciato in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro: in particolare, l’art. 29, comma 7, prevede che “l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”. La patente è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30

crediti e consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili avendo almeno 15 crediti. In caso di incidente mortale saranno decurtati 20 crediti, 15 per inabilità permanente al lavoro, mentre in caso di inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno tagliati 10 crediti. Il lavoratore autonomo o l’impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, pagherà una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro; prevista anche la sospensione della patente fino a un massimo di dodici mesi in casi particolarmente gravi.

Tra le misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono inoltre disposizioni di carattere preventivo-incentivante, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi al possesso del Durc e all’assenza di violazioni su salute e sicurezza.

Introdotta la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali.

Vengono ridefinite le sanzioni amministrative in caso di omissione contributiva con una maggiorazione di 5,5 punti (in caso di ravvedimento operoso si riducono gli importi delle sanzioni).

Tali misure, che sono state anticipate alle parti sociali nel corso dell’incontro che ha preceduto il Consiglio dei Ministri, saranno oggetto di ulteriori confronti con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni Imprenditoriali.

Ricordiamo che Confapi Aniem, come evidenziato nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, ha espresso la propria contrarietà all’introduzione di ulteriori oneri (come la partente a punti) che finiscono per appesantire l’attività delle aziende senza produrre sostanziali effetti incisivi sulla sicurezza. Il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha evidenziato soprattutto l’esigenza di ribaltare l’impostazione del provvedimento favorendo la premialità per le imprese virtuose piuttosto che continuare nella proliferazione di norme e strumenti repressivi.

paG. 52 - apinForMa / Sicurezza e ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2024
(c)

SOA: rinnovo per la Alunord Srl

realizza Serramenti metalliCi e involuCri arChitettoniCi vetrati

L’Alunord srl, nata nel 1978 e di proprietà dei soci Elvio Bortolotti e Morena Minisini, con sede operativa in Piazza Longobardi 2 a Majano (UD), ha recentemente rinnovato l’attestazione per la categoria OS6 pari a 516.000 euro.

L’azienda realizza serramenti metallici, facciate in vetro su misura e si confronta quotidianamente con le esigenze in continua evoluzione della tecnologia e della sostenibilità per andare incontro alle richieste del mercato commerciale, industriale, civile, pubblico e privato.

Per l’azienda, che ha come proprio punto di forza un patrimonio di conoscenza, esperienza, pratica e qualità di lavoro sul campo, ogni sfida che si

presenti si trasforma in un’opportunità di crescita e miglioramento che le consente di confrontarsi quotidianamente da un lato con la committenza e dall’altro con i progettisti.

L’Alunord offre una consulenza preventiva che va incontro alle richieste del Cliente prospettando soluzioni aderenti alla tipologia ed unicità del progetto. Produce i manufatti all’interno del proprio reparto produttivo con costante controllo della qualità al fine di ottenere un prodotto finale dalle eccellenti prestazioni, perfezione estetica e durabilità che poi installa con proprio personale interno specializzato con specifica formazione e con una pluriennale esperienza.

Il mercato di interesse in cui opera l’azienda è prevalentemente rivolto al Triveneto, ma con episodi di fornitura in ambito nazionale ed estera.

L’azienda conta sei dipendenti per la produzione interna e installazione, due dipendenti in ufficio tecnico, due persone che seguono la parte amministrativa, due responsabili commerciali. L’azienda si avvale anche di strutture esterne sia

paG. 53 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

per la fornitura di serramenti che di squadre indipendenti per la posa dei serramenti.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, questo rinnovo consente all’azienda di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale

e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(cS)

paG. 54 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

FVOE: fascicolo virtuale dell’operatore economico

il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

arChivia i doCumenti utili per la Comprova dei reQuiSiti di parteCipazione

Il Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico è l’applicativo messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la gestione dell’omonimo servizio.

Il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

a coSa Serve

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

verSioni

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023, invece, la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per

noviTà

Novità importanti nella versione 2:

- è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante e approvazione da parte dell’Operatore Economico dell’accesso ai documenti;

- l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la Piattaforma Contratti Pubblici;

- l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3;

- il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA;

- il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.

acceSSo al Servizio

Per poter accedere al servizio occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi

paG. 55 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;

- richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili;

- procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte al link: Manuale utente;

- il link per accedere alla versione 1: FVOE 1.0;

- il link per accedere alla versione 2: FVOE 2.0. Inoltre, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono state elaborate le FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del FVOE scaricabili al link: FAQ Infine, il manuale utente in pdf è scaricabile al link: Manuale utente per Operatore Economico. pdf.

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(cS)
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Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

“MilleproroGhe” approvaTo in parlaMenTo: le MiSUre per il SeTTore coSTrUzioni

Il disegno di legge contenente la conversione del decreto “milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215) è stato definitivamente approvato dal Parlamento.

Tra le misure d’interesse per il settore delle costruzioni si segnala l’ulteriore proroga di sei mesi dello “scudo erariale” finalizzato a sollevare gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. La misura, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti ai controlli della Corte dei conti sulla contabilità pubblica. Si tratta di una misura che era stata introdotta, in via straordinaria, durante la pandemia: di fatto, la Corte dei conti potrà intervenire solo nei casi di dolo, e non di colpa grave.

Per gli appalti finanziati dal Pnrr vengono prorogate al 30 giugno 2024 le procedure semplificate sulla valutazione di impatto ambientale e indagini archeologiche.

In materia di grandi opere e infrastrutture strategiche viene prorogata al 31 dicembre 2024 la semplificazione che permette alle stazioni appaltanti di approvare in autonomia le varianti ai progetti definitivi (senza passaggio al Cipess, Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) purché la variante produca un aumento non superiore al 50% del costo originario del progetto.

Fino al 2026 sarà possibile la cumulabilità dei bonus casa con i contributi regionali destinati all’efficienza energetica: in sostanza, sarà consentito di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, “la parte di spesa per la

quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta”.

Il decreto, inoltre, estende a tutto il 2024 l’esenzione fiscale e l’esonero contributivo per imprese e professionisti del Centro Italia interessati dalle conseguenze del sisma del 2016: sono interessati tutti gli incentivi e le agevolazioni destinate ai comuni della ZFU (Zona Franca Urbana) del centro Italia.

Prorogato infine il bonus prima casa per i giovani fino a 36 anni di età per tutti i contratti stipulati entro il 31 gennaio 2024 e contratto preliminare sottoscritto entro il 31 dicembre 2023: la nuova norma prevede un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, pari alle imposte corrisposte in eccesso dagli acquirenti. Il provvedimento, confermando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, consente altresì di accedere fino al 31 dicembre 2024 ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

proroGaTo

al 4 aprile il TerMine per coMUnicare all’aGenzia delle enTraTe la ScelTa SU ceSSione crediTo o SconTo in FaTTUra

L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024) ha comunicato lo slittamento al 4 aprile p.v. del termine prima fissato al 16 marzo 2024 per l’invio delle comunicazioni di opzioni per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura inerenti a spese agevolate con Superbonus o bonus “ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 53174/2024, ha anche prorogato al 4 aprile 2024 il termine per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio. Si tratta dei dati riferiti alle spese sostenute nel 2023.

Nel medesimo provvedimento viene, inoltre, sta-

paG. 58 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

bilito che gli stessi amministratori sono esonerati dall’invio della suddetta comunicazione laddove (per le spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni) tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo in detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

neGli appalTi pnrr poSSibile eSecUzione anTicipaTa dell’appalTo, priMa della ForMale aGGiUdicazione

Secondo una recente delibera Anac (Del. n. 51/2024 del 31 gennaio 2024) per gli appalti finanziati con le risorse Pnrr/Pnc è sempre prevista ed ammissibile l’esecuzione anticipata dell’appalto, anche in assenza di provvedimento formale di aggiudicazione.

Secondo l’Autorità, la normativa applicabile è costituita, ratione temporis e ratione materiae, dal nuovo Codice appalti e dal c.d. Decreto semplificazioni, di cui al D.L. 76/2020 (si veda l’art. 225, comma 8, del D. Lgs. 36/2023).

In tale ambito normativo l’art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 prevede, in via generale, che dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto.

Secondo l’art. 17, comma 8, dello stesso Codice, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza.

La lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020 prevede, inoltre, che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza.

il conTrollo GiUdiziario SUll’iMpreSa non iMpediSce la parTecipazione alla Gara

In un recente parere (funzione consultiva n. 2/2024), l’Anac ha sostenuto la legittimità di un invito ad una procedura di gara di un operatore economico a carico del quale è stato disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa.

Secondo l’Autorità, “l’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti

generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario”.

L’art. 94, comma 2, del Codice Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) dispone, infatti, che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. Proprio sulla base di quanto stabilito dalla norma del Codice, “nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato dalla predetta misura, può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.

SoccorSo iSTrUTTorio per verSaMenTo del conTribUTo di Gara: viSioni oppoSTe Tra anac e conSiGlio di STaTo

Sulla possibilità di sanare il ritardato pagamento del contributo di gara si registrano orientamenti opposti tra Anac e Consiglio di Stato.

L’Autorità (delibera n. 51 del 31 gennaio u.s.) ha condiviso il comportamento di una stazione appaltante che aveva escluso l’operatore economico per il versamento del contributo di gara, in seguito a soccorso istruttorio, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. L’Anac ha ritenuto che in caso di inottemperanza o di versamento postumo “l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo Anac il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.”.

Secondo un orientamento (non univoco) del Consiglio di Stato (Sent. n. 1175 del 3 febbraio 2023)

paG. 59 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

“il tardivo pagamento del contributo non inficerebbe ex se l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”.

Il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, ha ribadito di dover aderire a questa impostazione “anche perché più in linea con i principi dell’ordinamento giuridico comunitario – in forza della quale il versamento del contributo, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni”.

procedUre neGoziaTe: anac conTeSTa al coMUne di peScara aFFidaMenTo ai MedeSiMi operaTori

L’Anac ha contestato al Comune di Pescara la violazione del Codice Appalti e, in particolare, la mancata corretta applicazione del principio di rotazione nell’affidamento diretto di appalti e nell’invito a procedure negoziate.

Rispondendo a due esposti, l’Anac ha svolto un’istruttoria sugli appalti del Comune dal 2020 al 2023, verificando l’affidamento di “innumerevoli appalti sempre agli stessi soggetti”.

“Dalla ricognizione di queste procedure emerge la tendenza della stazione appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, sia in relazione agli affidamenti diretti, che per quanto riguarda gli inviti alle procedure negoziate. Infatti, si è riscontrato spesso che molte procedure venissero affidate anche a distanza di poco tempo alle stesse imprese, le quali poi risultavano destinatarie anche di inviti alle poche procedure negoziate effettuate, in palese violazione del Codice degli Appalti”.

Anac ricorda che “il principio di rotazione comporta prima di tutto il divieto di affidamento diretto o invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

“Il Comune di Pescara – aggiunge l’Autorità –avrebbe dovuto cercare di diversificare maggiormente la scelta delle potenziali controparti contrattuali, ampliando la platea di operatori economici a cui rivolgersi. E ciò a garanzia, non solo del principio di concorrenza, ma anche del principio di economicità ed efficacia della pubblica amministrazione, la quale potendo esaminare un maggior numero di offerte provenienti da

operatori differenti, sarebbe facilitata nello scegliere quella più consona alle esigenze del caso”. Anac conclude, pertanto, “riscontrando molteplici violazioni del principio di rotazione e del più generale principio del favor partecipationis, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell’agire della Pubblica Amministrazione”.

le diSpoSizioni

SUGli appalTi pnrr

Il decreto legge n. 19/2024 è in gran parte finalizzato ad agevolare gli appalti finanziati con le risorse del Pnrr, prevedendo soprattutto il rifinanziamento degli interventi che erano privi di copertura e autorizzando la spesa per la realizzazione degli interventi per gli anni 2024/2029.

Le risorse individuate, che ammontano a circa 13 miliardi, provengono in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione, dal Piano nazionale complementare e dai fondi destinati agli investimenti nei comuni.

Sale al 30% l’anticipazione inizio lavori; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi. Nel decreto è prevista una misura in caso di ritardi nell’esecuzione delle opere: viene disposto il recupero, a carico dei soggetti attuatori, delle somme che eventualmente verranno perse per il mancato rispetto dei tempi e il monitoraggio sullo stato dell’arte di ogni progetto (il primo andrà concluso entro trenta giorni).

Si rafforza, infine, la struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi con la confluenza dei 18 componenti dell’Unità di missione del Dipartimento per la coesione e il Sud, si prevede la facoltà di condurre ispezioni e controlli e vengono estese le ipotesi di attivazione di poteri sostitutivi e commissariamenti da parte dei sindaci.

Il decreto consente a regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente

Confermate le semplificazioni procedurali (ex d.l. n. 77/2021), le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali, purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono inoltre misure per il

paG. 60 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES.

Con l’istituzione del “Piano transizione 5.0” si concedono agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, “a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Si introducono, infine, disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici.

anac: penali aMMeSSe eSclUSivaMenTe per riTardaTa

eSecUzione

L’Anac (delibera n. 73/2024) ha precisato che in una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena ‘privata’, in funzione di coercizione all’esatto adempimento.

“Nell’ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l’applicazione delle penali a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Per questo Anac sottolinea che “il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, sia rappresentato dall’inadempimento, essendo legata, la prima, al ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all’inadempimento o ritardo nell’adempimento”. La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale.”.

cdp: nUove operazioni da 800 Milioni per ricerca, inTernazionalizzazioni e inFraSTrUTTUre

STraTeGiche

Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a nuove operazioni, per un valore complessivo pari a oltre 800 milioni di euro, in favore di aziende italiane riconosciute a livello internazionale per investimenti in innovazione sostenibile e internazionalizzazione e per lo sviluppo di infrastrutture strategiche per il Paese.

Più nel dettaglio, le operazioni sono volte:

- a contribuire ai piani di investimento in internazionalizzazione, innovazione, ricerca e sostenibilità di aziende attive in filiere chiave dell’economia italiana;

- alla crescita delle PMI italiane, facilitandone l’accesso al credito tramite strumenti di finanza alternativa, già promossi attraverso la collaborazione tra CDP, Regioni e Finanziarie regionali.

- alla realizzazione e all’ammodernamento di infrastrutture strategiche per il Paese nel settore dell‘energia, specie in relazione all’aumento dell’efficienza degli impianti, all’utilizzo di fonti rinnovabili e al miglioramento delle strutture.

Inoltre, è stata disposta la proroga della sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2024 dei mutui concessi da CDP agli enti locali colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016 e nel 2017.

paG. 61 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

nUovo codice appalTi: vanno eSclUSe

Solo le oFFerTe

SUperiori alla SoGlia di anoMalia

Il Tar Toscana (Ordinanza n. 120 del 23 febbraio 2024) si è espresso sull’attuazione della nuova metodologia di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta prevista dal Codice Appalti.

Il Tribunale, in particolare, ha sostenuto che, sulla base di un’interpretazione “sistematica” del Metodo A in relazione con l’impostazione complessiva dell’Allegato II. 2, devono considerarsi anomale e debbano essere escluse unicamente le offerte che superano la soglia di anomalia.

Pur essendo un’Ordinanza cautelare essa merita segnalazione perché si tratta del primo pronunciamento che entra nel merito dell’applicazione concreta dei metodi di determinazione della soglia automatica di anomalia previsti dall’Allegato II.2 del nuovo Codice Appalti.

TraSForMazioni SocieTarie non rienTrano

Fra le caUSe di eSclUSione

La trasformazione di una società da SCARL a SRL nel corso di una procedura di gara non può costituire causa di esclusione, in quanto si assisterebbe a una violazione dei principi di tassatività e tipicità delle cause di esclusione

Lo ha precisato il Tar Campania (Sent. n. 1307 del 27 febbraio 2024) richiamando anche i contenuti del Codice dei Contratti.

Nel caso specifico, la circostanza che l’aggiudicataria, nelle more della trasformazione, si sia venuta a trovare con un solo socio, persona fisica, non è idonea ad escluderla dal novero degli operatori economici, ciò anche in coerenza con il principio di neutralità delle forme e con l’ampia definizione di operatore economico delineata dalla direttiva 2014/24 UE, nonché con l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia.

(c)

paG. 62 - apinForMa / edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2024

Esportazioni verso la Russia

Sanzioni parziali

per il Settore mobili

L’Unital Confapi ha diffuso una circolare con la quale ricorda che il settore dei mobili in generale (gruppi di codici doganali 9401, 9402, 9403, 9404) non ha subito restrizioni specifiche per l’esportazione verso la Russia, tranne alcune eccezioni.

Infatti, ai sensi dell’art. 3 - duodecies del Regolamento UE n. 833/2014, Allegato XXIII, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare i mobili o loro parti con i seguenti codici doganali:

- 940110 sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei;

- 940120 sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli;

- 940330 mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, direttamente o indirettamente, nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso nella Federazione Russa.

Inoltre, sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione dall’Italia verso la Russia tutti i beni (compresi i mobili) che possano essere facilmente destinati ad altri usi. Tra le categorie dei beni d’uso duplice (Dual Use) da sottoporre ad autorizzazione, ci sono i mobili dei seguenti codici doganali:

- 9403208000

- 9403609000

- 9403700000

- 9403890000

Per altre eventuali eccezioni si consiglia di effettuare verifiche sui codici doganali specifici e non solo per gruppi. (pz)

paG. 63 - apinForMa / export Marketing - numero 4 - 29 febbraio 2024

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

dal Ministero hanno un mero valore di riferimento;

i valori indiCativi di riferimento aggiornati al gennaio 2024

Il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento a gennaio 2024 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi. Tale aggiornamento - come espressamente affermato dal Ministero - è stato ottenuto partendo dai valori pubblicati nel gennaio 2023 (v. per l’ultimo aggiornamento Apinforma n. 22/2023, p. 48-49), e applicando agli stessi l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenuto conto della variazione del costo del carburante nello stesso periodo.

Secondo quanto stabilisce l’art. 6, co. 6 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 “il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Ciò premesso, si ha che:

- nei contratti di trasporto conclusi in forma scritta e, quindi, completi di tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, e i costi pubblicati

- nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, quindi, mancanti di uno o più elementi essenziali di cui all’art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo di trasporto va determinato attenendosi ai costi di riferimento pubblicati dal Ministero.

Si riporta in allegato la tabella aggiornata, rammentando che le 4 categorie a cui questa si riferisce sono le seguenti:

- A, fino a 3,5 t;

- B, oltre le 3,5 t e fino a 12 t;

- C, oltre le 12 t e fino a 26 t;

- D, oltre le 26 t.

Per ciascuna categoria, in corrispondenza delle singole voci di costo è previsto un valore minimo e uno massimo. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni:

1. veicolo - rimorchi e semirimorchi inclusi - (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento);

2. altri costi (stipendio, trasferte, straordinari, energia);

3. pedaggiamento (sic). Il costo chilometrico unitario è determinato come somma delle predette sezioni, da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media di 100.000 Km/anno. Nonostante le segnalazioni pervenute al Ministero, anche nella presente tabella permangono alcune anomalie, come, ad esempio, quella più eclatante del totale che non rappresenta la somma dei costi di esercizio per ogni singola categoria di autoveicoli in quanto ottenuto addizionando voci alternative tra loro.

Altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

(adT)

paG. 64 - apinForMa / organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2024
paG. 65 - apinForMa / organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2024 coSTi indicaTivi a KM aUToTraSporTo Merci Gennaio 2024 categoria a b c d v e i c o l o costo Km unitario min max min max min max min max acqUiSTo Acquisto veicolo 0.0294 0.1915 0.0540 0.2666 0.1057 0.5814 0.2197 0.7024 Acquisto rimorchio 0.0035 0.0270 0.0082 0.0681 0.0129 0.1198 0.0399 0.1198 Acquisto semirimorchio 0.0070 0.0094 0.0141 0.0446 0.0164 0.1034 0.0200 0.1034 ManUTenzione Manutenzione veicolo 0.0176 0.0998 0.0305 0.0998 0.0411 0.0998 0.0493 0.1233 Manutenzione rimorchio 0.0012 0.0035 0.0047 0.0059 0.0070 0.0117 0.0117 0.0235 Manutenzione semirimorchio 0.0035 0.0035 0.0047 0.0059 0.0070 0.0117 0.0117 0.0235 reviSioni 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 pneUMaTici Pneumatici veicolo 0.0059 0.0317 0.0164 0.0810 0.0846 0.1551 0.0940 0.1551 Pneumatici rimorchio 0.0047 0.0070 0.0305 0.0928 0.0571 0.1515 0.0611 0.1069 Pneumatici semirimorchio 0.0200 0.0611 0.0305 0.1128 0.0399 0.1586 0.0611 0.1644 bollo Bollo veicolo 0.0000 0.0151 0.0000 0.0070 0.0012 0.0081 0.0000 0.0116 Bollo massa rimorchiabile 0.0000 0.0116 0.0000 0.0105 0.0012 0.0116 0.0000 0.0116 Assicurazioni 0.0006 0.0291 0.0058 0.0314 0.0116 0.0407 0.0163 0.0466 ammortamento Ammortamento veicolo 0.0117 0.0799 0.0223 0.1104 0.0435 0.2408 0.0904 0.2901 Ammortamento rimorchio 0.0012 0.0094 0.0023 0.0235 0.0047 0.0411 0.0141 0.0411 Ammortamento semirimorchio 0.0000 0.0035 0.0047 0.0153 0.0059 0.0352 0.0070 0.0352 a l t r o Stipendio 0.4111 0.4534 0.4252 0.4663 0.4370 0.4816 0.4370 0.4816 Trasferte 0.0009 0.0000 0.0094 0.0822 0.0094 0.0822 0.0094 0.0822 Straordinari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0341 0.0000 0.0352 0.0000 0.0352 energia 0.1418 0.2076 0.2304 0.2861 0.3673 0.3998 0.4161 0.5123 pedaggiamento 0.1985 Totale 0.859 1.443 1.093 2.044 1.452 2.969 1.757 3.268

Scadenze aziendali del mese di marzo 2024

La misura della tassa è di:

il Calendario delle SCadenze per il meSe di marzo 2024

venerdì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

SabaTo 16

(poSTicipa a lUnedì 18)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno (essendo festivo scivola al 1° luglio), maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino al 16 dicembre. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile.

- € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2024, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90;

- € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2024, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2024.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

paG. 66 - apinForMa / organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2024

CERTIFICAZIONE UTILI (CUPE) - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023.

lUnedì 25

IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

SabaTo 30 (poSTicipa a MarTedì 2 aprile)

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 29 febbraio 2024.

BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta pubblicità per il 2024.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni IOSS.

LITI PENDENTI - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a mille euro.

RAVVEDIMENTO SPECIALE - Scade il termine per il versamento della quinta rata per la regolarizzazione speciale delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI - Scade il termine per il versamento della quinta rata per la regolarizzazione dell’omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI - Scade il termine per il versamento della seconda rata per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022. (pz)

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