Apinforma 14-2025

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numero 14 31 luglio 2025

APINFORMA

L’Agenzia delle Entrate si ferma ad agosto

La regolarizzazione degli omessi versamenti

Interventi di manutenzione su immobili

Interessi di mora al 10,15%

Imprese di trasporto minori

Bandi regionali per interventi di ristrutturazione edilizia

Bandi regionali per interventi di efficientamento energetico

Bando digitalizzazione della logistica

Bando amianto 2025

Avviso ISI Inail 2024

Progetti bandiera per l’idrogeno rinnovabile

Modello Inail OT23 per il 2026

CCNL Unionmeccanica Confapi

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2025

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Scadenze aziendali del mese di agosto 2025

CHIUSURA ESTIVA DEI NOSTRI UFFICI

Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi da lunedì 11 agosto a venerdì 22 agosto 2025.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

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L’Agenzia delle Entrate si ferma ad agosto

l’invio di avviSi e lettere di ComplianCe riprenderà dopo le ferie

Per il mese di agosto l’amministrazione non dovrebbe inviare comunicazioni o richieste di documenti sospendendo durante il periodo feriale questo tipo di attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 1/2024. Son quindi sospesi gli invii di comunicazioni riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati per le imposte dirette e per l’Iva, la liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance. Dal 1° al 31 agosto sono sospesi anche i temini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative nonché i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario. La sospensione non opera quando sono presenti casi di indifferibilità e urgenza come il pericolo per la riscossione, rischio dispersione dei beni del contribuente, rischio di decorrenza dei termini prescrizionali o di decadenza, inoltro di una notizia di reato nonché l’invio di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Dal 1° di agosto e fino al 4 settembre ai sensi del comma 11 – bis dell’art. 37 del D. L. 223/2006 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e dagli altri enti impositori. Rimangono invece consentiti gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i contribuenti e continuano le procedure di rimborso ai fini Iva e i pagamenti degli avvisi bonari. Risultano poi sospesi dall’1/8 al 4/9, ai sensi dei commi da 16 a 18 dell’art. 7 – quater del D.L. 193/2016, i termini in materia di accertamento e i termini di 60 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute rispettivamente, a seguito di controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Per gli avvisi bonari notificati prima dell’1/8, il termine di 60 giorni per il pagamento dello stesso rimane sospeso dall’1/8 al 4/9, iniziando nuovamente a decorrere a partire dalla fine di detto periodo mentre se il termine di pagamento inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 60 giorni si deve intendere automaticamente differito e deve essere conteggiato a partire dal giorno successivo alla scadenza della sospensione, vale a dire del 4 settembre.

(PZ)

La regolarizzazione degli omessi versamenti

è inibito solo dal controllo fiscale ex commi 1 e 1 –ter dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

dopo la reviSione del regime

Sanzionatorio ravvedimento più

Conveniente

Il D. Lgs. 87/2024 ha riformato dal 1° settembre 2024 il regime sanzionatorio rendendolo più favorevole per i contribuenti per quanto riguarda i tardivi e gli omessi versamenti delle imposte. In generale la sanzione per gli omessi versamenti è stata ridotta dal 30% al 25% con la conseguente riduzione degli importi dovuti in caso di ricorso al ravvedimento operoso.

Come noto il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, consente di sanare omissioni o insufficienti versamenti o altre irregolarità versando sanzioni differenziate in base al periodo in cui viene eseguita la regolarizzazione.

Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o delle Dogane il ricevimento di un avviso bonario o di un atto impositivo esclude la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Se invece il tributo è gestito da altri soggetti impositori, come Comuni o Camere di Commercio, il ravvedimento

Entro 14 giorni dalla scadenza

Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

Entro il termine di presentazione della dichiarazione o 1 anno dal termine ordinario

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione o 1 anno dal termine ordinario

Sempre con riferimento alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, modificando anche l’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso. Ai fini dell’individuazione della riduzione applicabile alla

Il decreto 87/2024 sempre dal 1° settembre 2024 ha ridotto dal 90% al 70% la sanzione per infedele dichiarazione e risulta inoltre anche applicabile il “favor rei” di cui all’art. 3 del D. Lgs. 472/1997, con la conseguenza che in presenza di una modifica normativa si deve applicare la disposizione più favorevole al contribuente e non risulta possibile richiedere il rimborso delle sanzioni ridotte pagate in occasione del ravvedimento in ragione del mutamento di legge.

Le irregolarità fiscali possono essere regolarizzate provvedendo spontaneamente alla rimozione della violazione commessa pagando l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Si ricorda che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione si riduce a metà, quindi dal 25% si scende al 12,5%.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni poi, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, vale a dire 0,83%.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

giornaliero

(12,5%/10)

(25%/8)

(25%/7)

sanzione “unica”, calcolata applicando il “cumulo giuridico” distintamente per ciascun tributo e periodo di imposta (comma 8 del citato articolo 12), occorre aver riguardo alle percentuali individuate prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione; si precisa che, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione

della violazione o comunque dopo l’avvio di altre attività di controllo, si applicano le percentuali di riduzione contemplate alle lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. È escluso

il cumulo giuridico con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

(PZ)

Interventi di manutenzione su immobili

beneficiano sempre dell’aliquota del 10% a prescindere dalla presenza di beni significativi.

individuazione

dei beni SignifiCativi e parti StaCCate

PREMESSA

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata beneficiano dell’aliquota Iva agevolata del 10%. L’art. 7 della legge 488/1999 ha previsto che l’aliquota agevolata non sempre interessa l’intero intervento ma alla presenza di particolari beni, espressamente individuati dal legislatore, l’aliquota ridotta è applicabile alla fornitura dei beni fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi. In merito alla quantificazione del valore dei beni significativi e alla determinazione della sussistenza o meno dell’autonomia funzionale delle parti staccate e loro fatturazione, l’amministrazione finanziaria nel tempo ha fornito diversi chiarimenti che di seguito analizzeremo.

PRESTAZIONI

INTERESSATE

In generale l’aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni di servizi complessivamente intesa, conseguentemente si estende anche ad eventuali forniture di beni, a condizione che non costituiscano una parte significativa dell’intervento stesso. La prestazione può riguardare prestazioni rientranti in un contratto di appalto, di fornitura con posa o altri accordi negoziali, mentre sono escluse le prestazioni professionali. L’aliquota ridotta si applica solo nei confronti del consumatore finale e non alle fasi intermedie dell’intervento.

Gli interventi devono inquadrarsi tra le manutenzioni ordinarie o straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Per gli interventi di livello superiore di cui alle lettere c) e d) rispettivamente di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia gli interventi

IL FUNZIONAMENTO

CON I bENI SIGNIFICATIVI

Se l’intervento prevede quindi anche la fornitura di beni rientranti nell’elenco di quelli significativi, l’aliquota ridotta Iva del 10% si applica:

- al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni;

- al valore dei beni fino alla concorrenza del valore della prestazione.

Si pensi ad un intervento di 10.000 euro incluso un bene significativo di 7.000 euro, in questo caso l’aliquota agevolata del 10% sarà applicabile su 6.000 euro mentre la rimanete parte dell’intervento, pari a 4.000 euro sconterà l’aliquota ordinaria del 22%. In pratica si deve fare la somma di 3.000 + 3.000 vale a dire il valore della prestazione al netto del bene significativo, più il valore della caldaia fino a concorrenza del valore precedente. Se il valore dei beni significativi è pari o inferiore al 50% del costo complessivo dell’intervento, l’aliquota del 10% trova applicazione sull’intero costo dell’intervento stesso.

I bENI SIGNIFICATIVI

I beni significati sono individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 e di seguito elencati:

- ascensori e montacarichi;

- infissi esterni ed interni,

- caldaie,

- videocitofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

- sanitari e rubinetteria dei bagni;

- impianti di sicurezza.

L’individuazione dei beni significativi va intesa nel loro significato generico e non in senso tecnico, comprendendo anche i beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente elencati ma che per motivi commerciali assumono una diversa denominazione.

IL VALORE

DEI bENI SIGNIFICATIVI

Il valore dei beni significativi è quello che risulta

dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, valore che tuttavia non può essere inferiore a determinati importi.

A questo proposito si deve distinguere a seconda che il bene sia:

1) prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come valore delle materie prime e della manodopera di produzione;

2) acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto.

In definitiva il valore minimo deve essere inteso come costo sostenuto a monte dell’intervento, considerando appunto il costo di produzione o di acquisto. Assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili, anche quelli generali indiretti di produzione, come ad esempio l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, le manutenzioni e riparazioni, i consumi energetici ecc.

In caso di fornitura di beni significativi realizzata da una ditta individuale, il valore della manodopera impiegata dovrà considerare anche la remunerazione del titolare dell’impresa. Non si deve quindi considerare il ricarico (markup) che eventualmente viene applicato sul bene ceduto. L’individuazione di una soglia minima vuole evitare che si possa trarre vantaggio dall’applicazione della normativa sui beni significativi. Si vuole cioè evitare che dalla contrattazione tra le parti, possa essere fissato un valore del bene significativo particolarmente basso, in modo da aumentare la parte dell’intervento assoggettabile all’Iva agevolata del 10%.

LE PARTI

STACCATE

Con riferimento alle parti staccate la circolare n. 15/2018 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti. Per stabilire se il valore di una parte staccata di un bene significativo debba concorre o meno al valore dello stesso, si deve verificare se abbia una propria autonomia funzionale. Se possiede un’autonomia funzionale non concorre al valore del bene significativo bensì a quello degli altri beni per i quali è riconosciuta l’aliquota del 10%, unitamente quindi al valore della manodopera.

Se viceversa non possiede l’autonomia funzionale ma è subordinato al montaggio con il bene significativo, il relativo valore deve essere sommato al quello del bene significativo.

A questo proposito si possono proporre alcuni esempi già richiamati da documenti di prassi.

- Manutenzione con sostituzione di una parte staccata già installata precedentemente, in questi casi non si rende necessaria alcuna valutazione, l’intervento non riguarda un bene significativo e il valore della parte staccata viene attratta nel valore complessivo della prestazione di servizi e sconta per intero l’aliquota agevolata del 10%. Così la mera sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata, beneficerà dell’aliquota del 10% perché non presenta una propria autonomia funzionale rispetto alla caldaia e il suo valore confluirà indistintamente nel valore della prestazione di servizi. Nell’ambito dell’intervento, infatti, non viene fornito il bene significativo (caldaia) già installato, ma solo una componente staccata non rientrante nei beni significativi.

- Tapparelle scuri e veneziane, sono elementi funzionalmente autonomi rispetto agli infissi. Mente gli infissi consentono l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle hanno la funzione di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici e preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Questa autonomia funzionale li esclude dall’attrazione nel valore degli infissi confluendo invece nel valore della prestazione e beneficiando quindi dell’aliquota agevolata del 10%. In altri termini l’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione di infissi comprendenti le tapparelle, l’Iva al 10% comprenderà non solo il valore della manodopera ma anche quello delle tapparelle.

Se però le tapparelle e gli altri sistemi oscuranti sono strutturalmente integrati negli infissi, il valore delle parti staccate (tapparelle e sistemi oscuranti) confluirà nel valore degli infissi come bene significativo.

- Zanzariere

Quanto detto per le tapparelle vale anche per gli interventi di manutenzione di zanzariere, queste tuttavia non concorrono all’isolamento e completamento dell’immobile, ma godono di una propria autonomia funzionale nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere gli ambienti interni da zanzare e altri insetti. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo nel valore della prestazione da assoggettare interamente all’aliquota Iva del 10%. In definitiva l’intervento manutentivo avente ad oggetto l’istallazione di infissi comprendenti le zanzariere, l’Iva al 10% dovrà comprendere il valore intero delle zanzariere. Anche in questo caso però, se le zanzariere sono strutturalmente integrate negli infissi,

il loro valore confluirà nel valore degli infissi come bene significativo.

- Inferriate e grate di sicurezza

Gli interventi su inferriate e grate di sicurezza non possono essere fatte rientrate nelle categorie dei beni significativi ed inoltre non possono essere considerate parti separate degli infissi. Anche questi interventi non concorrono al completamento dell’immobile e godono di una propria autonomia funzionale, nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere da intrusioni e atti illeciti da parte di terzi. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo sempre separato dagli infissi e conseguentemente assoggettati all’aliquota Iva del 10%.

LA FATTURAZIONE

La norma prevede che la fattura relativa all’intervento realizzato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione anche il valore del bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento. Si deve cioè indicare in fattura il corrispettivo com-

plessivo e il valore dei beni significativi, nonché la parte di imponibile assoggettato all’aliquota Iva agevolata del 10% e quello del 22%.

Tale obbligo può essere fonte di equivoci con il cliente finale perché indirettamente rileva al cliente il ricarico praticato sul bene significativo. Si pensi alla sostituzione di una porta che l’installatore cede al prezzo di listino di 1.000 euro ma che acquista a 700 euro e per la cui installazione e trasporto chiede un compensa di 300 euro, la fattura dovrà indicare:

- la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 10% pari a 1.200 euro;

- la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 22% pari a 100 euro;

- il valore del bene significativo pari a 700 euro. Dall’analisi della fattura il cliente finale può facilmente risalire al ricarico fatto sulla cessione della porta, evidenza che diventa ancora più evidente nel caso in cui i beni significativi siano prodotti in proprio.

(PZ)

Interessi di mora al 10,15%

- 9,10 secondo semestre 2003;

- 9,02 primo semestre 2004;

- 9,01 secondo semestre 2004;

in Calo riSpetto al SemeStre preCedente

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2025 fissandolo nella misura del 2,15%.

Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.

Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti.

La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo.

È stato così fissato al 2,15 % il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 10,15%. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:

- 10,35 secondo semestre 2002;

- 9,85 primo semestre 2003;

- 9,09 primo semestre 2005;

- 9,05 secondo semestre 2005;

- 9,25 primo semestre 2006;

- 9,83 secondo semestre 2006;

- 10,58 primo semestre 2007;

- 11,07 secondo semestre 2007;

- 11,20 primo semestre 2008;

- 11,10 secondo semestre 2008;

- 9,50 primo semestre 2009;

- 8,00 secondo semestre 2009;

- 8,00 primo semestre 2010;

- 8,00 secondo semestre 2010;

- 8,00 primo semestre 2011;

- 8,25 secondo semestre 2011;

- 8,00 primo semestre 2012;

- 8,00 secondo semestre 2012;

- 8,75 primo semestre 2013;

- 8,50 secondo semestre 2013;

- 8,25 primo semestre 2014;

- 8,15 secondo semestre 2014;

- 8,05 primo semestre 2015;

- 8,05 secondo semestre 2015;

- 8,05 primo semestre 2016;

- 8 secondo semestre 2016;

- 8 primo semestre 2017;

- 8 secondo semestre 2017;

- 8 primo semestre 2018;

- 8 secondo semestre 2018;

- 8 primo semestre 2019;

- 8 secondo semestre 2019;

- 8 primo semestre 2020;

- 8 secondo semestre 2020;

- 8 primo semestre 2021;

- 8 secondo semestre 2021;

- 8 primo semestre 2022;

- 8 secondo semestre 2022;

- 10,5 primo semestre 2023;

- 12 secondo semestre 2023;

- 12,50% primo semestre 2024;

- 12,25% secondo semestre 2024;

- 11,15% primo semestre 2025;

- 10,15% secondo semestre 2025.

Imprese di trasporto minori

definito l’importo

delle deduzioni forfetarie

Con il comunicato stampa n. 63 dello 13 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera agli importi delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate sostenute nel periodo di imposta 2024, per i trasporti delle cd. “imprese minori” (imprese in contabilità semplificata o ordinaria per opzione).

In particolare, il comunicato riporta che “Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2023, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento (16,80 euro) di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale”.

(C)

Bandi regionali per interventi di ristrutturazione edilizia

Contributi alle perSone fiSiChe per lavori anCora da eSeguire

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 263/MM del 4 agosto 2025 per ricordare che, con legge regionale n. 8 del 4 luglio 2025, rubricata “Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato” (di seguito “L.R. n. 8/2025”), la Regione Friuli Venezia Giulia si propone di contrastare il consumo di suolo, incentivando il riuso e la rigenerazione del patrimonio esistente, di favorire l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli immobili privati e di offrire nuove opportunità abitative, in particolare nei piccoli centri e nelle aree montane, contribuendo a contrastare lo spopolamento e la desertificazione urbana.

Allo scopo, la Giunta regionale, con le delibere da n. 1021 a n. 1023, ha adottato tre bandi, di cui due aventi ad oggetto interventi di efficientamento energetico eseguiti o da eseguire e uno vertente lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Di seguito ci si soffermerà su quest’ultimo bando vertente interventi di ristrutturazione edilizia.

bANDO PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIbUTI ALLE PERSONE FISICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO

E RISANAMENTO CONSERVATIVO

E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

COME DISCIPLINATI ALL’ART. 4

DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009

SU UNITà IMMObILIARI SITUATE

NEL TERRITORIO REGIONALE

(DELIbERA N. 1023 DEL 24 LUGLIO 2025)

Il bando va a sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non ancora avviati su unità immobiliari (di seguito “U.I.”) situate nel territorio regionale, mediante contributi destinati ai residente in Friuli Venezia Giulia.

La dotazione finanziaria per l’anno 2025 è di euro 30 milioni.

1. SOGGETTI bENEFICIARI

E TIPOLOGIA

DI EDIFICI/UNITà IMMObILIARI

OGGETTO DI INTERVENTO

Possono partecipare al bando esclusivamente le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, titolari del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su U.I. o edifici, oggetto di intervento, situati nel territorio regionale di categoria catastale da A1 ad A7 o A11.

Nel caso di intervento su parti comuni di una U.I., che costituisce un condominio minimo (da 2 a 8 condomini), può essere presentata domanda da ciascun condomino per la propria quota di spesa. Questa previsione non è estendibile ai condomìni con più di 8 condomini.

Non possono presentare domanda i professionisti e gli imprenditori individuali per le U.I. o gli edifici che fanno parte o vengono utilizzati nell’attività imprenditoriale stessa.

Non sono comunque ammesse domande per immobili utilizzati o gestiti in modo imprenditoriale dal richiedente ai sensi dell’art. 2082 c.c.

La documentazione relativa agli interventi deve essere intestata al richiedente persona fisica; non è ammessa documentazione fiscale con indicazione della partita IVA del beneficiario.

Con riferimento a persone fisiche che sono impresa, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso in “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2023/2831).

2. INTERVENTI

FINANZIAbILI

Sono finanziabili gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ex art. 4 della L.R. n. 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia) su U.I.

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di categoria da A1 a A7 o A11 situati nel territorio regionale (sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A8 o A9). Il contributo è concedibile per interventi di manutenzione su un massimo di tre U.I., facenti parte di un unico progetto edilizio alle condizioni che seguono. Gli interventi non devono essere ancora iniziati e le relative spese non devono essere state sostenute al momento della presentazione della domanda. L’avvio dell’intervento è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune. Se la comunicazione è già stata presentata alla data della domanda di contributo, l’inizio dei lavori ivi previsto deve essere comunque successivo alla domanda di contributo.

3. REqUISITI

DI AMMISSIbILITà

E INTENSITà

DEL CONTRIbUTO

Come detto, il contributo è concedibile in relazione a un massimo di n. 3 U.I., appartenenti a una delle categorie catastali di cui innanzi, alle seguenti condizioni.

Caso 1: sono ammissibili a contributo le spese relative agli interventi di cui al precedente punto 2, “Interventi finanziabili”, da un minimo di n. 1 a un massimo di n. 3 U.I., le domande che: a) riguardino U.I. messe a disposizione per la locazione con contratto a canone concordato o transitorio, ad uso non turistico, per un periodo complessivo di almeno 5 anni, per soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione; b) riguardino U.I. in cui sarà mantenuta o trasferita la residenza del beneficiario, di un suo familiare o di un soggetto convivente entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori (la residenza dovrà essere mantenuta per 5 anni dall’ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione in almeno una delle unità oggetto di intervento), sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 1) possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore a euro 25.000,00; 2) soggetto giovane che non ha compiuto i 36 anni di età e che s’impegna a formare un nuovo nucleo familiare; 3) nucleo familiare con almeno n. 3 figli o all’interno del quale vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti, purché certificate; 4) U.I. o edifici che a seguito dell’intervento raggiun-

gono il miglioramento o l’adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti.

Per i casi 1 sub a) e sub b), il contributo massimo concedibile per U.I. è del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di euro 60.000,00.

Caso 2: sono ammissibili a contributo le spese relative agli interventi di cui al precedente punto 2 “Interventi finanziabili”, da un minimo di n. 0 a un massimo di n. 2 U.I., oggetto di domande non ricadenti in nessuna delle fattispecie del caso 1. Per queste domande ultime è previsto un contributo del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di euro 20.000,00.

A pena d’inammissibilità, la domanda deve comprendere almeno una U.I. oggetto di manutenzione ricadente nel caso 1. Pertanto, non è ammissibile e conseguentemente è archiviata la domanda in cui il richiedente indica solo una U.I. riconducile al caso 2.

4. TERMINE E MODALITà DI PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Lo stesso soggetto può presentare una sola domanda con riferimento a una sola unità immobiliare o progetto edilizio, in relazione ai quali è ammessa una sola domanda di contributo.

Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all’art. 2 o all’art. 3 della L.R. n. 8/2025. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla data del decreto di approvazione del rendiconto per cui è stata presentata domanda. La domanda può essere presentata solo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito “IOL”).

Con decreto del Direttore di servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione, sono disposte l’apertura, la sospensione, la chiusura e la riattivazione dei termini del bando, in relazione all’entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell’anno finanziario.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIbUTO

Le domande sono finanziate in relazione alla dotazione complessiva delle risorse stanziate. I contributi sono assegnati con il procedimento a

graduatoria ai sensi dell’art. 36, c. 2, della L.R. n. 7/2000.

Tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dal bando devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande sono attribuiti i punteggi di merito come segue:

a) condizione di povertà energetica, ossia attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 25.000,00: punti 10;

b) unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio aventi al momento della domanda classe energetica F o G. Per i progetti edilizi che comprendono più unità immobiliari, si considera la classe energetica dell’unità immobiliare o edificio che la classe energetica inferiore. La realizzazione dell’intervento deve determinare un miglioramento del valore di EPgl, nren /kWh/mq per anno), rispetto alla situazione precedente ai lavori attestata dalla presentazione energetica precedente all’intervento: punti 10;

c) almeno una U.I. è messa a disposizione per la locazione con contratto a canone concordato o transitorio, ad uso non turistico, per un periodo complessivo di almeno 5 anni, per soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione: punti 50;

d) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10% (per l’elenco completo di questi Comuni, vedi la lett. x), c. 1, dell’art. 2 della Delibera n. 1023 del 24 luglio 2025: punti 10;

e) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l’incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è già stata emessa, nei tre anni precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell’immobile: punti 5;

f) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità: punti 5;

g) U.I. o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla L.R. n. 33/2002 (vedi elenco della lett. w), c. 1, dell’art. 2 della Delibera n. 1023 del 24 luglio 2025: punti 5.

La graduatoria, formata in base a quanto dichiarato in domanda, verrà approvata entro 90 giorni

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo. Il contributo è concesso entro il termine di 90 giorni dall’approvazione della graduatoria, nel limite delle risorse disponibili o dalla data della eventuale nuova disponibilità di risorse.

6. TERMINI E MODALITà

DI EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

IN VIA ANTICIPATA

Su richiesta, l’erogazione del contributo è disposta in via anticipata, a fronte di presentazione di fidejussione bancaria il cui costo è compreso tra le spese ammissibili che concorrono alla determinazione del contributo, per l’importo corrispondente alla somma da erogare comprensiva degli eventuali interessi, prestata da banche, assicurazione o intermediari finanziari autorizzati iscritti negli Albi o elenchi di competenza.

L’erogazione è disposta entro 60 giorni dalla richiesta.

7. TERMINI

DI RENDICONTAZIONE

E MODALITà

DI EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

A CONCLUSIONE LAVORI

A seguito della realizzazione degli interventi, il beneficiario è tenuto alla rendicontazione, utilizzando l’applicativo IOL.

Qualora, a seguito di rendicontazione, la spesa sostenuta sia inferiore a quella indicata in domanda, il contributo è rideterminato.

La liquidazione con l’erogazione del saldo del contributo, qualora spettante, tenuto conto anche di quanto eventualmente già erogato in via anticipata, è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Il contributo è accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al medesimo, o a un soggetto tra quelli a cui possono essere intestate le fatture.

8. CUMULAbILITà

DEL CONTRIbUTO

Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici, ad esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023 n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli artt. 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regiona-

le in materia di protezione civile) con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di contributo. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda.

9. ObbLIGHI

DEL bENEFICIARIO

I beneficiari hanno l’obbligo di notificare l’ini-

zio dei lavori tramite comunicazione all’indirizzo PEC: territorio@certregione.fvg.it entro 30 giorni dal loro inizio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere comunicato il mantenimento della messa a disposizione dell’U.I. per locazione con contratto di canone concordato o a uso transitorio, a uso non turistico.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione annuale determina la revoca del contributo. (MM)

Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI

Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi.

Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.

Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica.

STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi

Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione.

Demolizioni

Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni.

Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati.

www.metfer.com

Bandi regionali per interventi di efficientamento energetico

Contributi

alle perSone fiSiChe per lavori già eSeguiti o da eSeguire

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 264/MM del 4 agosto 2025 per comunicare che, con legge regionale n. 8 del 4 luglio 2025, rubricata “Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato” (di seguito “L.R. n. 8/2025”), la Regione Friuli Venezia Giulia si propone di contrastare il consumo di suolo, incentivando il riuso e la rigenerazione del patrimonio esistente, di favorire l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli immobili privati e di offrire nuove opportunità abitative, in particolare nei piccoli centri e nelle aree montane, contribuendo a contrastare lo spopolamento e la desertificazione urbana.

Per darvi attuazione, la Giunta regionale, con le delibere da n. 1021 a n. 1023, ha adottato tre bandi, di cui due aventi ad oggetto interventi di efficientamento energetico eseguiti o da eseguire e uno vertente lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Di seguito ci si soffermerà sui due bandi per la concessione di contributi per interventi di efficientamento energetico.

bANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIbUTI

ALLE PERSONE FISICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

REALIZZATI SULLE UNITà IMMObILIARI

SITUATE NEL TERRITORIO REGIONALE.

DomanDe Da presentare a lavori già eseguiti

(DELIbERA N. 1022 DEL 24 LUGLIO 2025)

Il bando va a sostenere interventi di efficientamento energetico degli edifici o delle unità immo-

biliari situati nel territorio regionale, che portino a un miglioramento dell’indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile risultante dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE). La dotazione finanziaria per l’anno 2025 è di euro 12 milioni.

1. SOGGETTI bENEFICIARI

E TIPOLOGIA

DI EDIFICI/UNITà IMMObILIARI

OGGETTO DI INTERVENTO

Possono partecipare al bando esclusivamente le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, titolari del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari o edifici, oggetto di intervento, situati nel territorio regionale di categoria catastale da A1 ad A11 o da C1 a C3. Nel caso di intervento su parti comuni di un’unità immobiliare che costituisce condominio minimo (da 2 a 8 condomini), può presentare domanda ciascun condomino per la propria quota di spesa. Questa previsione non è estendibile ai condomìni con più di 8 condomini.

2. INTERVENTI

FINANZIAbILI

Il contributo è concesso, a fondo perduto, nella misura e in relazione agli interventi di seguito indicati:

- serramenti: costo massimo riconoscibile fino a euro 1.500,00 al mq (superficie del foro), il contributo è del 50% fino all’importo massimo di euro 12.000,00;

- isolamento esterno o interno dell’involucro edilizio: costo massimo riconoscibile fino a euro 180,00 al mq, il contributo è del 50% fino all’importo massimo di euro 12.000,00;

- isolamento esterno o interno della copertura: costo massimo riconoscibile fino a euro 200,00 al mq, il contributo è del 50% fino all’importo massimo di euro 12.000,00.

Gli interventi devono essere stati realizzati e pagati a partire dall’1 gennaio 2025 e prima della presentazione della domanda. A tal fine si tiene conto della data delle fatture e dell’effettivo pagamento.

La realizzazione dell’intervento deve determinare un miglioramento del valore di EP gl nren: kWh/ mq per anno, rispetto alla situazione precedente ai lavori.

3. TERMINE E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascuna domanda può riguardare più tipologie di interventi in relazione alla medesima unità immobiliare.

Il richiedente può presentare una sola domanda per tipologia di intervento prevista dal bando. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per tipologia di intervento. Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 8/2025. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata la domanda. Con decreto del Direttore di servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione, sono disposte l’apertura, la sospensione, la chiusura e la riattivazione dei termini del bando, in relazione all’entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell’anno finanziario.

La domanda può essere presentata solo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito “IOL”).

Il contributo è concesso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili, ovvero dalla data della eventuale nuova disponibilità di bilancio.

L’erogazione è disposta contestualmente alla concessione, sul conto corrente indicato dal richiedente.

4. CUMULAbILITà

DEL CONTRIbUTO

Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi o agevolazioni, purché le agevolazioni ottenute non eccedano il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di contributo.

Il contributo non è cumulabile con i ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda.

bANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIbUTI

ALLE PERSONE FISICHE AVENTI UN REDDITO (ISEE) NON SUPERIORE A EURO 25.000,00, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO

DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

DEGLI EDIFICI O ALLA DIFFUSIONE

DELL’AUTOCONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA SU UNITà IMMObILIARI SITUATE NEL TERRITORIO REGIONALE.

DomanDe relative a lavori Da eseguire (DELIbERA N. 1021 DEL 24 LUGLIO 2025)

Il bando va a sostenere la realizzazione di interventi, non ancora avviati, volti all’efficientamento energetico degli edifici o delle unità immobiliari situati nel territorio regionale, che portino a un miglioramento energetico dell’indice di Prestazione energetica Globale non rinnovabile risultante dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE) e all’auto-sostenibilità energetica derivata dall’uso integrato di fonti rinnovabili.

La dotazione finanziaria per l’anno 2025 è di euro 8 milioni.

1. SOGGETTI bENEFICIARI

E TIPOLOGIA

DI EDIFICI/UNITà IMMObILIARI

OGGETTO DI INTERVENTO

Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche, residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 25.000,00, titolari del diritto di proprietà, anche con riferimento alla sola nuda proprietà, comproprietari, oppure titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale, di categoria catastale da A1 ad A11 o da C1 a C3, oggetto di intervento. Nel caso di intervento su parti comuni di un’unità immobiliare che costituisce condominio minimo (da 2 a 8 condomini), può presentare domanda ciascun condomino per la propria quota di spesa. Analoga disposizione non è prevista per condomìni con più di 8 condomini.

2. INTERVENTI

FINANZIAbILI

Il contributo è concesso, a fondo perduto, nella misura e in relazione agli interventi di seguito indicati:

- serramenti: a) costo massimo riconoscibile fino a euro 1.500,00 al mq (superficie del foro);

b) contributo è del 75% fino all’importo massimo di euro 18.000,00;

- isolamento esterno o interno dell’involucro edilizio:

a) costo massimo riconoscibile fino a euro 180,00 al mq;

b) contributo è del 75% fino all’importo massimo di euro 18.000,00;

- isolamento esterno o interno della copertura:

a) costo massimo riconoscibile fino a euro 200,00 al mq;

b) il contributo è del 75% fino all’importo massimo di euro 18.000,00;

- impianto solare fotovoltaico con potenza inferiore a 800 W:

a) costo massimo riconoscibile fino a un massimo di euro 1.500,00 ad impianto;

b) il contributo è del 75% fino a un massimo di euro 1.125,00 ad impianto;

- impianto solare fotovoltaico con potenza di sistema pari o maggiore a 800 W e fino a 20 KWP:

a) costo massimo riconoscibile fino a un massimo di euro 2.400,00 al Kw;

b) il contributo è del 75% fino a un massimo di euro 18.000,00;

- impianto di accumulo:

a) costo massimo riconoscibile pari a euro 100 per kWh di capacità di accumulo;

b) il contributo è del 75% fino a un massimo di euro 9.000,00;

- impianto solare termico:

a) costo massimo riconoscibile fino a un massimo di euro 6.700,00;

b) il contributo è del 75% fino a un massimo di euro 5.025,00.

La realizzazione dell’intervento, ad eccezione della tipologia dell’impianto di accumulo, deve determinare un miglioramento del valore di EPgl, nren: kWh/mq per anno, rispetto alla situazione precedente ai lavori, risultante dall’APE. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese comprovate da fatture intestate al soggetto richiedente il contributo o ad altri soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, relative agli interventi di cui innanzi, realizzati e pagati dopo la presentazione della domanda. A tale fine si terrà conto della data delle fatture e dell’effettivo pagamento. Il pagamento è comprovato dal bonifico bancario o postale divenuto esecutivo o da quietanza che riporti la data di avvenuto pagamento.

3. TERMINE E MODALITà

DI PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Ciascuna domanda può riguardare un solo intervento tra quelli innanzi elencati.

Il richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento e per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento. Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all’art. 2 o all’art. 3 della L.R. n. 8/2025. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda. La domanda può essere presentata solo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito “IOL”).

Con decreto del Direttore di servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione, sono disposte l’apertura, la sospensione, la chiusura e la riattivazione dei termini del bando, in relazione all’entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell’anno finanziario.

Il contributo è concesso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili, ovvero dalla data della eventuale nuova disponibilità di bilancio.

4. TERMINI E MODALITà

DI EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

IN VIA ANTICIPATA

L’erogazione del contributo è disposta in via anticipata a fronte di presentazione di fidejussione bancaria il cui costo è compreso tra le spese ammissibili che concorrono alla determinazione del contributo, per l’importo corrispondente alla somma da erogare comprensiva degli eventuali interessi, prestata da banche, assicurazione o intermediari finanziari autorizzati iscritti negli Albi o elenchi di competenza.

L’erogazione è disposta entro 60 giorni dalla richiesta.

5. TERMINI

DI RENDICONTAZIONE

E MODALITà DI EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

A CONCLUSIONE LAVORI

A seguito della realizzazione degli interventi, il beneficiario è tenuto alla rendicontazione del contributo in forma semplificata entro il termine stabilito nel decreto di concessione, utilizzando l’applicativo IOL.

InRail S.p. A . ww w.inrail.it

on the right traCk

InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno, croato e francese. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine, Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di circa 250 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il traf co che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.

Qualora, a seguito di rendicontazione, la spesa sostenuta sia inferiore a quella indicata in domanda, il contributo è rideterminato.

La liquidazione con l’erogazione del saldo del contributo, qualora spettante, tenuto conto anche di quanto eventualmente già erogato in via anticipata, è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

L’erogazione del contributo è disposta sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al medesimo, o a un soggetto tra quelli a cui possono essere intestate le fatture.

6. CUMULAbILITà

DEL CONTRIbUTO

Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi o agevolazioni, purché le agevolazioni ottenute non eccedano il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di contributo.

Il contributo non è cumulabile con gli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023 n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e con i ristori concessi ai sensi degli artt. 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e

interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda.

In particolare – in attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL dell’AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2025 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia) – l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi stessi. Tale condizione di incompatibilità permane anche a seguito di interventi di potenziamento dell’impianto di produzione fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui al primo Conto Energia, con la successiva installazione di un sistema di accumulo. Non sono pertanto ammissibili interventi di installazione di impianti di accumulo collegati a impianti fotovoltaici che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio su posto.

(MM)

Bando digitalizzazione della logistica

erogazione di Contributi

in regime di Cofinanziamento o in de minimiS per la traSformazione digitale delle impreSe di traSporto e logiStiCa

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 254/ MM del 28 luglio 2025 per rammentare che, con decreto n. 129 del 16 luglio 2025 del Direttore Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità è stato emesso il bando per la presentazione, da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica, delle domande di ammissione al cofinanziamento o a contributo in de minimis, per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende caricatrici (anche attraverso la dematerializzazione documentale), nonché per favorire l’adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e ruote planning anche attraverso la formazione del personale dedicato. La dotazione finanziaria è di euro 157 milioni. Il 40% delle risorse è destinato prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno.

1. SOGGETTI bENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le imprese di trasporto merci e logistica italiane e quelle appartenenti allo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione o una filiale nel territorio nazionale la cui attività economica principale sia classificata come segue:

- trasporto ferroviario di merci (ATECO 49.2);

- trasporto di merci su strada (ATECO 49.41);

- trasporto marittimo e costiero di merci (ATECO 50.2);

- trasporto per vie d’acqua interne di merci (ATECO 50.4);

- attività di supporto ai trasporti (ATECO 52.2);

- attività di intermediazione per il trasporto di merci (ATECO 52.31);

- altre attività postali e di corriere (ATECO 53.2);

- attività di servizi di intermediazione per attività postale e di corriere (ATECO 53.3).

Le imprese sono ammissibili al cofinanziamento nella misura in cui gli interventi oggetto del bando favoriscono il trasporto per ferrovia, e/o per vie navigabili interne e/o il trasporto multimodale sostenibile definito come l’uso di almeno due diverse modalità di trasporto in cui almeno una è il trasporto per ferrovia o il trasporto per vie navigabili interne, o in cui il trasporto ferroviario, o per vie navigabili interne o stradale, è utilizzato in combinazione con il trasporto marittimo a corto raggio. Qualora le domande di ammissione per il contributo esaurissero le risorse complessivamente disponibili senza consentire il raggiungimento del target prefissato di 8.350 soggetti beneficiari, verranno incluse al contributo ulteriori domande successivamente pervenute entro la data di scadenza del bando e sino al raggiungimento del predetto target, se le stesse siano coerenti con le caratteristiche del bando, con conseguentemente riparametrazione proporzionale del contributo eventualmente spettante.

2. TIPOLOGIE

DI INTERVENTI AMMISSIbILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento finalizzate al miglioramento del trasporto per ferrovia, e/o per vie navigabili interne e/o multimodale sostenibile, per la compliance con l’eCMR e l’eFTI: a) acquisto e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativa strumentazione per lo scambio di informazioni con i caricatori e/o con i clienti finali e/o con la Piattaforma logistica nazionale, inerenti alle attività di trasporto di merci e logistica, o anche la gestione, il monitoraggio e il tracciamento dei movimenti di esportazione o di transito della merce coerenti con l’eFTI; b) acquisto e/o realizzazione di sistemi digitali e relativa strumentazione di ottimizzazione dei carichi delle merci, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la interoperabilità e/o sistemi di pianificazione dinamica del percorso;

c) acquisto e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativa strumentazione per la dematerializzazione documentale (eCMR) delle attività di trasporto merci e per assicurare la coerenza con l’eFTI nazionale.

Sono ammissibili anche i costi di eventuali moduli e-learning direttamente collegati e funzionali all’implementazione di un investimento finanziato nell’ambito delle tipologie sopra descritte. Gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) devono essere realizzati entro il 30 aprile 2026.

I relativi costi sono considerati ammissibili se sostenuti nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della domanda nella piattaforma informatica “LogIN Business” e il 30 aprile 2026.

3. REGIMI DI AIUTO

E CUMULO

CON ALTRI

AIUTI DI STATO

Le risorse sono erogabili in “regime di cofinanziamento” nel limite massimo pari al 40% dei costi ammissibili necessari per la realizzazione di ciascun progetto. Sono altresì erogabili in regime “de minimis” fino al 100% dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa vigente.

Il cofinanziamento non può essere cumulato con finanziamenti o cofinanziamenti dell’UE, mentre può essere cumulato con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, purché le misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili. Il cofinanziamento può essere cumulato con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto di cui al presente bando.

4. TERMINI E MODALITà

DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA,

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Le tempistiche e le modalità di presentazione della domanda sono regolate con decreto direttoriale n. 139 del 28 luglio 2025. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica “LogIN Business” presente nell’apposita sezione del sito del MIT e di RAM. La piattaforma sarà disponibile a partire

dall’1 settembre 2025 e rimarrà aperta per 15 giorni

Le domande saranno esaminate in base all’ordine di invio.

Per le imprese beneficiarie con progetti i cui costi previsti sono pari o superiori a euro 150.000,00 vi è la possibilità di richiedere un anticipo del 30% del preventivo presentato.

Tutta la documentazione di rendicontazione dovrà essere caricata in piattaforma entro il 30 aprile 2026.

L’erogazione del cofinanziamento o del contributo è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti ammessi che, come detto, dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 2026 al fine di consentire il rispetto delle tempistiche del PNRR di chiusura dell’intervento entro il 30 giugno 2026.

Per il dettaglio del contenuto della domanda e dei documenti da allegare alla stessa si rinvia ai decreti di cui innanzi.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Facile | Economico | Moderno | Certificato

— Risparmio costi energetici

— Sviluppo delle economie locali

— Manutenzione del patrimonio boschivo

— Mitigazione del cambiamento climatico

le nuove caldaie a cippato sviluppi l’economia locale, fai crescere la filiera legno/energia e dai valore al patrimonio boschivo.

Bando amianto 2025

tivo A.R.Am. con lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”.

inCentivi per la rimozione e lo Smaltimento dell’amianto

dagli edifiCi

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 257/MM del 31 luglio 2025 per informare che, con decreto PReg. n. 69 del 3 luglio 2025 è stato adottato il regolamento per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche (di seguito “regolamento”).

1. SOGGETTI bENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo:

a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano per interventi su edifici pubblici di culto e relative pertinenze;

b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa, per interventi su edifici in cui hanno la sede;

c) proprietari, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, per interventi su edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI E RELATIVE SPESE AMMISSIbILI

Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto compatto o friabile in opera e identificati con i codici ID_Unità e ID_Punto a seguito di mappatura nell’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).

Gli interventi riguardanti manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell’applica-

Gli interventi sono eseguiti in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell’Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente.

Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

Non sono incentivabili gli interventi di solo smaltimento e quelli parziali di rimozione e smaltimento del manufatto in amianto.

Sono ammissibili a contributo le spese:

a) di rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti contenti amianto;

b) per le analisi di laboratorio;

c) per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D. Lgs. n. 81/2008 (attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

d) relative all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza fino a un massimo di euro 8.000,00.

L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il soggetto beneficiario non essendo da questi recuperabile.

Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di bonifica mediante incapsulamento o confinamento dei manufatti contenti amianto.

3. TERMINI E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Per l’anno 2025, il periodo di presentazione delle domande è fissato

dall’1 agosto al 15 settembre 2025.

Fino all’attivazione del sistema IOL, le domande di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, sono presentate a pena di

inammissibilità, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ambiente@certregione.fvg. it, utilizzando la relativa modulistica

Le domande sono valutate con procedimento valutativo a sportello (ai sensi dell’art. 36, c. 4, della L.R. n. 7/2000), secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

Per la domanda non totalmente finanziabile per insufficienza di fondi è prevista la presentazione, da parte del soggetto richiedente, di una dichiarazione di accettazione del contributo in misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente. Il contributo è erogato entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di rendicontazione.

La generazione, nell’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.), dell’”attestato di convalida piano di lavoro – smaltimento amianto” è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.

Per i dettagli della documentazione di rendicontazione si rinvia all’art. 10 del regolamento.

4. INTENSITà

DEL CONTRIbUTO

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

5. REGIMI DI AIUTO

E CUMULO CON ALTRI

AIUTI DI STATO

Per i soggetti aventi natura d’impresa, il contributo previsto dal regolamento in parola viene erogato in “de minimis”.

L’agevolazione non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

Avviso ISI Inail 2024

aggiornamento del Calendario: differimento del termine

ultimo per il CariCamento della doCumentazione

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari sull’Avviso pubblico ISI Inail 2024 per comunica-

re che il termine ultimo per il caricamento della documentazione per tutte le imprese ammesse agli elenchi cronologici provvisori è stato prorogato al 30 settembre 2025, ore 18.00.

Il calendario della procedura informatica, disponibile anche sul sito dell’Inail, è stato conseguentemente aggiornato come riportato nella tabella sottostante.

Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione. (MM)

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

14 aprile 2025

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2025, ore 18.00

Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day

Pubblicazione Tabella temporale

14 maggio 2025

Tabella temporale

Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico 3 giugno 2025

Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) 4 giugno 2025

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) dal 4 giugno al 30 settembre 2025, ore 18.00

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori CD (Click Day) 1° luglio 2025

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi CD (pena la decadenza della domanda) dall’1 luglio al 30 settembre 2025, ore 18.00

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento

Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD In aggiornamento

CALENDARIO SCADENZE

Progetti bandiera per l’idrogeno rinnovabile

Strategia regionale per la deCarbonizzazione del SiStema produttivo

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 259/2025 e n. 262/2025 per rendere noto che, con Delibera n. 1072 del 1° agosto 2025, pubblicata sul sito internet della Regione FVG, è stato adottato l’avviso pubblico per la selezione di progetti innovativi e strategici finalizzati alla decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per questa misura agevolativa è di euro 15 milioni.

Il bando si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni, agli enti di ricerca e alle pubbliche amministrazioni, che potranno presentare domande con progetti singoli e congiunti, vertenti la realizzazione in Friuli Venezia Giulia di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e piani di formazione e/o informazione.

Le domande progettuali dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it a partire dalle ore 10:00 del giorno successivo alla scadenza di sei settimane dalla data di pubblicazione della comunicazione relativa all’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fino alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo all’apertura del termine di presentazione.

I progetti verranno selezionati con gara competitiva a punteggio.

(MM)

Modello Inail OT23

per il 2026

riduzione del taSSo per prevenzione. interventi migliorativi in materia di Salute e SiCurezza da effettuare nel 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 241/EI del 9 luglio 2025 per comunicare che l’Inail ha diffuso l’Istruzione operativa del 3 luglio 2025, con la quale comunica che sono in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 (Modello OT23) e la relativa guida definiti con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle imprese nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei Premi. Ferme le misure prevenzionali già previste, l’Istituto ha in particolare aggiornato la documentazione probante gli interventi effettuati, precisando in alcuni casi l’ambito di applicazione di alcuni interventi, vedi:

- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conse-

guentemente attuato le opportune azioni correttive”;

- C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;

- C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;

- C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;

- C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;

- E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014”.

Si ricorda che la scadenza per la presentazione del Modello OT23 per interventi effettuati nel 2025 è prevista per il 28 febbraio 2026

Con riserva di ulteriori informazioni, si rammenta che l’Istruzione Operativa 3 luglio 2025, la Guida alla compilazione domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026 e il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026 sono consultabili al presente link

(EI)

Il Nuovo Concessionario

Da 60 anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori nasce B2carr il Tuo nuovo partner per tutte le soluzioni HYSTER in Friuli Venezia Giulia e in tutto il Nordest. Unico concessionario autorizzato in Regione per Ricambi Originali, Assistenza Autorizzata, Vendita e Noleggio.

Unionmeccanica Confapi

SottoSCritta

l’ipoteSi di aCCordo per gli aumenti retributivi nel biennio 2025-2026

In data 24 luglio 2025 Unionmeccanica Confapi e FIM CISL, FIOM CGIL E UILM UIL hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo che stabilisce l’aumen-

to dei minimi retributivi previsti dal CCNL per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti, nel periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Tale accordo stabilisce un incremento complessivo dei minimi retributivi pari a 100 euro, calcolati sul parametro del 5° livello professionale. L’aumento verrà distribuito in tre distinti momenti:

- 1° giugno 2025  27,90 euro (già erogati a giugno 2025);

- 1° settembre 2025  22,10 euro;

- 1° giugno 2026  50,00 euro.

L’ipotesi di accordo sarà presentata ai lavoratori e sottoposta a votazione in tutte le aziende aderenti a UNIONMECCANICA CONFAPI, entro le prime settimane di settembre. Daremo pertanto comu-

nicazione definitiva dello scioglimento della riserva a seguito dell’esito della consultazione.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)

Indice mensile rivalutazione

t.f.r. giugno 2025

(C)

Radon: modalità di misurazione in attività produttive

per una Corretta valutazione

della ConCentrazione di radon

è neCeSSaria una miSurazione

nell’arCo di un anno

Con nostra circolare del 22 maggio 2025, prot. n. 178/CSC, e su Apinforma n. 8/2025 abbiamo informato le imprese sugli adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 per la protezione dall’esposizione al radon a carico degli esercenti attività lavorative. Su questo argomento la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato in data 25 giugno 2025 una circolare delle Aziende Sanitarie regionali e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente del FVG in relazione alla necessità di stabilire dei criteri per le misurazioni del gas radon in ambienti di rilevante dimensione quali capannoni ed altri edifici sedi di attività produttive, stante la difficoltà tecnica di localizzare i punti di misurazione ogni 100 m2 di superficie di tali ambienti, secondo quanto previsto dall’Allegato II del D.Lgs. 101/2020. Prima di entrare in merito agli argomenti trattati sulla circolare vediamo in sintesi cosa prevede questa nuova normativa.

CHE COS’è

IL RADON

Il radon è un gas radioattivo naturale che proviene principalmente dal sottosuolo e si accumula facilmente in spazi chiusi e scarsamente ventilati. È classificato come cancerogeno per l’uomo ed è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.

LE NORMATIVE

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha introdotto a livello nazionale norme specifiche per la protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro.

Con la sua entrata in vigore, le regole relative alla protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte

in ambienti sotterranei, alle attività lavorative svolte in ambienti seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (Individuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e alle attività lavorative svolte in “specifici luoghi di lavoro” (locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche) individuati dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032.

Nello specifico, gli obblighi per gli esercenti degli edifici interessati prevedono la misura della concentrazione del gas radon e, se i valori riscontrati superano il livello di riferimento, l’attuazione di misure correttive mirate a ridurne le concentrazioni.

AREE PRIORITARIE

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia ha individuato ufficialmente le aree prioritarie a rischio radon. A stabilirlo è l’Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1622 del 31 ottobre 2024, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2024.

Con questa Delibera la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad effettuare una prima individuazione delle aree prioritarie a rischio radon, ovvero le zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è pari o superiore al 15% (Allegato alla Delibera n. 1622/2024).

Le aree prioritarie individuate in Friuli Venezia Giulia sono riferite ai seguenti territori comunali: Ampezzo, Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Bicinicco, Campoformido, Cimolais, Claut, Codroipo, Cordenons, Coseano, Dogna, Duino Aurisina, Enemonzo, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mortegliano, Ovaro, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Polcenigo, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Rive d’Arcano, Roveredo in Piano, San Quirino, Sauris, Sequals, Sgonico, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tavagnacco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Trivignano Udinese, Vajont, Visco e,

per il solo comune di Trieste il territorio ricadente nelle Circoscrizioni Trieste Altopiano Ovest e Trieste Altopiano Est.

Per i sopracitati Comuni le norme relative alla protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano a tutte le attività lavorative svolte in ambienti seminterrati e al piano terra. Mentre in tutti i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia si applicheranno le norme relative alla protezione dall’esposizione al radon alle:

- attività lavorative svolte in ambienti sotterranei;

- attività lavorative svolte in “specifici luoghi di lavoro” (locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche).

Per tali attività lavorative la legge individua specifici obblighi per gli esercenti degli edifici interessati prevedendo la misura della concentrazione del gas radon in determinati contesti e, se i valori riscontrati superano il livello di riferimento, l’attuazione di misure correttive mirate a ridurne le concentrazioni.

ObbLIGHI

DELLE IMPRESE

La definizione delle aree prioritarie comporterà l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle imprese che operano in luoghi di lavoro siti in locali seminterrati e al piano terra delle aree prioritarie: dovranno, entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 dicembre 2024, dunque entro il 21 giugno 2026, misurare la concentrazione del gas radon in tali ambienti ed eventualmente prevedere idonee misure correttive (che saranno redatte da tecnici abilitati).

MISURAZIONI

L’ARPA FVG ci ha informato che per una corretta valutazione della concentrazione di Radon è necessario effettuare una misurazione della durata di un anno.

Solo in questo modo si avrà una stima della concentrazione media di Radon che tiene conto delle sue fluttuazioni giornaliere e stagionali.

Da questa considerazione si evince che, tutte le imprese che ricadono nelle aree prioritarie identificate, per essere in regola dovrebbero aver già iniziato le misurazioni per poter dimostrare entro giugno 2026 l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CRITERI CONDIVISI

SULLE MODALITà

DI MISURAZIONE DEL RADON IN ATTIVITà PRODUTTIVE

DI DIMENSIONI RILEVANTI

Con circolare del 25 giugno 2025 delle Aziende Sanitarie regionali e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente del FVG, nelle more dell’emanazione di un documento tecnico nazionale, condividono che per rendere efficace la misurazione devono essere preliminarmente acquisitie valutati i seguenti aspetti:

1) planimetria dello stabilimento con indicazione della disposizione degli impianti, dei portoni/vie di accesso allo stesso e altre aperture, delle cabine di controllo impianti e postazioni di lavoro fisse non cabinate lungo gli impianti, dei servizi igienici, dei vani tecnici, delle sale ristoro, degli uffici;

2) layout di eventuale impianto di ventilazione generale dello stabilimento e singoli reparti e punti localizzati di ventilazione meccanica e aspirazione delle lavorazioni che generano fumi e vapori (ad es. quanto riportato nel fascicolo delle “emissioni in atmosfera” sulla planimetria in riferimento ai punti di captazione degli inquinanti);

3) presenza o meno di impianto di riscaldamento/raffrescamento del capannone e della tipologia degli elementi riscaldanti (aerotermo/ superfici radianti, …);

4) organizzazione del lavoro in termini di orario, turni e di quantificazione del tempo che l’addetto/a trascorre nell’area/postazione di lavoro;

5) eventuali indicazioni strutturali specifiche dello stabilimento (ad es. presenza di vespaio aerato, discontinuità delle pavimentazioni quali fosse o vasche sotto il piano di calpestio - ad esempio per presse idrauliche - da riportare in planimetria);

6) numerosità eventuali locali analoghi in termini strutturali, d’uso e di ventilazione.

La circolare prevede che nella definizione dei punti di misura può essere utile tener presente le seguenti considerazioni:

1) Il Piano Nazionale d’Azione Radon (PNAR) 2023 - 2032 identifica i locali non soggetti a misurazioni (locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi e locali a basso fattori di occupazione: minore di 100 ore/anno - Tabella 17 4.3 Appendice all’Azione 1.3 Prima individuazione di specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101). Tenuto conto dell’e-

senzione dalla misurazione dei corridoi, si ritiene quindi accettabile escludere dal computo della superfice di misura le aree destinate al solo transito degli operatori, che servono di passaggio, comunicazione e disimpegno tra aree adiacenti e sono associate ad attività marginali. Inoltre, tenuto conto dell’esenzione dalla misurazione dei vani tecnici e dei locali a basso fattore di occupazione, si ritiene ragionevole escludere dal computo della superficie

TIPOLOGIA

di misura anche le aree occupate permanentemente da macchinari e quindi non accessibili dai lavoratori.

2) Al fine della determinazione del numero minimo di misure da effettuare, valutato quanto sopra, si ritiene condivisibile quanto riportato nella sottostante tabella tratta dal documento “EPA PROTOCOL FOR THE MEASUREMENT OF RADON IN HOMES & WORKPLACES”:

STRATEGIE DI INDAGINE PER I LUOGHI DI LAVORO FUORI TERRA

PUNTI DI MISURA

Uffici o strutture direzionali Un punto di misura per ogni ufficio

Uffici “Open space” e negozi fino a 1.000 m2 o aree ad accesso pubblico (sale d’attesa, etc.)

Aree tra 1.000 e 5.000 m2

Aree superiori a 5.000 m2

Un punto di misura ogni 200 m2

Un punto di misura ogni 400 m2

Un punto di misura per ogni reparto o area distinta con chiare differenti condizioni ambientali, almeno uno ogni 500 m2

Per una corretta ubicazione dei punti di misura è necessario valutare tutti gli elementi precedentemente elencati, privilegiando le aree con maggior permanenza dei lavoratori, evitando le aree con flussi d’aria e tenendo conto delle eventuali differenze strutturali (ad es. aree con vespaio o prive), nonché, in relazione al microclima del luogo di lavoro, dei limiti operativi previsti dal fabbricante dei dosimetri.

Banche, scuole, uffici ed edifici pubblici

Centri amministrativi, industrie, atri di hotel o altri edifici

Supermercati, magazzini

Impianti di produzione, grandi magazzini

Infine, la circolare rappresenta che per i locali per i quali sono previsti più punti di misura, il superamento del livello di riferimento anche in un solo punto comporta l’adozione delle misure correttive previste ex art. 17 del D.lgs. 101/2020 e s.m.i. (CSC)

Comunità Energetiche Rinnovabili

inCentivi e nuove regole

Nuove regole e incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate alla produzione di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia. Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 maggio 2025, entrato in vigore lo scorso 26 giugno, dispone anzitutto l’innalzamento della soglia della popolazione interessata che passa da 5.000 a 50.000 abitanti. Il meccanismo, in sostanza, prevede ora un siste-

ma fortemente incentivante con una tariffa vantaggiosa sulla quota di energia condivisa e un contributo PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle Comunità nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Il termine per il contributo PNRR è stato prorogato: per completare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione c’è tempo fino al 30 giugno 2026, e l’entrata in esercizio dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Gli anticipi erogabili vengono innalzati dal 10% fino al 30% del contributo PNRR concesso, facilitando così la fase iniziale di avvio dei progetti e la copertura delle spese preliminari.

Le nuove regole si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.

(C)

Approvato il Prezzario regionale FVG 2025

l’aggiornamento è Stato redatto Con il Supporto del tavolo teCniCo a Cui

parteCipa anChe Confapi fvg

L’edizione 2025 è stata approvata con delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 869 del 27 giugno 2025, l’aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche. Per perseguire un costante allineamento all’evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è inoltre oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti.

Per la redazione e aggiornamento del prezzario opera un Tavolo tecnico che riunisce i rappresentanti degli operatori economici e degli altri soggetti istituzionali del settore tra cui Confapi FVG. La nuova edizione è inoltre il risultato di aggiornamenti ed integrazioni ad alcune sezioni (classi e sottoclassi), adottati a seguito di specifici approfondimenti tecnico-economici, ed inerenti, in particolare, all’ introduzione di oltre 70 nuove voci che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM), con un particolare focus sulle infrastrutture stradali.

Tra le altre novità, spiccano aggiornamenti mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento di nuove lavorazioni specifiche legate alla digitalizzazione e all’ICT, grazie anche agli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Un ulteriore importante aggiornamento riguarda le voci dedicate alla messa in sicurezza delle pareti rocciose, barriere paramassi finalizzate al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e alle valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche perfezionate con il supporto e il contributo tecnico della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.

L’edizione 2025 è frutto di una rilevazione di mercato dettagliata che ha coinvolto ben 51 operatori regionali, raccogliendo dati aggiornati su oltre 680 voci di lavorazioni e materiali.

Questo continuo monitoraggio ha assicurato una maggiore aderenza ai reali costi di mercato per poi garantire un utile strumento ai progettisti e alle imprese esecutrici dei lavori assicurando maggiore trasparenza nella spesa pubblica regionale.

Con l’approvazione del nuovo prezzario, il Friuli-Venezia Giulia rafforza la propria posizione come regione guida nell’innovazione del settore dell’edilizia pubblica. L’obiettivo finale è promuovere opere pubbliche sempre più sostenibili, tecnologicamente evolute e pienamente accessibili a tutti i cittadini.

Con l’approvazione dell’aggiornamento del prezzario la nostra Regione ha rispettato i tempi fissati Governo che aveva previsto che tutte le Regioni d’Italia devono aggiornare i prezzari entro luglio di ogni anno. Ricordiamo anche che il prezzario Regionale è diventato lo strumento fondamentale per compensare economicamente le imprese del settore pubblico per l’aumento dei prezzi delle materie prime, contrastando gli effetti economici del costo dei materiali.

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici in Friuli Venezia Giulia è stata avviata in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”. L’aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche.

Per perseguire un costante allineamento all’evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti.

Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato:

- creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica;

- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;

- individuazione di una serie di prezzi-campione;

- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;

- analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari;

- rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;

- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Il prezzario riporta l’indicazione dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle “opere compiute”.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa.

Già con le edizioni precedenti è stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essen-

do stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo.

L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa.

Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione.

La consultazione del prezzario FVG, comprensiva di delibera di approvazione, è libera e gratuita, la versione del 2025 può essere scaricata al link: Prezzario regionale dei lavori pubblici 2025. (CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

ANAC

SU MANCATO RISPETTO COSTITUZIONE

SEDE OPERATIVA

NEL LUOGO DELL’APPALTO

L’Anac (Delibera n. 245 del 18 giugno 2025), nell’ambito di un parere di precontenzioso, si è pronunciata sugli effetti del mancato rispetto del termine perentorio (25 giorni dall’aggiudicazione), previsto negli atti di gara, per la costituzione della sede operativa nel territorio provinciale oggetto dell’appalto.

L’impresa aggiudicataria aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale ritenuto tuttavia inidoneo. Successivamente, aveva integrato la documentazione con un contratto di locazione di un’unità immobiliare residenziale, che, da controlli effettuati, risultava però soppressa. Per l’impresa, la lex specialis richiedeva solo la costituzione di una sede operativa, senza specificare la destinazione catastale, e senza che fosse necessaria una sede attrezzata: l’immobile individuato era idoneo e la risultanza catastale di soppressione dipendeva da refusi presenti nel contratto di locazione.

Anac ha ritenuto legittimo il comportamento della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di attivare l’escussione della cauzione e la segnalazione al Casellario informatico. Secondo la delibera dell’Autorità la decisione della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto “risulta conforme alle disposizioni normative di cui agli artt. 10, comma 3, 17, commi 5 e 6 e 113 del Codice in quanto tale società non ha adempiuto, nei termini prescritti dalla legge di gara, all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nell’ambito del territorio provinciale di riferimento”.

REPORT ANAC

SU ANDAMENTO APPALTI

NEL 3° qUADRIMESTRE 2024

L’Anac ha pubblicato il report sull’andamento degli appalti riferito al 3° quadrimestre 2024, elaborato sulla base dei dati provenienti dalla Banca Dati dei Contratti Pubblici con riferimento alle procedure di affidamento pubbliche di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro.

L’importo degli appalti nell’ultimo quadrimestre 2024 si assesta a quasi 102,7 miliardi di euro facendo registrare una lieve diminuzione (-3%) rispetto ai 105,9 miliardi registrati nell’analogo quadrimestre dell’anno precedente.

In particolare, la tipologia di contratto che aumenta a livello di importo è la tipologia delle forniture che fa registrare un +28% in confronto all’ultimo quadrimestre 2023, nonostante una flessione a livello di numerosità (-12,8%). Ciò è dipeso, sostanzialmente, dal fatto che nel quadrimestre in esame in tale settore si sono esperite gare di importo medio decisamente più elevato rispetto al quadrimestre precedente. Mentre il settore lavori, sempre a livello di importo, fa registrare una flessione del -18,2% in parte dipesa dalla diminuzione degli appalti in tale settore a livello di numerosità (-4,9%), in parte da una diminuzione abbastanza fisiologica che ha portato il settore dei lavori ai valori registrati negli anni 2020 e 2021. Il settore dei servizi, invece, sempre riguardo al valore complessivo degli appalti, rispetto al quadrimestre dell’anno precedente diminuisce del -18,6% nonostante una crescita a livello di numerosità delle procedure (+4,2%).

Analizzando la modalità di scelta del contraente, sempre in termini tendenziali, nell’ultimo quadrimestre 2024 si ha un aumento a livello di importo per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (+32,8%), rispetto all’analogo quadrimestre 2023, nonostante una diminuzione a livello di numerosità (-14,7%) su cui però ha pesato la presenza di una decina di appalti di importo abbastanza rilevante. È aumentato poi del 24% il valore delle procedure ristrette in parte a causa dell’aumento in termini di numerosità (+11,5%), mentre si è avuta una diminuzione del valore degli affidamenti diretti (-52%), in parte dovuta al calo del numero di procedure (-9,6%, rappresentando

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comunque il 55% delle procedure nell’ultimo quadrimestre 2024), ma soprattutto dipesa dal fatto che nel terzo quadrimestre 2023 era stato esperito un appalto di circa 5,2 miliardi di euro da parte della Regione Lombardia, relativo ad una concessione pluriennale di servizi per il trasporto pubblico ferroviario. A livello di numerosità aumentano le procedure aperte (+22,5%), ma con una flessione a livello di importo (-11,4%), e aumentano del +378,6% le procedure negoziate previa pubblicazione del bando, nonostante una sostanziale stabilità a livello di importo (-1,3%), alla luce essenzialmente del fatto che nell’analogo quadrimestre 2023 si erano esperite - soprattutto in ambito del settore servizi di interesse generale - meno gare ma sicuramente di importi più elevati. Il rapporto contiene anche una analisi congiunturale, da cui emerge una leggera crescita a livello della numerosità degli appalti in tutti i settori (lavori +13,8%, servizi +7,8%, forniture +1,6%), ma una diminuzione complessiva del livello di importo (-9,1%), registrando un aumento nel settore dei lavori e una diminuzione per servizi e forniture. Più nel dettaglio, i lavori - che in termini di importo rappresentano circa il 27,1% dei 102,7 miliardi complessivi - aumentano del 39,3% rispetto al secondo quadrimestre (maggio-agosto) del 2024.

MIT: APPALTI

DI MANUTENZIONE PROROGATI

E DETERMINAZIONE DEI REqUISITI

Con il parere n. 3633 del 23 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto sulle modalità di determinazione dei requisiti speciali negli appalti di manutenzione a canone in presenza di opzioni di proroga contrattuale previste dagli atti di gara

In particolare “nell’ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l’art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l’opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell’art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell’appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell’appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d’asta (valore riferito ad una sola annualità)”. Il parere precisa anzitutto che se negli atti di gara è prevista l’opzione di pro-

roga contrattuale, questa deve essere inclusa nel valore dell’appalto ai fini della determinazione sia del calcolo della soglia di rilevanza, sia dei requisiti di partecipazione. L’art. 100 del Codice “non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti. Pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché:

- riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico;

- una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara”.

In assenza di clausola di proroga, il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione.

CONFAPI ALL’UKRAINE RECOVERY CONFERENCE

Confapi ha partecipato, con una delegazione di aziende, all’Ukraine Recovery Conference che si è svolta a Roma nelle giornate del 10 e 11 luglio e ha riunito rappresentanti di Governo, organizzazioni internazionali, operatori economici e società civile italiani, ucraini ed europei.

L’evento ha rappresentato un momento strategico del percorso politico dedicato alla ricostruzione dell’Ucraina anche attraverso un approccio che valorizzi la partecipazione di tutta la società civile e del sistema produttivo.

Obiettivo principale della Conferenza è stato quello di promuovere il supporto e gli investimenti per la ricostruzione e l’ammodernamento dell’Ucraina, attraverso l’assistenza di emergenza, progetti di recupero, il sostegno al processo di allineamento delle politiche ucraine agli standard e ai valori europei, la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’imprenditoria privata.

Le aziende Confapi hanno potuto anche partecipare alla piattaforma di networking volta alla creazione di contatti, opportunità di collaborazione e di scambi tra gli stakeholders italiani, ucraini e internazionali. Il MAECI ha inoltre selezionato la società CHD, associata Confapi, tra gli operatori ospitati negli stand espositivi di parte italiana, grazie al riconosciuto contributo tangibile al processo di sicurezza e ricostruzione nei territori colpiti dal conflitto, attraverso un progetto per la rea-

lizzazione di un Centro Nazionale di Sminamento e di una Scuola di Formazione per Sminatori. Le nostre aziende hanno portato il proprio know how e le proprie eccellenze, mostrando ancora una volta il valore del Made in Italy nel mondo.

PATENTE A CREDITI:

GLI ULTIMI

AGGIORNAMENTI DELL’INL

Dopo l’iniziativa on line del 1° luglio u.s., Confapi Aniem ha preso parte all’ulteriore incontro presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che si è svolto martedì 8 luglio sulle nuove funzionalità della piattaforma sulla patente e, in particolare, sulla possibilità di inserimento dei requisiti sui crediti aggiuntivi nella sezione denominata “Istanza patente e requisiti ulteriori”.

Di seguito si evidenziano i seguenti aggiornamenti. Dal 10 luglio sono disponibili sul Portale dei Servizi INL le nuove funzionalità per la gestione della patente a crediti.

In particolare, gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare un proprio delegato tramite l’applicazione “Gestione deleghe”. La delega può essere conferita sia al soggetto già precedentemente incaricato sia a uno nuovo. È altresì possibile delegare un’associazione datoriale, indicando il Codice Fiscale della sede di riferimento.

In assenza di una delega formalizzata tramite l’applicativo, potrà operare sulla piattaforma “Patente a crediti” esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare).

Per quanto riguarda gli operatori economici che richiedono per la prima volta la patente dal 10 luglio 2025, è necessario procedere preliminarmente all’identificazione sui sistemi INL mediante l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare”, e successivamente - se si desidera delegare un soggetto terzo - utilizzare l’applicazione “Gestione Deleghe”.

La possibilità di inserire i nuovi crediti sarà per ora limitata ai seguenti requisiti:

- storicità dell’azienda, determinata in base alla data di iscrizione alla CCIAA (il relativo punteggio sarà attribuito in automatico dal sistema);

- possesso della certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001;

- certificazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza asseverato da un Organismo Paritetico iscritto al Repertorio nazionale di cui all’art. 51 dello stesso TUSL (come tutti gli Enti appartenenti al sistema Formedil);

- consulenza e monitoraggio, con esito positivo, effettuati da parte degli Organismi Paritetici iscritti al suddetto Repertorio;

- possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classifica I;

- possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classifica II.

Per il caricamento delle suddette certificazioni il richiedente dovrà allegare il documento comprovante le date di inizio e fine validità del certificato. È stato altresì precisato che l’accesso al portale potrà avvenire per i soggetti giuridici delegati anche con spid professionale. Nella prima fase di accesso, il sistema procederà preliminarmente ad attestare il titolare/legale rappresentante attraverso un’interrogazione informatica alle camere di commercio. Dopo circa 24 ore verrà comunicata l’avvenuta attestazione del soggetto (risultante idoneo dalle visure) o il rifiuto (in questo caso occorrerà contattare l’ufficio territoriale dell’Ispettorato).

In caso di modifiche dell’assetto societario, sarà il nuovo legale rappresentante ad avere l’onere di aggiornare il portale anche provvedendo a modificare il sistema di deleghe attivato (le deleghe possono riguardare anche applicazioni parziali di accesso).

Anche su richiesta di Confapi Aniem, l’Ispettorato ha fornito disponibilità a predisporre un manuale guida sulle modalità di accesso e di funzionalità del sistema.

Parimenti, l’Ispettorato e il Ministero del lavoro sono stati sollecitati a integrare nel più breve tempo possibile l’inserimento dei requisiti per i crediti aggiuntivi previsti dalla normativa.

Sul sito dell’Ispettorato sono visibili i video sull’illustrazione delle funzionalità della piattaforma.

APPROVATA ALLA CAMERA

CONVERSIONE

D.L. INFRASTRUTTURE: NOVITà SU REVISIONE PREZZI E qUALIFICAZIONE SOA

Approvato alla Camera il disegno di legge di conversione del D.L. Infrastrutture (n. 73/2025) che passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva che deve concludersi entro il 20 luglio 2025. Nel corso dell’iter di conversione, lo scorso 7 luglio, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti hanno approvato un emendamento che precisa la modalità applicativa della norma sulla compensazione prezzi nei lavori.

Il Decreto Infrastrutture (art. 9) prevede, in via eccezionale, la possibilità di applicare retroattivamente l’art. 60 del Codice Appalti ad alcuni contratti privi di copertura finanziaria straordinaria.

Con l’emendamento approvato si è inteso evitare tali applicazioni retroattive del meccanismo revisionale: il calcolo delle variazioni (anche in diminuzione) tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, dovrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025. Grazie a tale precisazione, si eviteranno conseguentemente possibili operazioni di rideterminazione degli importi già liquidati per gli anni fino al 2024.

La norma approvata dalle Commissioni parlamentari dispone, in particolare, che, “per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, lo stato di avanzamento di questi ultimi afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 sia adottato applicando in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta”.

Viene precisato, inoltre, che potranno rientrare nel nuovo meccanismo revisionale anche i contratti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione compreso tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Si segnala, infine, la norma che interviene sulla misura, introdotta con il decreto correttivo al Codice Appalti, che impedisce all’appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione Soa. Le imprese potranno continuare a qualificarsi utilizzando anche i lavori non svolti direttamente, ma affidati in subappalto, nelle gare per le quali il bando sia stato pubblicato prima del 31 dicembre 2024 e nei contratti senza bando con inviti inviati entro il 31 dicembre 2024.

RAPPORTO

CRESME 2025-2028

SUL SETTORE COSTRUZIONI

Dall’ultimo rapporto Cresme presentato in settimana sul mercato delle costruzioni 2025-2028, emerge una flessione nel settore delle costruzioni, con una contrazione del -6,1%, condizionata soprattutto dalla diminuzione degli interventi sulla riqualificazione (-11,2%).

La tendenza negativa prevista per quest’anno segue quella del 2024 (-2,7%) e continuerà nel 2026 (-2,1%).

Nel 2028 la correzione dovrebbe arrivare, rispetto al picco del 2022, all’11,4%, pari a 21 miliardi a valori deflazionati. C’è però la tenuta del settore, fortificato dalla grande espansione del triennio

2021-2023. “La frenata del mercato – avvisa il Cresme – mantiene tuttavia la produzione su livelli importanti in chiave storica, come se il settore avesse fatto un salto di scala rispetto al recente passato in termini di potenzialità produttive”. Tra il 2019 e il 2024 il valore della produzione (compresa la manutenzione ordinaria) è cresciuto da 180 miliardi a 228 miliardi, con un incremento di 109 miliardi. Poco più di metà di questo valore, 56 miliardi, è però dovuto all’inflazione del settore, mentre 53 miliardi sono di crescita reale. Nel 2025, pur con il calo del -6,1%, il livello degli investimenti resterà del 30% superiore a quello del 2014 (tra il 2020 e il 2023 gli investimenti sono aumentati del 45,3%).

A compensare parzialmente il calo degli investimenti nel settore privato si rileva un effetto Pnrr nelle opere pubbliche con un incremento significativo della spesa in opere non residenziali (+18,5%) e infrastrutture civili (+8,8%).

Il Cresme segnala, infine, il rischio di un nuovo incremento dei costi di costruzione per effetto della guerra dei dazi.

DIRETTIVA CASE GREEN: ENTRO LA FINE DELL’ANNO

ATTESA bOZZA

DEL PIANO NAZIONALE

DI ATTUAZIONE

Il 30 giugno 2025 la Commissione europea ha presentato una serie di documenti finalizzati supportare i Paesi europei nell’attuazione della Direttiva Case Green, entrata in vigore il 28 maggio 2024 e che dovrà essere recepita in Italia entro il 14 maggio 2026.

Si tratta, in particolare, dei seguenti atti:

- un Regolamento delegato che fornisce ai Paesi il quadro per stabilire i requisiti di prestazione energetica economicamente vantaggiosi per i proprietari di edifici, tenendo conto delle specificità nazionali quali le caratteristiche del parco edilizio locale e le condizioni climatiche. Il regolamento delegato è corredato di linee guida che forniscono informazioni aggiuntive pertinenti.

- un Regolamento di esecuzione che istituisce modelli comuni per il trasferimento di informazioni dalle banche dati nazionali all’Osservatorio del parco edilizio dell’Unione Europea.

- un documento composto da 13 Allegati con indicazioni interpretative e pratiche relative alle prime criticità sollevate dai Paesi membri.

Oltre al termine fissato per il recepimento, si segnala che ciascun Stato dovrà predisporre una bozza di Piano entro il 31 dicembre 2025, per poi adottare la

versione definitiva, dopo le indicazioni della Commissione europea, entro il 31 dicembre 2026. Anche l’Italia, quindi, dovrà procedere a:

- mappare il patrimonio edilizio nazionale; - definire i traguardi intermedi 2030-20402050;

- individuare gli investimenti e gli strumenti finanziari di supporto.

CONSIGLIO DI STATO:

NUOVE INDICAZIONI

SUI LIMITI AL RIbASSO

PER I COSTI MANODOPERA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5712 del 2 luglio 2025) è tornato a esprimersi sulla possibilità di ribasso relativi ai costi della manodopera. Secondo i Giudici, l’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti non esclude i costi della manodopera dal ribasso, ma impone alla stazione appaltante di quantificarli e indicarli separatamente nei documenti di gara. Tale lettura risulta coerente con le indicazioni fornite dall’ANAC (delibera n. 528/2023), dal Ministero delle Infrastrutture (parere n. 2505/2024) e con la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, n. 3611/2025 e n. 9255/2024).

Il contenzioso riguardava una gara di lavori, finanziata con il PNRR, nella quale l’operatore economico, pur risultando formalmente aggiudicatario, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione ritenendo che la stazione appaltante avesse erroneamente incluso nel ribasso i costi della manodopera, che invece egli intendeva escludere. In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione, ritenendo che la lex specialis e l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 imponessero l’esclusione dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso.

Di diverso parere il Consiglio di Stato che ha confermato la validità dell’aggiudicazione, chiarendo che i costi della manodopera rientrano nell’importo a base di gara soggetto a ribasso, purché distintamente indicati, e ferma restando la possibilità per l’operatore di giustificare eventuali riduzioni tramite una più efficiente organizzazione aziendale.

LA

MANCATA INDICAZIONE DELLE ANNOTAZIONI AL CASELLARIO ANAC GIUSTIFICA ESCLUSIONE

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 5589 del 27 giugno 2025) dichiarazioni omissive o incomplete relative alle annotazioni al Casellario Anac possono giustificare l’esclusione (anche su fatti datati e ancora oggetto di contenzioso) in quanto costitui-

scono indice di inaffidabilità, negando alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza del fatto.

Il caso specifico riguardava la carenza dichiarativa da parte del soggetto aggiudicatario rispetto a due annotazioni riguardanti una risoluzione contrattuale per gravi ritardi e una revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di sottoscrivere il contratto. Secondo i Giudici risulta sostanzialmente compromesso il principio della fiducia: il sistema degli appalti pubblici non si basa più soltanto su controlli e verifiche ex post, ma richiede fin dalla fase di gara comportamenti collaborativi, trasparenti e veritieri. L’omissione dichiarativa mina questo equilibrio fiduciario, ostacolando il corretto espletamento dell’istruttoria e impedendo una valutazione pienamente consapevole da parte della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ritine quindi giustificata l’esclusione, richiamando, in particolare, quanto disposto dall’art. 98 del Codice Appalti che individua come possibile fattispecie di illecito professionale “la risoluzione di precedenti contratti o la revoca dell’aggiudicazione per inadempimento o comportamenti analoghi”.

La sentenza evidenzia che l’omessa indicazione configura una condotta fuorviante, idonea a falsare il processo decisionale della stazione appaltante, lesiva dei principi di buona fede e affidamento.

CONSIGLIO DI STATO:

POSSIbILE INTEGRARE

DOCUMENTAZIONE

SU REqUISITI SPECIALI

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5343 del 18 giugno 2025), modificando un precedente orientamento della giurisprudenza, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, purché gli stessi siano già sussistenti al momento del termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Il caso riguardava un appalto integrato nel quale emergeva la mancanza, fra la documentazione presentata, di una dichiarazione destinata a indicare i requisiti tecnici speciali del gruppo di progettazione indicato dalla concorrente.

Secondo il Consiglio di Stato “l’indicazione dei servizi richiesti, in sede di soccorso istruttorio, non rappresenta una modifica inammissibile dell’offerta in corso di gara, ben potendo il concorrente integrare la propria dichiarazione in merito al possesso dei requisiti speciali, allegando un mezzo di prova del requisito di cui al disciplinare, purché tale requisito sia posseduto alla

data di scadenza del termine di presentazione della domanda”.

Aggiungono i Giudici che “l’esclusione pretesa dall’appellante e effettivamente disposta dalla stazione appaltante si è risolta in un mero formalismo”.

“Il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. L’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione. Quel che però non è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la stazione appaltante ha escluso, per un puro formalismo, un concorrente in possesso dei requisiti di partecipazione che, si ribadisce, non aveva arrecato alcun intralcio alla procedura”.

POSSIbILE L’AVVALIMENTO

PER IL REqUISITO

SULLA CERTIFICAZIONE

PARITà DI GENERE

Il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza (18 giugno 2025, n. 5345), sembra porre fine alla controversa questione sulla possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per la dimostrazione del requisito relativo al possesso della certificazione di parità di genere ai fini dell’accesso al punteggio premiale in sede di gara.

L’art. 108, comma 7, ultimo periodo, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha indicato espressamente il possesso della certificazione della parità di genere come criterio premiale di aggiudicazione.

I Giudici hanno ritenuto legittimo l’avvalimento il cui contratto dovrà comunque indicare la messa a disposizione di risorse e mezzi, nonché il trasferimento di tutte le competenze, know how, procedure e modelli organizzativi funzionali all’acquisizione della certificazione.

“Proprio la peculiare natura dell’avvalimento pre-

miale della certificazione della parità di genere richiede un vaglio attento del requisito della specificità e tanto al fine di evitare forme abusive di avvalimento puramente cartolare in grado di alterare più che di promuovere, nei termini di cui si è detto in precedenza, il gioco della concorrenza”. Il Consiglio di Stato, a supporto della propria posizione favorevole all’avvalimento sul requisito della certificazione della parità di genere, ha ritenuto determinante la considerazione che “l’avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un’ottica pro-concorrenziale, al favor partecipationis e, quindi, a consentire l’ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura”.

FALSA ATTESTAZIONE

LAVORI PRIVATI: DECADENZA SOA

E SANZIONI ANAC

Il Tar Lazio (Sent. n. 11973 del 18 giugno 2025) ha ritenuto legittime la decadenza dall’attestazione SOA e le sanzioni attribuite da ANAC nei confronti di un’impresa per produzione di false certificazioni attestanti lavori privati.

Il caso ha riguardato, in particolare, la documentazione relativa all’attestazione dei lavori privati per la quale l’ANAC aveva ritenuto accertato l’utilizzo di documentazione non autentica, rilevando che l’impresa non aveva adottato misure organizzative minime di verifica sulla veridicità del CEL. Il Tar ha ricordato anzitutto che la documentazione del requisito relativo allo svolgimento dei lavori privati avviene necessariamente attraverso le certificazioni rilasciate dal committente e sottoscritte dal direttore dei lavori, che assumono, a tal fine, il valore probatorio della scrittura privata, disciplinato dall’art. 2702 c.c., secondo cui “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Qualora la scrittura privata contenga dichiarazioni di terzi, la giurisprudenza ha stabilito che «nel caso che l›autenticità del documento formi oggetto di contestazione, il relativo onere probatorio incomberà a chi del documento vuol far uso sostenendone la genuinità».

Nella sentenza, il Tribunale ha evidenziato l’attendibilità del disconoscimento formale del CEL e l’assenza di alcuna prova di effettiva diligenza da parte dell’impresa nella verifica del documento. L’impresa ha presentato il CEL di propria iniziati-

va e la SOA non ha dimostrato l’adozione di procedure interne di controllo idonee a evitare l’uso di atti non veritieri.

Il TAR ha quindi riconosciuto all’impresa la violazione del principio di autoresponsabilità, che impone all’operatore economico di garantire sem-

pre la veridicità della documentazione prodotta. La mancata individuazione dell’autore materiale non impedisce l’imputazione dell’illecito, perché il documento è stato utilizzato consapevolmente e senza verifiche.

(C)

O.E. Solutions, un modello di efficienza energetica

una giovane realtà per l’inStallazione di impianti fotovoltaiCi e non Solo

La nostra associata O.E. Solutions S.r.l. si occupa della progettazione, installazione e vendita di impianti fotovoltaici ed elettrici, impianti di riscaldamento termoidraulico e di efficientamento energetico, sia per il mercato residenziale che per il mercato industriale.

L’azienda è attiva principalmente in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, operando però anche su tutto il territorio nazionale grazie alla sua squadra di professionisti dislocati per lo Stivale.

Una storia di successo con protagonista Marco Danelon: da venditore di contratti telefonici a giovane Imprenditore, è oggi il titolare assieme al socio Ciro Nicastro di questa realtà friulana con sede a Codroipo. Nata nel 2021, l’Impresa è cresciuta rapidamente, evolvendosi negli anni dalla sola vendita all’installazione degli impianti foto-

voltaici e di efficientamento energetico: oggi conta circa 40 addetti, tra tecnici installatori, amministrativi, commerciali ed agenti esterni.

“Abbiamo diversi progetti per il futuro”racconta Danelon - “sicuramente vorremmo continuare a crescere e a espanderci nel mercato, rafforzando la presenza nel Nord Italia e ampliando i servizi offerti, con l’introduzione dei settori della termoidraulica e dell’impiantistica elettrica”.

L’azienda offre ai propri clienti un supporto a 360°: dalla consulenza iniziale alla progettazione su misura, dalla presentazione delle pratiche all’installazione degli impianti, offrendo un servizio completo e personalizzato.

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico sono i principi guida della O.E. Solutions in tutta la sua ampia gamma di soluzioni: impianti termici

La squadra di O.E. Solutions

e pompe di calore, solari termici, revamping LED per un’illuminazione efficiente, domotica per la gestione intelligente degli ambienti, impianti elettrici e sistemi di sicurezza.

Come Confapi FVG, O.E. Solutions monitora costantemente i bandi attivi a livello regionale e nazionale, per indirizzare i propri clienti verso gli incentivi più vantaggiosi.

In particolare, l’Impresa si sta concentrando sugli incentivi legati alla creazione e alla partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), dedicate ai Comuni con meno di 50.000 abitanti,

con il fine di produrre e condividere energia pulita, garantendo così importanti vantaggi economici e una maggiore autonomia dai rincari energetici, grazie anche a un contributo a fondo perduto fino al 40% sulla realizzazione dell’impianto. Anche l’incentivo per la Transizione 5.0 supporta le Imprese che investono in efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili, ed è cumulabile con gli incentivi CER, permettendo così alle Imprese di massimizzare il ritorno sui propri investimenti.

O.E. Solutions sta puntando molto anche sull’incentivo riservato alle aziende agricole, che mira a finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici (fino al 40% dei costi) e il rifacimento di coperture in amianto.

Abbattimento dei costi operativi, riduzione dell’impatto ambientale, miglioramento dell’immagine aziendale ed aumento del valore dell’immobile aziendale sono solo alcuni dei vantaggi collegati a questi investimenti.

In un contesto in continua evoluzione, O.E. Solutions accompagna le aziende ad attuare un cambiamento verso lo sviluppo sostenibile e a diventare un modello di efficienza energetica.

(SF)

Impianti fotovoltaici installati a Ronchis per Eurobevande

Convenzione con Centro Medico Imago

SContiStiCa Sulle preStazioni dell’iStituto di diagnoStiCa radiologiCa e del Suo Centro mediCo poliSpeCialiStiCo

Informiamo con piacere le Imprese Associate che abbiamo stipulato una convenzione con l’Istituto di Diagnostica Radiologica Srl (Imago) e con Imago Med Srl (centro prelievi e polispecialistico) con sede a Udine, anch’essi aderenti alla nostra Associazione.

Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare il modulo fornito da Confapi FVG e compilato dalla propria azienda.

Gli Imprenditori, i dipendenti e i loro familiari di primo grado potranno accedere alle prestazioni del Centro con una scontistica del 15% applicata alle tariffe ordinarie dei seguenti esami di diagnostica per immagini: RMN, TAC, RX, ecografia, mammografia, densitometria ossea.

Inoltre, sarà possibile usufruire dello sconto del 10% sulle tariffe ordinarie per le prestazioni sanitarie sottoindicate:

- visita cardiologica con ECG ed ecocardiografia cardiaca a riposo

- vista angiologica, visita prevenzione cardiovascolare, ecocolorDoppler venoso/arterioso arti inferiori/superiori, TSA a riposo

- visita terapia del dolore, infiltrazioni periarticolari, infiltrazioni peridurali

- visita pediatrica

- visita oncologica

- piani nutrizionali individuali

- agoaspirato/biopsia mammella/tiroide

- medicina dello sport: visita non agonistica, visita agonistica under 40, visita agonistica over 40 con prova da sforzo al cicloergometro.

Le Imprese interessate possono contattare la dott. ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne allo 0432-507377 o via mail all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it.

Premio FVGreen 2025

proroga del termine per la preSentazione dei progetti di SoStenibilità

Con nostra circolare n. 212/MM del 23 giugno 2025 si è data notizia della nuova edizione del “Premio sostenibilità Friuli Venezia Giulia” in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (di cui alla L.R. n. 4 del 17 febbraio 2023) promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è aperta a imprese, enti pubblici, asso-

ciazioni, scuole, cooperative, fondazioni e soggetti del terzo settore che operano in Friuli Venezia Giulia e che desiderano condividere progetti capaci di generare valore ambientale, sociale e culturale. Con nostra circolare prot. n. 260/2025 abbiamo comunicato che il termine del 25 luglio 2025, fissato originariamente per la proposizione delle candidature, è stato prorogato al 20 settembre 2025,

fermo il resto.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(MM)

Dispositivi alcolock

Chi è obbligato a inStallarlo e

Quali Sono le CaratteriStiChe

CoStruttive riChieSte

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata pubblicata la notizia che è stato firmato il decreto sulle caratteristiche costruttive e sull’installazione dei dispositivi alcolock. Il decreto fornisce, tra l’altro, le linee guida alle officine autorizzate per il montaggio.

L’alcolock è un sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera il test dell’alito. Il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero.

L’installazione risulta obbligatoria per tutti i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Questi potranno guidare solo veicoli muniti del dispositivo.

L’obbligo dell’utilizzo dell’alcolock permane per 2 anni, successivi alla sospensione della patente, se il

tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), per estendersi a 3 anni se il tasso accertato è superiore a 1,5 g/l. Inoltre, sulla patente del conducente, reo della violazione, saranno apposti i codici 68 (Limitazione dell’uso – Niente alcool) o 69 (Limitazione dell’uso – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436).

Il decreto prevede obblighi specifici anche per i produttori, che dovranno fornire istruzioni dettagliate agli installatori, che, a loro volta, dovranno applicare un sigillo speciale per prevenire qualsiasi tentativo di manomissione.

In caso di controlli su strada, il conducente dovrà esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo.

Un tanto vale anche per i conducenti adibiti al trasporto di merci che dovranno rispettare gli standard della normativa unionale.

L’Ufficio Economico dell’Associazione si riserva di tornare sull’argomento successivamente alla pubblicazione del decreto. (MM)

Scadenze aziendali del mese di agosto 2025

Si riCorda Che le SCadenze

dal 1° al 20 agoSto

Slittano al 20 agoSto

VENERDì 1

SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

VENERDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

SAbATO 16

(POSTICIPA A MERCOLEDì 20)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2025. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche soggette agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte

delle società di persone soggette agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2024 beneficiando della proroga prevista per i soggetti agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2025 per i soggetti ISA con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA - Scade il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% della prima rata dell’imposta sostitutiva del 10% dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023.

SOGGETTI ISA - Scade il termine per effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% dell’Iva sui ricavi 2024 indicati nel modello Redditi 2025 per migliorare il proprio indice di affidabilità.

LUNEDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepi-

logativi delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

SAbATO 30

(POSTICIPA A LUNEDì 1° SETTEMbRE)

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2024 beneficiando della proroga di 180 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2025.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

(PZ)

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