

APINFORMA
numero 13 15 luglio 2025
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Trasporti internazionali
Spese di sponsorizzazione
Cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese
Avviso ISI INAIL 2024
Voucher digitali e transizione energetica per MPMI
Bando PID-Next
Tutela dei lavoratori in caso di termperature elevate
Ordinanza regionale sul lavoro all’aperto e rischio calore
Ente Bilaterale Enfea
CONAI; due nuove circolari
Protezione dei lavoratori dal calore

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu
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Trasporti internazionali
il regime di non imponibilità non è appliCabile a “Catena”
Il regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72 è riconosciuto ai trasporti relativi a beni in esportazione, transito, importazione temporanea, nonché a quelli relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile. L’argomento è stato oggetto di intervento da parte del comma 3 dell’art. 5 – septies del D.L. 146/2021 il quale, dal 1° gennaio 2022, al fine di allinearsi alla giurisprudenza comunitaria, ha circoscritto il regime di non imponibilità di questi servizi.
Dal punto di vista della territorialità dell’Iva, queste prestazioni sono disciplinate dall’art. 7 – ter del DPR 633/72 e come tali sono soggette a tassazione nel paese di stabilimento del committente, valendo il principio generale di tassazione nel paese di destinazione.
Nelle operazioni intercorse tra soggetti economici (B2B) conseguentemente, il luogo di tassazione della prestazione di trasporto di beni ricade nel luogo di stabilimento del committente, se questi è appunto un soggetto Iva.
Si pensi ad un’impresa italiana che incarica un vettore tedesco di trasportare dei beni dalla Germania alla Spagna. In questo caso il trasporto è intracomunitario perché inizia e termina in due paesi comunitari ed essendo il committente italiano l’imposta dovrà essere pagata nel nostro paese. A questo proposito il vettore tedesco emetterà fattura non soggetta ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, mentre l’impresa committente italiana registra in formato elettronico questi acquisti utilizzando il Sistema di Interscambio –SDI e compila il modello Intrastat.
Questo criterio di tassazione opera sia con riferimento ai trasporti comunitari sia per quelli extra-comunitari, tuttavia nell’ambito dei trasporti internazionali, dove interviene un paese che non
appartiene alla UE, come accennato in apertura l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DPR 633/72 prevede un regime di non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69.
Così un’impresa italiana che incarica un vettore italiano di trasportare dei beni da Ginevra a Udine pone in essere una prestazione di servizi che dal punto di vista territoriale si considera effettuata in Italia (paese del committente), ma trattandosi di un trasporto relativo a merce in importazione, il vettore emetterà la fattura nei confronti del committente nazionale in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 9. Tale regime di favore è stato introdotto per evitare una doppia tassazione, perché se l’importo del trasporto è già stato conteggiato nella base imponibile ai fini Iva nella bolla doganale, prevedere la liquidazione dell’imposta in sede di registrazione della fattura da parte dell’operatore italiano, determinerebbe una doppia tassazione.
In merito a questo regime di non imponibilità opera esclusivamente quando esiste un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore del servizio e il destinatario o il mittente delle merci. Più precisamente il regime di non imponibilità è riconosciuto esclusivamente se le prestazioni sono rese all’esportatore, al titolare di un regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere. Restano conseguentemente esclusi i passaggi precedenti quali quelli da un sub –vettore al vettore che conseguentemente devono essere regolarmente fatturati con Iva ordinaria. Il regime di non imponibilità è quindi riconosciuto solo se il servizio è direttamente connesso all’esportazione o all’importazione dei beni. Sono conseguentemente esclusi i servizi forniti da un vettore (o da un sub – vettore) ad un altro vettore, oppure ad un consorzio o a una cooperativa di vettori o a soggetti diversi. Solo l’operatore a diretto contatto con l’esportatore o l’importatore o con il destinatario può emettere la fattura in regime di non imponibilità, a patto che, come ab-
biamo visto sopra, l’imposta sia liquidata in Dogana. È esclusa un’interpretazione estensiva che includa anche i servizi non erogati direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni che potrebbe travisare la finalità del regime agevolativo.
L’amministrazione finanziaria ha ribadito che il servizio di trasporto interno effettuato dal subappaltatore del servizio di trasporto non può benefi-
care del regime di non imponibilità. Una diversa interpretazione comporterebbe un’applicazione “a catena” di tale regime in contrasto appunto con il dettato della norma. Si conferma quindi che il regime di favore è riconosciuto esclusivamente all’operatore che fornisce il servizio di trasporto direttamente all’esportatore.
(PZ)
Spese di sponsorizzazione
devono Sviluppare
la rete CommerCiale
Le spese di sponsorizzazione sono correlate ad iniziative finalizzate ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, del marchio relativo e a potenziarne le possibilità di sviluppo, senza alcuna aspettativa in contropartita di un incremento di ricavi, se non in via mediata o indiretta attraverso l’aumento di notorietà. L’amministrazione finanziaria nelle verifiche richiedere erroneamente il rispetto di una certa vicinanza all’attività commerciale esercitata, richiamando il principio di inerenza. La normativa fiscale distingue le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza, mentre le spese di sponsorizzazione vengono ricondotte all’una o all’altra categoria a seconda dei casi.
Le verifiche dell’Agenzia delle entrate spesso chiamano in causa anche l’antieconomicità delle sponsorizzazioni perché sproporzionate rispetto all’utile conseguito dall’impresa oppure perché non in grado di generare un apprezzabile ritorno sui ricavi. È evidente che le contestazioni assumono effetti particolarmente pesanti per le imprese perché questi costi vengono riqualificati come spese di rappresentanza e conseguentemente assoggettate ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 del TUIR e al regime di indetraibilità dell’Iva previsto dall’art. 19 del DPR 633/72. Diversamente, qualora inquadrate come spese di pubblicità beneficiano della integrale deducibilità ai fini delle dirette e della integrale detraibilità dell’Iva. Per l’amministrazione finanziaria le spese di sponsorizzazione sono frutto di un contratto a prestazioni corrispettive la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare e propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell’impresa che sostiene il costo. Nonostante questa puntuale definizione, in costanza di regolari contratti di sponsorizzazione l’amministrazione continua
a fare accertamenti basando la riqualificazione delle spese sulla presunta inidoneità delle stesse a raggiungere la platea di potenziali clienti e conseguentemente a generare ritorni economici. L’argomento va quindi trattato con delicatezza perché si deve dimostrare l’utilità delle spese sostenute per lo sviluppo dell’attività commerciale nonché la loro capacità di influenzare le scelte della clientela, anche di quella potenziale. È necessario inoltre che siano effettivamente sostenute e siano congrue rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa.
Ricordiamo che la sentenza n. 24478/2014 della Corte di Cassazione ha stabilito che qualora l’amministrazione finanziaria consideri fittizi i costi di sponsorizzazione, ricade sull’impresa l’onere di provare l’effettiva realizzazione dell’obbligo negoziale, non essendo sufficiente la corretta rappresentazione contabile degli stessi. Si rende quindi necessario dimostrare le modalità di divulgazione del messaggio pubblicitario allegando, ad esempio, il relativo materiale fotografico. Ovviamente la predisposizione del materiale fotografico non è di per sé sufficiente così come non fornisce la prova dell’inerenza l’aver controllato l’operato del fornitore nell’eventualità che il messaggio pubblicitario sia transitato on-line, né la verifica del provider sul traffico internet così come il numero delle pagine web salvate presso il server o ancora il numero di e-mail inviate ai clienti o potenziali tali. In questi casi è necessario fornire ulteriori prove che giustifichino l’inerenza del costo sostenuto con l’attività d’impresa e i ritorni in termini commerciali, e quindi di maggiori ricavi, che gli stessi costi hanno generato nel futuro. È necessario, inoltre, che sussista un nesso geografico, ciò significa che si deve dimostrare il concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne può ritrarre l’attività in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi. Ne consegue che non è logico, dal punto di vista economico, sponsorizzare un evento localizzato in Italia nelle ipotesi in cui la clientela risieda per lo più all’estero.
Si deve quindi sempre dimostrare il concreto vantaggio prospettico che la sponsorizzazione può apportare all’attività dell’impresa. Va sempre inoltre sanzionata l’erogazione di una sponsorizzazione
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rilevante e sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali. Si devono inoltre segnalare alcune sentenze, 16327/2014, e 24478/2014 che hanno censurato il comportamento antieconomico tenuto dal contribuente e la mancata annotazione del corrispettivo nella contabilità dell’associazione che ha reso la prestazione considerando la sponsorizzazione inesistente.
(PZ)
Cancellazione d’ufficio
dal Registro Imprese
ComuniCazione
di CanCellazione per inattività triennale
La CCIAA PN-UD, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), art. 3, comma 1 lettera b) del D.P.R. 247/2004 e dell’articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, ha avviato un’attività di revisione del Registro Imprese al fine di cancellare dal Registro stesso le imprese individuali e le società di persone per le quali risulti verificato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
L’obiettivo è proseguire nell’attività diretta a migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese
cancellando quelle posizioni per le quali sussista una presunzione giuridica di inesistenza. L’Ufficio ha avviato formalmente le procedure di cancellazione il 2 luglio 2025 con pubblicazione sul sito camerale (sezione “trasparenza“- Albo camerale) della Determinazione del Conservatore n. 2025000039 del 1° luglio 2025, completa della comunicazione di avvio e di n. 2 elenchi, uno per il territorio dell’ex provincia di Pordenone e uno per quello di Udine, delle imprese che saranno oggetto di cancellazione totale dal Registro Imprese. Al fine di rendere noto l’avvio dei procedimenti di cancellazione, la determinazione del Conservatore resterà pubblicata all’Albo camerale sul sito dell’Ente per 45 giorni. Seguiranno poi le cancellazioni delle imprese e le conseguenti notificazioni tramite ulteriore pubblicazione degli elenchi delle imprese cancellate.
(C)
Avviso ISI INAIL 2024
aggiornamento del Calendario:
pubbliCazione elenChi
CronologiCi provviSori. CliCk day
e inizio della faSe di upload della doCumentazione
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari sull’Avviso pubblico ISI INAIL 2024 per comunicare che sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle imprese che hanno partecipato al Click Day.
Dal 1° luglio u.s. fino alle ore 18.00 del 3 settembre 2025, le imprese, che negli elenchi cronologici provvisori Click Day risultano ammesse a finanziamento (contrassegnate dalle lettere “S” e “SREC”), devono effettuare, a pena di decadenza, ai fini del perfezionamento della propria domanda, l’upload della documentazione, con le modalità previste nell’avviso pubblico.
Il calendario della procedura informatica, disponibile anche sul sito dell’Inail, è stato aggiornato come segue.
Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
(MM)
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 14 aprile 2025
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2025, ore 18.00
Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day
Pubblicazione Tabella temporale
Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
14 maggio 2025
Tabella temporale
3 giugno 2025
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) 4 giugno 2025
Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) dal 4 giugno al 14 luglio 2025, ore 18.00
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori CD (Click Day) 1° luglio 2025
Caricamento documentazione per le domande degli elenchi CD (pena la decadenza della domanda) dal 1° luglio al 3 settembre 2025, ore 18.00
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento
Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD In aggiornamento
















Voucher digitali e transizione energetica per MPMI
preSentazione delle domande entro il 2 Settembre 2025
1. PREMESSA
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 221/ MM del 26 giugno 2025 per comunicare che, con Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 34 dell’11 giugno 2025 è stato approvato il bando “Voucher Digitali e Transizione Energetica per la concessione e contestuale erogazione di contributi per le PMI delle ex province di Pordenone e Udine 2025” (di seguito “bando”). Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a euro 250.000,00, di cui euro 157.500,00 per le imprese della ex provincia di Udine ed euro 92.500,00 per le imprese della ex provincia di Pordenone.
In materia di efficientamento energetico, oltre al voucher camerale, oggetto della presente disamina, per le imprese della nostra regione sono allo studio altre due misure, alle quali facciamo un breve accenno.
Il 13 maggio 2025 è stato illustrato in IV Commissione consiliare il Disegno di Legge n. 36 “Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato”. Il provvedimento, rivolto anche alle imprese e ai professionisti, ha ad oggetto l’adozione di misure a sostegno della riqualificazione del patrimonio immobiliare privato, dell’efficientamento energetico e di azioni per l’autogestione energetica da fonti rinnovabili da realizzarsi su edifici situati nel territorio regionale. Trattasi di una cornice normativa propedeutica all’emissione di nuovi bandi. I contributi che verranno concessi saranno cumulabili con detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici, per le spese effettivamente rimaste a carico dei beneficiari, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite di spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di contributo.
A sua volta la Direzione centrale attività produttive e turismo sta elaborando un Regolamento a favore delle imprese manufatturiere, che dovrebbe portare all’adozione, nel secondo semestre di quest’anno, di un nuovo bando per la concessione di incentivi per interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi, finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le agevolazioni concesse in forza di questo Regolamento non saranno cumulabili con altri incentivi.
Riservandoci di fornire maggiori informazioni su questi ultimi strumenti contributivi, richiamiamo, di seguito, gli aspetti caratterizzanti il bando “Voucher Digitali e Transizione Energetica per la concessione e contestuale erogazione di contributi per le PMI delle ex province di Pordenone e Udine 2025”.
2. BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi le imprese, le cooperative e i consorzi di micro, piccola o media dimensione, secondo la definizione della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 651/2014), con sede e/o unità locale destinataria dell’investimento nelle ex province di Pordenone e Udine (di seguito “MPMI”). Per il dettaglio dei requisiti richiesti agli instanti si rinvia all’art. 2 del bando.
3. INIZIATIvE
AGEvOLABILI
Sono incentivabili, con la concessione di voucher, le spese sostenute da parte delle MPMI per l’acquisizione di:
- servizi e beni per l’adozione e introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0, in un’ottica di “doppia transizione” digitale ed ecologica. Sono agevolate soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti, i quali riguardino almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0.
Sono ammissibili esclusivamente le spese per consulenza e investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto riguardanti una
delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 elencate nel n. 1, rubricato “voucher digitali 4.0”, dell’art. 6 del bando;
- servizi e beni finalizzati a favorire la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, con riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climaalteranti e con sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.
Sono ammissibile le spese elencate nei n. 2 e 3, rubricati “transizione energetica” dell’art. 6 del bando.
Sono ammissibili le spese sostenute dall’impresa beneficiaria, fatturate e pagate, dall’1 gennaio 2025 alla presentazione della domanda di contributo, termine ultimo di chiusura del progetto.
Le spese relative a servizi/canoni e all’acquisto di dispositivi sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene o del servizio svolga un’attività come classificata secondo i codici ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo. Idem per i servizi di consulenza che dovranno essere forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi con codici ATECO, risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerenti con le consulenze ammissibili. I servizi di consulenza possono essere resi anche da Università ed enti pubblici di ricerca.
I servizi di consulenza, volti a favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficientamento energetico, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER), dovranno essere forniti da:
- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) - certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- energy manager e/o altri esperti / imprese iscritte/i al Registro delle Imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi che svolgono un’attività, con codici ATECO risultanti da visura camerale o da documentazione equipollente, coerenti con le consulenze ammissibili.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, soggetta a imposta di bollo, va presentata alla CCIAA di Pordenone-
Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica scaricabile dal sito
entro il 2 settembre 2025.
La domanda deve essere inviata da casella PEC agli indirizzi PEC:
- contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Udine;
- contributi.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Pordenone.
Il richiedente può inviare o la scansione del Modulo della domanda firmato in originale insieme al documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, oppure il Modulo della domanda firmato digitalmente.
Alla domanda va allegata la documentazione prevista nell’art. 9 del bando.
Le imprese con più sedi possono presentare al massimo due domande di contributo: una per ex provincia.
Con un invio è possibile spedire una sola domanda.
5. INTENSITà DELL’AIUTO
Per ciascuna domanda è concesso un contributo a fondo perduto in conto capitale nella percentuale massima del 70% delle spese ritenute ammissibili:
- Voucher A di euro 5.000,00 a fronte di una spesa minima di euro 7.142,86, Iva esclusa;
- Voucher B di euro 10.000,00 a fronte di una spesa minima di euro 14.285,72, Iva esclusa.
Alle imprese munite, al momento della presentazione della domanda, di rating di legalità viene riconosciuta l’ulteriore somma di euro 250,00 nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
Il contributo concesso e contestualmente liquidato non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.
6. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi sono concessi in base a procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora della PEC) fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La CCIAA PN-UD si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
7. RITENUTA D’ACCONTO
La CCIAA PN-UD applicherà una ritenuta d’acconto del 4% sull’ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali)
che verrà versata all’Erario dalla CCIAA PN-UD secondo le modalità previste per gli enti pubblici. L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
(MM)
Bando PID-Next
proroga del termine per la preSentazione delle domande
al 31 luglio 2025
Facciamo seguito alle circolari associative prot. n. 227/MM del 1° luglio 2025 e n. 432/MM del 19 dicembre 2024, con la quale abbiamo illustrato il bando per la costituzione di Poli dell’Innovazione Digitale, c.d. bando PID-Next.
Le imprese assegnatarie del contributo beneficeranno dei servizi di first assessment digitale e orientamento effettuati da esperti indicati da Unioncamere nell’ambito del Polo PID-Next e a conclusione degli stessi riceveranno un report con l’indicazione del livello di maturità digitale e un documento di orientamento con l’indicazione di possibili partner e soluzioni per soddisfare i bisogni di digitalizzazione emersi nel corso dell’assessment.
Tali servizi sono atti a trasferire alle imprese beneficiarie informazioni specialistiche e strategiche per agevolare il processo di trasformazione digitale, finalizzato a migliorare la competitività tecnologica attraverso l’adozione di soluzioni innovative.
Con decreto ministeriale 19 marzo 2025, è stato specificato che beneficiarie del bando sono anche le imprese individuali, ivi comprese quelle artigiane e agricole.
Alla luce del successo e dell’ampia partecipazione delle MPMI al bando, il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato dal 30 giugno 2025 (data già frutto di differimento) al
31 luglio 2025, ore 16.00.
Tutte le informazioni e il bando sono disponibili al seguente link: https://www.unioncamere.gov. it/digitalizzazione-e-impresa-50/pid-next L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
(MM)
Tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate
miSure di prevenzione e protezione - Cigo
Torna attuale il tema delle temperature eccessive e dei rischi connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori. L’aumento delle temperature può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro, in particolare durante le cosiddette ondate di calore, che possono provocare disturbi quali esaurimento da calore, colpi di calore e altre patologie da stress termico. Lo stress da calore rappresenta un rischio rilevante per i lavoratori esposti all’aperto, in particolare in ambiti caratterizzati da intensa attività fisica e prolungata esposizione al sole, come l’agricoltura, l’edilizia, i trasporti, la manutenzione e i servizi pubblici.
Nel contesto della valutazione del rischio “microclima”, è fondamentale adottare misure di prevenzione volte a ridurre l’esposizione al rischio e tutelare la salute dei lavoratori. A titolo esemplificativo, si suggerisce di prevedere:
- la designazione e formazione di un responsabile per il monitoraggio delle condizioni meteoclimatiche, tramite la consultazione di fonti ufficiali e aggiornate, così da attivare tempestivamente le misure di prevenzione;
- la presenza, nei luoghi di lavoro, di strumenti per la rilevazione della temperatura e dell’umidità (termometri e igrometri);
- l’organizzazione dell’orario di lavoro in modo da evitare, per quanto possibile, le attività nelle ore più calde della giornata (ad esempio anticipando l’inizio del turno e posticipandone la fine), o pianificando in quelle fasce attività al coperto;
- la disponibilità continua di acqua potabile nelle aree di lavoro, con un controllo regolare nei cantieri o in ambienti di ampie dimensioni. L’eventuale distribuzione di integratori salini dovrà avvenire solo previo parere del medico competente;
- l’informazione e formazione dei lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da colpo di calore e sulle azioni da adottare in caso di emergenza. Si evidenzia che anche i lavoratori indoor possono essere esposti a situazioni di stress termico, in particolare in ambienti non adeguatamente raffreddati o caratterizzati da elevate fonti di calore industriale, o dove è richiesto l’uso prolungato di dispositivi di protezione individuale. Anche in questi contesti è opportuno adottare misure tecniche e organizzative, istituendo un vero e proprio piano di azione contro il caldo.
Sul tema lo scorso 19 giugno è intervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvando le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare 2025”, per la gestione del rischio caldo dedicato ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle figure aziendali per la salute e sicurezza. Tali indicazioni, che possono essere utilizzate per tutti i settori, prevedono misure specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, in considerazione dei rischi particolari dovuti all’alta esposizione.
Nel 2023, INAIL ha lanciato il progetto di ricerca “WORKLIMATE 2.0”, volto ad approfondire gli effetti delle temperature estreme su salute, sicurezza e produttività nei luoghi di lavoro. Il progetto ha prodotto un ampio catalogo di materiali informativi, rivolti a imprese e lavoratori. In particolare è possibile consultare:
- Brochure per datori di lavoro sulle patologie da calore.
- Decalogo per la prevenzione delle patologie da calore e da esposizione a radiazione solare nei luoghi di lavoro.
- Guida informativa per i lavoratori.
- Brochure importanza delle pause per lavoratori.
- Brochure l’importanza di mantenere un buono stato di idratazione.
A tal proposito si ricorda che l’INPS è più volte intervenuto, in ultimo con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, in relazione alle conseguenze sull’attività lavorativa e alla possibilità per le Imprese di richiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO). Quando le temperature raggiungono i 35 gradi o in presenza di temperature inferiori se vengono


percepite come più elevate rispetto a quelle reali, in considerazione del tasso di umidità o di particolari tipologie di lavorazione (es. lavori di rifacimento del manto stradale), per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa si utilizza la causale “eventi meteo”.
La CIGO può essere richiesta:
- per le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole;
- per le fasi lavorative che comportino l’utilizzo di materiali o in presenza di particolari lavorazioni che non sopportano il forte calore;
- per le lavorazioni al chiuso, se prive di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura;
- quando il datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza riconducibili alle temperature eccessive sul luogo di lavoro, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori;
- nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di ordinanza della pubblica Autorità, il datore di lavoro potrà richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “per ordine di pubblica autorità”, indicando nella relazione gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare all’istanza andranno indicate le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificato il tipo di lavorazione in atto nelle
giornate medesime, mentre non serve produrre dichiarazioni di temperatura, né bollettini meteo. L’INPS nell’ultimo messaggio rende noto che, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta CIGO, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della Protezione Civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it
Infine, l’INPS riepiloga le peculiarità della CIGO per “eventi meteo” e per “per ordine di pubblica autorità”, le quali integrano le fattispecie delle causali degli “eventi oggettivamente non evitabili”:
- non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni per i lavoratori;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
(AG)
Ordinanza regionale sul lavoro all’aperto e rischio calore
Settori agriColo, florovivaiStiCo, edile, Stradale e Cave
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 230/AG del 2 luglio 2025 per comunicare che, in data 2 luglio 2025, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato l’”Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2025/SAL”, con la quale sono state introdotte misure straordinarie a tutela della salute dei lavoratori esposti a stress termico da calore, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico, edile, stradale e cave.
L’Ordinanza dispone, a partire dal 3 luglio e fino al 15 settembre 2025, il divieto di svolgimento di attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30 – 16:00, nei soli giorni in cui, secondo le mappe di rischio pubblicate sul sito Worklimate, il livello di rischio per “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa” risulti classificato come “ALTO” (o superiore), nella rilevazione delle ore 12:00. Il provvedimento si applica sull’intero territorio regionale ed è finalizzato a ridurre il rischio di colpi di calore e gravi effetti sulla salute dei lavoratori.
Le Imprese, in particolare quelle dei settori agricolo, florovivaistico, edile, stradale e cave, sono tenute a consultare quotidianamente la mappa di rischio al link: https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro. In caso di rischio “ALTO” o superiore, vige il divieto di lavoro all’aperto nella fascia oraria 12:30–16:00. Per quanto riguarda le lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, l’Ordinanza raccomanda il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 19 giugno 2025. Ricordiamo che il datore di lavoro è responsabile dell’adozione delle misure di prevenzione e protezione adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla valutazione del rischio microclimatico (incluso il rischio da calore).
L’attuazione delle misure previste nell’Ordinanza e il rispetto delle Linee di indirizzo citate rientrano tra gli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In caso di inadempienza, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 650 c.p., potrebbero configurarsi responsabilità più gravi in capo al datore di lavoro.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.
(AG)
Ente Bilaterale
Enfea
nuova proCedura per
riChiedere le preStazioni
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 213/AG del 23 giugno 2025 per ricordare che Enfea è l’Ente Bilaterale, costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL, dedicato alle Piccole e Medie Imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL, UIL e ai rispettivi dipendenti. Enfea promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali
sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL in materia di: apprendistato, sviluppo della bilateralità, sostegno al reddito e osservatorio della contrattazione e del lavoro. possono richiedere le prestazioni le Imprese che applicano i CCNL sottoscritti da CONFAPI, in regola con i versamenti mensili e con almeno sei mesi di contribuzione, e i Lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per un periodo pari o superiore a sei mesi, in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
Enfea ha messo a disposizione una nuova procedura per richiedere le prestazioni, dando la possibilità alle Imprese di inoltrare le prestazioni per conto dei lavoratori. È possibile accedere all’area riservata attraverso il seguente link Area Riservata Di seguito riepiloghiamo le prestazioni erogabili a favore delle Imprese:
Contributo per la formazione esterna per le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Bonus per la conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato.
Contributo per l’acquisto di un apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A.
Contributo per la formazione obbligatoria per i due addetti al defibrillatore.
€ 200/anno per ogni singolo apprendista per le spese di formazione esterna
€ 600 una tantum
Fino a € 700 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore
€ 100
Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Contributo per inserimento lavoratrici e lavoratori ex legge 68/1999.
Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità.
€ 1.000
€ 500 una tantum
€ 500
Entro tre mesi dall’effettuazione della formazione esterna
Entro tre mesi dalla trasformazione del contratto
Entro 12 mesi dall’acquisto del defibrillatore
Entro 3 mesi dalla data di certificazione della formazione
Entro tre mesi dall’assunzione
Entro tre mesi dall’assunzione o trasformazione
Entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.
Per le lavoratrici e i lavoratori ENFEA mette a disposizione le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE
Contributo spese scuola media inferiore e media superiore.
Contributo spese Università.
Contributo spese di laurea, a condizione del conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti (110/110).
Scuola media inferiore € 100 /anno per figlio. Scuola media superiore € 150 / anno per figlio.
€ 350 /anno per figlio e/o lavoratrice o lavoratore
€ 500 una tantum per figlio
Contributo per utilizzo servizi all’infanzia (baby sitter). € 500 /anno per figlio
Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente.
Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92).
€ 500
€ 200 /anno
PRESTAZIONE
Contributo per l’assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave.
Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale (Cigo, Cigs, Cds).
Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL.
Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore.
€ 500/anno
IMPORTO
Fino a € 500/anno
€ 400 /mese, per un massimo di 6 mesi
25% del costo dell’abbonamento, con il limite massimo di € 150
Contributo sostegno vittime violenza di genere. € 700
Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento ENFEA dal 1° ottobre 2024.
Dal 1° novembre al 31 dicembre
Dal 1° novembre al 31 dicembre
Entro 3 mesi dal conseguimento della laurea
Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’assunzione.
Entro 12 mesi dalla nascita/ adozione del figlio/a
Entro l’anno per il quale si richiede il contributo.
Entro l’anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo
Entro tre mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione.
Entro il periodo di validità dell’abbonamento.
Entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)
CONAI; due nuove circolari
una riguarda le etiChette e l’altra gli imballaggi pieni
importati Con la proCedura
SemplifiCata
Il CONAI è il Consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge.
Il CONAI rappresenta un efficace sistema per il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei materiali di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro.
Questo modello basa la sua forza sul principio della “responsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: dalle imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla Pubblica Amministrazione, che stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti
sul territorio, ai cittadini, che con il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per l’ambiente, fino ad arrivare alle aziende che riciclano.
Il CONAI ci informa che sono state trasmesse alle aziende consorziate interessate due circolari riguardanti i seguenti argomenti:
1. Variazione dei valori del Contributo ambientale CONAI per imballaggi pieni importati con la procedura semplificata mediante calcolo forfettario sul fatturato dell’anno precedente (modulo 6.2, con scadenza di presentazione al 30.09.2025).
2. Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle etichette (modulo 6.14). Aggiornamento sui valori dei contributi forfettari per il 2025. Le due comunicazioni saranno disponibili nei prossimi giorni sul nostro sito www.conai.org nella sezione “Download documenti/Circolari applicative”.
Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito, il CONAI si rende disponibile al Numero Verde 800337799.
(CS)
Protezione dei lavoratori dal calore
la Conferenza regioni approva le linee guida
Lo scorso 19 giugno la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
Tali indicazioni, che possono essere utilizzate in tutti i settori, prevedono misure specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, in considerazione dei rischi particolari dovuti all’alta esposizione.
Nel Comparto Edile sono individuate le seguenti prescrizioni:
- attività a Rischio: Lavori su tetti e ponteggi, asfaltatura, rimozione amianto;
- vestiario e DPI: Obbligatorio l’uso di abiti traspiranti (anche ad alta visibilità) certificati UV e DPI che non ostacolino la sudorazione (es. elmetti ventilati);
- organizzazione: Integrare misure specifiche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Prevedere orari flessibili (anche turni notturni previa autorizzazione), aree refrigerate per le pause e dispositivi ombreggianti sui mezzi d’opera;
- emergenza: Definire piani di emergenza chiari e coordinati con il medico competente.
Prevista anche una scheda di autovalutazione del comportamento e delle misure messe in atto dall’azienda con l’indicazione delle misure di prevenzione (individuazione addetto al primo soccorso), sorveglianza sanitaria e misure adottate (integrazione Pos/Psc, flessibilità orario, individuazione punti di sosta e rinfresco, attrezzature e vestiari idonei).
Il tema, oggetto di valutazioni e interventi anche da parte del Ministero del Lavoro in queste settimane, è disciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i. e, in particolare, dalle seguenti norme:
- art. 28: Impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, includendo esplicitamente l’esposizione al microclima e alla radiazione solare;
- titolo VIII (Agenti Fisici): L’articolo 180 classifica il microclima come agente di rischio fisico. Sebbene non esista un capo specifico dedicato, si applicano le disposizioni generali degli articoli 181-186, che prevedono l’obbligo di valutazione e aggiornamento (almeno quadriennale o in caso di modifiche significative);
- allegato IV: Definisce i requisiti degli ambienti di lavoro, inclusi quelli relativi alla temperatura e alla ventilazione;
- art. 184: Sancisce l’obbligo di informazione e formazione per i lavoratori e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione dei rischi. Particolare attenzione va posta ai soggetti che, per la loro suscettibilità, possono necessitare di sorveglianza sanitaria preventiva.
(C)
Patente a crediti: nuove funzionalità della piattaforma
l’iSpettorato
ha meSSo a diSpoSizione
alCuni video tutorial relativi alle nuove funzionalità
Con il Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 25 giugno 2025 sono state deliberate le nuove funzionalità della piattaforma digitale di gestione della “Patente a crediti”.
Il nuovo portale, operativo dal 10 luglio e accessibile tramite SPID o CIE , consentirà la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.
Il Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025 prevede che l’accesso è riservato ai seguenti soggetti:
a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
L’Ispettorato ha messo a disposizione quattro video tutorial relativi alle nuove funzionalità, accessibili ai seguenti link:
- attestazione legale,
- deleghe,
- patente e requisiti,
- visualizzazione della patente a crediti.
L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per ulteriori informazioni.
(CS)
by

photography
Andrea Ferrari
Patente a crediti
le nuove fa Q
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha integrato le proprie indicazioni sulla disciplina della patente a crediti, pubblicando quattro nuove FAQ sui seguenti temi:
- assolvimento degli obblighi formativi;
- obbligo di richiedere la patente in attesa del rinnovo dell’attestazione SOA;
- possesso della patente per le società consortili;
- esonero per alcune figure professionali. Di seguito si riportano i testi integrali dei quesiti e delle relative risposte.
Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?
Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.
Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica
pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti. Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti,se, pertanto, tutte queste figure - possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.
Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).
L’Ispettorato, con un decreto direttoriale del 27 giugno u.s., ha emanato anche un regolamento che definisce le nuove modalità di visualizzazione della patente. Sono evidenziati, in particolare, i soggetti abilitati a visionare le informazioni (titolare o delegato dell’impresa, Pubbliche Amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, soggetti che intendono affidare i lavori, responsabile lavori, coordinatore sicurezza) e i relativi limiti di accesso alle informazioni stesse per ciascuno dei
soggetti abilitati. Ad oggi, i possessori della patente risultano circa 450.000.
Lo stesso Ispettorato ha comunicato che a partire dal 10 luglio le imprese potranno richiedere i crediti aggiuntivi previsti dalla legge in base al possesso dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa (i crediti derivanti dall’anzianità di iscrizione alla CCIAA saranno accreditati in automatico); coloro che hanno già chiesto la patente potranno inoltrare la richiesta per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, mentre le imprese che chiederanno la patente per la prima volta avranno un nuovo sistema di riconoscimento e di rilascio della patente, fatta salva la possibilità di chiedere sempre il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
(C)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALLA SANABILITà
DEL MANCATO vERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025) è intervenuto sul controverso tema della sanabilità del soccorso istruttorio in caso di mancato versamento del contributo Anac.
I Giudici hanno anzitutto evidenziato i due orientamenti emersi nella giurisprudenza.
Un primo orientamento ritiene che il mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte comporti l’obbligo di esclusione dell’operatore economico, senza possibilità per la stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio, mentre un secondo orientamento ammette, invece, l’adempimento tardivo anche a seguito di soccorso istruttorio. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa favorevolmente a tale secondo orientamento. La funzione del contributo non è assimilabile a quella relativa al possesso dei requisiti generali e speciali (che devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda), ma è quella di consentire l’autonomia finanziaria dell’Autorità a garanzia della sua indipendenza.
Si tratta, pertanto, di una “condizione estrinseca” rispetto alla procedura di gara, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come invece è per i requisiti di ordine generale e speciale ad attuare direttamente gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori, ma è finalizzato a perseguire interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame.
Secondo l’Adunanza del Consiglio di Stato, quindi, la normativa (art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023) deve essere così interpretata: “fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.
CARO MATERIALI:
MIT SBLOCCA
660 MILIONI
Lo scorso 24 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un decreto per una variazione di cassa, interna al bilancio del MIT, per complessivi 660 milioni di euro.
Le risorse sono destinate alla liquidazione delle istanze, avanzate nei mesi scorsi dalle stazioni appaltanti, di accesso al “Fondo prosecuzione opere pubbliche” e al “Fondo revisione prezzi”. La variazione disposta consentirà di liquidare circa il 60% delle istanze ammissibili; gli uffici del MIT sono al lavoro per consentire il pagamento di ulteriori richieste entro l’estate.
LE INIZIATIvE
SULL’EDILIZIA ABITATIvA: DDL SULLA RIGENERAZIONE
URBANA E “PIANO CASA”
Sia l’attività parlamentare che l’azione del Governo sembrano concentrarsi sull’edilizia abitativa con iniziative finalizzate a definire strategie per dare risposte concrete alla crescente domanda di accesso sostenibile alla casa.
In Senato, da circa un mese, è approdato il DDL sulla rigenerazione urbana che ha riunificato in un unico testo diverse proposte legislative presentate nel recente passato.
Il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana” è stato presentato dalla Senatrice Maria Stella Gelmini ed è ora all’esame dell’VIII Com-
missione del Senato. Per il reperimento delle risorse sono individuati: un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, un nuovo programma europeo di investimenti, il risparmio derivante dalla messa in sicurezza degli edificati da terremoti ed eventi calamitosi (stimabile in oltre 3 miliardi all’anno, dal 1944 ad oggi oltre 240 miliardi), il riordino degli investimenti privati e pubblici per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le ristrutturazioni dopo il superbonus, la messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblico per raggiungere gli scopi del PNRR.
Tra gli obiettivi e le misure del provvedimento si segnalano:
- l’arresto del consumo di suolo;
- il sostegno agli interventi di riuso edilizio, sostituzione, ristrutturazione urbanistica;
- la semplificazione dei piani urbanistici;
- l’incremento fino al 20% delle volumetrie dell’edificio esistente per progetti di rigenerazione;
- la previsione di perimetrare il territorio urbanizzato e densamente edificato, nel quale sono previsti interventi privati di nuova costruzione in misura non superiore al 4% del territorio urbanizzato;
- la razionalizzazione dei consumi idrici;
- l’individuazione di aree idonee per incrementare e facilitare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;
- lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Parallelamente, il Ministro Salvini sta lavorando a un nuovo “Piano Casa” destinato a ridefinire un programma strategico per rilanciare le politiche abitative e affrontare concretamente il disagio abitativo sul territorio nazionale, riorganizzare il sistema di edilizia sociale, introdurre nuovi modelli di co-housing, ridestinare immobili pubblici all’edilizia abitativa attraverso recupero e riqualificazione.
Si ricorda che è stata la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 402 e 403, Legge 30 dicembre 2024, n. 207) a introdurre espressamente la definizione di una pianificazione per contrastare il disagio abitativo, valorizzando il patrimonio immobiliare esistente e perseguendo al tempo stesso l’obiettivo di tutelare il consumo di suolo.
La misura è subordinata all’approvazione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale cd. “Piano Casa Italia”.
ANAC SU OBBLIGO
DI SOPRALLUOGO:
TERMINI DEvONO
ESSERE LOGICI
E GARANTIRE
MASSIMA PARTECIPAZIONE
L’Anac (Delibera n. 234 del 3 giugno u.s.) si è pronunciata sulla disciplina del sopralluogo, la cui previsione pur rientrando nell’azione discrezionale della stazione appaltante, deve prevedere la fissazione di un termine proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione.
Partendo dall’analisi della norma del Codice Appalti (art. 92 prevede che “Le stazioni appaltanti [...] fissano termini [...] tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta.”) e della giurisprudenza, l’Autorità ha fornito la propria valutazione sull’obbligo di sopralluogo e sul mancato rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante
Viene anzitutto evidenziato che il sopralluogo ha carattere “strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è … funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Cons. st. Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). È stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali”.
Ma, nel caso specifico oggetto della delibera un termine fissato a solo 12 giorni dalla pubblicazione del bando e ben 36 giorni prima della scadenza per le offerte è ritenuto sproporzionato e non tale da garantire il principio di massima partecipazione. In particolare, per Anac “la scelta …. appare affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza, non rinvenendosi giustificazione, né di carattere organizzativo né di garanzia di piena consapevolezza dello stato dei luoghi nella formulazione delle offerte, sufficiente a consentire di sacrificare i principi di massima partecipazione e concorrenza, che permeano l’intera disciplina della contrattualistica pubblica”.
Stante l’illogicità e l’irragionevolezza rilevati “la Stazione appaltante dovrà, pertanto, consentire all’istante di effettuare il sopralluogo e di presentare un’offerta”.
ANAC: RETTIFICA
SIGNIFICATIvA
DEL DISCIPLINARE
COMPORTA RIAPERTURA
DEI TERMINI
L’Anac (Delibera n. 221 del 28 Maggio 2025) si è espressa sulle conseguenze che possono investire la procedura di gara in caso di modifiche significative apportate dalla stazione appaltante al disciplinare.
La questione ha riguardato un appalto nell’ambito del quale l’operatore economico aveva segnalato alcuni errori ed elementi contraddittori (relativi a elenco delle lavorazioni con le rispettive categorie, classifiche e importi) oggetto poi di rettifica da parte della stazione appaltante.
La stessa impresa contestava tuttavia la mancata proroga dei termini a seguito delle modifiche apportate al disciplinare tale da compromettere la possibilità di predisporre offerte adeguate chiedendo formalmente un “parere all’Autorità sulla necessità, alla luce dell’art. 92, co. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023, di procedere alla proroga dei termini, essendo intervenute delle variazioni sostanziali ai documenti di gara, o in alternativa sulla possibilità di procedere all’annullamento in autotutela della gara”.
La determina della stazione appaltante precisava che la propria rettifica era intervenuta con congruo anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata per la presentazione delle offerte e che, pertanto, aveva ritenuto di non procedere alla proroga e confermare il termine indicato nel bando.
L’Anac ha richiamato una sua precedente delibera (n. 147/2024) nella quale evidenziava che “in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione”. Rilevato che, nel caso specifico esaminato , gli errori sulle categorie, classifiche e importi delle lavorazioni, comportavano un’esigenza modificativa della disciplina di gara in quanto il disallineamento degli importi delle singole categorie SOA poteva ingenerare errori e dubbi interpretativi, l’Anac ha ritenuto l’operato delle stazione appaltante non conforme alla normativa, “in quanto la stazione appaltante, stante la portata significativa delle modifiche apportate ai requisiti rilevanti ai fini della partecipazione, avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura dei termini”.
LA QUALIFICAZIONE
DEI CONSORZI STABILI DOPO IL “CORRETTIvO”
Con un Comunicato del 28 maggio 2025, l’Anac, sentito il Mit, ha fornito indicazioni operative in merito alla disciplina dei consorzi stabili, in ragione delle novità introdotte con l’ultimo decreto “correttivo” (d.lgs. n. 209/2024), al Codice dei contratti pubblici.
Il comunicato elenca le modalità con cui i consorzi stabili possono conseguire l’attestazione SOA, ossia attraverso:
- il cumulo alla rinfusa delle attestazioni delle consorziate (art. 67, co. 8, Codice);
- il cumulo dei requisiti tecnici e organizzativi (personale e attrezzature) delle consorziate, se in stabile disponibilità del consorzio stesso (art. 18, co. 17, Allegato II.12);
- i requisiti maturati “in proprio” dal consorzio, di cui deve essere fornita specifica indicazione nella relativa attestazione SOA (art. 67, co. 7, Codice).
Il consorzio stabile deve indicare, al momento della partecipazione alla gara, se intende eseguire l’appalto con la propria struttura (senza designare imprese esecutrici), tramite una o più consorziate esecutrici o in parte in proprio e in parte tramite consorziate.
Anche in sede di offerta deve dichiarare la modalità scelta, che può essere:
- esecuzione in proprio dell’appalto: il consorzio esegue l’appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici. In questo caso, il consorzio può utilizzare la qualificazione conseguita tramite una qualsiasi delle tre modalità (cumulo alla rinfusa, cumulo dei requisiti delle consorziate o requisiti propri - articolo 67, comma 1, lett. b);
- esecuzione tramite una o più consorziate esecutrici, nelle seguenti modalità:
a) se il consorzio si è qualificato con il cumulo alla rinfusa, i requisiti devono essere posseduti dalle consorziate esecutrici direttamente o tramite avvalimento ordinario (articolo 104 e articolo 67, comma 1, lett. c), del Codice);
b) se il consorzio si è qualificato cumulando i requisiti delle consorziate o con requisiti maturati in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso secondo le vigenti disposizioni di legge;
- esecuzione di parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate: in questo scenario misto, per la parte eseguita in proprio, si applicano le regole della modalità “esecuzione in


proprio”, per la parte eseguita tramite le consorziate esecutrici, si applicano le regole della modalità “esecuzione tramite consorziate”.
Il Comunicato infine segnala le ulteriori necessità di rispetto delle nuove previsioni normative in materia di avvalimento (possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio) e di rilascio dell’attestazione Soa (prevista una nuova sezione in cui vengono indicate le categorie di lavori e le relative classifiche maturate direttamente dal consorzio stabile).
IN GAZZETTA
IL D.L. OMNIBUS
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno il Decreto Legge c.d. Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno, che conferma il superbonus al 110% per l’intero anno 2026 nelle zone colpite da terremoti del 24 agosto 2016. Il provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro il 29 agosto p.v.
La proroga per la rendicontazione del Superbonus al 31.12.26 – ha precisato nei giorni scorsi il Commissario Guido Castelli - si applica a tutte le pratiche di ricostruzione privata che avevano prenotato utilmente il plafond di 330 ml (DL 39/24). La misura opera per gli immobili per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con la presentazione di istanze o dichiarazioni, pagamento delle spese nel 2026 di importo eccedente il contributo per la ricostruzione, fruizione del Superbonus mediante l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Il Fondo, originariamente stanziato per il 2024 proprio per finanziare l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi agevolabili viene rimodulato per
consentire l’estensione al 2026 del termine di completamento degli interventi edilizi agevolabili, usufruendo della cessione e dello sconto in fattura.
Non sono coinvolte le ipotesi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire del cd. Superbonus rafforzato.
Oltre alla proroga del superbonus nelle aree del sisma, il decreto prevede:
- un incremento del Fondo Opere Indifferibili finalizzato a garantire la realizzazione tempestiva degli interventi pubblici finanziati dal PNRR e da altre fonti di programmazione nazionale ed europea, in particolare viene disposto uno stanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro per il 2025, destinato a coprire le variazioni dei costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari regionali e dall’aumento dei materiali. Gli enti attuatori potranno accedere al Fondo previa presentazione di un’istanza motivata entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- ulteriori interventi finalizzati a accelerare la realizzazione di infrastrutture stradali con procedure semplificate, potenziare l’edilizia carceraria (assegnati 500 milioni), finanziare i programmi di rigenerazione urbana, garantire infrastrutture logistiche per il Giubileo dei Giovani 2026;
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del “Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa”. Come già anticipato, Confapi ha inoltrato un proprio documento propositivo per migliorare i contenuti del testo nella fase di conversione.
(C)
Scambi fra Soci
le ultime Segnalazioni riCevute
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ...
Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
IMPRESA ASSOCIATA
vALUTA L’ACQUISTO
DI UNA PICCOLA
O MEDIA AZIENDA
O DI UN RAMO D’AZIENDA
Impresa Associata che opera nel settore della pulizia civile, industriale e della sanificazione ambientale in Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di una crescita e per l’acquisizione di nuovi mercati, valuta l’acquisto di una piccola o media azienda, o di un ramo d’azienda, che opera in via prioritaria nel settore dei servizi e in particolare:
- pulizie generiche e sanitarie;
- disinfestazione e derattizzazione;
- gestione e manutenzione del verde;
- guardiania e portierato.
Eventualmente, in secondo ordine, manifesta l’interesse anche per le seguenti attività:
- servizi antincendio;
- sicurezza e vigilanza non armata;
- logistica e gestione di magazzini.
(CSC)
Pagamento pratiche automobilistiche
dal 1° luglio 2025 il pagamento delle tariffe è ConSentito
Solo Con “pagopa” dal portale dell’automobiliSta
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 235/MM del 2 luglio 2025 per comunicare che, dall’1 luglio 2025, il pagamento delle pratiche automobilistiche è possibile solo con il sistema “PagoPA” dal “Portale dell’Automobilista”.
Per accedere al servizio è necessario accedere alla propria area riservata (clicca su “Accedi al Portale”) del Portale dell’Automobilista tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica). Una volta entra-
ti nell’area riservata si deve selezionare in successione: “Accesso ai servizi”, “Pagamento pratiche online pagoPA”, “Nuovo pagamento”, “Tariffario Friuli Venezia Giulia”, la pratica di proprio interesse e “I miei pagamenti”.
I versamenti possono essere effettuati o direttamente dal sito con carta di credito o di debito, ecc., cliccando su “Paga online” o attraverso i canali elettronici indicati sul sito PagoPA (home banking, app, ecc.) tramite la funzione “Stampa avviso di pagamento”. In quest’ultimo caso nella disposizione di pagamento dovranno essere inseriti gli estremi presenti nell’avviso di pagamento. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
Francia. Trasporti interni
dal 1° ottobre 2025 entrano in vigore le limitazioni alla
CirColazione per alCuni veiColi di maSSa Superiore alle 40 tonnellate
A partire dall’1 ottobre 2025 i trasporti interni (cabotaggio incluso) al territorio francese, eseguiti con complessi veicolari di massa superiore a 40 tonnellate saranno permessi solo con veicoli a motore immatricolati per la prima volta dopo l’1 gen-
naio 2014 o di classe ecologica euro 6 o superiore. A seguito del rinvio contenuto nel decreto al comma III dell’art. R 312-4 del Codice della Strada francese, in caso di violazione, si applica la sanzione pari al massimo a euro 750,00, aumentata di tante volte quanto sono le tonnellate in eccedenza al peso massimo autorizzato.
Nulla cambia invece per i trasporti internazionali su strada, per i quali resterà in vigore il limite delle 40 tonnellate a prescindere dalla categoria ecologica del veicolo.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti.
(MM)