Apinforma 9-2025

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numero 9 15 maggio 2025

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Camera di Commercio Venezia Giulia

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Dichiarazione Iva

Come rimediare ad errori e omiSSioni

PREMESSA

Il 30 aprile scorso è scaduto il termine per inviare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione Iva relativa al 2024. L’obbligo riguardava tutti i soggetti passivi, anche in assenza di operazioni imponibili.

Le dichiarazioni annuali devono essere trasmesse telematicamente e l’invio si considera tempestivo se il file viene accettato dal sistema. A questo proposito sono considerate tempestive le dichiarazioni presentate entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro 5 giorni successivi lo scarto.

Può comunque capitare che la dichiarazione sia trasmessa in ritardo, omessa o infedele. Per ciascuna di queste violazioni sono previste specifiche sanzioni e rimedi.

IL NUOVO REGIME SANzIONATORIO

Prima di entrare nel merito dei rimedi previsti per le diverse violazioni è opportuno ricordare che il D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 ha modificato il regime sanzionatorio rendendolo più favorevole. La norma però, in deroga al principio di retroattività della legge più favorevole, ha espressamente previsto che le nuove sanzioni si rendono applicabili solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle commesse in precedenza, si devono invece applicare le vecchie sanzioni. Per il 2023 in realtà ci sarebbe l’eccezione riguardante la possibilità riconosciuta agli eredi di adempiere agli obblighi entro sei mesi dal decesso del contribuente. Così la violazione commessa con riferimento alla dichiarazione annuale 2023 potrebbe essersi concretizzata dopo il 1° settembre 2024, rimanendo in questo modo assoggettata al nuovo regime sanzionatorio.

DIChIARAzIONI TARDIVE

Nel caso in cui la dichiarazione risulti trasmessa oltre la scadenza del 30 aprile 2025 ma entro i novanta giorni successivi, la stessa non è considerata omessa ma tardiva. I contribuenti hanno quindi la possibilità di presentarla entro il 29 luglio 2025. In questi casi la sanzione prevista dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 471/97 è di 250 euro, anche nel caso non siano dovute imposte. Questa sanzione andrà aggiunta quella per l’eventuale omesso o carente versamento dell’imposta.

La violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del D. Lgs 472/97 versando una sanzione ridotta a 1/10 di quella ordinaria, quindi versando l’importo di 25 euro utilizzando il codice tributo 8911. Qualora anche l’imposta sia versata in ritardo, la stessa potrà essere sanata applicando alla sanzione ordinaria del 30% le riduzioni previste dall’art. 13 citato.

DIChIARAzIONI OMESSE

Decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione si considera omessa, tale violazione è punita con la sanzione del 120% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro.

La dichiarazione inviata oltre il termine di novanta giorni, ancorché considerata omessa è utilizzabile per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e in essa indicata. Se la dichiarazione viene comunque trasmessa dopo i 90 giorni ed entro il termine dell’azione di accertamento e in assenza di qualsiasi attività di accertamento da parte dell’Ufficio, si rende applicabile la sanzione del 75% dell’imposta dovuta o, in assenza di imposte dovute, quella di 250 euro. Si segnala che dopo i 90 giorni l’omissione non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso.

La sanzione è calcolata in base all’imposta dovuta calcolata sottraendo dall’ammontare dell’Iva a debito:

- tutti i versamenti effettuati e relativi al periodo d’imposta;

- il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso;

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- l’imposta detraibile risultante dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 in merito al riconoscimento del credito relativo ad una dichiarazione presentata dopo i 90 giorni, quindi legalmente omessa, ha riconosciuto al contribuente la possibilità di presentare istanza di rimborso.

L’Agenzia in occasione del Forum fiscale 2025 in merito al caso della dichiarazione omessa con versamenti regolarmente effettuati, ha riconosciuto l’applicazione della sanzione fissa di 250 euro solo nel caso in cui tale versamento sia effettuato entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Oltre tale termine, anche in presenza di versamenti regolari la sanzione prevista per l’omissione è quella proporzionale vista in apertura del 120%.

DIChIARAzIONI

INTEGRATIVE

Dopo la scadenza del termine è possibile rettificare o modificare i dati di una dichiarazione trasmessa presentandone una nuova compilata in ogni sua parte. Tale possibilità interessa sia le dichiarazioni a favore del contribuente sia quelle a sfavore, importante che siano trasmesse entro i termini di scadenza previsti per l’accertamento, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La disciplina delle dichiarazioni integrative è contenuta nei commi da 6 – bis a 6 – quater dell’art. 8 del DPR 322/1998 e prevede l’utilizzo dei modelli approvati per il corrispondente periodo d’imposta.

La dichiarazione integrativa sul frontespizio deve riportare il codice 2 se presentata a seguito di comunicazione dell’amministrazione finanziaria o il codice 1 negli altri casi.

La dichiarazione integrativa può essere presentata solo in presenza di una dichiarazione validamente trasmessa, anche con ritardo non superiore a 90 giorni.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82 del 2020 ha distinto due ipotesi la dichiarazione a favore e quella a sfavore.

Dichiarazione integrativa a favore

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere trasmessa senza versare sanzioni, se però, la stessa pur chiudendo con un saldo a favore presenti anche l’integrazione di elementi a sfavore, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 115 del 17 aprile 2025 ha previsto

che la dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzata per recuperare l’Iva non detratta nel periodo di competenza, solo se le sottostanti fatture di acquisto sono state registrate nei termini di legge, ovvero in quelli ordinari. In assenza di registrazione l’imposta non detratta nell’esercizio di competenza non è recuperabile con la dichiarazione integrativa. Questa rigida posizione dell’amministrazione finanziaria, non è supportata dalla normativa interna e probabilmente contrasta anche con quella comunitaria.

Con la dichiarazione integrativa è possibile rimediare, senza sanzioni, all’omessa apposizione del visto di conformità nella dichiarazione originaria per accedere alla compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro.

La presentazione di una dichiarazione integrativa proroga i termini per l’accertamento limitatamente però agli elementi oggetto di integrazione.

Dichiarazione integrativa a sfavore entro 90 giorni

La nuova lettera a – bis dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 ha previsto una specifica sanatoria per le dichiarazioni integrative a sfavore presentate entro 90 giorni. Per la loro regolarizzazione è previsto il versamento della sanzione ridotta a 1/9, prendendo a base quella prevista per la dichiarazione inesatta da 250 a 2.000 euro. Se però dalla dichiarazione integrativa emergere un maggior versamento o un minor credito sarà necessario regolarizzare anche tale violazione.

Dichiarazione integrativa a sfavore oltre 90 giorni

La regolarizzazione delle dichiarazioni integrative a sfavore presentate oltre i 90 giorni prevede l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione che assorbe quella prevista per l’eventuale compensazione indebita. In questi casi sull’ammontare dell’imposta dovuta si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. Se non è dovuta imposta, la sanzione è di 150 euro. La sanzione del 50% è aumentata dalla metà al doppio qualora siano state utilizzate fatture o altra documentazione falsa, utilizzati altri artifici, raggiri, condotte simulate o fraudolente. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni relative al ravvedimento operoso, se la regolarizzazione interviene entro il termine di trasmissione della dichiarazione dell’anno successivo la sanzione è ridotta a 1/8.

RAVVEDIMENTO

Il nuovo assetto sanzionatorio, inserito a seguito

dell’introduzione, nel comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97, della lettera a – bis), prevede una contraddizione.

Da un lato il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare la violazione versando 1/10 della sanzione minima di 250 euro.

Dall’altro il contribuente che dopo aver presentato la dichiarazione nei termini ordinari la corregge nei 90 giorni successivi, può regolarizzare al maggior costo di 1/9.

Dal punto di vista equitativo il secondo caso dovrebbe avere una sanzione inferiore visto che il contribuente ha assunto un comportamento più diligente presentando comunque nei termini ordinari una dichiarazione che solo successivamente viene corretta.

IL CREDITO

DELLE INTEGRATIVE

A FAVORE

L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione

integrativa a favore, derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale;

- utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie;

- richiesto a rimborso se sussistono i requisiti.

È tuttavia necessario che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione annuale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il relativo credito può essere:

- chiesto a rimborso se esistono i requisiti;

- utilizzato in compensazione per eseguire i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

(Pz)

Il concordato preventivo biennale

le novità previSte

per il biennio 2025 - 2026

INqUADRAMENTO GENERALE

Con il concordato preventivo biennale CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo hanno la possibilità di concordare preventivamente con l’amministrazione finanziaria i redditi e i valori della produzione netta per i due anni successivi al fine di predeterminare le imposte dovute.

La procedura, prevista dal D. Lgs. 13/2024, prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta al contribuente con validità di due anni che il contribuente può accettare o meno.

Per il contribuente il vantaggio è costituito dalla predefinizione del carico impositivo per due anni e anche della possibilità di applicare un’imposta sostitutiva fissa per la parte che eccede quello del periodo precedente.

Possono accedere a questo regime i soggetti Irpef e Ires per i quali è prevista l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA).

La procedura prevede che entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un software attraverso il quale viene elaborata la proposta di concordato, anche sulla base di dati che devono essere indicati dal contribuente. Il contribuente utilizza il software per ottenere la proposta di concordato dall’Agenzia. Lo stesso software viene poi utilizzato per accettare o meno la proposta.

La proposta dell’Agenzia si limita ad individuare il reddito relativo alla gestione ordinaria senza considerare le poste straordinarie, poste che però il contribuente dovrà considerare per la determinazione del reddito complessivo.

Al contribuente è data la facoltà di aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio o entro il 7° mese successivo alla chiusura dell’esercizio per le società di capitali. Si ricorda che per il primo

biennio di validità del CBP 2024 – 2025, con successive proroghe il termine ultimo è stato posticipato al 12 dicembre 2024.

Per l’accettazione della proposta è disponibile uno specifico software che oltre a consentire il calcolo del proprio indice sintetico di affidabilità (Isa), prevede anche l’accettazione della proposta.

LE NOVITà

2025 – 2026

Con il D. Lgs. n. 108/2024 correttivo della Riforma fiscale sono state apportate alcune modifiche all’applicazione del CPB, che riguardano:

- i termini di adesione della proposta;

- l’eliminazione dell’adesione per i contribuenti forfettari;

- l’introduzione di nuove cause di esclusione cessazione del concordato;

- la modifica delle modalità di applicazione della Flat tax;

- l’interpretazione autentica per le operazioni straordinarie.

I TERMINI DI ADESIONE

ALLA

PROPOSTA

Con riferimento ai termini per l’adesione alla proposta, è stato ricordato che entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione i programmi informatici utili all’acquisizione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato. Quest’anno il termine è stato prorogato al 30 aprile dal decreto Milleproroghe. Ricordiamo che l’elaborazione della proposta dell’amministrazione finanziaria considera anche informazioni provenienti da sue banche dati.

L’articolo 10 del decreto correttivo ha differito al 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, il termine di adesione della proposta. Riassumendo, dal 30 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l’elaborazione della proposta, dallo stesso termine il contribuente compila il quadro P, la proposta emerge dal calcolo effettuato con il software CPB integrato nella procedura ISA. Entro il 30 settembre il contribuente accetta la proposta di concordato.

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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 9 aprile 2025 ha approvato il modello utilizzabile per la proposta di CPB 2025 - 2026 che potrà essere inviato unitamente alla dichiarazione dei redditi o in forma autonoma.

Sempre l’Agenzia con provvedimento del 24 aprile 2025 ha definito le specifiche tecniche per l’adesione al CPB 2025 - 2026, confermando la possibilità di invio dell’adesione con la dichiarazione dei redditi e a questo fine inserendo nel frontespizio del modello Redditi la nuova casella “Comunicazione CPB”.

Entro il 30 settembre l’adesione potrà essere effettuata o con la dichiarazione dei redditi o in forma autonoma inviando il Frontespizio del modello Redditi indicando nella casella di cui sopra il codice “1”.

ESCLUSIONE FORFETTARI

A partire dal periodo d’imposta 2025 i titolari di partita Iva in regime forfettario non possono più accedere al CPB. I contribuenti che hanno aderito nel 2024 continueranno a beneficiarne del regime per quel anno senza subire variazioni.

NUOVE CAUSE

DI ESCLUSIONE

CESSAzIONE

Sono state introdotte delle restrizioni per i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo a titolo personale e, allo stesso tempo, fanno parte di studi associati, società tra professionisti o società tra avvocati. Le nuove regole prevedono che un professionista può accedere al CPB solo se vi accede anche l’entità professionale di cui è membro. Allo stesso modo la mancata partecipazione di uno o più membri comporta l’esclusione dell’intera struttura professionale dal regime del concordato. In pratica quindi l’adesione deve avvenire congiuntamente sia a livello individuale che collettivo al fine di evitare distorsioni nell’applicazione delle regole fiscali.

REGIME OPzIONALE

DELLA FLAT TAx

INCREMENTALE

Introdotto un regime opzionale di imposizione so-

stitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il nuovo articolo 20-bis del Dlgs. n. 13/2024 prevede che per i periodi d’imposta oggetto di concordato, coloro che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito eccedente rispetto a quello del periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta e rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del predetto decreto, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando le seguenti tre aliquote:

a) del 10% se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; b) del 12% se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15% se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. Queste aliquote sono applicabili nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro.

OPERAzIONI

STRAORDINARIE

Nelle operazioni di conferimento che possono comportare l’esclusione o la decadenza dal CPB, con una interpretazione autentica della norma il legislatore ha chiarito che il termine “conferimento” contenuto negli artt. 11, comma 1, lettera b –quater) e 21, comma 1, lettera b – ter) del D. Lgs. n. 13 del 2024, deve essere inteso esclusivamente come il trasferimento di una intera azienda o di un suo ramo. Il chiarimento consente ora di affermare che solo in presenza di conferimenti di aziende o di rami di aziende si esce dal CPB, a prescindere dal valore o dalla dimensione della parte di azienda trasferita.

Ne consegue che il conferimento di liquidità, crediti o partecipazioni non costituisce una causa di decadenza, consentendo alle imprese di effettuare operazioni finanziarie di questo tipo senza perdere i benefici del CPB.

(Pz)

Il rating di legalità

Strumento per miSurare

i prinCipi etiCi aziendali

PREMESSA

Il Rating di legalità è stato istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 e dal conseguente regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), e appartiene alla famiglia degli indici etici introdotti in Italia, a partire dal 2012. Lo scopo è quello di riconoscere e promuovere l’adozione di comportamenti legali, etici e trasparenti da parte delle imprese, oltrepassando gli obblighi di legge e migliorarne l’impatto sulla società e sull’ambiente. L’attribuzione del rating richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandole, una gestione trasparente, etica e virtuosa. Le imprese in possesso del rating di legalità possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato.

COS’è

Il rating di legalità è una sorta di indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità delle imprese che, oltre a migliorarne la reputazione, facilita i rapporti in occasione di concessione di finanziamenti da parte della P.A. e migliora i rapporti con le banche ai fini di una riduzione delle istruttorie e dei costi.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;

- fatturato minimo di 2.000.000 di euro nell’esercizio precedente a quello della domanda; - iscrizione nel Registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; - rispetto di specifici requisiti richiesti dal Regolamento.

Il rating di legalità viene riconosciuto attraverso l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un

minimo di una e un massimo di tre “stelle”, che costituisce un indicatore sintetico del rispetto degli standard di legalità ed etici.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base di una stella qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il punteggio base può essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa dimostra di possedere tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stelle.

Si segnala che il numero delle imprese in possesso del rating di legalità è in continuo aumento, si è passati dalle 12.313 del 2023 alle 14.580 del 2024 con un incremento di quasi il 20%.

COME RIChIEDERLO

Il rating di legalità può essere richiesto su base volontaria dalle imprese utilizzando la piattaforma (WebRating) realizzata da AGCM. La registrazione alla piattaforma consente di compilare la domanda in modo rapido e guidato per ogni singolo passaggio. La procedura permette anche di stampare copia del modello ancora prima di compilarlo in modo da individuare tutte le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere. Prevista inoltre la possibilità di compilare la domanda in più momenti, grazie alla possibilità di salvare i dati, nonché l’attivazione selettiva delle sezioni da compilare.

Dopo l’invio della richiesta il rating viene riconosciuto entro 60 giorni ed ha validità di due anni, ed è rinnovabile su richiesta.

Il riconoscimento del rating di legalità non comporta alcun costo per il richiedente, è quindi gratuito.

IL SISTEMA DEI PUNTEGGI

Il punteggio minimo (una stella), per ottenere il punteggio minimo di una stella l’impresa deve dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, ammini-

stratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione o cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. L’impresa ancora non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dalla responsabilità penale delle società (ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà neppure avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà poi dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

L’impresa dovrà infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

I PUNTEGGI SUPERIORI (DUE E TRE STELLE)

Il Regolamento prevede che, rispettando tutti i sottostanti ulteriori requisiti, l’impresa può ricevere tre stelle e con l’osservanza di almeno 6 due stelle.

I requisiti da raggiungere sono:

- rispettare i contenuti dei protocolli di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e a livello locale, dalle Prefetture;

- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per tutte le transazioni finanziarie;

- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;

- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (le imprese associate a CONFAPI FVG possono attestare questo requisito perché l’Associazione opera secondo un sistema integrato Qualità-Etico Sociale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e SA 8000. L’iscrizione all’Associazione e la sottoscrizione del Codice Etico portano in dote alle Associate questo codice);

- aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Si terrà conto anche della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di reati previsti dal regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.

(Pz)

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Credito d’imposta

Industria 4.0

approvato il nuovo modello di ComuniCazione

PREMESSA

La legge di bilancio per l’anno in corso ha modificato in più parti la disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge n. 178 del 2020. La prima modifica ha riguardato l’abrogazione del beneficio per i beni immateriali compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016. Con riferimento ai beni materiali di cui all’allegato A, il beneficio è stato confermato per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo

ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto di almeno il 20%.

È stato poi fissato un limite di risorse disponibili per il beneficio quantificato in 2.200 milioni di euro.

Per evitare di superare detto limite è stato previsto l’invio telematico al Ministero delle imprese e del made in Italy di comunicazioni riguardanti l’investimento preventivato e il relativo credito d’imposta maturato.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, ha definito le regole per l’invio della comunicazione e il relativo modello. Un successivo decreto individuerà il termine per l’invio del modello al GSE.

CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

La griglia del beneficio Industria 4.0 può essere riassunta nella tabella che segue.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A allegata alla Finanziaria 2017:

- effettuati fino al 31 dicembre 2024 o con ordine e acconto del 20% entro la stessa data ed eseguiti successivamente non è stato previsto alcun limite di spesa;

- effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto di almeno il 20%, il credi -

to è riconosciuto nel limite dei 2.200 milioni citati.

LE COMUNICAzIONI

Anche per gli investimenti dell’anno in corso, similmente a quanto previsto per i crediti legati alla Transizione 5.0 è necessario adempiere ad alcuni oneri comunicativi.

Più in particolare per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o prenotati entro quest’ultima data con accettazione del contratto e versamento dell’acconto del 20% ed

effettuati entro il 30 giugno 2026, si devono trasmettere 3 comunicazioni.

1. Comunicazione preventiva da trasmettere entro il 31 gennaio 2026 – contiene le informazioni relative al beneficiario, all’investimento nonché al credito d’imposta prenotato.

2. Comunicazione acconto da trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione precedente –contiene l’indicazione della data del pagamento dell’acconto del 20% dell’investimento.

3. Comunicazione consuntiva da inviare a investimento completato entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti completati nel 2025 o entro il 31 luglio 2026 per quelli ultimati entro il 30 giugno 2026.

Si ricorda che ai fini della prenotazione delle risorse disponibili rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva. È quindi consigliabile inviare la prima comunicazione il prima possibile. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta, della quale il provvedimento disciplina le modalità.

COMUNICAzIONI

GIà INVIATE

CON IL VECChIO MODELLO

Nell’attesa dell’adozione del nuovo modello di comunicazione, le imprese possono aver comunicato gli investimenti effettuati nei primi mesi del 2025 usando il modello di cui al D.M. 24 aprile 2024, utilizzabile per le comunicazioni preventive e di completamento degli investimenti effettuati nel 2024 o per la comunicazione di completamento di quelli riferiti al 2023. Il decreto del 15 marzo 2025 in esame chiarisce che se a tale data sia già stata inviata la comunicazione preventiva o di completamento con il vecchio modello, ai fini della prenotazione del credito rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione però, che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo modello, sia inviato:

- un nuovo modello di comunicazione in via preventiva (per quelle che lo hanno già inviato con il vecchio modello);

- un nuovo modello di comunicazione di completamento, indicando la data di versamento dell’acconto del 20%, per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno inviato la comunicazione di completamento con il vecchio modello. Le imprese che inviano il nuovo modello di comunicazione preventiva sono tenute ad inviare anche le comunicazioni acconto, entro i 30 giorni successivi nonché quella di completamento.

Se l’invio della comunicazione acconto sia successiva ai 30 giorni, per la prenotazione del credito si deve fare riferimento all’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione.

In pratica si perde la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa.

INVESTIMENTI ULTIMATI

O PRENOTATI NEL 2024

Per gli investimenti del 2024 o prenotati nello stesso anno, vale a dire con accettazione dell’ordine e pagamento dell’acconto, ma consegnati nel 2025, si rendono applicabili le disposizioni del D.M. 24 aprile 2025, e conseguentemente non è richiesto il rispetto del nuovo meccanismo di prenotazione.

Per questi investimenti l’impresa doveva o deve inviare al GSE i modelli approvati con il D.M. 24 aprile 2024:

- una comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti programmati e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;

- una comunicazione consuntiva (ex post) investimento completato ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta.

Più precisamente per gli investimenti effettuati:

- dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 si doveva presentare esclusivamente la comunicazione consuntiva;

- per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 si deve presentare sia la comunicazione preventiva che quella consuntiva.

Qualora al 31 dicembre 2024 sia stata inviata una comunicazione preventiva per investimenti ultimati successivamente, ma entro la predetta data non sia stato versato l’acconto del 20%, si rende applicabile la nuova disciplina con l’obbligo di invio delle citate 3 nuove comunicazioni.

Il nuovo modello di comunicazione di cui al D.M. 15 maggio 2025 è quindi utilizzabile:

- dai soggetti che hanno già comunicato gli investimenti 2025 utilizzando il vecchio modello;

- dai soggetti che comunicano gli investimenti 2025 per la prima volta.

CREDITO D’IMPOSTA PRENOTATO E UTILIzzAzIONE

Per il credito d’imposta per il quale il legislatore ha previsto un limite di risorse, lo stesso è soggetto alla nuova disciplina della prenotazione. Il credito d’imposta prenotato rappresenta il credito massimo usufruibile in compensazione mentre quello effettivamente utilizzabile è determinato in

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(PD)

base al minor valore tra i crediti comunicati dalle imprese.

Al momento dell’invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione contenente anche l’ammontare del credito comunicato.

Il Ministero delle imprese e del made in ItalyMIMIT, invia all’Agenzia delle Entrate entro il 5° giorno lavorativo successivo di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione in base all’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’indicazione anche del credito d’imposta utilizzabile in compensazione sulla base delle comunicazioni di completamento. Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 10° giorno del mese successivo a quello

della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate. Al raggiungimento del limite di spesa il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, e sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione del bene al sistema aziendale. Il momento di effettuazione dell’investimento rileva infatti ai fini della spettanza del credito mentre l’interconnessione riconosce l’utilizzo effettivo del credito.

(Pz)

Concorso PMI Welfare Manager 2025

premi alle pmi per progetti di eCCellenza

nei Settori SoStenibilità e digitalizzazione

Facciamo seguito alle circolari associative n. 176/ MM del 22 maggio 2025 e n. 61/MM del 13 febbraio 2025, per ricordare che il Fondo PMI Welfare Manager ha rinnovato, per il 2025, il bando che premia con un contributo economico le PMI che abbiano eseguito, negli ultimi 3 anni, progetti nei settori della sostenibilità e/o digitalizzazione con un evidente e concreto impatto ambientale/ sociale e/o nell’attività aziendale. Presupposto per partecipare al concorso è l’iscrizione al Fondo PMI Welfare Manager, con versamenti regolari. I premi in palio sono 10, ciascuno di euro 5.000. La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere inviate a: PMI Welfare

Manager – Premio “Eccellenza nelle PMI” presso la sede di Roma, Via Nazionale n. 66, c.a.p. 00184 o via e-mail all’indirizzo: iniziative@pmiwfm.it, indicando nell’oggetto “Premio Eccellenza nelle PMI”

entro il 30 giugno 2025.

L’assegnazione dei premi è determinata con giudizio insindacabile e inappellabile da una commissione giudicatrice composta da un rappresentante del Fondo PMI Welfare Manager, un rappresentante di CONFAPI nazionale, un rappresentante di Federmanager e un esperto in materia di sostenibilità e digitalizzazione designato dal Presidente del Fondo.

La premiazione si terrà nel mese di ottobre 2025. Per ulteriori informazioni consultare il sito di PMI Welfare Manager al seguente link.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(MM)

Avviso ISI

Inail 2024

pubbliCate le regole teCniChe

Sul funzionamento

dello Sportello informatiCo

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari (prot. n. 176/MM del 22 maggio 2025, n. 128/MM dell’8 aprile 2025, n. 41/MM del 31 gennaio 2025 e n. 434/MM del 19 dicembre 2024) sull’Avviso pubblico ISI INAIL 2024, per comunicare che il 14 maggio 2025 sono state pubblicate, sul sito dell’Inail, le Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informativo – Click Day, recanti le istruzioni sul funzionamento dello

sportello informatico e le modalità di comportamento che devono essere tenute dai partecipanti con particolare riguardo alla fase di avvio della domanda online ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico ISI 2024. Tali regole non si applicano alle imprese rientranti negli elenchi no click day (in sigla “elenchi NCD”), di cui all’art. 14.1 del bando, a cui non è richiesto l’invio della domanda tramite sportello informatico.

Come di consueto, il calendario delle scadenze della procedura informatica, disponibile anche sul sito dell’Inail, è in continuo aggiornamento. Lo riportiamo per comodità con le date rese note ad oggi.

Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

CALENDARIO SCADENzE

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day

Pubblicazione Tabella temporale

Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

14 aprile 2025

30 maggio 2025, ore 18.00

14 maggio 2025

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) In aggiornamento

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

In aggiornamento

Caricamento documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda) In aggiornamento

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento

Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD In aggiornamento

CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione

proCedimento diSCiplinare e riChieSta dei danni. obbligo

ComuniCazione alle oo.SS. delle aSSiCurazioni Stipulate

Con riferimento all’Accordo di rinnovo del CCNL del 6 dicembre 2024, (vedi Circolari CONFAPI FVG prot. n. 173/EI del 21 maggio 2025, n. 72/EI del 20 febbraio 2025 e n. 412/EI del 9 dicembre 2024, che qui si richiamano), si ricorda alle Imprese del settore la necessità prevista dal nuovo testo dell’art. 32 del CCNL di procedere a una comunicazione alle OO.SS. e RSA/RSU, ove presenti, relativa alle assicurazioni stipulate per i propri mezzi.

Con il rinnovo del CCNL viene infatti introdotta la nuova previsione, quale condizione per un valido provvedimento disciplinare e conseguente richiesta di danni, in base alla quale l’impresa dovrà annualmente comunicare alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il c.c.n.l., indicando il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto.

Il mancato rispetto di questo obbligo renderà

nullo il provvedimento disciplinare e di conseguenza la richiesta di danni.

Resta quindi in capo a ciascuna impresa l’onere di comunicare annualmente alle RSA/RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL:

a) il tipo di assicurazione stipulata (ad esempio RC Auto, RC Terzi, RC Professionale); b) i relativi importi delle franchigie per danni; c) eventuali clausole di contratto (ad esempio KASKO).

Si invitano pertanto, per tali fini, le imprese ad effettuare tempestivamente detta comunicazione via PEC alle RSA/RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali stipulanti il CCNL (FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI) al fine di non correre il rischio di vedersi considerare nullo il provvedimento disciplinare attuato e la relativa richiesta danni.

Si ricorda che la comunicazione alle OO.SS. potrà essere effettuata anche per il nostro tramite; a tal fine rimaniamo a disposizione, sarà sufficiente comunicarci alla email: lavoro@confapifvg.it i dati relativi alle assicurazioni stipulate come indicato alle lettere a), b) e c) della presente circolare.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

(EI)

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2025

(C)

Rinnovo delle patenti per l’impiego di gas tossici

- la patente di abilitazione in originale;

vanno reviSionate

le patenti rilaSCiate nel 2020

L’ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli

Centrale ci comunica che in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2025 si dispone la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. L’impiego dei gas tossici in Italia è regolamentato dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che stabilisce l’obbligo di possedere una patente di abilitazione per le operazioni relative all’uso di tali sostanze. L’articolo 35 del medesimo decreto prevede la revisione periodica quinquennale delle patenti di abilitazione.

DOCUMENTAzIONE

E TEMPISTIChE

I titolari di patenti soggette a revisione devono presentare alla Prefettura competente la seguente documentazione:

- certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta morale e politica, entrambi di data non anteriore a due mesi;

- certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario comunale o da un medico militare, con firma legalizzata e di data non anteriore a un mese, attestante l’idoneità fisica e psichica del richiedente.

La mancata presentazione della domanda di revisione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della patente, salvo comprovati motivi giustificativi.

OBBLIGhI

E SANzIONI

Si ricorda che le aziende che impiegano gas tossici devono assicurarsi che i propri dipendenti siano in possesso di una patente di abilitazione valida e aggiornata. L’utilizzo di gas tossici senza una patente valida espone sia il lavoratore che il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali. È pertanto fondamentale monitorare le scadenze delle patenti e avviare per tempo le procedure di revisione.

(CSC)

Sottoscritto l’Accordo Stato Regioni sulla formazione

Si attende la pubbliCazione

Sulla gazzetta uffiCiale

Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’Accordo StatoRegioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa prevede: la rivisitazione, la modifica e l’accorpamento degli accordi attuativi del Testo Unico Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), l’aggiornamento dell’allegato XIV dello stesso testo (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori), l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo, ivi compresi i datori di lavoro, le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Il nuovo accordo disciplina la durata minima del

corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.

Vengono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo.

Si segnala, altresì, una specifica disposizione relativa al comparto delle costruzioni per il corso lavoratori: i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

La validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata all’accordo sindacale tra le parti firmatarie del CCNL.

(C)

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Lo strumento regionale per il recupero e il riuso degli immobili

la regione prevede di Stanziare

50 milioni di euro per la rigenerazione degli edifiCi e l’effiCientamento energetiCo

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad un’audizione con la IV Commissione della Regione FVG in merito al disegno di legge n. 36, “Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato”, d’iniziativa della Giunta regionale.

DESCRIzIONE

DEL PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge n. 36 prevede un sistema di misure contributive a sostegno della riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente nel rispetto dei principi enucleati dalla Direttiva (UE) 2024/1275 del 24 aprile 2024 in materia di miglioramento della prestazione energetica degli edifici e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli immobili. In particolare, il disegno di legge mira a promuovere azioni volte all’autosostenibilità energetica derivata dall’uso integrato di fonti rinnovabili, alla sicurezza sismica, nonché alla riqualificazione degli immobili privati esistenti e alla rigenerazione urbana intese quali strategie alternative al nuovo consumo di suolo.

La promozione e il sostegno di tali azioni verranno perseguiti attraverso l’emanazione di appositi bandi per i quali il disegno di legge n. 36 costituirà la cornice normativa di riferimento. Nello specifico, le disposizioni prevedono l’erogazione di contributi per il sostegno a interventi su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, distinguendo due tipologie di intervento.

MANUTENzIONE

STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAzIONE

In primo luogo, si prevede l’erogazione di contri-

buti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come disciplinati dall’articolo 4 del Codice regionale dell’edilizia (LR 19/2009). In questo caso, il disegno di legge prevede che i contributi siano concessi con procedimento a graduatoria per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute. Si prevede comunque che il contributo sia erogato, su richiesta, in via anticipata a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando. Si promuovono iniziative che hanno come obiettivo l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, escludendo il sostegno ad interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti, allo scopo di contribuire alla riduzione del consumo di suolo.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Secondariamente, si prevede l’erogazione di contributi per interventi relativi a lavori di efficientamento energetico, individuati nei bandi, che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. In questo caso, il disegno di legge prevede che i contributi siano concessi con procedimento a sportello ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte di spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale equivalente e dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. Il disegno di legge prevede un’eccezione a tale regola di concessione ed erogazione: infatti, per i soggetti aventi un reddito con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro il contributo sarà concesso ed erogato su richiesta, in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

Con DDL vengono adottate misure di sostegno finalizzate alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato, in linea con i principi della Direttiva Europea 2024/1275 del 24 aprile 2024. In particolare, la Regione vuole promuovere l’efficientamento energetico e interventi finalizzati all’auto-sostenibilità energetica derivata dall’uso integrato di fonti rinnovabili, la sicurezza sismica,

la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare privato esistente.

BENEFICIARI

Con riguardo ai beneficiari, indipendentemente dalla tipologia di intervento, il disegno di legge stabilisce che possano accedere ai contributi persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le imprese e i professionisti, per interventi da realizzarsi su edifici situati nel territorio regionale per i quali i beneficiari si configurano come proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione.

BANDI

Il DDL rappresenta la cornice normativa per la successiva emissione di bandi che saranno approvati dalla Giunta Regionale. I bandi individueranno, tra l’altro, le condizioni e i requisiti per l’accesso, la tipologia dei beneficiari e degli interventi, gli importi di incentivo concessi, i criteri di premialità nonché la tipologia di procedimento, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l’accesso all’incentivo, per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell’incentivo. Inoltre, nel caso di procedimento a graduatoria, i bandi potranno prevedere misure incentivanti o criteri premiali per:

- soggetti in condizione di povertà energetica o debolezza sociale ed economica;

- soggetti giovani o che intendono formare un nuovo nucleo familiare;

- edifici situati in territorio montano;

- realizzazione di unità immobiliari che possano favorire l’insediamento di servizi di prossimità e attività di vicinato;

- edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate e aree soggette ad interventi edilizi convenzionati,

- edifici aventi bassa prestazione energetica.

OBBLIGhI

DEI BENEFICIARI

Considerato che le iniziative sostenute sono finalizzate a riqualificare il patrimonio immobiliare, ma anche a rivitalizzare le aree urbane in cui si trovano i cittadini della nostra Regione, ai beneficiari sono imposti alcuni obblighi, che tendono ad evitare che gli immobili, una volta recuperati, restino inutilizzati: le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A8 o A11, sono vincolate a mantenere la residenza per tre anni in uno degli immobili oggetto di intervento; i professionisti che effettuano lavori su immobili da destinare ad ufficio devono collocarvi la sede della propria attività e conservarla per tre anni; le imprese sono tenute a mantenere almeno la sede o un’unità operativa in Regione, per il medesimo periodo di tempo.

CUMULATIVITà

DEI CONTRIBUTI

I contributi sono cumulabili con le detrazioni fiscali nel limite della spesa rimasta a carico: la fruizione di detrazioni fiscali incide quindi sulla base di calcolo del contributo spettante, con il medesimo meccanismo previsto dalla normativa nazionale.

CONCLUSIONI

Il DDL 36 è una Legge Quadro e avrà piena attuazione solo con i successivi provvedimenti. In audizione si è anticipato che ci saranno due linee di finanziamento per un totale di 50 milioni di euro: 30 milioni per manutenzioni straordinarie, restauri e ristrutturazioni con contributi assegnati tramite graduatoria e 20 milioni per interventi di efficientamento energetico gestiti con procedura a sportello, riprendendo i meccanismi del bando sul fotovoltaico.

(CSC)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

FILIERA

DELLE COSTRUzIONI

ALLA BIENNALE

DI VENEzIA

La Filiera delle Costruzioni partecipa alla 19a Mostra Internazionale di Architettura de La Biennale di Venezia.

Le Associazioni Imprenditoriali, tra le quali Confapi Aniem rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano, e le Organizzazioni Sindacali intervengono nell’ambito di “Construction Futures”, progetto articolato e occasione di confronto con il mondo della ricerca, grazie alla collaborazione con alcuni prestigiosi atenei internazionali e con il contesto ampio e interdisciplinare della cultura. Un laboratorio aperto, un’occasione per iniziare a ridefinire l’intero settore delle costruzioni, affinché lavoratori e industria non siano solo pronti al cambiamento, ma ne siano protagonisti, e siano pronte nell’utilizzo di tecnologie avanzate, ponendo al centro innovazione e sostenibilità, formazione e sicurezza, lavoro e crescita, regolarità e legalità.

Un percorso iniziato lo scorso gennaio con la campagna di comunicazione “Noi che veniamo da lontano”, incentrata sullo spot di e con Luca Zingaretti, che ha espresso il tratto genetico del settore tra storia, tradizione e progresso. Proprio in questa visione si inserisce la partecipazione della Filiera a Construction Futures di Carlo Ratti. Tutte le organizzazioni datoriali e sindacali che animano la Filiera sono convinte, infatti, che l’intelligenza artificiale possa offrire strumenti e soluzioni per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore delle costruzioni, rendendo i progetti più intelligenti e reattivi alle esigenze del mercato e a quelle dello sviluppo ambientale e sociale. Progetti che vanno dalla manutenzione predittiva alla sicurezza sul lavoro, con analisi dei

dati relativi agli incidenti e l’identificazione di modelli di rischio per migliorare le pratiche e ridurre gli infortuni.

APPLICAzIONE CCNL

NEI BANDI DI GARA:

ASSOCIAzIONI

E SINDACATI

RIChIEDONO INTERVENTO

A ITACA

Nei giorni scorsi le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile hanno trasmesso una nota congiunta a Itaca (associazione delle Regioni e Province autonome) e, per conoscenza, ad Anac per sollecitare un intervento chiarificatore nei confronti delle Regioni e delle stazioni appaltanti, “affinché venga assicurato il pieno rispetto della normativa vigente ed evitata l’applicazione di CCNL non idonei, fonte di distorsioni nel mercato e gravi ricadute sulla qualità del lavoro”.

Nel far presente che i Contratti sottoscritti da tali organizzazioni sono applicati a circa 100.000 imprese e 600.000 lavoratori, è stato richiesto alle stazioni appaltanti pubbliche di agire in coerenza con quanto disposto dall’art. 11 del Codice Appalti e dal nuovo Allegato I.01, anche al fine di garantire concorrenza leale e sicurezza nei cantieri.

CONFERENzA DI SERVIzI: PROROGA E ESTENSIONE

DELLE PROCEDURE

SEMPLIFICATE

Il 7 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge relativo alla conversione del d.l. n. 25/2025 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”) contenente anche misure sulla disciplina della conferenza di servizi.

In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2026 dell’applicazione delle procedure semplificate e accelerate nelle conferenze di servizi decisorie (introdotte originariamente dal decretolegge 76/2020 fino al 31 dicembre 2024).

Tali procedure prevedono la riduzione dei tempi decisionali, l’organizzazione di una sola riunione

conclusiva e la formula del “dissenso costruttivo”, che obbliga a formulare osservazioni accompagnate da prescrizioni e misure per consentire comunque di pervenire ad un assenso.

La proroga delle procedure semplificate coinvolge anche le procedure relative alle opere previste dal PNRR e dal PNC.

MIT: IMPOSTA DI BOLLO

PER

OGNI LOTTO

Con il parere n. 3320 del 3 aprile 2025 il Mit ha fornito chiarimenti sull’imposta di bollo da applicare in relazione a un unico contratto riguardante più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico: è stato richiesto, in particolare, se nel caso in cui si rediga un solo contratto contenente i dati di più lotti vinti da uno stesso soggetto in una gara d’appalto, l’imposta di bollo debba essere calcolata sull’importo complessivo o distintamente per ciascun lotto.

Il Ministero ha precisato che, nonostante la forma unitaria del contratto, ciascun lotto configura un autonomo rapporto giuridico rilevante ai fini dell’imposta di bollo.

A supporto di tale pronuncia, viene evidenziato che “l’articolo 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 prevede l’utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell’imposta di bollo, richiedendo l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l’interpretazione secondo cui l’imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto contrattuale autonomo”.

Pertanto, anche se viene sottoscritto un unico documento contrattuale, l’imposta deve essere corrisposta per ciascun lotto.

ANAC SU VARIANTI E REqUISITI

PROPORzIONATI

Con una delibera del 16 aprile 2025, l’Anac è intervenuta sulla legittimità di una variante in un appalto di servizi.

La questione è riconducile nell’alveo dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (precedente Codice Appalti), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere alla variazione della prestazione contrattuale, in corso di validità, tramite ricorso alle cd. varianti in corso d’opera solo in presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice”, purché la modifica non alteri “la natura generale del contratto”. La disposizione si riferisce a modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara

perché, al momento della procedura, non potevano essere previste neanche in termini di mera possibilità.

L’Autorità ha ribadito la necessità dei presupposi indicati dalla norma (circostante impreviste e imprevedibili): non rileva che la variante approvata rispetti l’aumento o la diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), se le condizioni indicate nei commi 1 e 2 non vengono rispettate.

La legittimità delle varianti deve essere valutata nel rispetto complessivo della norma che, nel caso specifico, non sono state riscontrate e hanno indotto l’Autorità a ritenere illegittima la variante. Anac ha rilevato che “la variante risulta carente sotto il profilo dei presupposti normativi idonei a legittimare la sua adozione, è del tutto irrilevante che la società abbia rispettato i limiti di importo prescritti. E, in definitiva, le soluzioni adottate in corso di esecuzione, relativamente allo slittamento dei tempi del rilascio del sistema, al maggiore utilizzo del contratto, all’impiego di risorse maggiori rispetto alle previsioni, si qualificano in concreto come soluzioni adottate per colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante”. Nel richiamare il considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, le circostanze imprevedibili devono ritenersi quelle che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile.

Si ricorda che l’art. 120 dell’attuale Codice Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) prevede che “i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento … per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale”.

In un’altra delibera, sempre del 16 aprile u.s. inerente all’affidamento di un servizio tecnico, l’Autorità ha annullato una gara che richiedeva un fatturato globale annuo minimo di 1,5 milioni di euro (per ciascuno dei tre esercizi finanziari del triennio antecedente) e un servizio analogo già svolto per almeno un esercizio finanziario nel triennio 2021-2024, nei confronti di un unico committente, per un importo minimo di 1 milione di euro. Considerato l’importo annuo dell’appalto, pari a 200.000 euro, l’Anac ha ritenuto abnormi tali

previsioni, tenuto conto del dovuto rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis previsti dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Alla base dell’annullamento disposto dall’Autorità, è stata altresì contestata la corretta definizione dell’importo a base di gara che non considerava adeguatamente i costi della manodopera e della manutenzione impianti.

ANAC AGGIORNA BANDO TIPO

SU SERVIzI E FORNITURE

Nei giorni scorsi Anac ha pubblicato un aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra le soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

L’aggiornamento, al quale hanno preso parte Consip, Itaca e Invitalia, fa seguito al decreto correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. n.209/2024) e resta aperto ai contributi degli stakeholders fino al prossimo 5 giugno.

In particolare, sono state recepite le novità in tema di digitalizzazione con l’adeguamento delle modalità di gestione e trasmissione dei dati attraverso le piattaforme digitali.

ISTAT: GLI INDICI

DEL SETTORE COSTRUzIONI

L’Istat ha pubblicato i propri indici relativi al settore costruzioni per il mese di marzo.

A marzo 2025, i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,5% su base sia mensile sia annua (era +0,4% la crescita tendenziale il mese precedente); quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali e crescono dello 0,1% in termini tendenziali (da +0,2% di febbraio).

Gli indici rilevati sono i seguenti:

- Fabbricato residenziale: 116,1

- Capannone industriale: 113, 5

- Tronco stradale con tratto in galleria: 116,1

FABBRICATI RISTRUTTURATI PER VENDITA

E IMMOBILI LOCATI:

NO A ESENzIONE IMU

Con due ordinanze del 21 aprile u.s., la Corte di Cassazione ha adottato un’interpretazione forte-

mente restrittiva sull’esenzione IMU dei fabbricati ristrutturati per la vendita e non locati (c.d. “fabbricati merce” delle imprese edili).

Con l’Ordinanza n. 10392, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU prevista per gli “immobili merce” non spetta per i fabbricati che l’impresa acquista e ristruttura per destinarli alla vendita.

Secondo i Giudici rientrerebbero nel perimetro normativo i soli fabbricati costruiti “da zero” dall’impresa e non anche quelli acquistati dall’impresa e sottoposti a interventi di ristrutturazione prima della loro destinazione alla vendita.

E ciò in quanto il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione risulta già immesso nel mercato immobiliare senza che, al momento dell’acquisto, risultino integrate le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’esenzione.

Con l’altra ordinanza (n. 10394) la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui l’esenzione IMU prevista per gli “immobili merce” non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento.

I Giudici, richiamando la normativa in questione, hanno evidenziato come vi siano due requisiti indispensabili per il riconoscimento dell’esenzione: la permanente destinazione alla vendita e la libera disponibilità da parte del proprietario, i quali devono perdurare per l’intero anno di riferimento.

In tale contesto “un’eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con l’interruzione della continuità nell’anno di riferimento, il requisito della “permanente destinazione alla vendita”, che sola ne giustifica l’esenzione da IMU”.

ADE: VERSAMENTO RITENUTE FISCALI

E DURF

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 123 del 29 aprile 2025) è intervenuta sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a 200.000 euro con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

L’Agenzia ha anzitutto richiamato i contenuti dell’art. 17 bis del decreto n. 241, evidenziando che per la tipologia di appalti oggetto della norma, il

committente deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per ogni singolo lavoratore dipendente impiegato nei lavori o servizi.

Qualora l’impresa non versi le ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento del corrispettivo fino al 20% del valore complessivo dell’appalto, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Tale disciplina non si applica (ed è possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali), se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

a. essere in attività da almeno 3 anni;

b. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

c. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

d. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

In relazione a quest’ultima condizione, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo allo specifico quesito, chiarisce che, ai fini del calcolo della citata soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, non rientra l’IVA figurativa sulle operazioni riferite a “servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione”.

In riferimento all’accesso al Durf, l’Agenzia ha ritenuto che un’impresa, pur in regola, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter acquisire il Documento Unico di Regolarità Fiscale per il solo fatto che una ampia parte delle proprie operazioni è non imponibile ai fini IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del requisito del 10% contano solo i versamenti “realmente” registrati in conto fiscale: le operazioni non imponibili, per quanto frequenti e legittime, non concorrono al computo complessivo.

TAR LAzIO: qUALIFICAzIONE SEMPLIFICATA

PER CATEGORIE

NON PREVALENTI

SOTTO I 150.000 EURO

Il Tar Lazio (Sent. n. 8585 del 5 maggio 2025) è intervenuto sulle modalità di determinazione del valore dei lavori ai fini dell’applicazione delle procedure di qualificazione semplificata previste dal Codice Appalti.

Il caso specifico riguardava un bando di gara (importo complessivo di € 21.900.000) che prevedeva, tra le altre, il possesso della categoria “non prevalente” OG11 – impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00.

Un offerente aveva dichiarato che le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 sarebbero state eseguite da impresa priva della relativa categoria SOA, ma qualificata per la stessa con i certificati dei lavori analoghi, essendo l’importo sotto soglia, ma la stazione appaltante aveva escluso l’offerta per difetto di qualificazione.

Dall’esclusione deriva il ricorso dell’impresa accolto dal Tar.

Secondo i Giudici, infatti, “al di sotto della soglia di € 150.000 i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023″. I requisiti indicati dalla norma, in particolare, sono relativi a:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il nuovo Codice precisa peraltro che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza,

di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice”. Ne consegue – secondo il Tar - che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori

di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche.

(C)

Camera di Commercio Venezia Giulia

bando di ConCorSo anno 2025. premio della fedeltà al lavoro e del progreSSo eConomiCo

Candidature entro il 13 giugno p.v.

La Camera di Commercio Venezia Giulia ha bandito il concorso per il Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico”. Il concorso attribuisce riconoscimenti a Imprese e Lavoratori dipendenti che si siano distinti per la pluriennale attività svolta a favore del tessuto socio economico nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Gorizia/ Trieste. La partecipazione è totalmente gratuita ed attesta l’integrale accettazione delle regole del bando allegato.

I premi sono riservati alle seguenti categorie:

A) “LAVORATORI

- N. 8 PREMI

DIPENDENTI”

Lavoratrici/lavoratori dipendenti (operai, impiegati, dirigenti, compresi i soci lavoratori di società cooperative) che abbiano raggiunto un’anzianità di servizio di almeno 15 anni alle dipendenze della stessa impresa o associazione di categoria rappresentativa di interessi economici ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del bando allegato.

B) “IMPRESE”

- N. 12 PREMI

Imprese – di qualsiasi settore economico – che abbiano maturato un periodo di attività di almeno 25 anni, svolta sia in forma individuale sia in forma di società, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del bando allegato.

C) IMPRESE GIOVANILI

- N. 9 PREMI

Imprese (individuali o società) il cui titolare o i soci abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e che, operando continuativamente da almeno un biennio nella circoscrizione territoriale di competenza, presentino requisiti di innovatività e ca-

pacità progettuale e il possesso di requisiti di cui all’art. 6 del bando allegato.

D) IMPRESE FEMMINILI

- N. 9 PREMI

Imprese (individuali o società), dotate dei requisiti di cui all’art. 7 dell’allegato bando, nelle quali l’iniziativa imprenditoriale femminile abbia contribuito con idee ed esperienze significative all’espansione dell’impresa e alla sua affermazione nel contesto economico.

E) PREMI SPECIALI

- N. 3 PREMI

Riservati a soggetti con personalità particolarmente benemerite che abbiano legato il loro nome e la loro opera al progresso economico, sociale e culturale della circoscrizione territoriale di competenza, individuati dalla Giunta camerale a suo insindacabile giudizio.

NON è AMMESSO CONCORRERE CONTEMPORANEAMENTE ALL’ASSEGNAzIONE DI PIù PREMI

Tutte le specifiche del concorso sono riportante nel bando disponibile al seguente link. Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, compilate sugli appositi moduli predisposti dall’ente camerale, scaricabili dal sito www.vg.camcom.it, entro e non oltre il 13 giugno 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata cciaa@pec. vg.camcom.it (abilitata solo alla ricezione di messaggi provenienti da PEC).

L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta camerale.

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia (tel. 0481/384204-214220 mail: segreteria.generale@vg.camcom.it).

Per qualunque ulteriore informazione/chiarimento/aiuto restiamo a completa disposizione (tel. 0432 507377-e-mail: direttore@confapifvg.it).

(BV)

Decreto Legge

Infrastrutture

le novità introdotte

dal d.l. n. 73/2025

per il Settore

dell’autotraSporto

In data 21 maggio 2025 è stato pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “decreto-legge Infrastrutture” (di seguito “D.L. Infrastrutture”), che introduce importanti novità per il settore dell’autotrasporto.

A) L’art. 4, comma 1, del D.L. Infrastrutture riscrive il comma 6 bis del D. Lgs. n. 286/2005 in materia di tempi di attesa ai fini del carico e scarico e di durata della franchigia.

a) Il periodo della franchigia passa dalle due ore attuali, per ciascuna operazione, a 90 minuti.

b) Le indicazioni sul luogo e l’orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso ai punti di scarico e carico possono essere fornite, oltre che dal committente, anche dal destinatario o da altro soggetto della filiera del trasporto indicato all’art. 2 del D. Lgs. n. 286/2005 (quindi anche dal caricatore). In assenza di indicazioni, al vettore è consentito di dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

c) Se il periodo di franchigia di 90 minuti viene superato per cause non imputabili al vettore, a quest’ultimo spetta un indennizzo di 100 euro, in luogo degli attuali 40 euro, per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

d) La richiesta di pagamento dell’indennizzo potrà essere avanzata al committente o al caricatore essendo, nella nuova formulazione, obbligati in solido con diritto di rivalsa, per chi paga, nei confronti dell’effettivo responsabile. Il termine di prescrizione per la richiesta di pagamento è

quello previsto dall’art. 2951 c.c., ossia un anno dalla riconsegna delle cose nel luogo di destinazione.

e) L’indennizzo viene rivalutato automaticamente ogni anno sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (Indice FOI).

f) Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico, l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento degli stessi come risulta dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore.

g) Al conducente è sempre assicurata la possibilità di visionare la regolarità dell’operazione, con particolare riferimento alla sistemazione sul mezzo, tenuto anche conto delle sanzioni previste dagli artt. 164 e 167 per le irregolarità del carico accertate su strada.

B) L’art. 4, comma 2, del D.L. Infrastrutture integra le disposizioni in vigore sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merce.

La normativa sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi è prevista dall’art. 83 bis del D.L. n. 122/2008, commi da 12 a 15, ora integrati con il comma 15 bis.

La novità consiste nella possibilità per il trasportatore di segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato violazioni reiterate e diffuse dei tempi di pagamento da parte di uno stesso committente. Detta Autorità potrà intervenire d’ufficio oppure su richiesta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori. L’AGCM diffiderà il committente inadempiente a pagare il dovuto e, successivamente, applicherà nei suoi confronti le sanzioni previste dall’art. 15 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

C) L’art. 5, comma 3, del D.L. Infrastrutture modifica la normativa sul rilascio delle targhe prova.

Con un nuovo decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Infrastrutture, verrà determinato il numero

massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili, tenuto conto del numero degli addetti del richiedente. Nelle more, le autorizzazioni in esame vengono assegnate ai richiedenti in misura non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività d’impresa.

D) L’art. 4, comma 3, del D.L. Infrastrutture pre-

vede il ripristino dei fondi, tagliati con l’ultima legge di bilancio, finalizzati all’ammodernamento della flotta del parco veicolare di euro 6 milioni per l’anno 2025 e di altri 6 milioni per il 2026.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

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