Apinforma 3/2024

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APINFORMA

notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie

numero 3

15 febbraio 2024

LE COMUNITà ENERGETICHE RINNOVABILI FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’associazione piccole e medie industrie
IN PRIMO PIANO

Per la tua casa green scegli il mutuo a tasso sso

TASSO FISSO TAEG 3,45% 2,99%

Offerta valida se hai meno di 36 anni e acquisti casa in classe A o B oppure ne migliori l’ef cienza energetica di almeno 2 classi.

Mutuo con una durata no a 30 anni e no all‘80% dell’importo.

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Esempio rappresentativo (calcolato al 24/01/2024). Mutuo per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione con le seguenti caratteristiche: importonanziato € 100.000,00 tasso sso 2,99% per durata 30 anni (360 rate mensili) TAEG 3,45% con spese istruttoria € 1.000,00; spese perizia € 300,00; assicurazione incendio a carico del cliente con premio considerato nel TAEG di € 100,00 annui; imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo del mutuo, nel caso di prima casa. Il credito sarà garantito da ipoteca su bene immobile residenziale con le caratteristiche sottoindicate e non può superare l’80% del valore di mercato dell’immobile ipotecato. Età del richiedente inferiore a 36 anni. Rata mensile € 421,06; costo totale del credito € 56.856,43; importo totale del credito: € 100.000,00; importo totale dovuto dal cliente: € 156.856,43. Messaggio pubblicitario con nalità promozionale: per le condizioni contrattuali ed economiche consultare il foglio informativo “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori” disponibile presso le liali di Banca di Cividale S.p.A. e sul sito internet www.civibank.it. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del Codice civile. La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione da parte della banca. Condizioni valide per mutui deliberati entro il 29/03/2024 e con stipula entro il 30/04/2024 per immobili con le seguenti caratteristiche: classe energetica A o B o migliore (attestazione APE o KlimaHaus/CasaClima). Nel caso di ristrutturazione è necessario un miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure un miglioramento di almeno il 30% dell’indice di prestazione energetica EPgl,nren oppure il raggiungimento della classe energetica A.

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La regolarizzazione del magazzino

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Voucher per
Avviso Isi Inail 2022. Incentivi alle imprese Autotrasporto; contributi investimenti annualità 2023 Esonero contributivo per le lavoratrici madri Incentivi regionali alle assunzioni per il 2024 Aggiornato il valore del ticket di licenziamento per il 2024 Le Comunità energetiche rinnovabili CONAI: novità sulla cellulosa rigenerata SOA: rinnovo per la Deltaimpianti Srl Congruità in edilizia: inserite nuove categorie specialistiche Confapi Aniem News 8 9 16 19 22 23 33 36 42 44 47 48 50 54 Sommario notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie APINFORMA numero 3 15 febbraio 2024 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
la proprietà intellettuale
Esportatori registrati Cina Il gusto per l’impresa dei Prosciuttifici Picaron Venica&Venica, dal 1930 vignaioli con orgoglio Tachigrafi intelligenti di seconda generazione Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente 59 60 62 64 65 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
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entro il 2 aprile la prenotazione del Credito

Il Dipartimento per la formazione e l’editoria con Provvedimento del 15 febbraio 2024 ha prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024 il termine per la prenotazione del credito d’imposta con riferimento agli investimenti programmati per l’anno in corso. Il differimento si è reso necessario in considerazione della coincidenza con le festività pasquali. Il credito è riconosciuto sugli investimenti pubbli-

citari incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno precedente, effettuati da imprese, professionisti ed enti non commerciali sulla stampa anche on line. Dal 2023 il credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana o periodica, anche on line.

Le risorse disponibili per l’anno in corso ammontano a 30 milioni di euro.

La prenotazione in argomento deve essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi” alla voce “Comunicare” accessibile con SPID, CNS e CIE. (Si veda anche Apinforma n. 1/2024).

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(pZ)

La regolarizzazione del magazzino

dell’impresa ed indicati nell’art. 92 del TUIR vale a dire:

opportunità per Sanare errori CommeSSi in preCedenti eSerCizi

pREMESSA

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Finanziaria per il 2024), ai commi da 78 a 85 dell’art. 1 ha riproposto la possibilità di regolarizzare le risultanze del magazzino secondo modalità già previste in passato dalla Finanziaria 2000. Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione perché consente di regolarizzare eventuali errori commessi in passato. Considerato che questa possibilità ricalca quella prevista dalle leggi 488/1999 e 289/2002, si ritiene che i chiarimenti di prassi forniti in passato possano essere utilizzati anche per la regolarizzazione in argomento.

SOGGETTI INTERESSATI

La possibilità è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in pratica quindi ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali OIC. Negli incontri con la stampa specializzata di inizio anno l’Agenzia delle entrate ha precisato che devono ritenersi escluse le imprese e le società di persone che adottano la contabilità semplificata nonché i forfettari. Per questi contribuenti il magazzino non assume valenza fiscale perché le relative variazioni con concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Applicando un principio “prevalentemente” di cassa i costi per le merci rilevano nell’esercizio in cui viene eseguito il pagamento.

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono invece accedere alla regolarizzazione ancorché non soggette alla presentazione del bilancio civilistico.

RIMANENZE INTERESSATE

Interessati all’adeguamento sono i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività

- prodotti finiti;

- merci;

- materie prime e sussidiarie;

- semilavorati.

Rimangono invece escluse le rimanenze di cui all’art. 92, comma 6) e 93 del TUIR si tratta rispettivamente delle commesse infrannuali e di quelle ultrannuali.

Da quanto sopra si ritiene possano essere interessati all’agevolazione anche gli immobili finiti per gli operatori che operano nell’ambito delle costruzioni edilizie, con riferimento ai fabbricati in vendita contabilizzati a magazzino.

Si ritiene che questa possibilità dovrebbe riguardare differenze di un certo peso atteso che l’art. 39 del DPR 600/1973 già prevede che le scritture ausiliarie di magazzino si considerano comunque regolari anche in presenza di errori e omissioni contenuti entro normali limiti di tolleranza.

pERIODO

INTERESSATO

Sono interessate le rimanenze relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, in genere trattasi quindi delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.

MODALITà

DI ADEGUAMENTO

La regolarizzazione può essere effettuata con due modalità alternative: eliminazione di esistenze iniziali (per quantità e valori) oppure con l’iscrizione di esistenze iniziali (solo per quantità). L’eliminazione delle esistenze iniziali, che può essere parziale o totale, nel primo caso si ha un adeguamento di valori/quantità contabili/fiscali a valori/quantità di giacenze fisiche. Può essere il caso in cui le rimanenze contabili risultano pari a 1.000 mentre quelle reali sono 800. La differenza può essere causata da vendite in nero o da sopravalutazioni fatte in passato per coprire perdite. La regolarizzazione prevede il versamento dell’Iva legata alle presunte cessioni in nero, e dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari al 18%.

pAG. 9 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

Nel secondo caso si parla di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, non si ottiene un adeguamento del dato reale. Si pensi ad un magazzino contabile iscritto per 1.000 mentre quello reale è di 1.200, può riguardare i casi di acquisti non caricati a magazzino o di acquisti in nero. In questo caso la regolarizzazione prevede il versamento della sola imposta sostitutiva del 18%, comunque indeducibile ai fini fiscali.

Eliminazione di esistenze iniziali

In questi casi si è in presenza di sopravalutazioni del magazzino fatte in passato finalizzate a far emergere utili fittizi e nascondere perdite d’esercizio oppure occultare vendite non contabilizzate. La regolarizzazione può essere effettuata eliminando quantità o i valori del magazzino superiori a quelli effettivi.

Esempio 1

La Alfa SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro.

Il valore corretto avrebbe dovuto essere pari a 45 euro al pezzo per un valore complessivo di 180.000 euro.

In questo caso è possibile regolarizzare il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 con una riduzione di 60.000 euro.

Esempio 2

La Alfa SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro.

Il valore corretto dei pezzi in giacenza avrebbe dovuto essere di 3.000 per un valore complessivo di 180.000 (3.000 x 60) euro.

Anche in questo caso è possibile regolarizzare il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 con una riduzione di 60.000 euro.

Iscrizione di esistenze iniziali

In base ai chiarimenti forniti in passato non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati ma vi deve essere un effettivo aumento di quantità, diversamente si tratterebbe di una sorta di rivalutazione.

L’iscrizione di esistenze iniziali richiede quindi l’indicazione di maggiori quantità fisiche che con la regolarizzazione possono ottenere il loro riconoscimento fiscale.

Esempio 3

La Beta SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati

a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro.

Il valore corretto dei pezzi in giacenza effettiva è di 4.800 per un valore complessivo di 288.000 (4.800 x 60) euro.

In questo caso la regolarizzazione del valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 comporta un aumento di 48.000 euro.

Si evidenzia che in base ai precedenti chiarimenti l’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni o valore e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali, fermo restando che l’iscrizione è ammessa per le sole maggiori quantità e non per maggiori valori.

COSTO DELLA

REGOLARIZZAZIONE

Come già ricordato la regolarizzazione richiede nel caso di eliminazione di esistenze iniziali il versamento dell’Iva e dell’imposta sostitutiva. Iva – si deve determinare applicando l’aliquota media riferibile al 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le diverse tipologie di attività, da apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, considerando l’esistenza di operazioni non soggette ad Iva, sarà determinata dal seguente rapporto:

Iva relativa alle operazioni al netto di quelle sulla cessione cespiti volume d’affari

Nel calco di cui sopra si dovrà tener conto delle eventuali operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali. Come già segnalato in caso di iscrizione di esistenze iniziali l’Iva non dovrà essere versata, la stessa sarà applicata in sede di vendita dei beni iscritti ex novo.

Imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap - in misura pari al 18%, calcolata sulla differenza tra il valore calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

TERMINI DI VERSAMENTO IMpOSTE

Il versamento dell’eventuale Iva e dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito in due rate di pari importo alle seguenti scadenze:

- 1° luglio 2024 vale a dire entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al

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Officine FVG: Un Impegno Tangibile verso l’Equità di Genere e la Sostenibilità Sociale

Officine FVG celebra un importante traguardo con la consegna del certificato UNI/PdR 125:2022, testimone del suo impegno verso l’equità di genere e la sostenibilità sociale.

L’azienda annuncia anche l’avvio del percorso per ottenere le certificazioni ambientali e di sicurezza, confermando il suo costante impegno verso la sostenibilità e la sicurezza delle sue operazioni.

In un settore storicamente dominato dall’ambiente maschile, Officine FVG si distingue per il suo impegno volto a promuovere una maggiore partecipazione delle donne. Attraverso la collaborazione del Comitato Guida e il coinvolgimento diretto dei dirigenti aziendali, è stata sviluppata una politica per la parità di genere che delineata i principi fondamentali e le linee guida per l’azienda.

guida interne garantisce pari opportunità lavorative e diritti equi per entrambi i sessi, superando gli stereotipi che limitano le aspirazioni femminili nel settore automobilistico.

solo l’inizio di un lungo percorso per Officine FVG, che si impegna a integrare sempre più i principi di eguaglianza di genere e inclusione nelle sue strategie aziendali. L’azienda coinvolgerà attivamente tutte le parti interessate, inclusi dipendenti, fornitori, clienti e comunità, attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Officine FVG riconosce il contributo di S-Mood Sustainable Solutions, il cui supporto consulenziale è stato fondamentale per ottenere questa certificazione e ha fornito una guida preziosa lungo il percorso.

L’implementazione di linee

Officine FVG si impegna anche a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista di genere, evitando espressioni discriminatorie o denigranti.

La certificazione ottenuta segna

Il certificato UNI/PdR 125:2022 è più di un riconoscimento; è un impegno tangibile v erso un futuro più equo e sostenibile per Officine FVG e per la comunità nel suo complesso. www.

officinefvg.it messaggio redazionale

periodo d’imposta 2023 (sarebbe il 30 giugno ma è festivo);

- 2 dicembre 2024 vale a dire entro il termine di versamento della seconda rata d’acconto delle imposte relative al periodo d’imposta 2024 (sarebbe il 30 novembre ma è festivo).

LA RICHIESTA

DI REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione deve essere richiesta direttamente nella dichiarazione die redditi relativa al periodo d’imposta 2023 quindi nel modello Redditi 2024. Una volta esercita l’opzione la regolarizzazione si considera perfezionata e l’eventuale mancato versamento del dovuto sarà recuperato dall’amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, gravato di sanzioni e interessi. È comunque riconosciuta la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

EFFETTI

DELL’ADEGUAMENTO

Il riallineamento ha valenza sia fiscale che civile e i nuovi valori saranno riconosciuti dal 2023 e quindi nella compilazione del modello Redditi 2024 e Irap 2024.

L’adeguamento non avrà alcuna rilevanza ai fini sanzionatori e quindi i nuovi valori non potranno essere utilizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini accertativi e inoltre anche sotto il profilo civilistico e amministrativo, non potranno essere irrogate sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili, presentazione di dichiarazione infedele, omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili. L’allineamento non consente inoltre di far scattare norme penali – tributarie

_______________________ 1/1/2023

e produce i suoi effetti anche sui processi verbali di contestazione (PVC) notificati fino alla data di entrata in vigore della finanziaria in argomento e, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché del contenzioso.

Abbiamo già ricordato che l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte (Irpef, Ires e Irap).

SCRITTURE CONTABILI

Utilizzando le regole previste dai principi contabili per le rettifiche in argomento si deve distinguere a seconda si tratti di:

- errore rilevante in grado di influenzare individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni dei destinatari del bilancio; la valutazione dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore. In questi casi l’importo della rettifica sia in aumento che in diminuzione deve essere iscritta nel saldo di apertura del Patrimonio netto, alla voce A.VI – Altre riserve o A VIII – Utili (perdite) portati a nuovo;

- errore non rilevante quando non assume le caratteristiche della precedente definizione; in questi casi la correzione transita a conto economico nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 alla voce B.14 iscrivendo una sopravvenienza passiva per eliminare rimanenze, oppure A.5 in caso di sopravvenienza attiva per iscrivere rimanenze in precedenza omesse. In entrambi i casi si renderà necessario fornire un’adeguata informazione nella Nota Integrativa. Dal punto di vista contabile in caso di riduzione delle rimanenze le registrazioni saranno, riprendendo gli esempi 1 e 2:

Rimanenze iniziali merci a Magazzino merci 240.000 (Voce B.11 del conto economico) (voce C.14 dello stato patrimoniale)

La registrazione dell’adeguamento delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 con una riduzione di 60.000 euro sarà:

______________________ 31/12/2023

Sopravvenienze passive a Rimanenze iniziali merci 60.000 (Voce B.14 del conto economico) (voce B.11 del conto economico)

Qualora l’errore sia definito rilevante, in luogo dell’iscrizione della sopravvenienza passiva si deve ridurre il patrimonio netto modificando il saldo iniziale delle riserve.

La sopravvenienza non risultando rilevante ai fini fiscali dovrà essere ripresa fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi con una variazione in aumento di 60.000 euro. Se invece la rettifica passa attraverso una posta del patrimonio netto non sarà necessaria alcuna ripresa fiscale nel modello Redditi 2024.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei debiti tributari, per l’Iva la scrittura potrebbe essere del seguente tenore:

pAG. 12 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

______________________ 31/12/2023

Oneri diversi di gestione a Debiti tributari ----(Voce B.14 del conto economico) (voce D.12 del passivo stato patrimoniale)

Secondo l’OIC 12, infatti, le imposte indirette riferibili ad esercizi precedenti vanno annotate tra gli oneri diversi di gestione.

L’imposta sostitutiva andrà registrata come segue:

______________________ 31/12/2023

Imposte sul reddito a Debiti tributari ----(Voce D.20 del conto economico) (voce D.12 di passivo di stato patrimoniale)

In caso di aumento delle rimanenze le registrazioni saranno, riprendendo l’esempio 3:

______________________ 1/1/2023

Rimanenze iniziali merci a Magazzino merci 240.000 (Voce B.11 del conto economico) (voce C.14 dello stato patrimoniale)

La registrazione di fine anno per l’adeguamento in aumento per 48.000 euro sarà:

______________________ 31/12/2023

Rimanenze iniziali di merci a Sopravvenienze attive 48.000 (Voce B.11 del conto economico) (voce A.5 del conto economico)

Come per le riduzioni anche in caso di incremento, la rettifica può essere effettuata attraverso l’incremento delle voci del patrimonio netto. Solo in caso di registrazione della sopravvenienza attiva si dovrà apportate una variazione in diminuzione per la ripresa fiscale. Anche in questo caso poi si dovrà effettuare la registrazione relativa all’imposta sostitutiva.

LE IMpOSTE

DA VERSARE

Per quanto riguarda i conteggi delle imposte è necessario disporre del coefficiente di maggiorazione attualmente non disponibili. Per agevolare i calcoli ipotizziamo che lo stesso sia pari a 1,3 come previsto in passato. Ritornando agli esempi 1 e 2 con una regolarizzazione in meno di 60.000 euro e ipotizzando un’aliquota media Iva del 22%, le imposte da versare saranno:

IVA

Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione x aliquota media 60.000 x 1,3 x 22% = 17.160

IMPOSTA SOSTITUTIVA

(Ammontare calcolato ai fini Iva - Valore eliminato) x 18% (60.000 x 1,3) - 60.000 x 18% = 3.240

Il totale imposte da versare sarà quindi (17.160 + 3.240) = 20.400 da versare in due rati di pari importo di 10.200.

Per la regolarizzazione aumentativa di cui all’esempio 3 con una regolarizzazione di 48.000 euro si dovrà versare solo l’imposta sostitutiva calcolata come segue:

IMPOSTA SOSTITUTIVA

(Ammontare iscritto - Valore eliminato) x 18% 48.000 x 18% = 8.640

pAG. 13 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

Per valore eliminato si considera anche il caso in cui esistano sia iscrizioni che cancellazioni che nel nostro esempio non ci sono.

In questo caso l’Iva diventerà esigibile al momento della cessione delle merci iscritte ex novo.

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(pZ)

Codutti Furniture: made in Italy since 1954

Codutti è un brand italiano specializzato in mobili da ufficio di design di alta qualità. Fondata nel 1954, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dell’arredamento per uffici, offrendo una gamma completa di soluzioni che spaziano dalle scrivanie direzionali alle aree meeting e aree comuni. Grazie alla produzione interna, Codutti è in grado di personalizzare ogni elemento, garantendo un’esperienza d’ufficio unica e ineguagliabile. La storia dell’azienda Codutti inizia nel 1954, quando tre fratelli unirono le loro forze in una modesta officina di paese.

messaggio redazionale

Da allora Codutti ha costruito un’eredità di qualità e prestigio, diventando un marchio di riferimento nel mercato dell’arredamento di lusso. Con il passare degli anni, Codutti ha affinato la sua passione per la produzione di arredi di alta gamma, specializzandosi soprattutto nel settore dell’ufficio. Oltre alle tradizionali proposte in legno, l’azienda ha introdotto una lavorazione accurata di cuoio e pelli, diventando l’elemento distintivo del brand. Oggi, la gamma di prodotti Codutti include anche una vasta selezione di arredi operativi, personalizzabili con diversi materiali.

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, gli arredi Codutti hanno fatto da cornice all’evento “Oltre il Festival” nella prestigiosa e storica Villa Nobel, quando la Villa si è trasformata, per una settimana, in un centro di produzione radiofonica nazionale e locale, dove cantanti, artisti e celebrità hanno partecipato a programmi e trasmissioni dal vivo Codutti è stato sponsor tecnico dell’evento, con le sue collezioni 2BE e Genesis

Prossimo evento: il Fuori Salone a Milano, dal 16 al 20 aprile. www.codutti.it

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

pLUSVALENZE TERRENI

enneSima poSSiBilità in atteSa

della riForma FiSCale

pREMESSA

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Finanziaria per il 2024) ai commi 52 e 53 dell’art. 1 ha previsto per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni da parte delle persone fisiche. Originariamente questa opportunità era contenuta nella legge n. 448/2001 ma che nel tempo è stata puntualmente prorogata ogni anno. Con la riproposizione anche per l’anno in corso, sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della futura cessione.

Dallo scorso anno sono state inserite anche le quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati. Per valutare la convenienza alla rivalutazione è opportuno ricordare il regime impositivo del capital gain e delle plusvalenze su terreni. Si segnala che la legge delega per la riforma del sistema fiscale prevede la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, definendo i criteri per ridisegnare alcune fattispecie produttive di redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, prevedendo l’introduzione di un’imposta sostitutiva differenziata in base al periodo di possesso dei beni. In qualche modo potrebbe quindi essere inserita nel nostro ordinamento a regime.

CApITAL GAIN

Non viene fatta alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non, il regime impositivo previsto per le persone fisiche prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Non risulta più applicabile il regime transitorio che si è chiuso con riferimento alle delibere adottate entro il 31 dicembre 2022.

Con riferimento ai terreni e alle aree fabbricabili il calcolo delle plusvalenze dipende da diversi fattori quali la situazione urbanistica dell’area, il modo di acquisto dell’area, la presenza o meno di una precedente rivalutazione.

L’argomento è disciplinato dagli artt. 67 e 68 del TUIR e prevede le seguenti casistiche:

- cessione di un terreno agricolo acquisito da oltre cinque anni o pervenuto per successione, l’eventuale plusvalenza non è tassata, in caso di donazione il quinquennio decorre dall’acquisto del donante;

- cessione di area fabbricabile, la plusvalenza è soggetta a tassazione separata in base al reddito del contribuente nel biennio antecedente la vendita;

- cessione di un terreno lottizzato, la plusvalenza si calcola a partire dal valore nominale dell’area al quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione, ovvero al momento dell’inizio della lottizzazione in caso di acquisto a titolo gratuito.

SOGGETTI

BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.

AMBITO

OGGETTIVO

La misura è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti di carico, in modo che in caso di cessione a titolo oneroso la plusvalenza si riduca.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2024.

L’affrancamento deve riguardare:

pAG. 16 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale;

- i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione;

- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Con riferimento alle partecipazioni, le plusvalenze possono riferirsi sia a cessioni di quote negoziate nei mercati regolamentati sia non negoziate, comprendendo le azioni, le quote e i diritti di opzione, a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.

COME FUNZIONA

LA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2024, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso.

Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia.

Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. L’imposta sostitutiva si applica quindi sul valore lordo di perizia e non sulla plusvalenza.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.

LA pERIZIA

La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati non deve essere redatta la perizia.

La perizia deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e conservata dal contribuente.

Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

I TITOLI

NEGOZIATI

Abbiamo già evidenziato che per i titoli negoziati non deve essere redatta la perizia. Per questi titoli l’affrancamento non si basa sulla frazione del valore di perizia riferito al patrimonio netto dell’ente partecipato, ma sul valore normale determinato in base all’art. 9 comma 4 del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023.

Quest’ultima norma prevede che il valore normale sia determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Questa modalità di determinazione del valore normale potrà creare qualche difficoltà soprattutto ai contribuenti con portafogli dinamici.

Per i titoli detenuti in regime di risparmio amministrato o gestito, il costo fiscale potrà essere preso in considerazione dagli intermediari solo dopo che il contribuente avrà fornito la prova dell’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata.

L’IMpOSTA

SOSTITUTIVA

Come anticipato l’imposta sostitutiva è stata confermata al 16% per tutti i beni affrancabili. Nel tempo l’imposta sostitutiva è stata oggetto di continui aumenti, ma eventuali rivalutazioni fatte in passato mantengono la loro efficacia. Il contribuente può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

I dati relativi all’affrancamento devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al

pAG. 17 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione, la rivalutazione 2024 s’indicherà nel modello Redditi PF 2025.

I TERMINI

DI VERSAMENTO DELL’IMpOSTA

Il versamento dell’imposta sostitutiva va eseguito entro il 30 giugno 2024 con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di uguale importo maggiorate degli interessi del 3%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero valore di perizia e versata con il modello F24 indicando 2024 come anno di riferimento e codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.

LA CONVENIENZA

L’incremento dell’imposta sostitutiva modifica i calcoli di convenienza, la plusvalenza di equilibrio tra imposizione ordinaria e sostitutiva per le partecipazioni raggiunge il 160% rispetto al costo storico. Se la plusvalenza insita nel valore di mercato non supera il 160% del costo, non conviene affrancare. Ragionando in termini di rapporto tra valore di mercato e costo fiscale, la convenienza all’affrancamento si ha quando il costo è minore del 38,5% del valore di mercato, con una plusvalenza latente quindi superiore al 61,5 del valore di mercato.

Si pensi ad una partecipazione acquistata a 40, con un valore di mercato di 100, plusvalenza quindi di 60. Il rapporto costo/valore è di 40%, superiore alla soglia di convenienza. La rivalutazione comporterebbe un costo di 16 mentre la cessione con tassazione ordinaria porterebbe ad un costo di (60 x 26%) = 15,6 rendendo non conveniente l’affrancamento.

Per i terreni i calcoli sono più complessi, perché l’imposizione ordinaria è influenzata dalla tassazione separata e dalle aliquote del contribuente.

GLI EFFETTI

Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2024, conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente.

Rimane confermata la possibilità di vendita di un terreno ad un prezzo inferiore al valore rideterminato, senza che ciò faccia venir meno gli effetti dell’affrancamento, semplicemente si produce l’azzeramento della plusvalenza, tesi confermata dalla circolare n. 1/2021 dell’Agenzia delle entrate. L’eventuale eccedenza di imposta versata non è tuttavia recuperabile.

L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione ma sempre entro il 30 giugno 2024.

Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. È, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte. (pZ)

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Voucher per la proprietà intellettuale

aperto il termine per la preSentazione delle domande a valere Sul Fondo pmi 2024 “ideaS powered For BuSineSS”

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 71/ MM dell’8 febbraio 2024 per comunicare che l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, in collaborazione con la Commissione europea e gli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri, ha riattivato il Fondo per le PMI 2024 a sostegno delle PMI che registrano nuovi diritti di proprietà intellettuale (i rinnovi dei diritti di proprietà intellettuale non sono ammissibili). Le sovvenzioni sono concesse sotto forma di voucher.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese (PMI - vedi Raccomandazione 2003/361/ CE) con sede in Europa e in Ucraina.

TIpI DI VOUCHER

Voucher 1 copre i servizi di:

- pre-diagnosi della proprietà industriale, ossia servizi di consulenza preliminare di valutazione del potenziale della proprietà industriale, ecc.;

- pre-diagnosi relativi all’applicazione dei diritti di proprietà industriale, ossia servizi di consulenza a PMI i cui diritti di proprietà industriale sono stati violati o che, viceversa, corrono un rischio elevato di incorrere in violazioni, ovvero a carico delle quali sono imputate violazioni di diritti di proprietà industriale.

Per beneficiare di detti servizi, le PMI devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione Europea in cui i servizi sono forniti. La consulenza è prestata, su richiesta delle PMI, da esperti nominati dagli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri.

Ogni PMI può presentare, separatamente, una domanda di voucher per ciascun servizio di consulenza innanzi descritto.

L’importo massimo della sovvenzione è di euro 1.350,00 per beneficiario.

Voucher 2 va a rimborsare, nella misura massima di euro 1.000,00, le tasse di registrazione di marchi, disegni e modelli a livello nazionale, internazionale e nell’UE.

Le tasse oggetto di rimborso sono quelle previste, per le domande, dal sistema internazionale dei marchi (sistema di Madrid) e dal sistema internazionale dei disegni e modelli (sistema dell’Aia). Sono escluse le tasse di gestione addebitate dall’ufficio di origine per una domanda internazionale di marchio e/o disegno o modello.

Voucher 3 va a rimborsare:

- fino un massimo di euro 3.500,00, il servizio di ricerca di anteriorità dei brevetti (fino a un massimo di euro 1.500,00) e le tasse di registrazione dei brevetti a livello nazionale ed europeo; e

- fino a un massimo di euro 2.000,00, le spese legali per la preparazione e il deposito di una nuova domanda di brevetto europeo presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Voucher 4 va a rimborsare, fino ad euro 1.500,00, le tasse di deposito e di esame online applicate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari ad euro 20 milioni.

TERMINI DI pRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere depositate fino al 6 dicembre 2024 e verranno evase in base all’ordine cronologico di presentazione (data e ora) fino a esaurimento delle risorse per tipo di voucher. Il rimborso del voucher sarà versato direttamente sul conto bancario della PMI, anche qualora la domanda sia stata presentata da un soggetto esterno.

pAG. 19 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

ITER pER OTTENERE IL/I VOUCHER

- Fase 1: la domanda di sovvenzione/voucher può essere presentata solo dalla pagina web del Fondo per le PMI.

Di seguito il link per scaricare il modulo di domanda online: https://www.euipo.europa. eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_ campaign=ip-it

Le PMI, che non hanno mai presentato in precedenza domande di sovvenzioni sul Fondo per le PMI, preliminarmente alla presentazione della domanda, devono completare la procedura di registrazione.

- Fase 2: una volta verificati i requisiti di ammissibilità, l’Ufficio notifica al beneficiario la concessione della sovvenzione/voucher. I costi sostenuti prima della data della notifica della decisione della sovvenzione/voucher non verranno rimborsati.

Una volta concesso, nell’account del Fondo per le PMI, il voucher è visualizzato con l’importo massimo di rimborso, la data di emissione e la data di scadenza del periodo di attivazione.

- Fase 3: il beneficiario, entro 2 mesi dalla data di notifica della concessione, deve attivare i relativi voucher. Scaduto inutilmente il periodo di attivazione, il voucher non può più essere utilizzato e non può essere nuovamente richiesto sul Fondo per le PMI 2024.

Dall’attivazione decorre, ulteriormente, il periodo di 6 mesi, per i voucher 1 e 2, e di 12 mesi, per i voucher 3 e 4, per dare attuazio-

ne alle attività di proprietà intellettuale per le quali è stata avanzata la richiesta di concessione del/dei voucher.

La rinuncia al voucher inutilizzato determina la non destinabilità del saldo residuo ad altre domande sul Fondo per le PMI 2024, saldo che, conseguentemente, verrà restituito al Fondo stesso.

- Fase 4: una volta espletate le fasi precedenti, i beneficiari dei voucher possono chiedere il rimborso loro spettante utilizzando il modulo elettronico disponibile nel loro account. Prima della presentazione della domanda di rimborso, i relativi ammontari devono essere già stati versati per intero.

L’importo dovuto è versato dall’Ufficio sul conto corrente del beneficiario entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

Per completezza si rimanda alla consultazione integrale dei dispositivi applicabili pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, al seguente link: https://uibm.mise. gov.it/index.php/it/fondo-pmi-di-euipo-al-viadal-22-gennaio-l-edizione-2024-del-fondo-dedicato-alle-piccole-e-medie-imprese.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento e assistenza.

pAG. 20 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024
(MM)

Avviso Isi Inail 2022. Incentivi alle imprese

deFinitivo aggiornamento delle SCadenze per inveStimenti in materia di Salute e di SiCurezza Sul lavoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico Isi Inail 2022 (da non confondersi con l’Avviso pubblico 2023, v. da ultimo, Apinforma n. 17/2023, p. 23), per segnalare che l’Inail con nota del 1° febbraio 2024, riportata sul proprio sito (www.inail.it) in pari data, ha aggiornato il calendario delle scadenze della procedura informa-

CALENDARIO

tica, pubblicando gli elenchi cronologici definitivi delle domande di contribuzione distinti per regione e per asse. Ora, a seguito della redistribuzione delle risorse economiche, secondo i criteri posti dall’art. 4 dell’Avviso 2022, le ditte subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione, identificate con il codice S-AMS, devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18.00 del 24 marzo 2024 al caricamento del Modulo A.

A questo punto il calendario relativo all’Avviso 2022 può considerarsi completato. Per comodità di consultazione lo si riporta integralmente. Per altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

SCADENZE AVVISO ISI INAIL 2022

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Scarico dei codici identificativi

Regole tecniche per l’inoltro della domanda on line e data di apertura dello sportello informatico

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Upload della documentazione delle imprese subentrate

* Termine così prorogato rispetto alla originaria scadenza del 19 dicembre 2023.

** Originariamente prevista per il 31 gennaio 2024.

2 maggio 2023

16 giugno 2023, ore 16.00

23 giugno 2023

regole tecniche e modalità di svolgimento

tabella temporale 29 settembre 2023

9 novembre 2023

dal 10 novembre al 22 dicembre 2023*, ore 18.00

25 gennaio 2024**

dal 26 gennaio 2024 al 12 marzo 2024, ore 18.00

pAG. 22 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

Autotrasporto; contributi investimenti annualità 2023

deCreti appliCativi. preSentazione delle domande dal 4 al 22 marzo 2024

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 87/ AdT del 21 febbraio 2024 per rammentare che con decreto 1° dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 2024, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, a favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto professionale su strada (REN) e all’Albo nazionale delle medesime, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (18 gennaio 2024). I contributi sono concessi a norma del regolamento (UE) della Commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria). Le risorse stanziate per gli interventi in oggetto ammontano complessivamente a 25 milioni di euro sempre per l’annualità 2023. Successivamente, il Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del medesimo Ministero con decreto 31 gennaio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2024 ne ha fissate le modalità operative, prevedendo un solo periodo di incentivazione durante il quale possono presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia d’investimento e, precisamente, dalle ore 10.00 del 4 marzo alle ore 16 del 22 marzo 2024. Si illustrano di seguito entrambi, separandoli in due parti per semplicità di esposizione.

DECRETO MINISTERIALE 1° DICEMBRE 2023

RIpARTIZIONI DELLE RISORSE

A ogni linea d’intervento di investimento sono destinate le risorse di seguito specificate:

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a gas naturale compresso (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: 2.500.000 euro;

b) radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t: 15.000.000 euro;

c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale: 7.500.000 euro.

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna linea d’intervento, in base all’ordine di presentazione delle domande, fatta salva eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, qualora per effetto delle domande presentate si rendano disponibili risorse a favore di linee in cui le stesse non risultino sufficienti.

CONDIZIONI pER L’ACCESSO AI BENEFICI.

DIVIETO DI CUMULO E VINCOLI DI DISpONIBILITà DEI BENI

Al fine di evitare il superamento delle intensi-

pAG. 23 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

tà massime di aiuto previste dal reg. (UE) n. 651/2014 è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per le stesse spese ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. L’importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare i 550.000 euro e, in caso di eccedenza, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. L’importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 30.06.2027, a pena di revoca. Non si procede all’erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio.

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo di disponibilità da almeno un anno prima dell’entrata in vigore del decreto in commento.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati a decorrere dal 19 gennaio 2024 (data successiva a quella di pubblicazione del d.m. 1° gennaio 2023 sulla G.U.) ed ultimati entro il 31 ottobre 2024 termine posto dal citato d.d. 31 gennaio 2024.

pRENOTAZIONE DELLE RISORSE

Ai soli fini della prenotazione delle risorse per l’acquisizione dei beni in oggetto sarà necessario produrre in sede d’istanza copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. Gli importi colà previsti saranno detratti dall’ammontare delle risorse complessivamente disponibili, quali risultanti da apposito “contatore”, aggiornato per ogni linea d’investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento secondo le modalità fissate con il d.d. 31 gennaio 2024 con

il quale sono poste le norme per la presentazione delle istanze.

Si rammenta che, nel caso in cui l’impresa aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con il d.d. 31 gennaio 2024, essa decadrà dal beneficio e le risorse corrispondenti ai relativi importi accantonati saranno riacquisiti al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento dell’elenco cronologico sulla base della data di proposizione dell’istanza.

MISURA DEL CONTRIBUTO pER TIpOLOGIA DI BENE

In relazione alle linee di investimento di cui sopra sono così definite le entità del contributo per ciascuna tipologia di beni incentivabili.

1. Autoveicoli a trazione alternativa (art. 5.1, lettere a, b, c; art. 5.2):

a) per i veicoli commerciali nuovi di fabbrica delle sottostanti tipologie il contributo è determinato:

- in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

- in 14.000 euro per ogni veicolo elettrico (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t;

- in 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerata la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) per i veicoli commerciali nuovi di fabbrica delle sottostanti tipologie il contributo è

determinato:

- in 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e fino a 16 t;

- in 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t;

c) per dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci in veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento nel limite massimo di 2.000 euro.

Alle imprese che, contestualmente all’ac-

pAG. 24 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

quisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe ecologica inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 1.000 euro per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest’ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2023.

2. Autoveicoli Euro VI con contestuale rottamazione per radiazione

a) per radiazione per rottamazione di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E il contributo è determinato:

- in 7.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e fino a 16 t;

- in 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t;

b) per acquisizione di veicoli commerciali Euro 6 E ed Euro 6 step E di massa pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia il contributo è determinato in 3.000 euro.

3. Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale

Per quanto riguarda l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, in via preliminare, si ha che sono agevolabili:

a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO; detti rimorchi e semirimorchi devono essere dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell’allegato al d.m. 1° dicembre 2023;

b) le acquisizioni di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifi-

ci superiori a 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/ calorifere installate - ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera - con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. Nelle tre fattispecie di cui sopra il contributo viene determinato come segue:

- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel 10% della spesa in caso di medie imprese e nel 20% della spesa per le piccole imprese, con un limite massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli; in caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario sale a 7.000 euro;

- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in 3.000 euro a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a 5.000 euro.

pAG. 25 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, se riferiti ad:

- acquisizione di veicoli commerciali a trazione alternativa;

- acquisizione a fronte di radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva superiore a 7 t;

- acquisizione di rimorchi e semirimorchi per l’intermodalità o al trasporto in regimi di temperatura controllata.

Godono parimenti della maggiorazione contribu-

tiva del 10% le acquisizioni effettuate dalle imprese aderenti a una rete di imprese.

Le maggiorazioni sopra indicate sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo

ATTIVITà

ISTRUTTORIA

Per le attività istruttorie, il Ministero si avvale, come nel recente passato, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa (R.A.M.).

Si riporta l’allegato unico del d.m. 1° dicembre 2023 (art 5, co. 5, lett. a) recante i dispositivi innovativi per rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale, di cui si è fatto cenno.

DISpOSITIVI INNOVATIVI pER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI pER IL TRASpORTO INTERMODALE

1. Spoiler laterali ammessi dal regolamento (UE) della Commissione n.1230/2012 del 12 dicembre 2012.

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline Electronic Braking System (EBS) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4. Type pressure monitoring system (TPMS) oppure Type pressure and temperature monitoring system (TPTMS) oppure Type pressure and automatic inflating temperature monitoring system.

5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo dell’aria dell’impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata, determinante un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.

6. Telematica indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (t/km) o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.

7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio di sterzata.

8. Sistema elettronico di controllo dell’usura di pastiglie freno.

9. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo oppure sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS, che a una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

DECRETO DIRETTORIALE 31 GENNAIO 2024

Come accennato, il d.d. 31 gennaio 2024 definisce i termini e le modalità operative per la richiesta degli incentivi al rinnovo e all’adeguamento tecnologico del parco veicolare previsti dal d.m. 1° dicembre 2023, per gli investimenti che, secondo quanto prevede ora il medesimo D.D., devono essere stati avviati a partire dal 19 gennaio 2024 (data successiva a quella di entrata in vigore del d.m. 1° dicembre 2023).

pRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il d.d. 31 gennaio 2024 prevede un solo periodo di incentivazione, in cui l’impresa ha titolo a pre-

sentare una sola domanda volta alla prenotazione delle risorse, anche per più tipologie di d’investimento e. cioè:

DALLE ORE 10.00 DEL 4 MARZO

ALLE ORE 16 DEL 22 MARZO 2024

Sulle risorse finanziarie, pari nel complesso a 25 milioni di euro l’art.2, comma 6, del d.d. 31 gennaio 2024 prevede la realizzazione a cura della RAM in qualità di soggetto gestore di 3 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute.

Le liste delle domande pervenute ed i contatori aggiornati delle somme disponibili, saranno ripresi sul sito web della RAM (www.ramspa.it), nell’ap-

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posita sezione che sarà creata per gli investimenti edizione 2023.

Anche in caso di esaurimento dei fondi, le domande rimangono proponibili e verranno accettate con riserva; l’istruttoria avverrà in base all’ordine di presentazione delle medesime, fino ad esaurimento delle risorse.

L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2024@legalmail.it, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

a) modello di domanda debitamente compilato, reperibile in formato pdf editabile sul sito web della RAM (sempre nella sezione dedicata agli investimenti edizione 2023 – che al momento in cui si scrive non è ancora disponibile), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore;

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel predetto modello, con - lo si ripete - data successiva all’entrata in vigore del D.M 1° dicembre 2023, quindi a far data dal 19 gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti; il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.

Per la formazione dell’ordine di prenotazione, faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata a mezzo PEC.

La RAM pubblicherà entro il 29 marzo 2024 l’elenco delle domande pervenute a prescindere dalla loro regolarità formale e sostanziale, che sarà verificata solo in un momento successivo. L’elenco ha, dunque, il solo valore di ordine di prenotazione e rimane valido in attesa che siano verificati i requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata, nella fase di istruttoria del rendiconto.

È ammesso che l’impresa possa annullare la domanda precedentemente inoltrata e/o trasmetterne una nuova in annullamento della precedente. In caso di semplice annullamento, nella PEC andrà inserita la dicitura “annullamento domanda” oppure “annullamento domanda e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

RENDICONTO DELLA DOMANDA

Nella fase di rendiconto tutti coloro che hanno prenotato le risorse nel periodo d’incentivazione, hanno l’onere di dimostrare il perfezionamento dell’investimento e l’avvio del medesimo a partire dal 19 gennaio 2024, dimostrazione, quest’ultima, che rappresenta un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La piattaforma informatica verrà resa nota sul sito web del Ministero nella pagina: http://www. mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/ documentazione e sul sito web della RAM (www. ramspa.it), nella sezione dedicata all’incentivo Investimenti edizione 2023.

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa istante. Quanto al periodo di rendiconto, le imprese che hanno presentato domanda devono inviare la documentazione richiesta

DALLE ORE 10.00 DELL’8 ApRILE

ED ENTRO LE ORE 16.00

DEL 31 OTTOBRE 2024.

Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti, il rendiconto richiede altresì la trasmissione della prova documentale dell’intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’allegato I del 1° dicembre 2023 (v. sopra). Negli acquisiti in locazione finanziaria, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna.

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione degli stessi, comprovabile con ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio, sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del d.m. 1° dicembre 2024, vale a dire sempre a partire dal 19 gennaio 2024, ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione, il 31 ottobre 2024. In

pAG. 28 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024

nessun caso, saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.

Appare importante evidenziare che qualora l’impresa non dia seguito alla prenotazione delle risorse, rendicontando in tutto o in parte l’investimento nei termini, l’Amministrazione potrà tenerne conto anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione.

Per gli atti redatti in lingua straniera è richiesta, a pena di esclusione, la traduzione in lingua italiana secondo le norme in materia di documentazione amministrativa.

Qualora, al termine di una prima fase istruttoria, vengano ravvisate delle lacune sanabili in sede di rendiconto, la RAM richiede all’impresa - tramite PEC - le opportune integrazioni, concedendo a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni. Se entro questo termine l’impresa omette o fornisce un riscontro insufficiente, l’istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione disponibile. In ogni caso, le integrazioni istruttorie non potranno chiedersi, per l’assenza di documentazione che andava trasmessa a pena di esclusione.

DOCUMENTAZIONE DA pRODURRE IN SEDE DI RENDICONTO

Gli articoli dal 5 all’8 del d.d. 31 gennaio 2024 specificano la documentazione da produrre nella fase di rendiconto per ognuna delle tipologie di investimenti ammissibili e, cioè:

- veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG, ibrida e trazione elettrica;

- radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica di tipo Euro VI step E di massa complessiva pari e superiori a 3,5 t, nonché Euro 6 E, sempre con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia;

- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato;

- acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 t allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;

Data l’ampiezza, per una descrizione analitica di

questa documentazione, si rinvia alla lettura dei pertinenti articoli del d.d. 31 gennaio 2024. Sono riconosciute maggiorazioni del contributo del 10%, su espressa richiesta in sede di domanda, a favore delle piccole e medie imprese nonché a quelle che stipulano un contratto di rete. Queste maggiorazioni non si applicano, come nelle annualità precedenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, ma sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

CUMULABILITà

DEGLI AIUTI

Quanto alla cumulabilità degli aiuti viene previsto quanto segue:

- ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti in parola non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.;

- gli aiuti possono, invece, essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regime “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo porta a un’intensità di aiuto non superiore ai livelli stabiliti nel citato reg. (UE) n. 651/2014.

Per la verifica di quanto sopra, l’Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

VERIFICHE E CONTROLLI

L’Amministrazione potrà effettuare successivamente all’erogazione degli incentivi verifiche e controlli con possibilità di procedere, in via di autotutela, ad annullare il relativo provvedimento di concessione e di disporne anche la restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese e in caso di violazione dell’art. 2 comma 6 del d.m. 1° dicembre 2023, il quale - lo si rammenta ancorastabilisce che i beni acquisiti non possano essere alienati, concessi in locazione o noleggio e debbano rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 30 giugno 2027, a pena di revoca.

Copia degli atti citati unitamente ad altre informazioni può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

pAG. 29 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2024
(AdT)

Allegato

|Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas

naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica |

(full electric), nonche' acquisizione di dispositivi idonei ad |

operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5,

commi 1 e 2 D.M. n. 317/2023

| Contributo | Eventuale

Alimentazione | Massa | spettante per | maggiorazione

| complessiva |ciascun veicolo| per veicolo

| | acquistato | rottamato

|da 3,5 t a 7 t| 4.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro|

|CNG | fino a 16 t | |

| oltre 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| fino a 16 t | |

|LNG + + +

| da 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| 4.000,00 euro|

| da 3,5 a 7 t | | 1.000,00 euro|

|Ibrida | oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro| |(diesel/elettrico) | fino a 16 t | |

| oltre 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| da 3,5 a 7 t | 14.000,00 euro| 1.000,00 euro|

| oltre 7 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|

|Dispositivi per la | |

|riconversione a | fino a 3,5 t | 2.000,00 euro|

|trazione elettrica | | |

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+ +
+
| | + +
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+
+ + + + + |
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|Elettrica + + +
+ +
+ +
+
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| + +
+
+ +

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples-

siva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione

di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiin-

quinamento Euro VI step E - art. 5, comma 3 D.M. n. 317/2023

| Contributo spettante per

ciascun veicolo rottamato

Tipo veicolo

|Veicoli Euro 6 step E di massa

|oltre 7 e fino a 16 t

| e contestuale acquisizione

| veicolo nuovo di fabbrica

7.000,00 euro|

|Veicoli Euro 6 step E di massa | |

|superiore a 16 t

15.000,00 euro|

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples-

siva superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione

di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI

step E ed Euro 6-E - art. 5, comma 4 D.M. n. 317/2023

Contributo spettante per

ciascun veicolo rottamato

Tipo veicolo | e contestuale acquisizione

| veicolo nuovo di fabbrica

|Veicoli euro VI step E ed

|euro 6 E di massa da 3,5 t e fino

|a 7 t

3.000,00 euro

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Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e

semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato -

art. 5, comma 5 D.M. n. 317/2023

|Rimorchi o |

Contributo massimo spettante

|semirimorchi UIC e + +

|IMO ciascuno dotato |

|di almeno uno dei |Senza rottamazione: |Con rottamazione:

|dispositivi |3.000,00 euro |5.000,00 euro

|innovativi di cui |5.000,00 euro se |7.000,00 euro se

|all'allegato 1 |P.M.I*. |P.M.I.

|del D.M. n. 317/2023 | |

+ + +

*In caso di piccola impresa il contributo e' determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo e' determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo e' stabilito in euro 3.000 a veicolo.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici|

superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP|

e sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 5,

comma 5 D.M. n. 317/2023

Contributo massimo spettante

|Rimorchi, semirimorchi ed + +

equipaggiamenti, delle |Senza |

unita' frigorifere/ |rottamazione: |Con rottamazione:|

calorifere installate |3.000,00 euro |5.000,00 euro |

per veicoli |5.000,00 euro se |7.000,00 euro se |

superiori a 7 t |P.M.I.* |P.M.I.

+ + +

|Sostituzione equipaggiamenti, | Contributo massimospettante |

delle unita' |

frigorifere/calorifere |3.000,00 euro

installate per |5.000,00 euro se

| rimorchi/semirimorchi |P.M.I. * |

superiori a 7 t | | + + +

*In caso di piccola impresa il contributo e' determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo e' determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo e' stabilito in euro 3.000 a veicolo.

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Esonero contributivo per le lavoratrici madri

CirColare inpS

n. 27/2024

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 65/ EI del 6 febbraio 2024 per informare che l’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ai sensi del comma 181, articolo 1, della legge n. 213/2023, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In caso di tempo determinato, l’esonero può trovare legittima applicazione solo a decorrere dal mese di eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

L’Istituto precisa che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premo-

rienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Viene quindi precisato che l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma e sopra indicato.

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Spiega l’INPS che tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Detto esonero risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge di bilancio. Si ricorda infatti che per il 2024 la legge di bilancio ha previsto un esonero del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima ovvero del 7% se non eccede l’importo mensile di 1.923 euro sempre al netto del rateo di tredicesima.

pAG. 33 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

A tal fine i datori di lavoro potranno utilizzare il modello riportato in calce.

Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. Le istruzioni verranno comunicate dall’Istituto con apposito messaggio.

L’INPS precisa che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito appli-

cativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

La Circolare precisa infine che la valorizzazione dell’elemento con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio 2024. Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo come da istruzioni fornite nella stessa Circolare in commento.

Con riserva di ulteriori comunicazioni si riporta il facsimile modello richiesta esonero.

(EI)

pAG. 34 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

DICHIARAZIONE pER ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DELLA LAVORATRICE MADRE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART.47 DPR 445/2000)

La sottoscritta ______________________________________________________________, in qualità di lavoratrice dipendente con rapporto a tempo indeterminato,

ai fini della fruizione della misura prevista dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 commi 180 e 181, consistente nell’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice, tenuto conto di quanto previsto nella circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DpR 445/2000 di essere la madre di (n.) __________ figli

NOME COGNOME DEI FIGLI DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

e CHIEDE DI pOTER FRUIRE DELL’ESONERO (selezionare una delle opzioni)

 TRE O pIÙ FIGLI - per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;

 DUE FIGLI - per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Nel caso di nascita di nuovi figli la lavoratrice è tenuta a informare il datore di lavoro.

La sottoscritta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dal datore di lavoro per assolvere agli adempimenti di obblighi legali e contrattuali e secondo i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Data ___________

Firma________________________________

pAG. 35 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

Incentivi regionali alle assunzioni per il 2024

regolamento pal 2024

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 77/ AG del 14 febbraio 2024 per comunicare che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione per le Imprese, anche per l’anno 2024, gli incentivi per le assunzioni, per le stabilizzazioni e le trasformazioni a tempo indeterminato. Le domande di incentivo vanno inviate a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 agosto 2024. La fonte normativa che disciplina detti incentivi è il D.P. Reg. 157/2022 cd “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi di politica attiva del lavoro”, modificato a partire dal 2024 dal D.P.Reg. 205/2023 (testo coordinato).

SOGGETTI BENEFICIARI E DISpOSIZIONI

COMUNI

Possono beneficiare degli incentivi le Imprese, i consorzi, le associazioni, le fondazioni, i prestatori che esercitano le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, con sede principale o sede secondaria o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

I beneficiari inoltre devono sottostare ai seguenti requisiti:

- Il rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

- Non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui

assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo. Questa previsione non si applica se le procedure sono state definite, in fase sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

Possono beneficiare degli incentivi anche le cooperative o consorzi di cooperative con sede legale nel territorio regionale, o con sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro si svolga nel suddetto territorio. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni o le stabilizzazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

- Non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

- Non devono riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

- Devono rispettare i principi generali degli incentivi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

- Non devono essere riferibili a trasferimenti d’azienda (art. 2112 c.c.).

Inoltre gli incentivi non possono riguardare le assunzioni o le stabilizzazioni di contratti di somministrazione, di apprendistato e di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato.

INCENTIVI pER LE ASSUNZIONI A TEMpO INDETERMINATO (ARTT. 4-7)

Detti contributi sono rivolti ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time purché non inferiore al 70%, i lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:

- Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

pAG. 36 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

- Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi.

- Persone disoccupate da almeno mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma nazionale GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e che siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022).

- Soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale.

- Giovani di età compresa tra 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

- Persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASPI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di socio – lavoratore).

Per disoccupato si intende la persona, priva di impiego, che ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego e non dall’inizio del periodo senza impiego lavorativo.

L’ammontare dell’incentivo è di 5.000 euro che può essere incrementato di:

- 2.000 euro, per l’assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti, ulteriormente incrementato di 2.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

- 2.000 euro, per l’assunzione di persona a rischio disoccupazione.

- 2.500 euro, per l’assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

In caso di assunzione di più di 10 lavoratori l’importo viene incrementato del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14; b) del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30; c) del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra

31 e 50; d) del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.

In caso di part time, non inferiore al 70%, l’importo è riproporzionato sulla base dell’orario lavorativo.

INCENTIVI pER LE ASSUNZIONI A TEMpO DETERMINATO (ARTT. 5-8)

Detti incentivi riguardano il datore di lavoro che assume a tempo determinato, per una durata di almeno 6 mesi e con un orario full-time o part-time non inferiore al 70%, i lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:

- Persone over 60 e disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

- Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

- Giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni, disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi. L’ammontare dell’incentivo è di 2.500 euro, incrementato di ulteriori 2.500 euro in caso di soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età. In caso di part time non inferiore al 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo.

INCENTIVI

pER LE TRASFORMAZIONI DI CONTRATTO DA TEMpO DETERMINATO

A TEMpO INDETERMINATO, STABILIZZAZIONI DI LAVORATORI CON CONTRATTI DI LAVORO pRECARI (ARTT. 6-9)

Detti incentivi sono rivolti ai datori di lavoro che

A. Trasformano il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con data di scadenza entro i 24 mesi, anche a tempo parziale non inferiore al 70%.

B. Stabilizzano con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale che lavora presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

- lavoro intermittente indeterminato,

- lavoro intermittente determinato,

- lavoro a progetto,

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa,

- contratto di somministrazione di lavoro,

- contratto di apprendistato,

pAG. 38 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

- tirocinio conforme alla regolamentazione vigente in materia.

Il contributo è ammissibile inoltre solo se riguarda lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria, che sussiste se nei 5 anni precedenti siano stati per almeno 360 giorni impegnati nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- contratto di lavoro intermittente;

- contratto di formazione e lavoro;

- contratto di inserimento;

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- contratto di lavoro a progetto;

- contratto di lavoro interinale;

- contratto di somministrazione di lavoro;

- contratto di apprendistato.

Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.

L’ammontare dell’incentivo è di 5.000 euro che può essere incrementato di:

- 2.000 euro, per l’assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti, ulteriormente incrementato di 2.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro disponga di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

- 2.000 euro, per l’assunzione di persona a rischio disoccupazione.

- 2.500 euro, per l’assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

In caso di part time non inferiore al 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo.

Il requisito deve essere posseduto alla data di trasformazione o stabilizzazione qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.

In alternativa il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora la trasformazione o la stabilizzazione si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

MODALITà

DI pRESENTAZIONE, TERMINI E CONTENUTI DELLA DOMANDA

La domanda di incentivo va presentata solo ed esclusivamente on-line tramite l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione (link: Accedi ai servizi FVG). Può essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante o da un soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda.

I documenti da allegare alla domanda sono:

1. Dichiarazione del lavoratore.

2. Copia della documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 o dichiarazione sostitutiva che ne giustifichi l’esenzione.

Eventuali documenti da allegare sono:

- Procura speciale in caso di domanda sottoscritta e inoltrata da soggetto delegato, corredata da carta di identità del sottoscrittore se firma autografa.

- Procura o in alternativa dichiarazione sostitutiva in caso di domanda sottoscritta e inoltrata da procuratore interno, corredata da carta di identità del sottoscrittore se firma autografa.

- Permesso di soggiorno in corso di validità, se il lavoratore è cittadino extra UE.

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo o successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

La domanda di incentivo può essere presentata anche prima di assumere, stabilizzare e trasformare, purché ai fini dell’erogazione dell’incentivo il soggetto beneficiario stipuli il contratto di lavoro o la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo. In questo modo possono essere accolte le domanda di incentivo relative a periodo successivi al 31 agosto 2024.

pAG. 39 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024


REGIME DI AIUTI “DE MINIMIS” E CUMULABILITà DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi regionali per le assunzioni e trasfor-

REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

DELLA COMMISSIONE

DEL 13 DICEMBRE 2023SETTORE INDUSTRIE E TRASpORTO

Importo massimo concedibile non può superare i 300.000,00 euro concessi nei 3 anni precedenti.

mazioni/stabilizzazioni sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei in materia:

REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

DEL 27 GIUGNO 2014SETTORE DELLA pESCA E DELL’ACqUACOLTURA

Importo massimo concedibile non può superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Qualora l’importo dell’incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l’importo dell’incentivo viene conseguentemente ridotto. Detti incentivi regionali sono cumulabili con gli incentivi nazionali, non sono invece cumulabili con quelli disciplinati dai regolamenti regionali di cui all’art. 39 comma 3 bis, della legge regionale 18/2005, relativa alle categorie protette (fondi regionali per l’occupazione delle persone con disabilità).

REVOCA

DEI CONTRIBUTI

La revoca totale dell’incentivo avviene nei seguenti casi:

- Mancata stipulazione del contratto di lavoro nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

- Mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo.

- Cessazione a qualunque titolo (comprese le dimissioni) del rapporto di lavoro avvenuta entro 12 mesi dalla data di assunzione o dalla trasformazione.

- Variazione dell’orario di lavoro a tempo par-

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

DELLA COMMISSIONE

DEL 18 DICEMBRE 2013 –SETTORE AGRICOLO

Importo massimo concedibile non può superare i 25.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

ziale con una percentuale della prestazione lavorativa inferiore al 70%, avvenuta entro i 12 mesi dall’assunzione o dalla trasformazione.

- Licenziamenti collettivi per professionalità identiche ai rapporti di lavoro incentivati (non si applica in caso di accordo sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).

Comporta la revoca parziale degli incentivi la cessazione a qualunque titolo (comprese le dimissioni) del rapporto di lavoro avvenuta dopo i 12 mesi ed entro i 36 mesi dall’assunzione o dalla trasformazione. La misura della revoca è del:

- 50% se la cessazione si verifica dopo i 12 mesi ed entro i 24 mesi.

- 20% se la cessazione si verifica dopo i 24 mesi ed entro i 36 mesi.

La revoca parziale non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o decesso.

La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione o una trasformazione entro 60 giorni dalle dimissioni. (AG)

pAG. 40 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024

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I

Aggiornato il valore del ticket di licenziamento per il 2024

CirColare inpS n. 25 del 29 gennaio 2024

L’INPS con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 ha aggiornato il valore dell’importo massimo della NASPI per l’anno 2024 - pari a euro 1.550,42 - che costituisce la base di calcolo per il contributo che le Imprese sono tenute a versare in caso di interruzione del rapporto di lavoro indeterminato per le causali che configurano il diritto alla NASPI. Con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 l’Isti-

(Massimale NASPI * 41%)

tuto ha chiarito le modalità di calcolo del cd. ticket di licenziamento.

I criteri di calcolo sono definiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2 comma 31; per il licenziamento individuale l’importo è pari al 41% del massimale mensile della NASPI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36 mesi, senza alcuna distinzione tra rapporti a tempo pieno e rapporti a tempo parziale. Per i periodi inferiori all’anno il ticket va determinato in proporzione al numero dei mesi e scatta al superamento dei 15 giorni. Per il 2024 il ticket di licenziamento è pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un massimo di 3 anni. L’importo massimo del contributo è pari a 1.907,01 euro. Di seguito la formula per il calcolo per un lavoratore con anzianità di servizio inferiore a 3 anni:

_________________________ ×mesi di anzianità di servizio (max 36 mesi) 12 mesi

l ticket di licenziamento deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

FORME DI RECESSO DEL RAppORTO DI LAVORO

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sì

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Sì

Licenziamento per giusta causa. Sì

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova. Sì

Licenziamento per superamento del periodo di comporto. Sì

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale). Sì

Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo. Sì

Dimissioni per giusta causa. Sì

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità. Sì

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale - articolo 18 Legge 300/1970). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti. Sì

Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore. Sì

Dimissioni volontarie. No

pAG. 42 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024
DI LICENZIAMENTO
TICkET

FORME DI RECESSO DEL RAppORTO DI LAVORO

Licenziamento personale domestico.

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.).

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL.

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Decesso del lavoratore.

Per i licenziamenti collettivi la quantificazione dell’importo del ticket di licenziamento cambia: la percentuale rispetto al trattamento di NASPI è dell’82% e non del 41%.

Di conseguenza, per ogni 12 mesi, il valore del ticket è pari a 1.271,34 euro (valore mensile 105,94 euro), mentre per gli ex dipendenti che presentano una anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo da versare è pari a 3.814,03 euro.

Questi importi, però, riguardano soltanto l’ipotesi in cui la procedura collettiva di riduzione

TICkET DI LICENZIAMENTO

No

No

No

No

No

No

di personale ex articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 si sia conclusa con un accordo sindacale. Qualora non ci fosse l’accordo la misura del contributo è moltiplicata per tre volte; nel 2024, quindi, l’importo del ticket per un licenziamento collettivo senza accordo sindacale è di euro 11.442,10.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Con accordo sindacale

Senza accordo sindacale

(Massimale NASPI × 82%)

_________________________ × mesi di anz. di servizio (max 36 mesi)

12 mesi

( Massimale NASPI × 82%

_______________________ × mesi di anz. di servizio (max 36 mesi) × 3

12 mesi

pAG. 43 - ApINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2024
(AG)
FORMULA TICkET DI LICENZIAMENTO NELLE pROCEDURE DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Le Comunità energetiche rinnovabili

le grandi impreSe non poSSono eSSere memBri delle Comunità energetiChe

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto del 7 dicembre 2023 che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Dal 24 gennaio, è entrato in vigore il decreto a tutti gli effetti, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.

Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE (Gestore Servizi Energetici), soggetto gestore della misura, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste. Il decreto è consultabile al link: Decreto CER.pdf (mase.gov.it)

Di seguito approfondiamo l’argomento delle comunità energetiche, che sicuramente sarà di interesse per le piccole e medie imprese oltre che per i cittadini.

pREMESSE

Il decreto del Ministro del 7 dicembre 2023, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Il Titolo II del decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli im-

pianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il Titolo III del decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/ anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

LE COMUNITà ENERGETICHE

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.

pAG. 44 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2024

COSTITUZIONE DELLE COMUNITà

ENERGETICHE

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, o eventualmente in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER. Il Decreto dispone che le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili. Tutti i partecipanti alla CER, che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER), mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

a. produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico;

b. autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità a patto che non si configuri come una grande impresa;

c. consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

qUALI IMpIANTI pOSSONO ESSERE INSERITI NELLE CER

Nelle Comunità Energetiche possono rientrare tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria. Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Attraverso la mappa è possibile:

a. avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;

b. verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.

È possibile consultare la mappa interattiva delle cabine primarie al seguente link: Mappa interattiva delle cabine primarie (gse.it)

INCENTIVI

pER LE COMUNITà

ENERGETICHE

Il calcolo della tariffa è dettagliato nell’Allegato 1 al decreto.

Essa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della potenza dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una maggiorazione in ragione dei diversi livelli di insolazione, che può arrivare a 10 €/MWh per gli impianti localizzati al nord Italia. Alla tariffa si aggiunge il corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA (pari a circa 8 €/ MWh nel 2023).

La seguente tabella definisce la tariffa incentivante in rapporto alla potenza dell’impianto.

pAG. 45 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2024

pOTENZA IMpIANTO

potenza < 200 kW

200 kW < potenza < 600 kW

potenza > 600 kW

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.

CONTRIBUTO pNRR

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

SpESE AMMISSIBILI pER IL CONTRIBUTO pNRR

Sono ammissibili le seguenti spese:

TARIFFA INCENTIVANTE

80€/MWh + (0÷40€/MWh)

70€/MWh + (0÷40€/MWh)

60€/MWh + (0÷40€/MWh)

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;

- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

- connessione alla rete elettrica nazionale;

- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;

- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;

- direzione lavori e sicurezza;

- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

Gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. (CS)

pAG. 46 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2024

CONAI: novità sulla cellulosa rigenerata

produttori e importatori

Saranno tenuti ad aderire

Sia al Conai Che a BiorepaCk

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) con una nota di aggiornamento datata 9 febbraio 2024 conseguente alla recente approvazione dello Statuto di Biorepack da parte del MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) ha precisato che lo Statuto di Biorepack, approvato dal Ministero, contiene una modifica utile all’attrazione degli imballaggi in cellulosa rigenerata nella sfera di competenza del medesimo Consorzio di filiera CONAI. Ne deriva che i produttori/importatori di imbal-

laggi in cellulosa rigenerata saranno tenuti ad aderire al CONAI e a Biorepack (secondo previsioni di legge e di statuto) e all’applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli stessi imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.

Successivamente, Biorepack potrà riconoscere i corrispettivi ai Comuni per la raccolta dei rifiuti di imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma UNI EN 13432, conferiti nella frazione organica, al fine di sostenere i costi del riciclo organico di tali rifiuti, che comprende anche gli “acetati di cellulosa”.

L’applicazione del contributo ambientale su tali imballaggi, pari a 130,00 euro/tonnellata avrà decorrenza dal 1° aprile 2024, restano validi i comportamenti pregressi a tutto il 31 marzo 2024. (CS)

pAG. 47 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2024

SOA: rinnovo per la Deltaimpianti Srl

è aBilitata anChe all’eSeCuzione della Categoria oS 18-a relativa a Componenti Strutturali in aCCiaio

La DELTAIMPIANTI Srl, rappresentata dal perito Fabio Picogna, con sede a Nimis (UD) in via Merano n. 14, opera su tutto il territorio nazionale ma anche all’estero, esegue lavori sia del settore privato che degli Enti Pubblici.

È specializzata nei settori dell’impiantistica meccanica, termica, tecnologica ed idraulica, proponendosi sul mercato con esponenziale miglioramento.

La sede di Nimis dispone di un’officina per le lavorazioni di prefabbricazione, di carpenteria leggera/pesante, tubazioni e skid, macchine finite, revisioni e montaggi.

L’Azienda è certificata secondo la normativa euro-

pea per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e ha rinnovato l’attestazione SOA, aumentando le iscrizioni, per la categoria OG6 portandola dalla classifica III bis alla IV per un importo di euro 2.582.000, e la categoria OS 18-A portandola dalla classifica II alla III bis per euro 1.500.000. Potrà eseguire la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale,

pAG. 48 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024

i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro.

Inoltre è abilitata all’esecuzione della categoria OS 18-A, che rientra tra le categorie superspecializzate, e che è relativa a componenti strutturali in acciaio e riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio fino ad un importo massimo di 619.200 euro.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)

pAG. 49 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024

Congruità in edilizia: inserite nuove categorie specialistiche

- OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%

- OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%

previSta una perCentuale anChe per i Componenti

Strutturali in aCCiaio

Con accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali dell’edilizia (sindacati dei lavoratori e parti datoriali tra cui Confapi ANIEM) hanno determinato le percentuali di incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS, ad integrazione di quanto già stabilito nella tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022. Ricordiamo che, come previsto dall’art. 2 del D.M 25 giugno 2021, la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (di importo superiore a 70mila euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021. La congruità deve essere documentata da apposita attestazione. Infatti, l’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente. Con l’Accordo Nazionale del 30 gennaio 2024 viene convenuto, ad integrazione della tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022, che le percentuali di incidenza della manodopera riferite alle seguenti categorie specialistiche:

- OS 18-B componenti per facciate continue: 6% Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Invece, le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

- OS 21 - Sottocategoria Jet grouting: 8% - Sottocategoria Palancole: 6%.

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall’Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero neve, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

- OG 3 - Sottocategoria sgombero neve: 6%.

Le parti sociali si sono impegnate a richiedere al Ministero competente di prevedere, negli appalti pubblici di valore complessivo inferiore a 3 mila euro, la non applicazione dell’istituto della congruità.

Di seguito pubblichiamo le tabelle riepilogative complete e integrate con l’Accordo nazionale del 30 gennaio 2024.

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(CS)
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CATEGORIE SpECIALISTICHE

CATEGORIE SpECIALISTICHE OS

pAG. 52 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024 CATEGORIE GENERALI CATEGORIE pERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOpERA SUL VALORE DELL’OpERA 1 OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture 14,28% 2 OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti 5,36% 3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00% 4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti 6,69% 5 OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% 6 OG 3 - Opere stradali, ponti, etc. - lavori di bitumatura - spalatura neve 13,77% 6% 6% 7 OG 4 - Opere d’arte nel sottosuolo 10,82% 8 OG 5 - Dighe 16,07% 9 OG 6 - Acquedotti e fognature 14,63% 10 OG 6 - Gasdotti 13,66% 11 OG 6 - Oleodotti 13,66% 12 OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 13 OG 7 - Opere marittime 12,16% 14 OG 8 - Opere fluviali 13,31% 15 OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% 16 OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% 17 OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale 16,47%
pERCENTUALI
INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOpERA SUL VALORE DELL’OpERA OS 1 lavori in terra 10% OS2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 35% OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 14% OS 7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica 18% OS 8 opere di impermeabilizzazione 18% OS 10 segnaletica stradale non luminosa 8% OS 11 apparecchiature strutturali speciali 12,50% OS 12-A barriere stradali di sicurezza 10% OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili 13% OS 13 strutture prefabbricate in cemento armato 6% OS 18-A componenti strutturali in acciaio 6% OS 18-B componenti per facciate continue 6% OS 21 opere strutturali speciali - Jet grouting - palancole 15% 8% 6%
DI
pAG. 53 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024 CATEGORIE SpECIALISTICHE CATEGORIE SpECIALISTICHE OS pERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOpERA SUL VALORE DELL’OpERA OS 23 demolizione di opere 10% OS 24 verde e arredo urbano 20% OS 25 scavi archeologici 30% OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali 7% OS 35 interventi a basso impatto ambientale 15%

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili maniFatturiere e Settori aFFini

GLI AGGIORNAMENTI

SUL TAVOLO TECNICO

REVISIONE pREZZI

Lo scorso 29 gennaio si è tenuta presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti la riunione del tavolo Tecnico sulla revisione prezzi (art.60 Codice Appalti) che di fatto ha chiuso la prima fase dei lavori e nel corso della quale è stata definita un’ipotesi di tabella degli indicatori Istat per valutare gli andamenti mensili in base alle fluttuazioni di mercato:

- T.O.1 Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

- T.O.2 Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

- T.O.3 Scavi archeologici, restauri di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

- T.O.4 Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

- T.O.5 Manutenzioni di infrastrutture viarie

- T.O.6 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

- T.O.7 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

- T.O.8 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

- T.O.9 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in cemento armato, anche prefabbricato

- T.O.10 Opere d’arte tradizionali in sottosuolo, tunnel e gallerie

- T.O.11 Opere d’arte meccanizzate in sottosuolo, tunnel e gallerie

- T.O.12 Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e di evacuazione

- T.O.13 Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa del suolo e di bonifica

- T.O.14 Impianti per la produzione di energia elettrica

- T.O.15 Impianti elettrici, per la trasformazione e distribuzione alta e media tensione e di illuminazione pubblica

- T.O.16 Impianti elettrici, tecnologici, di telecomunicazioni e antintrusione

- T.O.17 Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

- T.O.18 Impianti idraulici, di potabilizzazione e depurazione

- T.O.19 Impianti di segnalamento

- T.O.20 Armamento ferroviario

- T.O.21 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

Rispetto alla proposta iniziale e a seguito di una serie di osservazioni elaborate nel sottogruppo ristretto, Confapi Aniem, rappresentata da Marco Medori, è riuscita a modificare l’originaria proposta elaborata dall’Ance inserendo indicatori più vicini alle nostre aziende. In particolare sono stati introdotti i seguenti elementi:

1. Distinzione tra lavori edili civili di beni sottoposti a tutela (OG2) e lavori specialistici dello stesso settore (OS25, OS2A, OS2B) che vengono ricompresi in due indici distinti.

2. Inserimento di un indice specifico per tutte le lavorazioni, strutturali e no, in Legno (OS32).

3. Inserimento di un indice specifico che raggruppa tutti i micro-lavori (da 100.000 a 1.000.000) delle manutenzioni stradali di lavori per lo più comunali. L’esigenza nasce dal fatto che, seppur di piccolo importo, questi interventi rappresentano un’enorme fetta di mercato: rifacimento manto stradale, piccole sistemazioni idrauliche di superfice, segnaletica a terra, marciapiedi e parti di barriere stradali. Per facilitare il compito dei D.L. e per non creare difficoltà nello “spacchettare” le singole categorie sulle quali applicare l’indicatore puntuale, si è deciso di dedicare un indice specifico che aiuti il lavoro di revisione prezzi.

Confapi Aniem aveva altresì proposto un indice per le manutenzioni pluriennali degli acquedotti, ma la proposta non è stata accettata in quanto le lavorazioni sono facilmente riconducibili agli indici specifici.

Sulla base degli indici prospettati, è stato deciso di avviare una fase sperimentale, anche per verifica-

pAG. 54 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024

re se i pesi assegnati ai singoli componenti risultino adeguatamente ponderati. Lo scorso 1° febbraio si è svolto un incontro in videoconferenza con tutti i tecnici delle associazioni territoriali nel corso del quale sono stati condivisi lo stato dei lavori e i successivi passaggi.

AppLICAZIONE

DEL CODICE AppALTI

pER LAVORI pRIVATI

FINANZIATI pER OLTRE IL 50%

DA RISORSE pUBBLICHE:

IL pARERE DEL MIT

Il Ministero delle Infrastrutture ha reso noto un parere (n. 2268/2023) nel quale risponde ad un quesito sull’obbligo di applicazione del Codice Appalti a lavori effettuati da soggetti privati con finanziamenti pubblici per oltre il 50%.

Il Supporto Giuridico del Ministero conferma che nel nuovo Codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella del previgente Codice nel quale era precisato che le norme andavano applicate anche ad appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti riguardassero lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche. In questo contesto, per stabilire il limite di applicazione della legislazione sui lavori pubblici, occorre fare riferimento alla direttiva appalti 2014/24/ UE, relativo ad appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando come soglia di valore quella di rilevanza europea, pari a 5.186.000 euro. Il Ministero specifica altresì che le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza del Codice.

ANAC:

MODALITà pROVVISORIE DI pAGAMENTO, GESTIONE DEL SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE E DOMANDA TIpO DI pARTECIpAZIONE

L’Anac ha comunicato l’adozione di modalità temporanee per il pagamento dei contributi a favore della stessa Autorità, a seguito di problemi riscontrati nella Piattaforma contratti pubblici.

Nelle more della risoluzione di tale criticità, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’im-

possibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici potranno effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate

bancarie:

Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 CODICE

BIC/SWIFT: PASCITMMROM

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare avendo cura di specificare codice fiscale, nominativo e indirizzo mail del debitore. Nel Comunicato pubblicato sul proprio portale, l’Anac ha invitato le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.

Si segnala, inoltre, che l’Autorità ha anche pubblicato una serie di domande-risposte su aspetti strettamente tecnico-operativi emersi nel corso di consultazioni con le stazioni appaltanti su criticità che caratterizzano l’avvio del nuovo sistema di digitalizzazione: recupero dati precedenti, comunicazioni tra piattaforme diverse, tracciabilità flussi finanziari, ecc.

L’Anac, infine, ha pubblicato la domanda di partecipazione-tipo alle gare per i settori servizi e forniture, contenente le dichiarazioni non previste nel Dgue; la domanda costituisce un documento d carattere generale e “la stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare”.

“Con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione - precisa l’Autorità - è stato previsto l’inserimento nel Fvoe dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento”.

LA CONVERSIONE IN LEGGE

DEL DECRETO SUpERBONUS

La conversione in legge del decreto in materia di superbonus (Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del

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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”) è stata approvata dalla Camera lo scorso 31 gennaio.

Il provvedimento, approvato senza nessuna modifica, passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura (deve essere convertito entro il 27 febbraio).

AGENZIA ENTRATE:

AGGIORNAMENTO

pIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione l’Agenzia Informa) è stata pubblicata la Guida alla piattaforma “Cessione crediti” aggiornata a gennaio 2024, che consente ai titolari di crediti d’imposta di comunicare e gestire l’eventuale cessione del credito a terzi.

Possono essere comunicate le cessioni relative alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche) per i quali la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, di utilizzare i crediti in compensazione con F24, o in alternativa, di comunicare l’ulteriore cessione ad altri.

Tra le novità si segnala la nuova funzione di “Riduzione del credito” attraverso la quale è possibile comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo. Ciò in conformità a quanto previsto dall’art.25 del DL 104/2023 (convertito dalla Legge 136/2023): tale norma ha stabilito che, se i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, risultano non ancora utilizzati per ragioni diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario ha 30 giorni di tempo (dall’avvenuta conoscenza dell’impossibilità di utilizzo) per darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

REqUISITI DELL’IMpRESA VERIFICABILI

IN OGNI FASE DELLA pROCEDURA

Il Tar Sicilia (Sent. n.272 del 22 gennaio 2024) ha affermato che i requisiti di ordine generale e speciale dell’operatore economico vanno mantenuti per tutta la fase dell’affidamento.

Viene ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione che anche in una fase diversa e successiva all’ammissione alla procedura decide di effettuare un controllo dei requisiti. Secondo l’art. 80, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016, infatti “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momen-

to della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”.

Secondo i Giudici deve essere sempre garantito il necessario perseguimento dell’interesse pubblico cui deve mirare una qualsivoglia procedura competitiva, da salvaguardare anche durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, che si concretizza anche nella facoltà di verificare in ogni momento i requisiti dell’operatore.

Con parere n. 69 dell’11.01.2023 ANAC, peraltro, ha ritenuto, che “In virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, tali requisiti – incluso quello previsto dall’art. 80 comma quinto lett. c) – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”. Deve quindi ritenersi che nella fase di ammissione alla gara l’Ente appaltante proceda ad un accertamento preliminare che costituisce comunque un provvedimento provvisorio, instabile e modificabile con un distinto atto amministrativo.

CONSIGLIO DI STATO: I LIMITI DELL’AVVALIMENTO pREMIALE

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 281 del 9 gennaio 2024) è intervenuto sull’avvalimento premiale, ipotesi che ricorre quando il prestito dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria è finalizzato al riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica, e, non come nell’avvalimento “puro”, alla partecipazione alla gara. Secondo il Collegio “….quando il concorrente ricorre all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempla anche le utilità fornite dall’ausiliaria(beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell’offerta devono poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto (Cons. Stato, V, 17 settembre 2021, n. 6347)”

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che ha riconosciuto un punteggio all’offerta tecnica dell’impresa non in possesso a monte della certificazione di qualità richiesta ed ottenuta tramite avvalimento

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ai fini della partecipazione alla gara; “…ciò, fatto salvo il presupposto che tale attribuzione deve ritenersi comunque condizionata all’effettivo passaggio della struttura organizzativa dell’ausiliaria a quella dell’ausiliato.”

RIUNITO IL COMITATO pER LA VERIFICA DELLA CONGRUITà

Nei giorni scori, presso il Ministero del Lavoro, si è riunito il Comitato di monitoraggio per la verifica della congruità al quale, oltre allo stesso Ministero, all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro, partecipano Confapi Aniem (rappresentata dal dott. Juri Sbrana) e le altre parti sociali firmatarie di CCNL. Il Ministero ha sottolineato come si sia di fatto conclusa una prima fase sperimentale al termine della quale sono state segnalate, quali elementi di criticità, difformità comportamentali tra casse edili/edilcasse e l’interferenza di altri CCNL non appartenenti al settore dell’edilizia.

Su quest’ultimo aspetto relativo all’interferenza di altri Contratti, Confapi Aniem ha evidenziato come occorra distinguere tra contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non.

Quando un CCNL non è sottoscritto da queste Organizzazioni si configura un fenomeno di dumping contrattuale che determina una concorrenza sleale. Per quanto concerne invece l’intervento di altri CCNL (es. metalmeccanica) è necessario identificare i confini delle opere soggette o non a congruità.

Confapi Aniem, inoltre, ha sollevato l’ulteriore problematica data dalla difformità di interpretazione sull’applicazione della congruità da parte degli enti appaltanti.

Il Ministero del Lavoro ha ribadito come la congruità rappresenti un’operazione di alto profilo istituzionale e, in questo contesto, ha deciso di attivare una nuova fase di collaborazione per agevolare una più corretta e uniforme applicazione della normativa (a tal fine è stato elaborato anche un piano di coinvolgimento dell’ANCI).

Non è esclusa, infine, la costruzione di un impianto sanzionatorio per le committenze che non richiedono il DURC di congruità.

Nell’ottica di una maggiore condivisione, il Comitato verrà convocato a cadenza regolare una volta ogni due/tre mesi.

pUBBLICATO DALL’ANAC IL MANUALE OpERATIVO pER L’INSERIMENTO E L’AGGIORNAMENTO

DEI DOCUMENTI

NEL FASCICOLO VIRTUALE

Anac ha pubblicato sul proprio sito un fascicolo operativo per supportare le aziende nell’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico, nella sua nuova versione 2.0; altro documento, avente finalità analoghe, è stato predisposto per le Stazioni Appaltanti.

L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell’Autorità. Il Fascicolo intende agevolare gli operatori economici nella consultazione dei documenti, nella visualizzazione di dettaglio degli stessi, nel loro inserimento e aggiornamento, nell’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo, nell’associazione di un documento al fascicolo e al relativo annullamento, nella consultazione dell’anagrafica dell’operatore.

Il FVOE ha l’obiettivo, come noto, di permettere rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

LE INDICAZIONI DELL’ANAC SU qUALIFICAZIONE CONSORZI STABILI E DIRETTORE TECNICO

L’Anac (Comunicato del 31 gennaio 2024) ha fornito indicazioni interpretative in merito alle norme del nuovo Codice Appalti riguardanti la qualificazione dei consorzi stabili, la possibilità di partecipazione a più consorzi stabili e i requisiti del direttore tecnico. Sul primo tema “l’Autorità conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione”.

In merito alla possibilità di partecipazione a più consorzi, l’Anac ritiene che permanga il divieto, nonostante la mancata riproposizione della specifica norma nel nuovo Codice (art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023). Tra le considerazioni a sostegno di tale tesi, l’Autorità sottolinea come sia difficile concepire che il “vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività”.

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Il Comunicato affronta, infine, la questione della mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di mantenere l’incarico pur non essendo in possesso dei requisiti previsti in merito, in particolare, ai titoli di studio attestanti l’idoneità professionale. La deroga, introdotta nei Regolamenti sulla qualificazione del 2000 e 2010 e nel precedente Codice (art. 84, comma 12 bis, D.Lgs. n.50/2016), è stata stralciata dal nuovo D.Lgs. n. 36/2023. L’Anac conferma gli effetti della mancata deroga; pertanto “a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria”.

CONSIGLIO DI STATO: ANNOTAZIONI

AL CASELLARIO INFORMATICO

NON pOSSONO

OLTREpASSARE L’ANNO

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 881 del 29 gennaio 2024) ha ritenuto illegittima la parte del Regola-

mento dell’Anac sull’esercizio del potere sanzionatorio, nella parte in cui consente l’annotazione per un tempo indefinito al casellario informatico. La richiesta di cancellazione dell’annotazione era stata presentata da un’impresa dopo un anno dall’iscrizione al casellario, ma l’Autorità aveva deciso di mantenere l’annotazione nella sezione C, visibile alle Stazioni appaltanti, per consentire alle stesse di conoscere un fatto grave che avrebbe potuto essere valutato anche dopo il termine del periodo di interdizione come “notizia utile”.

Il Tar aveva respinto il ricorso, sul presupposto che la conversione dell’annotazione da “interdittiva” a “notizia utile” fosse stata disposta in vigenza del Regolamento Anac.

La stessa legge (art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006) è chiara nel prescrivere un termine massimo di efficacia delle iscrizioni che non può eccedere l’anno e tale disposizione prevale, naturalmente, su altre disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha dato ragione all’impresa ritenendo che non può sussistere (anche per le conseguenze che comunque graverebbero sull’azienda) un’automatica trasposizione da una sezione all’altra del casellario (da misura interdittiva a notizia di pubblica utilità).

In tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

pAG. 58 - ApINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2024
(C)

Esportatori registrati Cina

rinnovo iSCrizione nella liSta degli StaBilimenti autorizzati

L’Autorità della Repubblica popolare cinese con i decreti n. 248 e 249 del 2021 ha introdotto nel gennaio 2022 l’obbligo di registrazione degli operatori che esportano prodotti alimentari verso la Cina. L’art. 16 del decreto cinese n. 248/2021 prevede che la registrazione sia valida per un periodo massimo di cinque anni.

Per gli operatori con stabilimenti già presenti nei registri delle autorità cinesi (caseari, ittici, carne suina e prodotti a base di carne suina) la scadenza della validità della registrazione rimane quella indicata nei vecchi registri e riportata ora sulla piattaforma Cifersiglewindow. È responsabilità dell’operatore tenere aggiornata la propria utenza in Cifer sotto tutti gli aspetti, compresa la documentazione a supporto, funzionale e propedeutica allo stesso rinnovo della registrazione.

La domanda di rinnovo deve essere avviata dall’operatore accedendo alla piattaforma Cifersiglewindow, in una finestra di tempo che va da 6 a 3 mesi prima della data di scadenza della registrazione.

In fase di compilazione dell’istanza viene richiesto all’operatore, tra l’altro, il caricamento di una dichiarazione di conformità che il sistema rende automaticamente disponibile.

Ai fini del rinnovo dell’iscrizione, il Ministero della Salute è delegato a caricare per ogni singolo stabilimento anche la check list “Condition and Key Points” relativa al prodotto esportato/registrato. Detto documento è reperibile alla pagina web dedicata all’export verso la Cina del sito istituzionale del Ministero della Salute. Le aziende devono compilare, firmare e timbrare le parti di propria competenza e successivamente dovranno:

- scansionare il documento in formato pdf, con le pagine orientate nel verso di lettura e con dimensione massima di 3MB;

- inviare il file all’indirizzo export.alimenti@ sanita.it riportando come oggetto della mail “rinnovo registrazioni Cina”.

Solo i file rispondenti alle suddette caratteristiche saranno considerati idonei e utilizzati per i successivi passaggi necessari alla finalizzazione del processo di rinnovo.

La domanda di rinnovo è disponibile anche per gli stabilimenti registrati che dovessero risultare al momento sospesi a causa di bandi sanitari (es. stabilimenti di carne e prodotti a base di carne suina).

L’eventuale mancato rinnovo della registrazione per scadenza dei termini comporta la necessità di procedere con l’avvio di una nuova istanza di registrazione. A tal proposito si ricorda che ad una nuova istanza consegue un nuovo numero CITA di registrazione; tale procedura deve completarsi prima di qualsiasi invio di prodotto verso la Cina, pena il blocco e la distruzione delle partite in dogana. (pZ)

pAG. 59 - ApINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 15 febbraio 2024

Il gusto per l’impresa dei Prosciuttifici Picaron

dal Cuore del Friuli ai merCati internazionali

I Prosciuttifici Picaron sono nati negli anni ’90 con il preciso obiettivo di produrre prosciutti crudi di alta qualità. Nel corso degli anni l’imprenditore Roberto Bassi e la sua famiglia hanno dedicato tempo e attenzione per scegliere persone, luoghi e strutture in grado di realizzare questo sogno. E ci sono riusciti.

Oggi il gruppo Picaron è infatti una realtà che opera con due prosciuttifici nella zona tipica di San Daniele del Friuli e con altri due stabilimenti nella zona tipica di Parma. A livello nazionale, questa nostra Associata fa parte del ristretto gruppo di aziende abilitate all’esportazione di prosciutti crudi stagionati San Daniele verso i mercati extra UE. Per arrivare a questo risultato l’azienda deve utilizzare un efficace sistema di autocontrollo sanitario (HACCP).

La storia di Roberto Bassi parte da lontano, e comincia con l’apertura di una piccola macelleria nella piazza di Precenicco negli anni ‘70. In breve, la passione per questo lavoro lo porta a salare prosciutti a balia presso terzi: la sua dedizione e la sua bravura gli consentono di costruirsi un’ottima reputazione, e il quantitativo di prodotto da salare aumenta di anno in anno. Finché, nel 1988 decide di rilevare l’azienda Picaron, effettuando una pesante ristrutturazione per rendere la struttura conforme alle normative. Costruisce nuove celle, adegua l’impianto con guidovie e bilancelle, e realizza un sistema per il recupero di calore, creando così un’azienda modello. La grinta è quella tipica di un friulano tenace, che lavora duro per

raggiungere i propri obiettivi, tant’è che nel 2006 viene premiato dalla Camera di Commercio di Udine per la sua carriera di imprenditore. Vi sarà poi un ulteriore Riconoscimento Speciale dell’ente camerale, alla famiglia Bassi quale esempio di attività tradizionale che ha saputo affermarsi sui mercati internazionali. I clienti, infatti, riconoscono a questa Impresa una particolare velocità nell’evasione dell’ordine, puntualità nella consegna, serietà e, naturalmente, l’imprescindibile qualità del prodotto.

Il prosciutto di San Daniele Picaron lo si riconosce per il suo sapore particolare e impareggiabile, risultato di fasi di lavorazione e processi di stagionatura unici che regalano morbidezza, gusto e fragranza sempre costanti, garantiti dal Marchio del “Consorzio del Prosciutto di San Daniele”. La lavorazione del prosciutto crudo ha inizio dopo un rigoroso esame qualitativo delle cosce fresche.

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Mani esperte effettuano la salagione cospargendo con cura il sale in punti ben determinati. Successivamente grazie al clima particolare di San Daniele, agli ambienti areati e ad un attento controllo, il prodotto respira e matura. Lunghi mesi di quiete (per la qualità del prodotto la stagionatura viene prolungata oltre 13 mesi), cure assidue e accorti dosaggi di aria e temperatura danno forma e sostanza ai prosciutti Picaron.

Negli ultimi anni i parametri di qualità sono risultati tra i migliori rilevati nelle zone di produzione del prosciutto D.O.P. di S. Daniele e di Parma. I Prosciuttifici Picaron sono poi una delle poche aziende ancora produttrici delle tipiche scatole di prosciutto crudo stagionato affettato, che vengono proposte in due formati, da 150gr e 300gr con scadenza a 12 mesi: ad elevato apporto nutrizionale, di piccole dimensioni, facilmente apribili e conservabili.

Il prosciutto Picaron è buono, sano e naturale… e si sa, il buon cibo è il fondamento della vera felicità!

pAG. 61 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2024
(SF)

Venica&Venica, dal 1930

vignaioli con orgoglio

Quattro

generazioni

di vignaioli a dolegna del Collio

Recentemente, durante i preparativi per l’organizzazione del nostro Confapi Party, abbiamo avuto il piacere di poter scambiare alcune parole a ruota libera con la signora Ornella Venica. La sua è una famiglia di vignaioli che da 90 anni è tra i protagonisti della crescita del Collio, un microcosmo unico protetto dalle Prealpi Giulie, che limitano i venti provenienti da nord, e dal Mar Adriatico, che mitiga le temperature: il risultato è un clima continentale e temperato, con una buona escursione termica tra il giorno e la notte, ideale per la viticultura. Qui, in circa 40 ettari di vigneto, nascono i vini di Venica&Venica.

La signora Ornella ci ha raccontato che per i Venica la famiglia è la prima espressione di Impresa.

In fondo il capofamiglia, come l’imprenditore o il general manager, deve fare una valutazione delle risorse che ha a disposizione e valorizzare ogni singolo elemento, provvedendo al contempo al fabbisogno e al benessere sia dei propri famigliari che, nel caso dell’Imprenditore, delle famiglie dei lavoratori. Questa attenzione per il proprio nucleo familiare e per tutti gli “elettroni” che vi ruotano attorno, e che insieme costituiscono l’atomo dell’Impresa, è una caratteristica tutta italiana: nel nostro Paese, infatti, la maggior parte delle PMI sono guidate da una famiglia.

La famiglia Venica ha coltivato proprio il tipico saper fare italiano per valorizzare il territorio del Collio, anno dopo anno, generazione dopo generazione, sempre con la voglia di rinnovarsi ma senza perdere le proprie radici, la propria identità. Il risultato di questo continuo imprendere e apprendere sono i prodotti, che diventano portavoce di un messaggio presso il cliente: ogni impresa, piccola o grande che sia, ha delle eccellenze da comunicare al mondo.

Nel caso di Venica&Venica, il messaggio racconta l’orgoglio di essere vignaioli, e di esserlo nel totale

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rispetto del territorio, lavorando in simbiosi con l’ambiente, rispettando i ritmi e le regole della natura. La vite è una pianta spontanea, che però va addomesticata, giorno dopo giorno, come la volpe de “Il Piccolo Principe”, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Non a caso l’azienda ha aderito a VIVA, il progetto che valuta l’impatto della vitivinicoltura sull’ambiente, avviato nel 2011 dal Ministero della Transizione Ecologica. Venica ha aderito sin dalla fase pilota, assieme ad altre 8 aziende che hanno fatto partire il progetto (oggi sono 107). VIVA mira a misurare e migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’analisi di quattro indicatori (aria, acqua, territorio, vigneto).

Per Venica la sostenibilità ambientale è il punto di partenza di un processo, che vede uniti produttori e consumatori e che focalizza l’attenzione sull’unicità di ciascun vino come espressione della singola realtà produttiva. Impegnandosi per il mantenimento dell’integrità del terreno e tutelando la biodiversità, sperano di dare valore aggiunto alla propria attività, diventando custodi del territorio. Essere contadini significa entrare in punta di piedi in un

contesto naturale, prendersene cura per mantenerlo vivo, fruttifero e felice anche nel corso degli anni. L’uva è felice quando è il frutto di un lavoro realizzato davvero in simbiosi con la natura, attraverso una lunga fase di progettazione del vitigno, in cui viene anche analizzato il materiale genetico e individuata la giusta esposizione. Solo così potrà poi prendere forma anche l’identità del vino, espressione del genius loci del Collio. Il vino che più esprime l’identità di Venica&Venica è il Sauvignon “Ronco delle Mele”, uno dei bianchi più acclamati e premiati in Italia.

La Venica&Venica, ma sarebbe più corretto dire la famiglia Venica - intesa nella sua accezione più ampia - non si ferma mai: ha creato un’Impresa partendo da un’idea, l’ha coltivata e nutrita nel tempo affinché rimanesse qualcosa dei Venica anche in futuro, non solo per i figli e i nipoti ma per tutto il Collio. Il centenario dell’azienda si avvicina e siamo sicuri che per onorare al meglio questo importante anniversario hanno in serbo qualcosa di unico e speciale, come i loro vini Cru.

pAG. 63 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2024
(SF)

Tachigrafi intelligenti di seconda generazione

nuove preCiSazioni del miniStero dell’interno

Il 30 gennaio 2024 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato con nota prot. 300/ STRAD/1/000002961.U/2024, rispondendo a un quesito sulla sostituzione per avaria di un tachigrafo intelligente - versione 1, è ritornato sul tema dei tachigrafi intelligenti - versione 2, con il seguente chiarimento:

“In merito [all’argomento dell’installazione dei tachigrafi intelligenti di 2a generazione, n.d.r.] il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che il termine del 18 agosto 2025 è da considerarsi applicabile a tutti i veicoli, indipendentemente dalla data di immatricolazione, che non avessero provveduto a tale obbligo entro la data del 31 dicembre 2023”. Il che vale a dire che per tutti i mezzi immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2023 che non fossero muniti del tachigrafo di seconda generazione, c’è tempo fino al 18 agosto 2025 per provvedere all’adeguamento.”

Secondo quanto commentato dal Ministero dell’interno, i veicoli che durante il regime transitorio di deroga hanno installato i tachigrafi intelligenti - versione 1, dovranno sostituirli con la seconda versione del tachigrafo entro la data del 18 agosto 2025.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2024, in assenza di espresse precisazioni, pare applicabile quanto sostenuto dal Ministero dell’interno nella sua circolare del 27 dicembre 2023 (v. circolare associativa prot. n. 22/AdT del 12 gennaio 2024), secondo cui “i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2023 che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1, possono circolare fino al 18 agosto 2025, data oltre la quale vige per tutti l’obbligo d’installazione del tachigrafo intelligente - versione 2”.

Allo stato delle cose, per quanto riguarda i trasporti internazionali e di cabotaggio, resta viva la raccomandazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 di verificare la sussistenza dell’obbligo di adozione, o meno, dei tachigrafi intelligenti - versione 2 da parte dei Paesi di transito o di destinazione.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di nuovi pronunciamenti dei Ministeri competenti (Interno e Infrastrutture e trasporti).

Copia della documentazione citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

(AdT)

pAG. 64 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2024

Autotrasporto. Noleggio

veicoli senza conducente

iStruzioni teCniChe del miniStero delle inFraStrutture e dei traSporti Sul ren-noleggi

Si fa seguito a quanto pubblicato nelle precedenti circolari associative sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, la circolare associativa prot. n. 46/ AdT del 25 gennaio 2024), per segnalare che con circolare prot. n. 0004207 del 9 febbraio 2024 (di seguito circolare), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto (di seguito Ministero) è ritornato sull’argomento per fornire nuovi chiarimenti e precisazioni sulla registrazione del contratto di locazione senza conducente sull’applicativo “REN-Noleggi” del CED della Motorizzazione civile.

I punti sollevati dal Ministero sono molto utili per le imprese sotto il profilo operativo e se ne raccomanda vivamente la lettura.

1. Non è necessaria la registrazione del contratto all’Agenzia delle entrate per il caso di dimostrazione del requisito di stabilimento con il solo veicolo locato (la cui durata, in tal caso, deve comunque essere di almeno sei mesi).

2. Le imprese di trasporto in conto proprio non possono locare i loro veicoli, che sono immatricolati ad uso proprio (art. 4, co. 4 bis del codice della strada, c.d.s.). Peraltro, la circolare ricorda che le imprese in conto proprio possono acquisire in locazione veicoli fino a 6 t di massa complessiva a pieno carico, ma non da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, indipendentemente dal tonnellaggio, né viceversa.

3. Ferma restando la necessità di registrare nel REN-Noleggi ogni veicolo disponibile a titolo di locazione (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di quello che consente l’accesso alla professione), si chiarisce che, in ogni caso, non si dà corso all’iscrizione al REN né al rilascio della licenza comunitaria se l’impresa dispone solo di un veicolo in locazione e

quest’ultimo non è stato registrato nell’applicativo “REN-Noleggi”.

4. Riguardo l’idoneità finanziaria relativa ai veicoli locati, si conferma che l’impresa locatrice ha l’onere di dimostrare una maggiore capacità economica, mentre la locataria ha facoltà di ridurre, fin da subito, la propria idoneità finanziaria per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale. Si conferma, inoltre, che i veicoli rimorchiati, benché oggetto di registrazione sul REN-Noleggi, non rientrano nel computo dell’idoneità finanziaria.

5. Viene ribadito che la registrazione sul RENNoleggi, una volta a regime il sistema e, quindi, dopo il 15 luglio 2024, deve avvenire prima dell’utilizzo del veicolo da parte dell’impresa locataria. Per le modifiche al contratto di locazione (ad es. cessazione anticipata o proroga della durata) viene suggerito all’impresa utilizzatrice di farlo il prima possibile, “anche per essere tutelata giuridicamente dal disallineamento tra il contratto di locazione ed i dati presenti nell’applicativo.”

6. Si conferma che la registrazione sul REN-Noleggi va effettuata, come è logico, dopo la conclusione del contratto di locazione.

7. Anche per i contratti di breve durata – di qualche settimana o anche solo di qualche giorno, recita la circolare – è necessario effettuare la registrazione.

8. Nei casi di registrazione eseguita presso l’Ufficio di motorizzazione civile, il Ministero assegna a detto ufficio 30 giorni per completare la procedura, per cui in attesa del relativo completamento, l’impresa può comunque utilizzare il veicolo locato, in quanto le viene subito rilasciata dal medesimo ufficio la ricevuta dell’avvenuta comunicazione (allegato 1 alla circolare), da tenere a bordo del veicolo insieme alla documentazione prevista dall’art. 84, co. 4 quater del c.d.s. (contratto di locazione o estratto autenticato, e contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato, qualora non sia il conducente a locare il veicolo).

9. Il codice identificativo di registrazione è un atto interno agli uffici preposti alla registra-

pAG. 65 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2024

zione e non deve essere inserito o riportato dall’impresa.

10. Tutti i contratti già stipulati e quelli che verranno conclusi sino al 15 luglio potranno beneficiare della proroga fino alla medesima data per la registrazione sul REN-Noleggi (regime transitorio). Dal 16 luglio 2024 in poi, invece, l’onere di registrazione andrà necessariamente assolto dall’impresa locataria prima dell’utilizzo del mezzo. Naturalmente, le

imprese hanno facoltà di procedere sin da ora alla registrazione dei contratti di locazione in essere, senza attendere la scadenza del 15 luglio prossimo.

Ferma restando la riserva di ritornare sull’argomento ogni qual volta si presentino novità, copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

pAG. 66 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2024
(AdT)
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