Eventi meteorologici dal 13 luglio al 6 agosto 2023
Bonus assunzioni “Giovani”
CCNL Unionmeccanica Confapi
Rinnovato il CCNL Unionalimentari-Confapi
Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2025
ORGANIZZAZIONE
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Scadenze aziendali del mese di luglio 2025
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
la poSSibilità è inSerita a regime, ma il CoSto allontana i poSSibili intereSSati
PREMESSA
La legge 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) ha inserito a sistema la possibilità di rivalutare terreni e partecipazione. Dopo infinite proroghe gli interessati non dovranno più attendere l’inserimento della norma nella legge di bilancio ma potranno pianificare per tempo eventuali iniziative di rivalutazione. La possibilità è riservata alle persone fisiche, alle società semplici e gli enti non commerciali i quali possono rivalutare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni ogni anno con riferimento a quelli posseduti alla data del 1° gennaio. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione ed asseverazione della perizia di stima è fissato al 30 novembre.
L’imposta sostitutiva è del 18% dal 4/2% previsto nella prima edizione contenuta nella legge n. 448/2001, percentuale che rende lo strumento poco attrattivo.
Il CAPITAl GAIN
La rivalutazione interessa sia per le partecipazioni qualificate che quelle non qualificate nonché le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali.
Per valutare la convenienza alla rivalutazione è opportuno ricordare il regime impositivo del capital gain e delle plusvalenze su terreni.
Per la cessione di partecipazioni (capital gain) non è più prevista la distinzione tra quelle qualificate e quelle non qualificate, il regime impositivo previsto per le persone fisiche le assoggetta entrambe all’imposta sostitutiva del 26%.
Si ricorda inoltre che il regime transitorio si è chiuso con riferimento alle delibere adottate entro il 31 dicembre 2022.
PlUSvAlENzE TERRENI
Con riferimento ai terreni e alle aree fabbricabili il calcolo delle plusvalenze dipende da diversi fattori quali la situazione urbanistica dell’area, il modo di acquisto dell’area, la presenza o meno di una precedente rivalutazione.
L’argomento è disciplinato dagli artt. 67 e 68 del TUIR e prevede le seguenti casistiche:
- cessione di un terreno agricolo acquisito da oltre cinque anni o pervenuto per successione, l’eventuale plusvalenza non è tassata, in caso di donazione il quinquennio decorre dall’acquisto del donante;
- cessione di area fabbricabile, la plusvalenza è soggetta a tassazione separata in base al reddito del contribuente nel biennio antecedente la vendita;
- cessione di un terreno lottizzato, la plusvalenza si calcola a partire dal valore nominale dell’area al quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione, ovvero al momento dell’inizio della lottizzazione in caso di acquisto a titolo gratuito.
SOGGETTI bENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
AMbITO OGGETTIvO
La misura è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti di carico, in modo che in caso di cessione a titolo oneroso la plusvalenza si riduca.
I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2025.
L’affrancamento deve riguardare:
- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale;
- i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione;
- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Con riferimento alle partecipazioni, le plusvalenze possono riferirsi sia a cessioni di quote negoziate nei mercati regolamentati sia non negoziate, comprendendo le azioni, le quote e i diritti di opzione, a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNzIONA
lA RIvAlUTAzIONE
La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2025, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso.
Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia.
Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. L’imposta sostitutiva si applica quindi sul valore lordo di perizia e non sulla plusvalenza. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
lA PERIzIA
La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati non deve essere redatta la perizia. La perizia deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e conservata dal contribuente.
Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto.
La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
I TITOlI
NEGOzIATI
Abbiamo già evidenziato che per i titoli negoziati non deve essere redatta la perizia. Per questi titoli l’affrancamento non si basa sulla frazione del valore di perizia riferito al patrimonio netto dell’ente partecipato, ma sul valore normale determinato in base all’art. 9 comma 4 del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2024.
Quest’ultima norma prevede che il valore normale sia determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Questa modalità di determinazione del valore normale può creare non poche difficoltà ai contribuenti con portafogli dinamici.
Per i titoli detenuti in regime di risparmio amministrato o gestito, il costo fiscale potrà essere preso in considerazione dagli intermediari solo dopo che il contribuente abbia fornito la prova dell’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata.
l’IMPOSTA SOSTITUTIvA
Come anticipato l’imposta sostitutiva è stata fissata al 18% per tutti i beni affrancabili.
Nel tempo l’imposta sostitutiva è stata oggetto di continui aumenti, ma eventuali rivalutazioni fatte in passato mantengono la loro efficacia. Il contribuente può, infatti, utilizzare i nuovi termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.
I dati relativi all’affrancamento devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-
riodo d’imposta di riferimento della rivalutazione, la rivalutazione 2025 s’indicherà nel modello Redditi PF 2026.
I TERMINI DI vERSAMENTO DEll’IMPOSTA
Il versamento dell’imposta sostitutiva va eseguito entro il 30 novembre 2025 con la possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di uguale importo maggiorate degli interessi del 3%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero valore di perizia e versata con il modello F24 indicando 2025 come anno di riferimento e codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.
lA CONvENIENzA
L’incremento dell’imposta sostitutiva modifica i calcoli di convenienza, la plusvalenza di equilibrio tra imposizione ordinaria e sostitutiva per le partecipazioni raggiunge il 160% rispetto al costo storico. Se la plusvalenza insita nel valore di mercato non supera il 160% del costo, non conviene affrancare. Ragionando in termini di rapporto tra valore di mercato e costo fiscale, la convenienza all’affrancamento si ha quando il costo è minore del 30,77% del valore di mercato, con una plusvalenza latente quindi superiore al 69,23 del valore di perizia.
Si pensi ad una partecipazione acquistata a 40, con un valore di mercato di 100, plusvalenza quindi di 60. Il rapporto costo/valore è di 40%, superiore alla soglia di convenienza. La rivalutazione comporterebbe un costo di 18 mentre la cessione con tassazione ordinaria porterebbe ad un costo di (60 x 26%) = 15,6 rendendo non conveniente l’affrancamento.
Per i terreni i calcoli sono più complessi, perché l’imposizione ordinaria è influenzata dalla tassazione separata e dalle aliquote del contribuente.
GlI EFFETTI
Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2025, conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente.
Rimane confermata la possibilità di vendita di un terreno ad un prezzo inferiore al valore rideterminato, senza che ciò faccia venir meno gli effetti dell’affrancamento, semplicemente si produce l’azzeramento della plusvalenza, tesi confermata dalla circolare n. 1/2021 dell’Agenzia delle entrate. L’eventuale eccedenza di imposta versata non è tuttavia recuperabile.
L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione ma sempre entro il 30 novembre 2025.
Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. È, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
(Pz)
Credito d’imposta
Industria 4.0
già eSaurite
le riSorSe diSponibili
PREMESSA
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la comunicazione del 18 giugno 2025 ha reso noto che per l’anno in corso le risorse disponibili per beneficiare del credito d’imposta 4.0 sono già esaurite. Non è tuttavia escluso che l’esecutivo metta a disposizione nuove risorse a valere sulla misura e pertanto si invitano le imprese a continuare a inviare le comunicazioni previste dalla normativa di riferimento.
La legge di bilancio per l’anno in corso (L n. 207/2024) ha modificato la disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge n. 178 del 2020. Più precisamente ha abrogato il beneficio per i beni immateriali mentre per quelli materiali è stato confermato per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto di almeno il 20%.
Il legislatore ha poi fissato un limite di risorse disponibili per il beneficio per l’anno in corso pari a 2.200 milioni di euro.
Per evitare di superare detto limite è stato previsto l’invio telematico al Ministero delle imprese e del made in Italy di comunicazioni riguardanti l’investimento preventivato e il relativo credito d’imposta maturato.
Il MIMIT con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, ha definito le regole per l’invio della comunicazione e il relativo modello. Comunicazione il cui termine iniziale di trasmissione per la prenotazione delle risorse è stato fissato alle ore 14.00 del 17 giugno 2025.
Come anticipato il MIMIT con comunicazione del
18 giugno, quindi il giorno successivo l’apertura, ha informato che le risorse erano già esaurite. L’esaurimento non opera per gli investimenti 2025 per i quali le imprese, in attesa del citato modello del 15 maggio, hanno comunque inviato la comunicazione utilizzando il vecchio modello di cui al D.M. 24 aprile 2024. Queste aziende dovranno comunque provvedere, entro il 17 luglio 2025, all’invio del nuovo modello senza perdere comunque la priorità acquisita.
Qualora l’invio della nuova comunicazione sia effettuato dopo il 17 luglio 2025 si perde la priorità acquisita e ai fini della prenotazione del credito rileverà l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione. In pratica quindi in assenza d’invio della nuova comunicazione entro 30 giorni si perde la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal DM 24 aprile 2024.
Si ritiene che l’esaurimento delle risorse non precluda definitivamente la possibilità di accedere al credito d’imposta perché potrebbero essere messe a disposizione risorse aggiuntive che saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni.
Le imprese interessate possono quindi comunque inviare le comunicazioni preventive, tenendo conto che:
- tali comunicazioni si intendono in ogni caso inviate;
- decorsi 30 giorni dal 17 giugno 2025 (quindi dal 17 luglio 2025) il GSE, in caso di nuove risorse, “ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni”.
Il credito d’imposta relativo agli investimenti 2025 e oggetto al limite delle risorse, prevede l’indicazione nel modello F24 del codice tributo “7077”.
Per gli investimenti effettuati/prenotati entro il 31.12.2024 e versamento del 20% di acconto entro la stessa data, il codice da utilizzare continua ad essere il “6939”.
La griglia del beneficio Industria 4.0 per i beni materiali può essere riassunta nella tabella che segue.
(Pz)
INvESTIMENTO
CREDITO D’IMPOSTA - TAbEllA “A”
Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021
(o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022
(o entro il 30.11.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
Beni in comodato
trattamento Contabile e fiSCale
Il contratto di comodato oltre ad essere utilizzato nei rapporti tra privati vanta un ampio utilizzo anche nel mondo delle imprese. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito, nel senso che per il godimento di un determinato bene mobile o immobile non è previsto alcun corrispettivo, può al limite essere previsto che il bene venga utilizzato per una specifica finalità (comodato modale). Si tratta di un contratto reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene e con effetti obbligatori in quanto fa nascere diritti e obbligazioni tra le parti ma non produce effetti traslativi. Il comodatario acquista quindi un diritto personale di godimento sul bene ottenendo la mera detenzione.
L’utilizzo di questo contratto trova ampia diffusione in ambito imprenditoriale, basti pensare ai distributori di bevande o alle macchine di caffè concesse a bar e ristoranti ma anche la consegna di macchinari o impianti a subfornitori per realizzare specifiche lavorazioni per conto del comodante. Spesso viene utilizzato per avviare start up per dotarle di un minimo di attrezzatura produttiva senza necessità di appesantirsi dal punto di vista finanziario.
Sotto il profilo contabile si deve distinguere la posizione del comodante da quella del comodatario. Per il comodante i beni concessi in comodato sono contabilizzati secondo le regole ordinarie previste per i beni in proprietà e classificati in base alla loro destinazione che normalmente rientra nelle immobilizzazioni materiali.
Queste immobilizzazioni devono essere ammortizzate secondo le regole ordinarie previste dall’art. 2426, comma 1 n. 2 del codice civile. Per quanto riguarda l’individuazione dei coefficienti di ammortamento la risoluzione n. 133/2010 ha stabilito che si deve fare riferimento al tipo di at-
tività esercitata dal comodante e non quello del comodatario che utilizza il bene. Il comodatario non assoggetta ad ammortamento i beni ricevuti in uso, ma può rilevare eventuali spese di manutenzione sostenute qualora sia previsto nel contratto di comodato che queste rimangono a suo carico. In questo caso devono essere contabilizzate secondo le regole previste per le migliorie sui beni di terzi distinguendo tra quelle:
- ordinarie deducibili interamente nell’esercizio di competenza;
- straordinarie deducibili in più anni in base alla quota imputabile a conto economico in base al minore tra vita utile e durata residua contrattuale.
I principi contabili riconoscono anche la possibilità di una capitalizzazione iscrivibile nelle immobilizzazioni materiali se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore ed avere una autonoma possibilità di utilizzo.
Di particolare importanza assumono poi i concetti di strumentalità e inerenza per quanto riguarda i profili fiscali.
Per il comodante il bene deve essere strumentale all’attività esercitata ed inerente alla stessa. Il concetto di inerenza, come noto, non è espressamente previsto dal TUIR ma si presume implicita all’interno dell’art. 109 comma 5 del TUIR. In base a tale principio le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio è quindi legato al tipo di attività esercitata e conseguentemente la deducibilità riguarda tutti i costi riferiti all’attività.
Per la strumentalità la circolare n. 90/E/2001 paragrafo 3 chiarisce che tale caratteristica è strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante. Ne consegue che le quote di ammortamento dei beni concessi in comodato sono fiscalmente deducibili dal comodante in presenza dei requisiti di inerenza e strumentalità.
In caso di risoluzione anticipata o di cessazione naturale del contratto, la risoluzione delle Entrate
n. 41/2002, ha stabilito che la quota di ammortamento deve essere ragguagliata al periodo di valenza del contratto di comodato.
Per la deducibilità delle spese sostenute dal comodatario la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17421 del 2016 ha confermato la deducibilità delle
spese rimaste a carico del comodatario e non del comodante. In generale valgono le regole già indicate sopra in merito alle spese di miglioria ordinaria e straordinaria.
(Pz)
Il Decreto fiscale
le novità per le impreSe
Con il D.L. n. 84 del 17 giugno 2025 sono state adottate alcune disposizioni d’interesse generale per le imprese, che di seguito ricordiamo.
DEDUCIbIlITà
SPESE DI RAPPRESENTANzA (ART. 1)
Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c.81-86 L.n. 207/2024) è stato previsto che dal 2025 le imprese possano dedurre fiscalmente (ai fini IRES e IRAP) le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, oltreché di rappresentanza dei propri dipendenti, a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti con strumenti di pagamento tracciabili (cioè con versamento bancario o postale, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, ovvero assegni bancari e circolari) e che analogamente i rimborsi relativi alle suddette spese non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente solo se saranno effettuati con le modalità tracciabili; con il provvedimento in oggetto tale obbligo è stato delimitato solo per quelle spese sostenute in Italia.
AUTOTRASPORTOACCISE SUI bIOCARbURANTI (ART. 7)
Con l’art. 3-quinquies c.2/2-ter della legge n. 95/2023 è stata disposta l’applicazione del trattamento fiscale e del rimborso dell’accisa del gasolio commerciale usato come carburante anche ai bio-
carburanti, i cd. HVO – olio vegetale idrotrattato – che rientra nei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (successivamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le relative istruzioni di natura fiscale e contabile in base alle quali attualmente le imprese di autotrasporto merci possono richiedere il rimborso pari alla differenza tra l’aliquota dell’accisa generalizzata e l’aliquota dell’accisa agevolata con cadenza trimestrale); con il provvedimento in oggetto è stata prevista l’estensione di tale programma di agevolazione a sei anni, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 651/2014.
PROROGA TERMINI
PRESENTAzIONE
DIChIARAzIONE REDDITI
(ART. 12)
È stato previsto che siano considerate tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP che dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024, qualora la relativa presentazione sia avvenuta entro l’8 novembre 2024; è stato altresì specificato che non saranno rimborsate le somme già versate attraverso il cd ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.
PROROGA TERMINI vERSAMENTI FISCAlI
(ART. 13)
È stata prevista la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per i soggetti ISA che, come è noto, devono essere effettuati entro il 30 giugno; tali versamenti potranno essere eseguiti entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazione, ovvero entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40%.
(C)
Eventi meteorologici dal 13 luglio al 6 agosto 2023
danni alle attività eConomiChe. differimento termine di rendiContazione al 31 diCembre 2025
Si fa seguito alla circolare prot. n. 228/MM del 1° luglio 2025 per ricordare che, con Decreto n. DCR/691/PC/2025 del 25 giugno 2025, l’Assessore delegato alla Protezione Civile ha prorogato il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di ri-
pristino in relazione sia alle attività economiche e produttive, sia alle imprese del settore agricolo, al 31 dicembre 2025.
Il provvedimento origina dalla constatazione che, al 9 giugno 2025, con riferimento alle attività produttive, sono stati liquidati contributi ai beneficiari solo per euro 1.621.755,65 a fronte di un importo totale concesso e impegnato di euro 25.313.872,77.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
Bonus assunzioni
“Giovani”
Chiarimenti inpS
Sul reQuiSito dell’inCremento
oCCupazionale netto
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 215/AG del 23 giugno 2025 per comunicare che l’INPS, con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha fornito importanti precisazioni in merito alla corretta fruizione dell’esonero contributivo previsto dal cosiddetto “Bonus Giovani”, introdotto dall’art. 22, comma 1, del Decreto-Legge n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
In particolare, l’Istituto ha chiarito che, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, l’accesso al beneficio contributivo è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto. Tale requisito, già noto nell’ambito di altri incentivi all’occupazione, implica che l’assunzione oggetto dell’esonero determini un aumento effettivo
della forza lavoro aziendale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
A tal fine, l’INPS ha reso noto che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” è stato aggiornato con l’introduzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. In particolare, il datore di lavoro sarà tenuto ad attestare quanto segue: “La legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decretolegge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto.”
Pertanto, al momento della trasmissione dell’istanza tramite il portale INPS, sarà necessario compilare e allegare questa ulteriore dichiarazione. Invitiamo le Imprese interessate ad attivarsi per la verifica preventiva della base occupazionale e della documentazione necessaria, al fine di assicurare una corretta gestione della misura agevolativa.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.
(AG)
CCNL Unionmeccanica
aumenti Contrattuali dal 1° giugno 2025
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 210/AG del 20 giugno 2025 per ricordare che, in data 19 giugno 2025, UNIONMECCANICA CONFAPI e FIM CISL, FIOM CGIL E UILM UIL hanno sottoscritto il verbale di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decor-
renza dal 1° giugno 2025, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021.
Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2024, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 12 giugno 2025 - pari all’1,3% - si è proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello come riportati nella tabella sottostante.
Le Parti hanno proceduto altresì all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità di reperibilità in essere dal 1° giugno 2025.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.
INDENNITà DI TRASFERTA
INDENNITà DI REPERIbIlITà
Rinnovato il CCNL
Unionalimentari-Confapi
L’accordo decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 31 ottobre 2028.
PARTE ECONOMICA
L’aumento medio a regime della paga base è pari a euro 280 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in 4 tranches pari a:
- 70 euro lordi decorrenti dal 01/06/2025;
- 70 euro lordi decorrenti dal 01/01/2026;
- 32 euro lordi decorrenti dal 01/04/2027;
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 214/AG del 23 giugno 2025 per ricordare che, in data 28 maggio 2025, UNIONALIMENTARICONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
- 70 euro lordi decorrenti dal 01/01/2028.
Si precisa che per il periodo di vacanza contrattuale (01/11/2024 – 30/05/2025) non sono state previste coperture economiche.
A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
A far data dal 1° gennaio 2027 è stato previsto l’adeguamento dell’elemento di garanzia nella misura di euro 10 al parametro 137 sia per le aziende alimentari che per il settore della panificazione.
PARTE NORMATIvA
Nella tabella sottostante riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte nella parte normativa.
CREDITO D’IMPOSTA - TAbEllA “A”
INvESTIMENTO FATTO
DAl 16.11.2020
Al 31.12.2021
INvESTIMENTO
(O ENTRO Il 30.6.2022
CON 20% DI ACCONTO ENTRO Il 31.12.2021)
Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare esplicativa di CONFAPI, a supporto del riepilogo delle principali novità normative riportato di seguito.
INvESTIMENTO FATTO
DAl 1.1.2022
Al 31.12.2022
(O ENTRO Il 30.11.2023
CON 20% DI ACCONTO ENTRO Il 31.12.2022)
INvESTIMENTO FATTO
DAl 1.1.2023
Al 31.12.2025
(O ENTRO Il 30.6.2026
CON 20% DI ACCONTO ENTRO Il 31.12.2025)
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)
Indice mensile rivalutazione
t.f.r. maggio 2025
(C)
Nuovo decreto comunità energetiche rinnovabili
inCentivi più ampi e maggiore fleSSibilità
È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto ministeriale del 16 maggio 2025, che modifica il precedente decreto del 7 dicembre 2023 n. 414, nell’ambito dell’attuazione del PNRR – Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo).
Di seguito una breve sintesi delle modifiche apportate:
- la platea dei beneficiari viene ampliata: non più solo comuni sotto i 5.000 abitanti, ma anche quelli sotto i 50.000 abitanti;
- l’anticipo sul contributo a fondo perduto passa
dal 10% al 30% per incentivare la partecipazione;
- i lavori devono essere completati entro il 30 giugno 2026 e l’entrata in esercizio degli impianti deve avvenire entro 24 mesi dal completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- viene introdotto il concetto di “data di completamento dei lavori”;
- viene specificato che le spese propedeutiche alla domanda sono ammissibili anche se precedono l’avvio dei lavori;
- le persone fisiche sono ora espressamente incluse tra i soggetti ammissibili, oltre a enti del terzo settore e ambientali.
Le disposizioni contenute all’interno del provvedimento si applicano anche ai progetti presentati antecedentemente all’entrata in vigore, che decorre dal 26 giugno 2025 .
Al link Decreto CER è possibile consultare il provvedimento.
(CSC)
InRail S.p. A . ww w.inrail.it
on the right traCk
InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno, croato e francese. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine, Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di circa 250 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il traf co che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.
In arrivo nuove misure sulla sicurezza
dei lavoratori e la stabilizzazione dell’assicurazione scolastica;
avviato
il Confronto al miniStero del lavoro
Confapi ha partecipato alla riunione svoltasi il 13 giugno 2025 al Ministero del Lavoro per avviare un confronto strutturato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso della riunione, che ha fatto seguito a quella dell’8 maggio u.s. a Palazzo Chigi, è stata consegnata alle parti sociali una bozza di decreto (che si vorrebbe approvare entro breve) nella quale si segnalano i seguenti aspetti:
- l’astensione della tutela assicurativa per personale scolastico e studenti a decorrere dall’anno accademico 2025-2026;
- il rafforzamento della formazione in tema di prevenzione da parte dell’INAIL, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti;
- la predisposizione di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le micro, piccole e medie imprese;
- il potenziamento della rete ispettiva INAIL e il superamento delle criticità territoriali;
- una riflessione sul coordinamento della sicurezza nelle filiere degli appalti e la definizione puntuale del ruolo del coordinatore di sito.
Sono state inoltre richiamate tematiche già affrontate nell’incontro svoltosi a Palazzo Chigi tra le quali:
- l’utilizzo delle risorse INAIL per la formazione
- la revisione del modello OT23, con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in sistemi di gestione della sicurezza;
- l’introduzione strutturale di un piano di comunicazione straordinario nelle scuole e l’integrazione della sicurezza nei programmi didattici;
- un’analisi sull’estensione della “patente a crediti” ad altri settori.
Nell’ambito della conversione del decreto a sostegno dei comparti produttivi, approvato lo scorso 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, si stanno inoltre valutando ulteriori misure per fronteggiare le ondate di calore estive.
Sono stati altresì programmati i seguenti tavoli tecnici di approfondimento:
- Tavolo su Appalti e Cantieri con focus su tracciabilità dei lavoratori (badge), definizione dei ruoli degli RLS e rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri.
- Tavolo sulla Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro sulla qualificazione e sul rafforzamento dei percorsi formativi per lavoratori e datori di lavoro.
- Tavolo sul Rischio Clima per l’analisi e la definizione delle misure di contrasto agli effetti climatici estremi, da affrontare sotto tre profili: metodologico (valutazione del rischio e gestione operativa); normativo (adattamento delle attuali previsioni di legge); contrattuale (eventuali accordi tra le parti sociali).
È stata preannunciata la convocazione dei tavoli su:
- Appalti e Cantieri.
- Rischio Clima.
Resta attivo in via permanente il Tavolo generale sulla sicurezza sul lavoro, quale sede stabile di confronto con le parti sociali.
(C)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
RElAzIONE ANAC
IN PARlAMENTO:
TROPPI APPAlTI
SENzA GARA
Nella Relazione al Parlamento, presentata dal Presidente dell’Anac Giuseppe Busia lo scorso 20 maggio, si esprime forte preoccupazione per la carenza di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Particolarmente grave in questo contesto la situazione nei settori servizi e forniture nei quali ben il 98% degli affidamenti nel 2024 è stato assegnato senza gara.
Nei lavori oltre il 52% delle procedure è stato gestito senza gara al quale si aggiunge un altro 35% circa affidato con procedura negoziata senza bando: di fatto l’87,6% dei lavori è affidato senza concorrenza aperta.
Non incoraggianti anche i dati sul Pnrr e sul mercato dei contratti pubblici. Il Presidente rileva che “la scadenza del Pnrr incombe. E, nonostante l’accelerazione impressa negli ultimi mesi, preoccupa l’andamento della spesa, in alcuni settori ancora inferiore al 30% delle risorse destinate, secondo i dati diffusi dalla Corte dei conti lo scorso marzo. Cruciale, in ogni caso, sarà la creazione di un collegamento tra il Pnrr e gli altri finanziamenti europei e nazionali, affinché i progetti più strategici possano proseguire, soprattutto nei settori dove si registrano i maggiori ritardi. Dobbiamo inoltre prepararci ad un’inevitabile contrazione nell’avvio di nuove procedure. Già nel 2024, su un totale di oltre 270 miliardi di importo complessivo, si rileva una flessione del mercato dei contratti pubblici rispetto all’anno precedente, con un calo più rilevante nei lavori, che registrano una riduzione del 38,9%”. Un passaggio significativo ha riguardato an-
che la sicurezza nei cantieri, “È inammissibile che si continuino a registrare ancora troppi incidenti e troppe morti sul lavoro. Preoccupano i dati del nostro Casellario delle imprese: 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nel 2024, con un incremento del 43% rispetto al 2023 e del 87% rispetto al 2022. In questo contesto, i rischi maggiori vengono dai subappalti, specie se realizzati “a cascata”. Il ricorso a tale istituto, quando non è giustificato da ragioni sostanziali, legate alla specificità delle prestazioni da realizzare, rivela spesso una previsione non corretta della stazione appaltante nel dimensionamento della gara o nella suddivisione in lotti.
Tra le altre criticità evidenziate nella relazione si segnalano:
- il fenomeno delle finte fideiussioni;
- l’assenza di una disciplina organica sulle lobby;
- la necessità di dare impulso alla digitalizzazione, sia nella progettazione che nelle procedure di affidamento;
- l’assenza di verifiche sufficienti sugli appalti in house;
- l’eccessivo ricorso alle procedure in deroga nei casi di emergenza;
- l’abrogazione del rating reputazionale dell’impresa.
ANAC SU INDICAzIONE
COSTI MANODOPERA
E CERTIFICAzIONE
DEllA PARITà
DI GENERE
Con il parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, l’Anac ha annullato una procedura di gara, ribadendo che, sulla base delle norme vigenti, i costi della manodopera posti a base di gara devono essere indicati sulla base delle tabelle ministeriali più aggiornate.
L’art. 41, comma 13, del Codice Appalti prevede, infatti, che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Ciò nonostante, è stato chiesto all’Autorità se la lex specialis di gara possa prevedere un costo della manodopera inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali aggiornate (erano state prese in considerazione le tabelle ministeriali del 2023 invece di quelle del 2024) e, in caso di risposta affermativa, se sia legittimo un disallineamento evidente e significativo.
Anac ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza e i suoi stessi pronunciamenti, precisando che “la definizione del prezzo da porre a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento … al fine di consentire la presentazione di offerte sostenibili ed affidabili”.
Considerate tale premesse e esaminato il caso specifico (relativo ai costi della manodopera indicati in una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti), Anac ha concluso affermando che “l’utilizzo delle tabelle del costo medio orario del lavoro non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara vizia per manifesta illogicità e irragionevolezza il procedimento condotto dalla Stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera, tenuto conto, peraltro, che la procedura di gara in esame è ad alta intensità di manodopera e che il contratto ha durata pluriennale. La Stazione appaltante è tenuta, pertanto, ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara in oggetto e ad utilizzare, in sede di riedizione della gara, le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera”.
Con una precedente delibera (n. 145 del 9 aprile 2025), l’Anac aveva risposto al quesito relativo all’inserimento della richiesta della certificazione di parità di genere nelle procedure di aggiudicazione: si tratta di facoltà discrezionale o di obbligo inderogabile?
Il caso specifico riguardava una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un servizio che non prevedeva alcun punteggio aggiuntivo da attribuire alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere.
La stazione appaltante si era limitata, nella lettera d’invito, a indicare l’obbligo di garantire una quota pari almeno al 25% delle assunzioni necessarie riservata a giovani, donne o persone con disabili-
tà, in ossequio all’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’Autorità, prendendo in esame i contenuti e la corretta applicazione dell’art. 108 co. 7 del d.lgs. 36/2023, ha ritenuto non sufficiente tale previsione evidenziando i contenuti della norma nella quale si evidenzia che “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006”. Si tratta pertanto di una misura che, secondo Anac, ha carattere assolutamente vincolante e che costituisce una condizione oggettiva senza necessità di alcuna valutazione discrezionale.
PARERI MIT
SU GESTIONE SOSPENSIONE lAvORI E PENAlI PER RITARDATA UlTIMAzIONE
Con il parere n. 3419 del 13 maggio 2025, inoltre, il Mit ha precisato che il comma 5 dell’art. 121 del Codice dei contratti pubblici (sospensione esecuzione lavori-applicazione del superamento del ¼ della durata o 6 mesi complessivi) trova applicazione sia in caso di sospensioni disposte dal direttore dei lavori che in caso di sospensioni disposte dal Rup; secondo il Mit, “il comma 5 dell’art. 121 del Codice dei contratti pubblici trova applicazione sia in caso di sospensioni di cui al c.1 della medesima norma, sia in caso di sospensioni di cui al c. 2 successivo”.
La norma dispone, in particolare, che qualora la sospensione o le sospensioni nell’esecuzione dei lavori durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, fermo restando che se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In un altro parere, il Mit (Parere n. 3430 del 13 maggio 2025) si è pronunciato sulla possibilità di disapplicare penali sproporzionate in caso di ritardata ultimazione lavori. Il DPR 207/2010 (art. 145, comma 7) prevedeva l’ammissibilità di tale disapplicazione, totale o parziale, quando le penali fossero riconosciute manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della stazione appaltante. A seguito dell’abrogazione del suddetto Decreto, la
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nuova normativa, compreso il recente correttivo al Codice Appalti, non ha fornito tuttavia alcuna indicazione in merito ed è stato chiesto al Ministero se fosse possibile applicare quanto previsto dall’art. 1384 del Codice Civile, che prevede lo stesso meccanismo (adeguata disapplicazione della penale in funzione dell’effettivo interesse del creditore). Nel parere si precisa, anzitutto, che l’art. 1384 del codice civile “rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel codice dei contratti pubblici, come anche evidenziato da ANAC”.
“Ciò posto - continua il Ministero - l’articolo 126 del Codice dei Contratti non ripropone l’impostazione di cui al DPR 207/2010: di qui, la stazione appaltante - se ciò non è contemplato dalla lex specialis - non può procedere alla riduzione della penale. Diversamente, si tratterebbe di una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento. Qualora si volesse ricorrere a questa possibilità, dunque, sarebbe necessario un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni”.
CONSIGlIO DI STATO
SU GRAvE IllECITO
PROFESSIONAlE
E ObblIGhI DIChIARATIvI CONNESSI
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4337 del 20 maggio u.s.) è intervenuto sulla sussistenza del grave illecito professionale e, in particolare, sugli obblighi dichiarativi a carico dell’operatore economico e sul potere di valutazione spettante alla stazione appaltante
Si conferma, anzitutto, un principio di natura sostanzialistica: il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione sull’affidabilità dell’impresa, anche se non ancora definite giudizialmente, al di là della formale titolarità delle cariche ricoperte. Sono penalmente rilevanti tutte le condotte idonee a incidere su scelte e gestione dell’azienda. Deve essere rispettato il ruolo dell’Amministrazione appaltante che può essere valutato dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’illogicità manifesta, dell’irrazionalità o del travisamento dei fatti.
In sintesi, il Consiglio di Stato ha confermato il potere valutativo della stazione appaltante in tema di gravi illeciti professionali, ha esteso la rilevanza dei comportamenti anche ai “soggetti di fatto” includendo anche tutti i procedimenti e le condotte potenzialmente rilevanti.
ANAC:
NO A REQUISITI
ESClUDENTI DIvERSI
DA QUEllI INDICATI
DAl CODICE APPAlTI
Intervenendo sulla contestazione di una procedura per l’affidamento di un servizio sanitario, l’Anac (Delibera n. 203 del 21 maggio 2025) ha dichiarato che le stazioni appaltanti non possono prevedere clausole escludenti diverse da quelle previste dalla normativa (art. 100 Codice Appalti - disciplina requisiti speciali).
Nella gara in esame, il Capitolato prevedeva il possesso di una serie di certificazioni di qualità. La Stazione appaltante ha sostenuto che tali certificazioni non rappresentassero requisiti di partecipazione ma indicatori di qualità tecnica; Anac, tuttavia, ha evidenziato che la collocazione della clausola nel Capitolato non muta la sua natura sostanziale, considerati gli effetti escludenti che comporta.
L’Autorità, precisa nelle Delibera, che “la disciplina del d.lgs. 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità”.
Ciò considerato, la stazione appaltante dovrà procedere alla revoca degli atti di gara e alla riformulazione dei requisiti nel bando.
NO A lIMITI QUANTITATIvI
AllA PARTECIPAzIONE
IN RTI
Con un parere approvato il 21 maggio 2025, Anac ha ribadito che non sono compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione ai raggruppamenti temporanei.
La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando un’inversione di ruolo delle stesse all’interno dell’ati - è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stesso.
Il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche
dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire. Il parere dell’Autorità Anticorruzione ha ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese. Come già osservato da Anac, sono incompatibili quindi con la normativa comunitaria (e in particolare con la direttiva appalti n. 2014/24/UE) disposizioni nazionali che impongano in via generale limiti organizzativi con un approccio di tipo puramente quantitativo alla partecipazione alle procedure di gara da parte dei raggruppamenti, fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa.
MIT:
PER GlI AFFIDAMENTI DIRETTI
NESSUN TERMINE
PERENTORIO
PER l’AGGIUDICAzIONE
Non sussiste nessun termine perentorio per l’aggiudicazione in caso di affidamenti diretti. Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture con il Parere n. 3469 del 4 giugno 2025.
Il Ministero evidenzia quanto disposto dal nuovo Codice Appalti: “l’art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione” a conferma del fatto che l’affidamento diretto “non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato”.
Si tratta, peraltro, evidenzia il Ministero, di un orientamento confermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 503 del 15 gennaio 2024): in caso di affidamento diretto, previa individuazione
dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto, venendo meno il concetto di ‘gara’, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3.
GlI IllECITI PROFESSIONAlI
DEll’AUSIlIARIA
NON SI ESTENDONO AUTOMATICAMENTE
Al CONCORRENTE
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4814 del 3 giugno u.s.) ha affermato che le vicende processuali dell’ausiliaria non possono essere automaticamente trasferite sul concorrente che ha presentato l’offerta, anche se riguardano illeciti professionali e indipendentemente dai rapporti tra i due soggetti.
I Giudici sottolineano che l’art. 63 della direttiva 24/2014/UE prevede espressamente che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” e che la stazione appaltante non può uscire dal perimetro delle regole contenute nell’art. 98 d.lgs. 36 del 2023, né può individuare, creando una norma inespressa, nuove cause di esclusione.
Gli inadempimenti contrattuali non si possono “contagiare” da un soggetto all’altro nel modo preteso dalla stazione appaltante e avallato dal primo Giudice; così ragionando, la nozione di grave illecito professionale avrebbe un effetto espansivo potenzialmente illimitato, effetto che è proprio quello che il legislatore ha voluto chiaramente evitare. La valutazione sull’assenza di cause di esclusione va compiuta, naturalmente, anche in relazione all’ausiliaria ai sensi dell’art. 104 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Resta però ferma la possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria dato che la stazione appaltante deve consentire all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
Il Consiglio di Stato ricorda, infine, che nell’applicare motivi di esclusione facoltativi (cause di esclusione non automatica), le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità e che non può essere disapplicato il principio del risultato in base al quale l’esclusione di un operatore economico offerente può essere disposta solo quando vi siano solidi elementi a sostegno della sua inaffidabilità. Tali elementi difettano nel comportamento della stazione appaltante, a dimostrazione dell’irragionevolezza oltreché dell’illegittimità dell’azione amministrativa, avendo dichiarato immotivatamente deserta una gara che aveva un unico par-
tecipante (per uno dei due lotti), cui era semplicemente da richiedere la sostituzione dell’impresa ausiliaria.
MANUTENzIONE STRADE:
SAlvINI PREANNUNCIA
350 MIlIONI PER REINTEGRARE
Il PIANO
Si attende un prossimo provvedimento per reintegrare i fondi sul piano pluriennale di manutenzione delle strade.
Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un incontro con le rappresentanze del Ministero dell’Economia, dell’Anci e dell’Upi ha preannunciato “una proposta per reintegrare 350 milioni di euro alle Province per gli anni 2025-2026”. Il comunicato diffuso dal Mit precisa che “i fondi saranno vincolati al rispetto di una serie di adempimenti finalizzati alla massima velocizzazione dei cantieri, per evitare che le risorse rimangano inutilizzate” …. il nuovo testo normativo “sarà inserito nel primo provvedimento utile” che potrebbe essere la legge di conversione del “decreto infrastrutture” all’esame del Parlamento, come peraltro richiesto anche da Confapi Aniem nel recente documento trasmesso alla commissione parlamentare.
I PARERI DEl MIT
SU SUbAPPAlTO
E vARIANTI
Con il parere n. 3526 del 3 giugno 2025, il Ministero Infrastrutture ha fornito chiarimenti sul tema del subappalto necessario in relazione alla qualificazione nei contratti pubblici di lavori, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014. In particolare, è stato richiesto se, nel vigente quadro normativo, permanga un riferimento espresso al subappalto necessario per sopperire all’eventuale mancanza di qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in considerazione del fatto che l’allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 – attualmente unico riferimento normativo di dettaglio – non lo menziona esplicitamente.
La risposta del MIT ha evidenziato che, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, il subappalto necessario continua ad essere ammesso relativamente alle lavorazioni scorporabili. “Si ritiene che l’abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in
quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria”
Tale possibilità è stata confermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2015) e da più recenti pronunce (Cons. Stato, IV, n. 648/2025 e V, n. 1793/2024), che ne sanciscono la conformità al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice. Con un altro parere (n.3517 del 3 giugno 2025), il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervenuto sull’applicazione della disciplina relativa alle varianti (art. 120 del Codice Appalti), come modificata dal decreto correttivo, “ai contratti in essere, stipulati in vigenza del predetto nuovo codice 36/2023”.
Per il Mit “ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 120 senza le modifiche apportate dal correttivo”.
INl: DISCONOSCIMENTO
lAvORO AUTONOMO
E PATENTE A CREDITI
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 964 del 4 giugno u.s., ha esaminato il caso del mancato possesso della patente a crediti da parte di un lavoratore autonomo, precisando che non sussiste l’applicazione della sanzione (prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008), qualora l’accertamento in cantiere dimostrasse un rapporto di subordinazione con l’impresa appaltante nei confronti della quale andranno adottate le sanzioni connesse.
Nell’ipotesi specifica oggetto del parere, “il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria. In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
“Riguardo a tale ultimo aspetto si rileva che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si
dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima …. alla sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000”.
Secondo l’Ispettorato non si possono attribuire responsabilità al committente per “l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente”. Sempre in tema di patente a crediti si segnala, infine, che il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo in Senato lo scorso 10 giugno, ha dichiarato che sono circa 450.000 le imprese in possesso della patente.
CONSIGlIO DI STATO:
MANCATA INDICAzIONE
DI COSTI DEllA SICUREzzA ADEGUATI
COMPORTA ESClUSIONE
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4896/2025) ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva indicato i costi aziendali della sicurezza.
Il contenzioso ha riguardato i lavori di realizzazione e messa in esercizio del nuovo Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, comprensivo di manutenzione quinquennale, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio del minor prezzo. Nel corso della procedura si contestava al concorrente di non aver giustificato la congruità dei costi aziendali per la sicurezza, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, e se ne dichiarava l’esclusione.
L’art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Il Consiglio di Stato ritiene che “la disposizione è
oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo. L’omessa indicazione degli stessi comporta, dunque, la necessaria esclusione dell’offerta medesima”.
Il richiamato art. 110, comma 5, inoltre, prevede due ipotesi di esclusione, “quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta…. quello dell’offerta anormalmente bassa per ... la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta”. Nel caso oggetto della sentenza, l’importo indicato in offerta era “macroscopicamente e palesemente” insufficiente per far fronte ai costi necessari alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto, l’estromissione dalla procedura riguardante l’accertata non congruità dei costi della sicurezza è una causa di esclusione imposta ex lege, non necessita di precisazione nella legge di gara e non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Aggiunge infine il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso del raggruppamento escluso, che neanche “è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo”. Si introdurrebbero, in tal caso, “elementi di negoziazione sul contenuto strutturale dell’offerta del tutto incompatibili con la garanzia di par condicio tra i partecipanti alla selezione”.
(C)
75 anni per Molaro Aldo Serramenti Srl
importante anniverSario per la noStra aSSoCiata di tarCento
La nostra Associata Molaro Aldo Serramenti Srl, che produce infissi in legno, legno-alluminio, legnobronzo e pvc, ha raggiunto il significativo traguardo dei 75 anni di attività, celebrato nello stabilimento di Tarcento assieme a dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti, clienti e stakeholders. Numerosa anche la presenza di diverse istituzioni: il Consigliere regionale Mauro Di Bert, il Direttore del Cluster FVG Legno Arredo Casa Carlo Piemonte, il Vicesindaco di Tarcento Luca Toso, il Sindaco di Villa Santina Domenico Giatti, il parroco di Tarcento Don Luca Calligaro. Confapi FVG è intervenuta con i saluti del dott. Carlo Delser (Tesoriere e componente il Consiglio Direttivo), che ha consegnato la medaglia dell’Associazione all’Impresa e a Ivo Molaro una speciale targa per suggellare i suoi 50 anni da Imprenditore illuminato, esempio di tenacia e lungimiranza. La storia dell’azienda ha avuto inizio nei primi anni ’50 da un’intuizione di Aldo Molaro, maestro nella lavorazione del legno e nella realizzazione di arredi e finiture.
Oggi, oltre agli infissi tradizionali, l’azienda produce composizioni ad arco con vetri curvi in pianta, serramenti personalizzati, alzanti scorrevoli, finestre a saliscendi, aperture a libro e a bilico, e anche “Lifestyle”, un’innovativa tipologia di scorrevole in legno e in legno-alluminio, costruito con profili minimali.
Importante anche la divisione dedicata al Contract, attiva soprattutto per l’estero. Molaro e suoi partner garantiscono fornitura e installazione di infissi, porte, cucine, arredi per zona living e vario mobilio per ville signorili, loft e appartamenti. L’azienda dispone inoltre di uno studio di architettura e progettazione interno, per proporre alla clientela le migliori soluzioni per il design coordinato tra infissi e arredo.
Innovazione ed evoluzione tecnologica sono da sempre un marchio di fabbrica di questa Impresa. Tutti i prodotti presentano la marcatura CE e sono
garantiti 15 anni, e anche l’attenzione alla sostenibilità è molto forte: viene impiegato esclusivamente legno certificato FSC e già da diversi anni sono stati installati degli impianti fotovoltaici per l’energia green.
Tutti questi traguardi sono stati raggiunti grazie al lavoro di squadra, della famiglia Molaro (oggi giunta alla terza generazione di Imprenditori), della famiglia Del Fabbro (socia dal 2007 dopo l’incorporazione della Del Fabbro Serramenti Srl) e di tutti i collaboratori. (SF)
Convenzione con Medicus Srl
SContiStiCa Sulle preStazioni del Centro mediCo poliSpeCialiStiCo
Confapi FVG ha stipulato una convenzione con Medicus Srl, centro medico polispecialistico con sede a Pasian di Prato (UD), anch’esso aderente all’Associazione.
SCONTISTICA
DEl 10%
Gli Imprenditori, i dipendenti e i loro familiari potranno accedere alle prestazioni del Centro con una scontistica del 10% applicata a:
- Cardiologia
- Dermatologia
- Dietologia
- Endocrinologia
- Fisiatria
- Fisioterapia
- Ginecologia
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Ortopedia
- Psicologia
- Radiodiagnostica
- Urologia
MEDICINA
DEllO SPORT
Inoltre, per quanto riguarda la Medicina dello Sport, saranno applicate le seguenti agevolazioni:
- Visita Medica Agonistica Under35: euro 50
- Visita Medica Agonistica Over35 Al Cicloergometro: euro 85
- Visita Medica Non Agonistica: euro 40
WElFARE AzIENDAlE
Agli Associati di Confapi FVG, Medicus Srl offre anche la possibilità di predisporre dei pacchetti ad hoc per il controllo della salute dei dipendenti, nell’ambito di eventuali attività di welfare aziendale.
ADESIONE
Per poter usufruire della convenzione, le Imprese interessate possono contattare la dott.ssa Susanna Fontana: tel. 0432.507377, email relazioniesterne@confapifvg.it
(SF)
Premio FVGreen 2025
preSentazione
dei progetti di SoStenibilità
entro il 25 luglio 2025
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 212/MM del 23 giugno 2025 per comunicare che l’’Assessorato alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione ha istituito il “Premio sostenibilità Friuli Venezia Giulia” in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla L.R. n. 4 del 17 febbraio 2023.
L’obiettivo del Premio è quello di riconoscere e diffondere l’impegno ambientale delle imprese, delle amministrazioni e del terzo settore della regione Friuli Venezia Giulia e offrire occasioni di confronto, visibilità e diffusione di buone pratiche territoriali.
1. ChI PUò PARTECIPARE
Al CONCORSO
Possono presentare il proprio progetto di sostenibilità:
a) imprese e start-up;
b) enti pubblici, consorzi, amministrazioni; c) terzo settore: scuole di ogni ordine e grado, rappresentanti del terzo settore, associazioni no profit.
I soggetti partecipanti devono avere sede legale in Friuli Venezia Giulia e le attività devono essere svolte nel territorio regionale. Ciascun partecipante può concorrere con una sola proposta.
2. PROGETTI AMMISSIbIlI
Sono ammessi solo i progetti o attività realizzati o in corso di realizzazione attinenti ai settori delle risorse idriche e dell’energia e del clima.
I progetti e interventi relativi al settore delle risorse idriche devono riguardare:
- la tutela, il risanamento e il recupero delle acque interne e marine e dei relativi habitat,
degli alvei e dei fondali, delle fasce costiere e spondali e delle zone umide;
- la gestione e il miglioramento delle reti di distribuzione dell’acqua, l’uso efficiente e il risparmio delle risorse idriche negli utilizzi agricoli, industriali e civili;
- i trattamenti di fitodepurazione di acque reflue, la depurazione avanzata con riutilizzo delle acque depurate e il recupero dei materiali derivanti dai processi di depurazione;
- la produzione di energia idroelettrica con tecniche a basso impatto ambientale.
I progetti e interventi relativi al settore energia e clima devono riguardare:
- impianti innovativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad es. impianti agro-voltaici di tipo avanzato, impianti per comunità energetiche rinnovabili, ecc.);
- il risparmio energetico (ad es. l’efficienza energetica degli edifici nelle imprese o negli edifici pubblici);
- la mobilità sostenibile a basse o nulle emissioni di gas serra e che migliorino anche la qualità dell’aria e la vivibilità delle aree urbane;
- l’adattamento al cambiamento climatico per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità rispetto agli eventi estremi, come le ondate di calore, i periodi prolungati di siccità e le piogge molto intense, ecc.).
3. PRESENTAzIONE DEI PROGETTI DI SOSTENIbIlITà
I progetti dovranno essere presentati compilando l’apposita scheda. La candidatura può considerarsi perfezionata una volta compilata in tutte le sue parti. I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. Al termine della compilazione, cliccando il tasto “invio”, la candidatura è formalmente presentata e non sarà più modificabile.
La candidatura va presentata entro il 25 luglio 2025.
I vincitori saranno selezionati e contattati indicativamente entro il 15 ottobre 2025.
4. CRITERI DI vAlUTAzIONE DEI PROGETTI
Le iniziative e i progetti realizzati o in corso di realizzazione saranno valutati sulla base di 4 criteri: - contenuti innovativi; - benefici ambientali prodotti; - altri benefici sociali e/o economici generati; - potenziali di diffusione e di replicabilità come buona pratica e/o buona tecnica.
L’iniziativa o il progetto riceverà, per ciascuno dei suddetti criteri, un punteggio; la somma dei punteggi ricevuti darà luogo alla classifica dei partecipanti, definita dalla Commissione del Premio. Saranno resi noti solo i vincitori.
5. PREMIAzIONE
Sulla base del punteggio conseguito verranno
scelti 6 progetti vincitori, uno per ciascun settore e tipologia di beneficiario.
È prevista la premiazione anche dei secondi e terzi classificati che riceveranno un “Riconoscimento di sostenibilità della Regione Friuli Venezia Giulia”.
La premiazione si terrà il giorno
8 novembre 2025, ore 20.00,
presso il Teatro Verdi di Trieste.
Nel rinviare al Regolamento per ulteriori dettagli, l’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento. (MM)
Scadenze aziendali del mese di luglio 2025
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
il Calendario delle SCadenze per il meSe di luglio 2025
MARTEDì 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
MERCOlEDì 16
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
lUNEDì 21
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche soggette agli ISA.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone soggette agli ISA.
vENERDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-
TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI -
Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2025. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
MERCOlEDì 30
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, non soggette agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone non soggette agli ISA, con la maggiorazione dello 0,40%.
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2025 per i soggetti ISA. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando
la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.
STUDI DI SETTORE – Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%.
GIOvEDì 31
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires non soggetti agli ISA, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2024 beneficiando della proroga di 180 giorni.
RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA – Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2025.
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2025.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del trimestre precedente e del mese precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.