Apinforma 11-2025

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APINFORMA

numero 11 15 giugno 2025

IN PRIMO PIANO

La trasformazione delle immobiliari commerciali

I termini di emissione delle note di credito

Credito d’imposta 4.0

Polizze catastrofali

Contributi per il settore legno arredo

Bando start-up Welfare aziendale

ORGANIZZAZIONE

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La trasformazione delle immobiliari commerciali

miSura da valutare

Con attenzione

PREMESSA

La legge Finanziaria per il 2025 (L. 207/2024), ha riproposto la disciplina agevolativa che consente anche alle società, comprese quelle non operative, di estromettere i beni immobili, dal regime d’impresa. La norma consente quindi di chiudere le strutture societarie prive di operatività e mere intestatarie di beni destinati all’utilizzo personale o familiare dei soci con un regime impositivo di favore. I contribuenti interessati avranno infatti la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata sul fronte dell’imposizione diretta rispetto a quella ordinaria prevista per l’autoconsumo degli immobili. Prima di entrare nel merito dell’agevolazione ricordiamo brevemente la disciplina fiscale e societaria prevista per le società semplici dalla normativa nazionale.

LA SOCIETà

SEMPLICE

Costituisce la forma più elementare di società di persone la cui caratteristica principale è data dal fatto che può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale, come ad esempio quella agricola, professionale o di gestione dei patrimoni immobiliari.

L’atto costitutivo non richiede formalità particolari, è richiesta la forma scritta solo in caso di conferimenti di beni particolari. La società deve essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese, con la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità - notizia. La mancata iscrizione al Registro è assoggettata ad una sanzione ridotta, ciò induce molte società a non registrarsi per garantire la riservatezza della compagine sociale e quindi l’anonimato dei relativi soci.

L’atto costitutivo deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate con versamento dell’imposta

di registro in misura fissa. Non è richiesto il versamento di un capitale minimo. In caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’art. 2251 del C.C. prevede che l’atto costitutivo sia redatto obbligatoriamente per iscritto.

È prevista la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Nel silenzio dell’atto costitutivo la rappresentanza della società spetta a ciascun socio tuttavia, con apposito, atto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società. Tale patto per avere valenza legale deve essere portato a conoscenza dei terzi. La società semplice non è inoltre soggetta a fallimento e non sono previste assemblee dei soci. Per modificare l’atto costitutivo o il contratto di società è necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa previsione statutaria.

L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente. Sono comunque consentiti patti contrari e in sede di costituzione è consentito prevedere un sistema di amministrazione congiunta, sia per l’attività ordinaria sia per quella straordinaria, oppure disgiunta per l’attività ordinaria e congiunta per quella straordinaria. È inoltre possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni soci.

La società si soglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci o ancora quando viene a mancare la pluralità dei soci. In quest’ultimo caso lo scioglimento si verifica quando non viene ricostituita la pluralità entro sei mesi.

Per quanto riguarda il regime impositivo si deve precisare che la società semplice è un soggetto autonomo rispetto ai soci, è quindi necessario determinare il reddito d’esercizio tramite una distinta e separata dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale è simile a quello previsto per le persone fisiche. La società può produrre qualsiasi tipo di reddito ad esclusione di quello d’impresa.

Il reddito determinato in capo alla società viene poi imputato per trasparenza, in proporzione alle rispettive quote, ai singoli soci.

Per quanto riguarda l’Irap le società semplici sono obbligate a pagarla solo in caso di svolgimento di un’attività professionale.

Le società semplici non svolgendo attività d’impresa producono solo redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitale.

Il socio deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi PF indicando il reddito percepito secondo la proporzione stabilita nel contratto e assoggettarlo a tassazione Irpef con le aliquote ordinarie. Il reddito imputato ai soci per trasparenza non è assoggettato ad alcun contributo previdenziale né all’Irap.

La società semplice usufruisce di una contabilità agevolata e semplificata: non è soggetta agli ISA, non deve tenere le scritture contabili né tantomeno redigere il bilancio di esercizio.

LA TRASFORMAzIONE AGEvOLATA

Dopo aver analizzato brevemente le caratteristiche principali delle società semplici vediamo ora la possibilità offerta dalla legge di bilancio per l’anno in corso. Come ricordato in premessa l’art. 1 commi da 31 a 36 della legge 207/2025 oltre all’assegnazione agevolata dei beni ai soci, ha riproposto anche la possibilità trasformare in società semplici le immobiliari di gestione. Questa possibilità deve essere valutata con attenzione perché oltre a consente di sottrarsi dalla rigida normativa sulle società di comodo, potrebbe sottrarre dal regime di tassazione ordinaria le plusvalenze di immobili di prossima alienazione.

Il regime agevolativo prevede la possibilità di tassare le plusvalenze con un’imposta sostitutiva in luogo delle aliquote ordinarie. Di seguito i profili generali della trasformazione agevolata.

SOGGETTI

E BENI INTERESSATI

La trasformazione agevolata è riconosciuta alle SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA aventi ad oggetto la gestione immobiliare a condizione che si trasformino, entro il 30 settembre 2025, in società semplici.

L’oggetto della società commerciale deve riguardare la gestione di:

- immobili strumentali per natura (A10, B, C ed E) non utilizzati direttamente perché locati o concessi in comodato a terzi;

- immobili merce oggetto di produzione e scambio;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente;

- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;

- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

BENI ESCLUSI

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento è possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.

LA TRASFORMAzIONE

Da un punto di vista civilistico l’operazione si qualifica come eterogenea regressiva, da società commerciale in società semplice. Questa trasformazione comporta due conseguenze:

- la perdita della qualifica di imprenditore commerciale;

- la fuoriuscita dei beni sociali dalla sfera dell’impresa, risultando destinati a finalità estranee.

La società ante trasformazione deve presentare quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, l’erogazione eventuale di servizi aggiuntivi, tipici ad esempio dei villaggi turistici o dei centri commerciali, preclude l’accesso alla trasformazione agevolata.

LE CONSEGUENzE

FISCALI

La trasformazione in argomento in assenza delle disposizioni agevolative previste dalla legge di Bilancio per il 2025, non potrebbe considerarsi fiscalmente neutra. Si dovrebbe applicare l’art. 171 comma 1 del TUIR, con conseguente emersione dei valori latenti in capo alla società trasformata e il loro successivo riconoscimento, sotto forma di costo fiscale dei beni, in capo alla società semplice. L’agevolazione in argomento esonera da imposizione sia la plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili posseduti da oltre cinque anni da parte di società semplici, precedentemente oggetto di trasformazione agevolata, sia la successiva distribuzione del ricavato ai propri soci. Di fatto viene ereditata l’anzianità di detenzione dell’im-

mobile, così in caso di superamento del quinquennio, la plusvalenza per alienazione in capo alla società semplice sarà detassata. È tuttavia richiesto che la compagine sociale al momento dell’atto di trasformazione sia la stessa esistente al 30 settembre 2024, a prescindere che sia variata, nel frattempo, la percentuale di partecipazione degli stessi.

L’IMPOSTA SOSTITUTIvA

L’agevolazione è rappresentata dalla possibilità di tassare le plusvalenze emergenti dalla trasformazione, con un’imposta sostitutiva dell’8%, aumentata all’10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o trasformazione o in perdita sistematica. La base imponibile su cui applicare l’imposta è data dalla differenza tra il valore normale dei beni posseduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale, su opzione, può essere determinato considerando i valori catastali e riportando tale scelta nell’atto notarile. In presenza di riserve in sospensione d’imposta, inoltre, le stesse possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2024, ovvero che siano stati iscritti entro il 30 gennaio 2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2024. Il versamento delle imposte sostitutive andrà effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30 settembre 2025;

- il rimanente 40% entro il 30 novembre 2025. Per quanto riguarda gli aspetti Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari non sono previste agevolazioni particolari, conseguentemente la base imponibile sarà determinata in base ai criteri ordinari, ossia, il “valore di costo” di cui all’art. 13 comma 2, lett. c) del DPR 633/72. In prima battuta si deve verificare se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no.

Non rientrano nel regime Iva gli acquisti precedenti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione, ma anche la trasformazione in società semplice è fuori campo di applicazione Iva.

Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva con la particolarità che l’autofattura sarà emessa in base al prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo di cui all’art. 13 del DPR 633/72.

L’atto di trasformazione sconta l’imposta di registro e le ipo-catastali in misura fissa.

Volendo proporre un’esemplificazione numerica si pensi ad una SRL che si trasforma in società semplice che presenta la seguente situazione:

- attivo immobiliare 1.000

- patrimonio netto 900

- passivo 100

- valore normale immobili 1.500

- valore catastale immobili 1.200

Ipotizzando di optare per il valore catastale, la base imponibile per l’imposta sostitutiva sarà:

1.200 – 1.000 = 200

Imposta sostitutiva 200 x 8% = 16

16 rappresenta il costo da contrapporre al regimo ordinario previsto in assenza della norma agevolativa che sarebbe pari a:

IRES 1.500 - 1.000 = 500 x 24% = 120

IRAP 500 x 3,9% = 19,5

TOTALE 139,5

Il risparmio d’imposta complessivo è pari a 139,5 – 16 = 123,5

Non devono essere infine sottovalutati i vantaggi nei passaggi generazionali perché attraverso l’utilizzo di patti di famiglia è resa più agevole la suddivisione tra gli eredi.

(Pz)

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I termini di emissione delle note di credito

- dalla data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.);

fondamentali per il reCupero dell’impoSta nelle proCedure

ConCorSuali

L’art. 26 del DPR 633/72 disciplina i termini iniziali di emissione delle note di credito nei confronti di debitori inadempienti sottoposti a procedure concorsuali. La norma offre la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non incassati fin dall’apertura delle procedure concorsuali, senza dover attendere la conclusione. In generale si può dire che la normativa Iva è allineata all’articolo 101, comma 5 del TUIR, che consente di dedurre dal reddito d’impresa da subito le perdite su crediti legate a procedure concorsuali.

Ricordiamo che l’art. 26 in caso di mancato pagamento, anche parziale o totale della fattura, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, prevede la possibilità di emettere una nota di variazione per recuperare l’Iva non riscossa. La nota di credito deve essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta.

In passato il termine di emissione della nota di variazione era legato alla chiusura della procedura concorsuale ma il decreto Sostegni – bis ha anticipato il termine iniziale in cui è possibile emettere la nota di variazione. Più precisamente le note di variazione in diminuzione possono essere emesse a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.).

Il comma 5 dell’art. 26 prevede poi l’esonero, a favore della procedura concorsuale, della rettifica della detrazione dell’Iva non pagata. Il debitore assoggettato a procedura concorsuale in questo modo non ha l’obbligo di registrare la variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’imposta corrispondente non entra pertanto nella liquidazione Iva, restando a carico dell’erario. Questa previsione tuttavia esclude gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati. In questi ultimi due casi il debitore è quindi tenuto a registrare la variazione nel registro Iva delle vendite nei limiti della detrazione originariamente operata.

Nell’ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra indicati, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane l’obbligo per il cessionario o committente, di emettere la fattura e procedere al versamento dell’imposta, con diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Ricordiamo che per le procedure individuali la nota di variazione è subordinata alla infruttuosità delle stesse.

Più precisamente tale momento corrisponde:

- nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

- nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

- nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Ovviamente anche in questi casi qualora successivamente all’emissione della nota di credito, si rie-

sca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito. Il termine finale di emissione della nota di variazione ha sempre rappresentato un’incognita per le aziende che non sempre monitorano l’andamento delle procedure concorsuali nel tempo. Considerando che l’art. 26 del decreto Iva prevede che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione ai sensi dell’art. 19, si dovrebbe concludere che il documento vada emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura. Così per una sentenza di fallimento del 26 luglio 2024, la nota di variazione andava emessa entro il mese di aprile 2025. In particolare se la nota di credito fosse stata datata 2024, la detrazione andava fatta nella liquidazione periodica di riferimento, mentre se datata nel

2025 (comunque entro il 30 aprile 2025) il documento andava annotato su apposito sezionale e la relativa imposta computata nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2024.

Come accennato il legislatore ha cercato di avvicinare la normativa Iva a quella reddituale ma quest’ultima consente di imputare la perdita sostanzialmente fino alla chiusura della procedura concorsuale. Sarebbe quindi auspicabile estendere, che anche sul fronte Iva, la possibilità di recuperare l’imposta fino alla data di chiusura della procedura non solo per rendere più omogenea la procedura ma anche per evitare che le imprese perdano il diritto alla detrazione per sforamento dei termini legati al mancato di monitoraggio dell’evoluzione della procedura concorsuale.

(Pz)

Credito d’imposta

4.0

aperta la piattaforma informatiCa

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che dispone l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali del piano Transizione 4.0.

Le domande possono essere presentate dalle ore 14.00 del 17 giugno 2025, accedendo tramite Spid al portale telematico presente sul sito del GSE e utilizzando l’apposito modello.

Inoltre, sono disposte alcune modifiche alle modalità di presentazione delle domande.

Le principali disposizioni del decreto includono:

DATA DI DECORRENzA

PER LA COMUNICAzIONE

A partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025 le imprese possono presentare il modello di comunicazione per il credito d’imposta.

MODALITà

DI PRESENTAzIONE

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la sezione “Transizione 4.0” del sito del Gestore dei servizi energetici (GSE), utilizzando un modulo editabile accessibile tramite SPID.

MODIFIChE

A UN DECRETO PRECEDENTE

Il decreto modifica il precedente decreto diretto-

riale del 15 maggio 2025. Le modifiche più importanti includono:

- Data decorrenza invio modello - In caso di indisponibilità di risorse, i trenta giorni per il secondo invio del modello, recante l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per l’acquisto dei beni, decorrono dalla data di comunicazione dell’indisponibilità, effettuata dal GSE.

- Comunicazioni già effettuate - Per le imprese che avevano già inviato comunicazioni ai sensi del decreto del 24 aprile 2024, l’ordine cronologico di tale invio iniziale sarà considerato valido per la prenotazione delle risorse, a condizione che inviino nuovamente il nuovo modello entro 30 giorni. In caso contrario, è necessaria una nuova domanda e la nuova data di invio determinerà la priorità

- Leasing finanziario - Per i bei oggetto di leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto alla stipula del contratto e l’impegno assunto con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

- Conferma del credito - A seguito dell’invio, le imprese ricevono una ricevuta che indica l’importo del credito d’imposta prenotato o l’indisponibilità di fondi. Il credito d’imposta massimo utilizzabile è l’importo prenotato.

- Indisponibilità di risorse - Se i fondi non sono immediatamente disponibili, il GSE comunicherà alle imprese la nuova disponibilità di risorse, seguendo l’ordine cronologico delle loro domande.

Il decreto fa anche riferimento all’istituzione del codice tributo “7077” da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24.

(C)

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Polizze catastrofali

Confermate

le proroghe

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio scorso è stata pubblicata la legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione, con modificazioni del decreto legge 31 marzo 2025 n. 39 concernente l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La legge di conversione ha confermato le seguenti scadenze:

1. 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

2. 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.

Anche per le grandi imprese è rimasto fermo il termine del 31 marzo 2025, con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (ossia fino al 29 giugno 2025) nel corso del quale l’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo non comporta conseguenze sulla possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Di seguito le novità introdotte in sede di conversione:

UTILIzzO DI IMMOBILE

AD “USO PROMISCUO”

In caso di immobile ad “uso promiscuo”, ossia un’unità immobiliare nella quale il titolare ha la propria abitazione e svolge un’attività di impresa, l’obbligo assicurativo interessa la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa.

CRITERI

PER LA DETERMINAzIONE

DEL vALORE DEI BENI

DA ASSICURARE

(ART. 1, COMMA 3-BIS)

È stato individuato il parametro specifico da

assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare tale parametro coincide:

- per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo;

- per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo;

- per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

SCOPERTO E FRANChIGIA:

REGIME SPECIALE

PER LE GRANDI IMPRESE

(ART. 1, COMMA 3-TER)

Viene introdotta una deroga alla previsione del limite massimo di scoperto e franchigia (15%) e all’applicazione di premi in misura proporzionale al rischio. Tali limitazioni non si applicano, quindi, alle grandi imprese e alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile.

ESTENSIONE

DELLA COPERTURA

ASSICURATIvA

AGLI IMMOBILI

OGGETTO DI SANATORIA (ART. 1, COMMA 3-qUINqUIES)

Viene definito, con maggiore precisione, l’ambito di operatività della copertura assicurativa rispetto ai beni immobili genericamente gravati da “abuso edilizio”. In particolare, il nuovo comma 3-quinquies introduce specifiche condizioni di assicurabilità degli immobili, prevedendo che l’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali si applichi esclusivamente agli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;

- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono, così ricomprendendo anche gli immobili in fase di regolarizzazione.

La norma precisa, altresì, che per gli immobili non assicurabili non spetteranno indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle

previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

ASSICURAzIONE

DI BENI DI PROPRIETà

DI TERzI

IMPIEGATI NELL’ATTIvITà D’IMPRESA

(ART.1, COMMA 3-SExIES)

Tra le modifiche approvate si segnala, infine, il comma 3-sexies che affronta il tema della gestione assicurativa dei beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assisti-

ti da analoga copertura assicurativa. Al riguardo, la nuova disposizione conferma che l’imprenditore deve assicurare tutti i beni, “a qualsiasi titolo” impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’articolo 2424 Codice Civile, anche se sugli stessi l’impresa non abbia un diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa (anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni).

(C)

Contributi per il settore legno arredo

per progetti di internazionalizzazione.

preSentazione delle domande

dal 20 giugno al 21 luglio 2025

1. PREMESSA

Si fa seguito alla nostra circolare prot. 192/2025 del 4 giugno 2025 per comunicare che con Decreto direttoriale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa n. 313/PROTGEN del 18 dicembre 2024 è stata adottata la disciplina concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore legno arredo volti a supportare progetti di internazionalizzazione (nel prosieguo “bando”).

Di seguito si dà sommaria illustrazione del bando, rinviando per gli approfondimenti al testo pubblicato sul sito del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG, ove è anche reperibile la modulistica necessaria per la presentazione della domanda.

2. BENEFICIARI

Sono beneficiarie dei contributi le imprese che esercitano attività economica ricompresa nei codici ATECO:

- 16 “Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio”;

- 31 “Fabbricazione di mobili”.

Le imprese richiedenti devono rispettare i consueti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed essere attive;

b) avere sede nel territorio regionale;

c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;

d) non trovarsi in liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, art. 9, co. 2, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, art. 73);

g) non abbiano effettuato una delocalizzazione ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 3/2015 (Rilancimpresa FVG).

3. INIzIATIvE E SPESE AMMISSIBILI

Iniziative ammissibili

Sono finanziabili progetti di internazionalizzazione che prevedono:

1. consulenza strategica per l’internazionalizzazione;

2. attività propedeutiche agli investimenti sui mercati target;

3. forme di promozione sui mercati internazionali.

Il progetto di internazionalizzazione deve prevedere contestualmente la realizzazione di almeno 3 delle seguenti azioni:

a) consulenza per l’internazionalizzazione;

b) attività di promozione sui mercati target;

c) conformità dei prodotti rispetto ai mercati esteri di destinazione; d) partecipazione a incontri B2B; e) partecipazione a eventi o manifestazioni economiche.

Spese ammissibili

Sono finanziabili le spese, al netto dell’Iva, sostenute, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per dare attuazione alle azioni innanzi elencate. Per il dettaglio delle spese ammissibili si rinvia all’art. 6 del bando.

A tale riguardo si fa presente che le spese sostenute per la partecipazione a eventi o manifestazioni economiche o forme di promozione sui mercati esteri sono ammissibili nella misura massima del 50% della somma delle spese sostenute per le azioni dalla lett. a) alla lett. d).

Sono ammissibili anche i costi per la trasferta e

Nasce ‘‘Rete Legno Energia’’ la prima rete d’imprese friulane che va dal bosco alla tua caldaia.

Facile | Economico | Moderno | Certificato

Con le nuove caldaie a cippato il legno diventa un combustibile ‘‘liquido’’ facile da gestire e tu risparmi, sviluppi l’economia locale, fai crescere la filiera legno/energia e dai valore al patrimonio boschivo.

produzione, essiccazione cippato e cippatino con residui da segagione

segagione del legno per fare imballaggi

legna da ardere e da segagione

— Risparmio costi energetici

— Sviluppo delle economie locali

produzione caldaie a cippato

installazione e manutenzione impianti di riscaldamento a cippato

Con la filiera regionale ‘‘Rete Legno Energia’’ il cippato diventa risorsa energetica e così si riducono i combustibili fossili ed il risparmio è garantito.

— Manutenzione del patrimonio boschivo

— Mitigazione del cambiamento climatico

info@retelegnoenergia.it — 0432 634145

l’alloggio connessi alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione nel limite massimo del 20% di tutte le spese ammissibili.

Le iniziative devono avere inizio dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed essere concluse entro 18 mesi dal medesimo termine. Ai sensi dell’art. 32 bis della L.R. n. 7/2000, l’iniziativa s’intende conclusa alla data dell’ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

4. PRESENTAzIONE

DELLE DOMANDE

Le domande di contributo sono presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente all’indirizzo PEC del Cluster Legno Arredo Casa: internazionalizzazione.clusterfvg@pec.it

dalle ore 9.00 del 20 giugno 2025 alle ore 16.30 del 21 luglio 2025

utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito.

Per il dettaglio della documentazione da allegare alla domanda si rinvia all’art. 13 del bando.

5. ISTRUTTORIA

DELLE DOMANDE

E CONCESSIONE

DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

I contributi sono concessi dal soggetto gestore entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel provvedimento di concessione è indicato anche il termine per la conclusione dell’iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l’erogazione del contributo.

La concessione del contributo è subordinata alla verifica:

a) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti “de minimis”.

6. vARIAzIONI AL PROGETTO

Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dell’iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta al soggetto

gestore con illustrazione dei motivi della variazione rispetto all’iniziativa originariamente descritta nella domanda di contributo.

Il soggetto gestore valuta la richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento e comunica tempestivamente al beneficiario gli esiti della valutazione che non può in alcun caso comportare un aumento del contributo concesso.

7. RENDICONTAzIONE

DEL PROGETTO

I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo, in ogni caso entro il termine massimo di 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

La rendicontazione è presentata mediante PEC. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo; in tal caso il contributo è ridotto proporzionalmente.

Il contributo è liquidato entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte del soggetto gestore.

8. FORMA E MISURA

DEL CONTRIBUTO

E DIvIETO DI CUMULO

Il limite minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 50.000,00.

Il limite massimo di spesa ammissibile è pari ad euro 150.000,00.

Rispetto alla spesa ammissibile, il contributo è concesso nella misura del:

- 45% nel caso di micro e piccola impresa;

- 35% nel caso di media impresa;

- 25% nel caso di grande impresa.

Il contributo concesso potrà essere maggiorato di un 15% al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) il progetto di internazionalizzazione sia diretto all’inserimento o al consolidamento dell’impresa in mercati esterni all’Unione Europea;

b) l’impresa richiedente aderisca a uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro Imprese o si impegni a stipularne uno entro 6 mesi dalla comunicazione della concessione di contributo.

L’ammontare del contributo liquidabile in seguito all’attività istruttoria della rendicontazione non deve essere inferiore al 50% dell’importo del contributo concesso.

Il contributo è in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Il contributo concesso non è cumulabile con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese.

9. EROGAzIONE

IN vIA ANTICIPATA

I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.

La domanda di anticipo deve essere corredata di:

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa;

2) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri intermediari finanziari vigilati (art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993) d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi e redatta secondo un modello prestabilito.

L’erogazione viene effettuata entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e relativa documentazione.

10. OBBLIGhI

DEI SOGGETTI BENEFICIARI E vINCOLI

DI DESTINAzIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 32 bis della L.R. n. 7/2000. Tra tutti, si richiama l’attenzione sull’obbligo di presentazione, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino a scadenza, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 45 della L.R. n. 7/2000, attestante il rispetto del mantenimento:

- dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’iniziativa e fino alla scadenza dei vincoli di destinazione;

- in attività della sede o l’unità operativa nel territorio regionale presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per la durata di 3 anni, nel caso di PMI, e di 5 anni, nel caso di grande impresa, dalla data di conclusione dell’iniziativa;

- della destinazione del bene mobile e delle attività oggetto di contributo per 2 anni successivi alla scadenza del termine di conclusione dell’iniziativa.

La mancata trasmissione della predetta dichiarazione e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei relativi obblighi comporta la revoca del contributo erogato.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti. (MM)

Bando per start-up

inCentivi per la Creazione e lo Sviluppo di Start-up innovative. previSione integrativa

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 206/ MM del 18 giugno 2025 e n. 118/MM del 28 marzo 2025 concernenti il bando A3.4.1 “Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori” (di seguito “Bando”), con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia intende sostenere progetti per la creazione e lo sviluppo di start-up innovative mediante la concessione di aiuti a fondo perduto a copertura delle spese di avvio, di accompagnamento imprenditoriale e relative attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il bando si rivolge alle start-up innovative che, tra l’altro, in ottemperanza alla previsione dell’art. 4, c. 1, lett. a), sono iscritte nella relativa Sezione speciale del Registro delle imprese, nel rispetto della sussistenza del requisito dell’anzianità di iscrizione. A tale riguardo, la Giunta regionale ha disposto, con la Delibera n. 727 del 6 giugno 2025, che la sopravvenuta esclusione della start-up innovativa dalla Sezione speciale, per decorrenza del periodo massimo d’iscrizione, non inficia l’am-

missibilità della start-up instante nella graduatoria del progetto dalla stessa presentato.

La Delibera di cui innanzi, inoltre, modifica il termine di decorrenza del periodo massimo relativo al requisito dell’anzianità, individuandolo nell’iscrizione della start-up innovativa nella Sezione speciale, anziché nella sua costituzione.

Per completezza si riportano le previsioni del bando modificate.

Dopo il comma 1 dell’art. 16 del Bando è stato inserito il comma 1 bis del seguente tenore: “Con riferimento al presupposto di cui al comma 1, lett. c), è fatto salvo il caso delle start up innovative che soddisfano il requisito di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), al momento della presentazione della domanda e che successivamente non risultano più iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative per il mero decorrere del termine massimo relativo al requisito dell’anzianità di iscrizione.”.

All’art. 25, c. 1, lett. b), le parole «anzianità di costituzione» sono sostituite con le parole «anzianità di iscrizione». Al c. 2, lett. b) del medesimo articolo, le parole «anzianità di costituzione di cui all’allegato n. 2» sono sostituite con le parole «anzianità di iscrizione».

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Welfare aziendale

tiCket ComplimentS:

buoni aCQuiSto eSenti fino a 2.000 euro

Alla luce delle più recenti disposizioni normative e delle opportunità attualmente disponibili per le Imprese in materia di welfare aziendale e fringe benefit, di seguito riportiamo un aggiornamento in merito alla disciplina vigente.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il limite di esenzione fiscale e contributivo dei fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, fino a €1.000 annui (€2.000 per i lavoratori con figli a carico), esenti da imposizione fiscale e contributiva, a condizione che siano erogati beni e servizi rientranti nell’art. 51 del TUIR, tra cui:

- buoni acquisto;

- rimborsi di utenze domestiche (luce, acqua, gas);

- spese per affitto o mutuo della prima casa. Si considerano a carico i figli fino ai 24 anni di età con reddito annuale complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Per agevolare le aziende nell’utilizzo di questo strumento, segnaliamo la possibilità di adottare i Ticket Compliments Edenred, buoni acquisto multicanale estremamente flessibili e apprezzati dai lavoratori.

Di seguito una panoramica delle principali tipologie disponibili:

1. “SELECTION EASY”. Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato e al pieno di carburante presso distributori autorizzati.

2. “SPESA”. La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile nei punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.

3. “TOP PREMIUM”. Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 24.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per

abbigliamento e accessori, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.

4. “SELECTION”. È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimentare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento.

È possibile consultare i locali dove utilizzare i “Ticket Compliments” al seguente link: “Cerca locali convenzionati: Buoni Edenred Shopping | Edenred”, cliccando sulla tipologia di ticket desiderato e inserendo la località.

Oltre ai Ticket Compliments e Shopping Fuel sono disponibili altri due prodotti/servizi ticket Edenred:

- TICKET RESTAURANT. Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con Iva al 4% detraibile) o elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con Iva al 4% detraibile).

- PIATTAFORMA WELFARE EDENRED. Permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale).

Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi:

- dott. Alessandro Giachin e dott. Enrico Iaquinta per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto, per i ticket Welfare e per la Piattaforma Welfare (tel. 0432 507377 - mail: lavoro@confapifvg.it;

- sig.ra Barbara Vergolin per gli ordini dei Ticket Compliments e Ticket Restaurant (tel. 0432 507377 - mail: welfare@confapifvg.it),

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nonché per richiedere la tabella delle percentuali di commissione dei Ticket Compliments.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)

CONAI: riduzione contributo ambientale di alcuni imballaggi

preSe in ConSiderazione bottiglie, barattoli, flaConi e vaSetti in pet da luglio a diCembre 2025

CONAI è un Consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge.

Il CONAI ci informa che, da luglio a dicembre 2025, il Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET trasparenti) passerà a 180 €/tonnellata anziché a 228 €/tonnellata, come comunicato a fine 2024. Il Consorzio comunica che nei primi cinque mesi dell’anno i valori delle aste di tali flussi a riciclo sono stati superiori alle aspettative. Il deficit di catena (influenzato dal valore delle aste), quindi, è risultato inferiore al CAC in vigore. Ciò ha con-

sentito al Consiglio di amministrazione CONAI di valutare positivamente la proposta del consorzio Corepla di ridurre il Contributo Ambientale per gli imballaggi di fascia B1.2 per il semestre lugliodicembre 2025, in modo da allinearlo al deficit di catena previsto per la seconda parte dell’anno. Un’analisi del CONAI sull’andamento delle aste e sui relativi deficit di catena è stata effettuata anche sugli imballaggi delle fasce B1.1 (HDPE) e B2.1 (PP - polipropilene), per le quali la variabilità è risultata sostanzialmente in linea alle previsioni di budget. Pertanto, al di fuori della fascia B1.2 non si rendono necessari interventi sul CAC.

Inoltre, la temporanea rimodulazione del CAC per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 non avrà effetti sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

In conclusione il CONAI informa che tenendo conto della volatilità del mercato dei rifiuti selezionati e di possibili ulteriori elementi di incertezza, dal 1° gennaio 2026 il valore della fascia B1.2 tornerà a 228 €/tonnellata. È in ogni caso previsto un monitoraggio trimestrale, così da valutare eventuali ulteriori interventi correttivi sul CAC del 2026.

(CS)

Caro materiali: accesso ai fondi per i lavori 2025

dal 1° luglio 2025

le Stazioni appaltanti dovranno preSentare

le domande al miniStero

Il Decreto Ministeriale dell’8 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (previsto dal D.L. Aiuti e prorogato con l’ultima Legge di Bilancio) per compensare il rincaro materiali sostenuti dalle imprese a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

DISPONIBILITà

FINANzIARIE

Già con la Legge n. 207/2024 (art. 1, comma 532) si erano stanziati 300 milioni per la compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti nel 2025 cui si aggiungono ulteriori 100 milioni per il 2026.

TEMPISTIChE

DELLE STAzIONI APPALTANTI

PER INOLTRARE

LE RIChIESTE

Il Decreto (articolo 3) prevede due finestre temporali per inoltrare le richieste: dal prossimo 1° luglio al 31 luglio potranno essere richiesti i contributi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori tra gennaio e maggio 2025, mentre dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026 saranno inviate le richieste per le lavorazioni eseguite da giugno a dicembre 2025.

EROGAzIONE

DELLE RISORSE

Si dispone all’articolo 4 che il Ministero esaminerà le istanze secondo l’ordine di presentazione delle domande, adottando decreti direttoriali secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate a luglio 2025;

- entro il 31 maggio 2026 per le istanze presentate a febbraio 2026.

In seguito, entro novanta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione e al trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti, nei limiti delle disponibilità finanziarie effettivamente presenti. Nei decreti direttoriali saranno indicate anche le istanze non accolte e i motivi dell’esclusione.

MODALITà

DI PRESENTAzIONE

DELLE ISTANzE DA PARTE

DELLE STAzIONI APPALTANTI

La procedura sarà gestita per via telematica secondo le indicazioni dell’art. 3 del Decreto; le stazioni appaltanti inoltrano la richiesta alla piattaforma on line specificatamente creata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, indirizzata alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, indicando, in particolare:

- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);

- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

- l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

- l’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

- l’entità del contributo richiesto;

- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Ricordiamo che, prioritariamente, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare le proprie risorse interne prima di accedere al Fondo, nello specifico:

- il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento;

- eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate annualmente per lo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d’asta, salvo diversa destinazione prevista dalla normativa vigente;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;

- le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi o della programmazione triennale.

AMBITO

DI APPLICAzIONE

L’adeguamento dei prezzi si applicherà a:

- appalti pubblici di lavori, affidamenti al contraente generale e accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

- accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo Opere

Indifferibili, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

- appalti di lavori e accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell’Anas e di altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;

- contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge “Aiuti”, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

CONSIDERAzIONI FINALI

Su questo argomento, fondamentale per le imprese che devono recuperare il rincaro dei materiali, perdura la criticità dovuta all’ammontare inadeguato del Fondo che è stato rifinanziato con soli 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026.

(CSC)

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Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

RIUNITE

COMMISSIONI TECNIChE

CCNL EDILI

E MATERIALI

DA COSTRUzIONE

Lo scorso 22 maggio, nell’ambito di quanto concordato nel recente rinnovo del CCNL Edili, si sono riunite le commissioni tecniche di Confapi Aniem (composta da Vitalba Acquasanta, Manuele D’Alessandro e Juri Sbrana) e delle Organizzazioni Sindacali per avviare i lavori finalizzati alla definizione della classificazione dei lavoratori (art. 77) e alla stesura dell’intero Contratto. Concordate le modalità per portare a termine i due obiettivi, le commissioni hanno calendarizzato le prossime riunioni fissate per i giorni 18 giugno e 8 luglio. Il 27 maggio si sono riunite anche le commissioni del CCNL Materiali da Costruzione (per Confapi Aniem Raimondo Giglio, Manuele D’Alessandro e Juri Sbrana) per definire un testo organico che riunifichi e coordini gli articoli precedentemente contenuti nelle diverse discipline contrattuali dei settori lapidei, cemento e laterizi. I lavori, in fase di ultimazione, sono stati aggiornati ad un successivo incontro a luglio.

D.L. INFRASTRUTTURE:

MODIFIChE

SU “SOMMA URGENzA”

E REvISIONE PREzzI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. decreto infrastrutture (D.L. n. 73) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio u.s. e che ha avviato l’iter di conversione parlamentare.

Oltre alla precisazione sui lavori subappaltati (fino al 30 dicembre 2024 gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati), il provvedimento

contiene una riformulazione della disciplina relativa ai lavori emergenziali. Viene introdotto nel Codice Appalti il nuovo art. 140 bis che precisa quando ricorrono le circostanze di “somma urgenza” (eventi indicati dall’art. 7 del D.gs. 1/2018) che giustificano gli affidamenti diretti e le deroghe procedurali. Viene previsto, in particolare che “Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza”.

L’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.

Si prevedono inoltre verifiche antimafia semplificate mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consentire la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva.

In caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, è consentito il ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee: in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del medesimo codice. Il termine per l’affidamento in somma urgenza viene fissato in 30 giorni.

Si prevede, tra l’altro, l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione e l’effettuazione dei con-

trolli successivi, da parte delle stazioni appaltanti, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile.

Altre deroghe, rispetto alle norme del Codice Appalti, sono previste su nomina Rup, programmazione, esclusione automatica offerte anomale anche sotto le 5 offerte, ecc.

Un’ulteriore significativa modifica riguarda il regime di revisione prezzi e, in particolare, la possibilità di applicare il nuovo sistema revisionale previsto dal Codice Appalti a quelle procedure escluse dai precedenti meccanismi di compensazione.

In sostanza per gli appalti penalizzati dagli aumenti dei materiali, i cui documenti di gara contengano clausole obbligatorie di revisione prezzi (ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022), ma che non hanno avuto accesso ai fondi compensativi (art. 26, commi 4, 6-quater e 7, del D.L. n. 50/2022) si applicherà l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

La revisione diventa pertanto applicabile nei limiti previsti dalla norma del Codice: variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Devono tuttavia sussistere entrambi i seguenti requisiti:

- coerenza delle somme per imprevisti: le voci del quadro economico relative agli imprevisti devono essere comprese tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

- disponibilità del 50% delle somme accantonate: devono essere ancora disponibili almeno metà delle risorse previste per imprevisti, escluse le somme già impegnate, e possono concorrere anche gli accantonamenti previsti per le modifiche contrattuali.

Sui contenuti del decreto legge e in previsione dello svolgimento dell’iter di conversione, si invitano tutte le Associazioni territoriali a segnalarci eventuali richieste di modifica/integrazione del provvedimento.

MERCATO IMMOBILIARE RESIDENzIALE IN CRESCITA

Il Rapporto Immobiliare Residenziale realizzato dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana, evidenzia una crescita del mercato immobiliare residenziale nel 2024, con 720.000 transazioni e un incremento dell’1,3% rispetto al 2023, per un valore stimato di circa 114 miliardi di euro.

Si registra quindi una ripresa della tendenza positiva dei volumi in atto dal 2014, interrotta solo dalla contrazione del 2023 e dal forte calo del 2020 (-7,7%) indotto dalla crisi pandemica. Sul fatturato complessivo di 114 miliardi, il 57% riguarda acquisti di abitazioni ubicate nelle aree del Nord (65,5 miliardi di euro), il 23,4%, abitazioni compravendute nel Centro, il 19,2%, riguarda scambi di residenze del Sud e delle Isole (22 miliardi di euro).

Le regioni con la maggiore quota di scambi sul totale nazionale sono la Lombardia, 21%, e il Lazio, quasi il 10%, e presentano entrambe una crescita delle compravendite, rispettivamente dello 0,5% e del 2,6%.

Anche le altre regioni con quote consistenti di mercato, l’Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto guadagnano circa l’1% rispetto al 2023. I tassi di crescita maggiore, superiori al 9%, si registrano in Abruzzo, seguono i mercati del Friuli Venezia Giulia e del Molise, con incrementi di circa il 6%. Per contro, la Basilicata presenta un calo del 2,9%, Liguria e Toscana registrano lievi variazioni negative.

CESSIONI IMMOBILI

SUPERBONUS:

RIvENDITE ESCLUSE

DA PLUSvALENzE

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 137 del 20 maggio 2025 – Plusvalenza realizzata mediante vendita di un immobile oggetto di interventi antisismici il cui cedente ha optato per la cessione del credito) ha precisato che la rivendita di un immobile acquistato con il Super Sismabonus acquisti non genera la nuova plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Tale normativa prevede che le cessioni a titolo oneroso effettuate dal 1° gennaio 2024 producono plusvalenze tassabili se riguardanti immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolabili con il Superbonus e qualora intervengano entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori.

L’Agenzia afferma che la nuova imposta colpisce solo la prima cessione successiva ai lavori incentivati, e solo se effettuata dal soggetto che ha eseguito o beneficiato degli interventi.

Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato l’abitazione usufruendo del Super Sisma bonus, esercitando l’opzione per la cessione del credito, e intende vendere l’immobile, l’Agenzia esclude che tale vendita rientri tra quelle imponibili in quanto la “prima cessione” risulta già avvenuta al momento dell’acquisto dal costruttore.

Resta comunque applicabile la disciplina ordinaria sulle plusvalenze con relativa tassazione se

l’immobile è rivenduto entro cinque anni dall’acquisto e non è stato adibito ad abitazione principale.

CONFAPI ANIEM AD ANAC: NON PENALIzzARE

LE IMPRESE SUI RITARDI

NEGLI APPALTI PNRR

Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha inviato una lettera all’Anac per sollecitare un intervento finalizzato a risolvere alcune criticità emerse nella gestione degli appalti rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La questione che emerge riguarda, in particolare, i possibili sforamenti delle tempistiche previste dal Piano e le ripercussioni sugli operatori economici che, pur avendo rispettato gli adempimenti previsti dalla gara, i vincoli progettuali e le disposizioni del Capitolato, corrono il rischio di applicazioni di penali e/o risoluzione del contratto per inadempimento.

L’Autorità, anche recentemente, ha sollecitato le stazioni appaltanti al rispetto dei tempi di conclusione delle gare di procedura pubblica e anche la Commissione Europea, proprio in merito alle procedure PNRR, ha sollevato l’esigenza di garantire la riduzione del tempo tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto. Ma la mancata esatta sovrapposizione tra cronologia della programmazione Pnrr (con possibile leggero sforamento) e tempistiche dell’appalto (rispettate) non può generare ripercussioni sul sistema produttivo: in questo contesto, infatti, non è in discussione un mancato adempimento temporale delle imprese.

Confapi Aniem ha quindi richiesto di precisare che qualora i presunti ritardi non siano imputabili all’operatore economico, lo stesso non debba essere sottoposto ad alcun regime sanzionatorio, coerentemente con i principi di diritto espressi sia dal nostro Codice Civile che dalla disciplina in materia di Contratti pubblici in merito al corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

INvIATE IN PARLAMENTO

LE OSSERvAzIONI

SUL D.L. INFRASTRUTTURE

Nei giorni scorsi, Confapi ha trasmesso in Parlamento le osservazioni sulla conversione in legge del Decreto Infrastrutture (decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata ge-

stione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti - A.C.2416).

Nel documento si segnalano, in particolare: Ripristinare fondi per piano manutenzione strade: I prospettati tagli alle risorse per il biennio 20252026 destano forte preoccupazione, rischiando di compromettere significativamente la capacità operativa degli enti territoriali, di sottrarre importanti opportunità occupazionali e produttive alle piccole e medie imprese del settore, di penalizzare fortemente la capacità di dare risposte tempestive nell’attivazione degli interventi contro il dissesto del territorio. Confapi ha pertanto sollecitato il Ministero delle Infrastrutture a valutare strumenti integrativi o compensativi, anche sotto forma di reintegri, che consentano di garantire il rispetto dei piani già programmati.

Affidamenti Protezione Civile: sulla base delle esperienze operative maturate soprattutto nel cratere del sisma 2016, si condivide il sistema delineato sulla riformulazione delle procedure e, in particolare, l’introduzione di una nuova disciplina relativa alle deroghe al Codice Appalti. In tale contesto si apprezza lo specifico riferimento all’art. 54 del Codice dei Contratti pubblici finalizzato a consentire, negli appalti sotto soglia, l’esclusione automatica delle offerte anomale nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Si segnala tuttavia l’esigenza di apportare un intervento correttivo che consenta di rimuovere il fenomeno consolidato dei ribassi eccessivi anche sopra la soglia europea.

Subappalto: si conferma la valutazione critica sulla norma del Codice Appalti che limita l’utilizzo, da parte dell’appaltatore, dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione.

vICE MINISTRO RIxI IN PARLAMENTO SU FONDI MANUTENzIONE STRADE E SUBAPPALTO

Il Vice Ministro Edoardo Rixi è intervenuto nei giorni scorsi in Parlamento per rispondere al questione time che sollecitava chiarimenti sulla rimodulazione dei fondi per la manutenzione della rete stradale di Province e Città metropolitane.

La questione è stata oggetto anche di segnalazione e interventi del nostro sistema associativo, come testimoniato anche dal comunicato delle Associazioni di Matera (riportato in questo numero) e di Lecce (nel numero precedente).

L’allarme riguarda i circa 11 miliardi sottratti alla manutenzione stradale nel periodo 2025-2036, con un taglio del 70% nell’anno corrente e nel successivo, che penalizza soprattutto gli interventi nel sud del Paese.

Nel suo intervento in Parlamento, il vice Ministro ha anzitutto precisato che le variazioni disposte con la legge di bilancio e con il decreto proroga termini coinvolgono solo uno dei cinque Piani di riparto degli interventi, in particolare, il D.M. n. 101 del 26 aprile 2022, relativo al periodo 20252029: la disponibilità sul suddetto decreto è oggi di 80 milioni annui per gli esercizi 2025-2026 e 275 milioni annui per gli esercizi 2027-2028. Rixi ha comunque espresso disponibilità ad aprire un confronto, in tempi brevi, con le Province e con le Città metropolitane al fine di “verificare forme di reintegro dei finanziamenti per il 2025 e 2026, per garantire gli impegni sottoscritti e gli eventuali fabbisogni”. Ha altresì aggiunto che “è evidente in ogni caso che le risorse che si renderanno disponibili dovranno essere accompagnate da misure utili a vincolarne l›erogazione al rispetto di puntuali adempimenti da parte degli enti territoriali. L›esigenza prioritaria è infatti quella di stimolare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti ed evitare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la formazione di economie di bilancio. In coerenza con tali allineamenti, potranno quindi essere ridefiniti i criteri di erogazione delle risorse per le annualità 20252029, al fine di premiare gli enti che dimostrano una maggiore capacità di spesa”. Nel suo intervento in Parlamento, il vice Ministro ha evidenziato come il Ministero abbia “introdotto un nuovo modello basato sulla rendicontazione reale degli interventi”, aggiungendo la disponibilità comunque “a verificare forme di reintegro dei finanziamenti per il 2025 e 2026, per garantire gli impegni sottoscritti e gli eventuali fabbisogni”. Rispondendo ad altra interrogazione dell’On.le Mazzetti, lo stesso Viceministro è intervenuto sulla possibilità di apportare modifiche alla disciplina del subappalto. Dopo aver ricordato la giurisprudenza più recente, sia europea che nazionale, ha affermato che il Governo sta valutando di procedere ad un ulteriore aggiornamento e integrazione delle regole nella catena dei subappalti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i controlli, con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori.

In tale prospettiva, potrebbero essere introdotte nuove misure per orientare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti nell’autorizzare i subappalti, anche grazie a un aumento dei controlli nei cantieri, all’introdu-

zione obbligatoria di un’adeguata formazione del personale in tutte le fasi degli affidamenti, al rafforzamento delle garanzie nei pagamenti.

ANAC SU UTILIzzO

FASCICOLO vIRTUALE

E DIChIARAzIONI

IN SEDE DI GARA

Con un Comunicato diffuso nei giorni scorsi, l’Anac ha fornito indicazioni riguardanti l’applicazione delle nuove previsioni normative sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso. Nel Comunicato si riporta la Tabella delle certificazioni acquisibili tramite FVOE alla data del 25 marzo 2025. In merito a quanto previsto dal Codice Appalti (art. 99, comma 3-bis) che consente l’aggiudicazione anche in caso di malfunzionamento del Fascicolo, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e che venga acquisita un’autocertificazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti, l’Anac fornisce alcune precisazioni. Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti a verificare se “il malfunzionamento sia solo temporaneo”: in questo caso “invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione”, la stazione appaltante “può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile”.

“Dai casi di malfunzionamento … vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati.

Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell’allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore. Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori”.

Sui casi di malfunzionamento del FVOE e sulle ripercussioni sulle procedure di gara, si segnala la recente Sentenza del Tar Marche n. 312/2025 che

ha dichiarato la possibilità di aggiudicazione con clausola risolutiva espressa da inserire nel contratto, anche in assenza di una completa verifica dei requisiti. Una gara d’appalto non può rimanere sospesa per l’impossibilità di verifica sul fascicolo virtuale, non dipendente né dalla stazione appaltante, né dall’aggiudicatario.

Lo scorso 30 maggio l’Autorità ha anche provveduto ad aggiornare le Faq sulle dichiarazioni non veritiere e sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare. Di seguito il testo integrale delle nuove indicazioni.

Faq n. 1. - In caso di raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti o di consorzi stabili quali soggetti deve segnalare la stazione appaltante quando accerti la presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documentazione falsa sul possesso dei requisiti generali?

Fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa. L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile.

Faq n. 2 - Quali modalità o possibili accortezze gli Operatori dovrebbero adottare per dimostrare la propria diligenza nell’ambito della partecipazione alla gara, al fine di evitare che la collaborazione di soggetti esterni per la preparazione della documentazione di gara possa far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale?

Ciascun Operatore economico, nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore

economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.

LE RISORSE

PER LA RIqUALIFICAzIONE

ENERGETICA DELL’EDILIzIA

RESIDENzIALE PUBBLICA

Sul sito della Struttura di missione del Governo sul PNRR è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2025 (già in vigore) del Ministro per gli Affari europei il PNRR e le Politiche di coesione, di concerto con il MEF, che promuove investimenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%.

Il provvedimento riguarda, in particolare, la gestione di 1,331 miliardi di euro per interventi di efficientamento energetico relativi a progetti di ristrutturazione presentati da ESCo (Energy Service Company) e coinvolge l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia residenziale sociale e i condomini abitati da famiglie a basso reddito.

L’art. 3 precisa che sono ammessi all’agevolazione i progetti di investimento:

a) relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione; b) che determinino un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell’Allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto e provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica.

L’art. 5 prevede che la realizzazione dei progetti sia riservata alle ESCo che sono anche le uniche destinatarie del sostegno finanziario.

L’Allegato 1 del Decreto, infine, elenca la tipologia degli interventi ammessi al finanziamento. (C)

Tachigrafo intelligente di seconda generazione

proSSima SCadenza del 18 agoSto 2025

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 116/AdT dell’8 marzo 2024 e n. 385/MM del 19 novembre 2024 per ricordare che, entro il 18 agosto 2025,

è obbligatoria la sostituzione dei tachigrafi intelligenti di prima generazione con quelli di seconda generazione:

1. su tutti i veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci di massa superiore a 3,5 ton;

2. sugli automezzi immatricolati dal 21 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 anche se effettuano solo trasporto nazionale.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

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