
numero 10 31 maggio 2025
numero 10 31 maggio 2025
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A fine giugno il versamento delle imposte
Manutenzioni e riparazioni
Il trattamento delle perdite per i soggetti Irpef
La comunicazione denuncia
Contributi per servizi di controllo 2025
Avviso ISI Inail 2024
Finanziamenti agevolati “Consolidamento e Liquidità”
RENAP: attivo il portale del Registro Nazionale Produttori
Carrelli elevatori con portate fino a 48 ton
Reach Stacker per container
Da 50 anni SACER opera in Friuli e in tutto il Nordest occupandosi di vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, attrezzature e accessori. Con un gruppo di professionisti di grande esperienza commerciale, amministrativo e tecnico e una solida rete di partner, SACER è l’azienda d’eccellenza per le esigenze di movimentazione e organizzazione delle merci.
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dello 0,40% il termine
al 30 luglio 2025
Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2024 sono quelli del 30 giugno 2025 o del 30 luglio 2025 versando la maggiorazione dello 0,4%.
Per le società di capitali qualora, alla presenza di particolari situazioni, si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno 2025, il termine per il versamento delle imposte è il 31 luglio 2025. Tale termine può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2024 e del primo acconto delle imposte riferito all’anno in corso.
In queste scadenze rientrano tutte le imposte risultanti dal modello REDDITI, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.
IL SALDO 2024
Con riferimento al saldo Irpef 2024 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2024 prendendo a riferimento il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo sia inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare le compensazioni.
Entro il termine del 30 giugno o del 30 luglio 2025 con maggiorazione, si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, con le aliquote del 26%, 21% e 10%.
Entro gli stessi termini le società di capitali con-
siderate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo.
Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).
L’ACCONTO IRPEF
PER IL 2025
Entro il termine del 30 giugno o del 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso.
L’importo dovuto può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure quello previsionale.
Con il metodo storico si deve considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione.
Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI tenendo presente quanto segue:
- se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2025;
- se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno 2025 e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2025.
All’interno del modello REDDITI PF è inserito un prospetto “Acconto 2025”, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, vanno inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.
Il versamento dell’Ires deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Versando la maggiorazione dello 0,40% è possibile differire di 30 giorni il versamento delle imposte.
Così se il bilancio è stato approvato il 29 aprile 2025, il pagamento delle imposte può essere effettuato entro il 30 giugno 2025 oppure nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, arrivando così al 30 luglio.
La mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine ordinario di 120 giorni comporta l’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
L’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di REDDITI SC e ENC.
Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità:
- se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2025;
- se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro la scadenza prevista per il saldo visto sopra e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2025.
Il primo acconto Irap 2025 segue le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà versato in due rate di cui la prima, parti al 40%, entro il 30 giugno 2025 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.
I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Le percentuali sono tre: 26% per il secondo immobile e fino al quarto affittato con il metodo degli affitti brevi; 21% aliquota normale e 10% per gli immobili situati in
comuni ad alta tensione abitativa o per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2025 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre.
Il versamento deve essere eseguito come segue:
- se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto;
- se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento del 100% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2025;
- se superiore a 257,52 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2025 e il rimanente 60% entro novembre 2025.
Nell’ipotesi in cui nel corso del 2025 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM21, colonna 3. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.
Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.
Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.
Ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di effettuare i pagamenti a rate, a questo proposito il D. Lgs. n. 1/2024 ha unificato le scadenze sia per le persone fisiche che per le partite Iva al giorno 16 di ogni mese. Lo stesso decreto ha inoltre previsto il differimento dal 30 novembre al 16
dicembre del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di primo acconto. L’acconto di novembre
deve invece essere versato in un’unica soluzione. Di seguito proponiamo una tabella contenente le scadenze in caso di rateizzazione.
Per la compilazione del modello F24 si ricorda che gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ogni sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice.
ObbLIGO
ENTRATEL/FISCONLINE
Per le compensazioni orizzontali oltre al limite di 5.000 euro con il visto di conformità, è richiesto l’utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate, escludendo quindi l’home banking, per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ricordiamo che è sempre possibile sanare even-
tuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
Le sanzioni in questi casi sono così calcolate:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°;
- 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale;
- 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo;
- 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento.
Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2025, nella misura del 2%.
FILTRAZIONE
— Polveri
— Esalazioni odori / gas / vernici
— Solventi
— Esalazioni e nebbie oleose
— Fumi industriali
— Polveri tossiche e pericolose
— Polveri esplosive
— Sfridi e scarti di paroduzione
TECNOLOGIE
— Abbattimento
— Rumori / Acustica
— Emissioni
— Captazione
— Consumi energetici
— Controllo & Sicurezza
— Ventilazione
— Aspirazione
Impianti di aspirazione per l’industria filtrazione aria — cabine di verniciatura manutenzione ricambi impianti — filtri — canali
la diSCiplina previSta dalla normativa fiSCale
Il 6° comma dell’art. 102 del TUIR disciplina le regole di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di manutenzione e riparazione. Si tratta degli interventi che le imprese eseguono sui propri beni strumentali per mantenerli nel tempo efficienti. Per questi interventi il legislatore fiscale ha previsto regole diversificate a seconda si tratti di beni propri o di terzi. Le regole sono inoltre differenziate in base al tipo d’intervento, vale a dire se hanno natura ordinaria o straordinaria.
Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria possono avere natura incrementale, vale dire che possono essere capitalizzate e portate a incremento del cespite cui si riferiscono per poi essere ammortizzate in base alle aliquote previste dal DM 31.12.1988.
Sul punto si deve tuttavia rilevare che le norme di natura civilistica prevedono la possibilità di portare queste spese ad incremento del cespite, solo nelle ipotesi in cui le stesse determinino effettivamente un incremento delle capacità produttive del bene.
A titolo di esempio la sostituzione di un motore guasto con uno di maggior efficienza energetica non può essere incrementale, mentre l’implementazione di un impianto al fine di aumentare la sua capacità produttiva può essere considerato di natura incrementale.
Sull’argomento la normativa fiscale rinvia alla scelta civilistica fatta dal redattore del bilancio. Secondo l’OIC 16 si devono capitalizzare i costi di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate
in modo da aumentare la rispondenza agli scopi per cui il bene era stato acquisito, se si ritiene che gli stessi comportino un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile. Se quindi l’intervento soddisfa queste condizioni, sarà possibile capitalizzare i costi, e la scelta fatta in ambito contabile avrà rilevanza anche sul fronte fiscale.
Quando le spese di manutenzione e riparazione non incrementano la vita utile né determinano un aumento di valore del cespite mancando i presupposti della capitalizzazione, sono imputate a conto economico come costi d’esercizio. Queste spese di manutenzione e riparazione, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta nel registro dei cespiti. L’eccedenza deve essere dedotta nei cinque esercizi successivi. Per costo complessivo si deve considerare quello storico, al lordo quindi delle quote di ammortamento già dedotte. Nel calcolo del costo complessivo devono essere considerati anche i beni già completamente ammortizzati mentre vanno esclusi i beni assistiti da canone di manutenzione, i terreni e i fondi pertinenziali ai fabbricati strumentali. Per i beni per i quali è prevista una deducibilità parziale della quota di ammortamento, il valore da considerare a questo fine è quello deducibile fiscalmente, così per i telefoni cellulari il costo rileverà nella misura dell’80%.
Per le imprese di nuova costituzione, nel primo esercizio si deve fare riferimento al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti a fine esercizio.
Non è richiesto il ragguaglio ad anno della durata del possesso per il calcolo del plafond sul quale applicare la percentuale di deducibilità annuale. Avendo rilevanza solo il costo al primo giorno del periodo d’imposta, i beni venduti nell’anno rileveranno per intero mentre per quelli acquistati nell’anno rileveranno nel periodo d’imposta successivo.
Quando le spese di manutenzione e riparazione
dell’anno superano il 5% dei beni strumentali, l’eccedenza non è deducibile nell’anno e si dovrà rettificare il modello Unico. Tale eccedenza è deducibile in cinque quote costanti negli esercizi successivi e non deve essere iscritta in bilancio ma solo annotata nel libro dei cespiti ammortizzabili così come previsto dall’art. 16 del DPR 600/73. Le quote di ammortamento degli esercizi successivi saranno deducibili mediante una variazione in diminuzione nel modello Unico.
La percentuale del 5% non è uguale per tutti i settori produttivi, sono, infatti previste percentuali diverse per alcune tipologie di attività. In particolare per il settore siderurgico la percentuale è dell’11%, per quello estrattivo del 15% per quello dell’autotrasporto del 25%. Per quest’ultimo settore l’eccedenza è ripartita in 3 esercizi ed è sempre riconosciuta la deducibilità integrale degli pneumatici.
PRESTAzIONI PERIODIChE CONTRATTUALIzzATE
Le manutenzioni e riparazioni possono essere oggetto di uno specifico contratto con il quale le parti prevedono degli interventi periodici a fronte dei quali sono corrisposte somme specifiche.
Per questi interventi manutentivi la norma prevede la possibilità di sottrarli alle regole fin qui analizzate, riconoscendo loro l’integrale deducibilità nell’esercizio, a prescindere dal loro ammontare.
Segnaliamo che si tratta di una possibilità offerta dalla norma al contribuente, potendo benissimo farle rientrare nella regola generale. La scelta che tuttavia viene effettuata vincola il contribuente per tutta la durata del contratto. Conseguentemente non sarà possibile scegliere in un esercizio la regola del 5% e in quello successivo quella della integrale deducibilità.
Qualora non si adotti la regola del plafond per le prestazioni periodiche, il bene cui si riferisce la manutenzione non concorre alla formazione del parametro del 5%.
CESPITE ORIGINARIO
Nell’ipotesi in cui l’intervento manutentivo comporti la parziale sostituzione del cespite originario, sia dal punto di vista civile che da quello fiscale si deve individuare la percentuale di cespite
sostituito sul costo storico per procedere alla sua svalutazione. A questo fine è opportuno, ancorché non obbligatoria, la redazione di una perizia da parte di un tecnico.
Si pensi ad un cespite di costo storico di 12.000 euro ammortizzato per 7.000 euro, con aliquota di ammortamento 10% e percentuale della parte sostituita pari al 20% del costo originario, quindi 2.400 di costo storico e 1.400 di fondo ammortamento.
Se l’intervento manutentivo ammonta a 3.500 il nuovo costo storico diventa 13.100 (12.000 –2.400 + 3.500; mentre il fondo ammortamento viene invece adeguato a 5.600 (7.000 – 1.400).
Il costo della svalutazione da dedurre nell’esercizio è di 1.000 (2.400 – 1.400) mentre la quota di ammortamento dell’esercizio sarà di 1.310 (13.100 x 10%).
Nelle ipotesi di manutenzione e riparazione su beni di terzi, si deve distinguere a seconda si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria. Per gli interventi di natura ordinaria, i relativi costi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza a prescindere dal loro importo.
Gli interventi di natura straordinaria posti a carico dell’utilizzatore, costituiscono una spesa relativa a più esercizi e quindi sono deducibili in quote per la parte imputabile a ogni esercizio sulla base dei criteri civilistici che prevedono l’imputazione in un arco temporale massimo di cinque esercizi. Volendo esemplificare, se le spese riguardano una manutenzione straordinaria su un bene detenuto in base ad un contratto di locazione che scade dopo 6 anni, la spesa sarà ripartita in 5 anni, se invece il contratto scade dopo tre anni, le quote andranno ripartite in tre anni.
La risoluzione 28.12.1983 n. 9/400 dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia ammesso che se il contratto di locazione prevede la rinnovabilità alla scadenza e sussistano oggettive intenzioni di rinnovarlo, è possibile ripartire il costo dell’intervento manutentivo su un arco temporale che consideri anche la proroga. Se poi la proroga non dovesse realizzarsi, le quote residue saranno integralmente deducibili nell’esercizio in cui si verifica tale circostanza.
gli esercizi successivi senza limiti temporali, per compensarla con redditi della stessa categoria:
CompenSazione ConSentita
Con altri redditi d’impreSa
o di parteCipazione
Il trattamento delle perdite fiscali legate ad attività imprenditoriali per i soggetti Irpef è disciplinato dall’art. 8 del TUIR, così come modificato dalla legge n. 145/2018. Il regime per alcuni aspetti richiama le regole previste per i soggetti IRES al fine di uniformare le regole di trattamento a prescindere dalla natura giuridica del soggetto passivo. I soggetti interessati sono quindi le imprese individuali, le società di persone e le Srl in piccola trasparenza.
La norma non prevede trattamenti differenziati a seconda che il regime contabile sia quello ordinario o semplificato, ciò sia per l’imprenditore individuale e per la partecipazione in società di persone.
La disciplina richiama le regole previste per le società di capitali, prevedendo quindi un riporto nel limite dell’80% senza limitazioni temporali.
In pratica se il risultato fiscale dell’esercizio dà luogo ad una perdita, questa può essere compensata con eventuali altri redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone posseduti. L’eventuale eccedenza può essere riportata ne-
- integralmente per l’intero importo che trova capienza se la perdita è realizzata nei primi tre anni di attività;
- in misura non può superare l’80% dei redditi negli altri casi.
Se anche negli esercizi successivi si ha una perdita, questa deve comunque essere utilizzata per prima, pertanto, la perdita riportata dagli anni precedenti è utilizzata solo se residuano ulteriori redditi compensabili.
In caso di accertamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un maggior reddito imponibile, l’impresa può utilizzare in compensazione le perdite maturate in esercizi precedenti e ancora disponibili ex art. 42 c. 4) DPR 600/73.
Per il periodo oggetto di dichiarazione, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali, nonché quelle derivanti da partecipazioni in S.n.c. e S.a.s. e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116 Tuir, possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (in contabilità ordinaria o semplificata e limitatamente all’importo che trova capienza in essi.
La compensazione con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua nel quadro RF o RG o LM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato indicato un reddito d’impresa positivo.
tempi ampi per la regolarizzazione
Nel numero 6/2025 di Apinforma ci siamo occupati della nuova procedura pervista per regolarizzare il mancato ricevimento di una fattura da parte di un fornitore. Il cessionario o committente al fine di evitare un coinvolgimento a livello sanzionatorio, può comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza dell’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha previsto un nuovo tipo documento TD29 utilizzabile dal mese di aprile per regolarizzare le operazioni nazionali.
Il TD29 non è un’autofattura e quindi non deve contenere l’indicazione dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. Nel campo cedente/prestatore si devono indicare i dati di quest’ultimo che deve essere necessariamente un operatore nazionale, infatti, se viene indicato un valore diverso da IT il file viene scartato con codice errore “00473”. È comunque richiesta l’indicazione della partita Iva del cedente o prestatore. Si deve inoltre indicare l’imponibile non fatturato o non indicato in fattura da parte del fornitore, nonché la relativa Iva o, in alternativa, il regime di non imponibilità o di esenzione.
Il D. Lgs. 87/2024 ha anche previsto l’eliminazione dell’obbligo di versare l’imposta relativa al documento irregolare, riducendo la regolarizzazione al solo invio della comunicazione con le modalità sopra evidenziate. Se tuttavia l’operazione è imponibile, non essendo più tenuto il cessionario/committente al versamento dell’imposta, la stessa non potrà essere detratta.
Si pensi ad un’azienda italiana che non riceva una
fattura relativa a una consulenza ricevuta entro il termine previsto, da aprile 2025 dovrà inviare un file XML con codice TD29 tramite SdI, specificando i dati del fornitore e non versare l’Iva rendendo la procedura più equa.
La mancata regolarizzazione, alla luce delle modifiche apportate al regime sanzionatorio, prevede una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Sul tema, negli incontri con la stampa specializzata (Telefisco 2025), l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al perimetro temporale di regolarizzazione.
Per calcolare la data da cui conteggiare i 90 giorni, si deve fare riferimento alla data di commissione della violazione. Conseguentemente la data dalla quale iniziare a contare i 90 giorni non coincide con quella della esigibilità dell’imposta, vale a dire dell’effettuazione dell’operazione per l’esigibilità immediata, ma si deve fare riferimento:
- per le fatture irregolari alla loro effettiva emissione;
- per le fatture omesse alla data in cui doveva essere emessa la fattura, vale a dire entro 12 giorni dall’operazione o, in caso di fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo.
Nel modello TD29 la data da indicare non coincide con quella della violazione del cedente/prestatore creando incertezza sul termine ultimo di regolarizzazione.
Le omesse fatture immediate possono essere regolarizzate anche nell’arco temporale che va dal 91° al 102° giorno successivo alla data dell’operazione. In pratica nei 90 giorni del 12° giorno successivo all’effettuazione dell’operazione.
Per le fatture che potevano essere differite, la regolarizzazione beneficia di un termine ancora più ampio, vale a dire nei 90 giorni successivi al 15 del mese successivo l’emissione del ddt.
Oltre questi termini la regolarizzazione rimane ancora possibile utilizzando però il ravvedimento operoso e versando le sanzioni ridotte. (Pz)
bando CCiaa pordenone - udine. preSentazione delle domande entro il 31 diCembre 2025
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 182/ MM del 28 maggio 2025 per comunicare che, con Determinazione del Presidente della Camera di Commercio PN-UD del 13 maggio 2025, è stato approvato il bando per la concessione e contestuale erogazione di contributi a favore dei gestori di pubblici esercizi appartenenti alle piccole e medie imprese con unità locale dei Comuni di Pordenone e/o Udine per l’impiego di addetti ai servizi di controllo - anno 2025.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per le imprese della Comune di Udine ed euro 500.000,00 per quelle del Comune di Pordenone. Di seguito si dà sommaria illustrazione del bando, rinviando per gli approfondimenti al testo pubblicato sul sito camerale, ove è anche reperibile la modulistica.
bENEFICIARI
Beneficiarie sono le imprese che gestiscono pubblici esercizi, che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nei Comuni di Udine o Pordenone con codice ATECO 2025 (classificazione delle attività economiche) tra quelli di seguito elencati: 56.10.11 ristorazione con somministrazione; 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 56.10.13 attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche; 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina; 55.1 alberghi e strutture simili; 55.90.2 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 93.29.1 discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Sono beneficiari del contributo anche i soggetti privati – imprese (no persone fisiche) che abbiano
sostenuto spese per l’impiego, d’intesa con le competenti autorità, anche presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all’art.
3, c. da 7 a 13, della L. n. 94/2009, a favore dei gestori pubblici esercizi dei Comuni di Pordenone e Udine aventi le caratteristiche di cui innanzi.
Le imprese richiedenti devono rispettare i consueti requisiti:
a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine;
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non avere procedure concorsuali in essere, né procedimenti per la dichiarazione di una tale situazione nei propri confronti;
d) essere in regola con il regime “de minimis” e rientrare nei settori non esclusi da questo;
e) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 73);
f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
g) non essere destinatarie, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall’amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75, comma 1 bis del DPR n. 445/2000.
I requisiti dimensionali di micro, piccole e medie imprese, secondo la normativa europea, e quelli posti dalle lett. a), c), e), f) e g) dovranno sussistere sia al momento di presentazione della domanda che al momento della concessione (e contestuale erogazione) del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno, invece, ricorrere anche solo al momento della concessione (e contestuale) erogazione del contributo.
INIzIATIVE
E SPESE AMMISSIbILI
1. Iniziative ammissibili Sono ammesse a contributo esclusivamente le spe-
se relative all’acquisizione di servizi per l’impiego di addetti ai servizi di controllo, individuati tra gli iscritti nell’elenco di cui al c. 8 dell’art. 3 della L. n. 94/2009. Tale iscrizione deve essere documentata in sede di presentazione della domanda.
È obbligatorio, altresì, produrre copia del contratto/documentazione da cui si evince il conferimento dell’incarico per l’espletamento del servizio di controllo intercorrente tra l’impresa richiedente e la società affidataria o i singoli addetti.
2. Spese ammissibili
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse/i e pagate/i nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzate/i, nell’arco temporale di seguito precisato:
- le imprese che sono gestori di pubblici esercizi possono computate ai fini del contributo le spese sostenute nell’anno 2024 fino alla data di presentazione della domanda, quale termine ultimo di chiusura del progetto;
- le imprese possono computare le spese sostenute nel 2024.
Non sono ammissibili a contributo le spese che hanno già beneficiato di contributi pubblici.
FORMA E MISURA
DEL CONTRIbUTO
E DIVIETO
DI CUMULO
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto “de minimis”, nella misura massima del 100% delle spese sostenute e ammesse, per un importo minimo di euro 2.000,00 euro e massimo di euro 30.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le stesse iniziative e spese.
Può essere presentata una domanda di contributo per unità locale. Ne consegue che, al massimo, un’impresa può presentare due domande di contributo: una per la sede nel Comune di Udine e una per quella nel Comune di Pordenone. Non è possibile l’inoltro di più domande con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC). La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata
entro il 31 dicembre 2025
alla CCIAA di Pordenone-Udine esclusivamente per PEC ai seguenti indirizzi:
- contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nel Comune di Udine;
- contributi.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nel Comune di Pordenone.
La domanda deve:
- essere inviata da casella PEC;
- firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; in assenza del documento d’identità allegato la domanda verrà archiviata; oppure
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
La data e l’ora di inoltro della domanda sono determinate dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
La domanda va corredata dalla seguente documentazione:
- copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del bando, nel caso non si tratti di fatture elettroniche, relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; la CCIAA ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;
- regolare quietanza di pagamento secondo le modalità di legge relativa a ciascuna spesa ammissibile, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
- copia del contratto/documentazione da cui si evince l’obbligazione intercorrente tra l’impresa beneficiaria del contributo e la società affidataria o i singoli addetti affidatari dei servizi di controllo;
- documentazione che accerta l’iscrizione degli addetti ai servizi di controllo nell’elenco di cui al c. 8 dell’art. 3 della L. n. 94/2009;
- relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI); - documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. La domanda, in bollo (la marca va annullata), va presentata utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica pubblicata sul sito camerale, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per quanto attiene all’attestazione dimensionale dell’azienda.
I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo procedimento valutativo a sportello, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC. L’istruttoria delle domande, per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, è svolta:
- dall’Ufficio contributi della società Territorio Economia Futuro Società Consortile a Responsabilità Limitata - TEF s.c.r.l. per le domande presentate dalle imprese con localizzazione dell’investimento nel Comune di Udine, - dall’Ufficio camerale Agevolazioni della sede
di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento nel Comune di Pordenone.
L’istruttoria procederà fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito la CCIAA PN-UD si riserva di anticipare la chiusura del termine di presentazione delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
CONCESSIONE
E CONTESTUALE
EROGAzIONE
DEL CONTRIbUTO.
LE VARIAzIONI
SOGGETTIVE
DEL bENEFICIARIO
Fino a esaurimento delle risorse, gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Sull’ammontare del contributo erogato viene applicata una ritenuta d’acconto del 4%, che la CCIAA PN-UD provvederà a versare direttamente all’erario.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti.
(MM)
InRail S.p. A . ww w.inrail.it
InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno, croato e francese. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine, Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di circa 250 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il traf co che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.
aggiornamento del Calendario
delle SCadenze della proCedura
informatiCa e pubbliCazione
tabella temporale ed elenChi provviSori no CliCk day
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari
(prot. n. 194/MM del 5 giugno 2025, n. 183/MM del 28 maggio 2025, n. 177/MM del 21 maggio 2025, n. 128/MM dell’8 aprile 2025, n. 41/MM del 31 gennaio 2025 e n. 434/MM del 19 dicembre 2024) sull’Avviso pubblico ISI INAIL 2024 per comunicare che, il 27 maggio u.s., il calendario della procedura informatica è stato aggiornato con la pubblicazione della “Tabella temporale”, allegata al documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento”, con le specifiche scadenze, che riportiamo di seguito per opportuna e immediata consultazione.
Momento 1
Momento 2
Momento 3
Momento 4
Momento 5
Momento 6
Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore.
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Pagina di test non disponibile sul portale partecipante.
Inizio della fase di invio della domanda.
Fine della fase di invio della domanda.
3/6/2025 10:00
4/6/2025 10:00
14/6/2025 10:00
19/6/2025 10:00
19/6/2025 11:00
19/6/2025 11:20
Attenzione: Il giorno in cui vengono collocati i momenti 4, 5 e 6, con particolare riguardo alla fase conclusiva del momento 6, è considerato “data di apertura e chiusura dello sportello informatico”, da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici.
PUbbLICAzIONE
DEGLI ELENChI PROVVISORI
NO CLICk DAy
In data 4 giugno 2025 sono stati resi noti gli elenchi No Click Day (NCD). Le domande presenti ne-
gli elenchi NCD sono ammesse alla fase di upload, che rimarrà aperta fino al 14 luglio p.v., ore 18.00. Il calendario della procedura informatica, disponibile anche sul sito dell’Inail, è stato aggiornato come segue.
Facile | Economico | Moderno | Certificato
— Risparmio costi energetici
— Sviluppo delle economie locali
— Manutenzione del patrimonio boschivo
— Mitigazione del cambiamento climatico info@retelegnoenergia.it — 0432
Con le nuove caldaie a cippato sviluppi l’economia locale, fai crescere la filiera legno/energia e dai valore al patrimonio boschivo.
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 14 aprile 2025
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2025, ore 18.00
Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day 14 maggio 2025
Pubblicazione Tabella temporale Tabella temporale
Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico 3 giugno 2025
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) 4 giugno 2025
Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) dal 4 giugno al 14 luglio 2025, ore 18.00
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori In aggiornamento
Caricamento documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda) In aggiornamento
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento
Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD In aggiornamento
La pubblicazione sul sito dell’Inail degli elenchi
NCD costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione alle imprese ai fini del perfezionamento della domanda.
Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione. (MM)
SoSpenSione dei termini per la preSentazione delle domande a partire dal 13 giugno 2025
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 193/MM del 5 giugno 2025 per comunicare che, con Delibera n. 660 del 23 maggio 2025, la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto la sospensione temporanea, a partire dal 13 giugno 2025, della presentazione delle domande per l’attivazione degli interventi agevolativi inerenti ai finanziamenti “Consolidamento e Liquidità”. Trattasi dei finanziamenti agevolati previsti dalla Legge Regionale n. 2/2012 per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine di cui al combinato disposto della lett. d), del c. 1, dell’art. 2 e dell’art. 6 ter della normativa regionale richiamata. I finanziamenti “Consolidamento e Liquidità”
sono finanziati con le dotazioni della gestione fuori bilancio relativa al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia (c.d. “FREIE”), nel limite delle sole giacenze di cassa derivanti dai rientri effettivi degli ammortamenti per tali finanziamenti e per quelli attivati, con forme analoghe e finalità simili, a valere sulle Sezioni anticrisi di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, già assorbite dal Fondo per lo sviluppo e ora confluite nel FREIE (vedi art. 3 della L.R. n. 2/2012 e deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2023 n. 1744).
Le domande giacenti per finanziamenti “Consolidamento e Liquidità” presentate dalle imprese alle banche e non ancora trasmesse al Comitato di gestione sono n. 259 per oltre euro 78 milioni, mentre quelle già trasmesse al Comitato di gestione sono n. 184 per oltre euro 56 milioni e, queste, alla luce dell’andamento dei rientri, nel corso del 2025, potranno essere soddisfatte solo in parte; da qui la sospensione temporanea.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
La trasformazione digitale sotto osservazione
Le imprese stanno vivendo una profonda trasformazione. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, la robotica, i sistemi predittivi e la gestione massiva dei dati non sono più materia da convegni: sono parte integrante della produzione, della logistica, della selezione del personale e del rapporto con i clienti. Ma a ogni accelerazione tecnologica corrisponde una crescente complessità normativa. Le regole su privacy, sicurezza informatica e responsabilità d’impresa non sono più settori “a parte”: sono temi centrali per chi guida un’azienda. E noi sappiamo bene che riguarda ogni decision maker.
Oggi la sfida non è solo “essere in regola”, ma dimostrare di aver adottato sistemi efficaci per prevenire i rischi. Governare dati e algoritmi non è solo una questione tecnica: è una scelta strategica.
Ecco perché parliamo di governance legale: un approccio integrato e strategico, che tiene insieme innovazione, compliance e reputazione e che abbiamo applicato al nostro Studio prima di averlo proposto ai nostri Clienti.
GDPR e data governance: oltre la privacy
Per molte aziende, infatti, il GDPR è stato vissuto come un passaggio burocratico.
Intelligenza artificiale: tra efficienza e responsabilità
L’intelligenza artificiale è entrata nei processi aziendali. Selezione del personale, analisi predittiva della domanda, valutazione dei fornitori, manutenzione preventiva: tutto può essere supportato – o deciso – da un algoritmo. Ma chi risponde se l’algoritmo sbaglia? Ma soprattutto: cosa succede se in azienda dipendenti utilizzano sistemi di IA generalisti senza controllo e immettendo dati aziendali, anche riservati o, peggio, segreti? L’adozione dell’IA richiede quindi competenze trasversali e un controllo legale preventivo. Non si tratta di fermare l’innovazione, ma di guidarla in modo consapevole.
Il Modello 231 si evolve: nuovi rischi, nuova compliance
Il D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell’interesse dell’azienda, è ormai una cornice di riferimento anche per la gestione digitale. Non riguarda più solo corruzione o sicurezza sul lavoro. Oggi include reati informatici, violazioni del GDPR, false comunicazioni e più recentemente, rischi legati alla cybersecurity. Di conseguenza, molte imprese hanno dovuto aggiornare il proprio Modello 231, per includere anche i rischi legati ai sistemi automatizzati, all’uso dei dati e all’adozione di algoritmi.
L’Organismo di Vigilanza (OdV) deve poter leggere i dati, analizzare i flussi informativi, valutare la tracciabilità delle decisioni automatizzate. La collaborazione con il DPO e con l’IT aziendale diventa essenziale. Un esempio concreto? Un sistema automatizzato di controllo accessi che registra dati biometrici senza informativa o consenso potrebbe esporre l’impresa a violazioni multiple: privacy, sicurezza, gestione illecita di dati sensibili. E tutto questo può rientrare nel perimetro 231.
La compliance non è più un obbligo da delegare. Presidiare i rischi legali è un asset competitivo. Permette di entrare in supply chain internazionali, partecipare a bandi pubblici, attrarre capitali.
Tutelare la reputazione, prevenire contenziosi, costruire fiducia: questa è la vera posta in gioco. Il nostro Studio supporta imprese e decision maker nella creazione di modelli di governance legale sartoriali, capaci di integrare compliance, innovazione e strategia. “Un approccio legale proattivo consente di cogliere le opportunità senza esporsi a rischi evitabili.”
per la tenuta dei regiStri appareCChiature elettriChe ed elettroniChe, pile e aCCumulatori, pneumatiCi
È operativo dal 7 maggio 2025 il portale del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP), lo strumento ufficiale che centralizza le iscrizioni dei soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), come previsto dall’articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, attivato dal MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
RENAP, COS’è
Il RENAP, previsto dal codice ambientale, riunisce i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore. Il Registro Nazionale dei Produttori, consentirà la digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE.
Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come:
- il Registro A.E.E. (registro apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- il Registro Pile e Accumulatori;
- il Registro Pneumatici (l’avvio delle iscrizioni è previsto dal 14 maggio 2025)
I tre Registri contengono i dati statistici relativi, ad esempio, agli iscritti e ai prodotti sottoposti ad EPR (soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore immessi sul mercato) e una sezione dedicata alla normativa.
EPR E TESTO UNICO
AMbIENTE
Il Registro Nazionale dei Produttori è previsto
dall’articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 (il Testo Unico Ambiente) che riguarda la responsabilità estesa del produttore e, in particolare, le informazioni che i produttori devono comunicare al Registro nazionale dei produttori. Questo comma specifica che i produttori devono fornire dati relativi all’immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e alle modalità di adempimento dei loro obblighi.
Il Ministero dell’ambiente esercita una funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Proprio per lo svolgimento di questa funzione è stata prevista l’istituzione del Registro nazionale dei produttori.
Ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall’EPR (soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore), in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro.
L’articolo prevede che i produttori di beni interessati da regimi EPR dovranno trasmettere al Registro:
- i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
- i sistemi attraverso i quali adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali;
- entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei mate-
riali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
- entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo;
- entro il 31 maggio di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.
IL RENAP
Le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal Decreto ministeriale 15 aprile 2024, n. 144. Sono tenuti all’iscrizione al RENAP tutti i soggetti obbligati a rispettare le regole della responsabilità estesa del produttore.
Con diverse modalità. Se il produttore adempie agli obblighi attraverso un Consorzio o Sistema autonomo di gestione in forma collettiva (PRO), saranno questi ultimi a iscriversi al Registro comunicando l’elenco dei produttori aderenti. L’iscrizione verrà effettuata in via telematica nei Registri di filiera attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni che verrà comunicata sul portale stesso e sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
L’iscrizione ai Registri di filiera costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori. Nel RENAP è pubblicato l’elenco dei soggetti sotto-
posti a regimi di responsabilità estesa del produttore iscritti ai registri di filiera con l’indicazione delle informazioni di cui all’art. 4 del DM 144/2024. Grazie ai dati comunicati al Registro nazionale dei produttori da parte dei soggetti obbligati, viene predisposta e pubblicata una raccolta statistica anche funzionale all’attività di vigilanza e controllo sull’operato dei consorzi e dei sistemi di gestione autonomi disciplinati dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006.
Il portale viene messo a disposizione dalle Camere di commercio competenti cioè quelle capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa.
Le Camere di Commercio competenti mettono inoltre a disposizione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’ISPRA le informazioni raccolte nel RENAP.
Il RENAP assicura l’interconnessione con il Registro delle Imprese, con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e con la Banca Dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.
Il portale RENAP è realizzato da Ecocerved e gestito dalle Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che ne coordina gli aspetti normativi e di vigilanza.
l’appaltatore può utilizzare
le preStazioni Subappaltate
Solo per le proCedure avviate
prima del 31 diCembre 2024
È stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2025, 73 (G. U., n. 116 del 21 maggio 2025),recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”. Si premette che il decreto correttivo al Codice Appalti, D. Lgs. n.209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, intervenendo sull’ articolo 119 comma 20 e sull’art. 23 dell’allegato II.12 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023, ha limitato l’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione del soggetto affidatario prevedendo che possono essere utilizzati dai soli subappaltatori, e non dagli appaltatori, per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.
Nello specifico, in conseguenza delle modifiche intervenute nel 2024, i CEL (Certificati di Esecuzione dei Lavori) relativi alle prestazioni subappaltate potevano essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
In pratica l’appaltatore che da sempre per la qua-
lificazione ad eseguire lavori pubblici utilizzava anche gli importi che aveva subappaltato come un proprio requisito non poteva più utilizzare gli importi subappaltati e presenti nei CEL al fine di determinare la propria qualificazione.
Questa modifica generava controversie sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, inoltre, il decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso.
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto legge 21 maggio 2025, 73, l’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 è intervenuto quantomeno a colmare tale mancanza, introducendo, all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati, che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Quindi, visto che per la qualificazione SOA si utilizzano i CEL degli ultimi 15 anni, con queste nuove modifiche al Codice dei Contratti, in vigore dal 21 maggio 2025, è possibile l’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate solo ai contratti le cui procedure siano state avviate prima del 31 dicembre 2024.
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili
manifatturiere e Settori affini
CONTESTANO bANDO ASPI
Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali più rappresentative del settore hanno trasmesso una nota congiunta ad “Autostrade per l’Italia s.p.a.” contestando una procedura di gara europea nella quale si richiedeva l’applicazione di un CCNL non conforme a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dal nuovo allegato I.01. Nel disciplinare di gara si indicava, in particolare, un Contratto (codice F01A) nazionale firmato da soggetti che non risultano essere comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, come richiesto dal Codice Appalti che impone l’indicazione di CCNL coerenti con l’attività oggetto dell’appalto e sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo contesto, per il settore edile, l’equivalenza delle tutele economiche e normative viene peraltro riconosciuta dall’Allegato al Codice ai soli tre CCNL più rappresentativi (Codici CNEL F012-F015-F018). “Sarebbe quindi paradossale – evidenziano le Associazioni e i Sindacati nella nota congiunta - che proprio le imprese che applicano i contratti collettivi di riferimento –quelli che assicurano il rispetto di tutti gli obblighi – vengano chiamate a dover dimostrare la conformità o l’equivalenza delle tutele. Al contrario, sarebbe più corretto che quantomeno l’onere della prova ricadesse su chi intenda applicare contratti privi di adeguata rappresentatività”.
OSSERVATORIO CNCE:
NEL 2024 ORE LAVORATE +3,3%,
MA DA NOVEMbRE
SI SEGNALA INVERSIONE
Secondo i dati provenienti dall’Osservatorio della
Cnce, presentati lo scorso 14 maggio, nel 2024 si è registrato un risultato positivo sia per quanto riguarda le ore lavorate che il numero dei lavoratori attivi, ma dallo scorso mese di novembre a febbraio 2025 si assiste ad una inversione di tendenza.
Complessivamente nel 2024 le Casse edili hanno registrato attività per 895 milioni di ore lavorate, con un aumento rispetto all’anno precedente del 3,3%. Una crescita pressoché equivalente a quella registrata rispetto al 2022, tanto che nel biennio l’aumento dell’attività è risultata pari al 7,2%.
Il valore sulla base della massa salari al dicembre 2024 si è avvicinato ai 10 miliardi e 431 milioni di euro, con una crescita rispetto al 2023 prossima al 5% e pari all’11,4% nel biennio.
L’andamento mensile rilevato dall’Osservatorio evidenzia un andamento delle ore lavorate in stabile crescita fino ad ottobre, registrando un’inversione a novembre con una contrazione di attività di circa il 4%, confermata a dicembre con quasi un 2%. Inversione tendenziale che trova conferma nei consuntivi relativi ai primi mesi del corrente anno: a gennaio si è registrato, infatti, un calo delle ore dell’8,5% e una riduzione della massa salari del’7,5%, situazione confermata anche dai dati (seppure non totalmente definitivi) relativi al mese di febbraio, dove la contrazione rispetto allo stesso mese di un anno prima si assesta al 6%. Relativamente alle imprese attive, l’inversione del trend risulta anticipata al mese di ottobre, con un dato negativo dell’1,2%, cresciuto a -3,6% a novembre, al 6% a dicembre fino al 7% di gennaio di quest’anno, per poi calare a un 3,3% a febbraio.
PARERE MIT: I TERMINI DI GARA
IN CASO DI PASSAGGIO
DA PROCEDURA
NEGOzIATA
AD APERTA
Il Mit (Parere n.3434 del 13 maggio u.s.) ha risposto al seguente quesito: è possibile trasformare una procedura negoziata in una procedura aperta anche in assenza di interesse transfrontaliero certo? In questi casi, quali termini si devono applicare per la presentazione delle offerte e la conclusione della procedura? quelli della
negoziata oppure quelli della procedura aperta? Secondo il Ministero “nel rispetto del principio del risultato …. resta salva la facoltà delle Stazioni Appaltanti di effettuare opportune valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi per procedere ad aggravare l’appalto. Nel caso di ricorso ad una procedura aperta, i termini di conclusione sono quelli indicati dall’allegato I.3, comma 1, lett. a) ed comma 2, lett. a)”. In sostanza, il termine sarà di 9 mesi in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita e di 5 mesi nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo.
ANAC: LE CONDIzIONI
PER INCLUDERE
NEL RIbASSO I COSTI
DELLA MANODOPERA
L’Anac (Parere n.146/2025) ha ritenuto legittimo includere i costi della manodopera nel ribasso percentuale all’intero importo dei lavori a condizione che siano rispettate le condizioni previste dal bando tipo e dal Codice dei contratti pubblici. La questione sottoposta all’Autorità interessa la corretta interpretazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 che ha dato luogo a diverse applicazioni.
Tale norma per un verso dispone che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”; dall’altro stabilisce che “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Anac segnala che il Bando Tipo n. 1/2023 chiarisce che l’importo a base di gara può includere la manodopera, anche se questa non è realmente oggetto di ribasso, e prevede che il ribasso venga applicato sull’importo totale, per poi ripristinare in esecuzione i valori non riducibili. In caso di indicazione di costi del personale inferiori a quelli stimati, l’offerta non è esclusa, ma è soggetta a verifica di congruità, senza che ciò incida sull’immodificabilità dell’offerta
L’Autorità ha altresì evidenziato che le clausole del disciplinare di gara oggetto del parere prevedevano chiaramente che l’importo assoggettato a ribasso era comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante e che la conseguenza dell’indicazione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante sarebbe stato esclusivamente
l’assoggettamento dell’offerta al subprocedimento di verifica di anomalia.
L’inclusione dei costi della manodopera nell’importo assoggettato a ribasso, secondo Anac, risponde sostanzialmente ad una logica di semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa che evita alle stazioni appaltanti l’aggravio procedurale derivante da una complessa e artificiosa operazione di comparazione di offerte non omogenee.
Anac ha quindi ritenuto corretto il comportamento della Stazione appaltante, in conformità al disciplinare di gara.
PATENTE A CREDITI:
IL SOTTOSEGRETARIO
DURIGON RISPONDE
A INTERROGAzIONE
PARLAMENTARE
La scorsa settimana, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha risposto a un’interrogazione parlamentare relativa alla richiesta di dati sul funzionamento della patente a crediti.
Il quesito, presentato dall’On. Chiara Gribaudo (PD), ha riguardato, in particolare, le modalità e l’entità dei controlli relativi al possesso della patente, in considerazione del fatto che “il numero di accessi ispettivi al gennaio 2025 (5.692) appare estremamente esiguo rispetto al numero di patenti emesse (432.649), rappresentando appena 1’1,3 per cento delle imprese dotate di patente”. Nell’interrogazione è stato anche evidenziato il ritardo nella costituzione della piattaforma per caricare le attività qualificanti, necessarie ad ottenere gli ulteriori punteggi bonus
Nella sua risposta, il sottosegretario Durigon, dopo aver precisato che la patente intende essere una misura volta alla qualificazione delle imprese, ha ricordato che gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare la veridicità dell’autocertificazione prodotta dalle imprese e, in caso di falsità scatta la comunicazione all’autorità giudiziaria e la revoca della patente per 12 mesi. La decurtazione dei crediti può avvenire solo a seguito di provvedimenti definitivi; motivo per cui finora non sono state effettuate decurtazioni.
In merito ai dati richiesti, il Sottosegretario ha comunicato che al 30 aprile 2025 sarebbero state rilevate 21 circostanze potenzialmente sospensive della patente, mentre, per quanto concerne l’utilizzo nel settore edile, dal 1° ottobre 2024 sarebbero state condotte oltre 22.000 ispezioni, di cui 12.000 dedicate alla salute e sicurezza. Nel complesso, nel 2025 risultano circa 40.000 accessi ispettivi in tutti i settori produttivi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68 che modifica la disciplina della responsabilità erariale nel tentativo di limitare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici. In particolare si prevede che la responsabilità per danno erariale sia limitata alle sole condotte dolose: tale misura, introdotta nel 2020, ha già avuto diverse proroghe, l’ultima delle quali scaduta lo scorso 30 aprile. Con il nuovo decreto-legge, il Governo ha disposto un ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 2025, consentendo anche l’applicazione della norma tra il periodo 30 aprile e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del d.l. n.68).
Viene quindi esclusa dalla responsabilità erariale la condotta per colpa grave anche se la limitazione della responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del funzionario. Pubblicata sulla G.U. del 13 maggio u.s. anche la legge di conversione del d.l. n.25 c.d. “Decreto P.A.” nell’ambito del quale si segnalano:
- la proroga al 30 giugno 2025 del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana (finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 42, della L. n.160/2019);
- la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 per far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica;
- lo slittamento al 31 dicembre 2025 del termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici.
SUPERbONUS:
SULLE SPESE 2022
IMPOSSIbILE ACCEDERE
CON DIChIARAzIONE
INTEGRATIVA
ALLA RIPARTIzIONE
DETRAzIONI
L’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 130/2025), pronunciandosi su un quesito relativo alla fruizione dei crediti superbonus in attesa di accettazione, ha dichiarato l’impossibilità di accedere all’opzione che consente “con riferimento alle spese sostenute nel 2022, di ripartire la detrazione in dice quote annuali di pari importo, in luogo delle ordinarie quattro. Ciò in quanto, tale opzione va esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023,
a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. L’omesso esercizio dell’opzione …. non può essere sanato ricorrendo all’istituto della dichiarazione integrativa”.
L’interpello riguardava, in particolare, un contribuente che ha ceduto i crediti a un istituto bancario nel 2023, per spese sostenute nel secondo semestre 2022; il credito risulta ancora “in attesa di accettazione”.
L’Agenzia, nel negare la possibilità di accedere al “ravvedimento” mediante dichiarazione integrativa, precisa che questa modalità equivarrebbe a una scelta ex post, alterando la funzione dell’opzione stessa.
PRINCIPIO DI ROTAzIONE
DEROGAbILE
SOLO IN CASO
DI PROCEDURE NEGOzIATE
SENzA bANDO
Il Tar Campania (Sent. n. 3671 dell’8 Maggio 2025) ribadisce che la deroga al principio di rotazione riguarda solo le procedure negoziate senza bando. Nella sentenza si precisa che qualora l’affidamento diretto sia preceduto da un avviso pubblico finalizzato a manifestare interesse e raccogliere proposte tecnico-economiche, il Rup è obbligato ad applicare la rotazione.
Il Tribunale motiva tale indirizzo in coerenza e applicazione di quanto previsto dal Codice Appalti (art. 49) che prevede quanto segue:
“1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
Lo stesso art. 49, al comma quinto, dispone che “Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. Tale norma, quindi, circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando - art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice.
Nel caso esaminato dal Tar. l’avviso pubblicato sul portale MEPA era relativo a una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49. Il Collegio ha evidenziato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del principio di rotazione la norma in esame non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico.
SENTENzA
DI PATTEGGIAMENTO
NON COMPORTA
ESCLUSIONE AUTOMATICA
Il Tar Campania (Sent. n. 3744 del 14 Maggio 2025) ha affermato che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p non è più prevista come causa automatica di esclusione.
Nella propria dichiarazione, l’impresa esecutrice aveva manifestato di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata dalla menzione delle “soluzioni organizzative idonee a evitare il verificarsi di simili eventi”.
Nel formulare il giudizio di affidabilità dell’aggiudicataria, il Rup ha considerato che “la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p. non assume rilevanza quale causa di esclusione automatica; riguarda reati che non rientrano nelle fattispecie tassativamente prescritte dall’art. 94 e dall’art. 98 D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, emerge l’assoluta impossibilità di esclusione … “. Il d.lgs. n. 36/2023, infatti, ha distinto tra cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94 e 95), all’infuori delle prime restando impregiudicata la discrezionalità della stazione appaltante nella pertinente valutazione sindacabile entro i limiti della abnormità o della manifesta irragionevolezza.
Nella fattispecie oggetto della sentenza, la dimostrazione di aver risarcito il danno, chiarito i fatti e le circostanze e adottato le misure opportune non comporta che tutti gli elementi individuati debbano concorrere all’esclusione ed è sufficiente che la stazione appaltante abbia (nell’esercizio della richiamata sua discrezionalità) ritenuto sufficiente ed esaustiva l’adozione delle misure organizzative che escludono la permanente rilevanza dell’illecito e possano condurre a un giudizio di attuale affidabilità del concorrente. (C)
importante traguardo per la noStra aSSoCiata di baSiliano
La nostra associata Valerio Sabinot Srl, attiva nel campo dell’edilizia, ha raggiunto il significativo traguardo dei 60 anni di attività, celebrato con un grande evento nella propria sede di Basiliano. Oltre ai collaboratori e alle loro famiglie, tantissime persone hanno condiviso con l’Impresa la gioia di questo importante anniversario: le istituzioni del territorio (tra cui il Sindaco di Basiliano Marco Olivo e il Consigliere regionale Mauro Di Bert), i fornitori, gli ex dipendenti e anche alcuni competitor. Confapi FVG è intervenuta con i saluti del Direttore Lucia Cristina Piu, che ha consegnato una medaglia commemorativa, lodando la tenacia
dell’Imprenditore Sabinot e ricordando che anche l’Associazione ha da poco compiuto 60 anni. L’azienda fonda le sue radici nell’esperienza e nella professionalità di Valerio Sabinot, che nel 1965 dà vita ad una ditta individuale specializzata nelle finiture di superfici murarie interne ed esterne. Nel corso degli anni – prima con l’integrazione e poi con il completo passaggio generazionale – si è attivata l’evoluzione da ditta a connotazione artigianale ad azienda a gestione strutturata. Ciò tut-
tavia non ha snaturato l’impostazione originaria che continua ad avere come obiettivo principale la soddisfazione del cliente.
Oggi l’Impresa è una società guidata da Michela e Nicola Sabinot, con una menzione speciale anche alla madre Pierina, che da dietro le quinte ha sempre sostenuto con entusiasmo e pazienza prima il marito Valerio ed ora anche i figli. L’azienda si occupa della ristrutturazione di edifici civili, industriali, ospedalieri, scolastici, della bonifica di materiali contenenti amianto, della realizzazione di impermeabilizzazioni e più in generale di tutte le opere necessarie alla trasformazione, al completamento e all’adeguamento dei fabbricati. Ciò è reso possibile da uno staff di collaboratori di alta professionalità, con diverse specializzazioni che
rendono l’operato della Valerio Sabinot completo in ogni aspetto: gli addetti sono suddivisi tra muratori specializzati, cartongessisti, piastrellisti, imbianchini, impermeabilizzatori, parchettisti e bonificatori.
La sede si trova nella zona artigianale di Basiliano, una recente struttura costituita da 100 mq di uffici e 1.000 mq adibiti a deposito. L’azienda ha in dotazione 7.000 mq di ponteggi metallici, 12 autocarri di cui due ribaltabili ed uno con gru idraulica, 1 piattaforma elevatrice, 1 ascensore di cantiere, e varia attrezzatura minuta.
Dal 2004 la Valerio Sabinot si è certificata secondo i criteri di qualità ISO 9001, e dal 2018 vanta anche la certificazione ambientale ISO 14001. Da poco è stato poi eseguito, con esito positivo, l’audit della ISO 45001 per la sicurezza e la salute sul lavoro, con certificato di prossima emissione. Inoltre, l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 classifica V, OG2 classifica V (per il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali), OS6 e OS7 classifica III bis, OG12 classifica I.
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 186/MM del 29 maggio 2025 per rammentare che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ci informa che dal 16 giugno p.v. gli sportelli dell’Autotrasporto di tutte le sedi regionali non saranno più operativi, sia per l’utenza privata che per quella professionale e, dalla stessa data, non potranno essere effettuate prenotazioni. Le comunicazioni o le richieste dovranno essere
effettuate esclusivamente in modalità telematica, scrivendo agli indirizzi e-mail dedicati in base alla provincia di competenza:
- Trieste: autotrasporto.ts@regione.fvg.it
- Gorizia: autotrasporto.go@regione.fvg.it
- Udine: autotrasporto.ud@regione.fvg.it
- Pordenone: autotrasporto.pn@regione.fvg.it Inoltre, con Delibera n. 629 del 16 maggio 2025, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Tariffario per le pratiche di Motorizzazione Civile regionale, disponibile al link. Le nuove tariffe troveranno applicazione dalla data di avvio del Portale telematico dell’Automobilista prevista per l’1 luglio 2025, salvo diversa e successiva data concordata con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale.
(MM)
ChiuSura totale per lavori
di manutenzione dalle ore 17.00
dell’1 Settembre 2025 alle ore
17.00 del 12 diCembre 2025
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 185/MM del 29 maggio 2025 per informare che il Gruppo Europeo di Interesse Economico Traforo del Monte Bianco ha comunicato che a partire
dalle ore 17.00 dell’1 settembre alle ore 17.00 del 12 dicembre 2025
è stata disposta la totale chiusura al traffico del tunnel per lavori di risanamento della volta su due tratti dello stesso.
L’itinerario alternativo stabilito per i mezzi pesanti è prioritariamente quello che passa dal Traforo del Frejus.
Per aggiornamenti e approfondimenti si consiglia di consultare il sito GEIE-TMB.
(MM)
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
il Calendario delle SCadenze per il meSe di giugno 2025
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
ILIA - PRIMA RATA 2025 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’ILIA dovuta per il 2025. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
LUNEDì 30
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovu-
te in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2024 senza beneficiare della proroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio e lo hanno approvato entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
VERSAMENTO IRAP - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dell’Irap.
CEDOLARE SECCA - Scade il termine per il versamento del primo acconto riferito alle locazioni per le quali si è optato per il regime della cedolare secca.
REDDITI 2025 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2025 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.
DICHIARAZIONE ILIA-TARI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Ilia e TARI, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2025 e versamento dell’imposta di Registro per i contrat-
ti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2025.
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2025. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.
ISA - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale maggiorazione del 3%.
IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2024 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMPRESA INDIVIDUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata del 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile posseduto al 31 ottobre 2022 da parte dell’imprenditore individuale.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 16% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa al 1° gennaio 2024.